Art. 1 Scopo, materia e limiti della convenzione

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1 CAPITOLATO TECNICO REGOLANTE IL SERVIZIO DI CASSA E GESTIONE C/C POSTALI DELL AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI E DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE Art. 1 Scopo, materia e limiti della convenzione Oggetto della presente convenzione è l espletamento del servizio di cassa nonché l esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente o connesso, ed inoltre la gestione dei conti correnti bancari (di seguito c.c.b.) e dei conti correnti postali (di seguito c.c.p.) dell Agenzia nelle modalità che seguono: - COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA CASSIERE E AGENZIA. Il cassiere deve garantire all Agenzia l applicazione della normativa in materia di Codice dell Amministrazione digitale ex decr. leg. n. 82 dello 07 marzo Il cassiere deve provvedere a fornire all Agenzia tutte le informazioni relative ai conti correnti bancari gestiti, garantendo all Agenzia l accesso ai dati in modalità protetta via web (es: e-banking), sia per la sede Nazionale che per le Sezioni Regionali. Di tali dati deve essere consentita l esportazione in formato csv (valori separati da virgola), del file esportato deve essere fornito, qualora non indicato nel file stesso, il tracciato record contenente l indicazione ed il nome dei campi. I profili per l accesso ai dati via web devono essere configurati, come da disposizioni di Agenzia, per almeno due livelli differenziati di accesso:solo lettura, disposizione. Inoltre il cassiere deve fornire i dati relativi alla movimentazione dei conti correnti bancari secondo 4 (quattro) tracciati record successivamente concordati con l Agenzia. Tali dati devono essere prelevabili in qualunque momento attraverso gli accessi via web sopracitati per tutta la durata del contratto. - ENTRATE DELL AGENZIA Incassi, lettura, rendicontazione ed elaborazione dei bollettini di c.c.p. Fondo di Mobilità e dei versamenti su conto corrente bancario Diritti di Segreteria : L Agenzia è titolare di n. 4 distinti c.c.p. (in particolare 3 aperti per esigenze di verifica dei versamenti da parte degli Enti a ciò tenuti), con firma di traenza riservata al Cassiere, con versamento degli interessi maturati, al lordo delle spese di tenuta, sul conto corrente bancario generale. E invece a carico dell Agenzia la stampa dei bollettini premarcati con code line ( codice cliente ) e la loro distribuzione. Il Cassiere deve attivarsi, entro dieci (10) giorni dalla stipula della convenzione, al fine di ottenere il collegamento telematico con le Poste (Servizio Bancopostaimpresaonline), per poter verificare in tempo reale la disponibilità 1 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

2 finanziaria dei c.c.p., ed avrà l obbligo di prelevare le somme giacenti sui c.c.p. ogni qualvolta venga raggiunta la cifra di 1.000,00 e provvedere con pari valuta all accredito sul conto corrente bancario generale. Di tale movimento il cassiere deve fornire, con cadenza trimestrale, rendicontazione analitica delle somme prelevate, secondo le citate modalità, dai c.c.p. e versate sul c.c.b. generale. Tale rendicontazione deve indicare: l ordinante, la causale, la data di versamento e l importo. I bollettini sono pagabili esclusivamente presso gli uffici postali e le filiali del Cassiere. Spettano al Cassiere: 1) la lettura delle ricevute di accredito o di eventuali copie acquisite secondo le disposizioni previste dal Codice dell amministrazione digitale di cui al decr. leg. n. 82/2005, di tutti i pagamenti effettuati a mezzo bollettini di c.c.p., premarcati e non premarcati, che deve essere effettuata secondo uno dei tracciati record concordato con l Agenzia. Tale lettura dovrà essere inviata o comunque resa disponibile all Agenzia secondo le modalità descritte nel paragrafo COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA CASSIERE E AGENZIA. La trasmissione delle ricevute di accredito dei bollettini di c.c.p. o eventuali copie ai sensi del decr. leg. n. 82/2005, a cura dell Agenzia, avverrà con cadenza settimanale per la conseguente lettura da parte del Cassiere dei dati e riconsegna all Agenzia stessa che deve avvenire entro 15 gg. dalla data di trasmissione sempre con le modalità di cui al paragrafo COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA CASSIERE E AGENZIA. I dati, in formato digitale relativi alla lettura, devono essere conservati dal Cassiere per almeno 10 anni e, a richiesta dell Agenzia, dovranno essere forniti entro 30 gg.. Le ricevute di accredito cartacee dei bollettini di c.c.p. o eventuali copie ai sensi del decr. leg. n. 82/2005, premarcati e non premarcati, dopo la lettura, devono essere restituite entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento dei pagamenti, con copia digitale indicizzata secondo un codice identificativo che sarà fornito dall Agenzia. 2) La rendicontazione dei bonifici bancari, deve essere fornita secondo quanto indicato al paragrafo COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA CASSIERE E AGENZIA. Gli estratti di conto corrente bancario devono riportare la descrizione dell operazione in modo esaustivo con le seguenti informazioni: l ordinante e la causale del versamento, mentre le contabili riepilogative devono indicare, oltre all ordinante e alla causale, tutti gli elementi indicati dall ente versante. In particolare il servizio di Cassa comprende: a) la riscossione di qualsiasi entrata dovuta all Agenzia non attribuita per legge ad altro speciale riscuotitore; b) il pagamento di tutte le spese dell Ente e delle sue Sezioni regionali, secondo le modalità di legge, dell art. 25 del DPR 465/97 e di quanto disposto nella presente convenzione. Le riscossioni ed i pagamenti avvengono, per quanto concerne la sede centrale dell Agenzia, in Roma, su tre conti correnti di cui due solo per gli accrediti delle quote di diritti di segreteria e del fondo di mobilità ed il terzo, 2 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

3 definito di seguito conto generale, per gli incassi ed i pagamenti e, per le sezioni regionali, su unico conto corrente; i trasferimenti sul conto generale delle somme giacenti sul c/c riferito alle quote dei diritti di segreteria e su quello riferito al fondo di mobilità, è effettuato dal Cassiere solo ed esclusivamente a seguito di specifica richiesta inoltrata dall Agenzia, salvo quanto previsto dal successivo art. 2, quarto capoverso; c) la conservazione dei fondi di cassa e di tutti i titoli e valori di pertinenza dell Ente; d) la riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa da quella di cassa, contenente tutti gli estremi identificativi dell operazione; i prelievi e le restituzioni verranno effettuati dal Cassiere in conformità alle disposizioni impartite dall Ente; e) il collegamento telematico tra l Agenzia ed il Cassiere al fine di consentire l interscambio dei dati relativi alla gestione del servizio, con eventuali spese di impianto e di collegamento a carico del Cassiere ed in conformità al piano informatico dell Agenzia e ricomprendente l attività di cassa svolta per le sezioni regionali dalle filiali del cassiere e comunque come meglio definito al n. 5 dell art. 15 della presente convenzione; f) l esecuzione di tutte le altre formalità che la legge pone espressamente a carico dei Cassieri degli Enti pubblici; g) quant altro espressamente indicato nel presente articolo e successivi. Il servizio di cassa comprende, altresì, più in generale, il maneggio di tutte le somme che il Cassiere debba soltanto incassare ed erogare. Restano, pertanto, escluse le entrate che sono riscuotibili in base alla legge o altra fonte normativa con il sistema di riscossione delle imposte dirette. Il detto servizio di cassa sarà disimpegnato dalla Banca, nella sede di Roma, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle Aziende di credito sono aperti al pubblico. Il servizio verrà svolto, altresì, con i medesimi orari, presso le filiali ubicate nelle città in cui hanno sede le sezioni regionali e le scuole regionali e interregionali della SSPAL (vedi allegato 2). La gestione finanziaria dell Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Art. 2 Sezioni regionali Le sezioni regionali dell Agenzia accedono per le proprie disponibilità ai fondi in essere presso le Filiali della Banca come comunicate in sede di aggiudicazione. Il responsabile preposto della sezione regionale, le cui generalità saranno comunicate alla Banca direttamente dall Agenzia, svolge tutte le funzioni per la gestione delle spese attribuite alla sede regionale, ivi compresa la sottoscrizione dei mandati di pagamento. 3 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

4 A fine esercizio e non oltre il 10 gennaio successivo le disponibilità residue sui conti accesi alle singole Sezioni regionali verranno girate a cura delle filiali della banca sul conto dell Agenzia così come gli interessi maturati sui detti conti. Si conferma la chiusura dell esercizio al 31/12 di ciascun anno. Entro tale data, a cura del Cassiere, dovranno, quindi, essere disposti i movimenti di azzeramento dei saldi presenti sui c/c aperti in capo alle Sezioni regionali e sui c/c Diritti di segreteria e Fondo di mobilità, in contropartita all accredito sul c/c di gestione generale. Entro il 10 gennaio di ciascun anno, su tale conto generale dovranno essere accreditati, come prima operazione del nuovo esercizio finanziario, gli interessi maturati sullo stesso conto, nonché sui conti in capo alle Sezioni regionali, diritti di segreteria e fondo di mobilità. Per quanto attiene sempre alle Sezioni regionali, il Cassiere dovrà ribadire alle Filiali interessate che: - non debbono essere richieste reversali a fronte di entrate (derivanti queste esclusivamente da trasferimenti di fondi da parte dell Agenzia); - deve essere assolutamente rispettato il termine del per la chiusura annuale; - ogni mese devono essere consegnati al Funzionario regionale la verifica di cassa e gli estratti conto. Art. 3 Scuola Superiore della pubblica Amministrazione Locale Per le esigenze della SSPAL nazionale saranno aperti presso il Cassiere due distinti conti correnti, uno dedicato alla gestione ordinaria della Scuola e l altro dedicato esclusivamente alla riscossione delle somme derivanti dall attività di formazione della stessa. Gli interessi maturati sul conto dedicato alla gestione ordinaria devono essere accreditati, da parte del Cassiere, direttamente sul conto generale dell Agenzia, previa comunicazione all Agenzia stessa. Le somme riscosse sul conto dedicato all attività di formazione devono essere girate a cura del Cassiere il giorno successivo sul conto generale dell Agenzia, previa comunicazione scritta. Gli interessi maturati sul secondo conto devono essere accreditati direttamente sul conto generale dell Agenzia, previa comunicazione scritta. Anche questi conti devono essere oggetto di collegamento informatico di cui al punto e) art. 1. Tutte le clausole oggetto del presente capitolato sono applicabili anche ai rapporti tra Cassiere e SSPAL salvo quanto qui di seguito disposto. Per le esigenze delle Strutture Territoriali saranno aperti dal Cassiere distinti conti correnti presso le Filiali della Banca su richiesta della SSPAL nazionale. Anche questi conti devono essere oggetto di collegamento informatico di cui al punto e) art. 1 del presente capitolato. 4 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

5 La SSPAL nazionale potrà richiedere al Cassiere anche l apertura di conti correnti dedicati alla gestione della cassa economale, in tal caso può emettere mandato di pagamento a favore del Responsabile preposto della Struttura Territoriale, le cui generalità saranno comunicate alla Banca direttamente dalla SSPAL nazionale. Si conferma la chiusura dell esercizio al 31/12 di ciascun anno. Per quanto attiene sempre alle Strutture Territoriali, il Cassiere dovrà ribadire alle Filiali interessate che relativamente ai conti correnti dedicati alla gestione della cassa economale: - non debbono essere richieste reversali a fronte di entrate (derivanti queste esclusivamente dalle anticipazioni economali da parte della SSPAL nazionale); - non debbono essere richiesti mandati per la riscossione in contanti delle anticipazioni economali; - dette operazioni di accredito e prelievo devono risultare dall estratto conto, nonché dal conto del cassiere di cui all art. 26 del DPR n. 465/ 97; - la riscossione delle anticipazioni economali può avvenire anche in più soluzioni; - deve essere assolutamente rispettato il termine del per la chiusura annuale; - ogni mese devono essere inviati alla SSPAL Nazionale gli estratti conto; - a fine esercizio, che si ribadisce essere il 31/12., le disponibilità residue sui conti accesi e gli interessi maturati nell anno verranno girate automaticamente, a cura delle filiali della banca, sul conto della SSPAL nazionale così come gli interessi maturati sui detti conti. I trasferimenti dalla SSPAL nazionale alle Strutture Territoriali e viceversa sono esenti da spese. Le spese bancarie inerenti all esecuzione di tutti i pagamenti sono poste a carico del Cassiere. Art. 4 Compenso per la gestione del servizio Condizioni Il servizio è svolto gratuitamente dall Istituto di credito aggiudicatario, ivi compresa la custodia dei titoli e lo stacco delle relative cedole, fatto salvo quanto venisse disposto successivamente da leggi, regolamenti, istruzioni in materia. Il cassiere sarà rimborsato delle spese effettivamente sostenute per spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento ed a ricevute di incassi, quando queste sono a carico dell Agenzia, mediante mandato che l Agenzia emetterà a favore del Cassiere medesimo, dietro presentazione di apposita distinta. Le spese di bollo e di spedizione, di cui al capoverso precedente, riferite all attività svolta dalle sezioni regionali sono poste a carico delle sezioni stesse, previa comunicazione della filiale dell istituto cassiere di un apposito provvisorio di uscita. 5 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

6 Art. 5 Cauzione Il Cassiere è esonerato dal presentare cauzioni in quanto, per eventuali danni causati all Agenzia o a terzi, esso risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il Cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all Agenzia. Art. 6 Trasmissione ordinativi La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, salve le eccezioni di cui ai successivi articoli, sono eseguiti rispettivamente in base ad ordinativi di incasso ed a mandati di pagamento, regolarmente emessi dall Ente e sottoscritti dalle persone a ciò abilitate, rispettando scrupolosamente la vigente normativa, con particolare riferimento al vigente Regolamento di Contabilità dell Ente stesso, accompagnati da distinta, in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per l Ente. Detti ordinativi e mandati sono trasmessi al Cassiere con foglio di accompagnamento in doppio, uno dei quali contestualmente restituito in segno di ricevuta. Su tali accompagnatorie devono seguire i rispettivi totali sino a fine esercizio. Il Cassiere non è tenuto ad inviare avvisi, sollecitatorie o notifiche ai debitori o contravventori. Gli ordinativi di incasso rimasti inestinti al sono restituiti all Ente con distinta accompagnatoria in duplice copia, di cui una è restituita al Cassiere, firmata per ricevuta. Art. 7 Incassi senza ordinativi Il Cassiere, trovandosi nell occasione di dover effettuare incassi senza aver ricevuto dall Agenzia il corrispondente ordinativo, non può ricusarne l esazione, ma la quietanza è emessa con la clausola salvi i diritti e gli obblighi dell Amministrazione. In relazione a quanto sopra, l Ente delega la Banca ad incassare tutte le somme ad esso spettanti sotto qualsiasi titolo e causa, demandando alla stessa la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria. La Banca deve, pertanto, accettare, senza dover acquisire di volta in volta la preventiva autorizzazione dell Ente - salvo eccezioni che verranno da quest ultimo segnalate alla Banca - le somme che i terzi intendano versare a favore dell Ente stesso, rilasciandone ricevuta contenente l indicazione della causale del versamento e con la clausola Salvi i diritti e gli obblighi dell Ente. Tali incassi sono tempestivamente segnalati all Ente, il quale è tenuto, entro 30 giorni, ad emettere i relativi ordini di riscossione. 6 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

7 Art. 8 Mandati di pagamento I pagamenti sono effettuati a seguito ed in conformità di regolari mandati emessi dall Agenzia secondo le disposizioni di legge previste dall art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica del , n I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello della banca presso la Filiale che svolge il servizio, contro ritiro di regolari quietanze. I mandati devono essere pagati entro il terzo giorno lavorativo, per le aziende di credito, successivo a quello della consegna alla Banca. A richiesta scritta dell Ente, la Banca è tenuta a pagare i mandati anche secondo le seguenti modalità indicate nei mandati medesimi: a) mediante versamento su conti correnti postali o con vaglia postali intestati ai beneficiari dei mandati; b) mediante accreditamento su conti correnti di corrispondenza intestati ai beneficiari dei mandati; c) tramite proprie Filiali o Banche corrispondenti mediante disposizione di pagamento contro ritiro di quietanza; d) mediante emissione di assegno circolare non trasferibile spedito mediante raccomandata A.R all ordine del beneficiario del mandato; e) mediante emissione di assegno di bonifico all ordine del beneficiario del mandato. I mandati di pagamento accreditati o commutati come sopra si considerano titoli pagati agli effetti del discarico amministrativo. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell operazione ed il timbro del Cassiere, ivi compresa la data di accreditamento o di commutazione. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Cassiere. Per i pagamenti espletati mediante versamento su conto corrente postale, vaglia postale e assegni di conto corrente postale, sono allegate ai mandati, in luogo della ricevuta dei beneficiari, rispettivamente le ricevute di versamento rilasciate dall Amministrazione postale ed i talloncini staccati degli assegni di conto corrente postale. Per l emissione di assegni circolari, oltre al talloncino staccato dall assegno stesso, verrà allegata anche la ricevuta di ritorno. Le spese e le tasse inerenti all esecuzione dei pagamenti come sopra sono poste a carico del beneficiario. Pertanto il Cassiere è autorizzato a trattenere dall importo nominale del mandato l ammontare delle spese in questione, fatta eccezione per: - competenze stipendiali e accessorie; - ritenute e contributi; - imposte, tasse e spese di registrazione; - rifusione di spese legali dovute in esecuzione di sentenze; 7 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

8 - mandati di pagamento d importo inferiore a 50,00. L Ente si impegna a non presentare al Cassiere mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. La Banca non è tenuta a dar corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l importo scritto in cifre e quello scritto in lettere. Il Cassiere non eseguirà mandati provvisori o pagamenti senza regolare mandato, fatta eccezione per le retribuzioni al personale, e per i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, da adempimenti urgenti ed indifferibili nei casi espressamente individuati dall Agenzia. Per le rate di ammortamento dei mutui e per i contributi dovuti all INPDAP, il Cassiere è espressamente autorizzato ad effettuare, ove necessario, appositi accantonamenti di fondi. Così anche il Cassiere non può procedere ad addebiti di alcuna natura derivanti dalla gestione dei conti correnti senza l espressa autorizzazione dell Ente. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del verranno restituiti all Ente, accompagnati da distinta in duplice copia, di cui una verrà restituita al cassiere per ricevuta. Per le sezioni regionali, le filiali del Cassiere provvedono a restituire alla banca i mandati originali in loro possesso in uno con l adempimento di cui al precedente art. 2, 3 cpv. del presente capitolato. Art. 9 Responsabilità del Cassiere Il Cassiere si obbliga a seguire le istruzioni che l Ente impartirà per l assoggettamento degli ordinativi contabili agli adempimenti fiscali e contributivi. In tale adempimento segnala tempestivamente all Ente eventuali inesattezze affinché questi provveda entro i termini perentori previsti dalla legislazione specifica. Il Cassiere provvede al pagamento degli stipendi e verifica tale prospetto di quadratura con i mandati che saranno successivamente emessi per il pagamento delle ritenute erariali/assistenziali/previdenziali, ecc.. In caso di difformità, il Cassiere dovrà segnalare immediatamente l evento all Agenzia. Art. 10 Firme autorizzate L Ente si impegna a comunicare preventivamente alla Banca le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle determinazioni degli organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra e dei relativi esemplari di firma. 8 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

9 Art Limiti di pagamento I pagamenti dei mandati sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell Ente risultante, quest ultima, dal saldo, alla data, del conto corrente generale. Per la sede centrale in caso di insufficienza, la Banca verifica il saldo dei conti correnti relativi alle entrate e segnala quanto sopra all Agenzia per i trasferimenti necessari, sospendendo il pagamento fino a quando tali trasferimenti non siano stati effettuati sul conto corrente generale. Per le sezioni regionali l insufficienza dei fondi sul conto corrente comporta l obbligo del Cassiere a non procedere al pagamento del mandato. La Banca, su richiesta dell Agenzia corredata da idonea documentazione, concede alla stessa anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell anno precedente, afferenti il titolo 1 delle entrate del bilancio. Gli interessi su dette anticipazioni saranno calcolati trimestralmente sulle somme effettivamente utilizzate. Il Cassiere è esonerato dal controllo degli stanziamenti di bilancio e pertanto, per tale motivo, l Agenzia non è tenuta alla trasmissione del bilancio di previsione e relative delibere di variazione allo stesso. Art. 12 Titoli ed eccedenza del fabbisogno di cassa La Banca si obbliga, ove ne sia richiesto, ad acquistare per conto dell Agenzia titoli e valori e ad alienarli e tramutarli da nominativi al portatore e viceversa, senza speciale compenso salvo il rimborso delle spese fiscali effettive incontrate. Si obbliga, inoltre, a conservare e custodire gratuitamente le somme ed i valori che venissero depositati provvisoriamente da terzi, sia per la garanzia di offerte agli incanti dell Agenzia sia per la garanzia dell esecuzione di obbligazioni assunte da chiunque e per qualsiasi causa verso l Agenzia. L Agenzia, valutato il proprio fabbisogno di cassa, può destinare l eccedenza ad investimenti di breve e medio periodo anche con altri Enti o Istituti di credito alle condizioni migliori e ciò senza che il Cassiere possa eccepire alcunché. Tuttavia, è fatto obbligo all Agenzia, accertate le migliori condizioni, di segnalarle alla banca per la tempestiva adesione di questa, nei tre giorni successivi. In caso affermativo, la Banca remunera l eccedenza di cassa per il periodo indicato alle migliori condizioni di mercato come sopra accertate e comunicate senza spese per l Agenzia, salvo le spese di bollo. Art. 13 Conto riassuntivo del movimento di cassa Il Cassiere, entro e non oltre il mese di gennaio, rende all Agenzia il conto della propria gestione, ai sensi dell art. 26 del DPR n. 465/1997. A detto conto il Cassiere 9 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

10 allega la prescritta documentazione e quanto altro previsto dalla presente convenzione e da particolari istruzioni dettate dall Agenzia. Art. 14 Comunicazioni ioni periodiche della Banca all Ente - Chiusura conti Reclami La Banca trasmetterà mensilmente all Ente, in originale e copia, il giornale di cassa. L Ente restituisce l originale del giornale sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa. Parimenti, le filiali della banca trasmettono, mensilmente, alle Sezioni regionali la documentazione di cui sopra e le Sezioni, previo riscontro, restituiscono l originale del giornale di cassa. Ogni dieci giorni per la sede centrale e mensilmente per le Sezioni regionali, la banca trasmette all Ente l estratto conto, riferito ad ogni conto aperto, per la verifica. Gli estratti conto di cui al precedente capoverso vengono, altresì, trasmessi con le modalità di cui all art. 1 punto 2) del presente capitolato. A chiusura annuale (31 dicembre di ogni anno), e comunque entro il 10 gennaio, la Banca trasmetterà all Ente l ultimo foglio dell estratto conto regolato per capitali ed interessi e ciò per le sede centrale e per le sezioni regionali. Se al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre di ogni anno i conti risultassero creditore o debitore per interessi, la Banca trasmetterà all Ente, pure alle dette date, l ultimo foglio dell estratto conto regolato per capitali ed interessi e provvederà all accredito o addebito di questi ultimi con la valuta del giorno di chiusura sul conto corrente generale dell Agenzia. A richiesta dell Agenzia, il Cassiere fornirà gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale ed ogni altra evidenza richiesta da leggi o dal vigente regolamento di contabilità dell Agenzia. Inoltre, il Cassiere fornirà, a richiesta dell Agenzia, il prospetto evidenziante l utilizzo dei singoli capitoli di bilancio. In occasione della variazione del tasso di riferimento, il Cassiere provvede a comunicare all Agenzia la nuova misura del tasso attivo e di quello debitore nonché alla liquidazione di tutti i conti in capo all Agenzia (compresi quelli relativi alle Sezioni regionali ed alla Scuola), fermo restando la consueta periodicità trimestrale. L Ente verificherà l operato del Cassiere in sede di approvazione del Conto di cassa di cui all art. 26, comma 5, del D.P.R. 465/97. Art. 15 Norme tecniche 1) Il tasso per interessi attivi sulle giacenze dei conti corrente è pari all offerta presentata in sede di gara e così pure per gli interessi passivi nell eventualità di anticipazione di cassa. 10 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

11 La Banca si obbliga a comunicare tempestivamente all Agenzia ogni variazione del TUR. Ad ogni variazione corrisponde l obbligo della Banca di elaborare e presentare la documentazione ed effettuare gli adempimenti di cui all art. 14 sesto capoverso. 2) Le operazioni di trasferimento fondi da un conto corrente all altro non comportano anche il trasferimento degli interessi maturati fino alla data di trasferimento. 3) La valuta per gli incassi: stesso giorno dell incasso. La valuta per i pagamenti: stesso giorno di esecuzione o disposizione. In caso di valuta fissa al beneficiario, la valuta di addebito all Agenzia corrisponde con il secondo giorno lavorativo antecedente. 4) Lo svolgimento del servizio di cassa deve essere conforme a quanto offerto in sede di gara, fatto salvo il rimborso delle spese vive per bolli come meglio precisato nell art. 4 del presente capitolato. I conti correnti bancari aperti nella sede di Roma e presso le filiali regionali sono esenti da spese di tenuta e da spese di chiusura. 5) La Banca entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto definisce: I posti di lavoro in rete locale privata per l espletamento del servizio di cassa mediante procedura automatizzata al fine della produzione in tempo reale della documentazione la cui redazione è a carico della banca e, rispettivamente, dell Agenzia (giornali di cassa, verifiche, dettaglio dei pagamenti e degli incassi effettuati, reversali e mandati con relative modalità di pagamento, pagamenti ed incassi effettuati giornalmente, saldo dei conti correnti, elenco dei documenti contabili sospesi, totale incassi e pagamenti, provvisori di entrata e di uscita). L attività di cui sopra viene posta in essere in conformità a quanto convenuto alla lettera e) dell art. 1 del presente capitolato e ricomprende anche l attivazione ed il mutuo riconoscimento della firma digitale. 6) L Agenzia, per proprie esigenze di verifica dei versamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, è titolare dei conti correnti postali di cui all art. 1 con firma di traenza della Banca Cassiere. La Banca procede alle operazioni necessarie, ne assume tutti gli oneri economico-finanziari, organizza il servizio d intesa con l Agenzia ed assicura tempestivamente il prelevamento delle somme giacenti sui c/c postali ogniqualvolta venga raggiunta la cifra di 1.000,00 (mille) euro, provvedendo con pari valuta all accredito sul c/c bancario generale. Gli interessi maturati sui conti correnti postali sono riversati, al lordo delle spese di tenuta dei conti correnti postali, sul conto corrente generale. Per le operazioni necessarie di cui al capoverso del presente articolo si intendono anche la lettura ed elaborazione dei cedolini di conto corrente postale premarcati e non premarcati rimessi dal servizio postale o eventuali copie ai sensi del D.lgs n.82/2005. Per il versamento del fondo di mobilità, nonché di altri introiti di competenza, l Agenzia ha a disposizione i predetti c.c. postali, con firma di traenza riservata al Cassiere. I bollettini postali saranno pagabili esclusivamente presso gli Uffici postali e le filiali della Banca. Il Cassiere deve attivarsi al fine di ottenere il collegamento telematico con l Ente poste. In tal modo il Cassiere può verificare in tempo reale la disponibilità dei suddetti c.c.p. e, quindi, provvedere al prelevamento. 11 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

12 Il Cassiere si obbliga a custodire, a conservare e a restituire all Agenzia, dopo la lettura, le ricevute di accredito cartacee dei bollettini di c.c.p o eventuali copie, ai sensi del decr. leg. n. 82/2005. Nell eventualità in cui si debba procedere ad un riscontro, il cassiere deve fornire, a richiesta dell Agenzia, l originale o la copia dei cedolini entro 30 giorni dalla richiesta dell Agenzia. L eventuale richiesta sarà avanzata alla sede di Roma del Cassiere e la consegna di quanto richiesto avverrà tramite la medesima sede. Art Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e per tutte le altre formalità ed obblighi che, rispettivamente, potranno incombere alle parti in conseguenza dell affidamento del servizio di cassa, vigono le norme legislative in materia con espresso riferimento al Regolamento dell Agenzia approvato con D.P.R. n. 465/1997 nonché alla normativa emanata ed emananda in materia. Il Cassiere e l Agenzia si dichiarano, altresì, disponibili ad apportare alla convenzione che sarà stipulata tutti i perfezionamenti e le aggiunte ritenute necessarie sia in relazione alle leggi ed ai regolamenti che venissero emanati in materia sia per garantire un più efficace funzionamento del servizio di cassa stesso. Art. 17 Registrazione Gli oneri di imposta di registro e di bollo sono a carico della Banca aggiudicataria dell appalto. Agli effetti della registrazione si richiede l applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 5 e 40 del DPR , n. 131 e s.m.i.. Art. 18 Durata La presente convenzione avrà durata dallo fino al , senza possibilità di rinnovo per proroga tacita. L Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di procedere al rinnovo espresso del contratto in scadenza, in conformità alla normativa vigente al momento del suo eventuale esercizio. Art. 19 Risoluzione del contratto Qualunque infrazione e/o inadempienza da parte della Banca agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, nessuno escluso ed eccettuato, comporta la risoluzione del contratto, con esclusione di ogni formalità, fatto salvo il 12 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

13 risarcimento dei danni subiti dall Agenzia o da terzi, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, l Ente diffida, preventivamente, la Banca ad adempiere ovvero sanare il proprio comportamento prefissando un termine massimo perentorio, insindacabile. Decorso il termine assegnato, l Ente può comunicare la risoluzione del contratto mediante la sola notifica di lettera raccomandata. Nel caso di risoluzione del contratto, la Banca è obbligata, comunque, a proseguire il servizio per sei mesi agli stessi patti e condizioni del presente capitolato. Art. 20 Foro Competente Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Roma. Art. 21 Mandato irrevocabile di pagamento L Istituto Cassiere è delegato dall Agenzia a decorrere dal a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, a favore della Banca Opi s.p.a., gli importi concernenti le rate semestrali del capitale e degli interessi connessi al contratto di mutuo stipulato in data e indicati nel piano dei pagamenti che sarà reso disponibile all istituto aggiudicatario. 13 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

14 Sedi dell Agenzia: Roma, per la Sede Centrale, Piazza Cavour 25 Roma, per la Sezione regionale Lazio, Via Lucrezio Caro, 5 L Aquila, per la Sezione regionale Abruzzo, Nucleo industriale di Bazzano, S.S. 17 Km Potenza, per la Sezione regionale Basilicata, Via Vaccaro, 290 Catanzaro Lido, per la Sezione regionale Calabria, Viale Crotone, 47 Napoli, per la Sezione regionale Campania, Centro Direzionale Isola G1 Bologna, per la Sezione regionale Emilia Romagna, Via Vittorio Bigari, 3 Udine, per la Sezione regionale Friuli Venezia Giulia, Via Marco Volpe, 33 Genova, per la Sezione regionale Liguria, Via San Vincenzo, 4/5 Milano, per la Sezione regionale Lombardia, Via Servio Tullio, 4 Ancona, per la Sezione regionale Marche, Piazza Cavour, 29 Campobasso, per la Sezione regionale Molise, Via Garibaldi, 46 Torino, per la Sezione regionale Piemonte, Piazza Castello, 9 Bari, per la Sezione regionale Puglia, Corso Vittorio Emanuele II, 68 Cagliari, per la Sezione regionale Sardegna, Piazza della Repubblica, 28 Palermo, per la Sezione regionale Sicilia, Via Trinacria, 36 Firenze, per la Sezione regionale Toscana, Via Calzaiuoli, 7 Perugia, per la Sezione regionale Umbria, Via Alessi, 1 Vicenza, per la Sezione regionale Veneto, Contrà Mure Porta Nova, 32. Sedi della SSPAL: Sede Centrale, Piazza Cavour, 25, Roma Struttura Territoriale Lombardia,Piemonte e Liguria Via Servio Tullio, 4 Milano Struttura Territoriale Veneto Friuli Venezia Giulia San Marco - Calle del Pestrin, 3496 Venezia Struttura Territoriale Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria Via Vittorio Bigari, 3 - Bologna Struttura Territoriale Puglia, Campania, Basilicata e Calabria Palazzo Fizzarotti - Corso Vittorio Emanuele II, 193 Bari Struttura Territoriale Sicilia Via Luigi Sturzo, Catania 14 Capitolato per la gestione del servizio di cassa dell Ages e della SSPAL

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