CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI AQUILONE

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1 DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL SOCIALE Settore del Sociale Prot n 5426 del 12/02/2007 CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI AQUILONE Il giorno dodici del mese febbraio di anno 2007, presso la Residenza Municipale di Osimo, TRA Il Comune di Osimo, di seguito denominato "Comune", con sede in Osimo, Piazza del Comune, n. 1 - C.F , rappresentato dal Dirigente Dipartimento degli Affari Generali e del Sociale, dott.ssa Lucia Magi, nata a Castelfidardo il 22/12/1953 e residente ad Osimo in Via Aldo Moro n 2; E La Società ASSO srl, di seguito denominata Società con sede legale in Osimo, Piazza del Comune n. 1, P.I , rappresentata dal Presidente Dott. Sauro Mercuri, nato il a. PREMESSO Che con delibera C.C. n. 63 del si approvava la costituzione di una Società a Responsabilità limitata, unipersonale, a capitale interamente pubblico, allo scopo di gestire i servizi sociali, scolastici, del tempo libero ed affini, del Comune di Osimo; Che con delibera G.C. n. 212 del 30/9/2004, si è affidata alla Società ASSO Srl la gestione dei servizi sociali, scolastici, del tempo libero ed affini del Comune di Osimo; Che con delibera G.C. n 248 del 05/09/2006 con la quale si è stabilito di affidare alla Società ASSO la gestione dei Centri Diurni Aquilone (Centri di Aggregazione per bambine e bambini ex L.R. 9/2003), secondo le modalità di cui all allegato Capitolato Speciale; 1

2 Che con determinazione Dirigenziale n 01/ del 27/09/2006 in attuazione dei suddetti indirizzi, si è autorizzata la stipula a favore della Società ASSO del Contratto di Servizio per la gestione dei Centri Diurni Aquilone (Centri di Aggregazione per bambine e bambini ex L.R. 9/2003) dall 11/09/2006 al 31/08/2012, impegnando la spesa conseguente; SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO Il presente contratto ha per oggetto la disciplina della gestione, affidata in esclusiva dal Comune di Osimo alla A.S.S.O. srl., Azienda Servizi Sociali Osimana, del servizio di gestione dei Centri Diurni di Aggregazione per bambini ed adolescenti Aquilone, secondo modalità di cui all allegato Capitolato Speciale. ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE L affidamento del servizio ha una durata di anni sei decorrenti dall 11 settembre 2006 e comunque sino al 31/08/2012. La presente convenzione è rinnovabile alla scadenza, con formale provvedimento, per un periodo di tempo deciso di volta in volta dall Amministrazione Comunale ed in conformità alla normativa tempo per tempo vigente. ART. 3 CARATTERI DELL AFFIDAMENTO Tutti i servizi contemplati nella presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici. Tali servizi non possono essere sospesi né abbandonati per nessun motivo. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, di tali servizi il Comune potrà senz altro sostituirsi alla Società per l esecuzione d ufficio, servendosi eventualmente del personale e delle attrezzature della Società, ed addebitando a questa il maggiore onere sostenuto cui andrà incontro. La società avrà obbligo di uniformarsi, nell espletamento dei servizi contemplati nel presente atto, a Leggi e Regolamenti di ambito nazionale, regionale e comunale sia in vigore che in futuro promulgati. ART. 4 OBBLIGO DELLA SOCIETA Sono a totale carico della Società le seguenti voci: 2

3 a) le spese, imposte, diritti, ecc nessuno escluso o eccettuato, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e sua registrazione; b) l assunzione della idonea manodopera che dovrà essere retribuita in base alle norme vigenti in materia e a quelle che venissero successivamente emanate; c) i contributi e gli oneri imposti dalle Leggi e Regolamento relativi alle assicurazioni e previdenze per i dipendenti; d) tutti gli oneri per la fornitura di attrezzature e materiale di consumo per la loro manutenzione; e) l assicurazione per danni e responsabilità civile della Società verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.T. R.C.O.); A garanzia dei patti contrattuali la Società dovrà costituire cauzione commisurata al 5% del corrispettivo annuale per il servizio. Essa potrà essere costituita mediante: - fideiussione da accettarsi dall Amministrazione Comunale, valida per tutto il periodo della convenzione; - libretto di deposito bancario. Al termine della convenzione, liquidata e saldata ogni pendenza, sentiti i pareri favorevoli degli uffici comunali, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della Società, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti al Comune. Qualora l importo della cauzione medesima non fosse sufficiente per l indennizzo dei danni, l Amministrazione avrà la facoltà di sequestrare beni di proprietà della Società nella necessaria quantità. La Società avrà l obbligo di comunicare all Amministrazione Comunale eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi rilevati nell espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. La Società si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che l Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Società ed in ogni caso da questa rimborsate. La Società è sempre responsabile sia verso il Comune che verso terzi, della esecuzione di tutti i servizi assunti, i quali per nessun motivo, salvo i casi di forza maggiore debitamente constatati dagli uffici comunali, potranno subire interruzioni. La Società si obbliga a gestire il servizio in modo efficiente ed efficace ed a costi competitivi, fermo restando il livello qualitativo del servizio, non a rilevanza economica. 3

4 ART. 5 OBBLIGHI DEL COMUNE Per sostenere e favorire lo svolgimento dei servizi, il Comune di impegna: a) al puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l oggetto del presente contratto, ricadenti nella sua competenza e/o titolarità; b) a far osservare nel territorio di propria competenza le vigenti leggi nazionali e regionali che interessano i servizi della presente convenzione; ART. 6 GESTIONE E QUALITA DEI SERVIZI La gestione tecnico-amministrativa dei servizi seguirà i criteri e le specifiche previste nella Carta dei Servizi, che verrà predisposta a cura della Società di concerto con l Amministrazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. La carta dei Servizi e le sue variazioni si intenderanno allegate alla presente convenzione come parte integrante e sostanziale. La Carta dei Servizi va, in ogni caso, aggiornata ogni tre anni, ovvero ogniqualvolta la Società e/o il Comune ne ravvisino l esigenza e/o l opportunità. ART. 7 PENALITA E REVOCA DELL AFFIDAMENTO In caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, la Società, oltre all obbligo di ovviare in un termine stabilito all infrazione contestatale, sarà soggetta al pagamento delle penalità previste dall allegato Capitolato Speciale. ART. 8 VIGILANZA E CONTROLLO L Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dalla Società nelle forme che essa riterrà più opportune, salva l autonomia imprenditoriale della Società. L Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l ispezione sulle strutture, attrezzatura, locali, ecc. e su quant altro faccia parta parte dell organizzazione, al fine di accertare l osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, nonché di quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanati in materia e comunque delle regole della buona tecnica. ART. 9 ESECUZIONE D UFFICIO 4

5 Verificandosi gravi deficienze o abusi nell adempimento degli obblighi contrattuali e dove la Società, regolarmente diffidata non ottemperi agli ordini ricevuti, l Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d ufficio, a spese della Società, le attività necessarie per il regolare andamento dei servizi. ART. 10 COOPERAZIONE La Società provvederà a segnalare all Amministrazione del Comune quelle circostanze o fatti che, rilevati nell espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento dei servizi. La Società dovrà formulare ad integrazione dei servizi di cui all art. 1 e di concerto con l Amministrazione, delle proposte per iniziative tese alla sensibilizzazione ed educazione della popolazione sotto il profilo della qualità percepita. Dovrà inoltre, almeno una volta ogni anno, effettuare indagini di customer satisfaction a campione tra gli utenti. I risultati di tali indagini dovranno essere tempestivamente trasmessi al Comune di Osimo. ART. 11 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO Il corrispettivo per l espletamento della gestione del Servizio di cui alla presente convenzione è determinato in orarie Euro 16,00 + IVA per la figura di educatore ed Euro 14,58 + IVA per la figura dell operatore-inserviente. Tale corrispettivo potrà essere adeguato dopo il primo anno, di concerto tra le parti, qualora intervengano miglioramenti contrattuali per la categoria di lavoratori di riferimento. E prevista l erogazione di un contributo annuale di 2.000,00 per spese di funzionamento. ART. 12 SERVIZI ACCESSORI, INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI. La Società è autorizzata ad utilizzare le risorse umane, materiali e finanziarie di cui dispone, per la realizzazione di servizi accessori, integrativi e complementari di quelli di cui all art. 1 della presente convenzione, purchè ciò non pregiudichi in alcun modo gli utenti dei servizi principali. I prezzi di cessione di detti servizi accessori, integrativi e complementari sono determinati liberamente dalla Società, nel rispetto del generale principio di economicità e comunicati, per conoscenza, all Amministrazione Comunale. Le ulteriori nuove attività dovranno essere assunte previa concertazione con l Amministrazione Comunale e secondo gli indirizzi stabiliti annualmente dalla stessa. 5

6 ART. 13 CLAUSOLA COMPROMISSORIA La Società elegge il proprio domicilio in Osimo, Via Fontemagna n 35. Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, dipendenza o per l osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all esercizio della gestione, saranno risolte dal Presidente del Tribunale di Ancona su ricorso della parte più diligente, previo avviso all altra. ART. 14 NORMA FINALE Per effetto della presente convenzione la Società subentra al Comune di Osimo in tutti gli obblighi in essere con i terzi relativamente ai servizi oggetto della convenzione, fatta eccezione dei debiti maturati o reclamati relativi alla gestione pregressa. PER LA A.S.S.O. S.r.l. IL PRESIDENTE Dott. Sauro Mercuri PER IL COMUNE IL DIRIGENTE D.ssa Lucia Magi 6

7 CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI, BAMBINE E ADDOLESCENTI AQUILONE Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO Il presente capitolato ha per oggetto l affidamento alla Società ASSO s.r.l. della gestione dei Centri d aggregazione per bambini, bambine e adolescenti Aquilone. Oggetto del servizio è pertanto la gestione degli interventi socio educativi e socio assistenziali per la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e bambine, degli adolescenti e delle adolescenti favorendo la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità. La gestione del servizio deve avvenire nel rispetto della normativa regionale e delle altre norme vigenti in materia, con particolare riferimento alla L.R. n. 9/2003 e relativo Regolamento n. 13 del 22/12/2004. Il servizio dovrà altresì svolgersi sotto l osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato. Art. 2 DURATA DELLA GESTIONE Il servizio ha decorrenza dal 11/09/2006 e sino al 31/08/2012. Art. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Il servizio è rivolto ai minori appartenenti alla fascia d età delle scuole dell obbligo, di età compresa tra i 6 ed i 14 anni che accedono ai due Centri di aggregazione appositamente dedicati a tale servizio, funzionanti tutto l anno fatta eccezione del mese di agosto e festività natalizie e pasquali. Per il periodo estivo l offerta è ampliata a Centri temporanei istituiti presso le sedi scolastiche, individuate di concerto tra la Società affidataria del Servizio ed il Comune. Il Centro di Aggregazione è un luogo di incontro dove oltre alla realizzazione di attività socio-ricreative-educative attinenti i diversi ambiti del tempo libero e post scolastico, si cominciano a sperimentare percorsi di crescita finalizzati ad accompagnare il processo evolutivo del bambino e dell adolescente. Inoltre si intende fornire un luogo protetto per attivare e potenziare momenti di aggregazione e di organizzazione di attività comuni. Il funzionamento dei Centri deve avvenire in conformità alle L.R. n. 9/2003 e relativo Regolamento Regionale, anche ai fini dell accesso ai finanziamenti regionali. Per quanto attiene i requisiti organizzativi che dovranno essere assicurati dalla società ASSO s.r.l. nell espletamento del servizio si rinvia al Progetto Educativo ed al Regolamento allegato sub A) e sub B) nonché alla redigendo Carta dei Servizi da concertare tra le parti entro 60 giorni dall avvenuto affidamento. Art. 4 OBBLIGHI DELL AFFIDATARIO L affidatario deve garantire, secondo i parametri indicati nel precedente articolo, la piena realizzazione del progetto. Inoltre dovrà provvedere: - ad idonea pulizia della struttura, con fornitura del personale e relativo materiale; 7

8 - a rispettare i principi sull erogazione dei Servizi pubblici di cui al Dir.P.C.M. del 27/01/94 e come da Carta dei Servizi; - alla copertura economica di tutti i materiali consumabili e semiconsumabili necessari per la regolare gestione del servizio oggetto del presente appalto, ivi compreso il materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle attività; - predisposizione ed applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 26/05/1997 n.155 (attuazione direttiva CEE 93/43/CEE), concernente l igiene dei prodotti alimentari e le procedure di sicurezza igienica (HCCP) (per i Centri estivi con fornitura di pasti); - a programmare momenti di verifica con il responsabile dell Amministrazione Comunale; - a dichiarare in ogni divulgazione pubblica, che trattasi di servizio comunale e che gli oneri di funzionamento dei servizi previsti dal presente capitolato sono sostenuti dal Comune di Osimo. Art. 5 REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO La società affidataria dovrà assegnare ed impiegare per ogni tipologia di prestazione descritta all art. 3 personale professionale qualificato, in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali riconosciute dalla Regione Marche, di ambo i sessi, adeguatamente preparato per le specifiche mansioni da svolgere e aventi preferibilmente, già esperienza nell ambito dei Centri di Aggregazione. Pertanto l affidatario è tenuto a definire un organigramma con la specificazione del numero di operatori, della loro qualifica professionale e delle ore di prestazione di ciascuno, tenuto conto che la tipologia e lo standard del personale dei Centri è quello previsto dalle normative regionali; L organigramma dovrà prevedere comunque le seguenti unità e l impegno lavorativo minimo a fianco di ognuna indicato che rappresenta, il corrispettivo riconosciuto dal Comune di Osimo per il servizio. - attività educativa: n. 6 operatori per 120 ore settimanali X 45 settimane = n ore X.16,00 + IVA 20% per un totale di ,00 (IVA compresa) - attività di programmazione e verifica: 20 ore mensili X 11 mesi = n. 220 ore X.16,00 + IVA 20% per un totale di.4.224,00 (IVA compresa); - totale educatrici ,00 Le ore destinate all attività educativa eventualmente non utilizzate vanno ad integrare il monte ore delle attività di programmazione, previa comunicazione al Servizio comunale. - Personale ausiliario: n. 1 operatore per 27,50 ore settimanali X 45 settimane = n. 1237,50 ore X.14,58 + IVA 20% per un totale di ,30 (IVA compresa); - totale ausiliari ,30 - TOTALE COMPLESSIVO ANNUO ,30 La società affidataria si impegna altresì ad operare con un numero adeguato di operatori, a garantire il rispetto degli orari stabiliti, la non interruzione del servizio e a sostituire con 8

9 tempestività il personale assente per qualsiasi motivo o che dovesse risultare non idoneo, a giudizio concorde delle Parti, con altro di pari professionalità. Il personale dovrà essere in possesso di idonea documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti. Tra il personale impiegato viene individuato un coordinatore che ha compiti riferiti sia alla gestione funzionale-operativa del personale che alla organizzazione delle attività, nonché agli aspetti amministrativi inerenti la gestione. Fatta salva la presenza obbligatoria di personale appartenente alle aree socio assistenziale, educativa e riabilitativa nelle percentuali previste dalla vigente normativa e ritenute più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, altre figure presenti possono essere quelle del personale psicologico, dell Istruttore esperto di attività motorie e del Volontario. L aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di responsabilità in caso di infortunio o danno eventualmente arrecato alle persone o alle cose sia dell Amministrazione Comunale che di diversi. Entro 30 giorni dall affidamento la società dovrà inviare all Amministrazione comunale l elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni. Art. 6 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI La società ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell appalto. L obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società affidataria è tenuta inoltre all osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Art. 7 SEGRETO PROFESSIONALE E D UFFICIO TUTELA DELLA PRIVACY Tutto il personale dipendente dei Centri, consulente e collaboratore, è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d ufficio nonché la protezione dei dati personali, in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e della deontologia professionale, ed è da considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio. Si ribadisce, pertanto, che la società si impegna a non utilizzare in nessun caso le notizie e le informazioni di cui gli operatori siano venuti in possesso nell ambito dell attività prestata. La società dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. Art. 8 RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 La società è tenuta all osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 9

10 L impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, di aver espletato gli obblighi previsti e dovrà comunicare il nominativo del medico competente incaricato, del responsabile della sicurezza e del preposto. Art. 9 IL VOLONTARIATO La società e il Comune di Osimo si impegnano a valorizzare la collaborazione e promuovere la partecipazione delle associazioni di volontariato esistenti sul territorio. La società si impegna altresì a valorizzare, e gestire con le modalità previste dall Amministrazione Comunale, i volontari del Servizio Civile assegnati all Ente e dallo stesso eventualmente destinati ai Centri. Art. 10 GARANZIE E RESPONSABILITA Ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio, sotto il profilo giuridico-amministrativo, economico-contabile, igienico-sanitario, e organizzativofunzionale in generale, oltre che all impiego e retribuzione del personale adibito al servizio secondo le norme legislative e contrattuali, nonché relativamente all assolvimento per lo stesso di tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi, resta a carico del gestore del Servizio, in quanto entità giuridica autonoma ed indipendente. La Società è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. La società è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso. Art. 11 CONTROLLI E VERIFICHE Alla Pubblica Amministrazione sono riconosciute ampie facoltà di controllo e di indirizzo, per il tramite del Responsabile Servizi Sociali, in merito al preciso adempimento degli obblighi del gestore. Controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente; nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l efficienza e l efficacia della gestione. Resta facoltà di questa Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione. La Società collabora con il Responsabile dei Servizi Sociali anche al fine di consentire l esercizio delle funzioni di verifica e controllo da parte sia dell ASUR sia della Regione. Art. 12 PENALITA Qualora il Comune di Osimo riscontrasse omissione o difetto nell adempiere agli obblighi di cui al presente capitolato speciale, provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A.R. Salvo quanto previsto dall Art. 13 e fermo restando l obbligo a risarcire eventuali danni, l amministrazione applicherà all impresa una penale pari a 1.000,00, nel caso in cui: - per qualsiasi motivo imputabile all impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno; 10

11 - non vengano osservati gli standard stabiliti dalla Regione Marche; - il servizio venga svolto con modalità non conformi a quanto previsto dal capitolato speciale. L Amministrazione applicherà una penale pari a 500,00 in caso di non attuazione del progetto allegato Sub A). All applicazione della penale si procederà previa contestazione scritta all aggiudicataria ed in assenza di risposta della stessa, nei tempi ivi indicati, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi. Se la Società sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto sarà rescisso. Art. 13 AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO Considerata la particolare natura del servizio, l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l effettuazione del servizio non effettuato dal gestore per qualsiasi motivo, addebitando al gestore l intero costo sopportato e gli eventuali danni, ove ne ricorrano gli estremi. Art. 14 RELAZIONE ANNUALE Al termine di ciascun esercizio finanziario (31 dicembre) è previsto che la Società rediga una relazione tecnica, completa di dati statistici, circa i servizi erogati ed indicante i contenuti considerati qualificanti dell attività di gestione. Tale relazione costituirà la base su cui impostare un processo di verifica teso a valutare la conformità dell azione gestionale con il progetto di struttura ed il capitolato speciale d appalto. Inoltre la Società presenterà all Ente, ad inizio di ciascun anno: - un programma relativo alle modalità organizzative e di svolgimento delle attività esterne; - la proposta del calendario di funzionamento del servizio, per la dovuta autorizzazione; Art. 15 CORRISPETTIVI E MODALITA DI PAGAMENTO I corrispettivi verranno liquidati alla Società, a presentazione di regolari note contabili, con cadenza bimestrale. Verrà anche liquidato il contributo annuale per spese di funzionamento pari ad 2.000,00= Art. 16 USO DEI LOCALI DEL CENTRO Al servizio ordinario oggetto del presente Capitolato sono destinate due strutture comunali, realizzate secondo gli standard strutturali regionali stabiliti dalla L.R. 9/2003 e relativo Reg.to n 13/2004. Il Comune concede l uso dei suddetti locali e degli spazi esterni di pertinenza alla Società per lo svolgimento del servizio per tutta la durata del contratto. La Società si impegna al massimo rispetto nell uso dei locali e degli arredi in essi contenuti. 11

12 Ogni diverso utilizzo dei locali non previsto specificatamente dal presente capitolato dovrà essere concordato con il Comune. L uso dei locali non può essere ceduto neppure temporaneamente a terzi. Qualunque modifica si rendesse necessaria per il miglior utilizzo dei locali in questione dovrà essere preventivamente concordata con il Comune. Per l effettuazione dei Centri estivi sarà cura annualmente del Comune, mettere a disposizione le sedi scolastiche di concerto individuate. Ai Centri estivi possono accedere anche i bambini di età tra i 3 ed i 5 anni frequentanti la Scuola dell infanzia. Art. 17 ONERI A CARICO DEL COMUNE Sono da intendersi a carico dell Amministrazione Comunale i seguenti servizi: - manutenzione ordinaria e straordinaria; - utenze - costo di pasti somministrati agli utenti con applicazione delle tariffe previste per la refezione scolastica, per i Centri estivi; Fatto salvo eventuali danni derivanti da incuria o uso improprio, che saranno addebitati al gestore, l Amministrazione Comunale si farà carico di eventuali servizi o prestazioni non espressamente previsti dal presente capitolato se ritenuti opportuni e preventivamente concordati. Art. 18 MODIFICHE Il contenuto del presente capitolato può essere modificato prima della scadenza del contratto per sopravvenute necessità imprevedibili al momento della stipula o per variazioni di legge. Le modifiche dovranno essere concordate con l accordo di entrambi i contraenti e deliberate dai rispettivi organi competenti. Art. 19 DIVIETO DI SUBAPPALTO E vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l immediata risoluzione del contratto. Art. 20 CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI A garanzia dell esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la Società, entro il termine indicato dall Amministrazione Comunale, dovrà provvedere al deposito cauzionale definitivo, da presentarsi in una delle fattispecie previste dalla Legge n. 348 del 10/06/82, il cui ammontare viene stabilito nella misura del 5% (cinque per cento) circa dell importo contrattuale, IVA esclusa. Il predetto deposito cauzionale resterà vincolato fino a gestione ultimata e comunque fino a quando sarà stata definita ogni eventuale eccezione e controversia con la Società. Tutte le spese consequenziali alla stipulazione del contratto restano a carico della Società aggiudicataria. Il contratto verrà stipulato per scrittura privata e verrà registrato solo in caso d uso, a spese della Società. 12

13 Art. 21 LEGGI REGOLAMENTI NORME Per quanto riguarda l osservanza di leggi, regolamenti e norme sia in ordine all organizzazione dei servizi che allo svolgimento di tutte le operazioni e le lavorazioni connesse si richiamano gli obblighi specifici posti a carico del gestore da norme, disposizioni di legge e discipline in vigore, relative all attività svolta dallo stesso. Qualora nel corso della durata del contratto le norme, le disposizioni e le discipline sopraccitate dovessero subire aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni, il gestore dovrà attenervisi in tutto, senza per questo pretendere compenso alcuno. IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI SERVIZI AMM.VI E SOCIALI D.ssa Lucia Magi 13

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