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1 Ó» ¹¹ ± ²«³» ± ¼ Ü ³»² ± novembre 2014 TERRITORIO ݱ²½» ²» Rapporto del Consiglio di Stato sull iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari per una nuova Legge sull esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale Signor Presidente, signore e signori deputati, l iniziativa in oggetto propone di adottare una nuova legge, denominata Legge sull esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale, che assoggetti tutti gli imprenditori del settore artigianale (quali i falegnami, i pittori, i piastrellisti, ecc) ad un obbligo di iscrizione all albo simile a quello in vigore per le imprese di costruzione, con l obiettivo di aumentare il controllo dello Stato nel settore dell artigianato e migliorare in tal modo la qualità dei lavori e la prevenzione degli abusi. Essa fa seguito ad un analoga iniziativa presentata il 26 settembre 2011 da Saverio Lurati e cofirmatari concernente l assoggettamento degli operatori specialisti del settore principale della costruzione (casseratori, ferraioli e posatori di murature in cotto) all obbligo di iscrizione all albo previsto dalla Legge sull esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC). Su quest ultima iniziativa lo scrivente Consiglio si è pronunciato mediante messaggio n del 10 luglio 2013 contenente un controprogetto (poi approvato dal Gran Consiglio il 23 settembre 2013), al quale, date le manifeste affinità delle norme in questione, si rimanda in larga misura. Qui basti soltanto ricordare che il quadro giuridico di riferimento per questa tematica è determinato principalmente dalla Legge federale sul mercato interno (LMI), che sancisce e disciplina in modo vincolante il principio del libero accesso libero al mercato (art. 3) e non ammette sostanzialmente alcuna limitazione alla concorrenza fondata esclusivamente su motivazioni economiche (art. 3 cpv. 3). La normativa federale obbliga inoltre le autorità ad esaminare la proporzionalità delle eventuali restrizioni al principio del libero accesso al mercato tenendo conto dell esperienza professionale acquisita dall offerente nel luogo di origine a prescindere dall esistenza di un certificato di capacità (art. 3 cpv. 2 lett. d). In ogni caso, poi, i certificati di capacità cantonali riconosciuti dai Cantoni per l esercizio di un attività lucrativa sono validi su tutto il territorio della Confederazione a condizione che non siano oggetto di restrizioni secondo l art. 3 (art. 4 cpv. 1). Se il certificato di capacità adempie solo in parte le condizioni richieste nel luogo di destinazione, l interessato può provare di aver acquisito le conoscenze necessarie nel quadro di una formazione o di un periodo di pratica svolti altrove (art. 4 cpv. 3). Nel settore delle commesse pubbliche, 1 ïòððêí
2 infine, i Cantoni e i Comuni, come pure altri enti preposti a compiti pubblici cantonali e/o comunali sono obbligati a non discriminare l accesso a concorrenti aventi il loro domicilio o la propria sede in Svizzera (art. 5). Entro questi limiti gli obiettivi dell iniziativa e le proposte di regolamentazione in essa contenute appaiono pienamente condivisibili. Le stesse rispondono alla necessità di tutelare la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul nostro territorio nonché al manifesto bisogno di assicurare maggiori controlli in un settore, come quello delle imprese artigianali, che a tutt oggi soffre in modo particolare il massiccio afflusso di lavoratori frontalieri, fornitori di prestazioni indipendenti esteri e lavoratori distaccati. Le misure contenute nel progetto di legge proposto dagli iniziativisti, consistenti essenzialmente nella fissazione di requisiti professionali e personali per l esercizio di un impresa artigianale, nella creazione d un sistema di controllo preventivo di tali requisiti e nell istituzione di un apposito apparato sanzionatorio, risultano adeguate e proporzionate agli obiettivi perseguiti. Allo scopo di migliorare la sistematica della normativa e di conformarla ad alcune recenti indicazioni giurisprudenziali, si propongono tuttavia i seguenti adattamenti nella forma del controprogetto (v. articoli 97 e 99 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002). TESTO PROPOSTO DALL INIZIATIVA CONTROPROGETTO Legge sull esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale Legge sulle imprese artigianali (LIA) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 7 febbraio 1995 no del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 12 settembre 1997 no R della Commissione della legislazione, decreta: TITOLO I Requisiti per l esercizio della professione e albo delle imprese artigianali IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti il messaggio n. del e il rapporto n. del decreta: Capitolo primo Disposizioni generali Scopo Art. 1 La presente legge mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell esercizio della concorrenza. 2
3 Con questo nuovo articolo si intende chiarire che la legge non persegue finalità economiche ma mira essenzialmente ad assicurare la buona qualità dei lavori delle imprese artigianali, a migliorare le condizioni dei lavoratori e a prevenire eventuali abusi. Sotto questo profilo essa risulta perfettamente in linea con le condizioni stabilite dal diritto superiore e segnatamente dalla Legge federale sul mercato interno (LMI). Definizioni a) Imprenditore nel settore artigianale Art. 1 È considerato imprenditore nel settore artigianale chi dirige ed organizza in qualità di responsabile l'attività di un'impresa artigianale e possiede i requisiti richiesti dalla presente legge. Definizione Art. 2 Sono considerate imprese artigianali le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori artigianali nei settori professionali designati dal Consiglio di Stato mediante regolamento. b) Impresa artigianale Art. 2 Sono considerate imprese artigianali le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori in ambito artigianale nei settori professionali elencati nell'allegato A. Sono escluse le imprese di costruzione, gli operatori del settore principale della costruzione e le imprese di pavimentazioni stradali. Ai fini dell applicazione della legge risulta determinante unicamente la definizione di impresa artigianale. In questo contesto, considerati anche i mutamenti in corso nell ambito dei vari settori dell edilizia (nuovi percorsi formativi e nuove professioni) è necessario poter adattare con sufficiente flessibilità il campo di applicazione della stessa. Di conseguenza si propone che l elenco dei settori assoggettati non sia fissato nella legge bensì unicamente nel relativo regolamento di applicazione. Secondo una verifica recentemente svolta dall Unione delle associazioni dell edilizia (UAE), i settori che potrebbero attualmente entrare in considerazione a tal fine sono: - carpenteria in legno e copertura tetti, - opere da falegname, - opere da pittore, - opere da piastrellista, - opere da gessatore, intonacatore e plafonatore, - opere da posatore di pavimenti, - opere da vetraio, - opere da decoratore di interni, - costruzioni metalliche / carpenteria metallica, - lattoniere / climatizzazione / ventilazione / impianti sanitari, - opere da giardiniere. 3
4 Autorizzazione Art. 3 L'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale nel Cantone è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza. Gli effetti perseguiti con questa norma sono già disciplinati dal combinato disposto degli art. 4, 16 e 21. Anche nell ambito delle imprese di costruzione non sono mai stati rilasciati degli atti di autorizzazione bensì delle semplici conferme di iscrizione all albo. Albo a) Istituzione Art. 4 E istituito un albo delle imprese artigianali a garanzia del corretto esercizio della loro attività. Capitolo secondo Albo Istituzione Art. 3 A garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della sicurezza, è istituito un albo delle imprese artigianali. Si propone di meglio specificare lo scopo perseguito dall istituzione dell albo, che - come rilevato in ingresso - non può evidentemente essere di natura meramente economica. b) Iscrizione Art. 5 1 Hanno diritto di essere iscritte all albo le imprese artigianali: a) nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell autorizzazione all esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale; b) il cui titolare o membro dirigente effettivo - pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti, è in esercizio all entrata in vigore della presente legge, ritenuto comunque l obbligo di conformarsi entro il termine previsto dal Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP) o nel caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo. Iscrizione Art. 4 1 Le imprese artigianali hanno diritto di essere iscritte all albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 6 e 7. 2 Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo. 3 È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta. 3 Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione dell impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l adempimento degli obblighi dell impresa di cui all art. 8, sia che agisca come organo di una persona giuridica, come membro di una società di persone o quale ditta individuale. 4
5 Il secondo e il terzo capoverso ricalcano sostanzialmente l art. 3a cpv. 2 LEPICOSC e trova pure un riscontro nell art. 34 RLCPubb/CIAP. Queste precisazioni, che potranno se del caso essere ulteriormente precisate dal Consiglio di Stato, mirano principalmente a contrastare la pratica dei prestanome. Effetti dell iscrizione all albo delle imprese artigianali Art. 6 Esclusivamente le imprese iscritte all albo sono abilitate ad eseguire lavori in ambito artigianale nel proprio ramo di appartenenza, sia per committenti pubblici che privati. Sono riservate le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche e del relativo regolamento di applicazione. Effetti dell iscrizione Art. 5 1 L iscrizione all albo abilita le imprese artigianali all esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività. 2 Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di commesse pubbliche. La sanzione in caso di violazione dell obbligo di iscrizione all albo è prevista dall art. 22. I requisiti stabiliti per l esecuzione di lavori soggetti alle norme in materia di commesse pubbliche (in particolare CIAP e LCPubb) restano evidentemente riservati. Requisiti professionali Art. 7 1 Dispongono dei requisiti professionali per le opere artigianali i titolari di un diploma: a) di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di tecnico diplomato SSS dell'edilizia (Scuola Specializzata Superiore) o titolo equivalente o superiore; b) per le categorie in cui non esiste la maestria federale fa stato il certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente e 5 anni di esperienza lavorativa comprovata nel settore specifico, di cui almeno 3 anni di pratica in qualità di dirigente di cantiere. Requisiti a) professionali Art. 6 1 I requisiti professionali per l iscrizione delle imprese artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali. 2 Il Consiglio di Stato può sostituire l esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere. 2 Dispongono pure dei requisiti professionali gli imprenditori che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che, in ambito di appalti pubblici, sono abilitati ad esercitare secondo il diritto antecedente fino alla scadenza indicata nel Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP). La caratteristica principale che contraddistingue la professione di imprenditore artigianale da altre professioni non regolamentate consiste nel fatto che l esercizio della professione richiede di una formazione atta a garantire una corretta conduzione 5
6 dell'azienda (conoscenza delle indispensabili nozioni commerciali e amministrative per gestire un'impresa), le necessarie conoscenze delle norme edilizie cantonali e federali, quelle sulla protezione dell ambiente, nonché le disposizioni riguardanti la sicurezza dei lavoratori e di quanti usufruiscono dell'opera stessa. In linea generale l attestato di fine tirocinio (AFC) non appare sufficiente per garantire un adeguata conoscenza delle regole sulla sicurezza, della conduzione di personale e in generale della gestione di un impresa. Per questo motivo tale attestato sarà ritenuto idoneo dal profilo dei requisiti professionali soltanto in casi eccezioniali, ovvero qualora in un determinato settore non vi sia la possibilità di conseguire diplomi di ordine superiore quali la maestria, l attestato di capo muratore/capo muratrice, ecc. Ad ogni buon conto, considerati i continui mutamenti - sia sul piano federale che su quello cantonale - dei possibili percorsi formativi (si pensi ad esempio agli esistenti esami professionali come pure ai diplomi cantonali equivalenti) appare opportuno non ancorare i relativi requisiti in legge bensì attirbuire tale compito al Consiglio di Stato, mediante apposite norme di regolamento. All art. 23 (norma transitoria) è in ogni caso prevista una sanatoria per le imprese artigianali già attive che dimostrano di ossequiare ai requisiti di cui all art. 5 cpv. 2 e all art. 6 e di esercitare la medesima attività da almeno tre anni. b) personali Art. 7 I titolari dei requisiti di cui all art. 6 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali: a) avere l esercizio dei diritti civili; b) non avere subito, in Svizzera o all estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale; c) godere di ottima reputazione; d) non essere gravato da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi cinque anni, dichiarato in fallimento; e) non essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità. La norma riprende sostanzialmente il contenuto dell art. 5a LEPICOSC. Imprese estere Art. 8 1 Per l iscrizione le imprese estere devono provare l adempimento di tutti i requisiti stabiliti da questa legge. 2 La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità. 6
7 Dal profilo della sistematica appare opportuno inserire questo articolo nel capitolo relativo ai requisiti di iscrizione all albo e non, come proposto nell iniziativa, dopo l elenco degli obblighi dell impresa. Riguardo al contenuto si propone una semplificazione del testo volta anche a migliorarne l efficacia. In particolare risulta determinante attribuire all impresa estera l onere di comprovare l adempimento di tutti i requisiti fissati dalla legge. A questo riguardo andrà segnatamente ossequiata la procedura di riconoscimento dei diplomi esteri coordinata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Capitolo terzo Obblighi Obblighi dell impresa Art. 8 È fatto particolare obbligo all impresa, rispettivamente al suo titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell art. 5: a) di rispettare le leggi edilizie e di protezione dell ambiente; b) di rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere; c) di rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro; d) di rispettare le disposizioni che disciplinano l assunzione e l impiego di lavoratori stranieri non domiciliati; e) di essere adempiente in ordine al pagamento dei contributi all AVS/AI/IPG, all AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro e di fornirne le prove; f) di essere adempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria con le trattenute d imposta alla fonte e di fornirne le prove. Obblighi delle imprese Art. 9 Le imprese artigianali sono tenute in particolare a: a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell ambiente; b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro; c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro; d) rispettare le disposizioni che disciplinano l assunzione e l impiego di lavoratori stranieri non domiciliati; e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell ambito della riscossione delle imposte alla fonte; f) non praticare concorrenza sleale. I doveri delle imprese artigianali sono elencati in modo non esaustivo. Imprese estere Art. 9 1 Le imprese estere, per essere iscritte all albo, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza. Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge. 2 Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi 2 anni in base all art. 1 e 2 e l esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli elencati all art. 5. 7
8 3 Se esiste una succursale nel Cantone o nella Confederazione fanno stato gli art. 1, 2 e 7. La succursale ha medesimi diritti e obblighi delle imprese iscritte all albo. V. commento all art. 7. Obblighi di notifica del committente Art Nell ambito della costruzione o trasformazione di edifici o impianti che richiedono il rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare alla commissione di cui all art. 13 il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere. 2 La notifica deve avere luogo prima che l impresa artigianale inizi i lavori. Ai fini dell attuazione della legge appare indispensabile far obbligo ai committenti di notificare alla commissione di vigilanza il nomitativo di ogni impresa artigianale attiva sui cantieri. Tale obbligo vale unicamente per gli interventi che soggiacciono alla procedura di rilascio della licenza edilizia secondo l art. 1 della Legge edilizia cantonale. Obbligo del Municipio Art Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni avvenute sul proprio territorio. 2 In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall autorità di vigilanza. Obbligo del municipio Art Il municipio è tenuto a collaborare nell applicazione della legge. 2 In particolare esso verifica che i lavori soggetti alla presente legge siano svolti da imprese iscritte all albo e segnala alla commissione di cui all art. 13 le eventuali violazioni. Come avviene nell ambito dell attuazione della LEPICOSC, i Municipi sono tenuti a vigilare sull applicazione della legge in collaborazione con la Commissione di vigilanza. Contrariamente a quanto indicato nell iniziativa e nel rispetto dell impostazione stabilita dagli art. 194 e seguenti della Legge organica comunale, si propone che quest ultima si limiti a segnalare al Consiglio di Stato le eventuali inadempienze dei Municipi. 8
9 TITOLO II Commissione di vigilanza Commissione di vigilanza Art Competente per l applicazione della presente legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti dell Unione Associazioni dell Edilizia e due delle Associazioni dei lavoratori. 2 Il segretario non ha diritto di voto e viene designato dal Consiglio di Stato. 2 Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione. Capitolo quarto Disposizioni organizzative e procedurali Consiglio di Stato Art Il Consiglio di Stato allestisce il regolamento di applicazione e istituisce una Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (in seguito: la commissione). 2 La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da nove membri così ripartiti: a) un presidente designato dal Consiglio di Stato; b) quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori; c) quattro rappresentanti dell Unione Associazioni dell Edilizia. 3 Il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento competente, ne assume il segretariato. Commissione di vigilanza Art Alla commissione è delegata l applicazione della presente legge e del relativo regolamento. 2 L Unione Associazioni dell Edilizia ne assicura il segretariato e assume i relativi costi. L'impostazione della commissione di vigilanza riprende il modello di analoghe strutture già esistenti a livello federale e cantonale (v. ad esempio la Commissione di vigilanza LEPICOSC oppure quella istituita dalla Legge sull esercizio delle professioni di fiduciario). Essa ha sostanzialmente uno statuto assimilabile a quello della cosiddetta "commissione di autorità" ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza federale sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione. Affinché possa assumere le mansioni affidatele dalla legge, la commissione dovrà dotarsi di un segretariato organizzato e gestito autonomamente. I relativi costi dovranno essere assunti dall Unione Associazioni dell Edilizia (UAE), la quale, a parziale compensazione, incasserà le tasse ai sensi dell art. 19 nonché i proventi delle sanzioni pecuniarie (art. 20) e delle multe (art. 22). I rapporti tra la commissione ed il Consiglio di Stato, in particolare per quanto attiene ai mezzi finanziari necessari per il suo funzionamento, dovranno essere disciplinati separatamente, se del caso mediante un apposita convenzione. 9
10 TITOLO III Albo Iscrizione e cancellazione Art Le domande d iscrizione all albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide in merito. 2 La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate. Iscrizioni e cancellazioni Art Le domande d iscrizione all albo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere presentate alla commissione. 2 La cancellazione è decisa dalla commissione dopo aver sentito le parti interessate. La norma riprende la proposta dell iniziativa nonché il contenuto della LEPICOSC. Contenuto Art L albo è suddiviso in due parti: a) nella prima sono elencate le imprese il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all art. 7; b) nella seconda sono elencate le imprese iscritte in virtù del regime d eccezione previsto dall art. 5b). c) l albo deve indicare la ragione sociale ed il domicilio dell impresa, la data d iscrizione, il nome del titolare o di un membro dirigente effettivo, il suo domicilio, il titolo di studio e l anno di conseguimento dello stesso. Contenuto dell albo Art. 15 L albo è suddiviso in due parti: a) nella prima sono elencati gli iscritti il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all art. 6; b) nella seconda sono elencati gli iscritti in virtù del regime d eccezione previsto dall art. 22. V. commento all articolo precedente. La precisazione di cui alla lettera c) dell iniziativa appare superflua e sarà se del caso ripresa nel regolamento. Tenuta a giorno e pubblicità Art. 13 L albo è conservato dal Dipartimento competente che provvede: a) alla sua tenuta a giorno; b) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale delle iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e rinunce; c) alla pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale dell elenco delle imprese iscritte; d) a rilasciare il certificato di iscrizione al registro professionale; e) alla gestione e all'aggiornamento di un sito Internet nel quale siano elencati le imprese di costruzione, gli operatori del settore principale della costruzione e le imprese artigianali autorizzati a esercitare le rispettive professioni e quelli che sono stati esclusi. Tenuta a giorno e pubblicità Art. 16 L albo è conservato dalla commissione, che provvede: a) alla sua tenuta a giorno; b) alla pubblicazione sul web e sul Foglio ufficiale cantonale delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce; c) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, almeno una volta all anno, dell elenco delle imprese iscritte; d) a rilasciare i relativi estratti. 10
11 V. commenti precedenti. Modifiche Art Le imprese artigianali iscritte sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell albo. 2 Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società. Modifiche Art Le imprese sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell albo. 2 Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società. V. sopra. Cancellazione per perdita dei requisiti Art. 15 Sono cancellate dall albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni. Cancellazioni per perdita dei requisiti Art. 18 Sono cancellate dall albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni consecutivi. V. sopra. Tasse Art. 16 Le iscrizioni e le modifiche dell albo sono soggette ad una tassa massima di fr. 1'000.- secondo le modalità stabilite nel regolamento. Tasse Art Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell albo sono soggette ad una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr all anno. 2 Gli incassi sono attribuiti all Unione delle Associazioni dell edilizia. Cfr. anche commento all art. 11. In particolare appare opportuno specificare che anche la tenuta a giorno dell albo è soggetta al pagamento di una tassa. 11
12 TITOLO IV Disposizioni penali, procedurali e finali Sanzioni Art La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni: a) l ammonimento; b) la multa fino a fr. 30'000.-; c) la radiazione dall albo, che deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b). 2 E punibile il contravventore anche se esegue i lavoro in subappalto, sia esso il titolare, il committente, il progettista o il direttore dei lavori. 3 Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell esercizio della loro funzione. 4 L azione si prescrive nel termine di cinque anni dall illecito. Capitolo quinto Procedimento disciplinare Misure Art La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le seguenti misure disciplinari: a) l ammonimento; b) la sanzione pecuniaria sino a fr. 30'000.-; c) la sospensione o la radiazione dall albo, cumulabili con la sanzione di cui alla lett. b). 2 La radiazione dall albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale. 3 Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell esercizio della loro funzione. 4 L azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall illecito. Si tratta perlopiù di adattamenti formali. Accanto alla misura della radizione è prevista quella della sospensione dall albo. Procedura Art Il procedimento disciplinare è avviato d ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative. 2 L interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti. 3 Al denunciante è comunicato l avvio del procedimento. Procedura Art Il procedimento disciplinare è avviato d ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre L interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti. 3 Al denunciante è comunicato l avvio del procedimento. V. sopra. Rimedi di diritto Art. 19 Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 12
13 V. commento al nuovo art. 23. Capitolo sesto Disposizioni penali Esercizio abusivo della professione Art Chi esegue dei lavori artigianali soggetti alla presente legge senza essere iscritto all albo è punibile con una multa sino a 50'000 franchi. 2 Se l autore ha agito per negligenza la pena è la multa sino a 20'000 franchi. 3 Le contravvenzioni sono perseguite dalla commissione in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile Per garantire l efficacia della norma prevista dall art. 5 cpv. 1 è necessario prevedere la sanzione per chi esegue lavori artigianali senza essere iscritto all albo. La norma riprende l impostazione prevista dalla Legge sull esercizio delle professioni di fiduciario (art. 23). Obbligo del Municipio Art Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni avvenute sul proprio territorio. 2 In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall autorità di vigilanza. V. commento all art. 10. Capitolo settimo Disposizioni varie e finali Rimedi di diritto Art. 23 Contro le decisioni della commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 13
14 Dal profilo della sistematica la norma, proposta all art. 19 dell iniziativa, trova migliore collocazione in questo capitolo. Norme transitorie Art Il diritto all iscrizione di cui all art. 4 è pure conferito alle imprese artigianali attive all entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare ai requisiti di cui all art. 6 cpv. 2 e all art. 7 e di esercitare in Svizzera la medesima attività da almeno tre anni. 2 Tali imprese sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall art. 6 cpv. 1 nel termine di sei mesi in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo. 3 In ogni caso tutte le imprese che intendono iscriversi all albo delle imprese artigianali sono tenute ad inoltrare la domanda prevista dall art. 14 entro sei mesi dall entrata in vigore di questa legge. Il primo capoverso conferisce la possibilità di accedere alla professione a coloro che sono sprovvisti dei titoli di studio ma che hanno maturato un adeguata esperienza. Entrata in vigore Art Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi. 2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. Entrata in vigore Art Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi. 2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. ALLEGATO Relativo alla Legge sull esecizio della professione di imprenditore nel settore artigianale In relazione all'art. 2 della Legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale sono considerate imprese artigianali le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori in ambito artigianale nei seguenti settori professionali: Settore professionale Carpenteria in legno Opere da falegname Associazione di riferimento ASCOLETI ASFMS 14
15 Opere da pittore Opere da piastrellista Opere da gessatore, intonacatore e plafonatore Opere da posatore di pavimenti Opere da vetraio Opere da decoratore di interni Costruzioni metalliche / carpenteria metallica ASIP-TI ASP ATMG&P ATP AVCT Intérieursuisse USM Fed. Ticino Non sono invece considerate imprese artigianali le imprese di costruzione, gli operatori del settore principale della costruzione e le imprese di pavimentazioni. V. commento all art. 2. MODIFICA DELLA LEPICOSC Alla luce degli approfondimenti svolti per l elaborazione del presente rapporto è emersa la necessità di apportare due correttivi alla vigente Legge sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC). Il primo riguarda gli emolumenti disciplinati all art. 14. Questo articolo prevede attualmente la possibilità di prelevare una tassa unicamente per le iscrizioni e le modifiche dell albo. In analogia con la proposta formulata nel controprogetto riportato sopra (v. art. 19) e con quanto già previsto nella Legge sull esercizio delle professioni di fiduciario (art. 12), si propone che anche la tenuta a giorno dell albo sia assoggettata ad una tassa. Questo emolumento, da un canto, corrisponde a dei costi effettivi per la gestione dell albo (costi amministrativi, di pubblicazione sul FU, ecc.) imputabili a chi ne è all origine sulla base dei principi della copertura dei costi e dell equivalenza. D altro canto esso permette di favorire la cancellazione dall albo delle imprese che ora rimangono comunque iscritte anche dopo avere terminato di fatto l attività. Il secondo correttivo è volto a rimediare ad un errore contenuto nell art. 18a cpv. 3. A causa di una svista, questa norma ora prevede che soltanto le imprese di costruzione siano tenute ad adeguarsi ai requisiti professionali fissati dalla legge in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo. In realtà, per evidenti motivi di parità di trattamento, a questo obbligo devono essere assoggettate non soltanto le imprese (cpv. 1 lett. a) ma anche gli operatori specialisti (cpv. 1 lett. b). 15
16 CONCLUSIONI Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, lo scrivente Consiglio invita il Gran Consiglio ad approvare gli annessi disegni di legge. Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima. Per il Consiglio di Stato: Il Presidente, M. Bertoli Il Cancelliere, G. Gianella 16
17 Disegno di LEGGE sulle imprese artigianali (LIA) Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino visto il messaggio 11 novembre 2014 n del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Capitolo primo - Disposizioni generali Art. 1 Scopo La presente legge mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell esercizio della concorrenza. Art. 2 Definizione Sono considerate imprese artigianali le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante regolamento. Capitolo secondo - Albo Art. 3 Istituzione A garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della sicurezza, è istituito un albo delle imprese artigianali. Art. 4 Iscrizione 1 Le imprese artigianali hanno diritto di essere iscritte all albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 6 e 7. 2 Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo. 3 È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta. 17
18 Art. 5 Effetti dell iscrizione 1 L iscrizione all albo abilita le imprese artigianali all esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività. 2 Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di commesse pubbliche. Art. 6 Requisiti a) professionali 1 I requisiti professionali per l iscrizione delle imprese artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali. 2 Il Consiglio di Stato può sostituire l esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere. Art. 7 b) personali I titolari dei requisiti di cui all art. 6 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali: a) avere l esercizio dei diritti civili; b) non avere subito, in Svizzera o all estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale; c) godere di ottima reputazione; d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento; e) non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità. Art. 8 Imprese estere 1 Per l iscrizione le imprese estere devono provare l adempimento di tutti i requisiti stabiliti da questa legge. 2 La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità. Capitolo terzo - Obblighi Art. 9 Obblighi delle imprese Le imprese artigianali sono tenute in particolare a: a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell ambiente; b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro; c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro; 18
19 d) rispettare le disposizioni che disciplinano l assunzione e l impiego di lavoratori stranieri non domiciliati; e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell ambito della riscossione delle imposte alla fonte; f) non praticare concorrenza sleale. Art. 10 Obblighi di notifica del committente 1 Nell ambito della costruzione o trasformazione di edifici o impianti che richiedono il rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare alla commissione di cui all art. 13 il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere. 2 La notifica deve avere luogo prima che l impresa artigianale inizi i lavori. Art. 11 Obbligo del municipio 1 Il municipio è tenuto a collaborare nell applicazione della legge. 2 In particolare esso verifica che i lavori soggetti alla presente legge siano svolti da imprese iscritte all albo e segnala alla commissione di cui all art. 13 le eventuali violazioni. Capitolo quarto - Disposizioni organizzative e procedurali Art. 12 Consiglio di Stato 1 Il Consiglio di Stato allestisce il regolamento di applicazione e istituisce una Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (in seguito: la commissione). 2 La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da nove membri così ripartiti: a) un presidente designato dal Consiglio di Stato; b) quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori; c) quattro rappresentanti dell Unione Associazioni dell Edilizia. Art. 13 Commissione di vigilanza 1 Alla commissione è delegata l applicazione della presente legge e del relativo regolamento. 2 L Unione Associazioni dell Edilizia ne assicura il segretariato e assume i relativi costi. 19
20 Art. 14 Iscrizioni e cancellazioni 1 Le domande d iscrizione all albo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere presentate alla commissione che decide. 2 La cancellazione è decisa dalla commissione dopo aver sentito le parti interessate. Art. 15 Contenuto dell albo L albo è suddiviso in due parti: a) nella prima sono elencati gli iscritti il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all art. 6; b) nella seconda sono elencati gli iscritti in virtù del regime d eccezione previsto dall art. 24. Art. 16 Tenuta a giorno e pubblicità L albo è conservato dalla commissione, che provvede: a) alla sua tenuta a giorno; b) alla pubblicazione sul web e sul Foglio ufficiale delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce; c) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, almeno una volta all anno, dell elenco delle imprese iscritte; d) a rilasciare i relativi estratti. Art. 17 Modifiche 1 Le imprese sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell albo. 2 Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società. Art. 18 Cancellazioni per perdita dei requisiti Sono cancellate dall albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni consecutivi. Art. 19 Tasse 1 Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell albo sono soggette ad una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr all anno. 2 Gli incassi sono attribuiti all Unione Associazioni dell Edilizia quale partecipazione alle spese di segretariato. 20
21 Capitolo quinto - Procedimento disciplinare Art. 20 Misure 1 La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le seguenti misure disciplinari: a) l ammonimento; b) la sanzione pecuniaria fino a fr. 30'000.-; c) la sospensione o la radiazione dall albo, cumulabili con la sanzione di cui alla lett. b). 2 La radiazione dall albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale. 3 Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell esercizio della loro funzione. 4 L azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall illecito. Art. 21 Procedura 1 Il procedimento disciplinare è avviato d ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre L interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti. 3 Al denunciante è comunicato l avvio del procedimento. Capitolo sesto - Disposizioni penali Art. 22 Esercizio abusivo della professione 1 Chi esegue dei lavori artigianali soggetti alla presente legge senza essere iscritto all albo è punibile con una multa sino a fr. 50' Se l autore ha agito per negligenza la pena è la multa sino a fr. 20' Le contravvenzioni sono perseguite dalla commissione in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile Capitolo settimo - Disposizioni varie e finali Art. 23 Rimedi di diritto Contro le decisioni della commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 21
22 Art. 24 Norme transitorie 1 Il diritto all iscrizione di cui all art. 4 è pure conferito alle imprese artigianali attive all entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare ai requisiti di cui all art. 6 cpv. 2 e all art. 7 e di esercitare in Svizzera la medesima attività da almeno tre anni. 2 Tali imprese sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall art. 6 cpv. 1 nel termine di sei mesi in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo. 3 In ogni caso tutte le imprese che intendono iscriversi all albo delle imprese artigianali sono tenute ad inoltrare la domanda prevista dall art. 14 entro sei mesi dall entrata in vigore di questa legge. Art. 25 Entrata in vigore 1 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi. 2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 22
23 Disegno di LEGGE sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1. dicembre 1997 (LEPICOSC); modifica Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino visto il messaggio 11 novembre 2014 n del Consiglio di Stato, d e c r e t a: I. La legge sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1. dicembre 1997 (LEPICOSC) è modificata come segue: Art. 14 Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell albo sono soggette ad una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr all anno. Art. 18a cpv. 3 Le imprese e gli operatori specialisti di cui al cpv. 1 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti fissati dall art. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo. II. Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore. 23
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