La polizza che assicura l immobile e tutela il proprietario

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1 La polizza che assicura l immobile e tutela il proprietario CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PB59G100.N01

2 Master Fabbricati Indice Pagina MASTER FABBRICATI 3 Introduzione 4 Premessa SEZIONE I - INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI 5 Art Cosa assicura Cosa non assicura Somme assicurate SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE Cosa assicura Delimitazione dell assicurazione - Cosa non assicura Fabbricati in condominio SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE 13 Art Cosa assicura Cosa non assicura Fabbricati in condominio NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 16 Art Obblighi in caso di sinistro Procedura per la valutazione del danno Mandato dei periti Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Assicurazione parziale - Deroga Assicurazione presso diversi Limite massimo d indennizzo Pagamento dell indennizzo Obblighi in caso di sinistro Assicurazione parziale - Deroga Gestione delle vertenze di danno e spese legali NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 20 Art Dichairazioni relative alle circostanze del rischio Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Modifiche dell Assicurazione Aggravamento del rischio Diminuzione del rischio Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione Oneri fiscali Recesso in caso di sinistro Adeguamento automatico Rinvio alle norme di legge 22 DEFINIZIONI 1

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4 Master Fabbricati Benvenuti tra gli Assicurati Master Fabbricati Siamo orgogliosi che ci abbiate accordato la vostra fiducia e faremo in modo di soddisfare le vostre aspettative. Che cos è E un assicurazione che rifonde i danni materiali e diretti derivanti dai diversi rischi assicurati. Si applica al fabbricato ed è stata studiata per chiunque abbia una proprietà immobiliare e intenda assicurarsi contro l'incendio e tanti altri rischi. Cosa assicura Il risarcimento delle spese e perdite subite dall Assicurato e quelle che egli può dover risarcire ad altri, per gli eventi coperti dall assicurazione e secondo i termini e gli importi stabiliti nel contratto. Com è composta Master Fabbricati si compone di 3 sezioni principali: Incendio e rischi complementari Responsabilità Civile Danni da acqua condotta Ciascuna sezione comprende garanzie di base e altre che l'assicurato può comprendere. È un sistema flessibile che permette di scegliere per quali importi e per quali garanzie assicurarsi. Come si stipula Il Cliente espone all Agente Toro le sue necessità e i rischi contro i quali desidera tutelarsi. L Agente prepara per lui un preventivo dettagliato e personalizzato. Inoltre fornisce al Cliente materiale informativo utile a conoscere e comprendere chiaramente la polizza, in particolare le presenti Condizioni di assicurazione. Se quanto proposto è di gradimento del Cliente, l Agente compila la polizza nella quale specifica i dati del Contraente e dell'assicurato (se non sono la stessa persona), i fabbricati da assicurare, le garanzie scelte, ciascuna con il relativo massimale, scrivendo le opportune indicazioni nelle diverse caselle. Il Contraente firma la polizza e versa il relativo premio. Il contratto è ora impegnativo per le parti: dalle ore 24 dello stesso giorno saranno operanti le garanzie richieste. Questo volume è un documento contrattuale Il presente volume fa parte del Contratto di Assicurazione, insieme al Modulo di Polizza. Leggetelo attentamente tenendo accanto a voi anche il modulo di polizza al quale si fa riferimento. Esso contiene infatti le Condizioni di assicurazione, ossia le clausole contrattuali che regolano Master Fabbricati in tutti i particolari. Trasparenza Toro Toro si rivolge ai propri Assicurati mantenendo sempre l'impegno della massima chiarezza, fin dall'inizio. Vuole un Assicurato informato e consapevole di quello che dà e di quello che riceve. In modo che il contenuto delle sue Polizze corrisponda alle sue reali aspettative e alle sue esigenze assicurative. Gli Agenti Toro, con la loro professionalità ed esperienza, sapranno consigliarvi le soluzioni più adatte ad ogni vostro problema. 3

5 Master Fabbricati Premessa Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza stipulata dal Contraente su mod. PA59.G100. Resta pertanto inteso che: si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza; l'assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati, per le singole partite, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste sul modulo stesso; l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite relativamente alle quali sul modulo di polizza è indicata la somma assicurata o precisato il massimale anche se sono indicati limiti di risarcimento, franchigie e scoperti in quanto prestampati. Le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. 4

6 Sezione I Incendio e Rischi Complementari ART. 1 COSA ASSICURA La Società assicura per la somma indicata sul modulo di polizza alla partita A, il fabbricato, escluso il valore dell'area, contro i danni materiali e diretti, anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'assicurato, causati dagli eventi indicati nelle garanzie base e nelle garanzie facoltative se operanti. 1.1 Garanzie base a) incendio; b) fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti; c) scoppio o esplosione anche esterni non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi esclusi gli ordigni esplosivi; e) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e/o in uso all'assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via; f) onda sonica, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica; g) rovina ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni; h) furto e guasti di fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare, sono compresi in garanzia soltanto i fissi e gli infissi esterni; le ville a schiera sono parificate ai condomini. In caso di uno o più sinistri, che interessino il punto h), avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo risarcimento complessivo non potrà superare Euro 5.000,00 (L ) con il massimo per singolo fisso o infisso di Euro 500,00 (L ). i) atti vandalici e dolosi non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici di cui all'art. 1.2 comma c) punto 1 - Eventi sociopolitici ferme restando le esclusioni ivi previste; la Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra: l) sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito il fabbricato stesso oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esso; m) i guasti causati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l incendio; n) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico e smaltire i residuati del sinistro (partita C). In caso di sinistro, che interessi il punto n), il risarcimento non potrà superare Euro ,00 (L ) salvo che alla partita C - Spese di demolizione e sgombero sia stato indicato un capitale superiore. o) perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per un evento risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. I locali abitati dall Assicurato vengono compresi in garanzia per l importo della pigione presumibile ad essi relativa. In caso di sinistro, il risarcimento non potrà superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro. 1.2 Garanzie facoltative Se è stata indicata, sul modulo di polizza, la somma assicurata alle rispettive partite, l'assicurazione può comprendere il risarcimento: 5

7 Sezione I Incendio e Rischi Complementari a) per il rimpiazzo delle lastre di cristallo e vetro in genere (partita D) pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza, distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali. In caso di sinistro, che interessi il punto a), il massimo risarcimento non potrà superare Euro 500,00 (L ) per singola lastra. Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare sono comprese in garanzia soltanto le lastre di vetro pertinenti a fissi ed infissi posti a protezione degli accessi esterni. Non sono risarcibili i danni: da eventi atmosferici; verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai; ai lucernari; b) dei danni elettrici ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici (partita E) del fabbricato descritto in polizza. In caso di sinistro, che interessi il punto b), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 (L ). Non sono risarcibili i danni: alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili; causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione; ai trasformatori elettrici e generatori di corrente; agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici; In caso di risposta SI alla dichiarazione 2 riportata sul modulo di polizza, l'assicurazione comprende il risarcimento: c) dei danni previsti nella combinazione 1 (Eventi sociopolitici, eventi atmosferici, ordigni esplosivi, sovraccarico di neve): la Società, a deroga dell art. 2.2 si obbliga ad indennizzare: 1) Eventi sociopolitici a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da incendio, esplosione e scoppio anche esterno verificatisi in conseguenza di sciopero, tumulto popolare e sommossa nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; b) gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio in occasione degli eventi di cui sopra. Sono compresi i guasti e le rotture causati al fabbricato descritto in polizza dai ladri in occasione di furto tentato o consumato. Non sono risarcibili i danni: da furto; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; da imbrattamento; di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi. In caso di sinistro, che interessi il punto 1), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 (L ). 6

8 2) Eventi atmosferici La Società si obbliga ad indennizzare all Assicurato i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da uragano, bufera, tempesta, grandine e tromba d aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti nonché i danni di bagnamento che si verificassero all interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. Non sono risarcibili i danni: a) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve; cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra. b) subiti da: insegne, antenne e consimili installazioni esterne; tettoie, vetrate e lucernari in genere; lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. In caso di sinistro, che interessi il punto 2), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 (L ). 3) Ordigni esplosivi La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato descritto in polizza da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi. In caso di sinistro, che interessi il punto 3), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 (L ). 4) Sovraccarico di neve La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da sovraccarico di neve sul tetto. Non sono risarcibili i danni: causati da valanghe e slavine; causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio G.U. n 56 del 26/2/82 Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali). In caso di sinistro, che interessi il punto 4), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 (L ). 1.3 Condizioni particolari L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato assicurato sia ascrivibile alla classe indicata, in base alla dichiarazione 1 dell'assicurato, sul modulo di polizza. Agli effetti di quanto sopra si considerano di: 7

9 Sezione I Incendio e Rischi Complementari classe 1 I fabbricati costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi, strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, coibentazioni in materiali incombustibili per almeno l'80% della superficie complessiva delle pareti esterne e del tetto; nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto (risposta 01 a dichiarazione 1); classe 2 I fabbricati costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti; coibentazioni anche in materiali combustibili (risposta 02 a dichiarazione 1). ART. 2 COSA NON ASSICURA 2.1 Per tutte le garanzie della sezione non sono risarcibili i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione di nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati con dolo dell Assicurato o del Contraente. Se la polizza è stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è risarcibile la quota di danno relativa a quest'ultimo; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane; e) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali. 2.2 Se non è stata sottoscritta la Combinazione 1, non sono risarcibili i danni causati da: a) eventi sociopolitici; b) eventi atmosferici; c) ordigni esplosivi; d) sovraccarico di neve. ART. 3 SOMME ASSICURATE Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell area e, se assicurate, al valore di rimpiazzo delle lastre. Se l assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune. 8

10 Sezione II Responsabilità Civile ART. 4 COSA ASSICURA La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita F) la somma che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni. 4.1 Garanzie base a) L'assicurazione comprende i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato - purché di superficie complessiva non superiore a metri quadrati - anche tenuti a giardino o parco e relative strade private, comprese eventuali attrezzature per giochi, con esclusione di: giostre azionate a motore, attrezzature sportive, capannoni pressostatici e simili. b) L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. c) La garanzia comprende anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza e i danni a cose conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. In caso di sinistro, che interessi il punto c), il massimo risarcimento non potrà superare Euro ,00 (L ). Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 (L ). d) La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla Sez. I Incendio e rischi complementari che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti dei massimi di garanzia assicurati per la responsabilità civile verso i terzi, dei danni cagionati dall'evento suddetto ferma restando l'esclusione di cui all'art. 6 - Fabbricati in condominio. e) La garanzia comprende anche i danni verificatisi durante l esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamento, soprelevazioni, demolizioni, imputabili all Assicurato nella sua qualità di committente. 4.2 Garanzie facoltative Secondo la risposta data alle specifiche domande formulate sul modulo di polizza: a) Responsabilità civile operai La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente alinea, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. L assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n

11 Sezione II Responsabilità Civile In caso di sinistro, che interessi il punto a), il massimo risarcimento non potrà superare Euro ,00 (L ) per sinistro e Euro ,00 (L ) per singolo infortunato. N.B. Questa garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 3 riportata sul modulo di polizza. b) Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti L'assicurazione di R.C.T. è estesa a favore dei conduttori (condomini, locatari, e loro familiari conviventi) dei singoli appartamenti, uffici e/o studi professionali, esclusi quelli adibiti ad uso diverso, esistenti nel fabbricato assicurato in relazione a fatti della vita privata nonché alla conduzione di locali adibiti all attività dell Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti (escluso l esercizio di attività professionali) avvenuti nell ambito delle singole unità immobiliari, comprese le relative dipendenze (quali cantine, soffitte, box). Sono compresi i danni arrecati all immobile e sue pertinenze, escluso comunque l appartamento occupato dal conduttore cui è imputabile il sinistro. Il massimale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più di uno degli assicurati. É compresa in garanzia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui i conduttori devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico ecc.). La garanzia comprende anche l eventuale responsabilità civile derivante al conduttore da fatto doloso del personale domestico. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 4 - Cosa assicura, sono compresi i danni causati a terzi dallo spargimento d'acqua, esclusi quelli previsti all art. 7 comma b). La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei conduttori per danni rientranti nelle garanzie di cui alla presente Sezione. La presente garanzia è soggetta a quanto disposto dall'art. 19 Assicurazione parziale - Deroga qualora il numero degli appartamenti, uffici e/o studi professionali risultasse superiore a quello indicato in polizza. N.B. Questa garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 4 riportata sul modulo di polizza fermi i limiti e le franchigie, previste nelle garanzie base. c) Responsabilità civile dell'amministratore La presente garanzia è prestata unicamente se lo stabile assicurato è un condominio e limitatamente allo stabile stesso. L'assicurazione di R.C.T. è estesa alla responsabilità civile derivante all'amministratore, ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio dell'attività professionale di amministratore dello stabile condominiale assicurato, svolta nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1130 del Codice Civile, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dello stesso da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale. La garanzia comprende: a) la trattazione e la definizione di pratiche relative all'affitto; b) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio; c) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio od ai suoi singoli condomini per errori imputabili all'amministratore. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'amministratore nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'amministratore non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione non noti all'amministratore stesso prima della stipulazione della polizza. La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'amministratore di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. Restano escluse le richieste di 10

12 risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro. In caso di uno o più sinistri, che interessino il punto c), denunciati nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo risarcimento complessivo non potrà superare Euro ,00 (L ). Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte al condominio, il suddetto massimale si intende ridotto ad 1/3. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro ,00 (L ). Non sono considerati terzi, anche se condomini, l'amministratore, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualunque altro suo famigliare con lui convivente. Non sono risarcibili i danni: a) relativi al pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al punto c); b) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro; c) relativi al risarcimento connessi a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate; d) per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione; e) che non attengano all'amministrazione del fabbricato assicurato con la presente polizza. f) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall amministratore e non derivantegli dalla legge. N.B. Questa garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 6 riportata sul modulo di polizza. ART. 5 DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE - COSA NON ASSICURA Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini dell Assicurato, purché con lui conviventi; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. Non sono risarcibili i danni: 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto all art. 4.1 comma e); 2) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; 3) da esercizio, da parte dell Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personale dell Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari. Se è stato risposto SI alla dichiarazione 4) del Contraente/Assicurato riportata sul modulo di polizza vale l'estensione prevista dall'art. 4.2 comma b); 4) da furto; 5) alle cose ed agli animali che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. 11

13 Sezione II Responsabilità Civile ART. 6 FABBRICATI IN CONDOMINIO Se l assicurazione è stipulata da un condominio per l intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In entrambi i casi sono esclusi dall assicurazione i danni per i quali siano previste le garanzie di cui all'art. 1) Cosa assicura - Sez. Incendio. 12

14 Sezione III Danni da Acqua Condotta È possibile sottoscrivere la presente Sezione solo se sono state sottoscritte le Sezioni I - Incendio e rischi complementari e II - Responsabilità civile. ART. 7 COSA ASSICURA 7.1 Garanzie base a) Danni materiali e diretti La Società di obbliga ad indennizzare l'assicurato dei costi necessari per ripristinare il fabbricato descritto in polizza (partita H) per i danni materiali e diretti prodotti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi del fabbricato, compresi quelli interrati. Per questi ultimi (interrati) il massimo risarcimento non potrà superare per sinistro e per anno Euro 2.500,00 (L ). La Società si obbliga ad indennizzare inoltre l'assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da occlusioni di condutture, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, escluso quelli di raccolta e deflusso dell'acqua piovana. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica. In caso di sinistro, il massimo risarcimento non potrà superare Euro 2.000,00 (L ). b) Responsabilità civile verso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato (partita I) o conduttore delle parti comuni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di occlusione o di danno arrecato da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato, compresi quelli interrati. Per questi ultimi (interrati) il massimo risarcimento non potrà superare per sinistro e per anno Euro 2.500,00 (L ). In caso di sinistro, per entrambe le garanzie verrà applicata una franchigia come indicato sul modulo di polizza. Per i danni derivanti da una unica causa detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati. 7.2 Garanzia facoltativa In caso di risposta SI alla dichiarazione 7 riportata sul modulo di polizza, l'assicurazione comprende il risarcimento: dei danni previsti nella Combinazione 2 (spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua, gelo - danni materiali e diretti, gelo - danni da responsabilità civile, danni a cose in locali interrati o seminterrati). 1) Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua o da occlusione La Società, in caso di occlusione o di danno arrecato da spargimento d acqua a seguito di rottura accidentale, anche conseguente a gelo avvenuti nelle condutture del fabbricato decritto in polizza (escluse quelle interrate) indennizzabili in base all art. 7.1 ed al presente art. 7.2 rimborsa: 13

15 Sezione III Danni da Acqua Condotta a) le spese sostenute per riparare, sostituire o liberare le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua od all occlusione; b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato. In caso di sinistro, che interessi il punto 1), il massimo risarcimento non potrà superare per sinistro e per anno i 3/1000 della somma assicurata alla Sezione I - Partita A Fabbricato con il massimo di Euro ,00 (L ). Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 (L ). 2) Gelo (danni materiali e diretti) La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo. Non sono risarcibili i danni: da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate; da spargimento d acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. In caso di uno o più sinistri, che interessino il punto 2), avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo il massimo risarcimento complessivo non potrà superare Euro 2.500,00 (L ) con il massimo per singolo sinistro di Euro 1.000,00 (L ). Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 (L ). 3) Gelo (danni da responsabilità civile) In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 (L ). 4) Danni a cose in locali interrati o seminterrati In caso di sinistro, che interessi il punto 4), il massimo risarcimento non potrà superare Euro ,00 (L ). Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 (L ). ART. 8 COSA NON ASSICURA Per le garanzie prestate al punto 7.1 a) - Danni materiali e diretti si intende operante l'art. 2 - Cosa non assicura Sezione I - Incendio e rischi complementari e per le garanzie prestate al punto 7.1 b) - Responsabilità Civile verso terzi si intende operante l'art. 5 - Delimitazione dell'assicurazione - Cosa non assicura Sezione II - Responsabilità Civile. Se non è stata sottoscritta la Combinazione 2, non sono risarcibili: a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da spargimento d acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo; b) i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati; c) le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua od alla occlusione; d) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato. 14

16 ART. 9 FABBRICATI IN CONDOMINIO Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. 15

17 Norme sulla Liquidazione del Danno Relative alle Sezioni: I - Incendio e Rischi Complementari e III - Danni da Acqua Condotta art. 7.1 a) e 7.2 ART. 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato od il Contraente deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art C.C.; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art C.C. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art C.C. L Assicurato od il Contraente deve altresì: c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; tale obbligo non sussiste per i sinistri relativi alla garanzia Cristalli e vetri della Sezione I - Incendio e Rischi Complementari ed alla Sezione III-Danni da Acqua Condotta; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. ART. 11 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. ART. 12 MANDATO DEI PERITI I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 10; 16

18 3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all art. 13; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai comma 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART. 13 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO Premesso che: 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell area; 2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente comma 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e ad ogni altra circostanza concomitante; l ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia. Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro. Per danni alle lastre di vetro si stima la spesa necessaria per l integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre e l ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui. Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Per i danni elettrici ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioé senza applicare la regola proporzionale di cui all'art Assicurazione parziale - Deroga. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. ART. 14 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA Se dalle stime fatte con le norme dell articolo precedente risulta che i valori di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell area, o di rimpiazzo delle lastre di vetro eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante dalle suddette stime. 17

19 Norme sulla Liquidazione del Danno ART. 15 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. ART. 16 LIMITE MASSIMO D INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall art C.C. e salvo quanto assicurato alla partita c) - Spese demolizione e sgombero, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. ART. 17 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso di esclusione per dolo previsto dall'art. 2 comma C). RELATIVAMENTE ALLE SEZIONI: II - Responsabilità civile e III - Danni da Acqua Condotta art. 7.1 b) e 7.2 ART. 18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art C.C. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art C.C. ART. 19 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione. Resta inoltre convenuto che la regola proporzionale è parimenti applicabile nel caso di somme che l'assicurato sia tenuto a pagare in forza della responsabilità civile derivantegli dalla proprietà degli 18

20 spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato qualora la superficie di questi ultimi superi il limite di 5000 metri quadrati. La Società, in questo caso, risponde del danno nella proporzione esistente fra la superficie effettiva e quella massima dei suddetti 5000 metri quadrati. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 13 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10 % e quello risultante dalla suddetta stima. ART. 20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale. 19

21 Condizioni Generali di Assicurazione ART. 21 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. ART. 22 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento dei premi va eseguito presso l Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. ART. 23 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 24 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell art C.C. ART. 25 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 26 PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. 20

22 ART. 27 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 28 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da altri quattro sinistri, tutti liquidabili a termini di polizza avvenuti nel periodo assicurativo annuo, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva. ART. 29 ADEGUAMENTO AUTOMATICO Qualora sul modulo di polizza sia indicato l indice iniziale di adeguamento le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto, ed il premio, sono collegati all indice dei Prezzi al consumo per famiglia di Operai e Impiegati (base 1985=100), pubblicato dall Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare è adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l indice del mese di giugno dell anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annua di premio, se si è verificata una variazione in più o in meno rispetto all indice iniziale od a quello dell ultimo adeguamento (o al loro equivalente), la somma assicurata, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio sono aumentati o ridotti in proporzione; c) l aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all ulteriore aggiornamento della polizza mediante lettera raccomandata spedita all altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa. In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall ultimo aggiornamento effettuato. Qualora sul modulo di polizza non sia indicato l'indice iniziale di adeguamento, la presente clausola non sarà operativa. ART. 30 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 21

23 Definizioni Alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati: Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione il contratto con il quale l assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile). Contraente il soggetto che stipula l assicurazione. Corpo fabbricato posto nell'ambito di un complesso immobiliare, separato dagli altri fabbricati appartenenti allo stesso complesso, da spazio vuoto non inferiore a metri 20. Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato l intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica compresi impianti autonomi condotti da singoli condomini od inquilini, box, recinzioni e simili), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelericeventi, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Fissi ed infissi manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. Franchigia l importo prestabilito che, in caso di danno, l Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall indennizzo. Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; Incombustibilità si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 22

24 Occlusione ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni Polizza il documento che prova l assicurazione. Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società. Prestatori di lavoro dipendenti le persone che hanno con l Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti. Rischio la possibilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Scoperto la quota del danno liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato. Scoppio repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio. Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società Toro Assicurazioni. Solaio per solaio s'intende il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale fra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Agli effetti della suddivisione in classi dei fabbricati: non sono considerati piano cantinati e seminterrati se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal fabbricato; non sono considerati come solai soppalchi comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano. Tetto per tetto si intende l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. 23

25 SOCIETA PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO i.v. - CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI TORINO N CCIAA TORINO N. 70 SEDE LEGALE: ITALIA TORINO - VIA MAZZINI, 53 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL ART. 65 R.D.L N. 966

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