Provincia Autonoma di Trento

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1 Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 20/04/2010 / Amtsblatt Nr. 16/I-II vom 20/04/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 aprile 2010, n. 786 Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13, lettera d bis) "Fondo per le politiche giovanili". Approvazione di modalità per la concessione di finanziamenti finalizzati al completamento e/o integrazione e/o variante ed alla realizzazione di centri che favoriscano l'aggregazione dei giovani - Premesso che l art. 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 Fondo per le politiche giovanili, che continua ad applicarsi in virtù di quanto disposto dall art. 26, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, al comma 1, lettera d bis), introdotta dalla legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (legge finanziaria 2007), prevede la possibilità di realizzare centri che favoriscano l aggregazione dei giovani attraverso diverse discipline e attività; - premesso altresì che il comma 3 del suddetto art. 13, così come integrato dalla sopraccitata legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, demanda alla Giunta provinciale il compito di definire le modalità per la presentazione dei progetti, le modalità operative per la loro realizzazione, per la gestione contabile, per l'attuazione, per il monitoraggio e la verifica, nonché la durata dei vincoli di destinazione, fissando per i centri giovanili un importo massimo di contribuzione del 90 per cento della spesa ammissibile; - vista la propria deliberazione n di data 31 agosto 2007, con la quale venivano approvate le modalità per la concessione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di centri rivolti a favorire l aggregazione giovanile, come risulta dall allegato costituente parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione; - considerata l opportunità di favorire, oltre alla realizzazione di nuovi centri giovanili, anche interventi di completamento e/o integrazione e/o variante di progetti di centri giovanili già finanziati dalla Provincia autonoma di Trento in base alla summenzionata deliberazione n di data 31 agosto 2007, in tanto in quanto tali interventi siano volti a migliorare la funzionalità dell opera già finanziata ovvero dipendano da sopravvenute disposizioni di legge; - ritenuto pertanto di dover procedere ad approvare, nel rispetto delle previsioni normative succitate, nuovi criteri per la concessione di finanziamenti finalizzati, oltre che per la realizzazione di nuovi centri giovanili, anche e soprattutto per il completamento e/o integrazione e/o variante di centri giovanili già finanziati dalla Provincia autonoma di Trento; - evidenziato che, alla luce di quanto sopra esposto, oltre alla creazione ex novo di criteri generali per la concessione di finanziamenti per il completamento e/o integrazione e/o variante di centri giovanili già finanziati dalla Provincia autonoma di Trento, si rende necessario modificare i criteri per quanto riguarda la concessione di finanziamenti per la realizzazione di nuovi centri giovanili, precedentemente fissati con propria deliberazione n di data 31 agosto 2007; - evidenziato che le modifiche di cui al precedente allinea riguardano prevalentemente: a. la riduzione del finanziamento massimo riconoscibile al progetto per la realizzazione di un nuovo centro giovanile da Euro ,00.- ad Euro ,00.-. Tale riduzione mira a favorire il completamento e/o integrazione e/o variante di centro giovanili già finanziati rispetto alla realizzazione di nuove strutture; b. l eliminazione della condizione di ammissibilità a finanziamento esclusivamente di quelle iniziative il cui investimento, al netto degli oneri fiscali e degli oneri per il piano della sicurezza, ammonti ad almeno Euro ,00.-.

2 Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 20/04/2010 / Amtsblatt Nr. 16/I-II vom 20/04/ ritenuto, per quanto concerne la determinazione della spesa ammissibile, di applicare per analogia, in mancanza di parametri specifici, quelli stabiliti per il finanziamento di opere di edilizia scolastica, con deliberazione della Giunta provinciale n. 987/2006 Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale ; tale delibera stabilisce il costo massimo a m³ in Euro 380,00.- per fabbricati e Euro 210,00.- per locali interrati; da tale cifra sono esclusi i corpi illuminanti e le attrezzature fissate alla struttura; - ritenuto di stabilire che la Giunta provinciale provvederà alla concessione dei finanziamenti, in base all istruttoria effettuata dalla struttura competente, individuata nel Dipartimento istruzione, che verificherà, sulla scorta delle domande e della documentazione allegata, l ammissibilità a finanziamento degli interventi; - ritenuto, infine, di stabilire che, in fase di completamento e/o integrazione e/o variante nonché di realizzazione, i progetti finanziati saranno oggetto di monitoraggio e, dopo la conclusione, di verifica da parte del Dipartimento Istruzione, che potrà avvalersi allo scopo anche della collaborazione di enti e/o esperti esterni. Dai dati raccolti tramite interviste, questionari, focus group e strumenti similari, si potranno trarre conclusioni sul successo dell iniziativa, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla qualità percepita dall utenza; - vista la nota del Dipartimento Istruzione prot. n. 1534/10/D321-FGN di data 8 marzo 2010, con la quale si chiedeva, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010, un parere preventivo alle strutture competenti in merito alla presente deliberazione e relativo allegato, parte integrante e sostanziale della stessa; - considerato che sono state qui recepite le osservazioni formulate dal Dipartimento Affari Finanziari e Programmazione con nota prot. n. PAT/D317/2010/68507 di data 30 marzo 2010 e dal Servizio Semplificazione amministrativa con nota prot. n. S112/2010/54949/1.1/56-10 di data 12 marzo 2010; a voti unanimi, legalmente espressi, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di approvare i nuovi criteri per la concessione di finanziamenti finalizzati al completamento e/o integrazione e/o variante di centri giovanili già finanziati dalla Provincia autonoma di Trento nonché alla realizzazione di nuovi centri che favoriscano l aggregazione dei giovani, di cui all allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di dare atto che i nuovi criteri, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sostituiranno, per la parte relativa alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di nuovi centri giovanili, i precedenti criteri fissati con propria deliberazione n di data 31 agosto 2007; 3. di demandare al Dipartimento istruzione la verifica, sulla scorta delle domande e della documentazione allegata, dell ammissibilità a finanziamento degli interventi; 4. di rinviare a successivo provvedimento, una volta conclusa l istruttoria delle domande che perverranno, la concessione del finanziamento ed il conseguente impegno di spesa; 5. di stabilire che, in fase di completamento e/o integrazione e/o variante nonché di realizzazione, i progetti finanziati saranno oggetto di monitoraggio e, dopo la conclusione, di verifica da parte del Dipartimento Istruzione, che potrà avvalersi allo scopo anche della collaborazione di enti e/o esperti esterni. Dai dati raccolti tramite interviste, questionari, focus group e strumenti similari, si potranno trarre conclusioni sul successo dell iniziativa, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla qualità percepita dall utenza;

3 Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 20/04/2010 / Amtsblatt Nr. 16/I-II vom 20/04/ di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione e dei criteri di cui al precedente punto 1), che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige; 7. di disporre che ai criteri di cui al precedente punto 1) venga data pubblicità anche attraverso il sito delle politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

4 Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 20/04/2010 / Amtsblatt Nr. 16/I-II vom 20/04/ Allegato parte integrante Centri giovanili Modalità per la concessione di finanziamenti finalizzati al completamento e/o integrazione e/o variante e alla realizzazione di centri che favoriscano l aggregazione dei giovani, ai sensi della L.P. 23 luglio 2004, n. 7, art. 13 Fondo per le politiche giovanili, comma 1, lettera d bis). 1. PREMESSA L art. 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 ha istituito il Fondo per le politiche giovanili al fine di promuovere azioni positive a favore dell infanzia, dell adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani. Il Fondo sostiene tra l altro la possibilità di realizzare centri che favoriscano l aggregazione dei giovani attraverso diverse discipline e attività. Con le presenti modalità si intende promuovere pertanto il completamento e/o integrazione e/o variante (volte a migliorare la funzionalità dell opera già finanziata ovvero dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge) e la realizzazione di centri giovanili, quali punti di riferimento per l organizzazione di iniziative rivolte ai preadolescenti, adolescenti, giovani e famiglie dei giovani, quali scambi tra realtà culturali, produzione di attività artistiche, azioni formative e di stimolo per l imprenditoria giovanile, laboratori di idee sui nuovi linguaggi e sull interconnessione tra i vari saperi, azioni di orientamento e supporto alla vita del giovane, attività ludico-ricreative, attività motorie ed esercizio dell animazione di comunità rivolta alle nuove generazioni. Le proposte di completamento e/o integrazione e/o variante dovranno riguardare centri già finanziati dalla Provincia autonoma di Trento. Le proposte per il finanziamento di nuovi centri giovanili dovranno invece riguardare, alternativamente: - strutture destinate ad un bacino di utenza di almeno abitanti comprendente più comuni; oppure - strutture che si situino all interno di un piano di zona o che possano intendersi come strutture di riferimento fino al livello provinciale. 2. SOGGETTI PROPONENTI A) Per quanto riguarda le domande di finanziamento per il completamento e/o integrazione di progetti già finanziati dalla Provincia, possono presentare le varianti ai progetti stessi unicamente i soggetti che hanno già ottenuto il finanziamento per la realizzazione dei centri giovanili. B) Per quanto riguarda le domande di finanziamento per la realizzazione di nuovi centri giovanili, possono presentare progetti: 1. i Comuni, singoli ed associati, ed i Comprensori/Comunità; 2. gli altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, che perseguono le finalità previste dall art. 13 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7, attraverso i Comuni di riferimento con le modalità previste al punto 5. I soggetti presentatori devono avere la propria sede legale all interno del territorio della Provincia autonoma di Trento. Nel caso che due o più soggetti intendano realizzare congiuntamente un progetto, la relativa domanda di finanziamento è presentata dal soggetto capofila dell iniziativa ed è sottoscritta per adesione dai rappresentanti legali degli altri soggetti. Ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il solo soggetto capofila.

5 Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 20/04/2010 / Amtsblatt Nr. 16/I-II vom 20/04/ È ammessa la presentazione di n. 1 (uno) progetto per ciascun soggetto proponente sia nella veste di capofila che di partner. 3. DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI INTERVENTO E DEL FINANZIAMENTO A) Per quanto riguarda le domande per il completamento e/o l integrazione e/o le varianti di progetti di centri giovanili già finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento, si evidenzia che la spesa non potrà essere superiore al 60% di quella inizialmente prevista in sede di finanziamento. L intervento finanziario a carico della Provincia sarà in questo caso rapportato alla percentuale già concessa in sede di valutazione del progetto originario. B) Per quanto riguarda le domande di finanziamento per la realizzazione di nuovi centri giovanili, l intervento finanziario a carico della Provincia autonoma di Trento è stabilito nelle seguenti misure: - 70% della spesa ammessa per interventi di qualità media - 80% della spesa ammessa per interventi di qualità elevata - 90% della spesa ammessa per interventi di qualità eccellente dove la qualità è determinata sulla base dei seguenti parametri: esistenza di attività strutturate a favore dei giovani; dimensione del bacino d utenza; programma di attività e fruizione del centro da parte dei giovani; modalità di autofinanziamento delle spese di gestione. Il finanziamento massimo riconoscibile al progetto non può eccedere la somma complessiva di Euro ,00.-, al netto degli oneri fiscali e degli oneri per il piano di sicurezza. Nulla sarà dovuto per i progetti non ammessi a finanziamento. Per tutte le domande di cui ai sopraevidenziati punti A) e B): L intervento finanziario a carico della Provincia sarà comunque determinato in modo tale da non generare avanzo. Il progetto deve prevedere, per la percentuale che rimane scoperta, una quota di autofinanziamento, anche proveniente da raccolta di fondi privati o da contributi pubblici di enti diversi dalla Provincia. 4. TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili a finanziamento le spese per: - interventi di costruzione, ampliamento, sistemazione, completamento e manutenzione straordinaria relativi a immobili o parti di immobili purché autonomamente funzionali; acquisto della proprietà di edifici; spese per progettazione e direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, comprese quelle derivanti dall applicazione della legge n. 494 del , oneri fiscali ed imprevisti, relativi agli interventi di cui alle lettere precedenti. Le spese tecniche sono ammesse nella percentuale massima del 10% del costo complessivo della spesa ritenuta ammissibile. Gli imprevisti sono ammessi nella percentuale massima del 10% dei lavori. Nel caso di acquisto di bene immobile: sono ammissibili a contributo il valore del bene, gli oneri fiscali nonché tutti gli oneri accessori purché strettamente indispensabili alla realizzazione dell intervento (es. oneri notarili e di registrazione); non sono ammissibili a contributo le spese non obbligatorie anche se accessorie all operazione d acquisto (come ad es. la parcella dell agenzia immobiliare);

6 Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 20/04/2010 / Amtsblatt Nr. 16/I-II vom 20/04/ Non sono ammissibili a finanziamento le spese per: - l acquisto di terreni destinati alla costruzione di immobili; - gli arredi in genere, fatta eccezione per quelli fissati alla struttura (come ad esempio le poltrone nei teatri e le pareti attrezzate). Si specifica in particolare che, nel caso di completamento e/o integrazione e/o variante di progetti di centri giovanili già finanziati dalla Provincia autonoma di Trento, potranno essere ammesse a finanziamento, nell ambito delle tipologie di spese ammissibili di cui sopra, solo le spese per interventi volti a migliorare la funzionalità dell opera già finanziata ovvero che dipendono da sopravvenute disposizioni di legge. I lavori oggetto della richiesta di finanziamento non devono essere iniziati prima della data di presentazione della domanda. 5. MODALITA DI PARTECIPAZIONE I soggetti interessati devono presentare entro e non oltre le ore del 14 maggio 2010 domanda di finanziamento per il completamento/integrazione/variante di centri giovanili già finanziati dalla Provincia autonoma di Trento o per la realizzazione di nuovi centri giovanili, in regola con l imposta di bollo se dovuta, corredata di tutta la documentazione richiesta al punto 6 al Dipartimento Istruzione. I Comuni e i Comprensori/Comunità devono far pervenire le domande in una delle seguenti modalità: a) a mezzo posta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede, in questo caso, la data del timbro postale di spedizione) al seguente indirizzo: Provincia autonoma di Trento Dipartimento Istruzione Politiche giovanili Via Gilli, Trento b) tramite consegna a mano: 1. presso la segreteria del Dipartimento Istruzione, Trento, Via Gilli, 3 - quinto piano, entro le ore del 14 maggio 2010; 2. presso il Punto Informativo - Sede Centrale PAT - Trento, Piazza Dante, 15, entro le ore del 14 maggio 2010; 3. presso gli Sportelli Periferici della Provincia Autonoma di Trento, entro le ore del 14 maggio 2010; c) a mezzo telefax al numero , entro le ore del 14 maggio 2010; d) via corriere (in questo caso, farà fede il timbro apposto dal vettore). Le domande presentate oltre il termine sono irricevibili. Gli altri enti pubblici o privati senza scopo di lucro devono far pervenire le domande a mano, a mezzo posta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo telefax o via corriere ad un Comune ovvero al Comprensorio/Comunità competenti per il territorio in cui si prevede di attuare il progetto entro il 14 maggio Il Comune ovvero il Comprensorio/Comunità provvederanno a trasmettere al Dipartimento Istruzione della Provincia il progetto presentato dai suddetti organismi, entro il 31 maggio 2010, accludendo un parere in merito alla significatività del progetto per il territorio interessato.

7 Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 20/04/2010 / Amtsblatt Nr. 16/I-II vom 20/04/ DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A) Per quanto riguarda le richieste relative a lavori suppletivi e/o di variante e/o di integrazione di progetti di centri giovanili già finanziati dalla Provincia autonoma di Trento, la documentazione da presentare ai fini dell ammissione a finanziamento è la seguente: 1. relazione illustrativa/riepilogativa dell intervento, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente: - descrizione dell intervento e motivazione della sua necessità in relazione al progetto già finanziato dalla Provincia. A questo proposito occorre specificare che l intervento: a. è volto a migliorare la funzionalità dell opera già finanziata ovvero b. che esso dipende da sopravvenute disposizioni di legge; - costo dell intervento e relative modalità di finanziamento; - conformità con gli strumenti di programmazione territoriale; - tempi di realizzazione. B) La documentazione da presentare ai fini dell ammissione a finanziamento per la realizzazione di un nuovo centro giovanile è la seguente: 1. progetto preliminare, redatto ai sensi dell art. 15 della legge provinciale 26/93 e s.m. e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P , n /Leg.; 2. relazione illustrativa/riepilogativa dell intervento, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente: - finalità dell opera e suo costo con descrizione e motivazione dell intervento; - tempi di realizzazione dell intervento; - conformità dell intervento agli strumenti di programmazione territoriale; - dichiarazione di disponibilità dell immobile che deve essere di almeno 20 anni dalla data presunta di ultimazione dei lavori; - modalità di finanziamento dell opera; - stima dei presumibili costi/oneri di gestione del centro e di eventuali ricavi; - descrizione articolata di attività strutturate a favore dei giovani, realizzate negli ultimi anni all interno del rispettivo bacino di riferimento; - evidenziazione dei costi sostenuti negli ultimi due anni per tali attività e delle relative modalità di finanziamento; - indicazione di associazioni giovanili o di organizzazioni che operano a favore dei giovani nel rispettivo bacino di riferimento; - programma di attività del centro, ricaduta a livello territoriale, modalità di gestione e orari previsti di apertura; 3. solo nel caso in cui il progetto venga presentato da un ente locale: provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto preliminare, ai sensi dell art. 26 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, secondo cui i progetti di importo superiore ai limiti fissati dall art. 27 del medesimo Testo unico per ciascuna fascia demografica - o di diverso minore importo, definito dallo Statuto - devono essere approvati dal Consiglio Comunale. Nel caso in cui nella realizzazione dell opera siano coinvolti più comuni, il progetto preliminare deve essere approvato da tutti i comuni partecipanti; Tutte le domande devono essere inoltre corredate da: 1. per aree coperte dai Piani di zona: verbale del tavolo, da cui risulta la condivisione del progetto; 2. per aree non coperte dai Piani di zona: dichiarazione degli enti locali dell area di ricaduta del progetto che attesta l utilizzo della struttura da parte dei propri residenti;

8 Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 20/04/2010 / Amtsblatt Nr. 16/I-II vom 20/04/ una dichiarazione del soggetto richiedente, attestante che per le attività relative al progetto non sono state richieste né ottenute altre agevolazioni da enti pubblici ad esclusione di quanto previsto al punto 3 (quota di autofinanziamento). 4. impegno a non mutare, per il periodo di 20 anni, la destinazione delle opere finanziate, salvo approvazione da parte della Provincia autonoma di Trento. La Provincia autonoma di Trento potrà chiedere, con atto motivato, ulteriore documentazione necessaria ai fini istruttori. 7. MODALITA DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO 1. La Giunta provinciale, entro 45 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, provvede alla concessione del finanziamento, in base all istruttoria effettuata dalla struttura competente, individuata nel Dipartimento istruzione, che verifica, sulla scorta delle domande e della documentazione allegata, l ammissibilità a finanziamento degli interventi. Le domande vengono valutate e finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l ordine di priorità come di seguito indicato: 1. completamento e/o integrazione e/o variante di progetti di centri giovanili già finanziati dalla Provincia autonoma di Trento; 2. qualità progettuale in base ai parametri indicati al punto 3 lett B), ovvero sia: a. esistenza di attività strutturate a favore dei giovani; b. dimensione del bacino d utenza; c. programma di attività e fruizione del centro da parte dei giovani; d. modalità di autofinanziamento delle spese di gestione. 2. Modalità di erogazione dei finanziamenti: i finanziamenti sono erogati in più soluzioni, in base agli stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori al 30% della spesa ammessa a finanziamento, fino ad un massimo del 90%. La restante quota a saldo verrà erogata a seguito della presentazione e valutazione dei documenti di rendicontazione. In caso di acquisto di un bene immobile, il finanziamento verrà erogato a seguito dell acquisto stesso. 3. Documentazione da presentare ai fini dell erogazione del finanziamento: I. progetto definitivo o esecutivo, in duplice copia, redatto in conformità ai dettami rispettivamente degli artt. 16 e 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 nonché dell allegato B e C del relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n /Leg; II. copia semplice della concessione edilizia ovvero dichiarazione del soggetto interessato dove si specifichi il nome del Comune che ha autorizzato i lavori ed il numero della concessione edilizia ovvero dichiarazione di conformità urbanistica; III. dichiarazione dei tempi di ultimazione dei lavori; IV. in caso di acquisto di un bene immobile: copia semplice dell estratto tavolare che attesti la proprietà del bene in capo al beneficiario, ovvero dichiarazione del soggetto interessato riportante il numero della partita tavolare e della particella edificiale e/o fondiaria. Ai fini della rendicontazione del finanziamento concesso i beneficiari provvedono presentando la documentazione prevista dal D.P.G.P 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg "Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonchè degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23" e s.m..

9 Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 20/04/2010 / Amtsblatt Nr. 16/I-II vom 20/04/ TERMINI DI AVVIO E RENDICONTAZIONE I lavori per la realizzazione delle opere dovranno essere affidati entro 15 mesi dalla data di concessione del finanziamento. La rendicontazione dovrà essere presentata entro 12 mesi dall ultimazione dei lavori. I termini suddetti potranno essere prorogati, nei limiti previsti dalla deliberazione n del 10 giugno 2005 e successive modifiche. 9. DECADENZA E RIDETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO La Provincia autonoma di Trento - Dipartimento Istruzione - provvederà a dichiarare la decadenza dal finanziamento e a recuperare le somme già erogate, gravate degli interessi legali dalla data di erogazione al primo giorno del mese della data di restituzione, nel caso in cui il beneficiario non abbia rispettato i termini previsti per l avvio o la rendicontazione dell intervento. Nel caso in cui l intervento non venga ultimato per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto proponente, ma la parte realizzata risulti funzionale alle finalità del progetto, la Provincia autonoma di Trento potrà erogare un finanziamento proporzionale alla parte di progetto realizzata. Qualora in sede di rendicontazione la spesa ammessa risulti inferiore a quanto indicato nel preventivo, l importo del finanziamento sarà rideterminato in proporzione alla spesa rendicontata ed in modo da non generare avanzo. 10. INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 Ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si forniscono le seguenti indicazioni: 1. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di interesse dell istante; 4. titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 5. responsabile del trattamento è il Dirigente del Dipartimento Istruzione; 6. in ogni momento l istante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

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