PIANO SOCIALE. per l'amministrazione federale
|
|
- Giacinta Elena Valentino
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PIANO SOCIALE per l'amministrazione federale Preambolo Il presente piano sociale si applica nei casi in cui unità amministrative o settori d'attività siano soggetti a ristrutturazioni o riorganizzazioni che prevedano la riduzione di posti di lavoro. Esso è valido non solo per gruppi di impiegati, ma anche per singoli impiegati toccati dalla riorganizzazione. Il presente piano sociale è convenuto d'intesa con le parti sociali. 1. Basi legali Il presente piano sociale si basa sugli articoli 78 capoverso 2 lettera j, 79, 80, 104, 105 e 106 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) Campo di applicazione Il presente piano sociale è valido per il personale di cui all'articolo 2 OPers, con il quale è stato stipulato un contratto di lavoro di durata indeterminata e il cui stipendio è finanziato tramite il budget del personale. Esso può essere applicato anche agli impiegati con contratto di lavoro di durata indeterminata il cui stipendio è finanziato mediante un credito per beni e servizi o un fondo, purché il rapporto di lavoro sia durato ininterrottamente almeno quattro anni al momento della misura e se la misura concernente il personale sia in relazione con un progetto di riduzione di posti di lavoro. Il presente piano sociale non si applica: al personale con contratto di lavoro di durata determinata; al personale il cui posto di lavoro è finanziato tramite crediti di terzi. 1 RS
2 3. Competenze Fatto salvo l articolo 2 capoverso 1 OPers, l'adozione e l'attuazione di tutte le misure menzionate nel presente piano sociale competono alla Cancelleria federale e ai dipartimenti. Fanno eccezione le misure per le quali il presente piano sociale è subordinato all approvazione dell Ufficio federale del personale (UFPER) (vedi n. 13, 14, 15 e 19 più sotto). 4. Collocamento degli impiegati e occupazione dei posti vacanti 4.1 Principio Quando devono occupare posti vacanti, la Cancelleria federale e i dipartimenti sono tenuti, ai fini dell'applicazione dei principi fissati nell'articolo 104 capoversi 1 e 2 OPers, a dare la preferenza a candidati idonei dell'amministrazione federale (vedi n. 2). 4.2 Servizio centrale per la gestione degli impieghi (SCGI) Presso la Cancelleria federale e in ogni dipartimento è istituito un Servizio centrale per la gestione degli impieghi (SCGI). La direzione degli SCGI ha i seguenti compiti: controllare e coordinare a livello centrale gli sforzi volti al collocamento degli impiegati; decidere in merito all'occupazione dei posti da parte di candidati esterni alla Cancelleria federale, al dipartimento o all'amministrazione federale, come pure in merito alla ricerca di personale al di fuori della Cancelleria federale o del dipartimento; valutare se nel singolo caso le possibilità di collocamento e riconversione professionale sono state sfruttate pienamente; decidere se nel singolo caso sono adempiute le condizioni per il pensionamento anticipato. La Cancelleria federale e i dipartimenti emanano direttive per gli SCGI entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano sociale. Nelle direttive sono disciplinati in dettaglio le procedure, le competenze e i compiti. 4.3 Conferenza dei responsabili degli SCGI La conferenza dei responsabili degli SCGI si tiene sotto la direzione dell'ufper. Essa ha i seguenti compiti: garantire l'informazione reciproca; coordinare le attività di collocamento tra i dipartimenti; promuovere lo scambio di esperienze; gestire eventuali crediti complessivi per le misure concernenti il personale; allestire il rapporto annuale di gestione conformemente al numero 18. 2
3 4.4 Posti vacanti Se occorre ridurre il personale la prima misura da adottare è quella di non rioccupare i posti vacanti in seno alle unità amministrative. Se è indispensabile occupare i posti vacanti o quelli nuovi, bisogna assumere, per quanto possibile, gli impiegati i cui posti vengono soppressi e che dispongono delle qualifiche richieste. Se in singoli casi la durata dell'impiego non è garantita, le nuove assunzioni devono essere effettuate per una durata determinata. 4.5 Servizio di collocamento e misure sul mercato del lavoro L'UFPER coordina l'impiego di un sistema di servizio di collocamento e l'attuazione di misure sul mercato del lavoro in seno alla Cancelleria federale e ai dipartimenti. 5. Scioglimento del rapporto di lavoro Se gli impiegati rifiutano senza motivo un'offerta di impiego ragionevole, l'adesione a un programma di collocamento (PCo) oppure la partecipazione a un outplacement individuale o di gruppo, il rapporto di lavoro può essere sciolto alla prossima scadenza utile. In questo caso, lo scioglimento del rapporto di lavoro è considerato dovuto a colpa dell'impiegato ai sensi dell'articolo 31 OPers. Questo vale anche per gli impiegati che, nel quadro di un PCo oppure di un outplacement individuale o di gruppo, non sostengono attivamente e in modo positivo le misure intese a migliorare la loro idoneità al collocamento sul mercato del lavoro come pure gli sforzi volti a facilitare la ricerca di un posto di lavoro. 6. Programmi di collocamento e outplacement La Cancelleria federale e i dipartimenti offrono agli impiegati toccati dalla ristrutturazione misure di formazione in vista dell'assunzione di un'altra attività all'interno o all'esterno dell'amministrazione federale. Essi offrono corsi informativi individuali o di gruppo come pure programmi concernenti la modificazione dei rapporti di lavoro o il trasferimento di impiegati. Gli impiegati i cui posti vengono definitivamente soppressi e ai quali non può essere offerto un impiego ragionevole possono partecipare volontariamente, di regola durante nove mesi, a un PCo gestito da un'istituzione privata o pubblica. Gli impiegati che partecipano a un PCo ricevono la piena retribuzione sino allo scioglimento del rapporto di lavoro. I costi del PCo sono assunti interamente dalla Cancelleria federale o dai dipartimenti, anche quando un PCo già iniziato continui dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Da parte loro, gli impiegati si impegnano a sostenere attivamente e in modo positivo tutte le misure intese a migliorare la loro idoneità al collocamento e gli sforzi volti a facilitare la ricerca di un posto di lavoro. 3
4 La Cancelleria federale e i dipartimenti finanziano un outplacement individuale o di gruppo qualora questa misura sembri indicata per gli impiegati. In occasione della decisione di un outplacement, bisogna tener conto del rapporto costi/utili della misura. 7. Occupazione dell impiegato in una nuova funzione L occupazione dell impiegato in seno all Amministrazione federale è considerata ragionevole alle seguenti condizioni: La differenza di stipendio tra la funzione prima e dopo la ristrutturazione ammonta al massimo a tre classi di stipendio. Di regola la durata del tragitto dal domicilio al nuovo luogo di lavoro usando i mezzi di trasporto pubblico non deve eccedere due ore al giorno per l andata e due ore per il ritorno. Dopo un eventuale breve periodo di introduzione, il lavoro deve poter essere svolto in modo da soddisfare le esigenze della valutazione A. Sono da prendere in considerazione la formazione attuale, la lingua e l età dell impiegato. Posti all esterno dell Amministrazione federale sono considerati ragionevoli se le condizioni d impiego generali e quelle per il cambio dell impiego sono paragonabili. Ogni caso è valutato singolarmente. In casi eccezionali e con l approvazione della Cancelleria federale o dei dipartimenti interessati, è possibile derogare alle suddette condizioni. 8. Garanzia dello stipendio in caso di declassamento della funzione e di occupazione dell impiegato in una nuova funzione di classe inferiore A. Garanzia dello stipendio Conformemente all articolo 52a capoverso 1 OPers, in caso di declassamento della funzione o di occupazione dell impiegato in una nuova funzione di classe inferiore, lo stipendio attuale 2 viene versato senza modifiche per due anni (stipendio annuo determinante mantenuto). Allo scadere del periodo di garanzia, lo stipendio annuo determinante mantenuto viene adeguato al livello della funzione di classe inferiore (stipendio annuo determinante attuale). B. Mantenimento della vecchia copertura assicurativa Lo stipendio annuo determinante mantenuto durante il periodo di garanzia viene annunciato a PUBLICA. Allo scadere del periodo di garanzia viene annunciato a PUBLICA il nuovo stipendio annuo determinante, che corrisponde all attuale stipendio annuo determinante. Sono fatti salvi l articolo 12 capoverso 2 dell ordinanza del 25 aprile 2001 concernente 2 Ordinanza del 18 dicembre 2002 sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP), allegati 1 e 2 4
5 l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) e l articolo 11 capoverso 2 dell ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2). Sulla differenza tra il vecchio e il nuovo stipendio annuo determinante viene versata una prestazione d uscita (art. 13 OCPC 1). La prestazione d uscita viene depositata su un conto speciale di risparmio e può essere in particolare utilizzata per finanziare i contributi d aumento (art. 22 OCPC 1). C. Impiegati che hanno compiuto i 55 anni di età Se al momento della nuova valutazione o del cambiamento della funzione la persona ha compiuto 55 anni di età, non vengono adeguati al nuovo stipendio annuo determinante né lo stipendio annuo mantenuto, né il guadagno assicurato secondo l articolo 52a capoverso 2 OPers. Anche in questo caso, per l annuncio dei dati a PUBLICA, è decisivo lo stipendio annuo determinante mantenuto. La garanzia decade quando il nuovo stipendio raggiunge l importo dello stipendio annuo determinante mantenuto. L articolo 52a capoverso 3 OPers si applica agli impiegati che prima della nuova valutazione della funzione rientravano nelle classi di stipendio da 32 a 38. Al momento dell adeguamento dello stipendio, viene annunciato a PUBLICA il nuovo stipendio annuo determinante che corrisponde allo stipendio annuo determinante attuale. D. Modifica dei rapporti Se la persona impiegata assume una funzione il cui stipendio annuo determinante è uguale o superiore allo stipendio annuo determinante mantenuto, le garanzie previste nelle lettere A e C decadono a partire da tale momento. 8a. Garanzia dello stipendio in caso di riduzione del grado di occupazione In caso di riduzione del tasso di occupazione predisposta dal datore di lavoro, viene garantito per nove mesi il pagamento dello stipendio corrispondente al vecchio tasso di occupazione (stipendio annuo determinante mantenuto). La parte di stipendio che eccede il tasso di occupazione effettivo non viene adeguata al rincaro. Allo scadere del periodo di garanzia, lo stipendio viene adeguato al tasso di occupazione effettivo. Durante il periodo di garanzia, gli assegni sociali sono versati senza decurtazione. Lo stipendio annuo determinante mantenuto durante il periodo di garanzia viene annunciato a PUBLICA. Allo scadere del periodo di garanzia viene annunciato a PUBLICA il nuovo stipendio annuo determinante, che corrisponde all attuale stipendio annuo determinante. Sono fatti salvi l articolo 12 capoverso 2 OCPC 1 e l articolo 11 capoverso 2 OCPC 2. 5
6 9. Indennità di residenza Gli impiegati che vengono trasferiti in un nuovo luogo di lavoro ricevono per due anni l'indennità di residenza del vecchio luogo di lavoro se questa è superiore a quella del nuovo luogo di lavoro. Se è pari oppure superiore a sei zone, la riduzione dell'indennità di residenza è effettuata in due tappe nell'arco di quattro anni al massimo (es.: attualmente zona 10 / nuova zona 4 = 2 anni zona 10, 2 ulteriori anni zona 7, poi zona 4). 10. Congedi Congedi pagati vengono concessi agli impiegati che cercano un posto di lavoro o un appartamento oppure che svolgono uno stage d'orientamento professionale, un periodo di prova o un'attività simile. 11. Spese di trasloco Se il trasloco avviene nell'arco di tempo compreso tra il momento in cui è decisa la ristrutturazione e i due anni successivi al cambiamento del luogo di lavoro, il datore di lavoro che assegna agli impiegati un nuovo luogo di lavoro si assume le spese di trasloco conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers) Spese di trasporto Il datore di lavoro si assume per un periodo non superiore a un anno le spese supplementari per i trasporti effettuati con i mezzi pubblici e causati dal cambiamento del luogo di lavoro. L'indennità è versata sotto forma di contributo finanziario. Le unità amministrative prendono in considerazione le diverse agevolazioni possibili (abbonamento metà-prezzo, abbonamento generale in seconda classe). La Cancelleria federale e i dipartimenti possono prevedere altre regolamentazioni, purché equivalenti a quelle del presente disciplinamento (partecipazione al costo della pigione di una camera invece del rimborso delle spese di trasporto ecc.). 13. Pensionamento anticipato Il pensionamento anticipato alle condizioni di cui all'articolo 105 OPers entra in linea di conto per gli impiegati di età compresa tra i 60 e i 65 anni. I pensionamenti anticipati prima del compimento del 60esimo anno di età costituiscono un'eccezione. Gli impiegati che hanno meno di 60 anni di età possono fruire del pensionamento anticipato unicamente se: 3 RS
7 tutte le possibilità di pensionare anticipatamente gli impiegati di età compresa tra i 60 e i 65 anni sono state sfruttate nelle unità amministrative interessate; in un'unità amministrativa vi sono impiegati minacciati di licenziamento senza colpa da parte loro. I pensionamenti anticipati di impiegati che non hanno ancora compiuto i 58 anni di età sono concessi previo accordo con l'ufper. 14. Misure complementari Il finanziamento delle misure complementari ai sensi dell'articolo 106 OPers è previsto solo in casi di rigore e d'intesa con l'ufper. Sono considerate misure complementari in particolare: - il finanziamento totale o parziale dei contributi AVS sino all'età legale di pensionamento; - il versamento di un'indennità unica che non può essere superiore all'importo massimo annuo della rendita completa dell'avs; - il riscatto di anni di assicurazione nella CPC. 15. Indennità di partenza L'indennità di partenza è versata alle condizioni di cui agli articoli 79 OPers e 54 O-OPers. Se è superiore alla metà dello stipendio annuo, il suo importo è stabilito d'intesa con l'ufper. 16. Finanziamento delle misure I costi per i pensionamenti anticipati vanno iscritti nel budget sotto la voce "Contributi del datore di lavoro alla CPC" dalla Cancelleria federale, dai dipartimenti o dalle loro unità amministrative. Ulteriori misure del piano sociale devono essere iscritte nel budget del personale della Cancelleria federale, dei dipartimenti e delle loro unità amministrative. 17. Consulenza per le questioni relative al personale e consulenza sociale Gli impiegati toccati da misure concernenti il personale devono essere informati per tempo, dal servizio del personale dell'unità amministrativa competente, sulle prestazioni offerte dal servizio di consulenza sociale e di consulenza per le questioni relative al personale dell'ufper (consulenza per problemi personali e familiari, sostegno finanziario in caso di necessità ecc.) e consigliati in merito all'ulteriore modo di procedere. 18. Rapporto Un rapporto concernente l esecuzione del presente piano sociale è allestito annualmente all attenzione del Consiglio federale. L UFPER coordina l elaborazione del rapporto e ne 7
8 informa simultaneamente le Associazioni del personale e le Commissioni delle finanze delle Camere federali. 19. Estensione del campo di applicazione D'intesa con l'ufper il presente piano sociale può essere applicato integralmente o parzialmente anche ad altre misure organizzative. 20. Entrata in vigore Il presente piano sociale entra in vigore il 1 gennaio Esso sostituisce quello del 1 luglio Le misure decise o convenute prima dell'entrata in vigore del presente piano sociale, in applicazione del piano sociale del 1 luglio 1998 o di altri piani sociali precedenti, restano invariate. Berna, febbraio 2002 (la modificazione del febbraio 2005 è entrata in vigore il ) Dipartimento federale delle finanze DFF Verhandlungsgemeinschaft des Bundespersonals (VGB) Hans-Rudolf Merz APC Il presidente: Il segretario generale: Peter Köberle Hans Müller SSP La segretaria generale: Il segretario centrale: Doris Schüepp Hanspeter Lienhart 8
9 garanto Il presidente centrale: Il segretario centrale: Rolf Uster Giordano Schera Transfair Il presidente: Membro della direzione: Hugo Gerber Robert Andenmatten swisspersona Il presidente centrale: Il segretario centrale: Hans Ulrich Büschi Kurt Pedolin Associazione dei quadri della Confederazione (AQC) Il presidente centrale: Il segretario generale: Peter Büttiker Peter Ritschard 9
Piano sociale per l Amministrazione federale
Piano sociale per l Amministrazione federale . Basi giuridiche Il piano sociale si basa sull articolo 3 capoverso 4 della legge sul personale federale (LPers; RS 7.0.) e sull articolo 05d dell ordinanza
DettagliOrdinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 22 dicembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Sostituzione
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del Il Consiglio
DettagliOrdinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 (Stato 20 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale
Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24
DettagliOrdinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione (OAIP settore dei PF) del 19 settembre 2002 Il Consiglio dei PF, visto l articolo
DettagliOrdinanza sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni
Ordinanza sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni del 10 giugno 2004 (Stato 27 settembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale
Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 (Stato 1 maggio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24
DettagliOrdinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale
Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 (Stato 1 luglio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24
DettagliOrdinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 27 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 4 cpv.
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici
DettagliOrdinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale
Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge federale del
DettagliOrdinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale
Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 approvata dal Consiglio federale il 15 novembre 2017 Il
DettagliOrdinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale
Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55
DettagliOrdinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale
Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24 marzo 2000 1 sul personale
DettagliOrdinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale
Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) approvata dal Consiglio federale
Dettagli(stato al 1 novembre 2012) 12. Indice
Regolamento delle spese per gli assicurati e i beneficiari di rendite della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Regolamento delle spese) del 2 febbraio 2008 (stato al novembre 202) 2 Indice Art.
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione Modifiche del 2 e del 15 settembre 2009 nonché del 20 ottobre 2009 Approvate dal Consiglio federale l 11 novembre 2009 L organo paritetico
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici
DettagliOrdinanza sugli assegni familiari. (OAFami) Sezione 1: Disposizioni generali. del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009)
Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) 836.21 del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e 27 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l assicurazione dello stipendio
Ordinanza concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l assicurazione dello stipendio (Ordinanza sulla conversione del sistema salariale, OCSS) del 30 novembre 2001
DettagliRegolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione
Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 15 febbraio 2018 Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile
DettagliRegolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre
DettagliOrdinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sul personale IUFFP) del 10 novembre 2015 (Stato 1 marzo 2016)
DettagliOrdinanza sul personale della Confederazione
Ordinanza sul personale della Confederazione (OPers) Modifica del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale della Confederazione (OPers) è modificata
DettagliRegolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre 2017 Approvata
DettagliOrdinanza sul personale del Tribunale federale
Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF) Modifica del 24 giugno 2013 Il Tribunale federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 agosto 2001 1 sul personale del Tribunale federale è modificata
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre
DettagliOrdinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 1 cpv.
DettagliOrdinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) Rapporto esplicativo
Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) Rapporto esplicativo 20 settembre 2017 1 Situazione iniziale Il 17 giugno 2016
DettagliRegolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie
(RegP-CSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 26 maggio 2016) Il Consiglio delle scuole universitarie, visti gli articoli 6, 8 capoverso 1 nonché 12 capoverso 3 lettera h della legge del 30 settembre 2011 1 sulla
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base I sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto
DettagliStatuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Statuti di PUBLICA) del 29 agosto 2001 (Stato 18 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 e 27 della legge federale
DettagliOrdinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali
Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) Modifica del 2 ottobre 2007 Approvata dal Consiglio federale il
DettagliOrdinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 11a
DettagliOrdinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione
Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) del 3 dicembre 2008 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso
DettagliOrdinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 24 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 1 cpv.
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudicidel Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1
DettagliOrdinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale
Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers) Modifica del 7 giugno 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 sulla protezione dei
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del... Il
Dettagli(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
DettagliOrdinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale
Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale del 5 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza
Dettagli(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 dicembre 2003
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1
DettagliAggiunta n 3 al Regolamento 2010
Aggiunta n 3 al Regolamento 2010 Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia In vigore dal 1 gennaio 2014 Aggiunta n 3 al Regolamento 2010 I. Preambolo A seguito della decisione del 6 giugno 2013,
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (https://www.admin.ch/gov/it/paginainiziale/diritto-federale/raccolta-ufficiale.html)
DettagliOrdinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)
Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 (Stato 28 dicembre 2001) Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali
Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) Modifica dell 11 dicembre 2008 Approvata dal Consiglio federale
DettagliOrdinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati
Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF) 172.220.111.310.3 del 10 dicembre 2001 (Stato 12 febbraio 2002) Il Dipartimento federale delle finanze, visto
DettagliOrdinanza sugli assegni familiari
Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e 27 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006 1 sugli assegni
DettagliConsultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.
Legge federale sul programma di stabilizzazione 07 09 Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I Le leggi federali
Dettagli(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 1 agosto 2015)
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
DettagliOrdinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati
Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF) del 10 dicembre 2001 (Stato 1 giugno 2004) Il Dipartimento federale delle finanze, visto l articolo 116 capoverso
DettagliOrdinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni
Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della legge federale del 24
DettagliA Legge federale sul programma di sgravio 2004
A Legge federale sul programma di sgravio 2004 Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 2004 1, decreta: I Le leggi federali
DettagliPiano di base II della Cassa pensioni Posta
Piano di base II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base II sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 2007 (stato al 1 gennaio 2017) Visto l articolo 4 della legge del 20 dicembre 2006 1 su PUBLICA; visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente l entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi
Ordinanza concernente l entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (Ordinanza concernente l entrata in vigore della LPers per
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Stato 1 gennaio 2019 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni
Dettaglidel 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio
DettagliAggiunta n. 1 al regolamento di previdenza edta
Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza 2012 edta Modifica del regolamento decisa alla riunione del Consiglio di fondazione del 23 novembre 2016 in vigore dal 1 gennaio 2017 Le nuove disposizioni sono
DettagliOrdinanza concernente l applicazione degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza concernente l applicazione degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione (Ordinanza CPC) del 21 dicembre 1994 (Stato 13 giugno 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliRegolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione
Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della (RPIC) Modifica del 21 maggio 2013 Approvata dal Consiglio federale il 14 giugno 2013 L organo paritetico della (OPC) decreta:
DettagliOrdinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale (OPersTPF) Modifica del 7 settembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 settembre 2003 1 sui rapporti
DettagliOrdinanza quadro relativa alla legge sul personale federale
Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) 172.220.11 del 20 dicembre 2000 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoverso
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2) del 25 aprile 2001 (Stato 27 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo del 16 settembre 2014 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l articolo 3 capoverso 1 dell ordinanza del 15 marzo
DettagliPiano di base II della Cassa pensioni Posta
Piano di base II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano di base II si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal
DettagliOrdinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) del 3 ottobre 1994 (Stato 28 dicembre 2000) Il Consiglio
DettagliPREVIDENZA PER LA VECCHIAIA TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE SUL BANKING RAIFFEISEN
PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE SUL BANKING RAIFFEISEN Versione 2017 IL CONCETTO DEI TRE PILASTRI 2 1 PILASTRO ( P R E V I D E N Z A S TATA L E ) ll primo pilastro serve a garantire
DettagliOrdinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione
Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) 831.143.32 del 3 dicembre 2008 (Stato 15 ottobre 2010) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso
DettagliOrdinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS
Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 febbraio 2019 Il Dipartimento federale
DettagliOrdinanza sugli assegni familiari (OAFami)
Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) Disegno per la procedura di consultazione di fine marzo - fine giugno 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e
DettagliLegge federale sul programma di stabilizzazione
Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017 2019 del 17 marzo 2017 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2016 1, decreta:
DettagliRegolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifiche del 31 marzo 2011 e del 10 maggio 2011 Approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 luglio 2011 Approvate dal Consiglio
DettagliLa vostra previdenza presso PUBLICA
La vostra previdenza presso PUBLICA Versione ridotta dei Regolamenti di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1) e per i professori dei PF
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla
DettagliLegge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA
Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti del 17 giugno 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliLa vostra previdenza presso PUBLICA
La vostra previdenza presso PUBLICA per le persone impiegate e beneficiarie di rendita della Cassa di previdenza della FINMA Il presente opuscolo vi fornisce un compendio su: i principi della previdenza
DettagliLegge federale sul programma di sgravio 2004
Legge federale sul programma di sgravio 2004 del 17 giugno 2005 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 2004 1, decreta: I Le leggi
DettagliREGOLAMENTO Novità
REGOLAMENTO 2019 Novità 1 Novità nel regolamento 2019 Con il presente opuscolo informativo desideriamo informarvi sulle principali modifiche del nuovo regolamento Uno e Scala di GastroSocial, che entrerà
DettagliRegolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 2) Modifiche del 31 marzo 2011 e del 10 maggio 2011 Approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 luglio 2011 Approvate dal Consiglio
DettagliOrdinanza concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera
Ordinanza 221.215.329.2 concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera dell'11 gennaio 1984 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 359a, del Codice delle obbligazioni
DettagliLa vostra previdenza presso PUBLICA
La vostra previdenza presso PUBLICA della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (RQPP) e del Piano di previdenza della Cassa di previdenza delle organizzazioni affiliate (PP-OA) Il presente opuscolo
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) del 25 aprile 2001 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20 della legge federale del
DettagliOrdinanza sul personale dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Ordinanza sul personale dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sul personale FINMA) Modifica del 25 febbraio 2015 Approvata dal Consiglio federale il 13 maggio 2015 Il consiglio
DettagliOrdinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS
Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2008) Il Dipartimento
Dettaglidel 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)
Ordinanza concernente l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) del 25 aprile 2001 (Stato 21 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) del 25 aprile 2001 (Stato 27 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20
DettagliOrdinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio
DettagliPiano complementare II della Cassa pensioni Posta
Piano complementare II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Stato 1 gennaio 2017 Alle persone assicurate nel piano complementare II si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa
DettagliIl vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale delle Fondazioni colle ve Vita e della Zurich Assicurazioni
Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice Previdenza professionale delle Fondazioni colle ve Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza A prima vista, il vostro
DettagliPiano complementare II della Cassa pensioni Posta
Piano complementare II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano complementare II si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in
DettagliOrdinanza del DFAE concernente l ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFAE concernente l ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE) Modifica del 3 maggio 2018 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d intesa con il Dipartimento federale delle
Dettagli2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro Stato al 1 gennaio 2017 In breve Per principio, qualsiasi attività derivante da un attività dipendente viene considerata come salario
Dettagli