Verbale n... Rif... Verbale di sequestro amministrativo di veicolo ex art. 224-ter/1 del C.d.S.

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1 Verbale n.... Rif.... Verbale di sequestro amministrativo di veicolo ex art. 224-ter/1 del C.d.S. data conducente proprietario Viol. affidamento veicolo all interessato tutore obbligato Il giorno... alle ore... in... noi sottoscritti... e... appartenenti al Comando in intestazione, considerato che: il sig. / la sig.ra.. C.F.... titolare di patente cat.... nr.... ril. il... da... altrimenti identificato a mezzo di... nr.... ril. il... conducente di... marca e mod.... tg.... di proprietà di... C.F.... in data... alle ore... circolava in... Comune... ha violato le disposizioni dell art. 186, comma 2, lett. c), del C.d.S. con tasso alcolemico superiore a 1,5 g./l.; dell art. 186, comma 7 del C.d.S., rifiutandosi di sottoporsi ad accertamenti. Obbligato in solido sig. / sig.ra... (1) in qualità di... Esercente la potestà sul conducente minore sig. / sig.ra. Procediamo al sequestro amministrativo (2) del veicolo sopra indicato ai sensi dell art. 224-ter C.d.S. (3) Il veicolo viene affidato in custodia al conducente al proprietario all esercente la potestà a... (4) il quale ha proceduto a far cessare la circolazione dello stesso impegnandosi a trasportarlo, depositarlo e custodirlo, a proprie spese, presso... (5) luogo di cui ha la disponibilità; luogo non sottoposto a pubblico passaggio. luogo di custodia non immediatamente noto all interessato, che verrà comunicato dallo stesso entro tre giorni, pena l applicazione della violazione di cui all art. 180, c. 8, del C.d.S. avvertendolo nella circostanza che la sosta e la circolazione in luogo pubblico costituirà violazione dell art. 213, comma 4, del c.d.s. (6) e che l'omessa comunicazione e la non rintracciabilità dell'affidatario possono integrare il reato di cui all art. 334 c.p. Il trasporto del veicolo dovrà avvenire unicamente a mezzo di carro attrezzi o di altro mezzo idoneo; atteso che non si ravvisano pericoli per la sicurezza si autorizza il custode a condurlo personalmente e sotto la propria responsabilità presso il luogo di custodia per la via più breve. (7) Il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. Il custode consente che gli organi di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del Codice Penale. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia. Le spese sostenute per la custodia e altre operazioni pertinenti alla stessa, sono a completo ed esclusivo carico del custode che sottoscrive il presente atto. L ufficio di Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l eventuale incaricato al recupero del veicolo.

2 affidamento veicolo alla depositeria autorizzata documento sigilli Abbiamo proceduto alla rimozione del veicolo oggetto della violazione e al suo trasporto con carro attrezzi presso il deposito autorizzato:... (8) sito in... e affidato in custodia a... nato/a il... a... (... ) e residente a... (... ) in... civico... in qualità di... atteso che il trasgressore ovvero gli altri soggetti con il medesimo solidalmente obbligati hanno rifiutato di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, (9) in tal caso si avvisa che trascorsi dieci giorni dalla data di notifica del presente verbale, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, dei soggetti con il medesimo solidamente obbligati, determinerà l immediato trasferimento in proprietà al custode presso cui il veicolo stesso è stato fatto ricoverare (10) ; atteso che il trasgressore ovvero gli altri soggetti con il medesimo solidalmente obbligati non sono in (11) (12) possesso dei requisiti prescritti dalla legge per assumerne la custodia, in tal caso si avvisa che trascorsi dieci giorni dalla data di notifica del presente verbale, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, dei soggetti con il medesimo solidamente obbligati, purché in possesso dei requisiti di legge, determinerà l immediato trasferimento in proprietà al custode presso cui il veicolo stesso è stato fatto ricoverare (13) ; attesa l impossibilità di affidare il veicolo ad uno dei soggetti interessati, per loro assenza o irreperibilità. In tal caso si avvisa che trascorsi dieci giorni dalla data di notifica del presente verbale, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, dei soggetti con il medesimo solidamente obbligati, purché in possesso dei requisiti di legge, determinerà l immediato trasferimento in proprietà al custode presso cui il veicolo stesso è stato fatto ricoverare (13) ; atteso che la violazione è stata commessa alla guida di un ciclomotore o di un motociclo, (14) in tal caso, decorsi trenta giorni, il proprietario del veicolo può chiederne l affidamento in custodia fino alla definizione del procedimento, avvertendo che la mancata richiesta di affidamento entro dieci giorni dalla scadenza dei primi trenta, determinerà l immediato trasferimento in proprietà al custode presso cui il veicolo stesso è stato fatto ricoverare (15) ; L'affidatario, con il presente verbale, viene nominato custode del veicolo indicato e contestualmente avvertito dell'obbligo di presentare lo stesso ad ogni richiesta dell'autorità competente, di adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo e lo spostamento del veicolo, facendo tutto il possibile per evitarne il danneggiamento o il deterioramento, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 334 e 335 del Codice Penale per le trasgressioni od omissioni ai doveri di custodia e di quelle previste dall'art. 213 comma 4 C.d.S. per i casi di circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro. Si da atto che il documento di circolazione nr.... ril. il...: viene ritirato e conservato agli atti dell ufficio per il successivo inoltro all autorità competente; non viene ritirato in quanto... (16) L interessato è pertanto invitato a produrre il documento entro... giorni, consegnandolo presso il più vicino comando od ufficio di polizia stradale, pena l applicazione della violazione di cui all art. 180, c. 8, del C.d.S. Sul veicolo sono stati apposti n.... sigilli, posizionati... (17) Si da altresì atto che è stato reso visibile lo stato di sequestro secondo le caratteristiche fissate dal regolamento di esecuzione del c.d.s. (18) (19) (20) e le modalità dettate dalle disposizioni del DM 1/4/2004. Lo stato d uso del veicolo all atto del sequestro è indicato in separato verbale allegato al presente atto. Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso al Giudice di Pace di... entro trenta giorni dalla notificazione del presente atto, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Copia del presente atto viene consegnata al custode ed altra copia verrà notificata al proprietario o titolare di altro diritto reale sul veicolo, se diverso dal custode. Copia del presente verbale verrà inviata entro dieci giorni alla Prefettura - UTG del luogo della commessa violazione. Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. Il Trasgressore... I Verbalizzanti... Il Proprietario Il Custode... L eserc. la potestà...

3 Verbale di sequestro di veicolo ex art. 224-ter c.d.s. nr.... del... RELATA DI NOTIFICA ed appartenente al Comune di... dichiara che il giorno... mese... anno... alle ore... presso. ha notificato copia del presente atto a... consegnandola nelle mani di... in qualità di IL RICEVENTE

4 Note operative: (1) Principio di solidarietà L'art. 196/1 c.d.s., stabilisce che alcuni soggetti sono chiamati a rispondere della violazione in sostituzione del proprietario del veicolo: per veicoli in usufrutto, risponde l'usufruttuario; per veicoli venduti con patto di riservato dominio risponde l'acquirente; per veicoli in regime di locazione finanziaria risponde l'utilizzatore; per violazioni commesse con ciclomotori risponde il titolare del contrassegno di circolazione; per veicoli locati senza conducente risponde il locatario. Tutti questi soggetti, se presenti, devono assumere la custodia del veicolo. (2) Sanzione accessoria della confisca amministrativa Quando alla violazione amministrativa consegue la sanzione accessoria della confisca, l'agente accertatore provvede a sequestrare il veicolo con cui è stata commessa la violazione o la cosa che ne costituisce oggetto, facendone specifica menzione nel verbale di contestazione dell'infrazione ed in quello notificato all'obbligato in solido. (3) Motoveicoli diversi da motocicli Considerato che il sequestro ex art. 2013/2 sexies si applica ai ciclomotori e motoveicoli, l affidamento del veicolo al trasgressore, proprietario o altro obbligato in solido, si effettua solo per i motoveicoli diversi dai motocicli: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, moto trattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per uso speciale, quadricicli a motore e motoarticolati. (4) Soggetto affidatario del veicolo in caso di sequestro Il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. (Art. 213/2 c.d.s.). Il veicolo sequestrato viene quindi obbligatoriamente affidato in custodia in via principale al proprietario del veicolo, se presente sul luogo in cui avviene l'accertamento, altrimenti al conducente maggiorenne o ad altro soggetto obbligato in solido se presenti al momento dell'accertamento. Se il proprietario è presente ma diverso dal conducente il veicolo deve essergli obbligatoriamente affidato in custodia, e in caso di rifiuto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 213 c.d.s.. L'art. 196, c. 1, stabilisce che alcuni soggetti sono chiamati a rispondere della violazione in sostituzione del proprietario del veicolo: per veicoli in usufrutto, risponde l'usufruttuario, per veicoli venduti con patto di riservato dominio risponde l'acquirente, per veicoli in regime di locazione finanziaria risponde l'utilizzatore, per violazioni commesse con ciclomotori risponde il titolare del contrassegno di circolazione, per veicoli locati senza conducente risponde il locatario. Tutti questi soggetti, se presenti, devono assumere la custodia del veicolo. Se il conducente è minorenne, e non è presente il proprietario, il veicolo deve essere affidato al genitore o al tutore in luogo del conducente. (5) Indicazione luogo di deposito da parte del soggetto affidatario Se il veicolo è affidato al proprietario o al conducente o ad altro obbligato in solido, questi può decidere il luogo dove custodirlo, purché non soggetto a pubblico passaggio, dandone indicazione all'organo di polizia procedente. (6) Luogo di deposito non immediatamente noto Secondo le disposizioni della circolare del Ministero dell Interno n del 01/08/2014, l'indicazione del luogo, se non immediatamente noto all'interessato, potrà essere data anche successivamente, entro 3 giorni, con intimazione ai sensi dell'art. 180, c. 8, CDS e con l'avvertenza, nel verbale di contestazione o di sequestro/fermo, che non solo la circolazione ma anche la sola sosta in luogo pubblico costituirà violazione dell'art. 213, c. 4, c.d.s. (7) Modalità di trasporto del veicolo presso il luogo di custodia Se non esistono pericoli per la sicurezza della circolazione, l'organo di polizia può autorizzare la persona nominata custode a condurlo personalmente, sotto la propria responsabilità, presso il luogo di custodia individuato, in caso diverso, il veicolo deve essere fatto trasportare con altro mezzo idoneo al trasporto dello stesso a spese dell'affidatario. (8) Luogo di deposito del custode acquirente Se il veicolo è affidato in custodia ad un custode acquirente, egli ha obbligo di custodirlo nel luogo indicato nella convenzione stipulata con la prefettura UTG. (9) Rifiuto al trasporto ed alla custodia del veicolo sequestrato L eventuale rifiuto determina l applicazione della sanzione di cui all art. 213, comma 2 ter c.d.s. (10) Trasferimento di proprietà al custode in caso di mancata assunzione di custodia entro 10 gg. Nelle aree in cui è attiva la convenzione con un soggetto individuato come custode acquirente ai sensi dell art. 214 bis c.d.s., trascorsi 10 giorni dalla notifica agli interessati dell'avviso di deposito presso il custode acquirente senza che il proprietario o altro obbligato in solido si presentino per assumere personalmente la custodia, il veicolo sequestrato viene trasferito in proprietà al custode con provvedimento del Prefetto. Dove invece non è ancora attiva la convenzione, e i veicoli sono quindi depositati presso le depositerie autorizzate dal Prefetto ai sensi del d.p.r. 571/1982, non è possibile procedere al trasferimento della proprietà e, pertanto il veicolo continuerà ad essere custodito presso le stesse in attesa del provvedimento di confisca. (11) Requisiti soggettivi del custode Può essere nominato custode solo chi è maggiorenne, non manifesta palese infermità mentale, non si trova in manifesto stato di ebbrezza da sostanze alcooliche o stupefacenti e non è sottoposto a misure di sicurezza detentive o di prevenzione. (Vedi circ. Min. Interno 01/08/2014 n. 5721) I soggetti privi dei requisiti non possono essere obbligati ad assumere la custodia del veicolo, ne possono essere loro applicate le sanzioni amministrative previste per il rifiuto di custodia del veicolo.

5 (12) Modalità di accertamento del requisito soggettivo del custode sulle misure di sicurezza La circ. Min. Interno 01/08/2014 n ritiene che la verifica su eventuali misure di sicurezza non può più essere oggetto di autocertificazione ma debba essere effettuata presso la banca dati di cui all art. 8 della legge 121/81. (13) Trasferimento di proprietà al custode in caso di mancata assunzione di custodia entro 10 gg. Nelle aree in cui è attiva la convenzione con un soggetto individuato come custode acquirente ai sensi dell art. 214 bis c.d.s., trascorsi 10 giorni dalla notifica agli interessati dell'avviso di deposito presso il custode acquirente senza che il proprietario o altro obbligato in solido si presentino per assumere personalmente la custodia, il veicolo sequestrato viene trasferito in proprietà al custode con provvedimento del Prefetto. Dove invece non è ancora attiva la convenzione, e i veicoli sono quindi depositati presso le depositerie autorizzate dal Prefetto ai sensi del d.p.r. 571/1982, non è possibile procedere al trasferimento della proprietà e, pertanto il veicolo continuerà ad essere custodito presso le stesse in attesa del provvedimento di confisca. (14) Affidamento al custode di ciclomotore e motociclo e obbligo dell avente diritto al ritiro del veicolo Quando il veicolo oggetto di sequestro è un ciclomotore o un motociclo è obbligatorio l'affidamento in custodia ad una depositeria convenzionata per 30 giorni, decorsi i quali il proprietario può richiedere l'affidamento fino alla definizione del procedimento (confisca o restituzione). La mancata richiesta di affidamento determina il trasferimento in proprietà del veicolo al custodeacquirente. (15) Trasferimento di proprietà al custode in caso di mancata assunzione di custodia entro 10 gg. dalla scadenza dei primi 30 gg. L ultimo capoverso del comma 2 quinquies dell art. 213 c.d.s. dispone che le norme del comma 2 quater si applicano trascorsi trenta giorni dal momento che il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Nelle aree in cui è attiva la convenzione con un soggetto individuato come custode acquirente ai sensi dell art. 214 bis c.d.s., il veicolo sequestrato viene trasferito in proprietà al custode con provvedimento del Prefetto. Dove invece non è ancora attiva la convenzione, e i veicoli sono quindi depositati presso le depositerie autorizzate dal Prefetto ai sensi del d.p.r. 571/1982, non è possibile procedere al trasferimento della proprietà e, pertanto il veicolo continuerà ad essere custodito presso le stesse in attesa del provvedimento di confisca. (16) Invito alla presentazione del documento di circolazione ex art. 180 c.d.s. Con separato verbale, inoltre, si dovrà procedere ad applicare la sanzione prevista dall'art. 180 c.d.s., intimando al proprietario del veicolo di presentare il documento di circolazione entro 30 giorni presso il più vicino comando od ufficio di polizia stradale specificando che, in caso di rifiuto, si applicherà la sanzione dell'art. 180, c. 8 c.d.s.. Essendo l'obbligo di esibizione finalizzato al ritiro del documento, lo stesso dovrà essere presentato e consegnato in originale. (17) Apposizione dei sigilli L apposizione dei sigilli costituisce un elemento eventuale in quanto il comma 5 dell art. 394 reg. c.d.s. dispone che i sigilli sono apposti alle cose sequestrate solo "se è necessario". Vedi anche Cass. pen., sez. III, 30/05/2012 n (18) Visibilità dello stato di sequestro Conformemente alle disposizioni dell art. 394, comma 9, Reg. Es. C.d.S., il veicolo oggetto di sequestro amministrativo è segnalato con l apposizione, sulla parte anteriore o sul parabrezza, di uno o più fogli adesivi recanti l iscrizione VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO. Questa disciplina, richiamata dall art. 213, comma 2, C.d.S., ove si prescrive che il veicolo debba recare segnalazione visibile dello stato di sequestro, deve contemperarsi con le novità normative che impongono l affidamento in custodia al proprietario o agli altri soggetti più sopra descritti, ed in particolare con l esigenza di garantire piena visibilità al conducente nel caso del trasferimento su strada del veicolo fino al luogo di custodia. Per questo motivo, per semplificare le procedure e per uniformità di applicazione, si ritiene che per quanto riguarda i materiali, le modalità di collocazione e di fissaggio dell avviso e dei relativi sigilli, si debba far riferimento alle disposizioni in materia di fermo amministrativo, in quanto applicabili. In questa logica, mutuando le dimensioni e il formato prescritto per l iscrizione di fermo amministrativo di cui al successivo punto, la forma ed il contenuto dell avviso di cui al citato art. 394 Reg. Es. C.d.S., possono essere integrate conformemente all allegato al Decreto del Ministero dell Interno del 1 marzo (Circolare Ministero dell Interno del 10 maggio 2004 Par. 2.1) (19) Modalità di collocazione del segnale dello stato di sequestro Quanto alle modalità di collocazione del segnale sul veicolo, si consideri che quelle dettate dall'art. 394 reg. c.d.s. non si adattano particolarmente alla nuova disciplina e pertanto, secondo prassi consolidata, si ritiene che anche per il sequestro siano applicabili le disposizioni dettate dal D.M. 01/04/2004 con cui sono state individuate le caratteristiche del sigillo che deve essere apposto sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo. (20) Differenza tra sigilli e segnalazione dello stato di sequestro La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo non è equivalente a dei sigilli, per cui la sua asportazione non configura violazione dell'art. 349 C.P., salvo che non siano stati apposti dei veri e propri sigilli.

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