CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FORMULA

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1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FORMULA IMPRESA TUTELA IL PATRIMONIO AZIENDALE DEGLI ARTIGIANI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E COPRE I DANNI SUBITI DAI BENI ASSICURATI ED I DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI DAGLI ADDETTI

2 Gentile Cliente, grazie per aver scelto formula impresa per tutelare la sua impresa. formula impresa è stata progettata e realizzata per tutelare i locali in cui si svolge la sua attività e tutte le cose ivi contenute, attrezzature e merci, oltre a proteggere il suo patrimonio da richieste di risarcimento avanzate da terzi per danni involontariamente cagionati da Lei o da persone di cui Lei debba rispondere, nello svolgere l attività stessa. Questo fascicolo contiene tutti i dettagli e le norme contrattuali che riguardano la sua polizza e va conservato insieme alla sua scheda di polizza personale, che Lei deve sottoscrivere. Le consigliamo quindi di conservare entrambi i documenti in un luogo sicuro. Se dovesse smarrirli, informi al più presto il suo Agente e provvederemo a sostituirli. All interno di questo fascicolo Lei troverà tutte le possibili tutele che formula impresa può offrirle per proteggere la sua azienda. Le tutele che Lei ha effettivamente selezionato all interno delle opzioni proposte sono specificate sulla sua scheda di polizza che contiene, tra l altro, il riferimento specifico all attività esercitata, l ubicazione della stessa, i capitali assicurati. La invitiamo a leggere con attenzione il contratto prima di sottoscriverlo: le agenzie Lloyd Italico sono a sua disposizione per i chiarimenti necessari. Per sua comodità, le consigliamo di annotare il suo numero di polizza e il numero telefonico del suo Agente negli spazi riportati qui sotto. Ricordi che il suo Agente è a sua completa disposizione per ottenere risposta a qualsiasi domanda o dubbio Lei avesse, controllare la scadenza o le tutele previste dalla sua polizza e offrire assistenza nel caso Lei ne avesse bisogno. il suo numero di polizza il suo Agente Lloyd Italico numero telefonico

3 Nota informativa precontrattuale Nota informativa predisposta ai sensi dell art. 123 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, in conformità delle circolari dell ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), in materia. 1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA Alleanza Toro S.p.A. (di seguito Società ) è una Società per azioni con sede legale in Italia. La Società è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n ed appartiene al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'albo dei gruppi assicurativi. Sede legale: Via Mazzini, Torino (Italia). Sede di Genova: via Fieschi, Genova (Italia) - Tel Indirizzo telematico: info@alleanzatoro.it Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'isvap n dell 11 Giugno Società di Revisione: PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede legale in Via Monte Rosa, Milano (Italia). 2) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione applicabile Ai sensi dell art. 122 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Reclami in merito al contratto o ai sinistri Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Alleanza Toro S.p.A. - Reclami Lloyd Italico - via Mazzini, Torino; telefax: ; reclami.lloyditalico@alleanzatoro.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. 2 formula impresa nota informativa precontrattuale

4 Indice Il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza pag. 4 Sezione incendio ed elementi naturali " 5 Sezione furto " 17 Sezione altri danni ai beni " 27 Sezione responsabilità civile " 36 Sezione assistenza " 48 Norme per la liquidazione del danno " 53 Norme che regolano l assicurazione in generale " 59 Elenco delle attività assicurabili " 61 Sezione tutela giudiziaria " 71 Dizionario assicurativo " 76 indice formula impresa 3

5 Il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza Noi di Lloyd Italico vogliamo essere il più chiari e trasparenti possibile con i nostri Clienti. Per questo motivo non troverà paragrafi scritti in caratteri piccoli su questo documento. In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni. Tuttavia, qualunque tipo di contratto assicurativo contiene inevitabilmente alcuni termini tecnici e legali, che hanno l'obiettivo di evitare fraintendimenti ed equivoci. Sappiamo che non tutti i nostri Clienti possono avere familiarità con alcuni termini tecnici: per questo motivo abbiamo cercato di ridurre al minimo indispensabile il gergo assicurativo e abbiamo elencato nel dizionario assicurativo, in fondo a questo libretto, il significato delle espressioni tecniche più comuni. Nel caso in cui Lei non fosse certo del significato di un termine utilizzato in questa polizza, le consigliamo di: - controllare il dizionario assicurativo, che contiene definizioni in linguaggio non tecnico; - se necessario, contattare il suo Agente di fiducia che farà del suo meglio per assisterla. 4 formula impresa il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza

6 Sezione incendio ed elementi naturali L'assicurazione è operante per le cose esistenti nelle ubicazioni indicate sulla scheda di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sulla Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati. La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi - esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione - e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari. COSE ASSICURATE 1. La Società assicura: 1.1 Fabbricato comprese dipendenze. 1.2 Macchinari, attrezzature ed arredamento Sono compresi i valori, con il limite del 5% della somma assicurata per Macchinari, attrezzature ed arredamento, con il massimo di Euro 1.000,00, qualora non sia presente la partita Valori - Sezione Furto. Ciascun oggetto pregiato o prezioso facente parte dell'arredamento sarà indennizzato con il limite del 10% della somma assicurata per Macchinari, attrezzature ed arredamento, con il massimo di Euro 2.500, Merci 1.4 Merci in aumento L'assicurazione delle Merci in aumento si intende stipulata in aumento alla somma assicurata per Merci, per i soli mesi indicati sulla Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati. 1.5 Cose particolari 1.6 Cose trasportate L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, scoppio e esplosione non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'assicurato o dagli altri addetti. Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Non sono indennizzabili i danni: - da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna; - subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q e su rimorchio; - conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante; - conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo; - a veicoli. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00. sezione incendio ed elementi naturali formula impresa 5

7 A parziale deroga dell'art. 7 - Esclusioni, lettera m), la Società indennizza: 1.7 Maggiori costi In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività dell'azienda, fino a concorrenza della relativa somma assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio: - l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; - il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale; - le lavorazioni presso terzi; - la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi; - gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità; - difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra. Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitato ai maggiori costi sostenuti a partire dal terzo giorno di interruzione di attività e per i 3 mesi successivi alla data in cui si è verificato il sinistro. 1.8 Diaria giornaliera per interruzione attività In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività dell'azienda assicurata, i danni derivanti dalla forzata inattività dell'azienda stessa con il limite della diaria giornaliera assicurata per i danni da interruzione di attività riportato sulla Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati. La Società, per ogni giorno di inattività totale dell'azienda, indennizza le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni. Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione. La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge; - difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra. Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione dell'importo della diaria giornaliera relativo ai primi tre giorni di inattività, compreso quello del sinistro; - l'assicurazione è prestata per un'interruzione massima complessiva di 180 giorni. 6 formula impresa sezione incendio ed elementi naturali

8 In alternativa ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6: 1.9 Contenuto a Primo Rischio Assoluto Vi rientrano Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci assicurati nella forma a Primo rischio assoluto. GARANZIE SEMPRE OPERANTI 2. Incendio la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: a) incendio; b) fulmine; c) implosione, scoppio, esplosione non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; f) urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente o all'assicurato o agli altri addetti; g) urto di natanti, non appartenenti o in uso al Contraente o all'assicurato o agli altri addetti; h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni; i) fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; j) danni conseguenziali - la Società indennizza: - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori; - i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; - i danni da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; - i danni da colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti ad eventi in garanzia e che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esse. Inoltre la Società indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate: - le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro; l'importo non potrà essere superiore al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini della presente sezione con il massimo di Euro ,00 o della maggiore somma in eccedenza al suddetto importo indicata sulla Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati; - i danni arrecati alle cose assicurate dall'assicurato, da terze persone o dall'autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente sezione. k) Partecipazioni a esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda La Società indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi alle merci, macchinari, attrezzature ed arredamento, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. L'assicurazione non vale per gioielli ed oggetti preziosi. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 30% delle somme assicurate per Macchinari, attrezzature ed arredamento e Merci, con il massimo di Euro ,00. PER TUTTE LE COSE ASSICURATE, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE SOMME 2.1 sezione incendio ed elementi naturali formula impresa 7

9 Qualora sia stata sottoscritta la partita Contenuto a Primo rischio assoluto, il massimo indennizzabile si intende ridotto ad Euro 2.500,00. l) Merci presso terzi La Società indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi anche quando le merci assicurate si trovino presso terzi, entro i confini dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, in fabbricati con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per il fabbricato assicurato, a cui siano state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento e imballaggio. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per Merci, con il massimo di Euro ,00 e comunque non in eccedenza alla somma stessa. Qualora sia stata sottoscritta la partita Contenuto a Primo rischio assoluto, il massimo indennizzabile si intende ridotto ad Euro 2.500,00. m) Oneri di liquidazione ed altre spese La Società inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, anche in eccedenza alle somme assicurate: 1. Onorario periti Le spese di perizia, entro il limite del 2% dell'indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro , Spese ricostruzione archivi, documenti, registri e disegni Le spese delle operazioni manuali e meccaniche sostenute dall'assicurato per il rifacimento di archivi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Macchinari, attrezzature e arredamento di cui alla Partita 2 della Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati o la partita Contenuto a Primo rischio assoluto. 3. Spese per la rimozione/ricollocamento di Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per spostare, ricollocare ed immagazzinare Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci per poter eseguire la riparazione dei locali colpiti dall'evento dannoso con il massimo di Euro 4.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Tale garanzia è operante solo se sono assicurate le partite Fabbricato o Rischio locativo e/o le somme Macchinari, attrezzature e arredamento e/o Merci di cui alla Partita 2 della Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati o la partita Contenuto a Primo rischio assoluto. 4. Spese di riprogettazione Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per progetti e/o documentazione indispensabili per la ricostruzione del fabbricato danneggiato, con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Tale garanzia è operante solo se è assicurata la Partita Fabbricato. Per tutte le condizioni relative alla lettera m) Oneri di Liquidazione ed altre spese, la Società non indennizzerà importo complessivo superiore ad Euro 4.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. Se è espressamente richiamata sulla Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati la voce Aumento oneri di liquidazione, i limiti relativi alle singole voci nonché quello complessivo, si intendono raddoppiati. 8 formula impresa sezione incendio ed elementi naturali

10 Per il contenuto a Primo rischio assoluto, nei limiti della relativa somma, oltre alle garanzie previste al precedente punto 2.1 Incendio. LA GARANZIA COMPRENDE 2.2 Eventi sociopolitici e dolosi A deroga dell'art. 7 - Esclusioni, lettera l), la Società indennizza i danni materiali e diretti ai Macchinari, attrezzature ed arredamento e Merci facenti parte del Contenuto a Primo rischio assoluto causati da: 1. tumulti popolari, scioperi e sommosse; 2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori. Ferme le altre esclusioni previste all'art. 7, la Società non indennizza i danni: - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; - avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi; - subiti da cose all'aperto; - da imbrattamento dei muri esterni; - se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00. Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali e diretti ai Macchinari, attrezzature ed arredamento e Merci facenti parte del Contenuto a Primo rischio assoluto causati da: - grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; - bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non indennizza i danni: 1. causati da: - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; - mareggiata, penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo; - sovraccarico neve; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - franamento, cedimento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; 2. subiti da: - cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - tende esterne. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00. sezione incendio ed elementi naturali formula impresa 9

11 3. GARANZIE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SULLA SCHEDA PARTITE, GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI Non operanti per la partita Contenuto a Primo rischio assoluto EVENTI SOCIOPOLITICI E DOLOSI EVENTI ATMOSFERICI formula impresa A deroga dell'art. 7 - Esclusioni, lettera l), la Società indennizza i danni materiali e diretti alla partita Fabbricato, alle somme Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento di cui alla partita 2 della Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati, alle partite Cose particolari, Cose trasportate causati da: 1. tumulti popolari, scioperi e sommosse; 2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori. Ferme le altre esclusioni previste all'art. 7, la Società non indennizza i danni: - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; - avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi; - subiti dalle cose all'aperto; - da imbrattamento dei muri esterni; - se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo indicato sulla Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore dell'80% di quanto assicurato per Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari, Cose trasportate. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell'assicurato il rateo del premio al netto dell'imposta relativo al periodo di rischio non corso. La Società indennizza i danni materiali e diretti alla partita Fabbricato, alle somme Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento di cui alla partita 2 della Scheda Partite Garanzie ed Eventi assicurati, alla partita Cose particolari causati da: - grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da sezione incendio ed elementi naturali

12 violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; - bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non indennizza i danni: 1. causati da: - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; - mareggiata, penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo; - sovraccarico neve salvo quanto previsto al successivo punto 3.4; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - franamento, cedimento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; 2. subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne; - cose trasportate e cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in essi contenuto; - tende esterne; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre in fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00. A parziale deroga del punto Eventi atmosferici, punto 2, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro ,00. GRANDINE 3.3 A parziale deroga del punto Eventi atmosferici, punto 1, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati a Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento e Merci da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime. La Società non indennizza i danni causati: a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; SOVRACCARICO NEVE 3.4 sezione incendio ed elementi naturali formula impresa 11

13 TERREMOTO INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTO b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in plastica, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve; e) da valanghe e slavine; f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro ,00. A parziale deroga dell'art. 7 - Esclusioni, punto n), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - a Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari causati da terremoto. La Società non indennizza i danni: a) di inondazione, alluvione, maremoto; b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". Inoltre: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto dell'1% con il minimo di Euro ,00; - in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore del 30% delle somme assicurate per Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell'assicurato il rateo del premio al netto dell'imposta e relativo al periodo di rischio non corso. A parziale deroga dell'art. 7 - Esclusioni, punto o), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - a Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari causati da fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, 12 formula impresa sezione incendio ed elementi naturali

14 quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua. La Società non indennizza i danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate; c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; d) a cose mobili all'aperto; e) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; f) a cose contenute in locali interrati o seminterrati; g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto dell'1% con il minimo di Euro ,00; - in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 30% delle somme assicurate per Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito, a partire dalla rata annua successiva, della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell'assicurato il rateo del premio al netto dell'imposta e relativo al periodo di rischio non corso. Sottoscrivibile anche se prevista la partita Contenuto a Primo rischio assoluto. La Società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, nei casi di sua responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio, esplosione o scoppio. In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il Rischio locativo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto di cui all'art Regola proporzionale - compensazione tra somme assicurate incendio delle Norme comuni a tutte le sezioni. RISCHIO LOCATIVO 3.7 La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale Ricorso terzi, degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio che abbiano colpito le cose assicurate. L'assicurazione è estesa ai danni: - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di atti- RICORSO TERZI 3.8 sezione incendio ed elementi naturali formula impresa 13

15 vità industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00 ed in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore ad Euro ,00; - ai veicoli targati di terzi e/o degli addetti con esclusione del Contraente o dell Assicurato, ai mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi. La Società non indennizza i danni: 1. a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 2. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell'assicurato, nonché se convivente, qualsiasi parente o affine; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art del Codice Civile. 4. CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI formula impresa L'assicurazione è prestata alla condizione che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano ascrivibili alla classe indicata sulla Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati. Agli effetti di quanto sopra si considerano di: - classe 1 i fabbricati costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi, strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, coibentazioni in materiali incombustibili per almeno l'80% della superficie complessiva delle pareti esterne e del tetto; nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto; - classe 2 i fabbricati costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali, del tetto e solai in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili; coibentazioni anche in materiali combustibili; nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto; - classe 3 i fabbricati costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per sezione incendio ed elementi naturali

16 almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti; coibentazioni anche in materiali combustibili. Il premio e le condizioni di assicurazione sono convenuti in base alle dichiarazioni del Contraente che l'attività esercitata corrisponde a quella descritta nella voce merceologica il cui codice è riportato sulla Scheda di polizza. Agli effetti di quanto sopra non costituisce aggravamento di rischio l'esistenza di: - esplodenti per non oltre 1 Kg; - infiammabili e merci speciali, complessivamente per non oltre 200 Kg, ovunque riposti nei locali assicurati; - infiammabili in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento. L'esistenza di esplodenti, infiammabili e merci speciali in eccedenza ai quantitativi sopra indicati è influente ai fini della valutazione del rischio e deve quindi essere dichiarata sulla Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati. DICHIARAZIONI SUL CONTENUTO RELATIVAMENTE A MERCI SPECIALI, INFIAMMABILI ED ESPLODENTI 4.2 La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se causati con colpa grave del Contraente, dell'assicurato e delle persone con le quali e delle quali deve rispondere a norma di legge. Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili. Relativamente a macchinari, attrezzature, arredamento e merci, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovano all'aperto, salve le esclusioni previste per le garanzie Eventi socio politici e dolosi ed Eventi Atmosferici, di cui agli articoli 2.2, 3.1 e 3.2 della presente sezione di polizza. La garanzia opera purché macchinari, attrezzature, arredamento e merci si trovino nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata. In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione. COLPA GRAVE 4.3 PREZZO DI VENDITA 4.4 COSE ALL APERTO 4.5 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE 4.6 In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, le garanzie prestate rimangono in vigore per macchinari, attrezzature, arredamento e merci, se assicurate, che vengano rimosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il Contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in difetto la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione. Le caratteristiche del rischio sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo RIMOZIONE TEMPORANEA DI MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MERCI A SEGUITO DI SINISTRO 4.7 CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO 5. sezione incendio ed elementi naturali formula impresa 15

17 6. 7. FORMA DI ASSICURAZIONE ESCLUSIONI se richiamate sulla Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati. D01:Esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo. D02:Esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode o Istituto di Vigilanza. D03:Esistenza di fabbricati adibiti all'attività principale di lavorazione con depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in fabbricato o locale separato da muro pieno o tagliafuoco o da spazio vuoto non inferiore a 20 m. L'assicurazione è prestata: - per le somme assicurate per Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento a valore intero; - per le partite Contenuto a Primo rischio assoluto, Cose particolari, Cose trasportate a Primo rischio assoluto. Sempre operanti La Società non indennizza i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati con dolo del Contraente o dell'assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante; d) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, frane; e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale; g) ai veicoli targati (non costituenti merci) salvo quanto previsto alla garanzia Ricorso terzi; h) di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici e relative componenti elettroniche, nonché alle apparecchiature ed impianti elettronici a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Operanti salvo esplicito richiamo delle relative garanzie La Società non indennizza i danni: l) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; m)indiretti, di qualsiasi genere ad eccezione di quanto indennizzabile ai punti Maggiori Costi e/o Diaria giornaliera per interruzione attività; n) causati da terremoti; o) causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti. 16 formula impresa sezione incendio ed elementi naturali

18 Sezione furto L'assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nelle ubicazioni indicate sulla Scheda di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sulla Scheda Partite, Garanzie ed Eventi assicurati. La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi - esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione - e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari. La Società assicura con i seguenti limiti: 8.1 Contenuto - per i valori ovunque riposti: 10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di Euro 500,00; - per singolo oggetto pregiato o prezioso facente parte dell'arredamento: 50% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di Euro 2.500,00; - per oggetti personali compresi i preziosi dell'assicurato, nonché per i valori di proprietà degli altri addetti: Euro 1.500,00 complessivamente per sinistro. 8.2 Merci in aumento L'assicurazione della partita Merci in aumento si intende stipulata in aumento alle merci assicurate alla partita Contenuto per i soli mesi indicati sulla Scheda di polizza. 8.3 Cose all aperto Relativamente alle attrezzature, ai macchinari e alle merci le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovino all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro, rete metallica, inferriate) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni. La garanzia opera a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%. COSE ASSICURATE: CONTENUTO, MERCI IN AUMENTO, COSE ALL APERTO 8. A) Furto all'interno dei locali assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante: 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento; 2) grimaldelli o arnesi similari; 3) uso di chiavi false; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno; GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI 9. GARANZIE SEMPRE OPERANTI 9.1 sezione furto formula impresa 17

19 18 formula impresa c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; d) con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'assicurato o a chi le detiene con il suo consenso. Tale copertura è operante per 5 giorni a partire dal momento in cui l'assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi; e) in uno dei modi indicati ai punti a), b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso. B) Furto avvenuto anche senza introduzione nei locali assicurati f) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; g) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso. C) Rapina o estorsione avvenute all'interno dei locali dell'azienda, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi. D)Furto commesso dai dipendenti esclusivamente secondo le modalità previste ai punti a) e b), sempre che il dipendente abbia commesso il furto a locali chiusi ed in ore diverse da quelle in cui adempie le sue mansioni. E) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda L'assicurazione vale per le merci, macchinari e attrezzature oggetto dell'attività descritta sulla scheda di polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda. L'assicurazione non vale per gioielli ed oggetti preziosi. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 30% della partita Contenuto con il massimo di Euro ,00. F) Danni alle cose assicurate in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati compresi gli atti vandalici. G)Furto di fissi e infissi e danni ai locali ed agli infissi, commessi dagli autori del furto o della rapina o estorsione consumati e/o tentati compresi gli atti vandalici. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della partita Contenuto o, in difetto, della partita Valori con il massimo di Euro 5.000,00. Qualora siano assicurati beni rientranti nella categoria A, non verrà applicata la franchigia prevista al punto H)Oneri di liquidazione ed altre spese La Società inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate: 1) Onorario periti le spese di perizia, entro il limite del 2% dell'indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 5.000,00. 2) Ricostruzione archivi e documenti personali le spese necessarie per ricostruire archivi o duplicare i documenti sottratti o danneggiati. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della partita Contenuto con il massimo di Euro 2.000,00. sezione furto

20 3) Sostituzione serrature le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'assicurato o agli altri addetti. L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della partita Contenuto con il massimo di Euro 500,00. Per tutte le condizioni relative alla lettera H) Oneri di Liquidazione ed altre spese, la Società non indennizzerà importo complessivo superiore ad Euro 2.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. I) Rapina commessa sui clienti dell'assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dell'azienda. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della partita Contenuto con il massimo di Euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di Euro 250,00 per il denaro. L) Merci presso terzi L'assicurazione vale quando le merci si trovano presso terzi a cui sono state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento e imballaggio, purché le caratteristiche costruttive ed i mezzi di protezione e chiusura dei locali presso cui sono custodite siano conformi a quanto previsto ai punti e 11.1 e In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della partita Contenuto con il massimo di Euro 2.500,00. A) Cose trasportate L'assicurazione vale, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'assicurato o dagli altri addetti. Resta inteso che: - ai fini della garanzia furto, i veicoli, lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo; - la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Non sono indennizzabili i danni: - subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q o trasportate su rimorchio; - a veicoli; - subiti da oggetti pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 20% della partita Contenuto con il massimo di Euro 5.000,00. B) Infedeltà dei dipendenti La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che: GARANZIE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SULLA SCHEDA PARTITE, GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI 9.2 sezione furto formula impresa 19

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