TITOLO II Conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e di soccida 25. Conversione dei contratti

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1 TITOLO II Conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e di soccida 25. Conversione dei contratti associativi. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 36 e 42. La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria. 1

2 Gli articoli del Titolo II, pressochè interamente dedicato alla problematica della conversione dei contratti associativi, esordiscono con l art. 25 che stabilisce la data entro la quale i contratti associativi di mezzadria e colonia parziaria anche con clausola migliorataria possono essere convertiti in affitto su richiesta di una delle parti. La novità è da considerarsi storica: la scomparsa dei contratti mezzadrili dall ordinamento giuridico italiano. 2

3 I contratti oggetto del titolo II della legge 203/1982 si definiscono associativi in quanto in essi la remunerazione del lavoro al conduttore è costituita da una quota percentuale del prodotto del fondo. 3

4 Il contratto di mezzadria previsto dall art e segg. del Codice civile, è l'associazione tra un concedente e un mezzadro (in proprio e quale capo di una famiglia colonica) per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividere a metà i prodotti e gli utili con le caratteristiche che - il podere è dotato di abitazione per la residenza stabile del coltivatore e della famiglia; - il mezzadro fornisce metà del capitale agrario, salvo differenti accordi; - il concedente partecipa in misura uguale al mezzadro alle spese di conduzione, comprese quelle relative ai suoi contributi previdenziali; - il concessionario ha diritto al 50% (poi 58%) della produzione vendibile; 4

5 - i redditi di ciascuna delle parti sono diversi e pari alla differenza tra la quota di produzione spettante ad ognuno ed i costi da lui sostenuti; - esiste la possibilità di stabilire diverse ripartizioni degli utili; - il mezzadro ha diritto ad una parte dell incremento di valore dell azienda; - il coltivatore rappresenta anche la famiglia; - normalmente ha durata annuale; - Il lavoro intellettuale spetta al concedente, che tiene un libretto colonico; - la direzione dell'impresa spetta a entrambi; - entrambi sono quindi imprenditore. 5

6 Il contratto di colonia parziaria previsto dall art e segg. del Codice civile, è un contratto agrario in cui il concedente e uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili. - il proprietario apporta il fondo in godimento, senza obbligo di abitazione; - il concedente apporta il lavoro intellettuale; - il colono apporta il lavoro manuale, solamente proprio e non della famiglia; - il capitale di esercizio può avere diverse ripartizioni; 6

7 - la divisione dei prodotti avviene in proporzione agli apporti dei capitali; - la durata è un ciclo normale di rotazione delle colture; - le spese e le perdite sono a carico di entrambe le parti come fissato dal contratto. 7

8 La colonia migliorataria è una forma particolare di colonia, diffusa soprattutto nel basso Lazio. Si presenta con caratteristiche analoghe a quelle dell enfiteusi: - il colono assume l obbligo di migliorare un fondo eseguendo, entro dati limiti di tempo (di solito, 5 o 6 anni), una piantagione arborea da frutto e corrispondendo al proprietario una quota parte della produzione del frutteto; - in cambio, acquista un diritto di soprassuolo che può essere oggetto di vendita (con diritto di prelazione da parte del proprietario) e di trasmissione ereditaria. 8

9 Sono di pertinenza del proprietario gli alberi da legna e le erbe. La gestione dell azienda è esclusivamente a carico del colono. Le imposte sono a carico del proprietario. La risoluzione del rapporto può verificarsi - per scadenza del contratto, - per mancato pagamento del canone, - per mancata esecuzione dei miglioramenti. Non è prevista l affrancazione del fondo. 9

10 Il contratto di compartecipazione (non presente nel Codice civile) è un tipo di contratto in base al quale il proprietario affida al compartecipante la cura di una produzione, fornendogli il terreno e le attrezzature necessarie e ripagandolo con una quota del prodotto ottenuto. - il lavoro apportato dal lavoratore è pagato in percentuale e non con salario; - la quota di prodotto assegna non può essere inferiore al 60% se la partecipazione del compartecipante arriva al 50% delle spese di conduzione; - il contratto può essere annuale o stagionale. 10

11 Il contratto di soccida previsto dall art e segg. del Codice civile, è il contratto col quale il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili che ne derivano. Ne sono previste tre tipi: - soccida semplice: il soccidante conferisce il bestiame e il soccidario provvede all allevamento; - soccida parziaria: entrambe conferiscono il bestiame nelle proporzioni stabilite; - soccida con conferimento di pascolo: il soccidario conferisce il bestiame e lo alleva e il soccidante il terrene e/o pascolo. 11

12 Il contratto di soccida ha da qualche anno avuto una ripresa e addirittura una espansione considerevole grazie alla diffusione di nuove forme di integrazione contrattuale tra allevatori ed industrie fornitrici di mangimi. In special modo il contratto si è diffuso per l allevamento di pollame, suini e bovini da ingrasso. L'industria mangimistica (soccidante) fornisce gli animali da allevare e normalmente anche mangimi, medicinali, assistenza tecnica e sanitaria. L allevatore (soccidario) fornisce i locali, la manodopera e, nel caso dei bovini, spesso anche foraggi. 12

13 Giunti alla maturità economica dei capi, viene ricavato l indice di conversione dei mangimi dal rapporto tra l'incremento in peso dei capi e il peso dei mangimi somministrati. Fa parte integrante del contratto di soccida una tabella che fornisce, per ogni rapporto di conversione, le modalità di ripartizione del prodotto finale tra soccidante e soccidario. All'atto della sottoscrizione del contratto viene indicato anche il prezzo al quale il prodotto sarà ritirato a ciclo concluso. I capi possono essere assegnati per intero ad una delle parti o parzialmente a ciascuna di esse. Alla controparte la differenza è compensata in denaro e non è soggetta a fatturazione. Il reddito per l allevatore segue le normali regole dell art. 32 del TUIR. 13

14 Il contratto associativo di mezzadria fu subito oggetto di avversione da parte del legislatore del dopoguerra in quando vi individuava: - un residuo di feudalesimo - una forma di sfruttamento del lavoro non compatibile con le nuove idee - una forma di rapporto di lavoro che strideva con il dettato della Costituzione - un freno allo sviluppo dell agricoltura. 14

15 Negli anni 60 lo scontro politico-sindacale era fra - i concedenti che, difendendo i contratti associativi, propendevano per delle modifiche alle norme vigenti verso una posizione paritaria tra i soci del contratto; - e i concessionari che puntavano ad un superamento dei contratti associativi non attraverso una loro modernizzazione, bensì con una definitiva abolizione con una loro conversione in affitto 15

16 Già la legge 15 settembre 1964, n.756 con l art. 3 aveva vietato di stipulare nuovi contratti di mezzadria e ne aveva previsto la nullità in caso di stipula successiva alla sua entrata in vigore. Nel frattempo la Comunità Europea rilanciava il contratto di affitto attraverso le proprie direttive che prevedevano di indennizzare gli agricoltori che liberavano i fondi per rendere possibili nuovi contratti di affitto, premiando i proprietari disponibili alla loro sottoscrizione o alla conversione dei contratti associativi. 16

17 L art. 25 stabilisce la data entro la quale una delle parti in causa nei contratti associativi di mezzadria e colonia parziaria anche con clausola migliorataria in essere, può chiederne la conversione in affitto. Il termine fissato è di quattro anni dall'entrata in vigore della legge 203/82 e quindi entro il 6 maggio Fanno eccezione i casi compresi negli articoli 28, 29, 36 e 42 della legge, che analizzeremo uno per uno. 17

18 Operativamente la parte che intende ottenere la conversione del contratto associativo in essere in contratto di affitto deve comunicare questa propria decisione all'altra parte sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, da inoltrare almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria in corso. 18

19 Il contratto di affitto che deriva dalla conversione di un contratto associativo ha la durata prevista dall art. 2 della legge 203/1982. Questo rimarca il concetto che non si è di fronte ad un nuovo contratto ma alla prosecuzione senza soluzione di continuità di quello originario, nel quale le parti non sono più «soci» ma ciascuna ha assunto il proprio nuovo ruolo di proprietario concedente da una parte e affittuario concessionario dall altra. 19

20 La giurisprudenza che fece seguito all emanazione delle norme della legge 203/1982 si caratterizza principalmente per la discussione sulla loro incostituzionalità: - da una parte in relazione all art. 3 della Costituzione per violazione del principio di eguaglianza non distinguendo fra concedente assenteista dagli altri; - dall altra in relazione all art. 44 della Costituzione perché le norme sottraevano al concedente il diritto di impresa, con preclusione della sua attività lavorativa. 20

21 La Corte costituzionale nel 1984 dichiarò parzialmente illegittimo l art.25 e segg. non tanto per la violazione del diritto di proprietà, quanto piuttosto per la violazione del diritto di impresa riconosciuto al concedente IATP o che comunque abbia dato adeguato apporto alla conduzione e gestione dell impresa a mezzadria. La sentenza ha invece ritenuto legittime le norme che riguardano l estinzione dei rapporti associativi. 21

22 Dopo la sentenza della Corte costituzionale toccò ai tribunali stabilire se il concedente abbia o meno la caratteristica di concedente partecipe o assenteista, qualificazione essenziale per stabilire la legittimità della conversione in contratto di affitto. I giudici hanno adottato come linea interpretativa quella che non sia sufficiente il corretto adempimento da parte del concedente dei doveri stabiliti dal contratto, ma debba essere estesa alla verifica della sua partecipazione imprenditoriale attraverso una attività economica organizzata. 22

23 Nel frattempo il dibattito politico continuava e il Parlamento aveva modo di discutere diverse proposte, in palese contrasto fra di loro e difficilmente conciliabili. Il nuovo provvedimento che ne scaturì, dopo 6 anni di lavori, fu la legge 14 febbraio 1990, n. 29. A questa data però la problematica aveva perso gran parte dell importanza che aveva avuto negli anni ottanta, sia per il grande decremento dei rapporti associativi causato dal naturale invecchiamento dei concessionari, sia per la copiosa stipula di accordi transattivi con l ausilio delle organizzazioni professionali agricole 23

24 26. Effetti della conversione. La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente. 24

25 Gli effetti della conversione del contratto associativo in essere a contratto di affitto a coltivatore diretto decorrono dall'inizio dell'annata agraria successiva a quella della comunicazione inoltrata dal richiedente. I commentatori diedero subito valore di automaticità alla norma in commento, che fu però oggetto di ripetuta contestazione in sede giudiziaria. Nessun consenso è previsto da parte del concedente e nemmeno nessun ruolo esso può esercitare in merito alla decorrenza della conversione. 25

26 L art.1 della legge 14 febbraio 1990, n.29 ha in seguito precisato che quanto previsto dall art. 26 deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio della annata agraria successiva. 26

27 27. Riconduzione all'affitto. Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici. 27

28 L articolo stabilisce che tutte le norme che regolano il contratto di affitto di fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 203/82 (6 maggio 1982), che abbiano per oggetto la concessione di fondi rustici o che prevedano tra le prestazioni il conferimento di fondi rustici. La perentorietà dell articolo non lascia spazio a tipi di contratto diversi dal contratto di affitto in materia di patti agrari. 28

29 Il legislatore ha sentito la necessità di questa estensione per evitare che i contratti agrari stipulati dopo il 6 maggio 1982, anche in difformità alla legge, non dichiaratamente riconducibili al contratto di affitto potessero rappresentare causa di cessazione di diritti in capo al soggetto più debole, cioè il conduttore. 29

30 Il dubbio interpretativo permane però su che cosa si debba intendere con l espressione tutti i contratti agrari aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici Dobbiamo per esempio intendere che si debba ricondurre il contratto di comodato gratuito al contratto di affitto agrario? 30

31 28. Conversione a richiesta del concedente. Se la conversione è chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione. In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente. In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo

32 Nel caso in cui è il concedente ad avanzare richiesta di conversione, il mezzadro, il colono, il compartecipante o il soccidario devono comunicare entro l annata agraria successiva al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, se intende aderire o non aderire alla richiesta di conversione. 32

33 Poichè il legislatore ritiene la conversione una norma che avvantaggia maggiormente il conduttore, nel caso in cui la decisione del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario fosse negativa o se non avesse data alcuna risposta, il contratto si risolve di diritto entro un termine relativamente breve previsto alla fine della terza annata agraria successiva a quella in cui il concedente aveva inoltrato la proposta di conversione, in modo che altri soggetti vi possano accedere. In simile ipotesi spetta al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario l'indennizzo previsto all'articolo

34 29. Casi di esclusione della conversione. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti: a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni; b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo. 34

35 L articolo elenca i casi in cui la conversione del contratto associativo di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in contratto di affitto, così come prevista dall'articolo 25, non possa avvenire, salvo che intervenga diverso accordo fra le parti, in mancanza di requisiti di tipo soggettivo: 35

36 a) nel caso in cui non sia presente, al momento della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni; A fronte della privazione prevista in capo al concedente il legislatore richiede che il conduttore sia in grado di dar vita ad una reale ed effettiva impresa con una certezza di sviluppo futuro. 36

37 b) nel caso in cui, sempre al momento della presentazione della domanda di conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo. L art. 3 della legge 14 febbraio 1990, n.29 ha precisato che il requisito previsto dalla lettera b) si presume esistente, fino a prova contraria, quando il concedente è in possesso della qualifica IATP da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della 203/1982, con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione. 37

38 La stessa legge 14 febbraio 1990, n.29, ha aggiunto (art.2) ai casi di esclusione previsti dalle lettere a) e b) dell art. 29 della legge 203/1982 anche il caso del: concedente che da almeno due anni prima dell entrata in vigore della legge 203/1982 dia un adeguato apporto alla conduzione dell impresa ricorrendo le seguenti condizioni: a. effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzioni del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona; 38

39 b. adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente. c. conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa qualità di quelle conferite dal concessionario; d. regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi. L onere della prova è a carico del concedente 39

40 Ancora la legge 14 febbraio 1990, n.29, ha precisato (art.3) che su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione. 40

41 30. Disposizioni particolari. Il concedente a mezzadria, colonia, compartecipazione, imprenditore a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 36 della presente legge, anche in presenza di due soli soci. Tali forme associative non possono avere durata inferiore ai nove anni. Se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in affitto, che ha luogo alle seguenti condizioni: a) aumento di venti punti dei coefficienti per la determinazione del canone; b) durata di nove anni del contratto convertito. 41

42 Ove il concessionario non accetti la proposta di forme associative e non chieda la conversione, il contratto in atto di mezzadria, colonia o compartecipazione ha un'ulteriore durata di nove anni. Le durate vengono computate a far tempo dalle annate agrarie successive all'entrata in vigore della presente legge. Nei casi contemplati dal presente articolo al mezzadro, colono, compartecipante che non chiede la conversione, è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili a lui spettanti per legge, contratto collettivo, consuetudine, pari al dieci per cento della produzione lorda vendibile. 42

43 Il concedente che abbia in corso contratti di mezzadria, colonia, compartecipazione, che avesse la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.T.P.), ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 36 della legge 203/82, anche in presenza di due soli soci. Queste forme associative non possono avere durata inferiore ai nove anni. 43

44 Nel caso in cui il concessionario non accettasse la proposta del concedente può richiedere la conversione del contratto associativo in contratto di affitto. La conversione avverrebbe alle seguenti condizioni: a) aumento di venti punti dei coefficienti per la determinazione del canone; b) durata di nove anni del contratto convertito. 44

45 Se il concessionario non dovesse accettare la proposta delle forme associative avanzate dal concedente e nemmeno chiedesse la conversione in contratto di affitto, il contratto in atto di mezzadria, colonia o compartecipazione avrebbe un'ulteriore durata di nove anni. Le durate sopraddette si computano a decorrere dalle annate agrarie successive all'entrata in vigore della legge 203/82, quindi dall annata agraria 1982/83. 45

46 Nei casi contemplati dal presente articolo se il mezzadro, colono, compartecipante non dovesse richiedere la conversione, gli viene riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili prevista di sua spettanza dalle vigenti leggi, dal contratto collettivo, dalle consuetudini, pari al dieci per cento della produzione lorda vendibile. 46

47 La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 1984 ha poi dichiarato incostituzionale l art.30 per violazione degli artt. 41 e 44 della Costituzione. 47

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