MEDI. ARB. GROUP MEDIAZIONE E ARBITRATO S.R.L. REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

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1 MEDI. ARB. GROUP MEDIAZIONE E ARBITRATO S.R.L. REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE L Organismo è iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 801 del Registro degli Organismi deputati a gestire le procedure di mediazione ai sensi del Dlgs. 4marzo 2010 n. 28 e del D.M. n. 180 del 2010, modificato dal Dm 145 del 2011 INDICE A Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Accesso al procedimento Art. 3 Adempimenti della Segreteria Art. 4 Accessibilità ad atti e documenti per le parti Art. 5 Durata Art. 6 Luogo e modalità della mediazione Art. 7 Nomina del mediatore Art. 8 Sostituzione del mediatore Art. 9 Procedimento di mediazione Art. 10 Presenza delle parti e loro rappresentanza Art. 11 Indipendenza, imparzialità, incompatibilità del mediatore Art. 12 Poteri e doveri del mediatore durante il procedimento Art. 13 Riservatezza Art. 14 Conclusione della mediazione Art. 15 Mancato accordo Art. 16 Indennità per i non abbienti Art. 16 Tirocinio assistito Art. 17 Sospensione e cancellazione dal Registro Art. 18 Indennità Art. 19 Responsabilità Art. 20 Entrata in vigore e modifiche al Regolamento ALLEGATI Allegato A Costi di mediazione e Tabella delle indennità Allegato B Scheda di valutazione Allegato C Codice etico 1

2 A DISPOSIZIONI GENERALI Il presente Regolamento, adottato da MEDI.ARB. GROUP MEDIAZIONE E ARBITRATO S.R.L.(di seguito per brevità chiamato Mediarb Group) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011) e disciplina l organizzazione e il funzionamento dell Organismo di Mediazione nello svolgimento dell attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti nella risoluzione di una controversia avente ad oggetto diritti disponibili, attraverso la ricerca di un accordo amichevole per la composizione della lite, ovvero attraverso la formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento e ai sensi della legge vigente, in mancanza di diverse previsioni regolamentari. Il Regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori incaricati a dirigere la mediazione, tra quelli iscritti nell elenco dell organismo, adotta il codice etico, stabilisce la procedura di mediazione adottata, ai sensi dell art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo, adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo nr. 180 del 18/10/2010, applicando altresì le modifiche ed integrazioni imposte dal D.M. 145 del Il presente Regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità e competenza specifica professionale del mediatore, degli ausiliari e in genere di tutti i componenti dell Organismo e garantisce e tutela il principio di certezza e di difesa degli interessi di tutte le parti nel procedimento di mediazione. ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente Regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti. 2.Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali. 3.Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali: Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.. 2

3 ART. 2 ACCESSO AL PROCEDIMENTO 1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell organismo 2. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell organismo 3. La domanda di mediazione deve contenere: a) il nome dell Organismo di mediazione scelto MEDI. ARB. GROUP MEDIAZIONE E ARBITRATO S.R.L.. b) i dati identificativi delle parti (istante e parte invitata), il loro codice fiscale, il loro indirizzo, numero di telefono, indirizzo e di posta elettronica certificata, in modo da consentire le comunicazioni ai sensi del presente Regolamento; c) i dati identificativi di colui che, ove necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e allegazione della procura autenticata; d) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse; e) le ragioni della domanda; f) l oggetto della domanda, conclusioni e richieste; g) il valore della controversia, dedotto a norma del codice di procedura civile; qualora l indicazione di tale valore non sia corretta, l Organismo la potrà rettificare, con provvedimento comunicato alla stessa parte.per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza dalle parti sulla stima, l Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. h) i dati identificativi del difensore della parte e l indicazione della procura allegata. Tutte le istanze debbono essere accompagnate dalla fotocopia leggibile di un documento di identità della parte che la presenta. 3. L accesso e lo svolgimento della mediazione potrà avvenire anche attraverso procedure telematiche indicate sul sito web: allorquando sarà resa operativa la piattaforma on line per lo svolgimento del servizio, idonea a garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza e previa esatta indicazione delle procedure da utilizzare attraverso successiva integrazione del presente Regolamento. 4. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro mezzo necessario allo svolgimento della procedura. L'istante,in aggiunta all'organimo, può farsi parte attiva con ogni mezzo idoneo per effettuare le comunicazioni alla controparte, 5. Il deposito della domanda di mediazione e l adesione alla procedura di mediazione da parte della parte invitata, costituiscono accettazione del Regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti di Medi. Arb. Group Mediazione e Arbitrato S.r.l. 3

4 Art. 3 ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA 1. Successivamente all invio o al deposito della domanda, la Segreteria dell Organismo: a) verifica l avvenuta effettuazione da parte dell istante del pagamento delle spese di avvio del procedimento nonchè delle spese di mediazione, (quest ultime devono comunque essere corrisposte dall istante interamente per la propria quota parte entro e non oltre i tre giorni antecedenti al primo incontro di mediazione). b) informa la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010, c) protocolla l istanza nell apposito registro, d) forma il fascicolo del procedimento, debitamente registrato e numerato nell ambito del Registro degli Affari di mediazione, registro nel quale verranno inseriti tutti gli atti e i documenti presentati dalle parti, e) comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione alla parte istante: - il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione all'altra o alle altre parti, (salvo gli oneri assunti anche dall istante): - copia della domanda di mediazione; - il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, i suoi oneri amministrativi, unitamente alla informazione sui benefici fiscali degli stessi; - l invito a corrispondere entro e non oltre 3 giorni prima dell incontro di mediazione le spese di mediazione per la propria quota; - la circostanza che ai sensi dell'art. 8 comma 5 del decreto legislativo n. 28/2010 dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. (Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma). Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. 2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. ART. 4 ACCESSIBILITA AD ATTI E DOCUMENTI 4

5 Le parti hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, che il Responsabile dell Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del Registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Gli atti e documenti del procedimento, salvo il disposto di cui all art. 9 comma 2 del decreto legislativo 28/10 e, qualora le parti non li abbiano espressamente indicati come riservati al mediatore, saranno accessibili alle stesse parti. Gli atti ed i documenti depositati in sede di sessione separata sono oggetto di diritto di accesso solo per la parte che li ha prodotti, salvo suo consenso a che ne prendano visione anche le altre parti. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali. ART. 5 DURATA 1. La durata del procedimento di mediazione non può essere superiore a 120 giorni. Il termine decorre dalla data di deposito della richiesta di avvio, ovvero dalla scadenza del termine di deposito dell istanza di avvio stabilita dal Giudice. 2. Il termine indicato non è soggetto a sospensione feriale estiva ai sensi dell art. 6 del decreto legislativo 4 marzo ART. 6 LUOGO E MODALITA DELLA MEDIAZIONE 1. La mediazione si svolge dal mediatore nelle sedi dell Organismo comunicate e accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in un altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del responsabile dell organismo. 2. La proposta di cui all art. 11 del decreto legislativo può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.. 3. l organismo, al fine di una più idoneo ripartizione delle assegnazione degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le seguenti specializzazioni in materie giuridiche nonché secondo queste ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche; ART. 7 NOMINA DEL MEDIATORE 1. Qualora le parti presentino un istanza congiunta con l indicazione di un mediatore tra quelli inseriti nella lista di MEDI.ARB. GROP, consultabile anche sul sito web: l Organismo può procedere alla designazione del mediatore scelto consensualmente. 5

6 2. Qualora le parti indichino, anche separatamente, uno stesso mediatore, tra coloro che sono inseriti nell elenco detenuto dall organismo, prima che sia già avvenuta tale nomina, l Organismo può procedere alla sua designazione. In difetto di indicazione congiunta o separata a norma dei comma precedenti, nell assegnazione degli incarichi, l organismo si attiene a quanto previsto nell art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, economica, tecnico, scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto dei titoli di abilitazione, delle specializzazioni possedute e dell' all attività professionale esercitata); Nell assegnazione dell incarico tra i diversi mediatori dunque si provvederà in primo luogo a valutare la natura della controversia e di conseguenza si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. Nella ipotesi in cui i mediatori abbiano pari grado di competenza si seguirà un criterio di turnazione basato su un ordine alfabetico. Sarà cura dell Organismo. nominare un Collegio di mediatori in presenza di particolari controversie che risultino particolarmente complesse, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle parti. L Organismo non può procedere alla nomina di un mediatore ausiliario, potrà avvalersi della nomina degli esperti iscritti agli albi dei consulenti presso i Tribunali ai sensi dell art. 8 comma 4 del Decreto Lg.s 28/2010. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore nonché le regole di riservatezza. 4. Il mediatore nominato deve eseguire personalmente la sua prestazione. 5. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dal presente regolamento (vedi di seguito) ART. 8 SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE 1. Il Responsabile di Medi.Arb. Group prrovvede alla sostituzione del mediatore: a) a seguito della comunicazione di rinuncia scritta e idoneamente motivata da parte del mediatore e in ogni altra circostanza in cui il mediatore, motivatamente, comunichi di non poter proseguire la propria opera; b) qualora il mediatore non possa accettare o proseguire l incarico per motivi di incompatibilità o conflitto di interessi anche eventualmente sopraggiunti; c) qualora il mediatore sia sospeso o cancellato dall elenco; d) a seguito di congiunta richiesta delle parti; 6

7 e) a seguito di indicazione congiunta delle parti di nomina di altro mediatore 2. In caso di sostituzione del mediatore, ove le parti non abbiano indicato un nominativo espresso tra i mediatori iscritti nell elenco di Medi.Arb. Group l incarico verrà assegnato seguendo i criteri di turnazione inderogabili e predeterminati indicati nell articolo precedente Il mediatore rinunciante o sostituito a norma dei comma precedenti, verrà nominato per l incarico cronologicamente successivo. ART. 9 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 28/2010 richiamata dall art. 11 del presente Regolamento. Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità nel luogo e giorno comunicati alla presenza del mediatore o mediatore di designati. Se nel giorno fissato per il primo incontro, una parte non si presenta il mediatore, qualora non sia in grado di accertare se la domanda è stata ricevuta, d accordo con la parte presente, rinvia l incontro di non oltre sette giorni. Il mediatore determina, possibilmente in accordo con le parti, le date e gli orari per gli incontri successivi. Nei casi di cui all art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell art. 11, comma 4, del decreto legislativo. Nei casi in cui vi è obbligatorietà del tentativo di conciliazione, è essenziale che l istante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell organismo potrà rilasciare l attestato di conclusione del procedimento di mediazione. ART. 10 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA 1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. 2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più legali di propria fiducia. 3. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi e deve essere comprovata da idonea procura con firma autenticata a norma della legislazione vigente. 7

8 4. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Anche in tal caso la procura deve essere debitamente autenticata. ART. 11 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA ED INCOMPATIBILITA DEL MEDIATORE 1. Il mediatore nominato, prima dell inizio dell incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori adottato da MEDI.ARB. GROUP e un ulteriore e contestuale dichiarazione di assenza di incompatibilità a norma del comma seguente. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sua sottoscrizione. 2. Il mediatore versa in situazione di incompatibilità: a) se ha avuto rapporti professionali con una delle parti della mediazione, b) se una delle parti sia assistita da altro professionista socio o con lui associato del mediatore ovvero che eserciti negli stessi locali, c) in ogni altra ipotesi in cui la mediazione interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale, d) in presenza di rapporti o circostanze di fatto che possono incidere sulla sua indipendenza e imparzialità anche in relazione a quanto previsto dall art. 815 c.p.c. 3. Il mediatore comunica, in qualunque fase, alle parti e all Organismo immediatamente qualsiasi incompatibilità o interesse personale o economico originario o sopravvenuto di cui è a conoscenza e che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all imparzialità della mediazione. ART. 12 POTERI E DOVERI DEL MEDIATORE DURANTE IL PROCEDIMENTO 1. Il mediatore aiuta le parti a trovare un accordo che tenga conto dei loro reali interessi. Il mediatore opera nel rispetto dei principi di cui al Codice di Condotta Europeo per Mediatori ed in particolare verifica la consapevolezza e comprensione delle parti circa regole, termini e condizioni del processo mediativo, nonché la consapevolezza e comprensione delle parti circa termini, condizioni e limiti di un eventuale accordo, anche con specifico riferimento alle norme giuridiche che regolano la materia oggetto della mediazione. 2. Il mediatore conduce personalmente l incontro senza formalità di procedura ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. 3. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in eventuali sessioni separate. 4. In casi particolari, qualora vi sia congiunta richiesta delle parti, che si impegnano a sostenere relativi oneri, il mediatore può individuare e nominare nella procedura un perito o consulente tecnico. 8

9 5. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. 6. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali, tra gli atti eventualmente pervenuti, al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. 7 Il mediatore non percepisce il proprio compenso direttamente dalle parti e si astiene dall assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante il tentativo di mediazione. ART. 13 RISERVATEZZA 1. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o integrazioni legislative. 2. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nonché atti, scritti e documenti inerenti al procedimento di mediazione sono riservati. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell art. 2 del d.i. 145/ Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all interno di Medi.Arb. Group., ivi inclusi i mediatori in tirocinio non è obbligato a comunicare ad alcuno quanto indicato nel comma precedente, né è tenuto a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura. 3. Le parti e ogni altra persona presente alla mediazione inclusi gli avvocati e i consulenti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura: a) opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso della mediazione; b) ammissioni fatte dalla controparte nel corso della mediazione; c) la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore. 4. Fatti e documenti utilizzabili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell ambito della mediazione. ART. 14 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE 1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. 2. Nei casi di cui all art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione 9

10 della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell art 11, comma 4 del D.Lvo 28/ Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. ART. 15 MANCATO ACCORDO Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell accordo. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. ART. 14 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE ART. 16 INDENNITA PER I NON ABBIENTI Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell articolo 76 (L) del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell indennità spettante all Organismo. È consentito infatti l accesso al gratuito patrocinio alla parte che versa nelle condizioni di disagio economico e nei limiti previsti dagli articoli 76 e seguenti del d.p.r. 30 maggio 2002, n.115. A tal fine, la parte è tenuta a depositare presso l Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. L organismo di mediazione provvederà a trasmettere le istanze al Ministero della Giustizia, per il rimborso delle indennità. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio. 10

11 ART. 17 TIROCINIO ASSISTITO Medi.Arb. Group Mediazione e Arbitrato consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all art. 4, comma 3, lettera b del Regolamento n. 180/2010 coordinato con le modifiche apportate dal Decreto Ministeriale n. 145 del Il tirocinante in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell intero procedimento di mediazione. Al procedimento di mediazione potrà assistere il tirocinante che abbia fatto formale richiesta scritta, indicando le proprie generalità, il proprio corso di formazione specifica e dichiarando di non aver alcuna ragione di incompatibilità tale da impedire la partecipazione dello stesso nelle riservate sessioni separate con le parti. Il tirocinante avrà l obbligo di non intralciare in alcun modo il procedimento di mediazione, astenendosi da interventi arbitrari, non autorizzati, pregiudizievoli al buon andamento della mediazione, e dovrà ottemperare gli obblighi di riservatezza, correttezza e doveri deontologici imposti dalla normativa, dal Regolamento di mediazione nonchè dal Codice Etico e pertinenti alle parti e a chiunque partecipi al procedimento di mediazione. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, iparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all intero procedimento di mediazione. ART. 18 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 1. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso ART. 19 INDENNITA 1) L indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2) Per le spese di avvio, a valere sull indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: 11

12 a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro , e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l onorario del mediatore per l intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d interessi si considerano come un unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal 12

13 comma 4, lettera d), per le materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. ART. 20 RESPONSABILITA 1. E di competenza esclusiva delle parti: - l assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all atto del deposito dell istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell organismo; - le indicazioni circa l oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell istanza di mediazione; - l individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; - l indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; - la determinazione del valore della controversia; - la forma e il contenuto dell atto di delega al proprio rappresentante; le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all Organismo o al mediatore dal deposito dell istanza alla conclusione della procedura. ART. 21 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO Il presente Regolamento con i suoi allegati entreranno in vigore a far data dalla iscrizione dell Organismo nell apposito Registro Ministeriale. MEDI.ARB. Group Mediazione e Arbitrato S.R.L., si adegua alle modifiche obbligatorie che intervengano normativamente nella gestione e procedura della mediazione e in tema di regolamento degli organismi di mediazione. 13

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