Città di Lomazzo REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI

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1 Città di Lomazzo REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI Approvato con deliberazione C.C. n. 57 del

2 TITOLO I NORME GENERALI ART. 1 - Oggetto 1. In applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli art. 79 e 80 dello Statuto vigente, sono ammessi referendum di tipo consultivo, propositivo, abrogativo, su materie di esclusiva competenza comunale, ai quali hanno diritto di partecipare tutti i cittadini che alla data della consultazione godono del diritto referendario e risultano iscritti nelle apposite liste. 2. La votazione per i referendum si svolge a suffragio universale, col voto diretto, libero e segreto, in una delle domeniche dei mesi di giugno o luglio dalle ore sette alle ore ventidue. 3. La proposta referendaria deve indicare sinteticamente, chiaramente e in modo inequivocabile l'oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini e che deve riguardare materie non escluse dallo Statuto e dalle leggi. ART. 2 Referendum consultivo propositivo 1. Il referendum consultivo/propositivo sottopone ai cittadini un quesito che consenta la scelta tra due alternative, in relazione ad atti da assumere da parte degli organi comunali. 2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale dell'esito referendario, secondo quanto previsto dall'art. 13, il presidente del consiglio comunale convoca una seduta consiliare per l'adempimento degli atti conseguenti. 3. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia, fondata e articolata motivazione, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. ART. 3 Referendum abrogativo 1. Il referendum abrogativo ha per oggetto l abrogazione totale o parziale di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale nelle materie di esclusiva competenza locale. 2. Il quesito referendario che si intende sottoporre alla votazione popolare consiste nella formula: volete che sia abrogato/a seguita dalla indicazione della data, numero e titolo del regolamento o atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum. 3. Qualora si richieda il referendum per l abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonché le parti dell atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum. 4. Qualora si richieda il referendum per l abrogazione di parti di uno o più articoli di regolamento o di una o più parti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l abrogazione. ART. 4 Inammissibilità del referendum 1. Oltre ai casi di inammissibilità di referendum comunale previsti nella normativa vigente e dallo statuto, il referendum è inammissibile qualora prima del quindicesimo giorno antecedente il giorno della votazione sul referendum indetto dagli organi competenti siano stati adottati provvedimenti che soddisfino le richieste dei richiedenti il referendum. 2. Il referendum è inammissibile qualora la richiesta di referendum popolare presentata non rechi il numero minimo di sottoscrizioni dei richiedenti legittimati stabilito dallo statuto e dal presente regolamento.

3 3. Inoltre il referendum è inammissibile per atti obbligatori per legge, nel caso pregiudichi i diritti acquisiti da terzi. 4. I referendum abrogativi dovranno riguardare solo il provvedimento finale definitivo, una volta concluso il procedimento. ART. 5 - Divieto relativo allo svolgimento di referendum 1. Non possono aver luogo referendum comunali: a) nei 12 mesi precedenti e nei sei mesi successivi all'elezione del consiglio comunale; b) nei tre mesi precedenti e nel mese successivo ad elezioni per il rinnovo del parlamento, del consiglio regionale o provinciale come pure a elezioni del Parlamento Europeo e referendum popolari indetti su base nazionale, regionale o provinciale. In tali casi gli atti di procedura referendaria in corso vengono sospesi fino alla scadenza dei periodi di divieto di cui al presente comma. 2. Nel caso di anticipato scioglimento del consiglio comunale tutte le richieste di referendum popolari sono da considerarsi decadute. 3. Nel corso dello stesso mandato amministrativo lo stesso quesito referendario non può essere ammesso più di una volta e se un quesito viene bocciato dagli elettori non può essere comunque riproposto prima di cinque anni. ART. 6 Iniziativa referendaria 1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale: a) per iniziativa dello stesso Consiglio; b) per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale cioè del 20 per cento del corpo elettorale, rappresentati dal Comitato dei promotori; 2. Ai fini della determinazione del 20% è necessario fare riferimento agli iscritti nelle liste elettorali risultanti dall ultima revisione dinamica, quella di gennaio, se la raccolta delle firme ha inizio nel 1 semestre, quella di luglio, se ha inizio nel 2 semestre. 3. Le modalità per l esercizio dell iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli. TITOLO II REFERENDUM PROMOSSI DAI CITTADINI ART. 7 - Comitato promotore 1. I cittadini che intendono promuovere un referendum comunale procedono, con la sottoscrizione di almeno 200 iscritti nelle liste elettorali del Comune, alla costituzione di un "Comitato promotore" composto da cinque di essi e alla definizione in maniera chiara ed inequivocabile del quesito o dei quesiti che dovranno essere oggetto del referendum. Il Comitato promotore deve presentare al protocollo dell Ente richiesta scritta al Sindaco con allegati: a) il testo del quesito referendario su fogli recanti in calce le firme autenticate di non meno di 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali; b) una relazione illustrativa sui motivi della richiesta referendaria; c) i certificati comprovanti l iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune.

4 2. Il Comitato promotore rappresenta i richiedenti nei rapporti con il Comune ed ai componenti devono essere trasmesse, a mezzo notifica, tutte le comunicazioni attinenti al referendum comunale. 3. L ufficio elettorale comunale, entro cinque giorni dal ricevimento, verifica che almeno 200 firme di cui al primo comma siano regolarmente autenticate ai sensi dell art. 12 del presente regolamento e corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, redige apposito verbale che viene trasmesso al Segretario Comunale. 4. Se la verifica di cui al comma 3 produce risultato negativo, il Segretario Comunale trasmette il verbale conclusivo al Sindaco che perfeziona il procedimento con la dichiarazione di improcedibilità. In caso di verifica positiva, il Segretario Comunale trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa al Comitato dei Garanti e al Sindaco. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione al Comitato dei Garanti è data comunicazione al Comitato Promotore. Il Sindaco comunica ai Capi Gruppo Consiliari la presentazione dell iniziativa referendaria. ART. 8 Comitato dei Garanti 1. Il Sindaco convoca, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di referendum al Protocollo, il Comitato dei Garanti composto da: a) il Segretario Comunale b) un avvocato iscritto nell Albo degli Avvocati della Provincia di Como non residente a Lomazzo designato dalla maggioranza; c) un avvocato iscritto nell Albo degli Avvocati della Provincia di Como non residente a Lomazzo designato dalla minoranza. 2. In caso di mancata designazione entro 15 giorni provvede la Giunta Comunale alla nomina del Comitato dei Garanti, scegliendo i componenti non designati tra coloro in possesso di particolari competenze giuridico amministrative, non residenti, iscritti nell Albo degli Avvocati della Provincia di Como e che non ricoprono cariche pubbliche elettive. 3. La commissione nomina nel suo seno il proprio presidente. 4. Il Comitato dei Garanti si pronuncia sull ammissibilità del referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto e il presente Regolamento, entro trenta giorni dalla presentazione e decidendo a maggioranza assoluta dei propri componenti. 5. Non possono far parte del Comitato dei Garanti i consiglieri comunali, provinciali e regionali, gli assessori e coloro che hanno rapporti di dipendenza economica, funzionale od organizzativa con il Comune, nonché coloro che hanno rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con il Sindaco, gli assessori ed i Consiglieri comunali. 6. Funge da segretario del Comitato dei Garanti il Segretario Comunale o, in sua vece, il responsabile del servizio elettorale comunale. 7. Ai componenti è attribuita una indennità di presenza per l effettiva partecipazione ad ogni seduta il cui ammontare è stabilito dalla Giunta comunale. ART. 9 - Esame del quesito referendario 1. Il Comitato dei Garanti verifica: a) che il quesito non riguarda materie non ammesse dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi; b) che il quesito sia stato formulato in maniera chiara, sintetica ed univoca, tale da non suscitare dubbi nell'elettore che è chiamato a votare; c) che i componenti del Comitato promotore siano nelle condizioni previste dall art. 79 comma 5 dello Statuto e che sia stata rispettata la procedura di presentazione del quesito. 2. Se il Comitato dei Garanti, a maggioranza assoluta ritiene che il quesito non sia univoco, chiaro e sintetico convoca il Comitato Promotore con il quale concorda una formulazione più chiara del

5 quesito; in tal caso dovranno essere acquisite nuovamente le sottoscrizioni di almeno 200 iscritti nelle liste elettorali del Comune sulla proposta di nuovo testo. Di tale accordo viene redatto processo verbale. 3. Dichiarata l'ammissibilità del quesito, il Comitato dei Garanti, entro cinque giorni dalla sua pronuncia, ne dà comunicazione motivata al Sindaco il quale provvede entro 20 giorni alla convocazione del Consiglio per l'approvazione della decisione dei garanti o, eventualmente, per controdedurre ad essa; sulla opposizione del Consiglio decide il Comitato dei garanti. 4. Se il Consiglio delibera di non controdedurre approva con delibera le decisioni dei garanti ed il Sindaco entro 5 giorni emana apposita ordinanza contenente la procedura di svolgimento del referendum. 5. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta ha facoltà di accogliere, se condivisibili, le proposte referendarie, interrompendo la procedura referendaria. ART. 10 Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme 1. Le firme per la richiesta di referendum sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma dei successivi commi messi a disposizione da parte del Comune entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Comunale. 2. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario e il Segretario Comunale appone su ciascun foglio il numero d ordine, il timbro, la data e la propria firma. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario. 3. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale. ART La modalità di raccolta 1. A partire dal giorno del verbale di consegna dei moduli vidimati decorre il termine di 60 giorni per la raccolta delle firme e da tale data tutti i cittadini che godono del diritto di voto referendario possono sottoscrivere la proposta del Comitato promotore sugli appositi moduli contenenti il testo del quesito preventivamente vidimati dal segretario comunale. 2. Ciascuna firma apposta sul modulo deve essere accompagnata dall'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del sottoscrittore e gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive delle indicazioni necessarie per l identificazione dell elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita) sono dichiarate nulle. ART Autenticazione delle firme 1. Ai sensi dell art. 14 della Legge 21/03/1990, n. 53, modificato dalla Legge 28/04/1998, n. 130 e dalla Legge n, 120 del 30/04/1999, sono competenti ad eseguire le autenticazioni redatte con le modalità di cui l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i Notai, i Giudici di pace, Cancellieri e i collaboratori delle Cancellerie del Tribunale e delle Preture e delle Corti d Appello, i Segretari della Procura della Repubblica, il Sindaco, gli Assessori Comunali, i Consiglieri Comunali che comunicano la propria disponibilità al Sindaco, il Segretario Comunale e i funzionari appositamente incaricati dal Sindaco. I pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali e espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell ufficio di cui sono titolari. 2. L'autenticazione può essere collettiva di tutte le firme contenute in ogni modulo indicando il numero delle firme autenticate e la data dell'avvenuta autentica. Le firme raccolte dopo il termine di cui all art. 11 comma 1 sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

6 3. Sono legittimati a firmare gli elettori iscritti nelle liste elettorali, che siano in possesso del diritto elettorale attivo per l'elezione del consiglio comunale. La firma è accompagnata anche da nome, cognome, luogo e data di nascita, e comune di iscrizione nelle liste elettorali nonché il numero del documento esibito dal firmatario ed è resa in presenza di pubblico ufficiale autorizzato ad eseguire l'autenticazione della firma di cui al comma 1 del presente articolo. 4. La firma può pure essere resa nell'ufficio comunale durante l'orario di apertura al pubblico ed alla presenza del segretario comunale o di un impiegato all'uopo delegato dal Sindaco, previa esibizione di un documento d'identità valido. 5. I modelli contenenti le firme autenticate devono essere depositati presso l'ufficio elettorale comunale entro la scadenza del termine assegnato di cui al precedente art. 11, comma Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell ufficio elettorale, entro quindici giorni: - dell iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito; - se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati; - se tali firme, riscontrate regolari, raggiungono il quorum previsto dall art. 6 comma 1 lett. b), se risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 11; se sono autenticate correttamente. 7. Sono dichiarate nulle dall ufficio elettorale comunale le firme: a) prive delle indicazioni di cui all art. 10 comma 2; b) autenticate oltre il termine di cui all'art. 11 comma 1; c) non regolarmente autenticate, o doppie o di persone non iscritte nelle liste elettorali del Comune di Lomazzo. 8. Con apposito verbale l ufficio elettorale comunale dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 6 e 7, e della ricevibilità o irricevibilità della richiesta. Il verbale è trasmesso al Comitato dei Promotori, al Sindaco e al Comitato dei Garanti, provvedendo anche alla pubblicazione all Albo Pretorio. ART Verifica di ammissibilità tecnica 1. Il Comitato dei Garanti, entro dieci giorni dalla data di ricezione del verbale di regolarità dell Ufficio Elettorale Comunale, si esprime definitivamente sulla validità e ammissibilità della proposta di referendum. 2. Il Comitato dei Garanti, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia. ART. 14 Procedibilità del referendum abrogativo 1. Il Comitato dei Garanti, entro dieci giorni dalla data di ricezione del verbale di regolarità dell Ufficio Elettorale Comunale, verifica: - se è intervenuta l abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum; - nel caso in cui sia intervenuta l abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia. 2. Nel caso in cui sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, il Comitato dei Garanti delibera l improcedibilità del referendum. 3. Nel caso in cui sia intervenuta l abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, il Comitato dei Garanti verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum, procedendo, se necessario, alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine il Comitato dei Garanti acquisisce il parere del Comitato dei Promotori.

7 4. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Comitato dei Garanti riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce il parere e le osservazioni del Comitato dei Promotori. 5. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo risulta che la nuova disciplina modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, il Comitato dei Garanti delibera l improcedibilità del referendum. 6. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo risulta che la nuova disciplina è sostanzialmente uguale alla disciplina preesistente, il Comitato dei Garanti decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario. 7. Le decisioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo sono comunicate da chi presiede il Comitato dei Garanti, entro tre giorni dalla loro adozione all ufficio elettorale comunale per le comunicazioni e pubblicazioni necessarie. ART. 15 Indizione del referendum 1. Dell'ammissione tecnica del referendum il Comitato dei garanti dà comunicazione immediata al Sindaco che convoca il Consiglio comunale entro 20 giorni in seduta straordinaria per decidere sull'eventuale accoglimento dei contenuti del quesito, evitando in tal modo la consultazione popolare ovvero delibera l indizione del Referendum, che deve essere preceduta dalla attestazione di copertura finanziaria di tutte le spese preventivate. 2. Il Consiglio Comunale può avvalersi della facoltà di cui all art. 18 proponendo a sua volta un quesito referendario alternativo, contestuale al referendum di iniziativa popolare. 3. Se il Consiglio delibera di recepire il quesito referendario emanando propri atti, lo comunica al Comitato promotore ed al Comitato dei Garanti; quest'ultimo decide se il contenuto del quesito è stato sostanzialmente soddisfatto, sicché è venuto meno l'oggetto del referendum, o se invece gli atti emanati soddisfano soltanto parzialmente l'oggetto del quesito e la consultazione deve comunque tenersi. ART Sospensione del referendum 1. Il referendum viene sospeso qualora, dopo la sua indizione, venga sciolto il Consiglio e vengano indette nuove elezioni. 2. Qualora il nuovo Consiglio eletto non avrà recepito i contenuti del quesito già presentato entro 90 giorni dal suo insediamento, il Sindaco sarà obbligato a dar corso alla consultazione referendaria sospesa. ART. 17 Svolgimento di più referendum Nella medesima tornata elettorale non si possono svolgere più di tre referendum; se i quesiti referendari regolarmente presentati sono più di tre vengono indetti quelli presentati per primi, rinviando gli altri alla tornata dell anno successivo. TITOLO II REFERENDUM DI INIZIATIVA CONSILIARE ART Deliberazioni del Consiglio

8 1. Il Consiglio può promuovere i referendum comunali adottando la relativa deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 2. In riferimento alla proposta di deliberazione relativa allo svolgimento di referendum popolare il Comitato dei Garanti entro 20 giorni dalla notifica della stessa a cura del segretario comunale o dal funzionario dallo stesso delegato emette il parere motivato sull'ammissibilità del referendum popolare. 3. Il Consiglio deve approvare il quesito referendario per come verrà presentato agli elettori; esso deve essere formulato in termini chiari e sintetici, tali da non ingenerare equivoci sulla risposta positiva o negativa da dare. 4. Il Consiglio non può farsi promotore di referendum durante gli ultimi dodici mesi della sua durata in carica e nei primi sei mesi dal suo insediamento. 5. In esecuzione della deliberazione del consiglio comunale il sindaco provvede all'indizione del referendum popolare. ART Disposizioni comuni 1. Ai referendum promossi dal Consiglio comunale si applicano le disposizioni compatibili previste per i referendum di iniziativa popolare. TITOLO III INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE ART Indizione e pubblicazione del referendum popolare 1. Il Sindaco indice con decreto il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il mesi di giugno e luglio. Tra la data di indizione e la domenica in cui sono stati convocati gli elettori debbono decorrere almeno sessanta giorni. Il sindaco è obbligato ad indire il referendum nella prima sessione utile. 2. Il decreto del Sindaco indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori. 3. Il decreto è pubblicato entro 5 giorni all Albo Pretorio, sul sito internet ed è comunicato al Presidente del Comitato dei Garanti. 4. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano affissi manifesti con i quali sono precisati: a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum; b) il giorno e l orario della votazione; c) le modalità della votazione; d) l avvertenza che il luogo della votazione è precisato nella tessera elettorale; e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. 5. Il manifesto è affisso negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione. ART Propaganda elettorale 1. Per la propaganda elettorale trova applicazione la legge 4 aprile 1956 n. 212 nel testo vigente. ART Gli aventi diritto al voto

9 1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lomazzo e i cittadini comunitari residenti nel comune dal almeno 5 (cinque) anni in regola con la normativa sul soggiorno. 2. I cittadini comunitari che intendano partecipare al voto devono presentare documentata richiesta al Sindaco entro 30 giorni dalla data di svolgimento del referendum. L Ufficio Elettorale comunale determina, in relazione alla documentazione prodotta, gli aventi titolo che hanno fatto richiesta. 3. I cittadini comunitari aventi titolo vengono iscritti in liste elettorali aggiunte. 4. Sono esclusi dal corpo elettorale gli elettori residenti all estero. ART Predisposizione delle liste elettorali 1. Per il referendum comunale indetto le liste elettorali generali e sezionali devono essere sottoposte a revisione dinamica straordinaria secondo le modalità previste per l'elezione del consiglio comunale. ART Disciplina della votazione 1. La votazione si svolge nella sola giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore 22, Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dal Comune e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Sindaco, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum statali. 3. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in evidenza: le alternative poste ai singoli quesiti, se si tratta di referendum consultivo; - le risposte proposte (si all abrogazione/no all abrogazione) alla scelta dell elettore, se si tratta di referendum abrogativo; 4. All elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto. 5. L elettore vota tracciando sulla scheda o comunque nel rettangolo che la contiene, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta. 6. Le operazioni di scrutinio si svolgono alla conclusione delle operazioni di votazione, secondo le indicazioni dell ufficio elettorale. 7. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione possono assistere, ove lo richiedano: a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio Comunale. b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dal Comitato promotore, con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata. c) un rappresentante dei comitati antireferendum, ove costituiti. Le funzioni attribuite agli organismi di rappresentanza di cui al presente comma sono identiche a quelle dei rappresentanti di lista in caso di consultazioni politiche o amministrative. 8. La designazione dei rappresentanti di cui al comma 7 dovrà effettuarsi presso l ufficio elettorale comunale entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i presidenti di seggio prima dell apertura delle consultazioni. ART Costituzione dei seggi elettorali 1. L'ufficio elettorale di ciascuna sezione è costituito dal Presidente e da due scrutatori, uno dei quali assume, a scelta del Presidente, la funzione di vicepresidente e ne fa le veci in caso di assenza od impedimento temporaneo.

10 2. Il Presidente di seggio è nominato dal Sindaco, entro 25 giorni dalla data fissata per lo svolgimento del referendum, tra coloro che sono iscritti nell albo previsto dalla legge 21 marzo 1990 n Non possono essere nominati Presidenti di seggio i consiglieri comunali ed i membri della Giunta comunale, i funzionari ed i dipendenti comunali e tutti coloro che hanno rapporti economici con il Comune. 4. La commissione elettorale comunale provvederà alla nomina degli scrutatori sia effettivi che supplenti ai sensi della L. 270/2005 tra tutti coloro che sono compresi nell'elenco formato in ottemperanza alle disposizioni contenute nella L. 8 marzo 1989, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Per ogni ufficio elettorale di sezione il Presidente designato sceglie tra gli elettori del Comune una persona, in possesso del diploma di scuola media superiore, alla quale sono affidate le funzioni di segretario dell'ufficio elettorale di sezione. 6. Le nomine, che possono essere effettuate tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente il giorno della votazione, previa affissione del manifesto annunciante la convocazione della commissione elettorale da effettuarsi 48 ore prima della data individuata. Le nomine devono essere notificate alle persone interessate almeno 15 giorni prima dalla data della votazione. Entro 48 ore dalla notifica della nomina il membro dell'ufficio elettorale di sezione deve comunicare al comune gli eventuali gravi impedimenti. L ufficio elettorale disporrà la notifica al sostituto in base all elenco dei supplenti, da effettuarsi entro il terzo giorno antecedente la votazione. 7. I compensi da assegnarsi ai membri dell ufficio elettorale di sezione corrispondono a quelli stabiliti per le consultazioni referendarie nazionali. 8. Non potranno far parte dell'ufficio elettorale di sezione le persone appartenenti al comitato promotore di cui all'articolo 7 del presente regolamento. ART. 26 Atti preparatori per le votazioni 1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la votazione viene insediato il seggio e l'ufficio elettorale comunale consegna a ciascun Presidente: a) il bollo della sezione e matite copiative b) la lista degli elettori e relativo estratto c) una copia del manifesto contenente il quesito referendario d) estratto del verbale di nomina degli scrutatori e) pacco sigillato contenente le schede di votazione f) due copie del registro dei verbali per tutte le operazioni di voto g) registro annotazione tessera elettori g) materiale di cancelleria e quant'altro occorrente alle operazioni di voto h) le designazioni dei rappresentanti del Comitato promotore eventualmente pervenute i) una copia del presente regolamento. 2. Se all'atto dell'insediamento non sono presenti tutti o qualcuno degli scrutatori il Presidente di seggio li sostituisce con cittadini aventi diritto al voto a norma di Statuto, presenti al seggio e che dimostrino la loro condizione di elettori. 3. La sostituzione del presidente non presentatosi all'ora stabilita è eseguita immediatamente dal Sindaco tra gli iscritti all apposito albo. Qualora la sostituzione sia impossibile, lo scrutatore più anziano di età nominato dal comune deve assumere le funzioni del presidente. Questi provvede, ai sensi del comma precedente, a nominare uno scrutatore in sua sostituzione. 4. Il presidente nomina il vicepresidente scegliendolo fra gli scrutatori ed informa immediatamente il comune dell'avvenuto insediamento. 5. Verificata la regolare costituzione del seggio ed il materiale consegnato dall'ufficio elettorale comunale, il Presidente di seggio dispone la verifica degli aventi diritto al voto, nella sezione in base alle liste elettorali sezionali, alle eventuali liste elettorali aggiunte ed alle ammissioni al voto.

11 6. Procede quindi con l autenticazione delle schede elettorali in numero pari alle persone aventi diritto al voto tramite timbratura con il bollo di sezione e facendole vidimare dagli scrutatori 7. Al termine le schede vengono depositate nelle apposite scatole. 8. Le operazioni di cui al presente articolo devono compiersi in presenza di tutti i componenti l'ufficio elettorale di sezione e singolarmente secondo l'ordine stabilito nel provvedimento di indizione del referendum per le schede elettorali di ciascun referendum popolare indetto. ART Rinvio delle operazioni dell'ufficio di sezione 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede autenticate eventualmente separatamente per ciascun referendum incollandovi due strisce di carta. Su di esse verrà apposto il bollo della sezione e la firma del presidente, dei componenti dell'ufficio di sezione nonché dei rappresentanti di lista presenti che lo richiedano. 2. Tutto il rimanente materiale deve essere riposto in un'apposita busta che dovrà essere chiusa e sigillata. Pure su questa busta il presidente, i componenti del seggio ed i rappresentanti presenti che lo richiedano apporranno la loro firma e il bollo di sezione. 3. Infine il presidente rinvia le operazioni alle ore sette del giorno successivo e procede alla chiusura ed alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi. 4. A tale effetto il presidente dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno. Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica. TITOLO VI Delle operazioni di voto ART Operazioni di voto e scrutinio 1. L insediamento del seggio deve avvenire alle ore 7,00 del giorno fissato per lo svolgimento del Referendum. 2. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata di domenica ininterrottamente dalle ore 7,00 alle ore 22, L accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste elettorali consegnate al presidente dell ufficio elettorale di sezione. 4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio. 5. Per l'esercizio del diritto di voto ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento; egli è comunque ammesso al voto se la sua identità è attestata da un componente del seggio. Costituisce titolo che dà diritto al voto la tessera elettorale anche se trattandosi di svolgimento esclusivo di referendum comunale non sarà apposto sulla stessa alcun timbro. Per i cittadini comunitari aventi titolo si procede con specifica attestazione del Sindaco. 6. L'espressione del voto viene attestata sugli appositi elenchi di sezione tenuti dagli scrutatori. 7. Alle ore 22,00 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto, consentendo l'esercizio del diritto a tutte le persone che a tale ora si trovano nel seggio elettorale o nell'edificio dove è ubicato il seggio. 8. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza. Terminate le operazioni elettorali e dichiarata chiusa la votazione viene effettuato il conteggio delle schede vidimate e non utilizzate, nonché delle schede non vidimate, provvedendo a chiuderle nelle apposite buste che vengono rimesse all'ufficio elettorale, unitamente alle liste

12 elettorali di sezione appositamente firmate da tutti i componenti del seggio. Il Presidente ed il segretario compilano la parte del verbale relativa alla chiusura delle operazioni di voto, dopo aver verificato la correttezza di tutte le operazioni finora svolte. 9. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall atto del Sindaco di indizione dei Referendum. 10. È valido il voto espresso con qualsiasi segno apposto nell'apposito spazio della scheda, tale da consentire l'individuazione della volontà dell'elettore; è nulla la scheda sulla quale è apposto un qualsiasi segno che possa far riconoscere l'elettore. 11. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all ufficio elettorale comunale. 12. Alla fine delle operazioni di scrutinio si procede alla formazione del plico contenente le schede valide e quelle nulle, la tabella degli scrutini ed il verbale delle operazioni di voto. Il plico viene inviato all'ufficio elettorale comunale che ne rilascia ricevuta per il Presidente del seggio elettorale. ART. 29 Validità del referendum 1. Per la validità del referendum è richiesta la partecipazione di almeno il 40% + 1 degli aventi diritto al voto, mentre per l approvazione della proposta soggetta a referendum sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. ART. 30 Proclamazione dei risultati 1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di sezione, l Ufficio elettorale comunale entro tre giorni dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati. 2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno, unitamente alla documentazione trasmessa, resta depositato presso l Ufficio Elettorale e gli altri vengono subito inviati al Sindaco e al Comitato dei Garanti. 3. Entro le 24 ore successive si riunisce il Comitato dei Garanti, presenti un rappresentante del Comitato promotore, il responsabile dell'ufficio elettorale ed il Sindaco, per verificare la legalità delle operazioni di voto, sulla base delle risultanze trasmesse dall'ufficio elettorale. 4. Verificato il raggiungimento del quorum strutturale indicato nello Statuto, il referendum viene dichiarato valido ed il quesito si intende accolto se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei votanti. ART. 31- Sull'esito del referendum 1. Il Sindaco comunica alla cittadinanza l'esito del referendum mediante manifesti pubblici, affissione all'albo ed ogni altra forma di comunicazione ritenuta utile. 2. Sulle questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum nel corso del mandato amministrativo e comunque non prima di cinque anni dallo svolgimento. 3. Entro 30 giorni dalla consultazione il Sindaco convoca il Consiglio comunale per deliberare sull'esito del voto. 4. Se il Consiglio non intende deliberare in conformità alla volontà espressa dagli elettori, come consentito dallo Statuto, deve pronunciarsi con un atto che contiene analitica e puntuale motivazione che non deve essere una scelta politica ma deve avere fondamenti giuridico - amministrativi o contabili. 5. Nelle more della decisione consiliare gli effetti del referendum restano sospesi.

13 TITOLO VIII Disposizioni finali ART Norme di riferimento 1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme che regolano le consultazioni referendarie nazionali e le leggi elettorali in vigore. ART Entrata in vigore 1 - Il presente regolamento, approvato dal Consiglio comunale, entra in vigore ai sensi dell art. 91 dello Statuto dopo la duplice pubblicazione all Albo Pretorio.

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