PER LA GESTIONE CONCESSIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PALESTRE SCOLASTICHE
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- Ivo Manzoni
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1 COMUNE DI ANDR1A Regolamento PER LA GESTIONE CONCESSIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PALESTRE SCOLASTICHE Art.1 Oggetto e finalità 1. II presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico. 2. L'Amministrazione Comunale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa. 3. AI fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di handicap, la gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili. Art.2 Uso e classificazione impianti 1. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni riconosciute dal CONI e dagli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. 2. Gli impianti sportivi di proprietà Comunale attualmente in essere vengono classificati come segue: a) IMPIANTI COPERTI Palazzetto dello Sport - Corso Germania Polivalente di via La Specchia Polivalente di via Delle Querce Palestre annesse alle scuole di pertinenza del Comune Piscina Comunale via Delle Querce b) IMPIANTI SCOPERTI Campo dì Calcio "Comunale Degli Ulivi" Campo di calcio "Sant'Angelo dei Ricchi" Via
2 Stradivari Campo da tennis - Via A. Grandi Impianto pista di atletica leggera - Via Stradivari Impianto pista di Pattinaggio Corso Europa U. Art.3 Tipologia gestione Gli impianti sponivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile dell'amministrazione Comunale. 1 La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del In particolare per: a) Gestione diretta Sì definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'amministrazione Comunale attraverso i propri uffici. b) Gestione mista Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall'amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni ad Associazioni, Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo Comunale delle Associazioni istituito. e) Gestione convenzionata Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Associazioni, Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo Comunale delle Associazioni sportive mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni. La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'albo della Prefettura, individuate mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal D.lgs 157/95 e dagli Arti 73 lettera e) e 76 del R.D. 827/24. La scelta della tipologia gestionale diversa da quella diretta è effettuata dal Consiglio Comunale che dovrà determinare i criterì e le modalità di affidamento nel rispetto del presente regolamento ( art ). Art.4 Quadro delle competenze In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi: a) II Consiglio Comunale, sentito il parere della Consulta Comunale allo Sport: individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive; definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro. b) La Giunta sentito il parere della Consulta Comunale allo Sport: individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi. «individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
3 e) II responsabile del competente settore dell'amministrazione Comunale: 2 provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi; provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi; da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella vigente normativa in materia di sicurezza negli impianti anche relativamente al numero dei posti; esercita ogni altro compito gestionale inerente allo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune. Art 5 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni. Art 6 Gestione diretta Domanda di concessione d'uso Qualora l'impianto sportivo Comunale sia gestito direttamente dall'amministrazione Comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta, tramite PEC (protocollo(fl),cert.comune.andria.bt.it) all'assessorato Comunale allo Sport e/o al Responsabile del competente Settore entro il 30 giugno, in riferimento alla stagione successiva. Le richieste devono contenere: 1 la denominazione, l'indirizzo, li recapito telefonico e la del richiedente; 2 le generalità complete di chi le sottoscrive; 3 l'indicazione dell'impianto da utilizzare, il periodo ovvero la data della concessione in uso e il tipo dell'attività sportiva o della manifestazione o dello spettacolo unendo alla domanda copia dell'affiliazione alla Federazione di appartenenza, copia iscrizione CONI, copia iscrizione all'albo delle Associazioni,un prospetto scritto con un calendario di massima comprensivo dei turni di allenamento, nonché delle manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno. Per le singole manifestazioni sportive ed extra-sporti ve le richieste devono pervenire almeno 45 giorni prima della data dell'evento e verranno prese in considerazione compatibilmente con le attività già previste nelle strutture. La concessione in uso di palestre scolastiche è disposta previo assenso obbligatorio e vincolante del Consiglio d'istituto, secondo la legislazione vìgente ed è limitata alle attività di allenamento, escludendo le gare per attività agonistiche e la presenza di pubblico, fatte salve le palestre idonee secondo la legislazione vigente. La concessione in uso delle palestre scolastiche, inoltre, è disposta sulla base di preliminare accordo di programma annuale tra il Comune e le istituzioni scolastiche, redatto conformemente al presente Regolamento e compatibilmente con le attività curricolari previste nell'orario pomeridiano. Le domande pervenute oltre la scadenza verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario d'utilizzo. Il responsabile dell'ufficio Sport, esaminate le domande, in base ai criteri di cui al successivo art. 8, assegna con provvedimento di concessione gli spazi a disposizione nei vari impianti sportivi comunali con indicati i giorni, il monte ore e le fasce orarie di utilizzo per ciascun soggetto. La richiesta di eventuali variazioni temporanee deve pervenire, di norma, con almeno sette giorni di anticipo. I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun tìtolo, anche gratuito, i concessionari possono consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi. Per quanto attiene l'utilizzo degli attrezzi i concessionari devono farsi carico di montare e smontare tutto il materiale occorrente per svolgere la propria disciplina.
4 I concessionari devono assicurare la presenza continuativa di un addetto e/o responsabile alla sicurezza. Art. 7 Durata e limiti della concessione La data della concessione in uso decorre dalla firma della convenzione fino a Giugno dell'anno successivo, fatte salve particolari esigenze dell'amministrazione Comunale e delle associazioni concessionarie che potranno richiedere l'utilizzo provvisorio fino a nuova concessione; L'autorizzazione già concessa può essere in qualsiasi momento sospesa quindi revocata, qualora il concessionario violi gli obblighi assunti o non sia più in grado di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività programmata. II concessionario non potrà fare uso dell'impianto in questione se non per gli scopi secondo cui la concessione è stata chiesta e conscguentemente disposta. È fatto divieto di sub-concessione, pena decadenza immediata della stessa concessione e qualora il concessionario non utilizzerà l'impianto per tutte le ore concesse sarà considerato rinunciatario quindi si riterrà revocata la concessione senza ulteriore comunicazione. Il Responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli o rari e i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dalp Amministrazione Comunale e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. In tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non fruite. Art. 8 Criteriper l'assegnazione ai soggetti utilizzatori L'amministrazione Comunale per l'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi terrà conto dei seguenti criteri di priorità elencati nell'ordine: 1. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio comunale, con attività agonistica di campionati federali, della Federazione di appartenenza e/o con organizzazione di fasi comunali dei Giochi Sportivi Studenteschi; 2. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e gestione di GAS-CONI; 3. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività federale non identificata in regolari campionati; 4. Le associazioni, società o gruppi sportivi aderenti ad Enti di promozione sportiva legalmente riconosciuti, operanti nel territorio Comunale; 5. Tutte le realtà associative, senza fini di lucro, iscritte all'albo, non già identificate ai punti 1,2,3, 4 e 5 che perseguano finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale; 6. Privati o gruppi non costituiti in società.. Nel caso di più richieste di società o gruppi sportivi rientranti nello stesso ordine di priorità sopraelencato la scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto tenendo prioritariamente conto dei seguenti ulteriori criteri rilevabili e riscontrabili dalla documentazione ufficiale consegnata dal richiedente e riferita alla stagione precedente: numeri degli atleti tesserati; anni di attività del sodalizio; livello campionati cui partecipa il sodalizio; risultati agonistici ottenuti; attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare. Art.9 Pianificazione attività Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto,
5 l'amministrazione Comunale potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori dello stesso impianto. Art. 10 Tipologia concessione Gli impianti possono essere dati in uso per; a) manifestazioni sportive; b) allenamenti, corsi, campionati, tornei ed attività temporanee; e) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli - convegni - congressi - mostre ecc.). Le manifestazioni dì cui al punto e) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere programmate con largo anticipo ed espressamente autorizzate dall'amministrazione Comunale. Art. 11 Tariffe Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento della Giunta Comunale di approvazione del tariffario. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito per legge. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola di ogni ordine e grado, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso. Per tutte le manifestazioni sportive con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto e per ciascuna fascia d'utenza, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 5% dell'incasso lordo desunto dal borderò. Per le manifestazioni extra-sporti ve la tariffa aggiuntiva è dovuta nella misura del 10% del predetto incasso. Per le manifestazioni sportive di carattere eccezionale, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, con forte ricaduta d'immagine e di pubblicità sul Comune, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti bensì imputabili ali'amministrazione Comunale e/o a eventi atmosferici di notevole entità, le ore richieste e pagate potranno essere recuperate al massimo nel mese successivo e/o nel primo mese successivo utile. Art. 12 Riprese televisive Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, ramministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare, previo atto della Giunta Comunale, le quote previste nel tariffario. Le riprese o radiotrasmissioni devono essere preventivamente comunicate all'ente che provvedere al relativo rilascio dell'autorizzazione. Art. 13 Mancato accoglimento richieste di uso
6 L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti. Art. 14 Convenzioni Qualora l'amministrazione Comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse. La convenzione avrà, comunque, la durata massima da 1 a 9 anni. Art. 15 Uso pubblico sociale impianti Per gli impianti dati in concessione sarà garantito da parte dell'amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori dello sport. Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'amministrazione Comunale una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse. Art. 16 Doveri del concessionario II Concessionario dovrà: 1. utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata; 2. non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione; 3. prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno; 4. praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanili, portatori di handicap, anziani) che l'amministrazione Comunale potrà indicare; 5. assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro secondo le norme vigente in materia; Art. 17 Manutenzione e gestione ordinaria Nel caso in cui la gestione degli impianti sia data in concessione ad Associazioni, Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario. Il concessionario dovrà permettere e agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune o di altri enti di controllo riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congrue preavviso rispetto all'effettuazione dei lavori. Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'amministrazione Comunale relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta. Art. 18 Risarcimento danni Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. è a
7 carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto. Art. 19 Polizza assicurativa L'Amministrazione Comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta da attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature. Detta polizza, da concordare con l'amministrazione, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'organo Comunale competente prima della stipula della convenzione. In caso di gestione in concessione, l'amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti. Art. 20 Decadenza e revoca della concessione e della gestione II concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione dì impianti nella successiva annata sportiva, quando si verifìchino le condizioni seguenti: 1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario; 2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento; 3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento; 4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti; 5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati. Gli spazi resesi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo degli impianti. In caso di rinuncia agli spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopracitata. In assenza di comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti. L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto. Art. 21 Vigilanza e custodia impianti La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso. Qualora l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo dì eventuali danneggiamenti. Art. 22 Deposito cauzionale Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'amministrazione Comunale o all'ente concessionario gestore responsabile di spesa un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto. Art. 23 Uso gratuito Gli Istituti scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto, previa sottoscrizione di convenzione, che tenga conto del seguente regolamento, per attività sportive scolastiche senza il pagamento delle tariffe previo deposito cauzionale previsto dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati. Dalie tariffe sono esentate le Manifestazioni per fini umanitari e di beneficenza organizzate
8 da Associazioni senza fini di lucro - previa presentazione di relazione al Servizio Sport. Art. 24 Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso L'Amministrazione Comunale o l'ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali. Art. 25 Vigilanza durante le manifestazioni Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, i concessionari provvederanno a! personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano i concessionari dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche. Art. 26 Rilascio copie II rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90. Art. 27 Disposizioni finali Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizione di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.
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