Le comunicazioni di irregolarità
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- Renzo Giorgi
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1 Le comunicazioni di irregolarità Gli uffici dell Agenzia delle Entrate effettuano, sulle dichiarazioni dei contribuenti, due tipologie di controllo finalizzate alla verifica dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali presentate. Si tratta: - del controllo automatico, che è effettuato su tutte le dichiarazioni presentate; - del controllo formale, che è effettuato sulle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell Agenzia delle Entrate.
2 36 bis Il controllo automatico, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e risultanti dall Anagrafe tributaria. Lo scopo di tali controlli è quello di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella redazione delle dichiarazioni. Se da tali controlli emerge un risultato diverso da quello indicato dal contribuente, l'ufficio provvede a inviare una comunicazione di irregolarità in cui vengono evidenziate le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare.
3 36 ter Il controllo formale, effettuato ai sensi dell art. 36- ter del DPR n. 600/1973 sulle dichiarazioni selezionate, è rivolto a rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti senza svolgere attività ispettive particolari, attraverso il semplice riscontro del contenuto delle stesse rispetto: - alla documentazione conservata dal contribuente - ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (ad esempio i sostituti) - ai dati forniti dagli enti previdenziali ed assistenziali, dalle banche e dalle imprese assicuratrici.
4 41 BIS Gli atti d accertamento parziale automatizzati (articolo 41 bis del Dpr 600/73) sono quelli che scaturiscono dal controllo incrociato tra dati contenuti nei contratti di locazione registrati e quelli esposti in dichiarazione dei redditi dai proprietari di immobili. Se il sistema rileva delle incongruità, scatta la notifica al contribuente. Il provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 28 gennaio scorso ha attribuito al Centro operativo di Pescara, che risponde alla Direzione centrale Accertamento, il compito, tra l altro, di eseguire gli accertamenti parziali centralizzati. Un attività di controllo che riguarda, nello specifico, tutto l iter degli atti di accertamento parziale, dalla redazione dell atto fino all iscrizione a ruolo delle somme dovute, e che viene svolta, oltre che dal Centro di Pescara, anche dalla sua struttura delocalizzata con sede a Reggio Calabria.
5 Se dal controllo emergono delle differenze, l'ufficio comunica al contribuente le rettifiche apportate e le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare, attraverso l invio di comunicazioni di irregolarità con l'indicazione dei motivi che hanno generato la rettifica. La funzione delle comunicazioni di irregolarità, dette anche avvisi bonari, è quella di evitare la ripetizione degli errori, consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, evitare che le somme vengano iscritte a ruolo nel caso in cui il contribuente fornisca i chiarimenti necessari ovvero quei dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall ufficio.
6 Acquiescenza Ai contribuenti destinatari di questi atti è offerta, inoltre, la possibilità di definizione in via breve, versando quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con riduzione a un terzo della sanzione, nel caso di controllo automatico della dichiarazione, e a due terzi, nel caso del controllo formale. Alle comunicazioni è allegato il modello F24 precompilato da utilizzare per il pagamento presso le banche, gli uffici postali o gli agenti della riscossione.
7 rateizzazione Anche le somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, conseguenza dei controlli automatici nonché dei rilievi da controllo formale, in base all'articolo 3-bis del D. Lgs. n. 462/1997, possono essere dilazionate. In particolare, è prevista la possibilità di rateizzare le somme comunicate in un numero di rate trimestrali di pari importo, che varia a seconda dell'ammontare dovuto: - gli importi superiori a euro possono essere versati fino a un massimo di sei rate; - gli importi superiori a euro sono dilazionabili fino a un massimo di venti rate; - gli importi superiori a euro sono anch'essi rateizzabili fino a un massimo di venti rate, previa prestazione di garanzia da produrre entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
8 rateizzazione La prima rata deve essere pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'agenzia delle Entrate, mentre le altre scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Su di esse devono essere calcolati gli interessi al tasso del 3,5% annuo. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa perdere il beneficio della rateazione e l importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, meno quanto già versato, viene iscritto a ruolo.
9 36 bis Se il contribuente non ritiene corretta la comunicazione emessa a seguito del controllo automatico può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate o al Centro di assistenza multicanale (numero ) o a un intermediario abilitato. Se l ufficio rettifica la comunicazione il contribuente riceve un nuovo modello di pagamento con l indicazione delle somme da versare e può usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento nei 30 giorni dalla data di comunicazione della correzione da parte dell Ufficio. Trascorso questo termine, l ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).
10 36 ter Se il contribuente non ritiene corretta la comunicazione che deriva dal controllo formale può, anche attraverso l intermediario che gli ha trasmesso la dichiarazione, segnalare all ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati in maniera sbagliata. Se l ufficio rettifica la comunicazione, il contribuente riceve un nuovo modello di pagamento con l indicazione delle somme da versare e può usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della prima comunicazione. Trascorso questo termine, l ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%). Il contribuente che vuole pagare solo una parte dell importo richiesto non può utilizzare il modello F24 precompilato, ma deve compilarne un altro, con i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto indicati nella comunicazione.
11 Autotutela Se l Amministrazione prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggere l errore senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama autotutela. La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l atto.un atto illegittimo può essere annullato d ufficio, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente. Questi, può trasmettere all ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute. Nella domanda occorre riportare: l atto di cui si chiede l annullamento; i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte. I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l illegittimità deriva da: errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza); sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall Amministrazione.
12 Autotutela L annullamento dell atto illegittimo può essere effettuato anche se: il giudizio è ancora pendente; l atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere; il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato. L annullamento dell atto illegittimo comporta automaticamente l annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati. Poiché l autotutela è per l Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.
13 Adesione all invito al contraddittorio In sostanza, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui sono indicati la pretesa fiscale e i motivi che l hanno determinata, ottiene lo stesso regime agevolato, in tema di sanzioni e di pagamento rateale, previsto per l adesione ai processi verbali di constatazione. La definizione si realizza con l acquisizione dell assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. La comunicazione, con la quale il contribuente informa il competente ufficio di voler aderire, deve contenere, in caso di pagamento rateale, l indicazione del numero delle rate prescelte. Alla stessa va allegata inoltre la quietanza dell avvenuto pagamento della prima o unica rata. Il pagamento rateizzato consente il versamento delle somme dovute in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero, se le somme dovute sono superiori a ,69 euro, di dodici rate trimestrali, senza la prestazione di alcuna garanzia.
14 Accertamento con adesione L accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l insorgere di una lite tributaria. Si tratta, sostanzialmente, di un accordo tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall ufficio dell Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
15 Accertamento con adesione L accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L effetto premiale si concretizza nell abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.
16 Mediazione La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall art. 39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dall Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1 aprile Rientrano fra quelli per i quali è obbligatorio presentare istanza di mediazione, anche gli atti emessi a partire dal 1 dicembre 2012 dagli Uffici provinciali - Territorio dell Agenzia.
17 Mediazione La mediazione può riguardare le controversie relative a: avviso di accertamento avviso di liquidazione provvedimento che irroga le sanzioni ruolo rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari ogni altro atto emanato dall Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie. Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992
18 All istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende depositare al momento dell eventuale costituzione in giudizio. L istanza è fondata sugli stessi motivi del ricorso e può contenere una motivata e documentata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell ammontare della pretesa. Non è soggetta all imposta di bollo. Il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.
19 RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA Trascorsi novanta giorni dal ricevimento dell istanza da parte della Direzione regionale o provinciale o del Centro operativo o dell ufficio provinciale Territorio dell Agenzia, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l accoglimento, anche parziale, o il diniego dell istanza, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l eventuale costituzione in giudizio del contribuente, a cui invece si applica la sospensione feriale dei termini. La costituzione avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale, del ricorso con l istanza, con le stesse modalità previste per il ricorso non preceduto da mediazione tributaria obbligatoria
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