PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE (*) ASSUNTO DA: INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES BANCA PROSSIMA

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1 PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE (*) ASSUNTO DA: INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES BANCA PROSSIMA ISCRIZIONE FACOLTATIVA (*) Documentazione non destinata al personale assunto ai sensi dell Accordo 2 febbraio febbraio

2 1. ISCRITTI E BENEFICIARI A RICHIESTA 1.1 OPZIONI INIZIALI L iscrizione alla Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi può essere richiesta dal Personale assunto da Intesa Sanpaolo, da Intesa Sanpaolo Group Services e da Banca Prossima con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, ed è effettuata in via definitiva senza la possibilità di operare futuri recessi. Il Personale con contratto di apprendistato, assunto ai sensi dell accordo del 2 febbraio 2010, è iscritto alla Cassa a far tempo dal 1 gennaio del terzo anno solare successivo all assunzione stessa. Le prestazioni assistenziali sono riconosciute nei termini previsti dallo Statuto il cui testo integrale è disponibile nel sito della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi, all indirizzo: L iscrizione e l estensione delle prestazioni ai rispettivi familiari - nei limiti previsti dalla normativa statutaria, di cui ai paragrafi che seguono - devono essere richieste con la specifica applicazione on line disponibile sul sito internet di cui al successivo punto 8), entro l ultimo giorno del quarto mese successivo all assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Login e password personali, necessarie per effettuare il primo accesso per la compilazione della modulistica d iscrizione, sono trasmessi a ciascun interessato con e_mail nella casella di posta aziendale. La modulistica deve poi essere stampata, sottoscritta e trasmessa, suffragata dalle eventuali certificazioni anagrafiche a: Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi Intesa Sanpaolo S.p.A. Amministrazione del Personale Via Lugaro, TORINO. L ISCRIZIONE ALLA CASSA DI ASSISTENZA SANPAOLO IMI PRECLUDE LA POSSIBILITA DI PERFEZIONARE, ANCHE IN TEMPI SUCCESSIVI, ANALOGA ADESIONE ALLA CASSA PER L ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL GRUPPO INTESA. Le prestazioni possono essere estese, su richiesta di ciascun iscritto con medesima decorrenza, esclusivamente ai familiari di seguito elencati: FAMILIARI BENEFICIARI A RICHIESTA 1) FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO (indipendentemente dalla convivenza con l iscritto) - Coniuge - Figli di età non superiore a 26 anni, anche se adottati o in affidamento preadottivo. 2) FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO - Coniuge, anche se non convivente, purché non separato legalmente - Coniuge di fatto risultante dallo stato di famiglia febbraio

3 - Figli, anche se adottati o in affidamento preadottivo, purché conviventi con almeno uno dei genitori - Figli conviventi, anche se adottati o in affidamento preadottivo, del coniuge non legalmente separato o del coniuge di fatto - Genitori, purché conviventi, di età non superiore a 75 anni. 3) ALTRI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO - Figli di età superiore a 26 anni, purché conviventi con almeno uno dei genitori, - Genitori di età non superiore a 75 anni, purché conviventi, - Altri familiari in linea retta o collaterale (nonni, nipoti ex-filio, fratelli) dell iscritto, purché conviventi e di età non superiore a 75 anni Si segnala che: la facoltà di estensione delle prestazioni a favore dei familiari sopra individuati può essere esercitata soltanto contestualmente alla richiesta d iscrizione del dipendente ed è irrevocabile e senza possibilità di successivi inserimenti, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2 e relative precisazioni; l estensione a favore dei soggetti di cui al punto 1) deve riguardare la totalità dei componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico; i figli permanentemente inabili al lavoro rientrano tra i familiari di cui al punto 1), indipendentemente dall età; l estensione a favore dei familiari di cui ai punti 2) e 3), oltre ad essere subordinata all avvenuto inserimento dei familiari di cui al punto 1), deve riguardare la totalità degli aventi diritto, così come risultante dallo stato di famiglia anagrafico; l estensione a favore del solo coniuge fiscalmente non a carico o del coniuge di fatto può essere effettuata anche in deroga al criterio della totalità di estensione delle prestazioni di cui ai punti precedenti; l estensione ai familiari di cui ai punti 2) e 3), i quali siano autonomamente beneficiari di analoga assistenza sanitaria integrativa da comprovare con idonea documentazione non è obbligatoria ai fini del rispetto del principio di inserimento della totalità degli aventi diritto; l estensione deve essere richiesta dall iscritto compilando on line l apposito modulo che va trasmesso alla Cassa scrivente, allegando sempre, ove sia previsto il requisito della convivenza, lo stato di famiglia anagrafico; nel caso di iscritti legati da vincolo matrimoniale o conviventi (famiglia di fatto) ovvero coniugi o conviventi in famiglia di fatto di altri iscritti, si fa comunque riferimento a due nuclei (con massimali distinti), con indicazione, a libera scelta degli interessati, dei figli da aggregare alle singole posizioni dei genitori. La scelta non è successivamente modificabile; febbraio

4 e prestazioni decorrono, in ogni caso e per tutti i soggetti beneficiari, dalla data di assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la dizione fiscalmente a carico riguarda, nei casi sopra riportati e nei limiti statutariamente previsti, i soggetti percettori di redditi propri di ammontare complessivamente inferiore ai limiti di legge (pari, per il 2008, ad 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili), nei cui confronti l iscritto sia destinatario anche in quota parte degli inerenti benefici fiscali, nel rispetto della normativa di legge vigente. Con esclusivo riguardo ai figli di cui al punto 1) è sufficiente che ricorra il solo requisito di reddito. 1.2 OPZIONI SUCCESSIVE Unicamente a seguito di variazioni del nucleo familiare dell iscritto intervenute successivamente alle segnalazioni iniziali, le prestazioni della Cassa possono essere estese per il tramite dell applicazione on line, sempre a richiesta, ai soggetti elencati al paragrafo precedente, entro l ultimo giorno del quarto mese successivo all insorgenza del diritto. A titolo esemplificativo si precisa che l estensione delle prestazioni, successivamente alle opzioni iniziali, è possibile al verificarsi di eventi quali: matrimonio; convivenza con coniuge di fatto; nascita di figli, adozioni; convivenza, insorta successivamente e perdurante per un intero anno, con i familiari di cui al punto 3), nonché al punto 2) limitatamente a genitori e figli, della tabella a pagina 2. Si precisa che: l iscritto ha l obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio stato di famiglia e della situazione dei carichi fiscali a: CASSA DI ASSISTENZA SANPAOLO IMI c/o INTESA SANPAOLO S.p.A. UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Via Lugaro, TORINO, con il supporto dell applicazione on line disponibile sul sito della Cassa; le richieste di estensione delle prestazioni al coniuge ed ai figli, supportate da idonea certificazione anagrafica, devono pervenire entro l ultimo giorno del quarto mese successivo a quello in cui: - il matrimonio è contratto; - il coniuge di fatto è inserito nello stato di famiglia; - il figlio è nato, ovvero è adottato; le prestazioni della Cassa decorrono dal momento in cui è sorto il diritto all inserimento del familiare per il quale è pervenuta, nei termini previsti, la relativa richiesta; febbraio

5 per quanto riguarda l inserimento di familiari di cui al punto 3), nonché al punto 2) limitatamente a genitori e figli, della tabella a pag. 2/3, le richieste devono pervenire entro e non oltre l ultimo giorno del quarto mese successivo al compimento dell anno di convivenza, unitamente allo stato di famiglia comprovante la sussistenza della convivenza per l intero anno precedente. Il relativo inserimento ha efficacia dal compimento dell anno in discorso; laddove intervengano variazioni dei carichi fiscali, è possibile, nel rispetto del principio della continuità, mantenere l estensione delle prestazioni, seppur a diverso titolo contributivo, ai soggetti a suo tempo individuati (ad esclusione degli altri familiari di cui al punto 3, alinea 3 della tabella a pag. 3, i quali possono beneficiare delle prestazioni solo se fiscalmente a carico dell iscritto); le richieste di estensione delle prestazioni pervenute oltre i termini sopraindicati sono accolte con il pagamento della contribuzione dal mese di pervenimento della domanda di inserimento e con diritto a fruire, per il familiare in questione, delle relative coperture decorso un intero anno dalla richiesta stessa. 1.3 CESSAZIONI La qualifica di iscritto viene meno esclusivamente a seguito di: cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a trattamento pensionistico o ad assegno di sostegno al reddito (c.d. esodo ); compimento di gravi irregolarità nei confronti della Cassa, ascrivibili all iscritto od ai familiari beneficiari delle prestazioni. Le prestazioni della Cassa per i familiari beneficiari, stante l irrevocabilità dell opzione, cessano contestualmente alla perdita della qualifica di iscritto, ovvero al venir meno dei requisiti prescritti per le diverse situazioni. Pertanto devono essere comunicati tempestivamente i casi di decesso o la perdita dei requisiti da parte dei familiari beneficiari delle prestazioni della Cassa quali la separazione legale o il divorzio, la variazione del carico fiscale, il termine della convivenza anagrafica. Limitatamente ai genitori, la qualifica di beneficiari delle prestazioni della Cassa cessa contestualmente al venir meno della convivenza con l iscritto ovvero al compimento del 75 anno di età. Per gli altri familiari di cui al punto 3) alinea 3, della tabella a pag. 3, la qualifica di beneficiari viene meno, oltre che nei casi predetti, anche a seguito della perdita - da parte dell iscritto - del relativo carico fiscale. La Cassa, in ragione del necessario rispetto da parte degli assistiti della normativa statutaria vigente, effettua verifiche periodiche circa la rispondenza del nucleo familiare beneficiario delle prestazioni alle specifiche previsioni in materia. febbraio

6 In caso di cessazione del rapporto di lavoro con diritto a trattamento pensionistico, gli iscritti che abbiano assolto all obbligo contributivo per almeno cinque anni, possono mantenere l iscrizione fruendo, in tal caso, delle prestazioni di pertinenza della Gestione iscritti in servizio sino al 31 dicembre dell anno stesso (Appendice 1); mentre, dal 1 gennaio dell anno seguente, sono erogate le prestazioni di pertinenza della Gestione riservata agli iscritti e aderenti in quiescenza (Appendice 2). Detta adesione può essere revocata con effetto dal 1 gennaio del quinto anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 1.4 PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI ISCRITTI La Cassa ha facoltà di far compiere accertamenti, anche di natura medica, al fine di verificare la fondatezza e la regolarità delle richieste di prestazioni, nel rispetto del diritto alla riservatezza di ciascun iscritto. Qualora siano rilevati presunti abusi, l iscritto ed il nucleo familiare beneficiario possono essere sospesi, in via cautelare, dall erogazione delle prestazioni statutariamente previste. L interessato, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione e dalla relativa contestazione degli addebiti, ha facoltà di presentare giustificazioni scritte. Trascorso tale termine, anche in mancanza delle predette giustificazioni, il Consiglio Direttivo, nella prima successiva adunanza, può deliberare, in via definitiva, le eventuali sanzioni. In caso di accertato abuso, fatte salve eventuali comunicazioni all Autorità Giudiziaria, l iscritto è tenuto al rimborso di quanto indebitamente percepito; inoltre il Consiglio Direttivo può disporre la perdita della qualifica di iscritto, ovvero la sospensione delle prestazioni - ferma restando la corresponsione delle contribuzioni - per un periodo minimo di un anno, proporzionando i massimali relativi alle varie prestazioni alla porzione di anno in cui siano ripristinate le coperture. 2. CONTRIBUZIONE La Cassa si fonda sul principio dell apporto contributivo congiunto da parte dell Azienda e degli iscritti, secondo le misure di seguito indicate: A CARICO DELL AZIENDA importo in cifra fissa annua per ciascun dipendente, nella misura tempo per tempo disposta dalle fonti collettive e annualmente rivalutato (per l anno 2010, 886,73). febbraio

7 A CARICO DEGLI ISCRITTI Aliquote per iscritti appartenenti alle Aree Professionali - iscritto singolo 0,80% - iscritto con un familiare fiscalmente a carico 0,90% - iscritto con due familiari fiscalmente a carico 1,00% - iscritto con tre o più familiari fiscalmente a carico 1,10% Aliquote per iscritti appartenenti ai Quadri Direttivi di 1 e 2 livello e loro familiari fiscalmente a carico - iscritto singolo 0,81% - iscritto con un familiare fiscalmente a carico 0,91% - iscritto con due familiari fiscalmente a carico 1,01% - iscritto con tre o più familiari fiscalmente a carico 1,11% Aliquote per iscritti appartenenti ai Quadri Direttivi di 3 e 4 livello e Dirigenti e loro familiari fiscalmente a carico - iscritto singolo 0,91% - iscritto con un familiare fiscalmente a carico 1,01% - iscritto con due familiari fiscalmente a carico 1,11% - iscritto con tre o più familiari fiscalmente a carico 1,21% Ai fini dell applicazione delle aliquote sopra riportata, per familiari fiscalmente a carico, devono intendersi esclusivamente quelli indicati al n. 1) della tabella di pag. 2. Aliquota comune a tutti gli iscritti per familiari fiscalmente non a carico e per altri familiari a richiesta, di cui ai n. 2) e 3) della tabella di pag. 2/3. - per ogni familiare inserito 0,74% Tutte le aliquote contributive sopra riportate sono applicate sulla retribuzione considerata imponibile per il Trattamento di Fine Rapporto. Si evidenzia che: le percentuali contributive sopra elencate si applicano su un imponibile massimo di ,12 per i Quadri Direttivi di 3 e 4 livello e di ,36 per i Dirigenti. Tali limiti, relativi all anno 2010, sono rivalutati il primo gennaio di ogni anno in base alla dinamica retributiva prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; per l iscritto con rapporto di lavoro a tempo parziale, la retribuzione imponibile è determinata figurativamente sulla base di quella riferita al corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno; per l iscritto assente dal servizio senza trattamento retributivo, l imponibile è determinato figurativamente sulla base della retribuzione che percepirebbe in servizio. febbraio

8 3. TRATTAMENTO FISCALE La contribuzione, corrisposta alla Cassa, ivi comprese le quote relative ai familiari beneficiari indipendentemente dal carico fiscale, non concorre per l anno 2010, nel limite complessivo di 3.615,20 alla formazione del reddito imponibile. In conseguenza delle agevolazioni tributarie previste sulla contribuzione, tutte le spese di carattere sanitario rimborsate dalla Cassa, non formano oggetto di detrazione di imposta. Restano, pertanto, detraibili unicamente gli esborsi non ristorati dalla Cassa (quali franchigie, oneri eccedenti i massimali o comunque non rimborsabili). 4. CONVENZIONAMENTI E ASSISTENZA DIRETTA La Cassa attraverso la Società Previmedical S.p.A. - incaricata dell esame e della liquidazione delle richieste di rimborso - ha realizzato una rete di convenzionamenti, capillarmente diffusa, comprende Istituti di Ricerca Scientifica, Case di Cura, Aziende Ospedaliere operanti in regime di intramoenia, Centri Diagnostici, Ambulatori e Laboratori, Centri di Fisiochinesiterapia e Medici Specialisti operanti in tutte le branche della medicina. Le convenzioni consentono di fruire della procedura di pagamento diretto da parte della Cassa con applicazione di tariffe agevolate per le seguenti prestazioni: a) ricoveri; b) prestazioni extraospedaliere, ed in particolare per diagnostica, analisi di laboratorio e fisiochinesiterapia; c) prestazioni odontoiatriche. Tutte le informazioni circa il convenzionamento e le modalità di attivazione del pagamento diretto sono disponibili sul sito internet (di cui al successivo paragrafo 8) o possono essere richieste a Previmedical alla Centrale Operativa (paragrafo 7). 5. MODALITA DI RIMBORSO Tutte le prestazioni contemplate dall Appendice n. 1 - ferma restando l applicazione dei massimali, limiti, franchigie e scoperti minimi statutariamente previsti - sono liquidate con le modalità di seguito schematicamente indicate: per le spese relative a ricoveri, anche in regime di day-hospital, con intervento chirurgico nonché ad interventi chirurgici ambulatoriali entrambi effettuati in forma totalmente convenzionata (strutture sanitarie ed equipe medica convenzionati) è prevista, in sede di esame della richiesta di indennizzo, l erogazione del 100% dell importo spettante; febbraio

9 per le spese relative a ricoveri, anche in regime di day-hospital, ed interventi chirurgici ambulatoriali non rispondenti ai requisiti descritti all alinea precedente è prevista, in sede di esame della documentazione di spesa, l erogazione del 75% dell importo spettante; spese extraospedaliere in sede di esame della richiesta di rimborso è disposta l erogazione dell 80% della somma spettante, con un massimo non superiore all 80% dei massimali e limiti stabiliti per le specifiche prestazioni; eventuale erogazione della quota differita non immediatamente erogata entro il 30 giugno dell anno successivo a seguito dell approvazione del bilancio e previa accertamento delle effettive disponibilità sulla base del risultato di esercizio e dell utilizzo aggiuntivo nel caso di incapienza di una quota non superiore al 10% del patrimonio della specifica gestione, al netto degli accantonamenti deliberati dagli Organi Collegiali. La quota residua, per il singolo evento ricovero (art. 3), non può comunque superare e, pertanto, l eventuale eccedenza è immediatamente erogata. Sono escluse dalle modalità di liquidazione sopra definite le spese riferite a: - Grandi Eventi Patologici (Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Malattie); - ticket sanitari; - indennità giornaliera e connessi oneri rimborsabili. Tali prestazioni restano pertanto erogabili, nei limiti previsti, in via immediata e senza applicazione di franchigie, scoperti minimi, né quote differite. La quota differita nonché gli importi riferiti a franchigie, scoperti, superamento di limiti e massimali sono, ove previsti e per gli eventi per cui è stato autorizzato pagamento diretto, addebitati previa autorizzazione sottoscritta dall assistito sul modulo di attivazione della procedura di pagamento diretto sul conto corrente di appoggio delle competenze. Si precisa per completezza che, ai fini dell utilizzo e dell eventuale saturazione dei massimali e limiti previsti per nucleo familiare, è computata sia la quota immediatamente erogata che quella differita subordinata alle risultanze di bilancio. L eventuale mancata erogazione (in tutto o in parte) della quota residua non comporta ricalcoli sulle liquidazioni operate nell anno di competenza. 6. INOLTRO DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO La gestione amministrativa delle richieste di rimborso, anche al fine della tutela della riservatezza dei dati, è affidata a Previmedical S.p.A. alla quale vanno inoltrate con l ausilio della specifica applicazione on line disponibile sul sito internet. Per qualsiasi motivo non sia possibile accedere alla suddetta applicazione web, le febbraio

10 richieste di rimborso possono essere trasmesse a Previmedical con il tradizionale strumento cartaceo utilizzando la modulistica ( Domanda di Rimborso spese sanitarie e Domanda di rimborso spese odontoiatriche ) che può essere scaricata dal sito medesimo, sezione modulistica. Il modulo ed i documenti di spesa vanno in ogni caso trasmessi in originale, attraverso i canali postali interni, a: Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi/Previmedical S.p.A. Via Gioberti Mogliano Veneto (TV) Per la trasmissione è possibile utilizzare qualsiasi tipologia di busta. L avvenuta ricezione della documentazione può essere verificata sul sito internet o attivando, dal sito stesso, il servizio aggiuntivo Segui la tua pratica descritto in precedenza. L'indicata società cura la verifica della documentazione giustificativa delle spese sanitarie sostenute e determina l importo liquidabile a ciascun aderente, in applicazione dei criteri fissati nell Appendice n. 1 allo Statuto. Si precisa che: deve essere compilato un modulo di richiesta per ogni assistito indipendentemente dalla patologia; le spese sanitarie sostenute possono essere inoltrate per il rimborso allorquando raggiungano almeno l importo di 30, anche sommando diverse richieste riferite allo stesso nucleo familiare contenute nella medesima busta; le richieste di importo inferiore devono essere inviate a partire dal mese di ottobre dell anno cui si riferiscono i giustificativi di spesa; i termini di pervenimento a Previmedical delle richieste di rimborso sono i seguenti: - i giustificativi di spesa con data dell anno di competenza presentati entro il termine di pervenimento del 31 dicembre del medesimo anno sono liquidati a valere sul computo dei massimali dell anno di competenza con applicazione della normativa in allora vigente; - i giustificativi di spesa con data dell anno di competenza presentati successivamente al predetto termine di pervenimento del 31 dicembre ed entro il 31 marzo dell anno successivo sono liquidati per la quota di disponibilità residuale a concorrenza del massimo, dell 80% dei massimali dell anno di competenza a valere sul computo e nell ambito dei massimali dell anno successivo con le modalità di cui all art. 14 dell Appendice 1; - i giustificativi di spesa con data dell anno di competenza respinti in quanto irregolari sono ammessi alla liquidazione ad avvenuto perfezionamento se pervenuti entro il termine ultimo di pervenimento del 30 giugno dell anno successivo e con le medesime modalità previste dagli alinea precedenti; - la documentazione che perviene oltre il termine del 31 marzo dell anno successivo (ovvero del 30 giugno, nel caso di ripresentazione di pratiche respinte) a quello cui si riferiscono i giustificativi di spesa, non dà luogo a rimborsi; febbraio

11 i rimborsi sono riconosciuti con bonifico sul conto corrente di accredito delle competenze mensili intestato all iscritto e la documentazione è restituita in apposito plico, unitamente al prospetto di liquidazione redatto da Previmedical S.p.A.; le prestazioni sono erogate al netto di quanto rimborsato ovvero anticipato da parte di terzi (ad es. Servizio Sanitario Nazionale, Compagnie di assicurazione, Fondi previdenziali ecc.). Pertanto l aderente è tenuto a fornire tempestiva e formale comunicazione alla Cassa di quanto percepito a titolo di rimborso o di anticipo, al fine di consentire gli opportuni compensi. 7. CALL CENTER CENTRALE OPERATIVA Per informazioni sulle modalità di fruizione delle prestazioni, sulla tempistica delle liquidazioni e sulle modalità delle liquidazioni effettuate, è operativo il servizio di call center ed assistenza di Previmedical, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per la presa in carico delle prestazioni in forma diretta con il medesimo orario è attivata anche la Centrale Operativa. In particolare la Centrale Operativa può essere contattata per la presa in carico di ricoveri o prestazioni extraospedaliere (diagnostica, analisi di laboratorio e fisiocinesiterapia) e odontoiatriche. La Centrale può essere contatta ai recapiti di seguito indicati per le informazioni sulle modalità di utilizzo delle convenzioni. Inoltre, la Cassa, attraverso Previmedical, fornisce agli assistiti un servizio di consulenza medica, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutte le tematiche di carattere medico e sanitario attraverso l'equipe medica presente presso la Centrale Operativa. In particolare il servizio di consulenza medica garantisce un consulto telefonico immediato rispetto a quesiti medico-sanitari generici e/o informazioni sul reperimento di medici e strutture specialistiche sul territorio nazionale ed internazionale e/o informazioni relative ai farmaci (composizione, indicazioni controindicazioni) e/o informazioni circa la preparazione propedeutica ad esami diagnostici. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni. Recapiti Servizi di Contact Center, Centrale Operativa e Consulenza Medica: Recapiti Telefonici (Contact Center, Centrale Operativa, Consulenza Medica): servizio attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno: - numero verde gratuito per chiamate da rete fissa: numero a pagamento per chiamate da rete mobile: numero a pagamento per chiamate dall'estero: fax: Recapiti e_mail (Contact Center, Centrale Operativa, Consulenza Medica): - e_mail Contact Center: Contactcenter.spimi@previmedical.it - e_mail Centrale Operativa: Centraleoperativa.spimi@previmedical.it - e_mail: Consulenza Medica: Centraleoperativa.spimi@previmedical.it febbraio

12 8. SITO INTRANET Le informazioni sulla Cassa, con specifico riguardo a Statuto, circolari, modulistica, strutture convenzionate ed alle funzionalità relative a richieste di rimborso e aggiornamento nucleo beneficiario, sono disponibili sul sito internet della Cassa, realizzato per il tramite di Previmedical, all indirizzo Il primo accesso, per la compilazione della modulistica d iscrizione, va effettuato con login e password personali trasmessi a ciascun interessato con e_mail nella casella di posta aziendale. Il primo accesso può essere effettuato esclusivamente entro l ultimo giorno del quarto mese successivo all assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 9. RIENTRO SANITARIO ORGANIZZATO DALL ESTERO La Cassa ha stipulato con la Società Reale Mutua di Assicurazioni specifica copertura assicurativa nei confronti di tutti i beneficiari delle proprie prestazioni, finalizzata a favorire il rientro sanitario urgente da Paesi ove non siano garantite sufficienti condizioni di assistenza. La copertura assicurativa in discorso opera nei confronti di tutti i beneficiari delle prestazioni della Cassa colpiti da malattia e/o da infortunio, originatisi in viaggio, tali da rendere necessario, a giudizio dei medici di Blue Assistance S.p.A. - Centrale Operativa di Reale Mutua - il trasporto dell assistito in una struttura sanitaria idonea od alla sua residenza. Nell evidenziare che la copertura in oggetto non deve essere attivata laddove i beneficiari già fruiscano di analoghe prestazioni, si rimanda per ogni ulteriore febbraio

13 dettaglio alla lettera circolare prot. n. 92 dell 8 febbraio 2006, disponibile nel sito, sezione Circolari. Per eventuali informazioni e per le evenienze del caso deve essere contattata Blue Assistance ai seguenti recapiti: - telefono dall'italia: dall'estero: fax: INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196 Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196 del , Codice in materia di protezione dei dati personali, la Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi di seguito Cassa, con sede in Torino, piazza San Carlo, 156, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l utilizzo dei dati personali dei propri Iscritti e relativi famigliari resi beneficiari delle prestazioni. I dati personali in possesso della Cassa sono raccolti di norma direttamente presso l aderente e, occasionalmente, possono essere acquisiti presso terzi (ad esempio presso medici, case di cura convenzionate e non, unità operative del S.S.N.) nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie vigenti. Nell adempimento delle proprie attività e funzioni, nonché in occasione di comunicazioni da parte dell aderente, la Cassa può venire in possesso di dati che la Legge definisce sensibili, cioè quelli da cui può desumersi, fra l altro, lo stato di salute ed il cui trattamento è subordinato ad una specifica manifestazione di consenso da parte dell Iscritto. L eventuale rifiuto a fornire i propri dati personali ed a prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili, nonché alla loro comunicazione alle categorie di soggetti di seguito indicate, comporterà l oggettiva impossibilità per la Cassa di erogare le prestazioni statutarie previste. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati I dati personali sono trattati nell ambito della normale attività della Cassa per il perseguimento delle finalità statutarie ed, in particolare, al fine di fornire agli Iscritti e relativi familiari resi beneficiari, prestazioni integrative e/o migliorative di quelle erogate dal S.S.N. in occasione di malattie e infortuni, mediante concessione agli Iscritti di erogazioni di natura economica, sia in forma diretta che mediante rimborso. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati In taluni casi l esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione della Cassa, comporta la comunicazione di dati personali degli aderenti e relativi familiari resi beneficiari delle prestazioni - oltre ai soggetti le cui facoltà di febbraio

14 accedervi siano riconosciute da disposizioni di legge - a società o enti esterni, quali ad esempio: - Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché società o enti incaricati della liquidazione delle prestazioni a carico della Cassa e/o che forniscono specifici servizi elaborativi; - Società incaricate della gestione dei servizi di Centrale Operativa e di Contact Center delle richieste di rimborso e delle pratiche relative all accesso in regime di assistenza diretta alle strutture convenzionate, della gestione dei collegamenti informatici, delle attività di consulenza, nonché di altre attività connesse a quelle indicate, della cui collaborazione la Cassa si avvale; - Case di cura, ospedali, laboratori, medici ecc che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle della Cassa, ovvero ancora attività necessarie o funzionali all esecuzione delle prestazioni o dei servizi richiesti da Iscritti e relativi familiari resi beneficiari delle prestazioni. I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno in qualità di Titolari ai sensi della Legge, in piena autonomia, essendo estranei all originario trattamento effettuato presso la Cassa, ovvero in qualità di Responsabili. L elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali la Cassa può comunicare i dati personali è disponibile presso la Segreteria Operativa della Cassa. La Cassa designa incaricati del trattamento tutti gli addetti pro tempore ed i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali. Diritto di accesso ai dati L art. 7 della Legge conferisce agli interessati l esercizio di specifici diritti. In particolare, l interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. L interessato può altresì chiedere di conoscere l origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso, posso essere richieste a: Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi presso Segreteria Operativa, Corso Turati, TORINO. Invitiamo, infine, a partecipare quanto riportato sulla presente informativa e nel relativo allegato modulo di consenso, a tutti i beneficiari delle prestazioni, che facciano riferimento alla Sua qualità di Iscritto. febbraio

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