XI COMMISSIONE PERMANENTE
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1 525 - Bollettino Comniissiorzi -9- Martedì 21 gennaio 1986 XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura) - IN SEDE REFERENTE MARTED~ 21 GENKAIO 1986, ORE 15,30. - Presidenza del Presidente Mano CAMPA- GNOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l agricoltura e le foreste, Giuseppe Zurlo. Proposte di legge: Agostinacchio ed altri: Modffica dell articolo 26 della legge 3 maggio 1982, IL 203, concernente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti assodativi in contratti di atto dei fondi rustici (1548). Mannwzu ed altri: Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi (2125). Zambon ed altri: Conversione dei contratti agrari associativi in affitto a coltivatore diretto e casi di esclusione (2674). (Parere della I, della I1 e della IV Commissione); Patuelli: Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in affitto (3231). e per connessione ex articolo 108, quinto comma del Regolamento, delle sentenze della Corte costituzionale: n. 138 del 1984 (doc. VII, n. 10.1); n. 139 del 1984 (doc. VII, n. 1M); n. 140 del 1984 (doc. VII, n. 103). (Seguito dell esame e rinvio con richiesta di trasferimento in sede Legislativa). I1 idatore Francesco BRUNI ricorda clic nclla seduta del 16 gennaio la Commissione aveva deciso il rinvio dell esame per dar modo ai gruppi di approfondire ulteriormente il testo in sede di Comitato ristretto. Dopo aver illustrato il nuovo testo elaborato dal Comitato ne dà quindi lettura: ART. 1. (Effetti della dichiarazione di coniiersione)..l articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203 deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall inizio dell annata agraria successiva. Il termine utile per la richiesta di conversione è prorogato di sei mesi a decorrere dall entrata in vigore della presente legge.
2 525 - Bollettino Commissioni Martedì 21 gennaio 1986 ART. 2. (Ulteriore caso di esclusione dalla conversione). All articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: (( c) quando, da almeno due anni prima dell entrata in vigore della presente legge, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell impresa secondo quanto stabilito nell articolo 29-ter )). All articolo 29 è aggiunto, in he, il se guente comma: (( Per l imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista nella lettera c) del comma precedente, si presume, fino a prova contraria, ove risulti dalla certificazione di cui all articolo 29-bis n. ART. 3. (Imprenditore agricolo a titolo principale). Dopo l articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente articolo 29-bis: (( Ai fini dell ultimo comma dell articolo 29, la Regione accerta e certifica motivatamente la sussistenza, in capo al concede;- te, della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dell adeguato apporto dello stesso alla conduzione dell impresa agricola oggetto della richiesta di conversione da almeno due anni prima dell entrata in vigore della presente legge, in conformith a quanto stabilito nell articolo 29-ter. La Regione provvede all accertamento, previa istruttoria, sentite le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali agricole di cui all articolo 45. Detta certificazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta del concedente D. ART. 4. (Adeguato apporto alla condirezione dell impresa). Dopo l articolo 29-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente articolo 29-ter:. (( Si reputa adeguato l apporto del concedente alla condirezione dell impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) effettiva partecipazione del conced ente al razionale impiego dei capitali, all organizzazione dei fattori della pfoduzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzioni -del.lavoro wlmeno pari a,quelle medie delle imprese agricole della zona; b) adeguata e dignitosa abitabiliti della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali alle esigenze della buona tecnica agraria realizzate per l intervento del concedente; c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario; d) regolare tenuta della contabilith da parte del concedente stesso D. ART. 5. (Opposizione del concedente - Onere della prova). Dopo l articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203 è aggiunto il seguente articolo 33-bis: (( L opposizione del concedente alla conversione dal contratto associativo in contrmtto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, mtro sessanta giorni
3 525 - Bollettino Commissioni Martedì 21 gennaio 1986 d!all:la riohiiesta [del mcassiionmio, m&nte la com.unicaaione di cui a4 primo cmma,del!l &icolo 46. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei novanta giorni successivi al termine indicato nel quinto comma ddl atrtimlo 46 D. L onere della prova dei fatti su cui si basa l opposizione è a carico del concedente. ART. 8. (Enti e societù). Agli enti pubblici ed alle societh, fuori dai casi previsti nell articolo 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non si applicano le norme degli articoli 29, ultimo comma, c 29-bis, ma soltanto quelle dell articolo 29, lettera c), e 29-ter della legge 3 maggio 1982, n ART. 6. (Definizione delle controversie). La sentenza che definisce le controversie in materia di conversione dei contratti associativi in affitto, ai sensi della presente legge e degli articoli. 25 e seguenti della legge 3 maggio 1982, n. 203, ha in ogni caso carattere dichiarativo e produce effetto dall inizio dell annata agraria successiva alla dichiarazione di conversione o dalla data di cui al penuitimo comma dell articolo 31 della legge 3 maggio 1982, n ART. 9. (Durata dei contratti associativi non convertiti).. All articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ia lettera b) del primo comma t: sostituita dalla seguente: (( b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall articolo 31 owero in presenza delle cause di esclusione previste dalle lettere b) e c) dell articolo 29 D. ART. 7. (Scorte). Dopo l articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente articolo 35-bis: (( Awenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprieth, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al 6 per cento del valore di tali beni. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni, dall Ispettorato provinciale dell agricoltura o dall organo regionale corrispondente n. ART. 10. * (Competenze). Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. Nei giudizi in corso in primo grado, relativi alla causa di esclusione prevista nella lettera c) dell articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il convenuto può proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d ufficio ed. esercitare le facoltà di cui al terzo comma dell articolo 416 del codice di procedura civile entro 120 giorni dall entrata in vigore della presente legge.
4 525 - Bollettino Commissioni Martedì 21 gennaio Restano, comunque, salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed inte- Frazioni. MARTEDt 21 GENNAIO 1986, ORE 15,45. - Presidenza del Vicepresidente Guido MAR- TINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l agricoltura e le foreste, Giuseppe Zurlo. ART. 11. (Rinvio). All articolo 38 della legge 3 maggio 1982, n. 203, aggiungere, in fine, le seguenti parole: (( Nonché le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 35, 37 e 46, sesto comma n. ART. 12. (Effetti). Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, anche se oggetto di controversie giudiziarie, che non siano definiti con sentenza passata in giudicato o con gli accordi di cui all articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n Conclude proponendo alla Commissione di deliberare il trasferimento in sede legislativa. Danno l assenso al trasferimento il deputato Giancarlo BINELLI per il gruppo comunista, il deputato Moreno BAMBI per il gruppo democristiano, il deputato Guido MARTINO per il gruppo repubblicano e il sottosegretario Giuseppe ZURLO per il Governo. I1 Presidente Mano CAMPAGNOLI informa che trasmetterà immediatamente il nuovo testo alla Commissione Affari costituzionali per il prescritto parere e, una volta perfezionato il procedimento previsto dal sesto comma dell articolo 92 del regolamento, inoltrerà al Presidente della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa. LA SEDUTA TERMTNA ALLE 15,45. SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI. I1 sottosegretario di Stato per l agricoltura e le foreste, Giuseppe ZURLO, rispondendo alle interrogazioni Donazzon ed altri n e Zambon ed altri n , sottolinea che l Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano così come altri istituti di sperimentazione agraria, che effettuavano il servizio di analisi per il pubblico con particolare riguardo al rilascio di certificati di analisi dei vini destinati alla commercializzazione nell ambito dei Paesi comunitari e verso i Paesi terzi, a seguito del riordinamento della sperimentazione agraria, disposto con il decreto legislativo 23 novembre 1967, numero 1318, non vede amfmata tale,attivi tà. Poichk il servizio rivestiva particolare importanza per la commercializzazione dei vini e gli Istituti stessi figuravano negli elenchi allegati agli accordi internazionali quali abilitati al rilascio delle predette certificazioni, il Ministero, in data 24 aprile 1968, provvide a concedere, in via provvisoria, un autorizzazione alla prosecuzione del servizio, in attesa di dare, con altro provvedimento, adeguata soluzione al problema. Ed invero, il Ministero riteneva che il problema potesse essere risolto in sede di ristrutturazione degli Istituti di sperimentazione agraria, a seguito dell entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli Enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. Purtroppo, la complessità della materia non ha finora consentito di pervenire alla messa a punto di un tale prowedimento. I1 Ministero, convenendo sulla necessità di porre al più presto rimedio alle si-
5 525 - Bollettino Commissioni Martedì 21 gennaio 1986 tuazioni segnalate con il disegno di legge concernente adeguamento del Ministero dell agricoltura e delle foreste, ha posto i presupposti per la soluzione del problema. Infatti, tale disegno di legge prevede, fra l altro, la riorganizzazione del Servizio di repressione delle frodi, articolato in strutture direttamente dipendenti dal Ministero, al quale è affidato anche il controllo di qualità alle frontiere, che consente il rilascio delle certificazioni delle analisi eseguite qer l esportazione dei \.ini. Su tale base normativa, che troverà adeguato svolgimento nella fase esecutiva, si fonderà la ristrutturazione auspicata, per la quale sono già in corso studi preparatori. Circa la definitiva sistemazione del personale addetto al servizio delle analisi presso gli Istituti sperimentali, assunto con contratto di diritto privato ai sensi dell articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e il cui trattamento economico è stato equiparato a quello del personale non di ruolo dello Stato, il Ministero si riserva di esaminare, d intesa con il Di- partimento della funzione pubblica, le possibili soluzioni. I1 deputato Renato DONAZZON dichiara di condividere le soluzioni prospettate dal Sottosegretario sia per il personale che per il servizio repressioni frodi. Auspica però tempi brevi in quanto la situazione richiede una tempestiva sol uzione. I1 deputato Bi-uno ZAMBON esprimendo la sua soddisfazione invita il Governo ad accelerare i tempi dell intervento in modo da dare prima possibile una sistemazione giuridica al personale del servizio analisi dell Istituto sperimentale della viticoltura di Conegliano. Ricorda come lo stesso Ministero del tesoro abbia più volte sollevato il pcoblema. I1 PRESIDENTE informa che su richiesta del deputato Berselli è stato concordato con il rappresentante del Goyerno il rinvio dello svolgimento dell interrogazione n LA SEDUTA TERMINA ALLE 16.
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