STATUTO. CONSORZIO con attività esterna EDILIZIA DI QUALITA DELLA PIANURA BERGAMASCA TITOLO I (DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA) Articolo 1

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1 STATUTO CONSORZIO con attività esterna EDILIZIA DI QUALITA DELLA PIANURA BERGAMASCA TITOLO I (DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA) Articolo 1 (Denominazione - Sede) E costituito ai sensi dell art e successivi del Codice Civile un Consorzio con attività esterna denominato Consorzio con attività esterna EDILIZIA DI QUALITA DELLA PIANURA BERGAMASCA. Il Consorzio può anche essere brevemente denominato Consorzio EDILIZIA DI QUALITA. Il Consorzio ha sede in Treviglio (BG), Via Dalmazia n. 2. Articolo 2 (Durata) La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2020, salvo proroga o scioglimento anticipato espresso con deliberazione dell Assemblea dei consorziati. TITOLO II (SCOPO E OGGETTO) Articolo 3 (Scopo e oggetto) Il Consorzio non ha fini di lucro e persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai Soci consorziati i vantaggi economici derivanti dall organizzazione e dalla gestione in comune di servizi e attività

2 preordinate alla elevazione della qualità e della sostenibilità ambientale degli interventi nel settore edilizio, con positivi riflessi sullo sviluppo dell economia reale locale. Pertanto, scopi esclusivi dal Consorzio sono, anche disgiuntamente: a. la promozione e la valorizzazione delle abilità imprenditoriali, artigianali e professionali dell edilizia, tradizionalmente esistenti nel territorio trevigliese e della pianura bergamasca; b. il coordinamento dell azione imprenditoriale dei consorziati per la realizzazione secondo le regole dell arte di edifici di qualità con caratteristiche di contenimento dei consumi energetici; c. la considerazione degli aspetti sociali della qualità dell abitare sostenibile, con l assunzione di iniziative per assicurare la migliore utilizzazione delle risorse materiali e dei mezzi finanziari impiegati. L attività del Consorzio ha pertanto per oggetto: 1. la realizzazione di interventi edilizi in particolare di natura residenziale, con lo svolgimento di tutte le necessarie operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria; 2. la stipulazione, nell interesse dei soci, di contratti di appalto e in genere di ogni altro contratto avente per oggetto l esecuzione di lavori nel settore edilizio, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi, comprese le connesse attività di progettazione, gestione e manutenzione di immobili e impianti; 3. l acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti per la rivendita agli associati; 4. l effettuazione di ricerche e studi concernenti gli aspetti tecnologici per lo sviluppo della qualità e il miglioramento qualitativo dei programmi edilizi e delle modalità operative dei soggetti consorziati; 5. la promozione e l organizzazione di convegni, seminari, attività di formazione riguardanti qualità, ambiente, sicurezza e valore sociale; 6. la predisposizione e il rilascio di marchi collettivi di qualità; 7. la conclusione di tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari l assunzione necessarie o utili alla realizzazione degli scopi predetti, ivi comprese di partecipazioni societarie e ad enti di ogni genere, la stipula di prestiti

3 e finanziamenti con istituti e aziende di credito, il rilascio di fideiussioni e garanzie in genere, la concessione di ipoteche sui beni sociali, con esclusione delle attività rivolte al pubblico ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 ed esclusa la raccolta del risparmio e l esercizio del credito in conformità alla legge n. 197/91 e al D.Lgs. n. 58/1998; nonché lo svolgimento di ogni altra attività strettamente connessa a quelle sopra indicate e il compimento di ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità sociali. TITOLO III AMMISSIONE, OBBLIGHI, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI INTRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE Articolo 4 (Requisiti e numero dei consorziati) Possono essere ammesse a far parte del Consorzio come consorziate le piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui all art. 2195, n. 1, 2, 3 e 5 del Codice Civile e le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n Il numero dei consorziati è illimitato, ma non inferiore a cinque. Articolo 5 (Ammissione dei consorziati) Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo, corredata dei documenti richiesti. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4 e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni già adottate degli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

4 I nuovi consorziati sono tenuti a versare: a. la quota di partecipazione al fondo consortile nei limiti di cui al successivo art. 12 ; b. una quota di ammissione iniziale una tantum nella misura determinata dal Consiglio Direttivo Articolo 6 (Obblighi dei consorziati) Ogni consorziato è obbligato a: a. versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo con le modalità stabilite dal Regolamento; b. versare al Consorzio l eventuale contributo straordinario determinato dall Assemblea ordinaria in proporzione alla quota del fondo consortile da ciascuno posseduta, a copertura di impreviste perdite e/o sopravvenienze passive; c. trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti e attinenti all oggetto consortile, e in ogni caso quelli relativi alle variazioni concernenti l impresa, ivi incluso ogni mutamento dei legali rappresentanti, nonché all eventuale trasferimento dell azienda e alla cessazione dell attività imprenditoriale; d. rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per conto dell impresa consorziata e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ad essa imputabili; e. adempiere gli obblighi assunti dal Consorzio per conto dell impresa consorziata con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali, sottoponendosi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo, eseguiti dagli organi del Consorzio medesimo, al fine di accertarne la puntuale esecuzione; f. osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi del Consorzio; g. non partecipare ad altri consorzi, società consortili, società cooperative in diretta concorrenza con il Consorzio.

5 Articolo 7 (Recesso dei consorziati) Il consorziato può recedere dal Consorzio inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo almeno novanta giorni prima della chiusura di ogni esercizio. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell esercizio ovvero, se non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo. La facoltà di recesso è esclusa per i primi due esercizi di esistenza del Consorzio. Articolo 8 (Esclusione dei consorziati Sanzioni e penalità) Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l esclusione dal Consorzio qualora il consorziato: a. abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l ammissione al Consorzio; b. sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali; c. non abbia provveduto al versamento della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento, in tutto o in parte, dell importo di ammissione una tantum, della quota di contributo annuale o del contributo straordinario; d. non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio; e. abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi del Consorzio; f. abbia comportamenti contrari agli interessi del Consorzio. L esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato entro quindici giorni dall assunzione della delibera mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In deroga a quanto precede e in alternativa al provvedimento di esclusione, per le inadempienze degli obblighi consortili di minore gravità l organo amministrativo provvede ad irrogare sanzioni e penalità

6 economiche commisurate alla rilevanza dell infrazione, previa valutazione delle giustificazioni scritte presentate dal consorziato inadempiente. Nel regolamento approvato dall Assemblea sono individuate le sanzioni e la misura minima e massima delle penalità applicabili, nonchè le norme del relativo procedimento. In mancanza di regolamento, sul tipo di sanzione e sugli importi delle penalità decide il Consiglio Direttivo. Articolo 9 (Obblighi dei consorziati receduti o esclusi) Qualora il consorziato receduto ovvero escluso abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all avvenuto recesso o esclusione, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti entro un congruo termine, che sarà fissato dal Consiglio Direttivo. Inoltre, i consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio - oltre che nei modi indicati dall art del Codice Civile, secondo comma - anche per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio fino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e comunque per tutti i costi e le spese generali di gestione sostenute sino alla data stessa, ivi inclusa ogni e qualsiasi eventuale sopravvenienza passiva che potrebbe verificarsi dopo la data del recesso o dall esclusione. Articolo 10 (Rimborso della quota consortile) In caso di recesso, esclusione, mancata ammissione a seguito di trasferimento dell impresa o scioglimento del Consorzio, la quota di partecipazione versata al fondo consortile sarà rimborsata all impresa consorziata al valore nominale, detratte le somme ancora dovute. Articolo 11 (Trasferimento delle quote)

7 Le quote di partecipazione al Consorzio non sono trasferibili. Tuttavia, in caso di trasferimento dell azienda del consorziato a qualunque titolo, l acquirente subentra nel contratto di consorzio. Qualora il trasferimento dell azienda avvenga per atto tra vivi, il Consiglio Direttivo può deliberare l esclusione dell acquirente dal Consorzio entro un mese dalla notizia dell avvenuto trasferimento. TITOLO IV FONDO CONSORTILE - ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO SITUAZIONE PATRIMONIALE - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI Articolo 12 (Fondo consortile - Fondi di riserva) Il fondo consortile è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato. Fanno inoltre parte del fondo consortile le quote di ammissione una tantum, gli eventuali contributi in conto capitale successivamente corrisposti e gli avanzi di gestione che non siano destinati dall Assemblea a specifici fondi di riserva ovvero ristornati ai consorziati in proporzione e fino a concorrenza dei contributi annui dagli stessi dovuti per l esercizio in questione ai sensi dell articolo 6, lettere a) e b). La quota di sottoscrizione al fondo è determinata per ogni consorziato in euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero). I Fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all atto del suo scioglimento. Articolo 13 (Esercizio consortile - Bilancio - Situazione patrimoniale) L esercizio consortile va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio

8 il Consiglio Direttivo redige il bilancio secondo le norme stabilite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, corredandolo con le relazioni ivi previste. L Assemblea per l approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, detta Assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio. Entro due mesi dalla chiusura dell esercizio, il Consiglio Direttivo redige inoltre la situazione patrimoniale del Consorzio prevista dall articolo 2615 bis del Codice Civile e provvede al deposito presso l Ufficio del Registro delle Imprese. Articolo 14 (Divieto di distribuzione degli avanzi d esercizio) E vietata la distribuzione degli avanzi d esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio. TITOLO V ORGANI CONSORTILI Articolo 15 (Organi del Consorzio) Sono organi del Consorzio: a. l Assemblea delle imprese consorziate; b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente ed il Vice Presidente; d. il Revisore dei conti, in quanto nominato. Articolo 16

9 (Assemblea dei consorziati) L Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutte le imprese consorziate in regola con il pagamento delle quote previste dallo statuto. L Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo delle imprese consorziate, ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto e dalla Legge. L Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio ovvero in altro luogo della Regione Lombardia mediante avviso comunicato ai consorziati, ai componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore dei conti, in quanto nominato, e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. L avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere recapitato con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). L avviso di convocazione deve contenere l elenco delle materie da trattare, l indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell adunanza. L Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. Essa deve comunque svolgersi entro quindici giorni dalla data stabilita per l Assemblea di prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i consorziati, nonché la maggioranza dei componenti dell organo amministrativo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà altresì essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Ciascun consorziato può farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta. Ogni consorziato

10 può essere portatore di una sola delega. L Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest ultimo, l Assemblea nomina il proprio Presidente. All Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 24, nonché il personale interno o persone designate dal Consiglio Direttivo. Delle riunioni dell Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell Assemblea e dal Segretario da esso nominato, anche estraneo al Consorzio. Articolo 17 (Assemblea ordinaria) L Assemblea ordinaria: a. approva il bilancio consuntivo e preventivo; b. nomina i componenti del Consiglio Direttivo, designando il presidente, ed eventualmente il Revisore dei conti; ne determina i compensi e le coperture assicurative relative alle attività svolte nell interesse del Consorzio; c. approva i regolamenti interni e ogni loro successiva modificazione; d. impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge, ovvero su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; e. delibera in merito gli atti aventi ad oggetto l assunzione e la cessione di partecipazioni a società e imprese di ogni genere, l acquisto di terreni e fabbricati, la concessione di ipoteche e il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie in genere; f. determina l ammontare degli eventuali contributi straordinari a copertura di impreviste perdite e/o sopravvenienze passive. L Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all anno entro il termine indicato dall articolo 13 dello statuto.

11 L Assemblea è validamente costituita: - in prima convocazione, con l intervento della maggioranza dei consorziati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; - in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei consorziati presenti. Articolo 18 (Assemblea straordinaria) L Assemblea straordinaria delibera: a. sulle modifiche dell atto costitutivo e dello statuto; b. sulla proroga e sull eventuale scioglimento anticipato del Consorzio; c. sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri; d. su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo statuto e dalla Legge. L Assemblea straordinaria: - in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati facenti parte del Consorzio; - in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati facenti parte del Consorzio. Articolo 19 (Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall Assemblea anche fra persone estranee al Consorzio. I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere nominati per un periodo superiore a un triennio e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del

12 bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quei compiti che per legge e per statuto sono demandati all Assemblea o al Presidente. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo: a. eleggere fra i suoi componenti il Vice Presidente del Consorzio; b. predisporre il progetto di bilancio secondo le norme stabilite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, corredandolo con le relazioni ivi previste; c. redigere la situazione patrimoniale di cui all articolo 2615 bis del Codice Civile; d. redigere il bilancio preventivo, corredato da una relazione programmatica illustrativa dei criteri utilizzati nella predisposizione del medesimo; e. determinare l ammontare delle quote a carico dei consorziati per la copertura delle spese di esercizio e del contributo annuo dei sostenitori, nonché la quota di ammissione una tantum per i nuovi ingressi; f. deliberare sull ammissione di nuovi consorziati; g. deliberare sull esclusione dei consorziati; h. proporre all Assemblea gli eventuali regolamenti interni nonché le modifiche allo statuto e ai regolamenti stessi; i. provvedere ad ogni atto relativo al personale del Consorzio; j. deliberare ogni altro atto di amministrazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera, telegramma, fax e posta elettronica contenente l indicazione del giorno, del luogo e dell ora della riunione, nonché l ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

13 Il Consigliere che si trova in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla delibera da assumere deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo e deve astenersi dal partecipare alla votazione. A parità dei voti prevale quello del Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell Assemblea e dal Segretario da esso nominato. Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se il Consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie fra i suoi membri il nuovo Presidente, che ricopre la carica fino all Assemblea successiva. Anche i Consiglieri cooptati cessano dall ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d urgenza l Assemblea perchè provveda a surrogare i membri cessati con altrettanti sostituti, i quali scadranno con quelli in carica all atto delle loro nomine. Il consigliere che senza giustificato motivo è assente a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo verrà considerato dimissionario e sarà sostituito nei modi e nei termini di Legge. Articolo 20 (Presidente - Vice Presidente) Il Presidente del Consorzio dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio ed è rieleggibile. Il Presidente: a. convoca e presiede l Assemblea dei consorziati e il Consiglio Direttivo; b. dà le opportune disposizioni per l esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio; c. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall Assemblea e dal Consiglio Direttivo; d. vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell Assemblea e del Consiglio Direttivo;

14 e. accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio; f. conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure sia speciali che generali. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo. Articolo 21 (Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale) Al Presidente spettano al firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio nominando allo scopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente. L organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. Articolo 22 (Revisore dei conti) Qualora lo reputi opportuno, ovvero sia obbligatorio per legge, l Assemblea potrà procedere in ogni momento alla nomina di un Revisore dei conti, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il quale vigilerà sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento, esercitando altresì il controllo contabile dell Ente, con le modalità e nei termini stabiliti dall articolo 2409 ter del Codice Civile.

15 Esso resta in carica per un triennio, è rieleggibile e non può essere revocato se non per giusta causa. La retribuzione annuale del Revisore è determinata dall Assemblea all atto della nomina nell ambito delle tariffe professionali vigenti. Il Revisore dei conti deve dare atto in appositi verbali delle attività svolte in sede di verifica. Articolo 23 (Direttore del Consorzio) L esecuzione delle delibere e la direzione del Consiglio possono essere affidate a un Direttore con le facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo. TITOLO VI Enti sostenitori Articolo 24 (Enti sostenitori) Gli enti, le associazioni e gli organismi pubblici e privati di qualsiasi natura, con e senza personalità giuridica, che intendono sostenere l attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli Enti Sostenitori tenuto dal Consorzio. I sostenitori versano un contributo annuale che viene fissato dal Consiglio Direttivo. Gli enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell attività del Consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea. TITOLO VII

16 Scioglimento del Consorzio - Regolamento Clausola compromissoria - Rinvio al Codice Civile Articolo 25 (Liquidazioni - Scioglimento) Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l Assemblea straordinaria provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con le consorziate, compreso il rimborso della quota versata alle consorziate al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale eventualmente disponibile dopo il pagamento di tutte le passività. Il patrimonio consortile residuo verrà devoluto a organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio secondo le indicazioni date dall Assemblea stessa. Articolo 26 (Regolamenti interni) L Assemblea ordinaria può approvare uno o più regolamenti interni per l applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari. Articolo 27 (Clausola compromissoria) Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i consorziati ovvero fra i consorziati e il Consorzio, l organo amministrativo e l organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell attività consortile e della interpretazione o esecuzione del

17 presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa. L arbitro deciderà ritualmente, secondo diritto. Se per qualsiasi motivo l arbitro dovesse venire meno all incarico assunto, le parti provvederanno ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra. Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s intende integralmente accettato con l adesione al presente statuto e/o con l accettazione delle cariche consortili. Articolo 28 (Rinvio alle disposizioni del Codice Civile) Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Consorzi.

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