G lobale F abbricato C ivile

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1 G lobale F abbricato C ivile INDICE DEFINIZIONI... SEZIONE A - Incendio... SEZIONE B - Responsabilità Civile... SEZIONE C - Danni da acqua... SEZIONE D - Lastre... NORME COMUNI ALLE SEZIONI A - C - D... NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI-ASSICURATI DELL ITAS MUTUA... PAGINE Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n 209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. X /2008

2 DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Assicurazione Contraente Esplosione Fabbricato il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula l assicurazione. lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. l intera costruzione edile, compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, pertinenze quali box, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico; impianti fissi quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata anche parabolica; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes. N.B.: nell assicurazione di singole porzioni di fabbricato in comproprietà o in condominio è compresa anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Fissi e infissi Franchigia Implosione Incendio manufatti per la chiusura dei vani di transito, l illuminazione, la comunicazione e l aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione. la parte del danno, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. il cedimento non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 2

3 Incombustibili Indennizzo Polizza Primo rischio Premio Prestatori di lavoro Rottura accidentale Scoperto Scoppio Sinistro Società Solai le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. il documento che prova l assicurazione. la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art del Codice Civile. la somma dovuta dal Contraente alla Società. tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile. rottura fortuita ed imprevista. la parte del danno, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. la Società del Gruppo ITAS (ITAS Mutua, ITAS Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Val Piave S.p.A.) che presta l assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti. il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato. 3

4 SEZIONE A INCENDIO Art. 1 Rischio assicurato La Società indennizza: a) i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato da: 1. Incendio 2. Fulmine 3. Esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi 4. Caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate; b) i danni conseguenti agli eventi di cui alla lett. a), che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esso, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; c) i guasti causati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire o arrestare l incendio, sia per ordine dell Autorità che - non sconsideratamente - dall Assicurato o da terzi; d) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro fino alla concorrenza del: 5% dell indennizzo relativamente alle spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi; 10% dell indennizzo per le spese non comprese nel comma precedente. In ogni caso comunque la Società non sarà tenuta a pagare importo superiore al 10% dell indennizzo, fermo quanto stabilito dall art Limite massimo dell indennizzo. La Società indennizza inoltre i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato dagli eventi di seguito indicati: 5. Bang sonico (onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere). 6. Urto di veicoli, non appartenenti all Assicurato o al Contraente, né al loro servizio, in transito sulle aree che non siano di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia indicata all art Fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato - e 4

5 sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. 8. Caduta accidentale di ascensori e montacarichi, compresi i danni subiti dagli stessi a seguito di rottura dei congegni. Altre estensioni di garanzia sempre operanti 9. Danni elettrici La Società, a parziale deroga del punto 8. dell art. 3 Esclusioni, indennizza i danni materiali direttamente causati a macchine ed impianti elettrici/elettronici del fabbricato, verificatisi a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati. La Società non risponde dei danni: ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente; agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici; alle lampade elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte e ai fusibili; causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione. La presente garanzia è prestata nella forma a primo rischio, con il limite di indennizzo e la detrazione della franchigia previsti all art Furto di fissi e infissi La Società indennizza i danni causati da furto di fissi ed infissi del fabbricato, esclusi quelli interni alle singole unità immobiliari, compresi i danni agli stessi cagionati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. Se l assicurazione riguarda un fabbricato unifamiliare, sono compresi in garanzia soltanto i fissi ed infissi posti a protezione degli accessi prospicenti l esterno. Questa estensione di garanzia non opera per i fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all art Perdita pigioni La Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, conseguenti ad eventi in garanzia, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno. Per i locali abitati dall Assicurato, il danno verrà calcolato sulla base dell importo della pigione presumibile ad essi relativa. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro. 5

6 12. Ordigni esplosivi La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia Eventi Socio-politici. 13. Rimpiazzo combustibile La Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. 14. Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell Assicurato, posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall azienda di distribuzione e comportante da parte dell azienda stessa il blocco dell erogazione, indennizza: a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas; b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e la detrazione della franchigia previsti all art Colpa grave A parziale deroga dell art del Codice Civile, la Società indennizza i danni materiali al fabbricato assicurato direttamente causati da eventi per i quali è prestata l assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. 16. Anticipo dell indennizzo L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00 euro. L obbligazione della Società: sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data della denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell anticipo; è condizionata al rispetto da parte del Contraente e dell Assicurato degli obblighi previsti dall art Obblighi in caso di sinistro. 6

7 Essendo la polizza stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. 17. Onorari dei Periti In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall art Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte delle spese e onorari a carico del Contraente medesimo a seguito della nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 4% dell indennizzo liquidato ai sensi di polizza e con il massimo di 5.500,00 euro per singolo sinistro e per ciascun periodo assicurativo. Art. 2 Fabbricati in corso di costruzione Se il fabbricato assicurato è in corso di costruzione o ristrutturazione l assicurazione si intende prestata unicamente per le garanzie dell art. 1 lett. a), b), c) e d). Si intendono compresi in garanzia anche i materiali a piè d opera. La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano osservate scrupolosamente le norme delle leggi vigenti. Art. 3 Esclusioni Sono esclusi i danni: 1. causati da atti di guerra, insurrezione e invasione; 2. causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo quanto disposto, se operante, dalla garanzia di cui al punto 2. Eventi Socio-politici dell art. 4 - Estensioni della garanzia con sovrappremio ; 3. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; 4. causati con dolo del Contraente o dell Assicurato; 5. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni; 6. causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati; 7. causati alle macchine o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o un implosione se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; 8. causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui al punto 9. Danni elettrici dell art. 1 - Rischio assicurato ; 9. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di 7

8 lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto disposto dal punto 11. Perdita pigioni dell art. 1 - Rischio assicurato. Art. 4 Estensioni della garanzia con sovrappremio (valide soltanto se espressamente richiamate in polizza) 1. Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate: a) da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d aria, grandine, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze; b) verificatisi all interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, a condizione che vi siano: - concomitanza e correlazione tra l evento atmosferico di cui al punto a) ed il danno subito come dal punto b) e - l impossibilità temporale dell Assicurato di provvedere al ripristino del danno subito per gli eventi previsti al punto a) prima che si verificassero i danni come del presente punto b). La Società non indennizza i danni: c) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - cedimento, smottamento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; d) subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; 8

9 - lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica e pannelli solari per effetto di grandine. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia prevista all art Eventi Socio-politici A parziale deroga del punto 2. dell art. 3 - Esclusioni la Società indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici. Sono esclusi i danni: verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, ed in occasione di serrata; di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; da imbrattamento. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia prevista all art Sovraccarico neve La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato conseguenti a crollo totale o parziale dello stesso causato da sovraccarico di neve. Sono esclusi i danni: a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto; b) ai fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia; c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture; d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; e) causati da valanghe e slavine; f) causati da gelo, ancorché conseguente all evento coperto dalla presente estensione di garanzia. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e detrazione della franchigia previsti all art Ricorso terzi o locatari La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi 9

10 di legge per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi o locatari da incendio, esplosione, implosione e scoppio. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerate terze le persone indicate ai punti a), b) e c) dell art. 7 Sez. B - Responsabilità Civile. Se l assicurazione è stipulata da un condominio per l intera proprietà o da un singolo condomino per la parte di sua proprietà vale il disposto dell art. 8 - Sez. B Responsabilità Civile. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art del Codice Civile. 5. Demolizione e sgombero raddoppio percentuali di indennizzo Le percentuali di indennizzo previste al punto d) dell art. 1 Rischio assicurato si intendono raddoppiate. Art. 5 Franchigie e limiti di indennizzo a) Resta convenuto che il pagamento del danno sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di: 150,00 euro per le garanzie art. 1.6 Urto veicoli art. 1.9 Danni elettrici art Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas art. 4.1 art. 4.2 art ,00 euro per le garanzie Eventi atmosferici Eventi Socio-politici Sovraccarico neve 10

11 b) La Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione, al netto delle eventuali franchigie, somma maggiore: art. 1.9 art di 3.000,00 euro per le garanzie Danni elettrici Spese ricerca e riparazione per dispersione gas del 3 della somma assicurata per il fabbricato col massimo di 3.000,00 euro per la garanzia art Furto di fissi e infissi del 35% della somma assicurata per il fabbricato per la garanzia art. 4.3 Sovraccarico neve SEZIONE B RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 6 Oggetto della garanzia 1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. L assicurazione comprende la responsabilità dell Assicurato derivante dalla proprietà anche delle seguenti pertinenze del fabbricato: giardini, parchi compresi gli alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private, impianti di illuminazione. L assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell Assicurato quale committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall INAIL e/o dall INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro; 11

12 2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1. cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della Legge , n Art. 7 Delimitazione dell assicurazione - Esclusioni Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi persona con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. L assicurazione R.C.T. non comprende i danni: 1. da spargimento di acqua, rigurgito di fogna, umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; 2. da esercizio, da parte dell Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni, dall attività personale dell Assicurato, degli inquilini o dei condomini e loro familiari; 3. da furto; 4. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, ad eccezione di quanto previsto al punto a/1 dell art. 9 - Estensioni di garanzia sempre operanti ; 5. di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo, ad eccezione di quanto previsto al punto a/2 dell art. 9 - Estensioni di garanzia sempre operanti ; 6. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; 7. alle cose e agli animali che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. 12

13 Art. 8 Fabbricati in condominio Se l assicurazione è stipulata da un condominio per l intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti, compreso l amministratore se residente nel condominio ed è compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale e verso la proprietà comune. Se l assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Art. 9 Estensioni di garanzia sempre operanti a) La garanzia, a parziale deroga delle esclusioni previste all art. 7, comprende i danni: 1. derivanti da interruzioni o sospensioni parziali o totali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 2. a cose conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo; purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi delle Norme della presente Sezione e dei quali sia responsabile l Assicurato o il Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato. Le suddette garanzie sono prestate con i limiti di indennizzo ed eventuali franchigie previsti all art. 13. b) Committenza lavori edili di lunga durata A integrazione di quanto indicato nell art. 6 Oggetto della garanzia la garanzia comprende la responsabilità civile imputabile all Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili). Tale estensione di garanzia opera sempreché: l Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per l esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. n. 494 del 1996; dall evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 del Codice Penale. Art. 10 Estensioni di garanzia con sovrappremio 1. Conduzione degli appartamenti La Società si obbliga a tenere indenni i conduttori (condomini o locatari) di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, 13

14 danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione delle unità abitative immobiliari destinate a civile abitazione ed uffici. Si intendono compresi, a parziale deroga del punto 1. dell art. 7 i danni da spargimento di acqua e occlusione di condutture (ferme le esclusioni dei danni da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali) con l applicazione della franchigia prevista all art. 13. Relativamente ai conduttori di uffici si intende esclusa la responsabilità derivante dall esercizio della specifica attività professionale. I conduttori delle singole unità immobiliari sono considerati terzi tra di loro, così come terzo rispetto a ciascuno di loro è il condominio. 2. Responsabilità Civile professionale dell Amministratore La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all Amministratore del condominio, ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi (compreso il condominio assicurato) nell esercizio dell attività esercitata professionalmente di Amministratore del condominio stesso in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previsti dall art del Codice Civile. La garanzia comprende: a) le sanzioni di natura fiscale inflitte al condominio assicurato per errori imputabili all amministrazione con esclusione di quelle di qualsiasi altra natura; b) i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto stesso. La garanzia non vale: a) per i danni conseguenti a furto, rapina, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli o denaro; b) per omissione o ritardi nella stipulazione o modifica di polizza di assicurazione e nel pagamento dei relativi premi; c) per danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all art. 13. Art. 11 Gestione delle vertenze - Spese legali a) La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, sentito l Assicurato/Contraente, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. 14

15 La Società ha il diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. b) A parziale deroga del punto a) suddetto, la Società presta a favore dell Assicurato la sua assistenza in sede penale anche dopo l eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell avvenuta tacitazione della o delle parti lese. Art. 12 Assicurazione parziale Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell area) eccede di oltre il 10% la somma assicurata per il fabbricato stesso, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione. Art. 13 Franchigie e limiti di indennizzo a) Resta convenuto che il pagamento del danno sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di: art una franchigia di 100,00 euro per la garanzia Danni da spargimento di acqua uno scoperto del 10% del danno col minimo di 500,00 euro per la garanzia art. 9-a/1 Danni da interruzione o sospensione di attività b) La Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione, al netto di eventuali franchigie o scoperti, somma maggiore di: art. 9-a/2 art ,00 euro per le garanzie Danni da inquinamento R.C. dell Amministratore art. 9-a/ ,00 euro per la garanzia Danni da interruzione o sospensione di attività 15

16 SEZIONE C DANNI DA ACQUA Con riferimento alle Sezioni A Incendio e B - Responsabilità Civile, alle condizioni tutte per le stesse previste, sono operanti le seguenti estensioni di garanzia (se espressamente richiamate): Art. 14 Danni diretti 1. Spargimento di acqua La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato. La Società non indennizza: a) i danni da umidità, stillicidio, occlusione traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti, gelo, disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; b) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; c) i danni causati da rottura accidentale agli impianti ad esclusivo servizio di attività professionali od economiche esercitate all interno del fabbricato assicurato. La garanzia è prestata con la detrazione della franchigia prevista all art Spese di ricerca del guasto e ripristino La Società, a seguito di rottura accidentale degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato che abbia provocato un danno indennizzabile a termini del precedente punto 1., rimborsa le spese per demolire, sgomberare e ripristinare parti di fabbricato e di impianti allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e la detrazione della franchigia previsti all art Spargimento di acqua alle singole unità immobiliari La Società indennizza i danni causati all unità immobiliare occupata dal conduttore (condomino o inquilino) da spargimento di acqua per cause diverse da quelle previste al precedente punto 1., ferme le esclusioni riportate allo stesso punto 1. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e la detrazione della franchigia previsti all art Gelo La Società presta le garanzie di cui all art. 14 punti 1. - Spargimento di acqua e 2. - Spese di ricerca del guasto e ripristino, anche nel caso in cui la rottura degli impianti, con conseguente fuoriuscita di acqua, sia causata da gelo o da disgelo. Sono esclusi i danni causati da: 16

17 condutture installate all esterno o interrate; rottura degli impianti verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore consecutive prima del sinistro; umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti e rottura degli impianti automatici di estinzione. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo e detrazione della franchigia previsti all art Occlusione di condutture La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato da occlusioni di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e defl usso delle acque piovane. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica. La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo e la detrazione della franchigia previsti all art. 16. Art. 15 Danni da responsabilità civile Spargimento di acqua La garanzia comprende i danni da spargimento di acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato. Sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o di altre condutture, gelo, disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione. La garanzia è prestata con la detrazione della franchigia prevista all art. 16. L esclusione dei danni conseguenti a gelo e disgelo è inoperante qualora sia stata convenuta tra le Parti l estensione di garanzia di cui al punto 4. dell art Danni diretti. Per i danni conseguenti a gelo o disgelo la garanzia è prestata con il limite di indennizzo e la franchigia previsti all art. 16. Art. 16 Franchigie e limiti di indennizzo Resta convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di: art art art art ,00 euro per le garanzie Danni da spargimento di acqua Spese ricerca del guasto e ripristino Danni da spargimento di acqua alle singole unità immobiliari Spargimento di acqua R.C. 17

18 150 euro per le garanzie artt e 15 art Gelo - Danni diretti e da R.C. Occlusione di condutture La Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione, al netto delle eventuali franchigie, somma maggiore: del 3 / del valore assicurato con il minino di 520,00 euro per la garanzia art Spese ricerca del guasto e ripristino 3.000,00 euro per le garanzie artt e 15 art Gelo - Danni diretti e da R.C. Occlusione di condutture art ,00 euro per la garanzia Danni da spargimento di acqua alle singole unità immobiliari SEZIONE D LASTRE Art. 17 Rischio assicurato La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti all Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre di cristallo e vetro assicurate pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato descritto in polizza, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto ed installazione. Sono comprese le rotture determinate da dolo delle persone di cui l Assicurato deve rispondere a norma di legge, quelle avvenute in occasione di furto o rapina, tentati o consumati e di vandalismo, di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e di sabotaggio nonché, fino al massimo del 50% della somma assicurata, le rotture causate da cicloni, bufere, grandine, da trombe d aria ed uragani. Art. 18 Esclusioni Sono esclusi i danni: a) consistenti soltanto in scheggiature e rigature; b) derivanti da crollo di fabbricato e distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui esse sono collocate; c) determinati da dolo dell Assicurato o del Contraente; d) subiti da lastre che, alla data dell entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti; 18

19 e) subiti da lucernari e lastre orizzontali che non siano installate all interno del fabbricato. Art. 19 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché il Contraente o l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. Art. 20 Forma di garanzia e limite di indennizzo La garanzia della presente Sezione è prestata nella forma a primo rischio entro il limite della somma assicurata, limite che si intende valere sia per singolo sinistro, sia per periodo di assicurazione. Art. 21 Precisazioni Sono esclusi dall assicurazione i danni per i quali siano previste le garanzie di cui le Sezioni A Incendio e B Responsabilità Civile. NORME COMUNI ALLE SEZIONI A INCENDIO, C DANNI DA ACQUA, D LASTRE Art. 22 Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, comprende nello stesso cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non colpite dal sinistro, o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, aggrava quest ultimo, perde il diritto all indennizzo. Art. 23 Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da egli designata; oppure, a richiesta di una delle Parti: b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza 19

20 di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 24 Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare sulle circostanze, natura, modalità e cause del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti in polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all art Obblighi in caso di sinistro ; d) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri e le valutazioni di cui all art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno ; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nei casi di intervento del Perito dell Assicurato, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lett. d) ed e) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano ad ogni impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. Art. 25 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno La determinazione del valore delle cose assicurate e la determinazione del danno avvengono secondo i seguenti criteri: Fabbricato Premesso che: 1. il valore a nuovo del fabbricato descritto in polizza si ottiene stimando la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell area; 2. il valore del fabbricato descritto in polizza al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e ad ogni altra circostanza concomitante; 20

21 l ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo il fabbricato e per riparare le parti solo danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui. Qualora tale ammontare dovesse superare il valore del fabbricato determinato come al precedente punto 2., la relativa differenza verrà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o la riparazione, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell art. 27. Lastre L ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui. Perdita delle pigioni L ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Art. 26 Somme assicurate (valido per le Sezioni A - Incendio e C - Danni da acqua) La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell area. Se l assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio o in comproprietà essa copre anche le relative quote di proprietà comune. Art. 27 Assicurazione parziale (valido per le Sezioni A - Incendio e C - Danni da acqua) Se dalle stime fatte con le norme di cui all art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, maggiorato del 10%, e quello risultante al momento del sinistro. Restano ferme le deroghe all applicazione di questa norma esplicitamente contenute in polizza. Art. 28 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt e 2905 del Codice Civile e si sia verificata la titolarità dell interesse assicurato. 21

22 Art. 29 Titolarità dei diritti Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento e alla liquidazione dei danni, atti che sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 30 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 31 Obblighi in caso di sinistro 1. In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art del Codice Civile; b) darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile; c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. 2. Relativamente alle Sezioni A - Incendio, C - Danni da acqua e D - Lastre, il Contraente o l Assicurato deve altresì: d) fare, se previsto dalla legge, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro o l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispet- 22

23 tivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art. 32 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 33 Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell ambito della Sezione interessata al sinistro. Art. 34 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 35 Proroga dell assicurazione e periodi di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Nei confronti dell ITAS Mutua debbono peraltro essere osservate le modalità di disdetta stabilite dall art. 8 dello Statuto Sociale. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 36 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 23

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