PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS

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1 PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER L IMMIGRAZIONE Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998

2 Premesso che: - l art. 19, comma 1, dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias attribuisce alla Provincia la funzione di promozione di forme di consultazione dei cittadini, compresi apolidi e stranieri residenti per motivi di studio, lavoro e asilo politico, volte a riconoscere la loro volontà nei confronti degli indirizzi politico - amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o di un bene pubblico - il comma 2 del summenzionato art. 19 prevede che la Provincia possa istituire consulte quali strumenti di raccordo permanente con istituzioni o associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni proprie della Provincia - In applicazione del decreto legislativo n. 286 del 25luglio 1998: Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero si può prevedere la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale ed iniziative e misure delle Amministrazioni Locali per il loro inserimento sociale Tutto ciò premesso Art. 1 Istituzione Oggetto del Regolamento Viene istituita la Consulta per l Immigrazione che è disciplinata dal seguente Regolamento. Il presente Regolamento è redatto al fine di consentire il funzionamento, presso la Provincia, di un Organismo di consultazione che coinvolga da un lato gli Enti Pubblici e privati che a vario titolo hanno competenza nei settori interessati ai fenomeni dell immigrazione e dall altro le Associazioni ed i Gruppi che rappresentano gli stranieri, residenti nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias. Inoltre, al fine di rendere maggiormente funzionale l attività in parola si rende necessario individuare all interno della Consulta un Comitato Esecutivo, nonché la possibilità di organizzare gruppi di lavoro inerenti tematiche specifiche formati sia da componenti sia da esperti o tecnici indicati dalla Consulta stessa. Il Comitato Esecutivo è eletto dalla Consulta ed è costituito da un minimo di cinque e un massimo di 9 componenti. Svolge compiti esecutivi e di coordinamento. Pagina 2 di 8

3 Art. 2 Compiti della Consulta La Consulta rappresenta lo strumento istituzionale per la promozione di un proficuo ed efficace dialogo tra soggetti pubblici e privati che, con diverse modalità d intervento, si occupano delle tematiche relative all immigrazione. In particolare: concorre nella definizione di iniziative per la conoscenza e la valorizzazione reciproca delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose, al fine di consolidare rapporti di convivenza in una società multiculturale utili a prevenire comportamenti discriminatori concorre nella definizione di iniziative volte alla conoscenza del fenomeno dell immigrazione e delle sue cause, con la dovuta attenzione alle istanze espresse dalle Comunità straniere, dalle Associazioni o dai Gruppi, per proporre soluzioni ai problemi legati al fenomeno dell immigrazione concorre nell elaborazione di eventuali proposte da sottoporre all attenzione del Consiglio, atte a migliorare la qualità della vita e l inserimento sociale degli stranieri ed in particolare iniziative che abbiano una rilevanza di vasta area provinciale, volte a sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato, di tutela attiva della persona umana nei confronti del disagio personale e sociale degli immigrati, ricercando la collaborazione delle organizzazioni di volontariato, delle forze imprenditoriali e sociali del lavoro, Enti Locali ed Enti Pubblici preposti alla salvaguardia dei diritti alla salute, al collocamento e all istruzione concorre a proporre iniziative ed interventi volti all accoglienza, alla convivenza pacifica e alla crescita di una cultura della solidarietà per prevenire comportamenti discriminatori promuove l istituzione di borse di studio a favore di studenti e giovani lavoratori immigrati fornisce un parere sulla proposta del Piano di intervento territoriale sull immigrazione da sottoporre alla Giunta Provinciale. Art. 3 Organi della Consulta Sono Organi della Consulta per l immigrazione: l Assemblea per le politiche per l immigrazione il Presidente il Vicepresidente Tavola rotonda degli immigrati. Pagina 3 di 8

4 Art. 4 Composizione dell Assemblea per le politiche per l immigrazione L Assemblea è composta da: il Presidente della Provincia o l Assessore competente a ciò delegato il Prefetto o suo delegato il Questore o suo delegato un rappresentante della Consulta Regionale per l immigrazione un referente per ciascuno dei due Comuni Capofila dei PLUS Distrettuali il Direttore Generale dell Azienda ASL del territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, o suo delegato il Dirigente dell Ufficio Scolastico Provinciale, o un suo delegato Il Dirigente dell Area dei Servizi per il lavoro, la Cultura e la socialità della Provincia o suo delegato 3 componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale 3 componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale il Presidente dell organo esecutivo della Consulta Provinciale per il Volontariato, o suo delegato 1 mediatore culturale del Centro Servizi immigrazione della Provincia 6 rappresentanti della tavola rotonda dell immigrazione 2 rappresentanti per gli Enti, Gruppi, Associazioni di Volontariato e di Cooperative Sociali, che si occupano degli immigrati 2 Consiglieri Provinciali, uno per la maggioranza e uno per l opposizione, designati dal Consiglio Provinciale i rappresentanti delle Associazioni e Gruppi di cui sia stata formalmente accettata la domanda di partecipazione da parte della Provincia, secondo le modalità di cui all art rappresentante del Centro Servizi del Lavoro che può fornire indicazioni per i progetti ed iniziative nel campo del lavoro 1 esperto in politiche dell immigrazione che possa aiutare la Consulta nella traduzione dei programmi in iniziative concrete. Art. 5 Il Presidente dell Assemblea per le politiche per l immigrazione Il Presidente dell Assemblea per l Immigrazione è il Presidente della Provincia o suo delegato. Pagina 4 di 8

5 Art. 6 Il Vicepresidente Il Vicepresidente verrà eletto dall Assemblea tra i componenti stranieri presenti fra i propri membri, con voto segreto, nella prima seduta. Art. 7 Tavola rotonda degli Immigrati È composta dalle associazioni e/o dai cittadini immigrati presenti nel territorio che dovessero farne formale richiesta di adesione. Elegge al suo interno un Presidente ed i suoi rappresentanti per l Assemblea per le politiche dell immigrazione. Si fa partecipe e promotrice di strategie d azione per l integrazione culturale e sociale e per un reale lavoro di empowerment nel territorio. Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rinnovato per altri 2 mandati consecutivi. Art. 8 Forum dei Migranti Strumento di aggregazione e di scambio culturale, il Forum rappresenta una sede permanente di confronto e consultazione tra l Amministrazione provinciale e i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell immigrazione e dell emigrazione, dando voce alle diverse comunità straniere presenti nel territorio, i circoli di emigrati sparsi nel mondo e gli emigrati di ritorno. Al fine di garantirne la costituzione l Amministrazione Provinciale si avvarrà di modalità di comunicazione multimediale proprie delle nuove tecnologie. Dopo la sua costituzione, il forum si riunirà una volta all anno negli spazi resi disponibili dall Amministrazione Provinciale. Art. 9 Modalità di Convocazione della Consulta Le convocazioni sono fatte ordinariamente dal Presidente della Consulta mediante avvisi scritti almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l adunanza, tramite telegrammi, raccomandate o altra modalità concordata con i membri della Consulta contenenti: l indicazione del luogo, del giorno e dell ora dell adunanza l ordine del giorno. In caso di straordinaria urgenza su richiesta di 1/5 dei componenti o per decisione del Presidente della Consulta, la convocazione può essere effettuata 48 ore prima dell incontro. La prima seduta della Consulta (insediamento) viene convocata dal Presidente della Provincia o dall Assessore delegato. Pagina 5 di 8

6 Art. 10 Validità delle sedute e delle deliberazioni Le deliberazioni non sono valide se non è presente in aula la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e un terzo dei componenti in seconda convocazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le decisioni della Consulta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Art. 11 Verbalizzazione delle sedute Ogni seduta verrà registrata e sarà redatto apposito verbale. Per lo svolgimento dei lavori, la Consulta si avvale di una segreteria organizzativa formata dai dipendenti indicati dal Dirigente di Settore ed appartenenti all Assessorato provinciale delle Politiche sociali, che supporteranno il Presidente nelle attività amministrative della Consulta e nelle attività di registrazione e verbalizzazione. In caso di assenza per impedimento del segretario verbalizzante, il Presidente della Consulta d intesa con i componenti, sceglierà un delegato all interno della Consulta che si occuperà della registrazione e verbalizzazione della seduta. Art. 12 Trattazione degli argomenti all ordine del giorno Gli argomenti sono discussi e votati secondo l ordine indicato nella convocazione, salvo votazione in aula per l inversione dell ordine del giorno. L inversione e l inserimento di tale ordine di discussione è possibile solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. La Consulta non può assumere decisioni su argomenti che non siano inseriti all ordine del giorno della seduta. Art. 13 Modalità di funzionamento dell Assemblea Di norma l Assemblea si riunisce a cadenza semestrale o su richiesta di almeno un terzo dei Componenti e, in qualsiasi momento, su convocazione del Presidente. Le riunioni della Consulta si tengono presso una delle sedi dell Amministrazione provinciale oppure nei locali messi appositamente a disposizione dall Ente per l occasione. L Assemblea definisce gli indirizzi generali e le politiche per l immigrazione. All interno dell Assemblea si possono costituire Gruppi di Lavoro per analizzare specifiche tematiche. Per lo svolgimento dei lavori l Assemblea si avvale di una Segreteria operativa, con il compito di svolgere tutte quelle attività di supporto amministrativo che sono necessarie come indicato nel precedente articolo 11. Pagina 6 di 8

7 Art. 14 Competenza della Provincia L Amministrazione Provinciale funge da Ente promotore e da Coordinatore, per il ruolo attribuitole dall art. 19, comma 2, del Decreto legislativo del n. 267 e per l importanza che l iniziativa riveste in campo sociale, culturale, sanitario, civile ed economico. Art. 15 Pubblicazione e Modalità di accesso delle Associazioni, dei Gruppi e dei rappresentanti di Comunità Straniere Ai soggetti di cui all art. 4 ed ai Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias verrà trasmessa apposita comunicazione relativa alla costituzione della Consulta Provinciale per l Immigrazione, precisando, in particolare, i tempi e modi di presentazione delle domande di adesione alla Consulta che dovranno essere presentate dalle associazioni dei Gruppi e dei rappresentanti di Comunità straniere. Le domande di adesione alla Consulta devono essere indirizzate al Presidente della Provincia e contenere: il nominativo del legale rappresentante o della persona formalmente incaricata a rappresentare l Ente, l Associazione, l Organizzazione o il Gruppo copia dell atto costitutivo e statuto relazione sull attività svolta nell ultimo biennio elenco aggiornato dei soci ogni altra informazione utile all identificazione del richiedente ed a definirne gli obiettivi e le attività. Art. 16 Durata dell incarico I rappresentanti di cui all art. 4 restano in carica fino alla revoca del loro mandato da parte dell Ente, Associazione, Gruppo o Organizzazione di appartenenza. L Assemblea per le politiche dell immigrazione dura in carica tre anni. Art. 17 Deposito e pubblicazione del Regolamento Copia del Regolamento è depositata presso il Settore Politiche Sociali della Provincia di Carbonia Iglesias ed inviata a tutti gli Organi dell Assemblea. Copia del Regolamento verrà affissa all Albo pretorio della Provincia di Carbonia Iglesias e della stessa verrà data informazione attraverso la stampa locale. Pagina 7 di 8

8 Art. 18 Disposizioni finanziarie Non è previsto alcun gettone di presenza né rimborso spese di carattere individuale a favore dei componenti. Art. 19 Norme transitorie Per la prima seduta della Consulta saranno convocati quei soggetti che avranno presentato regolare domanda al Presidente della Consulta entro quaranta giorni dalla data di scadenza del termine indicato con le modalità previste dall art. 16. Il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica da parte del Consiglio Provinciale dopo il primo biennio di attività. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la ripubblicazione dello stesso effettuata a seguito dell intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva. Pagina 8 di 8

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