USI CONCERNENTI IL SETTORE IMMOBILIARE NELLA PROVINCIA DI PISTOIA
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- Raffaello Abbate
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1 USI CONCERNENTI IL SETTORE IMMOBILIARE NELLA PROVINCIA DI PISTOIA
2 TITOLO I USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE MEDIAZIONI Art.1 Provvigione. Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando il contratto sia concluso; il versamento deve essere fatto subito dopo la conclusione. Quando la legge, per la validità di un contratto, richiede l atto scritto, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell atto o del compromesso da parte dei contraenti. Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori, è dovuta dalle parti una solo provvigione. Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato, per iscritto, di non volersi obbligare a corrisponderla. Art.2 Ammontare della provvigione. L ammontare della provvigione, in percentuale sul prezzo pagato o riscosso, sarà specificato in questo volume per ogni caso in cui la mediazione stessa sia richiesta: le varie percentuali saranno complessivamente riportate nella tabella riassuntiva (vedere oltre in appendice A a pag 87). Art.3 Clausola Franco di mediazione. La clausola Franco di mediazione o altra equipollente, inserta nei patti scritti, vale ad accollare la provvigione del mediatore ad una sola parte. Art.4 Spese del mediatore. Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all uopo eventualmente sostenute. Salvo patti contrari risultanti da dichiarazioni scritte o sottoscritte o da lettere del potenziale compratore o venditore, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l affare non viene concluso. Art.5 Rimborso delle provvigioni pagate. Ove insorga controversia sull esecuzione del contratto o si faccia luogo allo scioglimento di esse, le parti contraenti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale ha diritto a percepire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi intervenuti fra le varie parti o da mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti.
3 TITOLO III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI CAP 1 COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI Non esistono nella provincia di Pistoia usi intorno alla compravendita di immobili urbani; la materia è pertanto regolata esclusivamente dalla Legge. Tuttavia nella compravendita di immobili urbani, terreni, beni stabili e fondi rustici è accertato l uso di riconoscere una mediazione nella misura indicata nell appendice A a pag. 89. CAP 2 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI Art.1 Locazione. In tutta la provincia i contratti di locazione avvengono secondo le Leggi vigenti, in forma scritta e vengono previsti due mesi di deposito cauzionale e il pagamento mensile anticipato, eccetto che per la locazione stagionale degli immobili, ad uso turistico, per brevi periodi di villeggiatura, cura e soggiorno. Art.2 Estensioni delle mediazioni nella locazione di immobili urbani. In tutta la provincia, si rileva che per quanto riguarda le mediazioni corrisposte ai mediatori, si fa riferimento alle tariffe nella misura indicata nell appendice A a pag 89.
4 TITOLO IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI CAP 1 COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI Art.1 Forma di vendita. La vendita di fondi rustici può essere fatta a corpo o a misura, a cancelli chiusi o a cancelli aperti. Art.2 Vendita a corpo. E quella in cui l immobile è determinato non in base a misure precise, ma sulla scorta di una valutazione unitaria che tiene conto dell intero corpo del bene. Si seguono in materia le disposizioni dell art c.c.. Art.3 Vendita a misura (art c.c.). E criterio distintivo della vendita a misura il fatto che nel contratto sia indicata la quantità del bene ceduto e sia stato pattuito - come prezzo - un tanto per misura. Art.4 Vendita a cancelli chiusi. Effettuando questo tipo di vendita il venditore ha l obbligo - salvo patti contrari - di lasciare insieme al fondo ceduto non solo tutto le cose accessorie, ma anche le pertinenze, le scorte vive e morte, i raccolti pendenti al momento della stipulazione del contratto per quanto sia di spettanza del venditore; restano esclusi, salvo patti contrari, solo i beni personali del venditore e di coloro che con lui convivono. Art.5 Vendita a cancelli aperti. Con la vendita a cencelli aperti quanto viene trasmesso insieme all immobile è pattuito caso per caso. Art.6 Oneri fiscali. Gli oneri fiscali gravano sul subentrante dal momento dell immissione in possesso. Art.7 Spesse di trapasso. Le spese di trapasso, escluse quelle attinenti alla dimostrazione della proprietà e libertà del fondo, gravano sul compratore. Art.8 Mediazioni. La mediazione spettante nella compravendita di fondi rustici è del 2% a carico del venditore e del 2% a carico del compratore.
5 CAP.2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI Art.1 Forma del contratto di affitto. Prevalentemente il contratto viene stipulato in forma scritta. Le spese per la redazione ed eventuale registrazione del contratto sono regolate dalla volontà delle parti: in caso contrario gravano su entrambi i contraenti. Art.2 Riconsegna. La riconsegna del bene affittato avviene lasciando libero lo stesso all atto della scadenza del contratto. L affittuario deve lasciare la cosa locata in buone condizioni, o, almeno, nelle stesse condizioni in cui l ha trovata all inizio della locazione. Art.3 Oneri fiscali. Gli oneri fiscali e contributivi inerenti alla conduzione del fondo sono a carico dell affittuario, quelli inerenti alla proprietà fondiaria gravano invece sul proprietario. Art.4 Mediazione. Non riscontrati usi in materia di mediazione per affitto di fondi rustici. CAP.3 ALTRE FORME DI CONDUZIONE CONDUZIONE MISTA PESCIATINA Art.1 Definizione. La conduzione mista è un particolare istituto, ancora valido nelle zone del pesciatino, che si innesta ad altro contratto agrario (per lo più mezzadria), differenziadosi da quest ultimo per la speciale forma di ripartizione dei prodotti fra concedente e mezzadro. Art.2 Caratteristiche dell istituto. Nella conduzione mista vengono divisi secondo i patti mezzadrili vigenti i prodotti delle piante legnose (viti, olivi, ecc.) ed in più gli utili del bestiame; per gli altri prodotti del fondo la parti stabiliscono a priori una cifra fissa, a forfait, che deve essere prestata dal colono al conducente. Quando l istituto è in vigore nelle zone floricole del pesciatino, si seguono le norme della mezzadria per quanto riguarda la divisione degli utili della stalla e di ogni altro bene, ad eccezione dei fiori; per quest ultimi infatti il colono è obbligato alla consegna della somma fissa di cui sopra si diceva. La cifra a forfait che viene stabilita fra le parti tenendo conto del reddito della coltura floricola, viene rinnovata per ogni ciclo di produzione.
6 CAP 4 COLTIVAZIONE DI PRODOTTI VIVAISTICI IN GENERE a) COLTIVAZIONE DI PRODOTTI VIVAISTICI IN GENERE Art.1 Limiti di piantagione e distanze legali circa le coltivazioni vivaistiche limitrofe ad altri vivai. Le culture vivaistiche, siano esse forestali, ornamentali o da frutto, possono esser impiantate anche lungo i confini di fondi limitrofi, purchè questi siano pure coltivati a vivaio; in tal caso è tollerato che le piante rimangano sul terreno anche oltre il termine della maturità economica (cioè dello sviluppo raggiunto oltre il quale sono normalmente estirpate e vendute), purchè siano compiute tutte le operazioni (taglio delle radici, incassamento, ecc.) atte a fornir garanzia che verrà recato il minor danno possibile alle culture limitrofe. Art.2 Coltivazioni vivaistiche limitrofe ai terreni a cultura ordinaria. Se il vivaio confina con un fondo a cultura ordinaria è tollerato che il primo si estenda anche lungo il confine fino a che le piante hanno raggiunto l altezza massima di metri 4. Per il solo comune di Pistoia invece, anche nell ipotesi prevista da questo articolo, sono in vigore le disposizioni consuetudinarie del precedente, essendo sempre permessa la coltivazione lungo il confine oltre ogni limite di età e di sviluppo delle painte. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI E VALORI. Compra-vendita di beni stabili, fondi rustici, terreni ecc. L. 2% dal venditore e L. 2% dal compratore. AFFITTI ANNUALI STAGIONALI E ESTIVI. Abitazioni ammobiliate o vuote, fondi e stabilimenti in genere 5% da ciscuna delle parti sull importo globale della locazione. AFFITTI PLURIENNALI PER IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED A USO DIVERSO. Un importo pari ad un mese di affitto da ciascuna delle parti. CESSIONE O RILEVAMENTO DI AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE IN GENRE. L. 3% da ambo le parti.
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