LEGGE DI STABILITÀ 2014: IMPOSTA UNICA COMUNALE

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1 LEGGE DI STABILITÀ 2014: IMPOSTA UNICA COMUNALE La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), contiene numerose norme di carattere fiscale. In questa nota ci si sofferma esclusivamente sulla disciplina dell Imposta Unica Comunale, introdotta dall articolo 1, comma 639, delle legge medesima. * * * Imposta Unica Comunale (IUC) - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Tassa sui rifiuti (TARI) Al comma 639 dell articolo 1, è istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. L'aliquota massima complessiva dell'imu e della TASI non può superare, come indicato dal comma 677, i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, ossia il 10,6 per cento. La legge di stabilità 2014 istituisce l Imposta Unica Comunale (IUC) che è composta dalla dell'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) Tassa sui rifiuti (TARI) Tassa sui rifiuti (TARI) Viene quindi disciplinata l applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e se ne individua il presupposto: il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La norma individua quindi i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente abrogata. Il comma 643 disciplina il caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Il comma 644 disciplina invece il caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati relativamente alla responsabilità del soggetto che gestisce i servizi comuni per il versamento della TARI dovuta. Il comma 645 precisa che fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (procedure di interscambio tra i comuni e l'agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650). Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651). Inoltre il comune, in alternativa ai criteri indicati nel predetto regolamento può commisurare la tariffa alle presupposti della tassa e individuazione dei soggetti tenuti al pagamento

2 quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (comma 652). Viene poi previsto che a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653). Sono previste esplicite disposizioni per alcune fattispecie del servizio (commi 656 e 657). Riguardo alla modulazione della tariffa, il comma 658 afferma che sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Il comma 659 dispone che il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 30 giugno 2014), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'unione europea (comma 667). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 668). Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Tributo per i servizi indivisibili (TASI) La legge disciplina il tributo per i servizi indivisibili comunali (TASI), destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all intera collettività. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (comma 669). Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 670). La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671). In caso di presupposto del tributo e soggetti dovuti al pagamento

3 locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna (comma 672). Sono disciplinati i casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e il caso di multiproprietà (comma 673) e di centri commerciali integrati (comma 674). Mentre, come si è sopra detto, il soggetto passivo è il possessore o il detentore dell immobile, la base imponibile è il valore dell immobile rilevante a fini IMU. Infatti il comma 675 afferma che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676). L aliquota della TASI, al netto dell'aliquota di base, sommata a quella dell IMU dovrà comunque essere contenuta entro un tetto massimo, vale a dire l aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l IMU (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d immobile). Per il solo 2014 l aliquota massima sulle abitazioni principali non potrà superare il 2,5 per mille (comma 677). aliquota di base aliquota della TASI Viene anche specificato che per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI non può superare l 1 per mille (comma 678). Il comune, ai sensi del comma 679) disciplina riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria e ripartisce il tributo tra detentore dell immobile e titolare del diritto reale. Infatti, ai sensi del comma 679, il comune con regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. Si posticipa dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della quota (40 per cento) dell eventuale differenza tra l'imu deliberata (aliquota e detrazione) dal comune di riferimento per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, per gli immobili interessati dall abolizione della seconda rata 2013 del predetto tributo. La norma proroga altresì alla stessa data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione. proroga al 24 gennaio 2014 del termine per il versamento della c.d. mini IMU e della maggiorazione standard TARES

4 La disciplina di TARI e TASI disciplina TARI e TASI Il comma 681 afferma che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Con regolamento il comune - come previsto dal comma determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'isee; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'isee; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Il comma 683 precisa che il consiglio comunale dovrà approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. I soggetti passivi dei tributi dovranno presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione potrà essere presentata anche da uno solo degli occupanti (comma 684). Il comma 685 afferma che la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di il regolamento del comune dovrà determinare la disciplina per l applicazione della IUC dichiarazione relativa alla IUC modello per la dichiarazione

5 ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, ai sensi del comma 686, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imu (comma 687). Il comma 688 concerne i versamenti. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento sono disciplinate dal comma 689: infatti uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'agenzia delle entrate e sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. versamento della TASI e della TARI le modalità di versamento La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (comma 667) che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 690). I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'imu (comma 691). riscossione dell imposta I commi da 692 a 694 disciplina le attività organizzative e gestionali in capo ai funzionari responsabili dei comuni ed alla possibilità che questi, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, invii questionari al contribuente, richieda dati e notizie a uffici pubblici. I commi da 696 a 700 definiscono gli aspetti sanzionatori in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione, di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal funzionario responsabile. Il comma 703 precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'imu. attività organizzative e gestionali in capo ai funzionari responsabili dei comuni l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'imu

6 Modifiche alla disciplina IMU Modifiche alla disciplina IMU Il comma 707 e successivi apportano modifiche all IMU (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) riguardanti, in particolare, i seguenti aspetti: a) è eliminato il riferimento, contenuto nell articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, all IMU sperimentale; b) è confermato che l IMU non si applica al possesso dell abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; c) è previsto che i comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. E confermato che l IMU non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Viene ridotta da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011) applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. E previsto: a) attraverso la sostituzione del comma 10 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che dall'imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggano, fino a ridotta la misura del moltiplicatore applicabile per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli

7 concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l elevazione dell importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; b) a decorrere dall'anno 2014 che non sia dovuta l IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale (dunque esentati). Inoltre, nel decreto legislativo n. 23 del 2011 vengono abrogate alcune disposizioni. In particolare sono abrogati all articolo 8: a) il comma 3, secondo cui l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (la modifica è stata introdotta per il coordinamento tra le vecchie e le nuove norme); b) il comma 4 secondo cui l IMU ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; c) il comma 5 per il quale nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento e i comuni possono, con deliberazione modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota di cui al punto seguente; d) il comma 6 secondo cui nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota base viene ridotta alla metà; e) il comma 7 in base al quale i comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, prevedere che l'aliquota base, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Il comma 714 dispone la decorrenza dall anno 2015 delle norme che prevedono la nuova Imposta municipale secondaria (articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011). Sulla deducibilità IMU per imprese e professionisti interviene i commi 715 e 716. Viene previsto ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del 20 per cento dell IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura. La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota è elevata al 30 per cento. Ai fini della determinazione dell acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d imposta non si tiene conto della disposizione in parola. Resta ferma la indeducibilità ai fini IRAP. Viene introdotto, a decorrere dall anno d imposta 2013, la tassazione al 50 per cento ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (commi 717 e 718). Infine viene previsto che: decorrenza dall anno 2015 delle norme che prevedono la nuova Imposta municipale secondaria deducibilità IMU per imprese e professionisti parziale soppressione del principio di alternatività IMU- IRPEF

8 a) gli enti non commerciali presentino la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l anno 2012 (comma 719); b) gli altri soggetti passivi possono presentare la dichiarazione anche in modalità telematica (comma 720); c) il versamento dell IMU è effettuato dagli enti non commerciali, esclusivamente con modello F24, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell imposta complessivamente corrisposta per l anno precedente, devono essere versate nei termini previsti per la prima e seconda rata (16 giugno e 16 dicembre) e l ultima, a conguaglio dell imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge (comma 721). Il comma 728 prevede la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno modalità effettuazione dichiarazione IMU modalità effettuazione versamento IMU insufficiente versamento della seconda rata IMU 9 gennaio 2014

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