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1 Repertorio n. Contratto di locazione dell immobile adibito a sede della.. L anno duemila (20 ) in questo giorno.. (..) del mese di.., in Firenze, Via della Fortezza n. 8, nei locali dell Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale della Toscana dell Agenzia delle Entrate, con la presente scrittura privata appaia e risulti come fra: Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, con sede in Firenze, Via della Fortezza n. 8, codice fiscale e partita Iva , in persona del dott..., nella sua qualità di Direttore Regionale pro tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con nota della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Settore Logistica e fornitori, Ufficio Immobili e servizi tecnici, del. protocollo n., in seguito indicata anche come conduttrice ;., con sede in., Via.., codice fiscale e partita Iva, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di. al n.. ed al n del Repertorio Economico Amministrativo, rappresentata dal signor., nato a il., codice fiscale., domiciliato ai fini del presente atto presso 1

2 la sede sociale, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante, autorizzato alla firma del presente atto dai poteri conferitigli dallo statuto sociale, di seguito indicata anche come locatrice, si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 (Oggetto) La locatrice, nella qualità di proprietaria, concede in locazione alla conduttrice, che a tale titolo accetta, l immobile sito in Comune di.., Via. n., quale risulta dalle allegate planimetrie che, sottoscritte dalle parti, si uniscono alla presente scrittura privata sub lettera A costituendone parte integrante e sostanziale. Detto immobile (d ora in poi indicato più brevemente come immobile ) è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di.., nel foglio di mappa, dalla particella, sub Confina a nord con., a sud con.., a est con.ed a ovest con., salvo se altri. La locatrice garantisce che sull immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possono in alcun modo limitarne il libero godimento e la piena e completa disponibilità. Articolo 2 (Destinazione) L immobile locato è adibito a sede della. In proposito la locatrice assicura che tale destinazione è conforme agli strumenti urbanistici ed alle autorizzazioni comunali e che l immobile è idoneo all uso a cui è destinato. 2

3 La locatrice dichiara, inoltre, che l immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge ed in particolare al D.M. n. 37/2008 del Ministro dello Sviluppo Economico ed al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La locatrice dichiara che l immobile oggetto del contratto è fornito del Certificato di Prevenzione Incendi e dell attestato di certificazione energetica che vengono consegnati alla conduttrice. Alla stessa sono già state consegnate le certificazioni relative a tutti gli impianti esistenti nell edificio. Articolo 3 (Durata) La durata della locazione è di anni sei con inizio dal 201. e scadenza il E escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto alla sua scadenza. Resta salva, comunque, per l Agenzia delle Entrate la possibilità di richiedere, espressamente e nel rispetto delle autorizzazioni interne ed esterne necessarie, il rinnovo del contratto. Al termine della locazione gli incaricati delle parti redigeranno il verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. La conduttrice è comunque esentata dalla remissione in pristino stato dei locali. In caso di ritardato rilascio dell edificio la conduttrice sarà tenuta a corrispondere alla locatrice una indennità di occupazione, corrispondente all ultimo canone applicato, in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità semestrale fino alla riconsegna del fabbricato, aggiornata annualmente, su richiesta della locatrice, con le modalità indicate nel successivo articolo 6, in misura pari al 75% (settantacinque per cento) delle 3

4 variazioni, accertate dall Istat, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Articolo 4 (Cessione del contratto e sublocazione) La conduttrice è autorizzata a cedere il presente contratto ad altri Enti Pubblici o uffici della Pubblica Amministrazione ed a sublocare l immobile, anche in parte, nel rispetto della durata contrattuale e previa comunicazione scritta alla locatrice, ad altri Enti Pubblici o Pubbliche Amministrazioni oppure a soggetti esercenti attività accessorie alla propria. Articolo 5 (Recesso) La locatrice riconosce espressamente alla conduttrice la facoltà di recedere, in ogni tempo e per qualsiasi motivo, dal contratto, così come previsto dall articolo 27, VII comma, della legge n. 392, anche in caso di costruzione o d acquisto di un edificio da parte dello Stato per l uso specifico, nonché in caso di ristrutturazione di immobili di proprietà statale. In particolare, la conduttrice potrà recedere dal contratto dandone comunicazione alla locatrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno sei mesi. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata anche in relazione a singole porzioni dell immobile e comporterà una riduzione proporzionale dell importo del canone locativo di cui al successivo articolo 6. Articolo 6 (Canone e Domiciliazione bancaria) Il canone complessivo annuo della locazione è convenuto in (.), oltre ad Iva. Su richiesta della locatrice il canone suddetto potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale 4

5 pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione dell indice Istat calcolato sull andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e, comunque, in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti. In questo caso l aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui perverrà la richiesta alla conduttrice da inoltrarsi tassativamente mediante lettera raccomandata. Il canone sarà corrisposto in due rate semestrali posticipate di pari importo scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno solare. I canoni saranno pagati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla locatrice al momento della sottoscrizione del presente contratto. A tal fine la locatrice si impegna a comunicare un unica domiciliazione di pagamento, da qualificarsi espressamente come tale nella comunicazione, e le relative coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento (IBAN). Ogni eventuale variazione dei dati innanzi indicati dovrà essere comunicata all Agenzia, almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata del canone, nelle modalità sopra specificate e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto ai sensi del successivo art. 16, con l indicazione dei soggetti abilitati a movimentare il nuovo conto corrente dedicato. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all Agenzia, i pagamenti da quest ultima effettuati avranno pieno effetto liberatorio. La comunicazione dovrà contenere, a pena di invalidità, la espressa revoca della precedente domiciliazione di pagamento La società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell articolo 3 della legge n. 136 del e s.m.i., utilizzerà un conto 5

6 corrente bancario dedicato. In proposito la.. dichiara, ai sensi della suddetta disposizione legislativa, che il conto corrente dedicato è il seguente: IBAN. I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: Nome Cognome.. Codice fiscale.. Nome Cognome.. Codice fiscale.. Articolo 7 (Cessione del credito Mandato all incasso) 1. a) E ammessa la cessione dei crediti maturati dalla locatrice nei confronti dell Agenzia a condizione che: I) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all Agenzia; II) l Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione, per raccomandata con ricevuta di ritorno, al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; III) il cessionario sia un Istituto Bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto di crediti di impresa. L Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 6

7 IV) l atto di cessione faccia espresso riferimento al presente contratto di locazione; V) sia notificato presso la sede legale dell Agenzia, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d Roma o presso la sede della Direzione Regionale della Toscana, Via della Fortezza n. 8, Firenze. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la locatrice risulti, ai sensi dell art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno ,00 (diecimila/00), l Agenzia si riserva il diritto, e la locatrice espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla locatrice. Per consentire la verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/73, l atto di cessione dovrà essere corredato dall esplicito consenso della locatrice cedente al trattamento dei dati personali per l assolvimento delle finalità indicate nel sopra citato articolo, in conformità a quanto indicato nella circolare n. 29 dell 8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile Allegato A unito alla circolare medesima. b) La locatrice garantisce che non perverranno alla conduttrice notificazioni, sue o di terzi, relative a cessioni dei crediti derivanti dal presente contratto, fintanto che i crediti non siano divenuti certi e liquidi e quindi non prima dell emissione della fattura. c) La comunicazione di cessione deve pervenire alla conduttrice almeno 60 giorni prima della scadenza del pagamento e indicare espressamente le coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento. d) La locatrice si impegna a individuare un unico cessionario in relazione all intero fatturato semestrale emesso nei confronti della conduttrice. Saranno ammesse soltanto cessioni di credito relative al singolo semestre. 7

8 2. a) La locatrice si impegna a conferire esclusivamente mandati all incasso irrevocabili. Eventuali mandati revocabili all incasso conferiti dalla locatrice a terzi non avranno alcun effetto nei confronti della conduttrice che sarà tenuta ad effettuare il pagamento direttamente alla locatrice. Tuttavia il pagamento effettuato nei confronti del mandatario avrà effetto liberatorio della conduttrice. b) La locatrice si impegna altresì a non conferire mandati all incasso, ancorché irrevocabili, relativi a crediti derivanti dal presente contratto che non siano ancora certi e liquidi. c) La locatrice potrà conferire, in relazione al fatturato semestrale emesso nei confronti della conduttrice, un unico mandato da qualificarsi espressamente nella comunicazione alla conduttrice quale mandato irrevocabile. d) Successive revoche non accompagnate da esplicito consenso del mandatario non produrranno effetti nei confronti della conduttrice che effettuerà il pagamento a favore del primo mandatario, salva la facoltà della conduttrice di sospendere il pagamento ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3. e) La comunicazione di conferimento di mandato irrevocabile all incasso deve, in ogni caso, pervenire alla conduttrice almeno 60 giorni prima della scadenza del pagamento e indicare espressamente il codice IBAN sul quale deve essere effettuato il pagamento. 3. a) In tutti i casi in cui in conseguenza del succedersi di comunicazioni relative al soggetto cui deve, ovvero non deve, essere effettuato il pagamento delle fatture emesse dalla locatrice nei confronti della conduttrice, nonché di pignoramenti e sequestri del credito la conduttrice ritenga, a suo insindacabile giudizio, che sussista incertezza sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento, è facoltà della conduttrice stessa sospendere il pagamento senza che decorrano interessi di sorta e senza onere alcuno fino a quando l Autorità Giudiziaria, adita dai soggetti interessati, abbia statuito in merito. 8

9 b) La locatrice si impegna in ogni caso a tenere indenne la conduttrice da qualsiasi pretesa di terzi conseguente alla sospensione o al mancato pagamento a loro favore. Articolo 8 (Oneri accessori) La conduttrice provvederà a stipulare direttamente i contratti relativi alle utenze necessarie per l utilizzo dell immobile, quali energia elettrica, acqua potabile, gas, etc., in conformità alle proprie specifiche esigenze. (Solo se l immobile sia parte di un condominio) La conduttrice si obbliga a pagare le spese per i servizi comuni facenti carico all immobile, limitatamente agli oneri di cui all art. 9 della legge n. 392/1978. (Solo se l immobile sia parte di un condominio) La locatrice delega la conduttrice ad intervenire in sua vece alle assemblee del condominio di cui è parte l immobile, per discutere e deliberare in merito ai soli servizi facenti carico alla conduttrice stessa. Articolo 9 (Modifiche, miglioramenti, addizioni ed insegne) Alla conduttrice è concessa la facoltà di eseguire, a cura e spese proprie, eventuali lavori di sistemazione dell immobile finalizzati ad adeguare lo stesso alle proprie esigenze specifiche, nonché di eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (quali, a titolo esemplificativo, inferriate, reti, parasassi, sistemi di allarme, etc.). Resta, peraltro, inteso che la conduttrice dovrà sottoporre all approvazione preventiva della locatrice il progetto relativo ai lavori sopra indicati ove siano suscettibili di alterare in misura significativa la configurazione funzionale dell immobile. 9

10 Alla cessazione, per qualsiasi causa, della locazione, le eventuali migliorie, addizioni, riparazioni, etc., effettuate ed approvate in accordo a quanto innanzi disposto, resteranno acquisite dalla locatrice senza che debbano essere pagati rimborsi od indennità, ma anche senza possibilità alcuna di pretendere dalla conduttrice il ripristino dell immobile nello status quo ante ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 3. La locatrice consente alla conduttrice, nel rispetto delle norme di legge, di applicare all esterno dell edificio insegne (anche pubblicitarie), targhe, cartelli od altri segnali inerenti la propria attività. La locatrice autorizza, fino da adesso, la conduttrice a presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all esecuzione dei lavori sopra menzionati e, qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere in via diretta le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi le relative spese sono a carico della conduttrice. Articolo 10 (Manutenzione) Le manutenzioni ordinarie sono a carico della conduttrice. Tutte le manutenzioni straordinarie e gli oneri relativi ai lavori di adattamento ed adeguamento normativo dell immobile e degli impianti, ove si rendessero necessari per il mutare della legislazione al fine di conservare la sicurezza e l idoneità dell edificio all uso convenuto fra le parti di ufficio pubblico, sono a carico della società locatrice. Parimenti a carico di quest ultima sono le eventuali, ulteriori, opere per la messa in sicurezza dell edificio richieste o prescritte dagli Enti Pubblici e dalle Pubbliche Autorità competenti nonché le 10

11 spese per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi e dell Attestato di Certificazione Energetica alle rispettive scadenze. Qualora la società locatrice non provveda tempestivamente alla esecuzione delle manutenzioni straordinarie, delle opere e degli interventi innanzi indicati, posti a suo carico, nonché al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi e dell Attestato di Certificazione Energetica, detti lavori ed adempimenti saranno eseguiti direttamente dall Agenzia delle Entrate che detrarrà i relativi costi dal canone di locazione. Articolo 11 (Assicurazione) L Agenzia delle Entrate ha stipulato con una primaria compagnia assicuratrice, e si impegna a mantenere in vigore per tutto il periodo della locazione, una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone e cose, compresi i danni arrecati al fabbricato, comunque riconducibili alla conduttrice per l esercizio della sua attività specifica, ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico della conduttrice. La locatrice, da parte sua, si impegna a stipulare sull immobile una polizza in forma All risks con decorrenza dal 201. ed a mantenerla attiva per tutta la durata del contratto. Articolo 12 (Autorizzazioni e licenze) La locatrice dovrà provvedere a tutte le concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie per consentire il pieno godimento dell immobile locato e l idoneità dello stesso all uso cui è destinato, dovendosi intendere che la locatrice si assume ogni responsabilità per eventuali omissioni od inosservanze di disposizioni normative e/o regolamentari relative all immobile. 11

12 La locatrice concede fin d ora il proprio consenso per eventuali nuovi allacciamenti alla rete stradale, agli impianti del gas e di energia elettrica nonché per la rimozione, al momento del rilascio dell immobile, di tutti gli apparecchi di illuminazione ed elettrici in genere, di riscaldamento ed altri eventualmente installati a spese della conduttrice. Articolo 13 (Stato dell immobile) La conduttrice si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all uso. Articolo 14 (Impossibilità di utilizzo) In caso di impossibilità di utilizzo di tutto o parte dell immobile indicato nell art. 1, che non sia dovuta a fatto o colpa della conduttrice, quest ultima comunicherà prontamente tale circostanza alla locatrice e qualora tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a sette giorni, la conduttrice avrà diritto ad una riduzione del canone in relazione alla parte dell immobile inutilizzabile a decorrere dal giorno in cui si è verificato l impedimento e fino alla sua soluzione. Nel caso in cui tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a due mesi, la conduttrice avrà facoltà di risolvere il contratto, ovvero di rilasciare la parte del bene affetta da tale impossibilità di utilizzo, ferma restando la riduzione del canone di cui al precedente comma del presente articolo. Articolo 15 (Diritto di prelazione e di riscatto) 12

13 In espressa deroga all articolo 41 della legge n. 392, sono riconosciuti alla conduttrice i diritti di prelazione all acquisto, di riscatto e di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38, 39 e 40 della sopra citata legge n Articolo 16 (Controversie Elezione di domicilio) Ogni controversia inerente la validità, l interpretazione e l esecuzione del presente contratto sarà di competenza del Foro di Firenze. Ai fini di questo atto le parti contraenti eleggono domicilio agli indirizzi sotto indicati:.., in..; Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, in Firenze, Via della Fortezza n. 8. Articolo 17 (Trattamento dei dati personali) I dati personali conferiti ai fini dell esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell Agenzia delle Entrate, dell Agenzia del Demanio e della società locatrice, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675/1996, così come modificata dal Decreto Legislativo n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all esecuzione del contratto. Articolo 18 (Registrazione, tasse ed imposte) Il presente contratto è soggetto a regime tributario Iva. L imposta di registro dovuta per la registrazione dell atto e l imposta di bollo, ai sensi dell articolo 1, comma 295, della legge n. 296, sono a carico della locatrice. Ogni 13

14 onere contrattuale e fiscale, ad eccezione dell Iva, derivante da questo atto è parimenti posto a carico della locatrice così come sono pattuiti a carico di quest ultima gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l immobile sia gravato in ragione della sua destinazione. Articolo 19 (Clausola residuale) Per tutto quanto non è stato previsto nel presente atto le parti contraenti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti. Letto, approvato e sottoscritto. per la locatrice. Il Direttore Regionale. Approvazione specifica: Ai sensi dell articolo 1341 C.C. la locatrice approva specificamente per iscritto i seguenti articoli: 1 (Oggetto), 2 (Destinazione), 3 (Durata), 4 (Cessione del contratto e sublocazione), 5 (Recesso), 6 (Canone e Domiciliazione bancaria), 7 (Cessione del credito Mandato all incasso), 9 (Modifiche, miglioramenti, addizioni ed insegne), 10 (Manutenzione), 11 (Assicurazione), 12 (Autorizzazioni e licenze), 14 (Impossibilità di utilizzo), 15 (Diritto di prelazione e riscatto), 16 (Controversie Elezione di domicilio), 17 (Trattamento dei dati personali) e 18 (Registrazione, tasse ed imposte). per la locatrice. 14

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