REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI. PROPOSTA DI MODIFICA del Collegio di VERONA

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1 REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PROPOSTA DI MODIFICA del Collegio di VERONA

2 PREFAZIONE ALLA PROPOSTA DI REVISIONE E noto a tutti i presidenti che il regolamento emanato nel dicembre del 2013 ha creato non pochi problemi applicativi agli Ordini territoriali. L estensione oltre la legge dell obbligo formativo anche a chi non esercita sta determinando facili cancellazioni dall albo in un momento per la Categoria che soffre pesantemente perdite di iscritti e annovera un bilancio di crescita in negativo. La presente proposta assesta questo problema consentendo inoltre una maggiore autonomia discrezionale ai Collegi evitando un burocratizzazione eccessiva. L azione discrezionale, comunque molto contenuta, dei Collegi permetterebbe quelle necessarie correzioni nel territorio e per specifici problemi, rimettendo alla serietà operativa degli stessi, senza peraltro sconfinare dall uniformità e dai risultati attesi. Si deve evitare l eccesso di centralità del regolamento per consentire quei margini di autonomia che ogni Collegio deve avere. Dobbiamo dunque avere un regolamento flessibile e spendibile. La formazione altrimenti diventa un mero obbligo e non prepara buoni professionisti. Le modifiche al regolamento che proponiamo sono il frutto di esperienze sul campo e gradiremmo dai Presidenti, qualora le condividessero un cenno di approvazione. Il Presidente di Verona Bruno Marchetti

3 Regolamento per la formazione continua Regolamento adottato in data 24 gennaio 2013 e successivamente modificato in data 23 maggio 2013 e in data 20 novembre 2013 dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati e pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dall art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell attività di aggiornamento a cura degli organismi territoriali dell ordine, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua. Invariato Invariato Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni: a) Attività formative: si intende ogni attività organizzata o erogata nell ambito del sistema dell ordine, al fine di assicurare l'aggiornamento e l implementazione della formazione tecnico-professionale dei professionisti e degli iscritti all albo. b) Autorizzazione: è l atto formale mediante il quale si riconosce a soggetti diversi dagli organismi territoriali dell ordine la possibilità di realizzare Attività formative. I principi generali cui si ispira il regolamento declinano il concetto di formazione continua ricomprendendo in essa tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale, come comunemente e universalmente inteso in campo formativo. Le attività possono essere di aggiornamento, finalizzato all adeguamento della formazione iniziale; e di formazione ossia volte alla acquisizione di nuove competenze o di maggiore specializzazione.

4 attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante. c) Credito Formativo Professionale (CFP): unità di misura della rilevanza dell azione/dell evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all aggiornamento che lo stesso consente di acquisire. d) Certificazione dei CFP: sistema definito e regolamentato dal Consiglio Nazionale periti industriali e periti industriali laureati finalizzato ad attribuire valore ai diversi eventi formativi in modo omogeneo e ponderato. e) Competenza: è l insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono ad un iscritto un adeguato orientamento in uno specifico campo d azione. La competenza si connota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza, che congiunge sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità, che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione. f) Competenze tecnico-professionali (CTP): conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con abilità. Già riconosciute dall esame di Stato per l abilitazione della libera professione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Il risultato del comportamento competente è la prestazione o la performance. g) Esenzione: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall organismo territoriale dell ordine competente, su richiesta dell iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione. h) Evento formativo accreditato: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione (Nuova definizione) Attestato di formazione continua: attestato rilasciato dal Consiglio dell Ordine su domanda dell iscritto che provi l avvenuto adempimento dell obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell adempimento. Il possesso dell attestato di formazione continua costituisce titolo per l iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. (Nuova definizione) Certificazione delle competenze: procedura volontaria di riconoscimento, da parte dell Ordine territoriale, secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dall iscritto. (Nuova definizione) Esenzione temporale: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall organismo territoriale dell ordine competente, su richiesta dell iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione. (Nuova definizione) Esenzione: soggetti che per specifiche previsioni e/o motivazioni verificate dall Ordine territoriale vengono esonerati dall obbligo formativo. (Nuova definizione) Formazione diretta o apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale.

5 continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla acquisizione di CFP. i) Evento formativo certificato: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono già descritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunque denominata ed una conseguente certificazione. j) Formazione abilitante: percorso formativo finalizzato all acquisizione di nuove competenze coerenti con il settore di competenza e l area di attività professionale, finalizzate o comunque compatibili con l ampliamento del proprio orizzonte lavorativo. k) Formazione in servizio: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che opera alle dipendenze o comunque in costante e continuo rapporto di collaborazione con enti ed istituti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro o del committente. Rientra altresì in tale ambito la formazione non obbligatoria ma comunque volontariamente espletata dal professionista. l) Formazione indiretta: attività e azioni che contemplano necessariamente l ottenimento di conoscenze e saperi che possono essere acquisite autonomamente. m) Professione regolamentata: si intende l attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all accertamento delle specifiche professionalità. n) Professionista: si intende l esercente la professione regolamentata di cui alla lettera m). o) Registro della Formazione Continua (RFC): documento sul quale sono riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei (Nuova definizione) Formazione indiretta o informale nell esercizio professionale: apprendimento che, si realizza nell esercizio della professione nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano. E considerato apprendimento indiretto anche l apprendimento svolto in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per soddisfare le esigenze della Committenza e/o del datore di lavoro. Professione regolamentata: si intende l attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all accertamento delle specifiche professionalità, così come definita all art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 7/08/2012 n.137. Professionista: si intende l esercente la professione regolamentata di cui alla lettera m), così come definito all art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 7/08/2012 n.137.

6 percorsi formativi e di tutti gli eventi accreditati e realizzati a livello territoriale e nazionale ai quali sono stati assegnati crediti formativi. L insieme dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dal Consiglio Nazionale. Art. 3 Natura e caratteristiche della Formazione continua 1. La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista e di conseguenza è sottoposta a tutto quanto previsto dal codice deontologico e dalle leggi in vigore, fermo restando il compito di verifica e richiamo, da parte del Consiglio Territoriale, dell impegno annuale. 2. Essa si configura come un percorso individuale contenente azioni finalizzate all adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica e organizzativa del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro. Art. 4 Funzioni e compiti del Consiglio Nazionale e degli organismi territoriali dell ordine 1. Il Consiglio Nazionale: a) predispone linee guida finalizzate all assolvimento dell obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio; b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell art. 7 comma 4 del DPR 137/12; 2. Gli organismi territoriali dell ordine: a) organizzano le attività di formazione continua nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5 ; b) vigilano sulla regolarità delle attività formative nelle aree territoriali di propria competenza; La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista così come definito all art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 7/08/2012 n.137 e di conseguenza è sottoposta a tutto quanto previsto dal codice deontologico e dalle leggi in vigore, fermo restando il compito di verifica e richiamo, da parte del Consiglio Territoriale. Propone all approvazione degli Ordini territoriali le linee guida e gli eventuali aggiornamenti delle stesse, finalizzate all assolvimento dell obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e all organizzazione dell attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio. Gli ordini territoriali possono proporre modifiche che il CNPI invierà per la consultazione nazionale agli ordini territoriali.

7 c) attribuiscono i crediti formativi relativamente alle attività di formazione, anche svolte in cooperazione; provvedono all aggiornamento del profilo professionale di ciascun iscritto, attivando il procedimento disciplinare in caso di inosservanza dell obbligo di formazione continua. Art. 5 Realizzazione delle attività formative 1. In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 137/12 le attività di formazione continua possono essere svolte: a) dagli organismi territoriali dell ordine, autonomamente o in cooperazione o in convenzione con altri soggetti; b) da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale. 2. Gli organismi territoriali dell ordine realizzano in autonomia le attività di formazione, tenendo conto delle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale e dei fabbisogni dei professionisti. 3. Nell esercizio della suddetta autonomia, gli organismi territoriali dell ordine, pur mantenendo la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnicoprofessionale dell attività formativa, possono operare: a) in cooperazione con altri soggetti, con accordi specifici per uno o più eventi simili, nell ambito esclusivo degli incontri tecnici, dei seminari e dei convegni. Ai fini di mantenere uniformità sul territorio nazionale, i modelli di accordo sono definiti con successive linee guida dal Consiglio Nazionale; b) in convenzione con altri soggetti, purché questi rispondano ai requisiti indicati dalle linee guida sulla formazione continua predisposta dal Consiglio Nazionale in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. E fatto obbligo agli organismi territoriali dell ordine di trasmettere preventivamente la convenzione al consiglio nazionale. 4. La domanda di autorizzazione, con la relativa invariato

8 proposta di delibera motivata del Consiglio Nazionale, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del Consiglio Nazionale, l avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il Consiglio Nazionale autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata. 5. Le autorizzazioni hanno una durata di tre anni, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale sulla base della verifica di una sopravvenuta assenza degli standard minimi, e possono essere rinnovate. 6. In nessun caso, il soggetto autorizzato ai sensi del precedente comma 4) può effettuare attività formative che diano luogo all acquisizione di crediti formativi senza il preventivo riconoscimento delle attività medesime da parte del Consiglio Nazionale. 7. Il Consiglio Nazionale può realizzare autonomamente attività di formazione continua, anche mediante soggetti autorizzati. Art. 6 Eventi che costituiscono il percorso della formazione continua 1. Sono valutati, ai fini del conseguimento di crediti formativi, sia eventi di formazione diretta, sia eventi di formazione indiretta, purché realizzati nell ambito dei contenuti e delle caratteristiche dell attività professionale e riconosciuti nel sistema di formazione continua dell ordine, finalizzati all adeguamento ed allo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e dell aggiornamento tecnico-professionale. 2. Rientrano nella formazione diretta: a) corso di formazione; b) seminario di formazione; c) convegno e/o incontro tecnico. 3. Rientrano nella formazione indiretta: a) la docenza, il coordinamento e/o il tutoraggio di attività formative (corsi, seminari, convegni, etc.) della durata minima di 1 ora; b) l attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta; c) la redazione e pubblicazione di libri, di contributi ed articoli; d) la partecipazione ai lavori di organismi

9 di rappresentanza della categoria quali: gruppi di lavoro, commissioni di studio, ecc.; e) la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali; f) la formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari nell ambito della propria attività; 4) Gli eventi sopra indicati danno luogo al riconoscimento dei crediti, anche se proposti e/o organizzati dai datori di lavoro delle aziende nell ambito della formazione in servizio da parte del professionista. 5) Gli eventi indicati ai commi precedenti hanno valore anche se effettuati all estero. La documentazione relativa a tali eventi deve essere prodotta in lingua italiana. Articolo 7 Formazione a distanza 1. Gli eventi che costituiscono il percorso formativo della formazione continua del professionista possono essere partecipati anche a distanza. 2. Per le iniziative a livello territoriale la verifica della effettiva partecipazione alla formazione è attribuita agli organismi territoriali dell ordine competenti, per le iniziative nazionali al Consiglio Nazionale. 3. Per poter dare luogo al riconoscimento dei crediti le iniziative di formazione a distanza devono prevedere, oltre ai consueti livelli di qualità e professionalità come per ogni altra iniziativa, anche la verificabilità della effettiva partecipazione. 4. Il Consiglio Nazionale può dare vita ad un sistema di formazione a distanza in house. Art. 8 Impegno formativo 1. Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all interno dell arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 C.F.P., con un minimo di 15/anno. L iscritto deve in ogni caso acquisire 3 CFP anno in attività formative riguardanti l etica, la deontologia, la materia previdenziale, e quant altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell Ordine. 2. L impegno formativo può essere interrotto per Aggiungere al comma 3 g) Formazione indiretta o informale diversa dalle forme sopraelencate h) Altri eventi discrezionalmente regolati dall Ordine territoriale. Il Consiglio Nazionale e gli Ordini Territoriali possono dare vita ad un sistema di formazione a distanza in house. Il professionista deve garantire un impegno formativo all interno dell arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 CFP con un minimo di 12 CFP/anno L iscritto deve in ogni caso acquisire all interno della quota minima annuale, 3 CFP anno in attività formative riguardanti l etica, la deontologia, la materia previdenziale, e quant altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell Ordine. Il mancato raggiungimento dei 12 CFP/anno deve essere comunicato all iscritto che deve provvedere

10 esenzione. La riduzione del numero dei crediti da conseguire sarà calcolata pro-mese in funzione di quanto riportato nella documentazione, ovvero autocertificazione, prodotta dal perito industriale ed in riferimento al numero massimo di crediti conseguibili. Si considera mese anche una frazione dello stesso superato il 15 giorno. L interruzione temporale per esenzione può essere concessa per: a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio; b) per grave malattia e/o intervento chirurgico; c) per interruzione dell attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore. 3. L esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall interessato anche per gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati. L organismo territoriale dell ordine competente, a suo insindacabile giudizio, può o meno accogliere la richiesta e vigila sull esenzione concessa revocandola qualora ne ricorrano le motivazioni. 4. Per i nuovi iscritti all albo l obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell anno successivo a quello d iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reiscrizione. 5. Fatta salva l obbligatorietà della formazione, per coloro che certificano il non esercizio della professione viene autorizzata, su richiesta dell interessato, la riduzione dei crediti da conseguire. Il numero dei crediti non può comunque in alcun caso essere inferiore a 8/anno. 6. Il Consiglio territoriale dell Ordine di appartenenza è tenuto a convocare l iscritto che non abbia assolto all obbligo della formazione continua per definire un programma di attività da portare a termine nel periodo di sei mesi dalla data di convocazione. al recupero entro l arco temporale dei 5 anni. Esenzioni L impegno formativo può essere interrotto per esenzione temporale. La riduzione del numero dei crediti da conseguire è stabilita dall Ordine territoriale e può essere concessa per: a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio; b) per grave malattia e/o intervento chirurgico; c) per interruzione dell attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore. d) Per altri motivi valutati discrezionalmente dall ordine territoriale. Sono esentati dall obbligo della formazione continua: 1.Gli iscritti all albo che abbiano compiuto il 65 esimo anno di età (cfr. regolamento periti agrari) 2.Gli iscritti all albo con 25 anni continuativi di anzianità di esercizio esclusivo a tempo pieno dell attività professionale. In questo caso il professionista deve dimostrare di aver esercitato a tempo pieno e continuativamente per 25 anni. (cfr regolamento formazione continua degli Avvocati) 3.Gli iscritti che abbiano illustrato la Categoria con meriti professionali e di rappresentanza. (L Arch. Renzo Piano farà la formazione continua? Ndr) 4.Gli iscritti a più ordini professionali qualora optano per svolgere la formazione presso altro Ordine. L organismo territoriale dell ordine competente, a suo insindacabile giudizio, può o meno accogliere la richiesta e vigila sull esenzione concessa revocandola qualora ne ricorrano le motivazioni. Comma 5 abrogare.

11 (nuovo comma) Qualificazione professionale dell iscritto: Tutti gli iscritti all albo devono qualificare la loro posizione professionale: libero professionista a tempo pieno o parziale, dipendente pubblico o privato, esercizio o meno di attività professionali per le quali è necessaria l iscrizione all albo professionale come indicato all art.1 del DPR 137/12. (vedere tabella allegata) (nuovo comma) Ripresa dell attività professionale e/o reiscrizione: Gli iscritti che si reiscrivono o riprendono l attività professionale devono sostenere entro 6 mesi dalla ripresa almeno 15 CFP di cui 3 inerenti la deontologia e l etica professionale che non sostituiranno i crediti da assolvere nell anno solare, ma saranno computati in aggiunta al primo anno di ripresa dell attività professionale. Art. 9 Attribuzione dei crediti 1. Nell ambito del sistema di formazione continua dell ordine, si attribuisce il valore di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, entro i limiti stabiliti da successive linee guida dal Consiglio Nazionale, anche al fine di garantire la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale. 2. E obbligo del professionista di presentare all organismo territoriale dell ordine competente per territorio, tutta la documentazione inerente la formazione non oltre 90 giorni dal termine dell evento di formazione. La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme. L organismo territoriale dell ordine può comunque richiedere eventuali integrazioni. In caso di esito positivo sarà indicato il numero dei crediti assegnati validi ai fini della formazione continua. 3. L attribuzione dei crediti per le attività che insistono sul territorio di uno specifico organismo territoriale dell ordine, avviene a giudizio insindacabile dell organismo medesimo sulla base dei criteri già indicati al comma 1). 4. L attribuzione dei crediti per le attività che (nuovo comma) L Ordine Territoriale può discrezionalmente per eventi strettamente territoriali o per eventi particolari e/o non contemplati derogare dalle linee guida entro limiti accettabili. E obbligo del professionista di presentare all organismo territoriale dell ordine competente per territorio, tutta la documentazione inerente la formazione dell anno entro il 31 gennaio dell anno successivo. La documentazione dovrà essere prodotta secondo le modalità definite dall organismo territoriale dell ordine, che può comunque richiedere eventuali integrazioni. In caso di esito positivo sarà indicato il numero dei crediti assegnati validi ai fini della formazione continua. La mancata comunicazione entro i termini di cui sopra fa decadere i crediti maturati. (nuovo comma) Gli Ordini territoriali hanno la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri professionisti iscritti con proprio regolamento.

12 insistono sui territori di due o più organismi territoriali dell ordine avviene a giudizio insindacabile dell organismo territoriale coordinatore, come specificato da successiva direttiva del Consiglio Nazionale. 5. E fatto obbligo agli organismi territoriali dell ordine di trasmettere la relativa documentazione al Consiglio Nazionale. Art. 10 Registro della formazione continua 1. E istituito presso gli organismi territoriali dell ordine, il registro della formazione continua. Il registro avrà funzione di: a) rendere pubblico e trasparente lo stato di aggiornamento del singolo professionista b) riportare gli eventi formativi costituiti da corsi, seminari, convegni e incontri tecnici realizzati a livello territoriale e nazionale. Gli stessi saranno divisi in aree tematiche inerenti le competenze. 2. Il Consiglio Nazionale, con proprie linee guida definisce le caratteristiche del registro La tenuta e l implementazione del registro sarà a cura dell organismo territoriale dell ordine. 4. E fatto obbligo agli organismi territoriali dell ordine di comunicare al Consiglio Nazionale, per via telematica, i dati relativi ai registri della formazione continua. 5. L insieme dei registri della formazione continua forma il Registro Nazionale della Formazione Continua, tenuto dal Consiglio Nazionale. 6. Il registro nazionale della Formazione Continua sarà consultabile on-line e stampabile. Comma 5 abrogare Comma 2 da modificare e sostituire con: Il Registro nazionale riporta i dati consuntivi relativi ad ogni iscritto. I dati specifici e i documenti sono riservati all ordine di appartenenza che ai sensi della privacy ne gestisce e custodisce i dati. Per i crediti ottenuti fuori della sede provinciale e/o per eventi a carattere nazionale l iscritto provvede all accreditamento mediante esibizione dell attestato in copia e/o con l autocertificazione. L Ordine territoriale provvederà alle verifiche delle dichiarazioni (autocertificazioni) dell iscritto. Gli organismi territoriali dell ordine comunicano al Consiglio Nazionale, per via telematica, i dati consuntivi relativi ai registri della formazione continua, attraverso un formato dei files compatibile con il sistema usato dall Ordine territoriale. Il Consiglio Nazionale dovrà predisporre una piattaforma web che possa ricevere questi dati.

13 Art. 11Norme transitorie e finali 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia. 2. In sede di prima applicazione l attribuzione dei crediti formativi necessari all assolvimento dell obbligo di formazione continua avverrà a partire dal 1 gennaio I CFP attribuiti nel corso del 2013 relativi alla formazione di mantenimento delle abilitazioni speciali, potranno essere computati per la richiesta formativa del primo quinquennio. I CFP attribuiti nel corso del 2013 relativi alla formazione di mantenimento delle abilitazioni speciali, nonché i crediti acquisiti con sistemi di formazione continua esistenti potranno essere computati per la richiesta formativa del primo quinquennio.

14 ALLEGATO 1 TABELLA INDICANTE I SOGGETTI DESTINATARI ED ESCLUSI DALL OBBLIGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA SECONDO L ART. 1 lett a) e b) del DPR 137/12 SOGGETTI CON L OBBLIGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA SOGGETTI SENZA L OBBLIGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 1. Professionisti a tempo pieno, parziale o occasionali, con qualsiasi posizione fiscale o contributiva, anche in qualsiasi forma societaria, esercenti attività professionali per le quali sia necessaria l iscrizione all albo. 2. Dipendenti di aziende private che espletano per il loro datore di lavoro e/o terzi un attività professionale per la quale sia necessaria l iscrizione all Albo, anche senza posizione fiscale autonoma. 3.Titolari di impresa individuale o di società, o soci di società che espletano attività professionali per la propria azienda e/o per terzi e per le quali sia necessaria l iscrizione all albo anche senza posizione fiscale autonoma. 4.Dipendenti di aziende private o pubbliche che esercitano anche attività professionale autonoma per la quale sia necessaria l iscrizione all albo. 1. Dipendenti pubblici o privati, pensionati, titolari d impresa individuale o società o soci di società che non espletano attività professionali per le quali serve l iscrizione all albo. (I dipendenti degli uffici tecnici della pubblica amministrazione che redigono progetti interni alla stessa, sono esclusi ai sensi dell art. 90 D.lgs. 163/06). (**) 2. Professionisti che seppur iscritti all albo le loro attività potrebbero essere svolte comunque (es. Consulenti sicurezza sul lavoro e cantieri, certificatori energetici, tecnici acustica, consulenti in qualsiasi attività professionale per la quale la legge non preveda l iscrizione all albo per l esercizio). Non vale se l iscritto esercita oltre alle suddette attività, anche attività per le quali serve l iscrizione all albo. 3. Iscritti all albo ma che non esercitano nessuna attività professionale, nemmeno occasionale. (**) Cfr. art. 90 comma 4 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, l articolo definisce che possono essere redatti i progetti per l amministrazione pubblica da dipendenti abilitati all esercizio della libera professione ma non necessariamente iscritti all albo.

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