ATTO. REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale LA GIUNTA REGIONALE SCHEMA N...NP/14668

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1 SCHEMA N...NP/14668 DEL PROT. ANNO Dipartimen t o Ambi en t e O GG E TTO : Valutazione Ambientale Strategica ex D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. del Piano di Tutela dell'ambiente Marino Costiero - Ambito 15 Tigullio. Parere motivato positivo. DELIBERAZIONE N IN 09/09/2011 LA GIUNTA REGIONALE del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA VISTO: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale, che al titolo I e al titolo II disciplina la valutazione ambientale di piani e programmi VAS, ed in particolare: l art. 5 che definisce gli elementi e gli attori del processo di valutazione e fra gli altri anche i soggetti competenti in materia ambientale; l art. 6 che definisce l oggetto della disciplina e il suo campo di applicazione, sia per quanto concerne la VAS che la verifica di assoggettabilità; l art. 7 che definisce le competenze e nello specifico l autorità competente e le sue peculiarità; l art. 11 che stabilisce le modalità di svolgimento e sancisce il principio dell integrazione e della necessità di effettuare la valutazione ambientale durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione; l art. 13 e successivi, che normano la procedura di valutazione ambientale strategica e stabiliscono che l autorità competente, entro 150 giorni dall avvio del procedimento, comprensivi della fase di consultazione, formula il parere motivato, sulla base del quale apportare le opportune revisioni al piano o programma; PREMESSO che: - il settore Ecosistema costiero regionale, in qualità di proponente, ha elaborato la proposta di Piano di Tutela dell Ambiente Marino Costiero Ambito 15 Tigullio, ai sensi dell art. 41 comma 1 della l.r. n. 20/2006, ed il relativo Rapporto Ambientale comprensivo della Sintesi Non Tecnica; - lo Schema di Piano, comprensivo del rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, è stato adottato dalla Giunta Regionale con DGR n del ; in data 12 gennaio 2011 è stata avviata presso l autorità competente regionale - da parte del settore Ecosistema Costiero, mediante pubblicazione del relativo annuncio sul BURL, la procedura di valutazione ambientale; parallelamente è stata avviata l inchiesta pubblica prevista ai sensi dell art. 12 della l.r. n. 18/99, per la cui indizione e coordinamento è stato delegato il dirigente del settore Ecosistema Costiero; sono stati consultati i soggetti competenti in materia ambientale individuati con riferimento ai contenuti specifici del piano, nonché le strutture regionali competenti in relazione alle tematiche trattate; Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Paola Solari) Data - IL SEGRETARIO 09/09/2011 (Roberta Rossi) AUTENTICAZIONE COPIE CODICE PRATICA ATTO VAS10 PAGINA : 1 COD. ATTO : DELIBERAZIONE

2 SCHEMA N...NP/14668 DEL PROT. ANNO Dipartimen t o Ambi en t e CONSIDERATO che: l istruttoria condotta dal responsabile del procedimento del Settore VIA, con la collaborazione istruttoria dei soggetti competenti in materia ambientale che hanno ritenuto di formulare osservazioni, e delle altre strutture regionali interessate, al fine di valutare gli impatti del piano risultanti dall analisi della documentazione fornita, si è concretizzata nel parere motivato di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; nel ridetto parere motivato si dà riscontro anche delle osservazioni formulate dal pubblico nell ambito della fase di consultazione e di inchiesta pubblica, e delle relative controdeduzioni; dagli esiti dell istruttoria, riportati nel ridetto parere motivato n 10 del 8 agosto 2011, risulta la valutazione ambientale positiva del Piano di Tutela dell Ambiente Marino Costiero Ambito 15 Tigullio; SU PROPOSTA dell Assessore all Ambiente e sviluppo sostenibile, protezione civile, caccia e pesca acque interne, altra economia e stili di vita consapevoli per quanto illustrato in premessa DELIBERA 1. che la proposta di Piano di Tutela dell Ambiente Marino Costiero Ambito 15 Tigullio sia ambientalmente compatibile, sulla base delle motivazioni e con le conclusioni espresse nell allegato parere n. 10 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. che il risultato della valutazione ambientale strategica sia sottoposto alle opportune forme di pubblicità mediante pubblicazione sul B.U.R.L. nonché sui siti Internet delle amministrazioni interessate. Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione FINE TESTO Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. Data - IL DIRIGENTE (Ing. Roberto Boni) Data - IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Gabriella Minervini) Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Paola Solari) Data - IL SEGRETARIO 09/09/2011 (Roberta Rossi) AUTENTICAZIONE COPIE CODICE PRATICA ATTO VAS10 PAGINA : 2 COD. ATTO : DELIBERAZIONE

3 PROCEDURA DI VAS EX D. LGS. N. 152/2006 ss.mm.ii. PIANO DI TUTELA DELL AMBIENTE MARINO COSTIERO AMBITO 15 TIGULLIO PARERE MOTIVATO n. 10 del 8 agosto 2011 Soggetti competenti in materia ambientale consultati: Provincia di Genova ARPAL Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria ASL n 4 Tigullio Parco naturale regionale di Portofino Area marina protetta di Portofino Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria Enti territoriali consultati: Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri levante Ulteriori soggetti: Ufficio Circondariale Marittimo di SML Direzione Marittima di Genova Strutture interne consultate: Aree demaniali marittime Assetto del territorio Gestione risorse idriche Parchi ed aree protette Produzioni agro-alimentari Urbanistica e procedimenti concertativi Tutela del paesaggio Pareri pervenuti: - ARPAL Biodiversità nota n del Per le ulteriori osservazioni si rimanda alla sezione relativa all inchiesta pubblica fase pubblica per la VAS. - Autorità di Bacino regionale nota n. In/2011/19035 del in merito alla verifica della coerenza con i criteri della Pianificazione di bacino regionale degli elaborati e dei contenuti del PTAMC a riguardo della costa alta falesia attiva. Premessa Il Piano di Tutela dell Ambiente Marino e Costiero dell Ambito Costiero 15, comprendente le Unità Fisiografiche Golfo del Tigullio, Baia del Silenzio e Riva Trigoso, è stato redatto in attuazione di quanto disposto dall articolo 41, comma 1 della Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 e ss.mm.ii., recante Nuovo Ordinamento dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale. Il Rapporto Ambientale è redatto dal Settore Ecosistema Costiero del della Regione Liguria (proponente), dà atto della consultazione di cui al comma 1 dell art.13 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ed evidenzia nel paragrafo 10 come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti nella fase di consultazione dai soggetti competenti in materia ambientale nonchè dagli enti locali interessati. Lo Schema di Piano, comprensivo del rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, è stato adottato dalla Giunta Regionale con DGR n del Ai fini di garantire la terzietà della valutazione il settore VIA coordina i vari soggetti competenti sia interni che esterni alla Regione, che rappresenta nella sua componente di Giunta e Consiliare l autorità procedente. In data 12 gennaio 2011 il settore Ecosistema costiero ha provveduto a pubblicare sul BURL l annuncio di attivazione della procedura di VAS, nonché a mettere a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale allo scopo individuati la Proposta di Piano comprensiva del Rapporto ambientale. Parallelamente è stata avviata l Inchiesta Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Paola Solari) Data - IL SEGRETARIO 09/09/2011 (Roberta Rossi) Pag. 2

4 pubblica prevista ai sensi dell art. 12 della l.r. n. 18/1999, per la cui indizione e coordinamento è stata delegata la Dirigente del settore Ecosistema costiero. Quadro programmatico Nell Unione Europea il principale strumento di promozione della gestione integrata del litorale è la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE, GU L 148 del ). A livello del Mediterraneo, inoltre, le Parti Contraenti la Convenzione di Barcellona, hanno adottato in questo contesto un nuovo protocollo relativo alla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo, aperto alla firma a Madrid nel gennaio 2008 e sottoscritto dall Italia nella medesima data, che si prefigge di raggiungere un approccio integrato e multi-settoriale nella strategia di gestione integrata delle zone costiere, attraverso la definizione di un quadro comune di riferimento per l intera regione Mediterranea. Il quadro di riferimento comunitario per l uso sostenibile delle risorse ambientali marine e la gestione integrata della costa si è inoltre arricchito con la Direttiva Comunitaria 2008/56/CE, meglio nota come Marine Strategy, recentemente recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 190 del 13 ottobre La Direttiva mira a rafforzare il coordinamento delle attività antropiche sul mare e dei vari soggetti coinvolti con le questioni ambientali. Secondo l art. 89 del D.lgs. 112/98, sono di esclusiva competenza delle regioni la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri, rimanendo in capo allo Stato, ai sensi dell art. 88, la formulazione degli indirizzi generali e dei criteri per la difesa delle coste. Peraltro a livello nazionale non è stata emanata alcuna normativa o assunti indirizzi o criteri al riguardo, che comunque dovranno essere adottati anche al fine di attuare il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere, firmato dall Italia nel gennaio Quanto alla salvaguardia e alla tutela della biodiversità marino-costiera, il quadro normativo nazionale è rappresentato dal D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni, con il quale è stata recepita la Direttiva Habitat 92/43/CE. Il quadro di riferimento normativo regionale in cui si colloca il processo di formazione del PTAMC è rappresentato dalle seguenti leggi: - la legge regionale n 13/1999, recante Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti. - la L.R. 20/2006 che, in particolare l art. 41, introduce il Piano di Tutela dell ambiente marino e costiero, con il quale persegue le politiche e gli obiettivi attinenti la difesa della costa e la tutela degli habitat marino costieri con una lettura ed applicazione integrata. - la legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009, recante Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n 64 del 19 dicembre 2000, costituisce riferimento per le indicazioni d uso della costa urbanizzata, dal consolidamento dell uso balneare al potenziamento dell infrastrutturazione portuale diportistica. La gestione integrata della fascia costiera è altresì assicurata a livello regionale da un insieme di criteri ed indirizzi, che la Regione emana al fine di assicurare l esercizio unitario e coordinato delle funzioni attribuite agli Enti locali: - DGR n. 222/ Criteri generali inerenti la progettazione e l esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili. - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.6 del 23/10/02 - Disciplina procedimento relativo all approvazione degli interventi stagionali di ripascimenti degli arenili, di cui all art.5, comma 1, lettera a) della L.R. 13/99 e successive modificazioni. - DGR n. 773/2003 Criteri per la valutazione degli impatti diretti ed indiretti sugli habitat naturali marini, art.16 l.r. n.38/98 ; tale norma permette di valutare, nell ambito delle procedure di impatto ambientale, la significatività di eventuali impatti di opere marittime a carico dei posidonieti. - DGR n. 1533/2005 Criteri diretti a salvaguardare l habitat naturale prioritario di Posidonia oceanica. - DGR n. 1793/ Criteri generali per il monitoraggio delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili. - DGR n. 1488/2007 Criteri per la gestione delle banquettes di Posidonia oceanica - DGR n. 1446/2009 Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali. - DGR n. 1507/2009 Misure di salvaguardia per gli habitat di cui all Allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE ai sensi della la legge regionale n 25/2009, successivamente modificata con la d.g.r 468/2010, con la quale sono state assunte in particolare misure di salvaguardia per la protezione e conservazione degli habitat Posidonia oceanica, scogliere ed estuari presenti all interno dei SIC rispetto agli impatti identificati. Nelle more dell approvazione del Piano di Tutela dell Ambiente Marino e Costiero, Regione ha approvato con DCR. n. 29/2009 le Misure di salvaguardia per la tutela dell ambiente marino e costiero ai sensi dell articolo 41 comma 1 bis della Legge regionale n. 20/2006, operanti su tutto il litorale ligure, tese al mantenimento e ripristino del bilancio 3

5 sedimentario costiero e al mantenimento delle proprietà dissipative dell energia del moto ondoso esplicate naturalmente dalle spiagge. Analisi istruttoria L approccio alla base dell elaborazione del Piano è integrato, multidisciplinare ed ecosistemico, al fine di garantire un miglioramento della qualità ambientale della fascia costiera e una programmazione e gestione sostenibile delle risorse ambientali. Il Piano persegue l obiettivo generale della gestione integrata della fascia costiera, attraverso la difesa della costa dall erosione nonché la conservazione e la valorizzazione degli habitat marino costieri. Il Piano ha valore di Piano territoriale di settore, in quanto è specificatamente finalizzato al riequilibrio sedimentario dei litorali e alla stabilizzazione della costa alta, nonché al miglioramento della qualità delle acque costiere, alla difesa e valorizzazione degli habitat marini e della biodiversità costiera, nel rispetto della tendenza evolutiva degli assetti naturali. Inoltre costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo attraverso il quale sono fissati e conseguiti gli obiettivi a scala di unità fisiografica per la diminuzione del rischio da eventi meteomarini. Il Piano, in base a quanto stabilito all Art. 41 comma 1 della Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 e ss.mm.ii, ha le seguenti caratteristiche: - è un piano ambientale in quanto persegue la tutela e la valorizzazione della zona costiera e delle sue risorse ambientali di pregio; - è regionale in quanto viene sviluppato e redatto per tutto il territorio regionale, ancorché partendo dall unità morfologica rappresentata dall unità fisiografica, quale area litorale all interno della quale i sedimenti della spiaggia emersa e sommersa sono confinati e non vi sono interscambi di materiale con le unità fisiografiche limitrofe; - ha gli effetti dei piani di bacino, quindi con prevalenza rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale; - è sviluppato in accordo con quanto stabilito dai Piani di bacino e dal Piano di Tutela delle Acque, e quindi coerente ed in linea con gli aspetti da questi trattati. I contenuti del Piano sono esplicitati a livello generale all art. 41 della Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 e ss.mm.ii. come di seguito riportato: a) quadro conoscitivo relativo alle condizioni di dissesto della costa alta e del livello erosivo degli arenili, la tendenza evolutiva e il livello di rischio associato; b) opere esistenti di difesa della costa ed il livello di manutenzione ed efficacia; c) indicazione degli interventi strutturali e manutentivi ed il relativo livello di priorità; d) normativa e interventi di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e marittimo finalizzato al ripascimento degli arenili; e) aggiornamento dei dati meteo-marini disponibili nell ambito del paraggio relativo all unità fisiografica, con particolare riferimento ad eventi estremi pregressi; f) individuazione delle misure, delle azioni volte a tutela degli habitat costieri e della biodiversità; g) monitoraggio della qualità delle acque costiere e delle acque a specifica destinazione. Inoltre la Giunta regionale, con la DGR n.1659 del , e successivamente ad integrazione con la DGR n del 18/12/2009, ha approvato gli indirizzi metodologici per l elaborazione del PTAMC. Il documento approvato, in particolare, definisce ed individua nel dettaglio gli elaborati del Piano ed il loro contenuto. AMBITO DI APPLICAZIONE e quadro conoscitivo di riferimento Il Piano riguarda il territorio costituito dalle Unità fisiografiche denominate Golfo del Tigullio, Baia del Silenzio e Riva Trigoso, delimitato: a nordovest da punta Portofino; a sudest da punta Baffe; a mare dall isobata dei 50m, con alcuni sconfinamenti a profondità maggiori in relazione alla presenza dell habitat Coralligeno; a terra, nei tratti di costa bassa, dal limite di interazione con i fenomeni meteomarini; a terra, nei tratti di costa alta, dal limite di interazione con i fenomeni meteomarini; a terra, lungo le aste fluviali, dal limite dell alveo attuale, così come definito dai piani di bacino. Sull area in esame l erosione costiera in atto è il risultato di un insieme di fattori sia naturali sia antropici che operano su differenti scale temporali e spaziali e che provocano due diverse tipologie di impatti: la perdita di aree che presentano un valore economico, sociale ed ecologico; l indebolimento delle difese costiere sia morbide che rigide, che determina un rischio da inondazione da moto ondoso delle strutture antropiche. Per quanto concerne il tema della perdita di biodiversità e scadimento della qualità ambientale, il degrado che attualmente si riscontra negli habitat marini e costieri che caratterizzano l ambito è imputabile a pressioni 4

6 principalmente di natura antropica, derivanti da attività o pratiche gestionali non compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione. Elementi conoscitivi di dettaglio sono stati acquisiti anche in merito ai popolamenti bentonici marini, alla vegetazione delle spiagge, allo stato ecologico delle foci fluviali, ed alla qualità delle acque. Per fotografare lo stato attuale ed evolutivo nel breve termine, è stato compilato un quadro di riferimento dei progetti già positivamente assoggettati alle procedure di VIA. Obiettivi In particolare il Piano si prefigge i seguenti obiettivi generali: 1. garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni erosivi e di dissesto derivanti dall azione del moto ondoso 2. tutelare la biodiversità e gli habitat marino - costieri rispetto ai diversi impatti derivanti dalla realizzazione di interventi sulla fascia costiera nonchè rispetto alle attività che possono insistere sui fondali, sulla costa alta, sulle spiagge, sulle foci fluviali. Il Piano persegue, pertanto, nel dettaglio le seguenti finalità specifiche: a) ripristinare e mantenere le caratteristiche dinamiche naturali delle spiagge e delle falesie; b) riduzione del rischio da erosione e da frana di falesie anche ai fini della pubblica e privata incolumità; c) salvaguardare i tratti di costa ad elevato valore naturalistico rispetto alla loro trasformazione e occupazione da strutture marittime; d) tutelare l habitat marino prioritario prateria di Posidonia oceanica ed altri habitat di pregio dalle attività antropiche ad alto impatto; e) ripristinare gli habitat tipici della vegetazione pioniera delle spiagge e degli ambienti dunali; f) ripristinare gli habitat tipici delle foci fluviali. La coerenza con il quadro normativo di riferimento è intrinseco nelle premesse del piano. Analizzando invece l aspetto della coerenza esterna orizzontale del Piano di Tutela dell Ambiente Marino e costiero, se pur vero che il Piano sia prevalente, secondo quanto sancito dall art. 41 della L.R. 20/2006, una comparazione oggettiva rispetto ai principali atti di pianificazione assunti a livello regionale ed attinenti ai temi propri del Piano in argomento, conduce comunque a evidenziare la mancanza di conflittualità ma piuttosto la sinergia. 5

7 Rispetto al Piano territoriale di Coordinamento della Costa - PTC, non si rilevano elementi di incoerenza: il PTAMC si sviluppa a una scala geografica più di dettaglio e consona all individuazione delle tendenze di sviluppo e alle scelte d intervento, essendo la scala di studio 1: Non costituisce obiettivo specifico del Piano della Costa, diversamente dal Piano di tutela dell ambiente marino e costiero, la tematica della conservazione degli habitat marini, che persegue l obiettivo prioritario di una pianificazione costiera sostenibile. Come previsto dall art. 41 della L.. 20/2006, il Piano di Tutela dell Ambiente Marino e Costiero non si sovrappone al Piano di Tutela delle Acque relativamente alle misure dallo stesso individuate per il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque marine e costiere, in relazione agli scarichi, ai sistemi di trattamento e depurazione delle acque reflue, alla qualità dei corsi d acqua dei bacini afferenti. Il PTAMC impiega peraltro le informazioni di base, riguardanti lo stato e le pressioni per la valutazione delle tendenze evolutive e per evidenziare eventuali correlazioni tra gli interventi già individuati dal Piano di Tutela con gli aspetti legati alla salvaguardia della biodiversità, finalità specifica e peculiare del PTAMC. Poiché il PTAMC si prefigge altresì di garantire un livello di sicurezza del litorale adeguato rispetto ai fenomeni erosivi e di dissesto derivanti dall azione del moto ondoso, studia la fascia costiera con una scala di maggior dettaglio (1:5.000) rispetto a quella usata dai Piani di bacino stralcio vigenti per la tutela dal rischio idrogeologico. Il Piano studia, pertanto, la costa alta riclassificando, rispetto a quanto già definito dalla pianificazione di bacino stralcio per l assetto idrogeologico, la suscettività al dissesto e stabilisce un regime normativo univoco per gli ambiti territoriali di comune interesse ad entrambi gli strumenti di pianificazione in coerenza con i criteri per la normativa dei piani di bacino stralcio regionali per la tutela del rischio idrogeologico. Una matrice di correlazione mette in evidenza il possibile contrasto tra le singole azioni del piano. L unica azione che apparentemente risulta in contrasto con una delle altre azioni di piano è 5. Il Consolidamento delle falesie in presenza di elementi a rischio che contrasta con l alimentazione delle spiagge e conseguentemente con il loro mantenimento in equilibrio. Comunque tale azione è l unica perseguibile per la messa in sicurezza di elementi a rischio come avviene nei Piani di Bacino, l unica possibile alternativa è la rimozione degli elementi a rischio che, come si è visto per i Piani di bacino, è molto onerosa e di difficile e lunga soluzione. Altre azioni sono state contrassegnate con il segno +/- in quanto se viste ad una scala di dettaglio possono avere coerenza in alcune aree, ma a discapito di altre zone limitrofe. Ad esempio la costruzione di un opera che interrompa la deriva litoranea come ad esempio un pennello può incrementare l ampiezza della spiaggia intercettando il trasporto litoraneo di sedimenti a discapito del tratto di costa successivo (rispetto al verso del trasporto) che andrà in erosione. 6

8 Il PTAMC per come è strutturato ha portato l analisi delle alternative a livello di singolo paraggio (unità fisica di base dell Ambito oggetto del presente Piano) prendendo in esame la tendenza evolutiva del litorale e quella degli aspetti ambientali. In particolare è stata analizzata nelle relazioni di Paraggio la tendenza evolutiva del litorale e dell ambiente con il permanere delle azioni e norme attuali (Alternativa zero) sia in presenza delle azioni e norme previste dal Piano. L analisi di altre alternative di piano appare nella realtà non praticabile, anche se tecnicamente possibile, in quanto la normativa a livello europeo e nazionale, descritta nei paragrafi precedenti, sulle tematiche considerate dal piano ha di fatto condizionato le possibili alternative. Monitoraggio Al fine di garantire un sistema di controllo su tutte le componenti ambientali sarà utilizzato come punto di riferimento il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRAL). Dal sistema saranno estratte ed elaborate con cadenza periodica a livello di Ambito quelle informazioni che sono state utilizzate nella caratterizzazione per valutarne i trend evolutivi come indicatori di contesto o descrittivi, mentre per la rilevazione degli indicatori prestazionali (di efficacia ed efficienza) dovrà essere implementato un sistema di controllo specifico. Nel corso dell incontro del è stata rilevata dal settore VIA l opportunità che in corrispondenza dei vari indicatori fossero definiti anche le fonti dei dati, le modalità di acquisizione e la frequenza, così da poter stimare eventuali costi aggiuntivi e consentire l accantonamento delle risorse finanziarie necessarie ovvero delle corrispondenti risorse di personale da dedicare alle suddette attività. Le osservazioni sono state recepite in modo compiuto. Aggiornamento e revisione La revisione del piano, in accordo con gli indirizzi metodologici per la sua elaborazione assunti con D.G.R. 1799/2009, è prevista e disciplinata all art. 21 delle Norme di attuazione. Qualora, infatti, il Piano fosse oggetto di una variante sostanziale, così come definita all art.21, si attiverà il processo di verifica di assoggettabilità, finalizzato a verificare la necessità o meno di sottoporre le modifiche del programma alla VAS. Diversamente, le modifiche o integrazioni non sostanziali sono approvate dalla Giunta Regionale e possono derivare da: a) studi, indagini di maggior dettaglio, sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio realizzazione di interventi di difesa costiera, di opere marittime e di consolidamento della costa alta, con particolare riferimento all aggiornamento o approfondimento del quadro conoscitivo sulla base di valutazioni di tipo tecnico o della correzione di errori materiali; b) la modifica delle Norme di attuazione, qualora rappresenti una migliore specificazione della disciplina prevista o una variazione delle procedure, nonché quelle che rappresentano l adeguamento a normative regionali, statali e comunitarie. Nel caso di varianti al Piano che attengano alla costa alta è acquisito il parere obbligatorio del Comitato Tecnico di bacino regionale Riscontro delle osservazioni formulate in fase di scoping Sono riportate le osservazioni pervenute, nella fase di consultazione sul rapporto Preliminare Ambientale, dai soggetti con competenza ambientale, individuati in accordo con l Autorità Competente, con la relativa valutazione e motivazione di accoglimento o meno di cui si è tenuto conto in sede di stesura del Rapporto Ambientale. In generale molte osservazioni pervenute, in particolare dagli enti territoriali, non sono state ritenute pertinenti nella fase di Scoping in quanto non attinenti la portate delle informazioni ambientali. Peraltro, come stabilito nel verbale di chiusura del 17 settembre 2010, saranno considerate nella successiva fase di consultazione. Fase pubblica inchiesta pubblica - osservazioni pervenute Durante l incontro con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati tenutosi in data , si è ritenuto, allo scopo di affrontare nel dettaglio le problematiche pertinenti i vari Comuni, di procedere con incontri mirati. A seguito dei suddetti incontri è stato organizzato un incontro finale in data , durante il quale sono state sintetizzate le osservazioni pervenute da parte dei seguenti soggetti: 1. Asso balneari Liguria 2. Comune di Rapallo 3. Comune di Lavagna 4. Comune di Chiavari 5. Comune di Sestri Levante 6. Studio ELB Ingegneri associati 7. Comune di Zoagli 8. Comune di Santa Margherita Ligure 7

9 9. ARPAL nonché contributi da parte delle seguenti strutture regionali: Ufficio Aree Demaniali Marittime Settore Ciclo Integrato e Gestione delle Risorse idriche. Le osservazioni trasmesse hanno riguardato principalmente i seguenti aspetti: alcuni degli articoli delle Norme di attuazione, con richiesta di modifica degli stessi, in particolare degli articoli 8 c.2, art. 10, art. 12, art. 13, art. 22; previsioni specifiche nelle misure d intervento individuate per i singoli paraggi costieri; aggiornamento della cartografia per modifiche intervenute sull assetto costiero o per valutazioni sulla presenza di spiaggia emersa; chiarimenti in ordine all ammissibilità e coerenza di interventi in corso di progettazione rispetto alla Normativa di Piano e/o alle Misure d intervento per paraggio. Il dettaglio degli incontri, delle osservazioni e delle controdeduzioni è fornito nella nota del settore Ecosistema costiero IN/2011/15740 del , poi strutturato nel RAPPORTO FINALE sugli esiti della fase di consultazione sul Piano, ai sensi della l.r. n. 18/99 e del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., da cui risulta la necessità di apportare al Piano le modifiche di seguito brevemente illustrate. MODIFICHE DA APPORTARE AL PIANO A SEGUITO DELLA FASE PUBBLICA L esito del confronto con i soggetti pubblici e privati nel corso dell inchiesta pubblica, avente valenza di fase pubblica per la VAS, ha portato alla rielaborazione di alcuni dei contenuti di Piano come di seguito comparativamente illustrato. A fronte delle osservazioni rispetto alla normativa di Piano si intende apportare modifiche agli articoli 8 c , nei termini che seguono. art.8 c.2 : in linea generale le osservazioni hanno messo in luce la necessità di una sua diversa formulazione, consentendo per quanto attiene le opere riflettenti esistenti la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, rispetto alla loro eliminazione o allontanamento dalla linea di run-up. Poiché l obiettivo del Piano è quello di individuare soluzioni a medio lungo termine che consentano il raggiungimento dell equilibrio del litorale, e il raggiungimento dell equilibrio del litorale è condizionato anche alla disponibilità di risorse finanziarie in diversi casi ingenti, è ragionevole gestire diversamente il problema delle strutture riflettenti esistenti, nelle more dell applicazione delle misure di intervento previste nel Piano. Conseguentemente il c.2 dell Art.8 viene riformulato, applicando la stessa normativa già in essere su tutto il litorale ligure ed introdotta dall art. 6 c.4 delle Misure di salvaguardia per l ambiente e marino e costiero di cui alla D.C.R. 29 del , che consentono, nel caso di opere riflettenti già esistenti, interventi di modifica, a condizione che diminuiscano gli effetti di riflessione del moto ondoso e non comportino ampliamento verso mare dell opera. Tale impostazione consente altresì di corrispondere alle richieste formulate in merito dall Ufficio Aree Demaniali Marittime. art. 10: quanto alle proposte di modifica formulate dall Ufficio Aree Demaniali Marittime in merito alla sostituzione dei riferimenti di cui al D.P.R. 380/2011, presenti nell art. 10, e relativi alle definizioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, con quelli di cui alla L.R. 16/2008, si ritiene al momento preferibile procedere con un mero rinvio alla disciplina dei piani di bacino stralcio per l assetto idrogeologico vigente. Ciò anche alla luce dell orientamento più volte manifestato a livello di Autorità di bacino di rilievo regionale e da ultimo dalla Regione in sede di espressione di parere sulla variante al PTCP con effetti del PAI del Po. art.12: l attuale formulazione e la cartografia di delimitazione di tale ambito normativo pone completamente a carico dei Comuni, all interno della cella litoranea, l individuazione delle aree da destinare al recupero vegetazionale, in quanto l individuazione delle ASR (aree di spiaggia di recupero ambientale) non era stata realizzata con sufficiente dettaglio. Questo ha indotto difficoltà interpretative e perplessità. Dalle puntuali osservazioni trasmesse dai Comuni e dall Arpal, emerge la necessità di: a) cambiare l impostazione della norma fornendo ai Comuni una puntuale cartografia delle ASR, da intendersi non già come superfici vincolate in toto, ma come zone di reperimento ove i Comuni possono individuare le aree di spiaggia destinate al recupero vegetazionale, secondo i criteri puntuali riportati nella norma stessa; b) modificare la cartografia di tale ambito normativo in modo che risulti più circoscritto e coerente rispetto alle reali potenzialità ecologiche del litorale; c) vietare, come correttamente richiesto da Arpal, l introduzione di specie vegetali esotiche ed invasive. Sulla base di tali considerazioni l art. 12 viene così modificato : 8

10 art.13: la formulazione di tale articolo è stata rivista in quanto sono state considerate accoglibili le proposte di Arpal in merito alla necessità di: a) estendere formalmente i regimi di tutela anche agli habitat fluviali frammisti e limitrofi a quello di estuario; b) introdurre limiti temporali non solo per la manutenzione idraulica ma anche per il taglio della vegetazione; c) aggiungere il divieto dell introduzione di specie esotiche ed invasive. art.22 c.1: Regime transitorio sulla base della richiesta di una formulazione più chiara circa le condizioni alle quali gli interventi disciplinati dalle Norme siano assentibili durante il regime transitorio che intercorre tra l adozione e l approvazione del Piano, si intende modificare l articolo, anche tenuto conto della proposta trasmessa in tal senso dall Ufficio Aree Demaniali marittime, come segue: Dalla data di adozione del presente Piano non sono consentiti interventi (ripascimenti, opere edilizie) che siano in contrasto con le disposizioni previste nel Piano, fatti salvi gli interventi urbanistico edilizi già assentiti mediante titoli abilitativi debitamente rilasciati e notificati ovvero la Regione esprima parere favorevole previa verifica che sulla base degli scenari di pericolosità del presente Piano l intervento non aumenti le attuali condizioni di rischio anche attraverso l adozione delle opportune misure e accorgimenti tecnico-costruttivi e l assunzione delle misure di protezione civile Per la nuova formulazione delle norme si rimanda comunque all Allegato 1 al presente parere, Rapporto finale sugli esiti della fase di consultazione sul Piano. Sono inoltre da modificare i seguenti documenti cartografici di Piano: n tavola nome carta scala tavole oggetto della modifica C 01 Carta Batimetrica 1:25000 Carta unica a scala di Ambito costiero Linea di riva. C 02 Carta delle Biocenosi 1:10000 Tutte (1,2,3,4,5) Aggiornamento perimetrazione dei SIC marini liguri (DGR 893/2010). C 03 Carta dell'evoluzione della 1:5000 Bagno delle donne (n.04) Santa Linea di riva. spiaggia emersa e sommersa Margherita (n.05) C 04 Carta morfologica e 1:5000 Bagno delle donne(n.04), Santa Linea di riva. sedimentologica Margherita (n.05), Zoagli (n.09a), Riva Modifica perimetrazione falesia attiva C 05 C 06 C 07 Carta di sintesi dei processi costieri Carta delle fasce dinamiche della spiaggia e della costa alta Carta criticità sulla qualità delle acque e sulla biodiversità marino costiera Trigoso (n.15) 1:5000 Bagno delle donne (n.04); Santa Margherita (n.05) Zoagli (n.09a), Riva Trigoso (n.15) 1:5000 Bagno delle donne (n.04) Santa Margherita (n.05); S. Michele di Pagana (n.06) Rapallo (n.07), S. Ambrogio (n. 08) Zoagli (n.09a), Rovereto (n. 09b), Chiavari (n. 10), Riva Trigoso (n.15) Linea di riva. Modifica perimetrazione falesia attiva Linea di riva; Fasce dinamiche di spiaggia Fasce suscettività costa alta 1:25000 Carta unica a scala di Ambito costiero Linea di riva; Perimetrazione ASR; Perimetrazione ZTV. C 08 Carta del rischio 1:5000 Tutte tranne Foce Entella (n.11) Linea di riva; Aggiornamento tratti e aree a rischio, conseguentemente alle modifiche apportate alla Carta dei Regimi Normativi C 09 Carta dei regimi normativi 1:5000 Cervara (n.03) Bagno delle donne(n.04), Santa Margherita (n.05); S. Michele di Pagana (n.06) Rapallo (n.07); S. Ambrogio (n. 08) Zoagli (n.09a); Rovereto (n. 09b) Chiavari (n.10); Foce Entella (n.11); Lavagna (n.12); Sestri Levante (n.13); Riva Trigoso (n.15). Linea di riva; Fasce dinamiche di spiaggia e della costa alta Perimetrazione ASR; Perimetrazione ZTV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Le modifiche da apportare al Piano, individuate a seguito della fase pubblica, non incidono negativamente sulla valutazione ambientale complessiva del Piano stesso, in quanto, pur prevedendo per alcuni aspetti norme meno restrittive rispetto alla formulazione originaria, realizza modalità più aderenti allo stato di fatto della gestione della fascia litoranea, più condivise e si presume di attuazione più concreta. Per gli aspetti di competenza, la tutela degli elementi ambientalmente sensibili è comunque garantita ad un livello elevato. Il quadro conoscitivo di riferimento è completo, gli obiettivi sono coerenti con il quadro generale delineato dalle strategie sia nazionali che comunitarie per la gestione integrata costiera, il quadro normativo e attuativo del Piano coerente con gli obiettivi. 9

11 Il Piano di monitoraggio è da modificare in modo rispondente alle osservazioni formulate nel corso dell istruttoria. La valutazione ambientale dell impostazione generale del Piano e della sua trasposizione a scala dell Ambito Costiero 15 è pertanto positiva. Con nota n. IN/2011/19035 del 2 agosto 2011, l Autorità di Bacino Regionale ha comunicato l esito della verifica della coerenza degli elaborati e dei contenuti del PTAMC con i criteri della Pianificazione di bacino regionale a riguardo della costa alta falesia attiva, e il conseguente assenso al prosieguo dell iter approvativo, al termine del quale il PTAMC dovrà essere ripresentato al Comitato Tecnico di Bacino per l espressione in merito alla relativa variante. Indicazioni procedurali Il presente PARERE MOTIVATO ha allegato (ALLEGATO 1), quale sua parte integrante e sostanziale, il RAPPORTO FINALE SUGLI ESITI DELLA FASE DI CONSULTAZIONE SUL PIANO, ai sensi della l.r. n. 18/99 e del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., i cui esiti sul Piano sono sintetizzati nella parte istruttoria. Il PIANO, REVISIONATO E VALUTATO come sopra descritto sarà adottato con deliberazione di Giunta e proposto al Consiglio Regionale per l approvazione definitiva, avendo quali allegati: - il PARERE MOTIVATO - il RAPPORTO FINALE SUGLI ESITI DELLA FASE DI CONSULTAZIONE SUL PIANO - il RAPPORTO AMBIENTALE, comprensivo della SINTESI TECNICA; - il PROGRAMMA DI MONITORAGGIO, adeguato alle indicazioni riferite nel parere motivato; - uno schema di DICHIARAZIONE DI SINTESI. A seguito dell approvazione da parte del Consiglio regionale, allegati alla relativa deliberazione saranno, oltre al PIANO: - il PROGRAMMA DI MONITORAGGIO - la DICHIARAZIONE DI SINTESI, aggiornata da parte delle strutture competenti (di concerto Ecosistema costiero e VIA) sulla base delle eventuali modifiche intercorse durante la disamina consiliare. Nel caso le modifiche apportate siano tali da compromettere la sostenibilità ambientale del Piano, l iter approvativo dello stesso dovrà essere riavviato. Alle varie fasi del procedimento dovrà essere data pubblicità nelle forme previste dalla legge, nonché sul sito regionale. ALLEGATO 1 PIANO DI TUTELA DELL AMBIENTE MARINO E COSTIERO - AMBITO COSTIERO 15 - Unità fisiografiche Golfo del Tigullio, Baia del Silenzio e Riva Trigoso RAPPORTO FINALE SUGLI ESITI DELLA FASE DI CONSULTAZIONE SUL PIANO ai sensi della l.r. n. 18/99 e del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. Premessa A seguito della DGR 1536 del 17/12/2010, con la quale è stato adottato lo schema di Piano di Tutela dell Ambiente Marino e Costiero dell Ambito Costiero, in data 12/01/2011 è stato pubblicato sul BURL l avviso di cui all art. 14, comma 1 del d. lgs. n. 152/2006, ai fini dell attivazione della valutazione ambientale strategica, nonché ai sensi dell art. 12, c. 1 lett. c) l.r. 18/1999 relativo all inchiesta pubblica. Nel termine dei 60 giorni previsti dall avviso sono pervenute alla struttura osservazioni da parte dei seguenti soggetti: Asso balneari Liguria Comune di Rapallo Comune di Lavagna Comune di Chiavari Comune di Sestri Levante Studio ELB Ingegneri associati Comune di Zoagli Comune di Santa Margherita Ligure ARPAL nonché contributi da parte delle seguenti strutture regionali: Ufficio Aree Demaniali Marittime Settore Ciclo Integrato e Gestione delle Risorse idriche. 10

12 Su richiesta dei soggetti interessati dal Piano, durante la fase di consultazione, sono stati organizzati i seguenti incontri, atti a chiarire i contenuti del Piano di Tutela dell Ambiente Marino Costiero e del Rapporto Ambientale, e a fornire eventuali chiarimenti in merito ad eventuali problematiche riscontrate: 15/02/ :00-18:00 Incontro con Comune di Rapallo Sala Riunioni Ufficio Aree Demaniali Marittime 16/02/2011 9:30-11:30 Incontro con Comune di Zoagli Sala Riunioni 7 piano 17/02/2011 9:30 11:00 Incontro con Comune di Santa Margherita Ligure Sala Riunioni 7 piano Dipartimento Ambiente 17/02/ :00 12:00 Incontro con Comune di Portofino e AMP Portofino Sala Riunioni 7 piano Dipartimento Ambiente 18/02/2011 9:30 11:30 Incontro con Comune di Sestri levante Sala Riunioni 7 piano 28/02/ :30 16:30 Incontro con Comune di Lavagna Sala Riunioni 7 piano 29/03/ :30 17:00 Incontro con Assobalneari Sala Riunioni 7 piano 05/04/2011 9:45-11:45 Incontro con Comune di Chiavari Sala Riunioni 7 piano Infine nei due mesi previsti per la fase di consultazione VAS e di inchiesta pubblica, in collaborazione con l Autorità Competente, sono stati realizzati 2 incontri con i soggetti coinvolti nella precedente fase che si sono tenuti rispettivamente il: 31/01/2011 Primo incontro con i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali nell ambito della Procedura di VAS del PTAMC Ambito costiero 15 20/04/2011 Incontro finale con i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali nell ambito della Procedura di VAS del PTAMC Ambito costiero 15. Descrizione ed esiti della fase istruttoria sullo schema di Piano Ai fini della valutazione degli esiti della fase di partecipazione al processo formativo del Piano ai sensi dell art. 15 del D.Lgs. 152/2006, di seguito si descrive la fase istruttoria delle osservazione pervenute e gli esiti sullo schema di piano di quelle accolte. Le osservazioni trasmesse hanno riguardato: alcuni degli articoli delle Norme di attuazione, con richiesta di modifica degli stessi, in particolare degli articoli 8 c.2, art. 10, art. 12, art. 13, art. 22; previsioni specifiche nelle misure d intervento individuate per i singoli paraggi costieri. aggiornamento della cartografia per modifiche intervenute sull assetto costiero o per valutazioni sulla presenza di spiaggia emersa; chiarimenti in ordine all ammissibilità e coerenza di interventi in corso di progettazione rispetto alla Normativa di Piano e/o alle Misure d intervento per paraggio. La sintesi delle osservazioni trasmesse e delle relative controdeduzioni eseguita dalla scrivente struttura è riportata nelle tabelle allegate. A fronte delle osservazioni rispetto alla normativa di Piano si intende conseguentemente apportare modifiche agli articoli 8 c , nei termini che seguono. Art.8 c.2 : in linea generale le osservazioni hanno messo in luce la necessità di una sua diversa formulazione, consentendo per quanto attiene le opere riflettenti esistenti la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, rispetto alla loro eliminazione o allontanamento dalla linea di run-up. Poiché l obiettivo del Piano è quello di individuare soluzioni a medio lungo termine che consentano il raggiungimento dell equilibrio del litorale, in una prospettiva non certo a breve termine, e il raggiungimento dell equilibrio del litorale è condizionato anche alla disponibilità di risorse finanziarie in diversi casi ingenti, è ragionevole gestire diversamente il problema delle strutture riflettenti esistenti nelle more dell applicazione delle misure di intervento previste nel Piano. Conseguentemente il c.2 dell Art.8 viene riformulato, applicando al stessa normativa già in essere su tutto il litorale ligure ed introdotta dall art. 6 c.4 delle Misure di salvaguardia per l ambiente e marino e costiero di cui alla D.C.R. 29 del , che consentendo nel caso di opere riflettenti già esistenti interventi di modifica a condizione che diminuiscano gli effetti di riflessione del moto ondoso e non comportino ampliamento verso mare dell opera. Tale impostazione consente altresì di corrispondere alle richieste formulate in merito dall Ufficio Aree Demaniali Marittime. Attuale formulazione Nella fascia dinamica FDA non è consentita la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso, come definite all articolo 5 comma 1 lett. o). Nel caso di opere riflettenti già esistenti, si procede alla relativa rimozione. Qualora la rimozione non sia attuabile, si attuano interventi Formulazione modificata Nella fascia dinamica FDA non è consentita la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso, come definite all articolo 5 comma 1 lett. o). Nel caso di opere riflettenti già esistenti, nelle more dell applicazione delle misure di intervento vincolanti di cui all art. 6 c.5, sono 11

13 volti ad allontanare dal manufatto la linea di run-up. consentiti interventi di modifica a condizione che diminuiscano gli effetti di riflessione del moto e che l impronta dell opera non sia ampliata verso mare. Art. 10: Quanto alle proposte di modifica formulate dall Ufficio Aree Demaniali Marittime in merito alla sostituzione dei riferimenti di cui al D.P.R. 380/2011, presenti nell art. 10, e relativi alle definizioni di manutenzione ordinaria., straordinaria, ristrutturazione edilizia, con quelli di cui alla L.R. 16/2008, si ritiene al momento preferibile procedere con un mero rinvio alla disciplina dei piani di bacino stralcio per l assetto idrogeologico vigente. Ciò anche alla luce dell orientamento più volte manifestato a livello di Autorità di bacino di rilievo regionale e da ultimo dalla Regione in sede di espressione di parere sulla variante al PTCP con effetti del PAI del Po. Attuale formulazione Formulazione modificata Nelle aree classificate in base alla suscettività,di cui all articolo 9, si applica il seguente regime normativo, come riportato nella Carta C09 (Carta dei regimi normativi). 2. Nelle aree a suscettività al dissesto molto alta (FAA) non sono consentiti: a) Gli interventi di consolidamento della falesia anche tramite la realizzazione di opere marittime, salvo in presenza di elementi a rischio; b) Gli interventi di nuova edificazione; c) Gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, come definita dalla lettera b), comma 1, dell art. 3 del D.P.R. 380/2001 salvo quelli di demolizione senza ricostruzione e strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità, non comportanti peraltro aumenti di volume d) l installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone; e) la posa in opera di tubazioni, condotte o similari. 3. Nelle aree a suscettività al dissesto alta (FAB) non sono consentiti: a) gli interventi di nuova edificazione; b) gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia, come definita dalla lettera d), comma 1, dell art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, fermo restando che gli interventi ammessi non devono aumentare la vulnerabilità degli edifici e le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell edificio, rendendola maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell area anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità. 4. Nelle aree classificate, a seguito degli studi di maggior dettaglio di cui all articolo 9, a suscettività al dissesto alta (FAB1) si applica la disciplina delle aree FAB. 5. Nelle aree classificate, a seguito degli studi di maggior dettaglio di cui all articolo 9, a suscettività al dissesto 1. Nelle aree classificate in base alla suscettività,di cui all articolo 9, si applica il seguente regime normativo, come riportato nella Carta C09 (Carta dei regimi normativi). 2. Nelle aree a suscettività al dissesto molto alta (FAA) vige la norma associata alla PG4 del corrispondente Piano di Bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico. In tali aree non sono altresì consentiti interventi di consolidamento della falesia, anche tramite la realizzazione di opere marittime, salvo in presenza di elementi a rischio. 3. Nelle aree a suscettività al dissesto alta (FAB) vige la norma associata alla PG3 del corrispondente Piano di Bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 4. Nelle aree classificate, a seguito degli studi di maggior dettaglio di cui all articolo 9, a suscettività al dissesto alta (FAB1) si applica la disciplina delle aree FAB. 5. Nelle aree classificate, a seguito degli studi di maggior dettaglio di cui all articolo 9, a suscettività al dissesto 12

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