HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it"

Transcript

1 1 OGGETTO ACCESSO ALL ORARIO RIDOTTO QUESITO (posto in data 23 febbraio 2015) Dal 2007 sono assunta con contratto a tempo indeterminato presso con un incarico di dirigente medico di primo livello. Ho tre figli aventi rispettivamente 8 anni, 6 anni e 7 mesi. A fine 2013 ho presentato richiesta di essere inserita in graduatoria per poter godere dell orario lavorativo ridotto per il periodo Nella graduatoria emessa dall amministrazione nel gennaio 2014 occupavo una posizione di rincalzo rispetto a quelli che avevano diritto da subito all orario ridotto tanto che, nel settembre 2014, a seguito della rinuncia dei colleghi che mi precedevano in graduatoria, l amministrazione mi ha confermato che avrei potuto usufruire dell orario ridotto. Essendo in quel momento in congedo obbligatorio di maternità, non ho usufruito del diritto acquisito. Attualmente sono in congedo facoltativo di maternità per la figlia nata il 30 giugno Su richiesta tramite dell amministrazione, ho comunicato che sicuramente fino al 30 giugno 2015 non avrei necessità di usufruire dell orario ridotto. Sto valutando, con il benestare del primario del mio reparto, di prolungare il congedo facoltativo sino a fine settembre o agli inizi di ottobre. L amministrazione mi ha anticipato che in caso di mio rientro al lavoro agli inizi di ottobre 2015 ci sarebbero delle difficoltà a formalizzare un contratto part-time della durata di soli 3 mesi. Tale asserzione ha un fondamento giuridico amministrativo? Chiedo infine se a un dirigente medico che ad orario di lavoro ridotto può essere conferito un incarico di alta specializzazione.

2 2 RISPOSTA (inviata in data 27 febbraio 2015) Le difficoltà poste dall amministrazione sono giustificate, e trovano il loro fondamento nel comma 4 dell articolo 3 del CCNL 22 febbraio 2001, integrativo del CCNL 1998_2001, che disciplina l accesso all orario ridotto della dirigenza medica. Il citato comma dispone infatti che L accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno. Lo stesso comma precisa peraltro che il rientro al regime pieno può essere anticipato su richiesta del dirigente o dell azienda al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, previo accordo tra azienda e dirigente interessato, che deve tener conto delle esigenze organizzative dell azienda, e che deve essere formalizzato nel contratto individuale di lavoro, come indicato al comma 4 dell articolo 2 dello stesso CCNL. Questa formulazione non preclude in assoluto la possibilità di un periodo di servizio ad orario ridotto minore di un anno, richiedendo l accesso al periodo ridotto per un anno e concordando con l azienda successivamente il rientro anticipato al tempo pieno. Questa modalità costituisce di fatto una forzatura nell utilizzo dell istituto in questione laddove sia nota a priori la volontà di tornare al tempo pieno prima del termine concordato a seguito della richiesta iniziale, e questo spiega la generica formulazione utilizzata dagli interlocutori aziendali, che hanno accennato a difficoltà senza precisarne la natura. Per quanto concerne gli incarichi dirigenziali conferibili ad un dirigente ad orario ridotto il successivo comma 6 dello stesso articolo 2 del CCNL 22 febbraio 2001 precisa che Non è consentito l accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complessa. Appare pertanto possibile per un dirigente che abbia un incarico di struttura semplice non dipartimentale o di alta specializzazione richiedere l accesso all orario ridotto.

3 3 Per quanto concerne invece il conferimento di incarichi dirigenziali ad un dirigente ad orario ridotto resta piena la discrezionalità aziendale nell attribuire determinate funzioni e responsabilità, fermo restando il vincolo di una coerenza tra quelle funzioni e quelle responsabilità e l effettiva prestazione lavorativa resa dal dirigente stesso. Sotto questo profilo il conferimento di un incarico di struttura semplice, che intrinsecamente comporta responsabilità di gestione di risorse appare improbabile, anche se non escluso dal richiamato comma 6 che pone in relazione orario ridotto e tipologie di incarichi dirigenziali con esso compatibili. Non dovrebbero invece sussistere problemi per un incarico di alta specializzazione, i cui contenuti attengono ad una dimensione meramente professionale, e si esprimono per certi versi in modo indipendente dalla durata della prestazione lavorativa. Proprio in relazione agli spazi di discrezionalità che possono essere esercitati nell applicazione delle norme contrattuali e legislative che disciplinano il rapporto lavorativo ad impegno ridotto, è essenziale che sia adottato un regolamento aziendale in cui siano definite in modo puntuale modalità applicative certe e il più possibile condivise non solo per quanto concerne il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti con regime orario ridotto o l eventuale cambiamento conseguente al passaggio al part time, ma anche per quanto concerne il trattamento economico per le componenti non direttamente correlate alla durata della prestazione lavorativa.

4 4 CCNL 22 febbraio 2001 Integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 2 Accesso al regime ad impegno ridotto 1. accesso all impegno orario ridotto Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere l accesso ad un regime di impegno orario ridotto. 2. situazioni nelle quali si può chiedere l impegno orario ridotto In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età, a parenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime (articoli 89 e 90, comma 2 del DPR ) ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, derivanti in particolare, dall assistenza a parenti indicati dall articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera; fratelli e sorelle) affetti da: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà

5 5 CCNL 22 febbraio 2001 Integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 2 Accesso al regime ad impegno ridotto 3. termini per accogliere la domanda di accesso all orario ridotto L accesso al regime di impegno ridotto, anche per quanto attiene la decorrenza, è concordato dall azienda con il dirigente interessato, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell avvenuto accesso all impegno ridotto. La modifica dell impegno orario deve essere formalizzata nel contratto individuale di lavoro, ai sensi dell articolo 13, comma 12 del CCNL 1998_ numero di dirigenti che possono essere ammessi all orario ridotto L azienda ammette i dirigenti all impegno ridotto in misura non superiore al 3 % della dotazione organica complessiva dell area della dirigenza medica, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all unità e va ripartita dall azienda entro trenta giorni dall entrata in vigore del presente contratto, di norma, tra le varie discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi dandone informazione ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali e in quanto tali componenti la delegazione sindacale alle trattative stesse.

6 6 CCNL 22 febbraio 2001 Integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 2 Accesso al regime ad impegno ridotto 5. criteri di priorità nell accesso all orario ridotto Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza: - ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al 1 grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti ; - ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età. Articolo 3 Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto 1. percentuali minima e massima di riduzione dell orario di lavoro L orario di lavoro settimanale del dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% dell orario contrattuale. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno. 2. modalità di realizzazione dell orario ridotto L impegno ridotto può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).

7 7 CCNL 22 febbraio 2001 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 3 Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto 3. ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può concordare con l azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all articolo 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dell attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse discipline. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al presente comma richiesta dall azienda o dal dirigente è concordato dall azienda con il dirigente interessato, e deve essere formalizzata nel contratto individuale di lavoro. 4. durata del periodo di servizio ad orario ridotto L accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all articolo 2, comma 3 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell azienda. 5. possibilità di far ricorso ad assunzioni a tempo determinato In rapporto alla durata dell impegno ridotto del dirigente, l azienda su richiesta del responsabile della struttura - valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, a condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilità organica posto che i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

8 8 CCNL 22 febbraio 2001 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 3 Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto 6. dirigenti ai quali è precluso l accesso all orario ridotto Non è consentito l accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complessa, ai sensi dell articolo 20, comma 1, lettera f) punto 18 bis della legge 488/1999, che dispone È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 1. diritti e prerogative del dirigente ad orario ridotto Nell applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione. 2. condizioni e limiti di prestazioni di lavoro supplementare Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

9 9 CCNL 22 febbraio 2001 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 3. remunerazione dell eventuale lavoro supplementare Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. 4. limitazioni al lavoro straordinario nell impegno ridotto verticale Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore. 5. ulteriori ore di lavoro supplementare o straordinario Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l azienda, previo consenso del dirigente, chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite annuo di 20 ore. 6. trattamento economico del dirigente ad impegno ridotto Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, l indennità di specificità medica e l indennità di rischio radiologico ove spettante, corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico. L indennità di esclusività è percepita per intero.

10 10 CCNL 22 febbraio 2001 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 7. rideterminazione della retribuzione di posizione La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e fermo restando il principio generale della proporzionalità della remunerazione rispetto alla prestazione lavorativa, è rideterminabile dalle parti, azienda e dirigente, in misura proporzionale all impegno ridotto e comunque in ragione dell eventuale mutamento dell incarico conseguentemente assegnato. 8. trattamento accessorio non correlato all orario di lavoro La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato. 9. assegni familiari Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 10. disciplina delle ferie e delle altre assenze dal lavoro I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia.

11 11 CCNL 22 febbraio 2001 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 10. disciplina delle ferie e delle altre assenze dal lavoro In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla normativa in materia di tutela della maternità, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nell impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 11. impegno ridotto e periodo di prova I dirigenti possono accedere all impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall assunzione. 12. pronta disponibilità e libera professione intramoenia I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere sevizio di pronta disponibilità. L attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell impegno ad orario ridotto. 13. ripristino del trattamento economico al ritorno al tempo pieno Al dirigente che rientra dall impegno ridotto viene ripristinato l intero trattamento economico nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell azienda dell incarico precedentemente ricoperto.

12 12 CCNL 22 febbraio 2001 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 14. rinvio al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.

13 13 Articolo 1 Concetti di carattere generale 1. opzioni di esercizio della prestazione lavorativa Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. 2. definizioni dei termini di riferimento Ai fini del presente decreto legislativo si intende: a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a); c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d); e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.

14 14 Articolo 1 Concetti di carattere generale 3. ambiti riservati alla contrattazione collettiva I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo pieno o part time. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto. 4. orario ridotto e assunzioni a tempo determinato Le assunzioni a termine, disciplinate in termini generali dal decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, d all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per quanto concerne i lavoratori in mobilità, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per quanto concerne le sostituzioni di lavoratrici in congedo per maternità, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.

15 15 Articolo 2 Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale 1. vincoli ed obblighi informativi relativi all impegno ridotto Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. 2. precisazioni che devono essere contenute nel contratto di lavoro Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7. articolo 3 Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 1. possibilità di richiedere lavoro supplementare Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore nel contratto di lavoro individuale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

16 16 articolo 3 Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 2. aspetti che possono essere oggetto di contrattazione collettiva I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi. 3. lavoro supplementare e consenso del lavoratore interessato L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 4. maggiorazione del compenso per lavoro supplementare I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfetaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.

17 17 articolo 3 Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 5. possibilità di prestazioni lavorative straordinarie Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. 7. flessibilità applicativa del rapporto di lavoro a tempo parziale Fermo restando che nei contratti di lavoro a tempo parziale deve essere contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. 3-bis) condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma;

18 18 articolo 3 Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 8. vincoli per variare in aumento la durata della prestazione lavorativa L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di lavoro. 9. garanzie e tutele per l applicazione di forme flessibili di part time La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale caratterizzato dagli elementi di flessibilità indicati al comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Ferme restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al lavoratore affetto da patologie oncologiche ovvero al lavoratore studente è riconosciuta la facoltà di revocare il predetto consenso. 10. applicazione di forme flessibili di part time nei contratti a termine L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche previste dal comma 7 è possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.

19 19 articolo 3 Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 14. obblighi informativi dei centri e delle agenzie per l impiego I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti autorizzati all attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini della revoca dell autorizzazione.

20 20 Articolo 4. Principio di non discriminazione 1. equiparazione dei diritti rispetto ai lavoratori a tempo pieno Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. 2. implicazioni concrete del principio di non discriminazione L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che: a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli direttamente connessi con l impegno sindacale. I contratti collettivi di lavoro possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;

Decreto Part-time. Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time

Decreto Part-time. Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time Decreto Part-time Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time ARTICOLO 1 Definizioni 1.Nel rapporto di lavoro subordinato l assunzione

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO IMPEGNO ORARIO RIDOTTO QUESITO (posto in data 2 aprile 2010) Quali sono le norme contrattuali che regolano la possibilità di accedere ad un rapporto di lavoro part time per un anestesista di

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO PART TIME PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE QUESITO (posto in data 23 marzo 2014) Sono una dipendente a tempo indeterminato dal 2010, trasferita in mobilità nel luglio 2011 presso un Azienda Sanitaria

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Contratto part-time e le modifiche del Jobs Act: la nuova disciplina del rapporto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

OGGETTO RIDUZIONI PREVISTE PER PORTATORI DI INVALIDITÀ CIVILE

OGGETTO RIDUZIONI PREVISTE PER PORTATORI DI INVALIDITÀ CIVILE 1 OGGETTO RIDUZIONI PREVISTE PER PORTATORI DI INVALIDITÀ CIVILE QUESITO (in data 20 maggio 2009) Sono un medico anestesista che nel 2001 é stato operato di trapianto di cornea all occhio sinistro e nel

Dettagli

TITOLO X Tempo parziale (Part Time) Premessa

TITOLO X Tempo parziale (Part Time) Premessa TITOLO X Tempo parziale (Part Time) Premessa Le parti, nel ritenere che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere mezzo idoneo ad agevolare l incontro fra domanda e offerta di lavoro, ne confermano

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. COMUNE DI USMATE VELATE Provincia di Monza e della Brianza. Corso Italia n. 22 20040 USMATE VELATE Cod.Fisc.01482570155 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

Il Part-Time in Poste Italiane

Il Part-Time in Poste Italiane Il Part-Time in Poste Italiane Vademecum Che cos è? Il contratto a tempo parziale è un contratto di lavoro subordinato che prevede una prestazione di lavoro di durata inferiore rispetto alle 36 ore settimanali

Dettagli

Scheda approfondita LAVORO PART-TIME

Scheda approfondita LAVORO PART-TIME Scheda approfondita LAVORO PART-TIME Nozione Finalità Ambito soggettivo di applicazione Legenda Contenuto Precisazioni Riferimenti normativi Ambito oggettivo di applicazione Forma Durata Trattamento economico

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PART-TIME

REGOLAMENTO DEL PART-TIME REGOLAMENTO DEL PART-TIME (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 279 del 14/11/2012, integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 311 del 17/12/2013 e, da ultimo, modificato con deliberazione

Dettagli

JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015

JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015 JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015 Brescia, 22 luglio2015 Relatore: dott. Massimo Brisciani ARGOMENTI P A R T - T I M E 3 A P P

Dettagli

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 Legge 247 del 24 dicembre 2007 Sommario LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI 1. Indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti. 2. Lavoro

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

GUIDA SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART TIME) Aggiornata a novembre 2013

GUIDA SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART TIME) Aggiornata a novembre 2013 GUIDA SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART TIME) Aggiornata a novembre 2013 MODALITÀ RICHIESTE (TRASFORMAZIONE E/O MODIFICA) DURATA ORARIO : ARTICOLAZIONE E INTERVALLO CRITERI PRINCIPALI ACCOGLIMENTO DELLE

Dettagli

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI ARTT. 41 47 D.LGS 81/2015 L È UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI. TRE TIPOLOGIE: A) PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL

Dettagli

Contratto di lavoro intermittente

Contratto di lavoro intermittente Contratto di lavoro intermittente Chistoni Paola Il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e successive modificazioni). L articolo 33 lo

Dettagli

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione. dicembre 2014, n. 183

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione. dicembre 2014, n. 183 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Oggetto

Dettagli

Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92

Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92 Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92 La legge riconosce ai lavoratori disabili e ai loro familiari il diritto di fruire, in presenza di determinate condizioni, di permessi retribuiti o di congedi

Dettagli

Il lavoro subordinato

Il lavoro subordinato Il lavoro subordinato Aggiornato a luglio 2012 1 CHE COS È? Il contratto di lavoro subordinato è un contratto con il quale un lavoratore si impegna a svolgere una determinata attività lavorativa alle dipendenze

Dettagli

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico Rinnovo CCNL 5 marzo 2010 Articoli modificati e documenti aggiunti Roma, 18 febbraio 201 3 In Roma, addì 18febbraio

Dettagli

OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO

OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO 1 OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO QUESITO (posto in data 4 luglio 2014) Ho un contratto da specialista ambulatoriale a tempo indeterminato

Dettagli

INAIL. circolare 24 agosto 2004, n. 57. Oggetto: Lavoro a tempo parziale. Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile

INAIL. circolare 24 agosto 2004, n. 57. Oggetto: Lavoro a tempo parziale. Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile INAIL circolare 24 agosto 2004, n. 57 Oggetto: Lavoro a tempo parziale. Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile Quadro di riferimento - D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: "Testo unico

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. Art. 1 Personale richiedente il rapporto di lavoro a tempo parziale

REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. Art. 1 Personale richiedente il rapporto di lavoro a tempo parziale REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Art. 1 Personale richiedente il rapporto di lavoro a tempo parziale 1. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere attivati, a richiesta, nei

Dettagli

IL LAVORO NEL TURISMO

IL LAVORO NEL TURISMO IL LAVORO NEL TURISMO Recenti interventi normativi e prospettive per il settore Castelfranco Veneto, 20 febbraio 2012 Area Relazioni Sindacali, Previdenziali e Formazione Tempo Determinato Maggiore costo

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015 Direzione Centrale Entrate Roma, 04/02/2015 Circolare n. 26 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

AZIONI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE TRA FAMIGLIA E LAVORO

AZIONI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE TRA FAMIGLIA E LAVORO AZIONI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE TRA FAMIGLIA E LAVORO PREMESSO: - che occorre una azione sinergica, a tutti i livelli, tra le iniziative legislative, le politiche sociali e quelle contrattuali

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE COS È? Il contratto individuale di lavoro è un accordo tra un datore di lavoro (impresa individuale, società, associazione, studio professionale, etc.) ed un

Dettagli

Genitori adottivi o affidatari

Genitori adottivi o affidatari Genitori adottivi o affidatari Congedo di maternità Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione nazionale,

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione

Dettagli

Come cambia la tutela della maternità e paternità. Barbara Maiani

Come cambia la tutela della maternità e paternità. Barbara Maiani Come cambia la tutela della maternità e paternità Barbara Maiani I principi della legge delega Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle alla genitorialità cure parentali, attraverso misure volte

Dettagli

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE A cura di Avv. Prof. Gabriele Fava Presidente Studio Legale FAVA&ASSOCIATI www.favalex.it 1 Introduzione L apprendistato è stato oggetto di numerose modifiche

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; Premessa Non mutano i concetti di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; di giustificato motivo soggettivo (cioè

Dettagli

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108)

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108) Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108) Disciplina dei licenziamenti individuali Articolo 1 - Sostituzione dei primi due commi dell'art. 18 L. 300/1970 Articolo 2 - Applicazioni

Dettagli

La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità

La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità TITOLO XXX Trattamento economico Articolo 7 NORMALE RETRIBUZIONE La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO ASPETTATIVA PER UN INCARICO DI LAVORO ALL ESTERO QUESITO (posto in data 7 giugno 2013) Sono un Dirigente Medico a tempo indeterminato presso un Ospedale Pubblico. So che l'aspettativa, senza

Dettagli

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità Modifica delle norme di tutela della maternità È stato pubblicato sulla G.U. n. 144 del 26 giugno 2015 Supplemento ordinario n. 34, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 "Misure per la conciliazione

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 La riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 Flessibilità

Dettagli

BOZZA DEL 29 OTTOBRE 2013. Regole generali relative all orario di lavoro. ottobre 2014

BOZZA DEL 29 OTTOBRE 2013. Regole generali relative all orario di lavoro. ottobre 2014 BOZZA DEL 29 OTTOBRE 2013 Regole generali relative all orario di lavoro ottobre 2014 1 INDICE 1. ORARIO DI LAVORO pag. 3 2. ORARIO DI LAVORO PERSONALE APPARTENENTE AI LIVELLI IV-VIII pag. 3 2.1 Flessibilità

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PART-TIME

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PART-TIME REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PART-TIME (approvato con delibera della Giunta comunale nr 66 del 14.05.2001 con le modifiche apportate con delibere della Giunta comunale nr 123 del 13.10.2008 e nr 101

Dettagli

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che ACCORDO PER IL PASSAGGIO DEI QUADRI DIRETTIVI E DEL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLA CASSA DEPOSIT I E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DELL'8 GIUGNO 2000 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SSN A seguito del parere favorevole

Dettagli

LINEE DI INDIRIZZO RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO RIDOTTO. ART. 1 ( Definizione)

LINEE DI INDIRIZZO RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO RIDOTTO. ART. 1 ( Definizione) 1 REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato Regionale della Sanità Dipartimento regionale per la pianificazione strategica ********** Servizio 1 Personale dipendente S.S.R. LINEE DI INDIRIZZO RAPPORTO

Dettagli

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti 3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti La normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato è contenuta nel Decreto Legislativo n. 368 del 2001, decreto attuativo della Direttiva Comunitaria

Dettagli

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI ** PENSIONI LIQUIDATE* 1^ SALVAGUARDIA

Dettagli

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 In data 21 Dicembre 2009, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni dell A.S.L.

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

\ AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI RAVENNA AREA DIRIGENZA RUOLI: SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO REGOLAMENTO AZIENDALE

\ AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI RAVENNA AREA DIRIGENZA RUOLI: SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO REGOLAMENTO AZIENDALE \ AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI RAVENNA Programma Speciale Organizzazione e Sviluppo Risorsa Umana U.O. Relazioni Sindacali AREA DIRIGENZA RUOLI: SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO. ARTICOLO 2 Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta

REGOLAMENTO INTERNO. ARTICOLO 2 Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta REGOLAMENTO INTERNO ARTICOLO 1 Scopo ed oggetto del regolamento Il presente regolamento ha lo scopo - ai sensi dell articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e dell articolo 39 dello statuto - di disciplinare

Dettagli

Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva

Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Il Comune (omissis) rivolge quesito per sapere quale sia il trattamento economico spettante al dipendente comunale che occasionalmente

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal. - La Regione, rappresentata dal E Il Dott., ammesso

Dettagli

Le pensioni nel 2006

Le pensioni nel 2006 Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016 Direzione Centrale Entrate Roma, 29/01/2016 Circolare n. 15 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO Decreto 15 febbraio 2006 n.37 REPUBBLICA DI SAN MARINO MODALITA E CRITERI PER L INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI INVALIDI E PORTATORI DI DEFICIT NEI GRUPPI INTEGRATIVI E DI SUPPORTO DELL A.A.S.P., NELLE AZIENDE

Dettagli

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO.

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. PROVINCIA DI LIVORNO CIRCOLARE N. 1/2014 Ai Dirigenti Ai dipendenti Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. Alla luce delle modifiche intercorse a seguito

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. ART. 1 (Risorse)

ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. ART. 1 (Risorse) ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ART. 1 (Risorse) 1) Al finanziamento del Fondo costituito ai sensi dell'art. 14 del DPR 16

Dettagli

PART TIME A.S. 2010-2011

PART TIME A.S. 2010-2011 PART TIME A.S. 2010-2011 Part-time 2 Marzo 2010 Il rapporto di lavoro a tempo parziale La domanda Il 15 marzo 2010 scade il termine per la presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di

Dettagli

LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO

LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO Premesse: La Legge 68/99 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede che la maggior parte

Dettagli

,OQXRYRSDUWWLPH 7LSRORJLHFRQWUDWWXDOLDPPHVVH

,OQXRYRSDUWWLPH 7LSRORJLHFRQWUDWWXDOLDPPHVVH ,OQXRYRSDUWWLPH $PELWRGLDSSOLFD]LRQH La circolare ministeriale n. 9 del 18 marzo 2004 ha integrato ed in alcuni casi ampliato, la revisione all istituto del part- time attuata con il D.lgs. n. 276/2003

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/02/2012

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/02/2012 Direzione Centrale Entrate Roma, 03/02/2012 Circolare n. 14 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue: Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto

Dettagli

OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA

OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA 1 OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA QUESITI (posti in data 18 dicembre 2011) 1) è possibile svolgere servizio di pronta disponibilità in due aziende ospedaliere diverse, anche

Dettagli

OGGETTO PREAVVISO IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO

OGGETTO PREAVVISO IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO OGGETTO PREAVVISO IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO QUESITO (posto in data 17 marzo 2010) Quali sono i termini del preavviso da dare all azienda in un rapporto di lavoro a tempo determinato della

Dettagli

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT Scheda sul licenziamento nel contratto a tutele crescenti TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, Reintegrazione: Il giudice, con la pronuncia NULLO E INTIMATO

Dettagli

ANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE SAI?

ANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE SAI? PERMESSI e CONGEDI PARENTALI (art. 33 L. 104/92) solo per genitori, parenti o affini di una persona riconosciuta in SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE (certificazione di gravità ex art. 3 c. 3 L104/92); solo

Dettagli

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL Visto il D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 Testo unico ell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parti concordano che la normativa presente nel ccnl firmato

Dettagli

La giusta soluzione in tempi brevi. Chiamaci subito allo: 328 2964969

La giusta soluzione in tempi brevi. Chiamaci subito allo: 328 2964969 In questo documento, abbiamo riportato alcuni passaggi del CCNL(contratto nazionale) del lavoro domestico, in particolare ciò che riguarda le figure di badante e colf/baby-sitter, in modo da fornire una

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del

Dettagli

Scheda approfondita LAVORO INTERMITTENTE

Scheda approfondita LAVORO INTERMITTENTE Scheda approfondita LAVORO INTERMITTENTE Nozione Finalità Ambito soggettivo di applicazione Legenda Contenuto Precisazioni Riferimenti normativi Ambito oggettivo di applicazione Forma Durata Trattamento

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Come indicato nel Piano Annuale della Performance (P.A.P.), predisposto a partire dall anno 2015, l Azienda annualmente esplicita gli obiettivi,

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 63 01.04.2014 Intermittenti: chiarimenti sui versamenti volontari Tempo fino al 20 settembre 2014 per le richieste di versamenti

Dettagli

CISL FP (A. Roncarolo) Aspetti giuridici Struttura Le voci LA BUSTA PAGA

CISL FP (A. Roncarolo) Aspetti giuridici Struttura Le voci LA BUSTA PAGA Aspetti giuridici Struttura Le voci LA BUSTA PAGA 1 COS È LA BUSTA PAGA è un documento obbligatorio (Legge 5 gennaio 1953, n. 4) che indica la retribuzione, le ritenute fiscali e previdenziali che il lavoratore

Dettagli

Determina Personale Organizzazione/0000194 del 12/12/2014

Determina Personale Organizzazione/0000194 del 12/12/2014 Comune di Novara Determina Personale Organizzazione/0000194 del 12/12/2014 Area / Servizio Area Organizzativa (05.UdO) Proposta Istruttoria Unità Area Organizzativa (05.UdO) Proponente Monzani/Battaini

Dettagli

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/43 del 20.12.2013

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/43 del 20.12.2013 Allegato alla Delib.G.R. n. 53/43 del 20.12.2013 Collocamento mirato delle persone con disabilità indicate dalla Legge n. 68/1999 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Eliminazione delle

Dettagli

LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA

LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA La Cassa è stata istituita con legge 8 gennaio 1952 ed è stata trasformata, a decorrere da 1 gennaio 1995, in fondazione con personalità giuridica di diritto

Dettagli

COMUNE DI VILLACHIARA. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI

COMUNE DI VILLACHIARA. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI COMUNE DI VILLACHIARA Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI (Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 22/10/1997,

Dettagli

EVENTO CONCLUSIVO Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015. Sede Catania 22 ottobre 2015 Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127

EVENTO CONCLUSIVO Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015. Sede Catania 22 ottobre 2015 Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127 Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012 POR FSE 2007 2013 Regione Siciliana Asse VII Capacità Istituzionale Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Dettagli

Accordo Sindacale. Visto il CCNL 2002-2005, I biennio economico - d.d. 27.01.2005 ed in particolare l art. 12 e l art. 34;

Accordo Sindacale. Visto il CCNL 2002-2005, I biennio economico - d.d. 27.01.2005 ed in particolare l art. 12 e l art. 34; Accordo Sindacale Regolamento Lavoro Straordinario: durata minima lavoro straordinario e limite individuale ore/anno liquidabili nonché norme di utilizzo flessibilità modificative dell attuale regolamento

Dettagli

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5 D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5 OGGETTO: INCARICO A TEMPO DETERMINATO ALLA SIG.RA DURANTE ALESSANDRA PER SVOLGERE LE MANSIONI DI OPERATORE SOCIO

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO FERIE E LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA QUESITO (posto in data 7 ottobre 2009) Può un anestesista durante le sue ferie o durante un giorno di riposo esercitare attività libero professionale nella

Dettagli

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DEGLI ORARI

REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DEGLI ORARI REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DEGLI ORARI Approvato con deliberazione n. 61 del 23.10.2006 ART. l Orario di servizio Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

Aspettativa (aggiornamento ottobre 09) Edizione ottobre 09. Pagina 1

Aspettativa (aggiornamento ottobre 09) Edizione ottobre 09. Pagina 1 Aspettativa Edizione ottobre 09 Pagina 1 INDICE 1 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA pag. 3 1.1 Congedo per gravi motivi di famiglia pag. 3 1.2 Modalità di richiesta pag. 3 1.3 Trattamento economico 2 ALTRE ASPETTATIVE

Dettagli

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE Adottato con atto deliberativo di Giunta Comunale n 83 del 02.08.2002 Modificato

Dettagli