Relatore: Sergio Trovato
|
|
- Michela Paoletti
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEGLI ENTI LCALI Relatore: Sergio Trovato Le regole generali sulle notifiche. L articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) prevede che l amministrazione debba assicurare l effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Nel rispetto della privacy, le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Al di là di queste affermazioni di principio la disposizione citata non apporta alcun elemento di novità per quanto concerne le regole da osservare nell ambito del procedimento notificatorio, tant è che viene confermata la validità delle norme che disciplinano la notifica degli atti di natura tributaria. L art. 6 dispone inoltre che assumono rilievo l effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Occorre, poi, distinguere tra gli atti che devono essere notificati da quelli che devono semplicemente essere comunicati, per i quali vigono regole diverse. La comunicazione è una semplice partecipazione di notizie o d atti che, a differenza della notificazione, non viene effettuata necessariamente con l intermediazione di un organo (messo comunale, ufficiale giudiziario) al quale è richiesto l assolvimento di una funzione. Tuttavia, sia per le comunicazioni che per le notificazioni è richiesto che al contribuente venga assicurata l effettiva conoscenza. L effettiva conoscenza da parte del soggetto interessato è intesa ad assicurare l esercizio del diritto di difesa. La comunicazione è qualificata dalla dottrina una forma più semplice od attenuata di notifica degli atti per la quale la legge, in virtù del principio della libertà delle forme, non prevede adempimenti tassativi ed inderogabili. E evidente che assolvendo la comunicazione e la notificazione a finalità diverse, non si può fare riferimento all una o all altra indistintamente. Anche l articolo 6 dello Statuto ne ribadisce la distinzione, dettando delle regole ad hoc per il procedimento di comunicazione e confermando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. In base alle disposizioni che regolano il procedimento di notificazione degli atti, per il perfezionamento della notificazione stessa è sufficiente che l atto sia entrato nella disponibilità del destinatario. Quindi, è richiesto che siano state compiute dal soggetto autore della notificazione tutte le formalità 1
2 previste dalla legge e non che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell atto. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il suo fondamentale diritto di difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto. Disposizione fondamentale in tema di notifica degli atti tributari è quella contenuta nell articolo 60 del Dpr 600/1973, il quale prevede che devono essere osservate le norme del Codice di procedura civile (art. 137 e seguenti), con i dovuti adattamenti. La notifica per gli atti suddetti può infatti essere eseguita anche dai messi comunali nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l ipotesi di elezione del domicilio da parte del contribuente presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale. Anche la previsione contenuta nello Statuto ribadisce che è in facoltà del contribuente eleggere domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Quando nel Comune nel quale deve essere eseguita la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, ai sensi dell articolo 60 citato, l avviso del deposito prescritto dall art. 140 del Codice di procedura civile si affigge nell albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell ottavo giorno successivo a quello di affissione. L articolo 140 dispone che, in caso di assenza del destinatario e di rifiuto, mancanza, assenza o inidoneità delle persone abilitate a ricevere la copia dell atto, l ufficiale giudiziario deve provvedere: a) al deposito della copia dell atto nella casa comunale; b) all affissione dell avviso del deposito alla porta dell abitazione o dell ufficio o dell azienda del destinatario; c) a dare notizia al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica degli atti tributari può avvenire anche a mezzo posta. Infatti, l articolo 149 del Codice di procedura civile prevede che la notificazione, se non vi è un espresso divieto nella legge, può essere eseguita anche a mezzo del servizio postale. Se la notifica avviene a mezzo posta, l articolo 8 della legge 890/1982, prima dell intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 346 del 23 settembre 1998) prevedeva soltanto l obbligo dell agente postale, nelle ipotesi suindicate, di lasciare al soggetto destinatario della notifica l avviso di deposito del piego presso l ufficio postale. Questo avviso veniva poi affisso alla porta d ingresso o nella cassetta della corrispondenza dell abitazione, dell ufficio o dell azienda. La Corte Costituzionale, però, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 2 e 3, della citata legge 20 novembre 1982 n. 890, disciplinante la notificazione di atti e comunicazioni a mezzo posta. Nelle ordinanze di rimessione era stata sollevata la violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 2
3 Secondo i giudici di merito la violazione era determinata dalla diversità di disciplina tra le notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell articolo 140 del Codice di procedura civile, e le notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale, ex articolo 8 della citata legge 890. Quindi, prima delle modifiche, nelle ipotesi di impossibilità di consegna del plico, non era prevista alcuna comunicazione con raccomandata al destinatario dell'atto delle formalità eseguite dall'agente postale ed era previsto un termine breve di deposito del piego presso l'ufficio postale (dieci giorni), con restituzione di esso al mittente decorso tale termine senza che l'atto fosse stato ritirato. Dopo la pronuncia della Consulta, gli atti notificati a mezzo posta, che non sia stato possibile consegnare nelle mani del destinatario (o dei soggetti legittimati a riceverli per suo conto), non possono più essere restituiti al mittente dopo il decorso del periodo di giacenza presso l'ufficio postale (dieci giorni). Il destinatario, inoltre, dovrà essere informato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, delle modalità della notifica e del deposito. Il giudice delle leggi ha quindi affermato che anche la disciplina delle notificazioni a mezzo posta deve comunque garantire al destinatario sufficienti garanzie di conoscibilità dell atto, senza che sia stata apportata alcuna variazione al momento perfezionativo della notifica, che si ha per eseguita nel decimo giorno dalla data del deposito del piego presso l'ufficio postale, ovvero alla precedente data del ritiro dell atto da parte del destinatario. Pertanto, anche se è intervenuta una modifica che ha effetti rilevanti per quanto concerne la notifica degli atti a mezzo posta, è del tutto evidente che la notificazione non è mai finalizzata a garantire l effettiva conoscenza degli atti da parte del destinatario, ma solo la loro conoscibilità. La notifica alle persone giuridiche. Gli atti tributari devono essere notificati presso la sede della società e non del socio. La Corte di cassazione, con la sentenza del 29 agosto 2005, ha chiarito che tutti gli atti che riguardano soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere notificati presso il loro domicilio fiscale. La vicenda trae origine dalla contestazione da parte di una società della cartella di pagamento e dell avviso di mora, poiché erano stati notificati nel Comune dove aveva la sede legale, in base al procedimento che riguarda i soggetti irreperibili, anziché presso il domicilio di uno dei soci. Il ricorso era stato respinto sia in primo grado che in appello. Per i giudici di piazza Cavour, gli atti sono stati notificati correttamente presso il Comune di domicilio fiscale, in base a quanto disposto dall articolo 58 del Dpr 600/1973. In effetti, in base a questa norma, i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa. Se anche questa manchi, il domicilio fiscale è fissato nel Comune dove è ubicata una sede 3
4 secondaria o una stabile organizzazione. In subordine, va fatto riferimento al comune in cui viene esercitata prevalentemente l attività della società. Anche l articolo 145 del Codice di procedura civile dispone che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Per sede della società si intende non soltanto quella legale ma anche quella effettiva, quando tra le stesse non vi è coincidenza. Sede effettiva della società è quella dove viene svolta la prevalente attività direttiva ed amministrativa o dove comunque sono accentrati gli organi e gli uffici societari. Il procedimento di notifica. La disciplina per la notifica degli atti tributari è contenuta nell articolo 60 del Dpr 600/1973. Questa norma stabilisce che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l ipotesi di elezione di domicilio. In questo caso, l elezione deve risultare da un atto comunicato all ufficio tributario. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni da parte dell'ufficio locale dell agenzia delle Entrate e, secondo la Cassazione (sentenza 6114/2011), prevale sul domicilio fiscale. Queste regole si applicano anche per la notifica degli atti di accertamento e riscossione emanati dagli enti locali. L articolo 60, poi, prevede che per le notifiche debbano essere osservate gli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Quindi, rispettando anche le regole fissate dall articolo 140, secondo cui in caso di assenza del destinatario e di rifiuto, mancanza, assenza o inidoneità delle persone abilitate a ricevere la copia dell atto, l ufficiale giudiziario deve provvedere, oltre agli altri adempimenti, a dare notizia al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte di cassazione (sentenza 6102 del 16 marzo 2011), invece, ha stabilito che non è necessaria la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, come disposto dall articolo 140 del Codice di procedura civile. I contribuenti irreperibili quindi, potrebbero essere penalizzati dal Fisco che è legittimato a non informarli a mezzo raccomandata dell avvenuta notifica di un atto di accertamento. Se il contribuente è irreperibile la notifica dell accertamento tributario è ritualmente eseguita solo con l affissione dell avviso nell albo comunale. Anche se non sempre la Cassazione ha ritenuto che non fosse necessaria la raccomandata per informare il destinatario sulle modalità di notifica e di deposito dell atto notificato. Con la sentenza del 21 agosto 2001 ha infatti dichiarato nulla la notifica degli atti tributari, in mancanza dell invio della raccomandata al soggetto interessato, nelle ipotesi di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario stesso o di rifiuto da parte delle persone abilitate a ricevere il piego o a firmare il registro di consegna. 4
5 In effetti, secondo l articolo 60 la notifica degli atti fiscali è valida con l affissione dell avviso di deposito dell atto nell albo comunale e si ha per eseguita nell ottavo giorno successivo. Tuttavia, questa norma prevede che per le notifiche degli atti tributari devono essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. E in base all articolo 140, in caso di assenza del destinatario e di rifiuto, mancanza, assenza o inidoneità delle persone abilitate a ricevere la copia dell atto, l ufficiale giudiziario deve provvedere: al deposito della copia dell atto nella casa comunale; all affissione dell avviso del deposito alla porta dell abitazione o dell ufficio o dell azienda del destinatario; a dare notizia al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Pertanto, l ufficiale giudiziario, l ufficiale della riscossione, il messo notificatore o il funzionario responsabile della riscossione, vale a dire i soggetti che sono legittimati a notificare cartelle o ingiunzioni, dovrebbero dare notizia al destinatario, con raccomandata, di aver compiuto tutte le formalità prescritte dalla legge, nelle ipotesi di mancato recapito. Così come avviene per tutti gli atti di natura civilistica. Del resto queste regole, più rigide e più rispettose dei diritti del contribuente, sono applicate in sede processuale. E non si capisce il motivo del perché ci dovrebbe essere una diversità di trattamento tra atti sostanziali e atti processuali. La Sezione tributaria della Cassazione (sentenza 2817/2009) ha dichiarato inesistente la notifica del ricorso in appello nel processo tributario, o di altro atto processuale, eseguita mediante deposito dell avviso presso la casa comunale se il destinatario è momentaneamente irreperibile. Questa modalità di notifica, secondo i giudici di legittimità, è ammessa solo per gli atti tributari in mancanza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel territorio del Comune. La notifica con deposito dell avviso presso la casa comunale sarebbe ammessa dall articolo 60 solo per gli atti tributari di natura sostanziale e non processuale. Il regime degli atti processuali, secondo la Cassazione, richiede più rigorose garanzie perché altrimenti l interessato non verrebbe a conoscenza della pendenza del processo e non avrebbe la possibilità di tutelare il proprio diritto di difesa. Questo principio, però, dovrebbe valere anche nella fase amministrativa per consentire al contribuente di proporre ricorso tempestivamente innanzi al giudice tributario. Sempre la Cassazione, con la sentenza 6114 del 16 marzo 2011, ha affermato che è necessario che da parte dell amministrazione vi sia un comportamento di lealtà e chiarezza nei rapporti con il contribuente e che la notifica degli atti sia sempre finalizzata a garantirne la conoscenza, intesa come grado di conoscibilità il più elevato possibile. Peraltro, questo è un principio già sancito dall articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). Infine, va ricordato che anche il Consiglio di Stato (sentenza 2881 del 12 maggio 2011) ha stabilito che la notifica delle cartelle e di tutti gli atti tributari in caso di momentanea assenza del contribuente si perfeziona con la 5
6 consegna al soggetto che è abilitato a riceverli per conto del destinatario e non con la ricezione della raccomandata. Dunque, i termini per impugnare l'atto decorrono dalla consegna. Per la notifica degli atti tributari non è rilevante la spedizione della raccomandata in caso di assenza del contribuente e di consegna dell'atto a un altro soggetto. Per i giudici di Palazzo Spada, in base all articolo 60, comma 1, lettera b-bis del Dpr 600/1973 non è richiesta la spedizione della raccomandata come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria, in quanto la norma non solo non contiene alcun riferimento al ricevimento della raccomandata ma neppure pone prescrizioni acceleratorie di detto adempimento, con l'impiego di termini quali "immediatamente", "subito" o anche solo "prontamente". Con questa pronuncia è stata riformata la sentenza del Tar Lazio (18233/2010), secondo cui le modalità di notifica della cartella esattoriale, in assenza della raccomandata che ha una funzione informativa, non risultano idonee e sufficienti per affermare con certezza l avvenuta conoscenza dell atto da parte del contribuente, in quanto consegnata a mani di persona qualificatasi persona addetta al ritiro. Invece, secondo l interpretazione che ha dato il Consiglio di Stato sarebbe un adempimento inutile, considerato che la raccomandata potrebbe essere spedita anche quando sono scaduti i termini per l impugnazione. Tra l altro, potrebbe indurre in errore il contribuente qualora dovesse ritenere che la notifichi si perfezioni solo con la ricezione della raccomandata. Questo principio non può essere condiviso, in quanto il destinatario dovrebbe sempre essere informato dell avvenuta consegna a persona diversa, altrimenti non si può considerare perfezionata la notifica. E la stessa disposizione che disciplina il procedimento di notifica degli atti tributari (articolo 60) che impone la raccomandata se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso. La ratio di questa norma è quella di tutelare il destinatario degli atti fiscali. Non a caso il Legislatore, con l articolo 37, comma 27 del decreto legge 223/2006, ha integrato l articolo 60 e prescritto l obbligo della raccomandata per allineare la normativa sulle notificazioni degli atti tributari al principio contenuto nell articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), la cui finalità è quella di assicurare l effettiva conoscenza, intesa come alto grado di conoscibilità, da parte del contribuente degli atti a lui destinati. L invio della raccomandata costituisce elemento necessario di conoscibilità dell atto per il destinatario e solo dalla sua ricezione dovrebbero decorrere i termini di impugnazione. La comunicazione dell elezione di domicilio fiscale. Il contribuente deve comunicare all agenzia delle Entrate il domicilio presso il quale possono essere notificati gli atti tributari. La comunicazione può avvenire con modalità cartacea o telematica. Con provvedimento del direttore delle Entrate n del 2 novembre 2011 è stato approvato un nuovo modello, con le istruzioni, per la comunicazione dei dati relativi al domicilio eletto dal contribuente. Questo modello può essere facoltativamente utilizzato da 6
7 subito. Diventa invece obbligatorio a partire dal 2 gennaio E reso disponibile gratuitamente dall agenzia delle Entrate sul sito internet anche in formato editabile, che può essere direttamente compilato, stampato e sottoscritto. Nel provvedimento è indicato che la comunicazione può essere presentata tramite il servizio postale o per via telematica. Qualora si scelga la modalità cartacea, la spedizione deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all ufficio locale dell Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Mentre, per la presentazione telematica è richiesto che venga effettuata direttamente dal contribuente abilitato a questo servizio, senza avvalersi di intermediari. Com è noto, l articolo 60 del Dpr 600/1973 dà facoltà al contribuente di eleggere domicilio presso persona o ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano. Anche il contribuente residente all estero può indicare un indirizzo estero per le notifiche, purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese. Le regole per i soggetti residenti all estero. Per i soggetti residenti all estero sono state potenziate le procedure per la notifica degli atti. Infatti, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata con la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell Aire (anagrafe degli italiani residenti all estero) o presso la sede legale estera risultante dal registro delle imprese. A meno che i contribuenti non abbiano comunicato all agenzia delle Entrate l indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto. Queste nuove regole valgono anche per la notifica delle cartelle di pagamento, al fine di assicurare l effettività del recupero di imposte italiane all estero e di adeguare l ordinamento nazionale a quello comunitario. Viene dunque richiesto ai contribuenti residenti all estero di comunicare alle Entrate residenza, sede legale o domicilio eletto per la notificazione degli atti fiscali. Le variazioni hanno comunque effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. In difetto, il Fisco è legittimato a notificare gli atti mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell Anagrafe degli italiani residenti all estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese. Qualora manchino anche questi indirizzi, la raccomandata può essere inviata all indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o di modificazione dati e nei modelli di variazioni anagrafiche. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni contenute nell articolo 60, comma 1 lettera e), in base al quale quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell'albo 7
8 comunale e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si intende perfezionata nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Le disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione. Quindi, anche per le cartelle di pagamento deve essere osservato lo stesso procedimento. Con la modifica dell articolo 26 del Dpr 602/1973, che disciplina la procedura per la notifica delle cartelle, anche gli agenti della riscossione possono utilizzare il canale postale (raccomandata internazionale) per la notifica degli atti all estero, nel caso in cui gli indirizzi siano conosciuti perché presenti nei registri Aire, nel registro delle imprese o comunque risultanti dalle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva. Pertanto, ferme restando le competenze dell Agenzia per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell Unione europea, in alternativa alle notifiche consolari ed a quelle consentite dalle convenzioni internazionali, l obbiettivo perseguito dal Legislatore è di razionalizzare la materia delle notifiche all estero tutte le volte in cui l amministrazione finanziaria sia in possesso dell indirizzo estero del contribuente. Notifica e validità dell ingiunzione di pagamento. Una volta predisposta l ingiunzione fiscale, in base alle previsioni contenute nel Regio decreto 639/1910, dovrebbe essere notificata dall ufficiale giudiziario, dall ufficiale della riscossione, dal messo notificatore o dal funzionario responsabile della riscossione. In alcune circostanze, la giurisprudenza ha ritenuto inderogabile la previsione di legge che individua nell ufficiale giudiziario l unico soggetto abilitato a notificare questo atto. In realtà, con norme di legge successive al Regio decreto questo potere è stato esteso anche agli ufficiali della riscossione, che sono i soggetti abilitati a notificare le cartelle di pagamento, ai messi notificatori (articolo 1 della legge 296/2006) e ai funzionari responsabili della riscossione (articolo 4 del decreto-legge 209/2002, convertito nella legge 265/2002). Tuttavia, anche se l orientamento giurisprudenziale non sia del tutto favorevole, si ritiene che all ingiunzione possano essere applicate le stesse regole previste per le notifiche degli atti amministrativi. Quindi, la notifica può essere effettuata anche tramite il messo comunale. Nonostante il tenore letterale dell'articolo 3 del Regio decreto 639/1910, a mio avviso, l'ente locale può procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale direttamente, anche a mezzo posta, in base alla disciplina contenuta nella legge 890/1982. In buona sostanza, la possibilità per l'ente di procedere direttamente alla notifica a mezzo posta, ovvero tramite messi comunali, in base all articolo 10 della legge 265/1999, appare sicuramente compatibile con la natura meramente amministrativa assunta dall'atto. Dal momento in cui si perfeziona la notifica dell ingiunzione decorre il termine intimato che è contestualmente termine per il pagamento e per l impugnazione. Va posto in rilievo che, il termine di validità dell ingiunzione è un anno e non già novanta giorni, come termine di validità del precetto. 8
9 Questa soluzione si ricava dalla disposizione contenuta nell articolo 4 del decreto-legge 209/2002 convertito nella legge 265/2002, che consente al Comune o al concessionario, che per la riscossione delle entrate si avvalgano di questo strumento, di fare riferimento alle norme del titolo secondo del Dpr 602/1973 che disciplinano il ruolo e la cartella di pagamento. Quindi, di riscuotere secondo la procedura privilegiata dettata da queste norme. In particolare, l articolo 50 del decreto 602 prevede, appunto, che la cartella di pagamento ha un termine di validità di un anno. Il concessionario, infatti, procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla di notifica, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo entro cinque giorni. Anche l avviso, però, perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data di notifica. Queste regole, dettate dalla legge per il ruolo e la cartella, sono dunque estensibili anche all ingiunzione. Gli effetti dell atto. L ingiunzione fiscale, anche se notificata in modo irregolare, può svolgere la funzione di atto di interruzione della prescrizione per la riscossione delle entrate del Comune. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza del 26 luglio Per il giudice di legittimità, l'ingiunzione è un atto giudiziario, così come il precetto, che deve essere validamente notificato dall'ufficiale giudiziario. Nel caso in sussista un vizio nel procedimento di notifica può comunque servire, quale intimazione di pagamento, a interrompere il termine di prescrizione ordinario decennale per la riscossione dell entrata. Per rafforzare questa tesi vengono richiamati gli articoli 1334 e 1335 del Codice civile. Questi prevedono che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e si reputano conosciuti quando giungono all'indirizzo del destinatario. A meno che, questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (cosiddetta presunzione di conoscenza). Nel caso in esame, era stata impugnata innanzi alla Corte d'appello la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato l'opposizione contro un'ingiunzione fiscale emanata dal Comune di Firenze. Veniva contestata la nullità dell'ingiunzione, poiché notificata al legale rappresentante e non alla società, e la prescrizione del diritto a riscuotere la somma richiesta dall ente. Nonostante sia stato rilevato il vizio di notifica, il giudice d appello ha ritenuto che la nullità dell'ingiunzione non impedisce che l'atto sia idoneo a interrompere la prescrizione. Per la Cassazione, la tesi della Corte d Appello non è affatto contraddittoria, anche se ha ritenuto nulla l ingiunzione, come atto di precetto, e, nel contempo, valida per consentire al Comune di poter rinnovare la pretesa creditoria. 9
10 La sentenza ha sollevato, però, il problema dei termini per la riscossione delle entrate. Proprio la Cassazione ha più volte affermato che il cittadino non può essere esposto indefinitamente alle pretese del Fisco. Questo principio di civiltà giuridica, però, dovrebbe valere sempre. Sulla questione è intervenuta anche la Corte Costituzionale (sentenza 280/2005) che ha auspicato un intervento del legislatore per fissare dei termini certi per la riscossione delle entrate. Per quanto concerne i tributi locali, il legislatore ha fissato i termini per la riscossione coattiva. Con la Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 163, della legge 296/2006) ha stabilito che i Comuni possono effettuare la riscossione coattiva dei tributi locali entro il terzo anno successivo rispetto a quando l accertamento sia divenuto definitivo. La notifica diretta a mezzo posta. Sono inesistenti le cartelle notificate direttamente a mezzo posta dai dipendenti di Equitalia. Inoltre, la presentazione del ricorso del contribuente non sana l'illegittimità della cartella per raggiungimento dello scopo dell'atto. Questa è la tesi che prevale nella giurisprudenza di merito sulle notifiche effettuate dai dipendenti degli agenti della riscossione. Di recente, in questo senso si sono espresse anche la commissione tributaria provinciale di Parma, quarta sezione, con la sentenza n. 18 dell'11 febbraio 2013 e la commissione tributaria provinciale di Campobasso, seconda sezione, con la sentenza n. 36 del 21 febbraio E evidente che lo stesso problema si pone per l ingiunzione, che ha la stessa funzione della cartella di pagamento, nel caso in cui il provvedimento non venga notificato tramite un intermediario (ufficiale giudiziario, ufficiale della riscossione, messo comunale). La cartella, dunque, non può essere notificata direttamente dagli agenti della riscossione a mezzo del servizio postale, ma è necessario ricorrere all intervento dei soggetti abilitati, vale a dire ufficiali giudiziari, messi comunali o speciali autorizzati dall amministrazione finanziaria. Si tratta di un tema molto dibattuto negli ultimi anni al quale la giurisprudenza non ha saputo dare una risposta univoca. Infatti, mentre i giudici di merito hanno più volte sostenuto che sia necessario ricorrere all intervento dell ufficiale giudiziario, del messo notificatore o di agenti della polizia municipale, la Cassazione (sentenza 11708/2011) ha invece stabilito che la notifica può essere eseguita, senza ricorrere alla collaborazione di terzi, direttamente ad opera del concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, così come disposto dall articolo 26 del dpr 602/1973. Peraltro, secondo la Cassazione, la consegna dell atto presso il domicilio del destinatario può essere effettuata senza che sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell agente postale, se non quella di curare che la persona legittimata a ricevere la cartella apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull avviso di ricevimento da restituire al mittente. In effetti, la previsione contenuta nell articolo 26 genera qualche incertezza. La sua formulazione letterale è piuttosto incerta. In base a questa 10
11 norma la cartella deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge oppure, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In quest ultimo caso va spedita in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento. Tuttavia, secondo i giudici tributari, nonostante la cartella possa essere spedita tramite il servizio postale, non c è alcun dubbio che abilitati alla notifica sono solo i soggetti abilitati o non i dipendenti della società pubblica di riscossione. Discussa è poi la questione riguardante l applicabilità del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo dell atto. Anche secondo la commissione tributaria provinciale di Lecce (sentenza 656/2011), la cartella di pagamento e tutti gli altri atti emanati dall agente della riscossione sono provvedimenti sostanziali e non processuali. Quindi, non è applicabile in caso di irregolarità la sanatoria prevista dal Codice di procedura civile (articolo 156), se il contribuente contesti l atto della riscossione, qualora venga giudicato nullo e non inesistente, in quanto lo scopo viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica. La sanatoria dei vizi. La tesi prevalente sostenuta delle Commissioni tributarie che alle cartelle e alle ingiunzioni, come a tutti gli atti amministrativi, non si applichi la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in caso di proposizione del ricorso, non è in linea con la Cassazione (sentenze 19854/2004 e 15894/2006). Per i giudici di legittimità, infatti, la sanatoria dei vizi delle notifiche, in seguito alla contestazione del contribuente, vale anche per gli atti tributari, cartelle e ingiunzioni comprese. Con la sentenza 12007/2011 hanno chiarito che la natura sostanziale e non processuale degli atti fiscali non osta all applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Del resto l articolo 60 del dpr 600/1973, che detta le regole sul procedimento di notifica degli atti tributari, richiama espressamente le norme del processo civile e, quindi, anche il regime di nullità e sanatorie. Gli effetti sono però diversi a seconda che il giudice ritenga la cartella nulla o inesistente. Naturalmente, non vale nessuna forma di sanatoria qualora la notifica della cartella venga dichiarata non nulla ma inesistente, perché effettuata senza il rispetto delle regole minime fissate dalla legge. Il vizio di notificazione che comporta la sanatoria della nullità si ha quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell atto, essa avviene mediante il rilascio di copia nel luogo o a persona che possano avere un qualche riferimento con il destinatario. In realtà, la giurisprudenza ha operato una netta distinzione tra le ipotesi in cui la notificazione è da qualificare giuridicamente inesistente, da quelle in cui è nulla. Ricorre l'ipotesi dell'inesistenza giuridica quando è posta in essere con 11
12 un procedimento non previsto dal Codice di rito, vale a dire allorché venga eseguita al di fuori dello schema legale. Per esempio, quando la notificazione sia stata eseguita nei confronti del destinatario con consegna dell'atto in un luogo diverso o a persona diversa da quelli previsti per legge. La nullità, invece, è disposta quando pur essendo stato notificato l'atto in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ciononostante sussista un legame o vi sia comunque un qualche riferimento con il destinatario. La distinzione non è di poco conto, posto che se la notifica viene ritenuta inesistente il contribuente può farne rilevare i vizi in sede di impugnazione dell'atto. Invece, se è nulla la contestazione comporta la sanatoria per raggiungimento dello scopo. TABELLA Norme di riferimento: articolo 26 dpr 602/1973; articolo 60 dpr 600/1973; articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile Sentenze giudici tributari: commissione tributaria provinciale di Parma, quarta sezione, sentenza n. 18 dell'11 febbraio 2013; commissione tributaria provinciale di Campobasso, seconda sezione, sentenza n. 36 del 21 febbraio 2013; commissione tributaria provinciale di Lecce, sentenza 656/2011 Sentenze Cassazione: 19854/2004; 15894/2006; 6114/2011; 11708/2011; 12007/2011 Soggetti legittimati alla notifica della cartella o dell ingiunzione: ufficiali giudiziari, ufficiali della riscossione, messi comunali o messi notificatori Modalità: anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento Perfezionamento: data indicata nell'avviso di ricevimento Nullità: atto notificato in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ma sussiste un legame con il destinatario Inesistenza: notifica eseguita nei confronti del destinatario con consegna dell'atto in un luogo diverso o a persona diversa da quelli previsti per legge Effetti giuridici: sanatoria esclusa se la notifica della cartella o dell ingiunzione viene dichiarata inesistente 12
13 13
OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale
RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE
Prot. n. 2016/51240 Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell ambito dell attività di accertamento,
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA
Prot. 137937 del 2015 RU Modalità con cui l Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI
C O M U N E D I F I U G G I P r o v i n c i a d i F r o s i n o n e REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Allegato alla deliberazione C.C. n. 11 del 13/05/2003 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
DettagliIL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE
Prot. n. 2015/153427 Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall articolo 1 della legge 15 dicembre 2014,
DettagliCOMUNE DI MONTELONGO
COMUNE DI MONTELONGO Provincia di Campobasso REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE E DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 241/90 Approvato con delibera del Consiglio Comunale
DettagliRegolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali
COMUNE DI CIS PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali Approvato con deliberazione del Consiglio
DettagliRISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e
DettagliREGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
COMUNE DI CLES (Provincia di Trento) ******** REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 39 dd. 28.07.2015 INDICE Art. 1 - Oggetto
Dettagliriunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni
DettagliRISOLUZIONE N. 28/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità
DettagliNotifica Atti Giudiziari Legge 31 del 28/02/2008 Decreto MILLEPROROGHE. CHIEF OPERATING OFFICE Funzione Recapito
1 1 Notifica Atti Giudiziari Legge 31 del 28/02/2008 Decreto MILLEPROROGHE 2 2 La nuova disposizione legislativa La legge 31/2008, che ha convertito il D.L. 248/07, cosiddetto decreto milleproroghe, ha
DettagliACCERTAMENTO ESECUTIVO
ACCERTAMENTO ESECUTIVO Art. 29 DL 78/2010 conv. Legge 122/2010 e succ. mod. Novità fiscali: come orientarsi fra normativa e prassi 24 Novembre 2011 IL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE ANTE RIFORMA 2 I TEMPI
DettagliComune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE
Comune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE ATTO DIRIGENZIALE N 139 DEL08/02/2016 OGGETTO: PRE-RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSSE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A LEGGI DELLO STATO,DELLA REGIONE
DettagliOGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento
Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. dispone
PROT. 112072/2016 Attuazione dell articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Comunicazione per la promozione dell adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Prot. n. 125604/2016 Definizione delle modalità di presentazione dell istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle
DettagliSommario. Prefazione 7 Introduzione 9
Sommario Prefazione 7 Introduzione 9 capitolo 1 le fonti, gli agenti notificatori e i destinatari della notifica 11 1. Il deposito del ricorso e gli adempimenti introduttivi 11 2. Gli agenti notificatori
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA
PROT. N. 45059 Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell articolo 1, comma
DettagliAttività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.
Direzione Regionale dell'emilia Romagna Ufficio Fiscalità generale Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Prot.21745 del 28 aprile 2005 Riferimenti normativi e di prassi Legge
DettagliCOMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA ******** REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizione di notificazione Art. 3 - Modalità per la notificazione
DettagliAgenzia delle Entrate. Provvedimento 2 novembre 2011. Articolo unico
1 di 6 22/02/2012 14.36 Agenzia delle Entrate Provvedimento 2 novembre 2011 Approvazione del modello e delle relative istruzioni per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti -
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato
DettagliRISOLUZIONE N. 64 /E
RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell
DettagliIL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016 Relatore Guido BERARDO, Commercialista Coordina i lavori Salvatore REGALBUTO, Commercialista
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
N. 2011/99696 Modalità di affidamento della riscossione delle somme intimate con gli atti di cui alla lettera a) dell art. 29, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Protocollo N. 20662/2011 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2011, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA
REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26 novembre 1998 INDICE Titolo I - Disciplina Generale Art. 1 - oggetto del regolamento;
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE:
Prot. n. 27 Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante Statuto dei diritti del contribuente, come novellato dal decreto
DettagliPresentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014
Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014 1 Quesito n. 1: Può l avvocato validamente notificare in proprio, a mezzo posta elettronica certificata, la copia informatica di un atto
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone
Prot. 2015/21935 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2015 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo
DettagliRegolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.
Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici. Art. 1... 2 Ambito di applicazione... 2 Art. 2... 2 Obblighi per gli amministratori... 2 Art.
DettagliNOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO. Nella Causa Civile Promossa da: Il. e residente in. Codice Fiscale. e domiciliato/a presso l Avvocato. Contro.
Contributo Unificato UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI 17100 SAVONA Via XX Settembre, 1 17100 SAVONA Tel. 019//8316352 Fax 019/8316325 Ruolo Generale n NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO Nella Causa Civile Promossa
DettagliNOVITA' LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
NOVITA' LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI Con l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 80 del 23.05.2014 in materia di "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" il cittadino all'atto della
DettagliCOMUNE DI SOMMATINO CITTA DELLE ZOLFARE (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI
COMUNE DI SOMMATINO CITTA DELLE ZOLFARE (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI ALLEGATO A ALL ATTO DI C.C. N 55 DEL 23/12/2013 Indice Articolo 1 Scopo
DettagliCittà di Seregno DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 784 DEL
Città di Seregno DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 784 DEL 16-12-2014 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA TRAMITE POSTE ITALIANE SPA E DITTA NEXIVE SPA - ANNO 2015. AREA POLITICHE
DettagliCOMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO
COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) * * * * * REGOLAMENTO per l applicazione dell Imposta Unica Comunale * * * * * (Approvato con deliberazione consiliare n 52 del 04.09.2014) 1 Indice ART. 1 - OGGETTO
DettagliNOTA OPERATIVA N 13/2013
NOTA OPERATIVA N 13/2013 OGGETTO: ritenute d acconto, regole per lo scomputo - Introduzione I sostituti di imposta devono operare le ritenute sui compensi erogati a determinati soggetti (lavoratori autonomi,
DettagliIL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Patrocinio, un attestazione sui compensi non saldati (Il Sole 24 Ore) IL SOLE 24 ORE Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato
DettagliCERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA
Allegato A AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio... CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA Il sottoscritto Direttore dell Ufficio, in relazione alla richiesta
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Con la presente procedura si definiscono le modalità
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. 2012/10563 Comunicazioni all anagrafe tributaria relative ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico IL DIRETTORE DELL AGENZIA
DettagliREISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA?
REISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA? IL CONSULENTE: COSA AFFERMA L AGENZIA DELLE ENTRATE Segnaliamo un importante risoluzione dell Agenzia (Risoluzione n. 30/E del 30 gennaio
DettagliREGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 29/05/2008 Modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 25/11/2008 INDICE:
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale
DettagliCOMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia
Allegato alla delibera di C.C. n. 10 del 04.02.2004 COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO I N D I C E Art. 1 Oggetto pag. 3 Art. 2 Ipotesi
Dettagli20.10.2014 Modello 770: il ravvedimento
Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 36 20.10.2014 Modello 770: il ravvedimento Categoria: Sottocategoria: Ravvedimento I sostituti d imposta tenuti alla presentazione del
DettagliPROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 40 Del 13 Maggio 2016 Domanda di esonero dal pagamento del canone rai per il 2016: posticipata per tutti al 16 maggio 2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliLo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti
Imprese individuali - Obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dell indirizzo PEC entro il 30.6.2013 - Istituzione dell elenco pubblico INI-PEC Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale
DettagliCircolare n.20/e. Roma, 18/05/2016
Circolare n.20/e Direzione Centrale Normativa Roma, 18/05/2016 OGGETTO: Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
DettagliESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SETTORE TERRITORIO.73 - Serv. Edilizia
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SETTORE TERRITORIO.73 - Serv. Edilizia Determinazione N. 332 del 20/12/2005 OGGETTO CONTROLLO D'UFFICIO DELLE ISTANZE DI AGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 25 DEL
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
PROT. Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l imposta municipale propria; Visto l articolo 13
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
Allegato A alla deliberazione C.C. n. 16 del 23.6.2014. COMUNE DI BORGIO VEREZZI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
DettagliMODULISTICA PER RICHIESTA ACCESSO ATTI
MODULISTICA PER RICHIESTA ACCESSO ATTI Oggetto: richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241e successive modifiche ed integrazioni. Il sottoscritto - nato
DettagliRegolamento comunale
Comune di Belluno Provincia di Belluno Regolamento comunale per l istituzione dell imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche. Indice Capo I Norme generali Art.1 Oggetto e scopo del regolamento
DettagliSPETT. Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune
SPETT. C/A COMUNE DI MONTEROTONDO UFFICIO ANAGRAFE Cambi Indirizzo DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI INDIRIZZO Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune IL SOTTOSCRITTO 1) Cognome
DettagliREGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 6.12.2006 - pag. 701 REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 Regolamento per l attuazione della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione
DettagliArt. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)
Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Input Creditore procedente (tramite istanza rivolta al Presidente del Tribunale). Contenuto dell istanza -Indicazione dell indirizzo
DettagliPremessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220
Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 220 Allegati n.1 OGGETTO: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge
DettagliLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA
LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA Nel corso del 2015 il Legislatore ha modificato: l istituto del ravvedimento operoso; il regime sanzionatorio, la cui decorrenza è
DettagliTransfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 16 17.01.2014 Transfer pricing e IRAP Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Categoria: Irap Sottocategoria: Base imponibile L introduzione
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I Relatore: dott. Giuseppe Paladino Frattamaggiore 20/11/2010 Al fine di garantire la posizione del
DettagliCOMUNE DI VENDONE Provincia di Savona
COMUNE DI VENDONE Provincia di Savona REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 01/03/2006) Indice Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Definizione
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI. Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali.
Comune di Canicattì Provincia di Agrigento REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali. - Art.1 Ambito di Applicazione
DettagliTRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE
TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE Istante la Società rappresentante pro-tempore Sig... rappresentato e difeso dall Avv.... del Foro di Bari, C.F.... giusta mandato
DettagliCOMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA
COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA CULTURALI, DIDATTICO EDUCATIVE, ISTITUZIONALI,
DettagliLa nuova disciplina del
La nuova disciplina del ravvedimento operoso (Legge di Stabilità per il 2015 L. 190/2014) Via D Azeglio n. 27 40123 Bologna Tel. 051-233741 Fax 051-225955 E-mail: studio@studioassociatosimoni.it ; Sito
DettagliPEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 1
PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 1 La Posta Elettronica Certificata (PEC) è uno strumento con valore legale,
DettagliDichiarazione di intento: approvato il modello e chiarito il regime transitorio
Dichiarazione di intento: approvato il modello e chiarito il regime transitorio Con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014 (prot. 159674/2014) ( Provvedimento )
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
N. protocollo 2012/87956 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all articolo 2,
DettagliCIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre 2012. OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia
CIRCOLARE N. 49/T Roma, 28 dicembre 2012 Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia 2 Premessa
DettagliComune di Lecco. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 116 Data: SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI
Comune di Lecco Piazza Diaz, 1-23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136 N. 116-2013 Reg. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 116 Data: 25-02-2013 SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA'
DettagliRegolamento comunale sull'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio di notificazione degli atti
COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA PROVINCIA DI ALESSANDRIA Regolamento comunale sull'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio di notificazione degli atti 1 INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di
Dettagli(articolo 1, comma 1)
ALLEGATO A (articolo 1, comma 1) MARCA DA BOLLO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ALLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.. PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE
DettagliCOMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI
COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ai sensi dell'art. 41Bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 18 14.05.2014 L omesso deposito del bilancio Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dall approvazione Categoria: Bilancio e Contabilità Sottocategoria:
DettagliTit del 29/04/2016
Determinazione n. 6/2016 DEFC.2016.6 Tit. 2014.1.10.21.120 del 29/04/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Fastweb X, società a socio unico e soggetta all attività di direzione e coordinamento di
DettagliComune di Avigliana. Provincia di Torino
Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
DettagliOGGETTO: Telematizzato il rilascio del Durc
Roma,28/8/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Telematizzato il rilascio del Durc Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che dal 2 settembre
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla
DettagliSANZIONI REGISTRO IMPRESE
SANZIONI REGISTRO IMPRESE Quando si applicano: Le sanzioni del Registro delle Imprese vengono applicate in caso di: domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle Imprese oltre il termine previsto
DettagliLa notificazione degli atti nella Unione europea: Il regolamento Ce n. 1393 del 2007
La notificazione degli atti nella Unione europea: Il regolamento Ce n. 1393 del 2007 Avv. Carlo Rasia Dipartimento scienze giuridiche - Università di Bologna crasia@libero.it Rasia 1 Le notifiche degli
DettagliVerbale di Deliberazione della Giunta Comunale
DELIBERAZIONE n 30 del 12/07/2016 Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO. L'anno duemilasedici
DettagliCOMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI)
COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO RICONOSCIUTO AI CITTADINI ALL INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA VITA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA MEDIANTE
DettagliRegistro Regionale e Nazionale delle Aps
QUALI SONO I REGISTRI PER LE APS? La 383 prevede un registro nazionale ed i registri regionali. A quello nazionale si iscrivono le aps operanti da almeno 1 anno che hanno sede in più di 5 regioni e di
DettagliRegole e modalità di utilizzo della PEC e della PEO istituzionale
ALLEGATO 2 al Manuale per la Gestione del Protocollo informatico, dei Flussi documentali e degli Archivi Regole e modalità di utilizzo della PEC e della PEO istituzionale 3 All. 2 Regole e modalità di
Dettaglid intesa con il Ministro della Giustizia
d intesa con il Ministro della Giustizia Visto l art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo modificato, in ultimo, dall art. 1, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed
DettagliREGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO C.A.P. 15049 PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento viene adottato nell ambito della potestà
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale Uff.
Prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 3049 Cagliari, 20/03/2015 All Ufficio V VI VII VIII Ambito territoriale per la provincia di CAGLIARI-SASSARI-NUORO- ORISTANO Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone
PROT.N. 27067 Comunicazioni all anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. IL DIRETTORE DELL
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato
DettagliCircolare N.163 del 21 Novembre Contratti a tempo determinato. La prosecuzione oltre il termine va comunicata
Circolare N.163 del 21 Novembre 2012 Contratti a tempo determinato. La prosecuzione oltre il termine va comunicata Contratti a tempo determinato: la prosecuzione oltre il termine va comunicata Gentile
DettagliCOMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI INDICE Art. 1 Affissione diretta..... pag. 3 Art. 2 Manifesti esclusi dall affissione diretta.
DettagliREGOLAMENTO DEL REGISTRO DEGLI INSIDERS
REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEGLI INSIDERS INDICE PREMESSA SEZIONE 1 SEZIONE 2 SEZIONE 3 SEZIONE 4 DEFINIZIONI CONTENUTO E STRUTTURA DEL REGISTRO PROCEDURA PER L INDIVIDUAZIONE DEGLI INSIDERS TENUTA DEL REGISTRO
DettagliINDICE SOMMARIO. pag. Elenco delle principali abbreviazioni...
Elenco delle principali abbreviazioni... pag. XV CAPITOLO PRIMO IL CONTRATTO A DISTANZA E L AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LG. 185/99 Guida bibliografica... 3 1. Premessa... 7 2. Nozione di contratto a distanza...
DettagliContenuto in sintesi
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n. 105 09.11.2012-105/GD/om TITOLO: Imposte dirette - IRPEF - IRES - IRAP - Cedolare Secca Acconti. Contenuto in sintesi Con la presente comunicazione si illustrano
DettagliLa tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:
La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori: 1. La percentuale di partecipazione posseduta dalla persona fisica nella società che
Dettagli92/2016 Giugno/17/2016 (*) Napoli 30 Giugno 2016
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 92/2016 Giugno/17/2016 (*) Napoli 30 Giugno 2016 Con provvedimento del 1 giugno 2016, l Agenzia individua le anomalie nei dati degli studi
Dettagli