ALLEGATO sub B Norme disciplinanti la costituzione, le finalità e il funzionamento della Consulta Comunale sulla Legalità

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1 ALLEGATO sub B Norme disciplinanti la costituzione, le finalità e il funzionamento della Consulta Comunale sulla Legalità Premessa L'Amministrazione comunale in tema di politiche delle legalità persegue le finalità statutarie a seguito richiamate: promuove la legalità e e la coesione sociale anche attraverso politiche di monitoraggio costante e scientifico dei fenomeni di illegalità, infiltrazione mafiosa e criminalità organizzata attraverso l'osservatorio comunale per la legalità in una logica di integrazione tra Istituzione, Università e tessuto economico e associativo del territorio ; ispira la propria azione al principio della solidarietà umana con particolare attenzione alle situazioni di squilibrio e di emarginazione presenti nella società senza discriminazioni ideologiche, religiose ( ) ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di apri dignità sociale dei singoli e delle famiglie, nonché, anche attraverso azioni positive, di pari opportunità fra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione; informa la propria azione al rispetto dei principi della informazione e della partecipazione delle cittadine e dei cittadini singoli o associati alle scelte di particolare rilievo per la Comunità ed incoraggial impegno del volontariato, delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private, anche a carattere cooperativo, ne promuove l apporto e il coordinato utilizzo per le finalità di carattere sociale; promuove forme di consultazione della popolazione allo scopo di rendere effettiva la partecipazione popolare e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2 Art. 1 Oggetto 1. La Consulta è un organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, promossa dal Comune e prevista dallo statuto ai sensi dell'art. 59 comma 2 lett. g); 2. Ai sensi del citato articolo è istituita presso il Comune di Forlì la Consulta Comunale sulla legalità (di seguito "Consulta") che ha sede nel Palazzo Comunale e si riunisce, di norma, nella Sala Consigliare. 3. Essa nasce a tutela delle istituzioni democratiche ed è sia strumento di prevenzione e contrasto a comportamenti improntati all'illegalità sia strumento di informazione e promozione della cultura della legalità. Art. 2 Finalità e funzioni 1. La Consulta della legalità ha funzioni di rappresentanza dei soggetti attivi sul territorio sui temi della promozione e diffusione di una cultura della legalità e della paretecipazione alla cittadinanza attiva. Essa non ha finalità gestionali nè di coordinamento delle attività legate alla diffusione di una cultura della legalità. 2. A tal fine la Consulta: collabora con l'amministrazione comunale alla elaborazione e alla programmazione delle iniziative nel settore della tutela del cittadino con particolare riguardo alla promozione della cultura della legalità; promuove studi e ricerche in materia di cultura della legalità, relazioni di rete e tutela del cittadino; suggerirsce all'amministrazione comunale programmi di intervento che siano diretti a promuovere, garantire e valorizzare la cultura della legalità; può pronunciarsi sulle questioni che gli organi comunali ritengono opportuno sottoporle esprimendo pareri non vincolanti. Art. 3 Composizione 1. Possono partecipare alla Consulta, ciascuno con un proprio rappresentante: organizzazioni che abbiano tra le proprie finalità di fatto e di diritto la promozione della legalità democratica; le cooperative sociali di tipo A e B, previste dalla legge 381 del 1981, che possiedano tra le proprie finalità la promozione di una cultura della legalità democratica; le associazioni di categoria; gli albi professionali; le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali; 2. Le associazioni, cooperative, organizzazioni sindacali e di categoria sopra indicati dovranno avere sede legale e/o operativa sul territorio comunale. 3. Ai fini della partecipazione alla Consulta le associazioni e gli enti collettivi di

3 cui sopra indirizzano al Sindaco apposita domanda contenente l'indicazione del proprio rappresentante designato. 4. La domanda dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di Avviso sul sito dell'ente. 5. Il Presidente può invitare alle sedute della Consulta esperti esterni e soggetti qualificati, senza diritto di voto. Art. 4 Costituzione 1. Scaduto il termine per la richiesta di adesione, il Comune, valutata la conformità delle domande, nomina i membri della Consulta. 2. La prima seduta, di insediamento, dell'assemblea della Consulta dovrà essere convocata dal Sindaco o dall Assessore da lui delegato. 3. Nella prima seduta la Consulta elegge al proprio interno, con voto segreto e a maggioranza dei voti espressi, un Esecutivo a cui compete la gestione concreta delle iniziative deliberate dall'assemblea ed è composto da sette membri dell'assemblea stessa, all'interno del quale vengono eletti: il Presidente; il Vice Presidente cui spetta di svolgere le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo; 5 consiglieri; necessariamente almeno due componenti dell'esecutivo devono essere espressione delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle cooperative sociali. 4. Una volta costituita la Consulta, le successive domande di adesione dovranno essere indirizzate al Comune di Forlì sempre con le modalità specificate al presente articolo. 5. La partecipazione alle attività della Consulta è effettuata a titolo gratuito. 6. I membri della Consulta che, senza giustificato motivo, non partecipino col proprio rappresentante o con un sostituto all attività della Consulta per più di tre incontri consecutivi, decadono dal loro incarico. Art. 5 Convocazione, Funzionamento, Validità delle Sedute dell'assemblea. 1. Le riunioni dell'assemblea della Consulta successive alla prima di insediamento sono convocate e presiedute dal Presidente; 2. I verbali dell'assemblea verranno inviati dopo ogni seduta a tutti i Consiglieri Comunali, ai membri della Giunta e al Sindaco; 3. L'Assemblea della Consulta si riunisce almeno due volte l'anno; 4. L'Assemblea può essere convocata per determinazione del Presidente, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti, o su richiuesta della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale; 5. La Consulta formalizza proposte operative, elabora progetti e programmi da sottoporre alla Amministrazione relativi alle politiche sulla legalità. Su tali proposte si avvia un dialogo fra Consulta, Amministrazione Comunale ed

4 eventuali altri soggetti al fine di verificarne la fattibilità e le modalità attuative più efficaci. La Consulta viene sempre informata degli esiti del confronto. 6. La Consulta partecipa ai momenti di raccordo e confronto con altre Consulte e organismi di partecipazione promossi dall Amministrazione. 7. La Consulta può richiedere momenti di confronto o raccordo con altre consulte e/o organismi comunali, Enti e altri soggetti, anche per lo sviluppo di proposte o progetti. 8. La Consulta produce annualmente una relazione sulle sue attività al Consiglio Comunale Art. 6 Impegni dell Amministrazione Comunale 1. L Amministrazione Comunale per sostenere l attività della Consulta si impegna a: garantire, per il funzionamento della Consulta, la disponibilità logistica ed il supporto operativo; far pervenire, su richiesta della Consulta, documenti, studi, dati in suo possesso, attinenti a materie di interesse specifico dei richiedenti, purché di natura divulgabile e nel rispetto della vigente normativa; pubblicizzare, se e in quanto richiesto, tramite il proprio Ufficio Stampa, le iniziative concordate e/o eventuali documenti prodotti dalla Consulta; favorire, intraprendere e/o collaborare attivamente, in base alle risorse disponibili, all'effettuazione di iniziative e attività su tematiche volte allo sviluppo di una partecipazione responsabile ed attiva, da parte dei cittadini, alla legalità. Art. 7- Durata 1. La Consulta ed i relativi organi restano in carica tre anni e comunque sino alla pubblicazione del nuovo avviso. 2. Sono fatte salve dimissioni, decadenza, volontà della maggioranza di procedere al rinnovo del Presidente e/o del Consiglio, revoche per giustificato motivo (disposte a maggioranza dei membri della Consulta stessa). Art. 8- Istanze tardive 1. Gli enti e/o gli organismi aventi diritto ai sensi dell'art 3 che, successivamente alla prima convocazione, vogliano far parte della Consulta devono compilare l'apposito modulo, messo a disposizione dall'amministrazione Comunale. 2. La domanda, per essere accettata deve prima essere sottoposta al Sindaco ai fini della verifica dei requisiti richiesti. Art.9- Norme transitorie

5 1. L Amministrazione Comunale, provvede, entro trenta giorni dell entrata in vigore del presente Regolamento alla sua pubblicazione sul sito internet del Comune unitamente allo schema di richiesta di adesione alla Consulta. 2. Entro novanta giorni dall entrata in vigore del presente Regolamento, il Sindaco del Comune procede, sulla base delle richieste di adesione pervenute, all'insediamento della Consulta. Art.10- Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi all albo Pretorio del Comune, della deliberazione consiliare che lo approva.

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