COMUNE DI REGGIO CALABRIA

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1 COMUNE DI REGGIO CALABRIA Capitolato Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore e Garanzie Accessorie amministrata a LIBRO MATRICOLA e INFORTUNI della Circolazione lotto unico Pagina 1 di 33

2 SEZIONE I RCA Libro Matricola DEFINIZIONI ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. POLIZZA Il documento contrattuale che prova l'assicurazione. CONTRAENTE Persona fisica o giuridica, anche diversa dall Assicurato, che sottoscrive la Polizza, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il premio. ASSICURATO Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. SOCIETA'/IMPRESA/COMPAGNIA L'impresa assicuratrice. BROKER ATI: Marsh SpA e AON RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro. PREMIO La somma dovuta alla Società. SINISTRO Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. COSE Sia gli oggetti materiali, che gli animali. Pagina 2 di 33

3 Art. 1) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art PROVA DEL CONTRATTO La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa. Art PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA A parziale deroga dell'art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di consegna della polizza; altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di consegna e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60 giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive. L assicurazione ha durata triennale, con frazionamento del premio annuale, con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione dell appalto. Sarà obbligo della Compagnia fornire il relativo documento di polizza entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Art FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA' Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Art VARIAZIONI DEL RISCHIO Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Art BUONA FEDE L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso). Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Art FORO COMPETENTE In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di Legge. Art DURATA DEL CONTRATTO L assicurazione ha durata triennale, con frazionamento del premio annuale, con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione dell appalto. Il Contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preavviso. Tuttavia, a richiesta del Contraente, sarà concessa proroga fino a quattro mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura. Pagina 3 di 33

4 Art DETERMINAZIONE DEL PREMIO E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario, al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'impresa di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. Art DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL ASSICURATO La denuncia del sinistro, deve essere redatta sul modulo approvato con Decreto del Ministro per l'industria, il Commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976 n. 857 convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Art RIPARTIZIONE DELL ASSICURAZIONE E DELEGA CLAUSOLA BROKER L assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse. Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette. Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. All ATI Marsh S.p.A e AON e stata affidata dal Comune di REGGIO CALABRIA la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualita di Broker assicurativo ai sensi della legge n. 792 e del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverra per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio. Art OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO Con periodicità trimestrale l'impresa s impegna a fornire al Contraente o al Broker, entro il termine di trenta giorni, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il numero di sinistri denunciati, pagati e riservati, con l indicazione analitica - per ogni sinistro - dei relativi importi. Art RECESSO DAL CONTRATTO La presente polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. Art.1.15 CAUZIONE L esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria come da disposto dell art. 113 del D.Lgs 163/2006 Pagina 4 di 33

5 Clausole Vessatorie Agli effetti dell'art del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art Foro competente Art Durata del Contratto Art Ripartizione dell assicurazione e delega Clausola Broker Art Recesso dal contratto Art Libro Matricola Data L'Impresa Il Contraente Pagina 5 di 33

6 Art. 2) SEZIONE 1: RESPONSABILITA' CIVILE Art OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'Impresa assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nel contratto. L'assicurazione copre anche: 1) la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; 2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; 3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione; 4) la responsabilità per i danni corporali cagionati a terzi trasportati nell'interno dei veicoli; 5) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli; 6) PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell'istruttore. Sono inoltre considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando é alla guida, tranne che durante l'esame, e l'istruttore solo durante l'esame; 7) PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS: la responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento; 8) PER VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle operazioni non sono considerati terzi; 9) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo é staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione; Art ESCLUSIONI E RIVALSA L assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge; - nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; - se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; - se nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge; - nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale; - in caso di dolo del conducente; - ai sensi degli artt. nn del Codice Civile in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, salvo quanto previsto all Art. 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione; - ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio, salvo quanto previsto all Art. 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l articolo 18 della Legge, l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Pagina 6 di 33

7 Art ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell Unione Economica Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L Impresa rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde). La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art comma 2 del Codice Civile, l'impresa risponde anche del danno che si verifichi entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'impresa; l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Art PREMIO R.C.A. Per le autovetture l'impresa offerente dovrà indicare, riferendosi alle classi di merito 13 della tariffa "Bonus/Malus", il premio lordo omnicomprensivo per ciascuna delle fasce indicate nell Allegato, impegnandosi a praticare all'atto dell'effettiva inclusione gli sconti o gli aggravi di premio, in riferimento all'effettiva classe di merito riportata negli attestati di rischio, di cui alla seguente tabella: Classe di merito Sconto/Maggiorazione % 01 Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione 100 Per tutti gli altri veicoli (ambulanze, autobus, autocarri adibiti a trasporto di cose, motocicli e ciclomotori, motocarri, etc.) si dovrà indicare il premio annuo lordo omnicomprensivo in base ai rispettivi parametri indicati nell allegato. Art ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'impresa rilascia al Contraente un'attestazione contenente: - la denominazione dell'impresa; - il nome o ragione sociale del Contraente; - il numero di contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stipulato il contratto; - la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; Pagina 7 di 33

8 - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno nel corso del periodo di osservazione regolamentato dall'art. 9 della presente sezione; - per i contratti relativi a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose stipulati nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus), viene indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di assicurazione considerato; - i dati della targa di riconoscimento o i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo; - la firma dell'assicuratore. L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate a libro matricola, l'impresa non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione di garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; - furto del veicolo assicurato senza ritrovamento. Art LIBRO MATRICOLA L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA al Contraente. Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara. Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, asportazione definitiva, messe in disuso e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24 del giorno in cui sono state notificate al Broker o all'assicuratore; il premio di ciascun veicolo viene calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio sarà effettuata per ogni anno, entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa. In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60 giorno dalla comunicazione dell'impresa. La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli per cui la Compagnia emetterà un certificato e un contrassegno. L'importo del premio verrà calcolato in base alle caratteristiche dei veicoli da assicurare e la classe di merito. Le successive inclusioni verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società. Art MASSIMALI La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali: ,00 per autovetture, ciclomotori, motocicli e motocarri; ,00 per autocarri, autobus, scuolabus e veicoli ad uso speciale; ,00 per tutti gli altri veicoli. Art SOSTITUZIONE CERTIFICATO E CONTRASSEGNO Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, l'impresa vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire. Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia Pagina 8 di 33

9 accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, l'impresa rilascia un duplicato su semplice richiesta ed a spese dell'assicurato. Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità. Art PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA' Per l applicazione delle regole evolutive di seguito riportate, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: - Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Classe di merito B/M 00 (nessuno) sinistri 01 (uno) sinistro 02 (due) sinistri 03 (tre) sinistri 04 (quattro) o più sinistri Pagina 9 di 33

10 Art. 3) SEZIONE 2: INCENDIO Art Oggetto della garanzia L'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. In caso di DANNO PARZIALE l'impresa risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all Art C.C., salvo quanto disposto dall Art.7 delle Garanzie Aggiuntive (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio). L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale della stessa autovettura un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato. Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all 80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base alla media delle pubblicazioni Eutotax Gialla e Blu o pubblicazioni similari. Art Premio La Compagnia offerente dovrà indicare il premio annuo lordo omnicomprensivo per ogni migliaia di somma assicurata distinguendo quello che intende offrire per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, le ambulanze, gli autobus, gli autocarri adibiti a trasporto di cose. Pagina 10 di 33

11 Art. 4) SEZIONE 3: FURTO Art Oggetto della garanzia L'Impresa risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. In caso di DANNO PARZIALE l'impresa risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all Art C.C., salvo quanto disposto dall Art 6 delle Garanzie Aggiuntive (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio). L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale della stessa autovettura un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato. Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base alla media delle pubblicazioni Eurotax Gialla e Blu o pubblicazioni similari. Art Franchigia Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione sarà applicato una franchigia per sinistro pari ad 150,00 Art Premio La Compagnia offerente dovrà indicare il premio annuo lordo omnicomprensivo per ogni migliaia di somma assicurata distinguendo quello che intende offrire per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, le ambulanze, gli autobus, gli autocarri adibiti a trasporto di cose. Pagina 11 di 33

12 Art. 5) NORME COMUNI ALLE SEZIONI 2 e 3 Art ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell Unione Economica Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. Art ESCLUSIONI L Assicurazione non copre i danni: - causati da bruciature non seguite da incendio; - agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; - derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni invasioni e calamità naturali; - determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell Assicurato, delle persone di cui l Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti; - verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; - indiretti come deprezzamento e privazione dell uso del veicolo qualunque ne sia la causa; - preesistenti al sinistro denunciato; - conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite. Art DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO L'assicurato deve presentare denuncia all'autorità di Polizia e farne pervenire copia autentica all'impresa. L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire all'impresa la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale, rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Compagnia assicuratrice. Art PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./VV.UU). Pagina 12 di 33

13 Art. 6) GARANZIE AGGIUNTIVE (Sempre operanti in aggiunta alla Garanzia R.C.A. e/o FURTO/INCENDIO) 1) RICORSO TERZI DA INCENDIO L'Impresa si obbliga a tenere indenne l Assicurato fino alla concorrenza di ,00 per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per: - danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato; - lesioni corporali cagionate a terzi. La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita. La garanzia non comprende invece i danni: - a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua dell aria e del suolo. 2) SCELTA DEL LEGALE Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto d interesse tra la Società e l Assicurato, quest ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. Per tale garanzia la massima esposizione a carico della Compagnia ammonta a ,00 per anno assicurativo. 3) DANNI A SEGUITO DI FURTO/RAPINA L'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina. I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto e/o rapina sono esclusi salvo che siano conseguenti a collisione durante la circolazione. 4) GARANZIA CONTRASSEGNO In caso di furto e/o rapina senza ritrovamento dell'autovettura assicurata, regolarmente indennizzabile a termini di contratto, l'impresa risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato. 5) ROTTURA CRISTALLI La Compagnia rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 260,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di cristalli rotti con il limite di ,00 per anno. La garanzia non comprende: - rigature e segnature; - i danni causati ad altre parti dell'autovettura assicurata dalla rottura dei cristalli. 6) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati, per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione dell'autovettura indicata in polizza. La garanzia è prestata per la Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24/12/69 n.990, secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile stessa. Pagina 13 di 33

14 7) DANNI DA SCASSO La Compagnia risponde dei danni da scasso subiti dall'autovettura assicurata per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne dell'autovettura. 8) SOCCORSO STRADALE La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza di 260,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e/o rapina. 9) EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI A parziale deroga di quanto previsto all Art. 5.2 (Esclusioni) delle Norme Comuni per le sezioni 2 e 3, la garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: - tumulti popolari, scioperi, sommosse, vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a furto/rapina o tentativo di furto/rapina o ad incendio, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di 100,00; - trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti, la presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di 100,00; - cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi. 10) CHIUSURA INDAGINE PRELIMINARE In caso di danno da furto e/o rapina l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza. 11) RINUNCIA ALLA RIVALSA A parziale deroga di quanto disposto dall Art. 2.2 della Sezione 1 Responsabilità Civile, l Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo: - se il conducente non é abilitato a norma delle disposizioni di legge; - nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; - se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale estensione di garanzia non è applicabile nel caso in cui il proprietario del veicolo fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. Pagina 14 di 33

15 SEZIONE II INFORTUNI della Circolazione Nel testo che segue si intendono: DEFINIZIONI ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione CONTRAENTE: COMUNE di REGGIO CALABRIA ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione COMPAGNIA: L'Impresa assicuratrice BROKER ATI: Marsh SpA e AON PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro RISCHIO IN ITINERE: la garanzia prestata per gli infortuni subiti dagli assicurati durante il tragitto casa-posto di lavoro e viceversa, nonché quelli subiti per servizio durante il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro (attraverso un percorso compatibile per raggiungere il luogo stesso), sia a piedi sia mediante qualsiasi mezzo di trasporto pubblico e/o privato, sono compresi gli infortuni avvenuti nell atto di salire o scendere dai mezzi usati. FRANCHIGIA Importo prestabilito che per ogni sinistro viene dedotto dall indennizzo e che rimane a carico dell Assicurato. SCOPERTO Percentuale prestabilita dell indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell Assicurato. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili INFORTUNIO PROFESSIONALE Quello verificatosi durante lo svolgimento delle occupazioni professionali principali ed accessorie dichiarate. Pagina 15 di 33

16 INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. INABILITA TEMPORANEA Temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali svolte. Pagina 16 di 33

17 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art PROVA DEL CONTRATTO La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa. Art DURATA DEL CONTRATTO L assicurazione ha durata triennale, con frazionamento del premio annuale, con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione dell appalto. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a quattro mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo ad ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione. Inoltre, il contraente può inserire in garanzia altre persone appartenenti alle varie sezioni assicurate, per le quali pagherà un premio all atto della regolazione dello stesso ai sensi dell art.06, che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo alla sezione di appartenenza in rapporto al periodo effettivo di assicurazione. Art PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA A parziale deroga dell'art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del 60 giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60 giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. L assicurazione ha durata triennale, con frazionamento del premio annuale, con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione dell appalto. Sarà obbligo della Compagnia fornire il relativo documento contrattuale entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Art VARIAZIONE DEL RISCHIO Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Resta inteso che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata. Art GESTIONE DELLA POLIZZA Infortuni della Circolazione sui veicoli del COMUNE di REGGIO CALABRIA Il Contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia delle Persone da assicurare ed alla preventiva identificazione dei veicoli utilizzati dagli stessi. Per l identificazione di tali elementi e per il computo del premio faranno fede i registri e/o gli atti amministrativi e/o altri documenti equipollenti tenuti dal Contraente. Resta, comunque, inteso che tutte le variazioni intervenute all elenco dei veicoli assicurati alla Sezione I, deve intendersi intervenuta anche nella presente Sezione II. Pagina 17 di 33

18 Tutti i registri o altri documenti equipollenti di cui alle presente sezione dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati. In caso di sinistro o ai fini della regolazione del premio di cui all Art. 06, la Compania aggiudicataria della presente polizza di assicurazione potrà richiedere di effettuare accertamenti e controlli sui registri suddetti, previa richiesta scritta da inviare al comune di REGGIO CALABRIA la quale si impegna a fornire in visione tutti i registri suddetti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell Ente stesso. Art REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio anticipato annuale della polizza è fissato in relazione ai seguenti parametri provvisori: Infortuni della Circolazione sui veicoli dell Ente: n 167 mezzi (Veicoli) del Contraente. Alla fine di ciascuna annualità di polizza, entro il termine di 90 giorni, il Contraente comunicherà alla Società assicuratrice i dati effettivi per singole sezioni, al fine di procedere alla regolazione del premio. Per le Sezioni assicurate la regolazione del premio sarà effettuata in base al tasso applicato alle singole sezioni in rapporto al periodo di assicurazione. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia. Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente/Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione dei premi, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia non viene sospesa, ma resta in vigore solo per la somma che si ottiene dal rapporto che esiste tra il premio pagato e la somma che il Contraente/Assicurato avrebbe dovuto pagare. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art.07 - LIMITI TERRITORIALI L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono in tutto il mondo. Art ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società. Art FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni alle quali L assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo indirizzate al Broker. Art LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L indennità viene corrisposta in Italia in valuta italiana. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati. Art.11 - RECESSO DAL CONTRATTO La presente polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. Pagina 18 di 33

19 Art ONERI FISCALI Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente. Art FORO COMPETENTE In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non é qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge. Art RIPARTIZIONE DELL ASSICURAZIONE E DELEGA CLAUSOLA BROKER L assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse. Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette. Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. All ATI Marsh S.p.A e AON e stata affidata dal Comune di REGGIO CALABRIA la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualita di Broker assicurativo ai sensi della legge n. 792 e del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverra per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio. Art.16 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO La Società, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: sinistri denunciati; sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art VALIDITA ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. Pagina 19 di 33

20 CLAUSOLE VESSATORIE Agli effetti dell'art del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 02) - Durata del contratto. Art. 04) - Variazioni del rischio Art. 06) - Regolazione del premio Art. 07) - Limiti territoriali Art.11) - Recesso dal contratto Art.13) - Foro competente Art.15) Ripartizione dell assicurazione e delega Clausola Broker L'Impresa Il Contraente Pagina 20 di 33

21 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE INFORTUNI CUMULATIVA Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l Assicurazione in particolare, le norme che regolano l assicurazione in generale e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. Art DEFINIZIONE DI INFORTUNIO E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Art DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni anche: - annegamento; - folgorazione; - colpi di sole, di calore e di freddo effetto delle influenze termiche ed atmosferiche; - congelamento o assideramento; - asfissia, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo; - avvelenamenti, intossicazioni e lesioni derivanti da ingestione di sostanze; - conseguenze delle punture di insetti o di aracnidi e morsi di animali. Sono altresì inclusi gli infortuni derivanti da: - inondazioni, alluvioni, allagamenti; - caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e altre forze della natura; - danni estetici conseguenti ad infortunio; - stato di malore o di incoscienza; - imprudenza, negligenza o colpa grave dell'assicurato stesso. Art ESCLUSIONI Sono esclusi gli infortuni derivanti: a) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; b) subiti alla guida di veicoli in stato di ubriachezza; c) da operazione chirurgiche, accertamento o cure mediche non resi necessari da infortunio; d) da dolo dell'assicurato; e) da guerre o insurrezioni; f) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Art PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, alcoolismo e tossicodipendenza. L assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette alterazioni patologiche, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso vengono restituiti al Contraente. Art OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Infortuni della Circolazione relativi ai veicoli del COMUNE di REGGIO CALABRIA L assicurazione è prestata per gli infortuni che i Dipendenti del Contraente (o altro soggetto autorizzato dal Contraente) subiscono alla guida dei mezzi (veicoli) di proprietà del Comune stesso, durante l esecuzione delle prestazioni di servizio. I rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto da parte del Contraente. Pagina 21 di 33

22 Art CRITERI DI INDENNIZZABILITA' La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette ed accertate dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. Art MORTE L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. Art INVALIDITA' PERMANENTE L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di cui alla tabella delle percentuali di invalidità permanente allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni o integrazioni intervenute fino alla data dell'evento dannoso, con l'applicazione di una franchigia assoluta fissa per ogni sinistro pari al 3%. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Art.26 - RIMBORSO SPESE di CURA (Spese Mediche) Se l'assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per: - accertamenti diagnostici e medico legali; - visite mediche e specialistiche; - onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento; - apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico; - rette di degenza; - trasporto dell'assicurato in ambulanza all'istituto di cura od all'ambulatorio e viceversa; - cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; - acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari. Non sono soggette a rimborso le spese effettuate per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie, che non siano state sostenute in conseguenza diretta di un infortunio indennizzabile ai termini di polizza. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute, debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio Italiano dei Cambi. Art CUMULO DI INDENNITÀ L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per l'invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dall'infortunio, ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra indennizzo per morte - se superiore - a quello già pagato per invalidità permanente. Il diritto all'indennità per invalidità permanente é di carattere personale e quindi non é trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Pagina 22 di 33

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