PIANO SOCIALE. per l'amministrazione federale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PIANO SOCIALE. per l'amministrazione federale"

Transcript

1 PIANO SOCIALE per l'amministrazione federale Preambolo Il presente piano sociale si applica nei casi in cui unità amministrative o settori d'attività siano soggetti a ristrutturazioni o riorganizzazioni che prevedano la riduzione di posti di lavoro. Esso è valido non solo per gruppi di impiegati, ma anche per singoli impiegati toccati dalla riorganizzazione. Il presente piano sociale è convenuto d'intesa con le parti sociali. 1. Basi legali Il presente piano sociale si basa sugli articoli 78 capoverso 2 lettera j, 79, 80, 104, 105 e 106 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) Campo di applicazione Il presente piano sociale è valido per il personale di cui all'articolo 2 OPers, con il quale è stato stipulato un contratto di lavoro di durata indeterminata e il cui stipendio è finanziato tramite il budget del personale. Esso può essere applicato anche agli impiegati con contratto di lavoro di durata indeterminata il cui stipendio è finanziato mediante un credito per beni e servizi o un fondo, purché il rapporto di lavoro sia durato ininterrottamente almeno quattro anni al momento della misura e se la misura concernente il personale sia in relazione con un progetto di riduzione di posti di lavoro. Il presente piano sociale non si applica: al personale con contratto di lavoro di durata determinata; al personale il cui posto di lavoro è finanziato tramite crediti di terzi. 1 RS

2 3. Competenze Fatto salvo l articolo 2 capoverso 1 OPers, l'adozione e l'attuazione di tutte le misure menzionate nel presente piano sociale competono alla Cancelleria federale e ai dipartimenti. Fanno eccezione le misure per le quali il presente piano sociale è subordinato all approvazione dell Ufficio federale del personale (UFPER) (vedi n. 13, 14, 15 e 19 più sotto). 4. Collocamento degli impiegati e occupazione dei posti vacanti 4.1 Principio Quando devono occupare posti vacanti, la Cancelleria federale e i dipartimenti sono tenuti, ai fini dell'applicazione dei principi fissati nell'articolo 104 capoversi 1 e 2 OPers, a dare la preferenza a candidati idonei dell'amministrazione federale (vedi n. 2). 4.2 Servizio centrale per la gestione degli impieghi (SCGI) Presso la Cancelleria federale e in ogni dipartimento è istituito un Servizio centrale per la gestione degli impieghi (SCGI). La direzione degli SCGI ha i seguenti compiti: controllare e coordinare a livello centrale gli sforzi volti al collocamento degli impiegati; decidere in merito all'occupazione dei posti da parte di candidati esterni alla Cancelleria federale, al dipartimento o all'amministrazione federale, come pure in merito alla ricerca di personale al di fuori della Cancelleria federale o del dipartimento; valutare se nel singolo caso le possibilità di collocamento e riconversione professionale sono state sfruttate pienamente; decidere se nel singolo caso sono adempiute le condizioni per il pensionamento anticipato. La Cancelleria federale e i dipartimenti emanano direttive per gli SCGI entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano sociale. Nelle direttive sono disciplinati in dettaglio le procedure, le competenze e i compiti. 4.3 Conferenza dei responsabili degli SCGI La conferenza dei responsabili degli SCGI si tiene sotto la direzione dell'ufper. Essa ha i seguenti compiti: garantire l'informazione reciproca; coordinare le attività di collocamento tra i dipartimenti; promuovere lo scambio di esperienze; gestire eventuali crediti complessivi per le misure concernenti il personale; allestire il rapporto annuale di gestione conformemente al numero 18. 2

3 4.4 Posti vacanti Se occorre ridurre il personale la prima misura da adottare è quella di non rioccupare i posti vacanti in seno alle unità amministrative. Se è indispensabile occupare i posti vacanti o quelli nuovi, bisogna assumere, per quanto possibile, gli impiegati i cui posti vengono soppressi e che dispongono delle qualifiche richieste. Se in singoli casi la durata dell'impiego non è garantita, le nuove assunzioni devono essere effettuate per una durata determinata. 4.5 Servizio di collocamento e misure sul mercato del lavoro L'UFPER coordina l'impiego di un sistema di servizio di collocamento e l'attuazione di misure sul mercato del lavoro in seno alla Cancelleria federale e ai dipartimenti. 5. Scioglimento del rapporto di lavoro Se gli impiegati rifiutano senza motivo un'offerta di impiego ragionevole, l'adesione a un programma di collocamento (PCo) oppure la partecipazione a un outplacement individuale o di gruppo, il rapporto di lavoro può essere sciolto alla prossima scadenza utile. In questo caso, lo scioglimento del rapporto di lavoro è considerato dovuto a colpa dell'impiegato ai sensi dell'articolo 31 OPers. Questo vale anche per gli impiegati che, nel quadro di un PCo oppure di un outplacement individuale o di gruppo, non sostengono attivamente e in modo positivo le misure intese a migliorare la loro idoneità al collocamento sul mercato del lavoro come pure gli sforzi volti a facilitare la ricerca di un posto di lavoro. 6. Programmi di collocamento e outplacement La Cancelleria federale e i dipartimenti offrono agli impiegati toccati dalla ristrutturazione misure di formazione in vista dell'assunzione di un'altra attività all'interno o all'esterno dell'amministrazione federale. Essi offrono corsi informativi individuali o di gruppo come pure programmi concernenti la modificazione dei rapporti di lavoro o il trasferimento di impiegati. Gli impiegati i cui posti vengono definitivamente soppressi e ai quali non può essere offerto un impiego ragionevole possono partecipare volontariamente, di regola durante nove mesi, a un PCo gestito da un'istituzione privata o pubblica. Gli impiegati che partecipano a un PCo ricevono la piena retribuzione sino allo scioglimento del rapporto di lavoro. I costi del PCo sono assunti interamente dalla Cancelleria federale o dai dipartimenti, anche quando un PCo già iniziato continui dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Da parte loro, gli impiegati si impegnano a sostenere attivamente e in modo positivo tutte le misure intese a migliorare la loro idoneità al collocamento e gli sforzi volti a facilitare la ricerca di un posto di lavoro. 3

4 La Cancelleria federale e i dipartimenti finanziano un outplacement individuale o di gruppo qualora questa misura sembri indicata per gli impiegati. In occasione della decisione di un outplacement, bisogna tener conto del rapporto costi/utili della misura. 7. Occupazione dell impiegato in una nuova funzione L occupazione dell impiegato in seno all Amministrazione federale è considerata ragionevole alle seguenti condizioni: La differenza di stipendio tra la funzione prima e dopo la ristrutturazione ammonta al massimo a tre classi di stipendio. Di regola la durata del tragitto dal domicilio al nuovo luogo di lavoro usando i mezzi di trasporto pubblico non deve eccedere due ore al giorno per l andata e due ore per il ritorno. Dopo un eventuale breve periodo di introduzione, il lavoro deve poter essere svolto in modo da soddisfare le esigenze della valutazione A. Sono da prendere in considerazione la formazione attuale, la lingua e l età dell impiegato. Posti all esterno dell Amministrazione federale sono considerati ragionevoli se le condizioni d impiego generali e quelle per il cambio dell impiego sono paragonabili. Ogni caso è valutato singolarmente. In casi eccezionali e con l approvazione della Cancelleria federale o dei dipartimenti interessati, è possibile derogare alle suddette condizioni. 8. Garanzia dello stipendio in caso di declassamento della funzione e di occupazione dell impiegato in una nuova funzione di classe inferiore A. Garanzia dello stipendio Conformemente all articolo 52a capoverso 1 OPers, in caso di declassamento della funzione o di occupazione dell impiegato in una nuova funzione di classe inferiore, lo stipendio attuale 2 viene versato senza modifiche per due anni (stipendio annuo determinante mantenuto). Allo scadere del periodo di garanzia, lo stipendio annuo determinante mantenuto viene adeguato al livello della funzione di classe inferiore (stipendio annuo determinante attuale). B. Mantenimento della vecchia copertura assicurativa Lo stipendio annuo determinante mantenuto durante il periodo di garanzia viene annunciato a PUBLICA. Allo scadere del periodo di garanzia viene annunciato a PUBLICA il nuovo stipendio annuo determinante, che corrisponde all attuale stipendio annuo determinante. Sono fatti salvi l articolo 12 capoverso 2 dell ordinanza del 25 aprile 2001 concernente 2 Ordinanza del 18 dicembre 2002 sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP), allegati 1 e 2 4

5 l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) e l articolo 11 capoverso 2 dell ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2). Sulla differenza tra il vecchio e il nuovo stipendio annuo determinante viene versata una prestazione d uscita (art. 13 OCPC 1). La prestazione d uscita viene depositata su un conto speciale di risparmio e può essere in particolare utilizzata per finanziare i contributi d aumento (art. 22 OCPC 1). C. Impiegati che hanno compiuto i 55 anni di età Se al momento della nuova valutazione o del cambiamento della funzione la persona ha compiuto 55 anni di età, non vengono adeguati al nuovo stipendio annuo determinante né lo stipendio annuo mantenuto, né il guadagno assicurato secondo l articolo 52a capoverso 2 OPers. Anche in questo caso, per l annuncio dei dati a PUBLICA, è decisivo lo stipendio annuo determinante mantenuto. La garanzia decade quando il nuovo stipendio raggiunge l importo dello stipendio annuo determinante mantenuto. L articolo 52a capoverso 3 OPers si applica agli impiegati che prima della nuova valutazione della funzione rientravano nelle classi di stipendio da 32 a 38. Al momento dell adeguamento dello stipendio, viene annunciato a PUBLICA il nuovo stipendio annuo determinante che corrisponde allo stipendio annuo determinante attuale. D. Modifica dei rapporti Se la persona impiegata assume una funzione il cui stipendio annuo determinante è uguale o superiore allo stipendio annuo determinante mantenuto, le garanzie previste nelle lettere A e C decadono a partire da tale momento. 8a. Garanzia dello stipendio in caso di riduzione del grado di occupazione In caso di riduzione del tasso di occupazione predisposta dal datore di lavoro, viene garantito per nove mesi il pagamento dello stipendio corrispondente al vecchio tasso di occupazione (stipendio annuo determinante mantenuto). La parte di stipendio che eccede il tasso di occupazione effettivo non viene adeguata al rincaro. Allo scadere del periodo di garanzia, lo stipendio viene adeguato al tasso di occupazione effettivo. Durante il periodo di garanzia, gli assegni sociali sono versati senza decurtazione. Lo stipendio annuo determinante mantenuto durante il periodo di garanzia viene annunciato a PUBLICA. Allo scadere del periodo di garanzia viene annunciato a PUBLICA il nuovo stipendio annuo determinante, che corrisponde all attuale stipendio annuo determinante. Sono fatti salvi l articolo 12 capoverso 2 OCPC 1 e l articolo 11 capoverso 2 OCPC 2. 5

6 9. Indennità di residenza Gli impiegati che vengono trasferiti in un nuovo luogo di lavoro ricevono per due anni l'indennità di residenza del vecchio luogo di lavoro se questa è superiore a quella del nuovo luogo di lavoro. Se è pari oppure superiore a sei zone, la riduzione dell'indennità di residenza è effettuata in due tappe nell'arco di quattro anni al massimo (es.: attualmente zona 10 / nuova zona 4 = 2 anni zona 10, 2 ulteriori anni zona 7, poi zona 4). 10. Congedi Congedi pagati vengono concessi agli impiegati che cercano un posto di lavoro o un appartamento oppure che svolgono uno stage d'orientamento professionale, un periodo di prova o un'attività simile. 11. Spese di trasloco Se il trasloco avviene nell'arco di tempo compreso tra il momento in cui è decisa la ristrutturazione e i due anni successivi al cambiamento del luogo di lavoro, il datore di lavoro che assegna agli impiegati un nuovo luogo di lavoro si assume le spese di trasloco conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers) Spese di trasporto Il datore di lavoro si assume per un periodo non superiore a un anno le spese supplementari per i trasporti effettuati con i mezzi pubblici e causati dal cambiamento del luogo di lavoro. L'indennità è versata sotto forma di contributo finanziario. Le unità amministrative prendono in considerazione le diverse agevolazioni possibili (abbonamento metà-prezzo, abbonamento generale in seconda classe). La Cancelleria federale e i dipartimenti possono prevedere altre regolamentazioni, purché equivalenti a quelle del presente disciplinamento (partecipazione al costo della pigione di una camera invece del rimborso delle spese di trasporto ecc.). 13. Pensionamento anticipato Il pensionamento anticipato alle condizioni di cui all'articolo 105 OPers entra in linea di conto per gli impiegati di età compresa tra i 60 e i 65 anni. I pensionamenti anticipati prima del compimento del 60esimo anno di età costituiscono un'eccezione. Gli impiegati che hanno meno di 60 anni di età possono fruire del pensionamento anticipato unicamente se: 3 RS

7 tutte le possibilità di pensionare anticipatamente gli impiegati di età compresa tra i 60 e i 65 anni sono state sfruttate nelle unità amministrative interessate; in un'unità amministrativa vi sono impiegati minacciati di licenziamento senza colpa da parte loro. I pensionamenti anticipati di impiegati che non hanno ancora compiuto i 58 anni di età sono concessi previo accordo con l'ufper. 14. Misure complementari Il finanziamento delle misure complementari ai sensi dell'articolo 106 OPers è previsto solo in casi di rigore e d'intesa con l'ufper. Sono considerate misure complementari in particolare: - il finanziamento totale o parziale dei contributi AVS sino all'età legale di pensionamento; - il versamento di un'indennità unica che non può essere superiore all'importo massimo annuo della rendita completa dell'avs; - il riscatto di anni di assicurazione nella CPC. 15. Indennità di partenza L'indennità di partenza è versata alle condizioni di cui agli articoli 79 OPers e 54 O-OPers. Se è superiore alla metà dello stipendio annuo, il suo importo è stabilito d'intesa con l'ufper. 16. Finanziamento delle misure I costi per i pensionamenti anticipati vanno iscritti nel budget sotto la voce "Contributi del datore di lavoro alla CPC" dalla Cancelleria federale, dai dipartimenti o dalle loro unità amministrative. Ulteriori misure del piano sociale devono essere iscritte nel budget del personale della Cancelleria federale, dei dipartimenti e delle loro unità amministrative. 17. Consulenza per le questioni relative al personale e consulenza sociale Gli impiegati toccati da misure concernenti il personale devono essere informati per tempo, dal servizio del personale dell'unità amministrativa competente, sulle prestazioni offerte dal servizio di consulenza sociale e di consulenza per le questioni relative al personale dell'ufper (consulenza per problemi personali e familiari, sostegno finanziario in caso di necessità ecc.) e consigliati in merito all'ulteriore modo di procedere. 18. Rapporto Un rapporto concernente l esecuzione del presente piano sociale è allestito annualmente all attenzione del Consiglio federale. L UFPER coordina l elaborazione del rapporto e ne 7

8 informa simultaneamente le Associazioni del personale e le Commissioni delle finanze delle Camere federali. 19. Estensione del campo di applicazione D'intesa con l'ufper il presente piano sociale può essere applicato integralmente o parzialmente anche ad altre misure organizzative. 20. Entrata in vigore Il presente piano sociale entra in vigore il 1 gennaio Esso sostituisce quello del 1 luglio Le misure decise o convenute prima dell'entrata in vigore del presente piano sociale, in applicazione del piano sociale del 1 luglio 1998 o di altri piani sociali precedenti, restano invariate. Berna, febbraio 2002 (la modificazione del febbraio 2005 è entrata in vigore il ) Dipartimento federale delle finanze DFF Verhandlungsgemeinschaft des Bundespersonals (VGB) Hans-Rudolf Merz APC Il presidente: Il segretario generale: Peter Köberle Hans Müller SSP La segretaria generale: Il segretario centrale: Doris Schüepp Hanspeter Lienhart 8

9 garanto Il presidente centrale: Il segretario centrale: Rolf Uster Giordano Schera Transfair Il presidente: Membro della direzione: Hugo Gerber Robert Andenmatten swisspersona Il presidente centrale: Il segretario centrale: Hans Ulrich Büschi Kurt Pedolin Associazione dei quadri della Confederazione (AQC) Il presidente centrale: Il segretario generale: Peter Büttiker Peter Ritschard 9

Piano sociale per l Amministrazione federale

Piano sociale per l Amministrazione federale Piano sociale per l Amministrazione federale . Basi giuridiche Il piano sociale si basa sull articolo 3 capoverso 4 della legge sul personale federale (LPers; RS 7.0.) e sull articolo 05d dell ordinanza

Dettagli

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 22 dicembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Sostituzione

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 (Stato 20 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione (OAIP settore dei PF) del 19 settembre 2002 Il Consiglio dei PF, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni

Ordinanza sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni Ordinanza sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni del 10 giugno 2004 (Stato 27 settembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 (Stato 1 maggio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24

Dettagli

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 (Stato 1 luglio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24

Dettagli

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 27 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 4 cpv.

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale

Ordinanza dell Assemblea federale Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale

Ordinanza dell Assemblea federale Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 approvata dal Consiglio federale il 15 novembre 2017 Il

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55

Dettagli

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24 marzo 2000 1 sul personale

Dettagli

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) approvata dal Consiglio federale

Dettagli

(stato al 1 novembre 2012) 12. Indice

(stato al 1 novembre 2012) 12. Indice Regolamento delle spese per gli assicurati e i beneficiari di rendite della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Regolamento delle spese) del 2 febbraio 2008 (stato al novembre 202) 2 Indice Art.

Dettagli

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione Modifiche del 2 e del 15 settembre 2009 nonché del 20 ottobre 2009 Approvate dal Consiglio federale l 11 novembre 2009 L organo paritetico

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale

Ordinanza dell Assemblea federale Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici

Dettagli

Ordinanza sugli assegni familiari. (OAFami) Sezione 1: Disposizioni generali. del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sugli assegni familiari. (OAFami) Sezione 1: Disposizioni generali. del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009) Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) 836.21 del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e 27 capoverso 1 della legge

Dettagli

Ordinanza concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l assicurazione dello stipendio

Ordinanza concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l assicurazione dello stipendio Ordinanza concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l assicurazione dello stipendio (Ordinanza sulla conversione del sistema salariale, OCSS) del 30 novembre 2001

Dettagli

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 15 febbraio 2018 Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile

Dettagli

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre

Dettagli

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sul personale IUFFP) del 10 novembre 2015 (Stato 1 marzo 2016)

Dettagli

Ordinanza sul personale della Confederazione

Ordinanza sul personale della Confederazione Ordinanza sul personale della Confederazione (OPers) Modifica del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale della Confederazione (OPers) è modificata

Dettagli

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre 2017 Approvata

Dettagli

Ordinanza sul personale del Tribunale federale

Ordinanza sul personale del Tribunale federale Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF) Modifica del 24 giugno 2013 Il Tribunale federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 agosto 2001 1 sul personale del Tribunale federale è modificata

Dettagli

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre

Dettagli

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 1 cpv.

Dettagli

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) Rapporto esplicativo

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) Rapporto esplicativo Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) Rapporto esplicativo 20 settembre 2017 1 Situazione iniziale Il 17 giugno 2016

Dettagli

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie (RegP-CSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 26 maggio 2016) Il Consiglio delle scuole universitarie, visti gli articoli 6, 8 capoverso 1 nonché 12 capoverso 3 lettera h della legge del 30 settembre 2011 1 sulla

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base I sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto

Dettagli

Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Statuti di PUBLICA) del 29 agosto 2001 (Stato 18 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 e 27 della legge federale

Dettagli

Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali

Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) Modifica del 2 ottobre 2007 Approvata dal Consiglio federale il

Dettagli

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 11a

Dettagli

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) del 3 dicembre 2008 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso

Dettagli

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 24 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 1 cpv.

Dettagli

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010) Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudicidel Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1

Dettagli

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers) Modifica del 7 giugno 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 sulla protezione dei

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del... Il

Dettagli

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale; Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

Dettagli

Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale del 5 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza

Dettagli

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 dicembre 2003

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 dicembre 2003 Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1

Dettagli

Aggiunta n 3 al Regolamento 2010

Aggiunta n 3 al Regolamento 2010 Aggiunta n 3 al Regolamento 2010 Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia In vigore dal 1 gennaio 2014 Aggiunta n 3 al Regolamento 2010 I. Preambolo A seguito della decisione del 6 giugno 2013,

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (https://www.admin.ch/gov/it/paginainiziale/diritto-federale/raccolta-ufficiale.html)

Dettagli

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 (Stato 28 dicembre 2001) Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali

Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) Modifica dell 11 dicembre 2008 Approvata dal Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF) 172.220.111.310.3 del 10 dicembre 2001 (Stato 12 febbraio 2002) Il Dipartimento federale delle finanze, visto

Dettagli

Ordinanza sugli assegni familiari

Ordinanza sugli assegni familiari Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e 27 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006 1 sugli assegni

Dettagli

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale. Legge federale sul programma di stabilizzazione 07 09 Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I Le leggi federali

Dettagli

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 1 agosto 2015)

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 1 agosto 2015) Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

Dettagli

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF) del 10 dicembre 2001 (Stato 1 giugno 2004) Il Dipartimento federale delle finanze, visto l articolo 116 capoverso

Dettagli

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della legge federale del 24

Dettagli

A Legge federale sul programma di sgravio 2004

A Legge federale sul programma di sgravio 2004 A Legge federale sul programma di sgravio 2004 Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 2004 1, decreta: I Le leggi federali

Dettagli

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

Piano di base II della Cassa pensioni Posta Piano di base II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base II sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto

Dettagli

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 2007 (stato al 1 gennaio 2017) Visto l articolo 4 della legge del 20 dicembre 2006 1 su PUBLICA; visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente l entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi

Ordinanza concernente l entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi Ordinanza concernente l entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (Ordinanza concernente l entrata in vigore della LPers per

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Stato 1 gennaio 2019 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni

Dettagli

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio

Dettagli

Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza edta

Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza edta Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza 2012 edta Modifica del regolamento decisa alla riunione del Consiglio di fondazione del 23 novembre 2016 in vigore dal 1 gennaio 2017 Le nuove disposizioni sono

Dettagli

Ordinanza concernente l applicazione degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza concernente l applicazione degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione Ordinanza concernente l applicazione degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione (Ordinanza CPC) del 21 dicembre 1994 (Stato 13 giugno 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della (RPIC) Modifica del 21 maggio 2013 Approvata dal Consiglio federale il 14 giugno 2013 L organo paritetico della (OPC) decreta:

Dettagli

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale (OPersTPF) Modifica del 7 settembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 settembre 2003 1 sui rapporti

Dettagli

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) 172.220.11 del 20 dicembre 2000 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione Ordinanza concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2) del 25 aprile 2001 (Stato 27 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo del 16 settembre 2014 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l articolo 3 capoverso 1 dell ordinanza del 15 marzo

Dettagli

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

Piano di base II della Cassa pensioni Posta Piano di base II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano di base II si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) del 3 ottobre 1994 (Stato 28 dicembre 2000) Il Consiglio

Dettagli

PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE SUL BANKING RAIFFEISEN

PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE SUL BANKING RAIFFEISEN PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE SUL BANKING RAIFFEISEN Versione 2017 IL CONCETTO DEI TRE PILASTRI 2 1 PILASTRO ( P R E V I D E N Z A S TATA L E ) ll primo pilastro serve a garantire

Dettagli

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) 831.143.32 del 3 dicembre 2008 (Stato 15 ottobre 2010) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 febbraio 2019 Il Dipartimento federale

Dettagli

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) Disegno per la procedura di consultazione di fine marzo - fine giugno 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e

Dettagli

Legge federale sul programma di stabilizzazione

Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017 2019 del 17 marzo 2017 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2016 1, decreta:

Dettagli

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifiche del 31 marzo 2011 e del 10 maggio 2011 Approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 luglio 2011 Approvate dal Consiglio

Dettagli

La vostra previdenza presso PUBLICA

La vostra previdenza presso PUBLICA La vostra previdenza presso PUBLICA Versione ridotta dei Regolamenti di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1) e per i professori dei PF

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla

Dettagli

Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA

Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti del 17 giugno 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

La vostra previdenza presso PUBLICA

La vostra previdenza presso PUBLICA La vostra previdenza presso PUBLICA per le persone impiegate e beneficiarie di rendita della Cassa di previdenza della FINMA Il presente opuscolo vi fornisce un compendio su: i principi della previdenza

Dettagli

Legge federale sul programma di sgravio 2004

Legge federale sul programma di sgravio 2004 Legge federale sul programma di sgravio 2004 del 17 giugno 2005 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 2004 1, decreta: I Le leggi

Dettagli

REGOLAMENTO Novità

REGOLAMENTO Novità REGOLAMENTO 2019 Novità 1 Novità nel regolamento 2019 Con il presente opuscolo informativo desideriamo informarvi sulle principali modifiche del nuovo regolamento Uno e Scala di GastroSocial, che entrerà

Dettagli

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 2) Modifiche del 31 marzo 2011 e del 10 maggio 2011 Approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 luglio 2011 Approvate dal Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera Ordinanza 221.215.329.2 concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera dell'11 gennaio 1984 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 359a, del Codice delle obbligazioni

Dettagli

La vostra previdenza presso PUBLICA

La vostra previdenza presso PUBLICA La vostra previdenza presso PUBLICA della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (RQPP) e del Piano di previdenza della Cassa di previdenza delle organizzazioni affiliate (PP-OA) Il presente opuscolo

Dettagli

Ordinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione Ordinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) del 25 aprile 2001 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza sul personale dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza sul personale dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Ordinanza sul personale dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sul personale FINMA) Modifica del 25 febbraio 2015 Approvata dal Consiglio federale il 13 maggio 2015 Il consiglio

Dettagli

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2008) Il Dipartimento

Dettagli

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Ordinanza concernente l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione Ordinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) del 25 aprile 2001 (Stato 21 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20

Dettagli

Ordinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione Ordinanza concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) del 25 aprile 2001 (Stato 27 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio

Dettagli

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta Piano complementare II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Stato 1 gennaio 2017 Alle persone assicurate nel piano complementare II si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa

Dettagli

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale delle Fondazioni colle ve Vita e della Zurich Assicurazioni

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale delle Fondazioni colle ve Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice Previdenza professionale delle Fondazioni colle ve Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza A prima vista, il vostro

Dettagli

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta Piano complementare II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano complementare II si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in

Dettagli

Ordinanza del DFAE concernente l ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFAE concernente l ordinanza sul personale federale Ordinanza del DFAE concernente l ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE) Modifica del 3 maggio 2018 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d intesa con il Dipartimento federale delle

Dettagli

2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro

2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro 2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro Stato al 1 gennaio 2017 In breve Per principio, qualsiasi attività derivante da un attività dipendente viene considerata come salario

Dettagli