Pagina 2 di 11 dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato, di cui alla nota Dipartimento P.S , nonché D.M. Interno , nonc

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Pagina 2 di 11 dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato, di cui alla nota Dipartimento P.S , nonché D.M. Interno , nonc"

Transcript

1 Pagina 1 di 11 Pubblicato il 16/01/2017 N /2017REG.PROV.COLL. N /2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4278 del 2015, proposto da: Ministero dell'interno, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi 12; contro Dario Terranova, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Immordino, Alessandro Scalia, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104; nei confronti di Dario Nigani; per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n /2014, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per il conferimento di n. 52 posti di direttore tecnico fisico del ruolo

2 Pagina 2 di 11 dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato, di cui alla nota Dipartimento P.S , nonché D.M. Interno , nonché del decreto di approvazione della graduatoria del concorso. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dario Terranova; Vista l ordinanza cautelare n.2576/2015 con cui questa Sezione ha sospeso l esecutività della sentenza appellata: Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Carlo Comande' su delega dell'avv. Giovanni Immordino e l'avv. dello Stato Elefante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Con Decreto 22 aprile 2013 il Ministero dell Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 52 posti di direttore tecnico fisico del corrispondente ruolo della P.S., di cui 20 posti nel profilo di fisico analista di sistemi nel settore della telematica per il quale richiedeva il possesso di un diploma di laurea magistrale nelle classi Informatica (LM 18) oppure Sicurezza Informatica (LM 66). L ing. Dario Terranova, in servizio dal 1994 nella polizia di Stato con la qualifica di Assistente capo ed in possesso del diploma di laurea in Ingegneria informatica, classe 9, conseguita nel 2006 e di diploma di laurea specialistica in ingegneria informatica, classe 35/S, conseguita

3 Pagina 3 di 11 nel 2010, presentava domanda di partecipazione al concorso, dichiarando il possesso di una laurea in Informatica, LM/18. Ma, con nota 28 ottobre2013, il Dipartimento di P.S. comunicava all interessato la esclusione dalla procedura concorsuale per mancato possesso del diploma di laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali indicate dall art.3, comma 1, lettera g,punti 1,2 e 3 del bando. Con successivo decreto 9 novembre 2013 il Ministero approvava la graduatoria del concorso, di cui copriva solo 10 dei 20 posti a concorso e dal quale escludeva l interessato Con atto introduttivo e motivi aggiunti l interessato deduceva, con due articolati motivi, al TAR Lazio l illegittimità, dapprima, della nota che disponeva la propria esclusione, nonché, successivamente, in via derivata, anche del decreto di approvazione della graduatoria, nonché, ove necessario, anche del bando di concorso approvato con DM 22 aprile 2013 e DM 6 febbraio 2014, ove intesi nel senso che non erano ammessi al concorso coloro che erano in possesso di laurea specialistica in Ingegneria informatica. Con sentenza n il TAR Lazio ha accolto ricorso e motivi aggiunti, disattese le eccezioni preliminari solevate dal contro interessato (in conformità a specifico precedente del TAR Lazio, n.8027/2011). Il giudice di primo grado, interpretando l art.2 del D.M. Università , ha ritenuto ammissibile la valutazione dell equivalenza sostanziale tra i diplomi di laurea rilasciati in base al preesistente ordinamento e le lauree magistrali, classe LM/18 ed LM/66, conseguite con la vigenza del nuovo ordinamento e richieste dal

4 Pagina 4 di 11 bando, ed ha rilevato, altresì, la violazione del principio della massima partecipazione Avverso tale sentenza ha proposto l appello in epigrafe il Ministero dell Interno, chiedendone la riforma per vizi di violazione del DM , n.276, del Decreto Interministeriale e del D.M. Università , dedotti con unico articolato motivo, che ripropone, in sostanza, le argomentazioni esposte in primo grado a difesa della legittimità dell esclusione del ricorrente dal concorso in questione. Con memoria del 6 giugno 2015 si è costituito in giudizio l appellato, che, preliminarmente eccepita l inammissibilità dell appello per mancata impugnazione anche del punto 8 della sentenza, nel merito ne ha chiesto, comunque, il rigetto i quanto infondato. Infine l appellato rappresenta che, nelle more dell appello, con nuovo concorso bandito ( DM ) per 14 posti di direttore tecnico fisico presso la P.S., lo stesso Ministero ha previsto (tra i titoli di studio) anche la laurea in Ingegneria Informatica- LM/ 32 e chiede che in via istruttoria il giudice di secondo grado disponga una verificazione oppure una CTU, per accertare l equipollenza sostanziale tra diploma di laurea specialistica in Ingegneria Informatica (35/S) e diploma di laurea magistrale in Informatica ( LM/18) Con ordinanza cautelare n.2576/2015 questa Sezione ha accolto (con dettagliata motivazione) l istanza del Ministero, sospendendo l esecutività della sentenza appellata. Alla pubblica udienza meglio indicata in epigrafe,sentiti i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

5 Pagina 5 di Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità della esclusione del ricorrente/appellato dal concorso per la copertura di 52 posti di direttore tecnico fisico della Polizia di Stato ( di cui 20 per fisico analista di sistemi di telematica), disposta per il mancato possesso della laurea magistrale in Informatica ( LM-18) oppure in Sicurezza informatica (LM-66), richieste dal bando quale requisito di partecipazione al concorso per il profilo di analista di sistemi di telematica. Come già precisato in fatto, il ricorrente (ora appellato) è stato escluso dal concorso in questione in quanto in possesso di un diploma di laurea in Ingegneria Informatica (classe 9) e di una laurea specialistica in Ingegneria Informatica (35/S), conseguite presso l Ateneo di Palermo, rispettivamente, nel 2006 e nel Preliminarmente va esaminata l eccezione di inammissibilità dell appello per mancata impugnazione anche del punto 8 della sentenza, nel quale il giudice di primo grado riteneva fondata anche la censura di violazione del favor partecipationis, in quanto il bando avrebbe illegittimamente precluso la partecipazione al concorso a quanti, come il ricorrente, fossero in possesso di un diploma di laurea equipollente a quelli indicati nel bando. Ad avviso dell appellato il Ministero avrebbe censurato la sentenza limitatamente al punto 7, che statuiva sulla equipollenza sostanziale tra diplomi di laurea rilasciati in base al preesistente ordinamento e quelle magistrali individuate nel nuovo ordinamento; in conseguenza la sentenza sarebbe divenuta comunque inoppugnabile con riguardo alla statuizione sul secondo motivo, dando luogo alla inammissibilità dell appello per carenza di interesse.

6 Pagina 6 di L eccezione non è condivisibile. Infatti, come si rileva dalla lettura dell invocato punto 8 della motivazione, in realtà il giudice di primo grado rappresenta la violazione del favor partecipationis, non con autonoma valenza, ma come diretta e necessaria conseguenza della presupposta equipollenza sostanziale tra lauree esposta nel punto precedente della motivazione medesima. In conseguenza (a differenza di quanto eccepito dall appellato) l Amministrazione appellante non aveva l onere di censurare esplicitamente la sentenza anche con riferimento al punto 8, in quanto le censure, dedotte avverso la statuizione ( punto 7) sulla mancata valutazione della equipollenza sostanziale tra lauree, ove accolte dal giudice di appello, travolgono anche la statuizione sulla violazione del favor partecipationis, di cui al punto 8. Pertanto l eccezione di ammissibilità dell appello va respinta 2.3. Nel merito l appello del Ministero è fondato. Infatti va in primo luogo ricordato che il bando, nel richiedere (art.3) il possesso della laurea magistrale in Informatica ( LM 18) o Sicurezza Informatica ( LM 66), ha operato anche un rinvio al DM 9 luglio 2009 (recante il regime di equipollenza tra lauree del vecchio ordinamento e quelle dei nuovi successivi ordinamenti) e che questo decreto del 2009 (oltre alle equipollenze fissate nella tabella allegata al medesimo) consente, altresì, ai candidati di riscontrare un equipollenza sulla base di un attestazione dell Ateneo, nel quale il diploma di laurea è stato conseguito In tale contesto il TAR, nell annullare l esclusione del ricorrente, ha ritenuto valutabile l equipollenza sostanziale tra diplomi delle lauree conseguite in base al preesistente ordinamento e quelle

7 Pagina 7 di 11 magistrali individuate nel nuovo ordinamento ed ha affermato che, nel caso di specie, andava valutata a favore del ricorrente l attestazione rilasciata (su sua espressa richiesta) dal Rettore dell Università di Palermo. Il Rettore attestava che gli obbiettivi della laurea specialistica 23/S (classe di laurea specialistica in Informatica) e quelli della laurea specialistica 35/S (classe di laurea specialistica in Ingegneria Informatica) possono ritenersi affini ed indicava, tra gli sbocchi occupazionali, i servizi informatici della P.A. Pertanto, ad avviso del TAR, la valutazione di equipollenza sostanziale tra i diplomi di laurea, alla quale l Amministrazione non avrebbe potuto e dovuto sottrarsi, avrebbe condotto a riconoscerne la sussistenza nel caso specifico concernente il ricorrente L argomentazione del TAR non è condivisibile. Infatti va premesso che l interessato è in possesso di laurea in Ingegneria Informatica ( classe 9) e di laurea specialistica in Ingegneria Informatica, classe 35/S, e che, invece, il bando di concorso in questione (art 3, comma 1, lettera g) richiedeva per il profilo di fisico analista di procedure e fisico analista di sistemi, il possesso di una delle lauree magistrali, codice LM/18 (Informatica) oppure LM/66 (Sicurezza informatica) oppure LM/66 oppure di altra equiparata ai sensi del D. Ministero Istruzione ed Università Pertanto dall esame delle riportate disposizioni ministeriali emerge che il decreto del Ministero Università equipara la laurea in Ingegneria Informatica solo alla laurea specialistica 35/S ed alla laurea magistrale LM/32 e che, quindi, l interessato non era in possesso né di una laurea magistrale

8 Pagina 8 di 11 codice LM/18 oppure codice L/M66 né altra laurea equiparata ad una laurea delle predette classi Né, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il Ministero avrebbe dovuto procedere ad una equiparazione sostanziale tra la laurea specialistica codice 35/S, conseguita alla Università di Palermo, e la laurea codice LM/18, richiesta dal bando. Infatti, premesso che l interessato non ha tempestivamente impugnato la clausola del bando ostativa alla sua partecipazione (censurata solo a seguito della esclusione dal concorso), sotto il profilo sostanziale appare determinante la considerazione che l equipollenza tra titoli di studio deve essere dichiarata solo da apposita norma oppure da provvedimento amministrativo, adottato da amministrazione competente a dichiarala, mentre a tali requisiti non corrispondono le attestazioni del Rettore dell Università di Palermo e del Coordinatore dei Corsi di studio in Ingegneria Informatica della stessa Università, secondo le quali le competenze acquisite dall interessato con il conseguimento della laurea specialistica in Ingegneria Informatica, codice 35/S, sono assimilabili a quelle acquisite con una laurea classe LM/ Pertanto, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, sotto il profilo sistematico non è condivisibile l argomento che l Università, dove l interessato ha conseguito la laurea, sia competente in via empirico/sostanziale, di volta in volta, a dichiarare la sussistenza di equipollenze tra una laurea ad un altra in assenza di corrispondente supporto normativo Inoltre, neanche in punto di fatto, l argomento resiste alla censura di violazione del citato D.M ( Università) , che, all art.1, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, disciplina

9 Pagina 9 di 11 nelle tabelle allegate la specifica corrispondenza tra i diplomi di laurea ( DL), rilasciati nella vigenza dell ordinamento previgente alla legge n.127/1997, e le lauree specialistiche e magistrali conseguite con l ordinamento successivo al D.M. Università , mentre all art 2, dispone che, poiché la corrispondenza tra le suddette tipologie di lauree è tassativamente alternativa, solo nel caso in cui una laurea del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali l Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilascia a chi ne fa richiesta un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto. 2.9.Invece il TAR, partendo dal presupposto errato che il suddetto D.M consenta anche una valutazione di equipollenza sostanziale con l ausilio di una attestazione dell Ateneo nel quale il diploma di laurea è stato conseguito, poi ha ritenuto che l esclusione del ricorrente dal concorso fosse illegittima in quanto l Amministrazione non aveva considerato il contenuto dell attestazione dell Ateneo di Palermo, secondo il quale, ai fini della partecipazione al concorso in questione, le competenze acquisite dall interessato con la laurea specialistica in Ingegneria Informatica, classe 35/S, erano assimilabili a quelle acquisite da una laurea magistrale, classe LM/18. Ma tale conclusione del giudice di primo grado non trova riscontro nella richiamata disciplina ministeriale sulle equipollenze del 2009 (che, tra l altro, non è stata neanche tempestivamente impugnata). 3. Per le esposte considerazioni, quindi, preliminarmente respinta l eccezione di inammissibilità dell appello, nel merito l appello medesimo va accolto e, per l effetto, la sentenza impugnata va

10 Pagina 10 di 11 riformata con il conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti, considerate le caratteristiche della vicenda e la circostanza che nel concorso successivo il Ministero dell Interno, Dipartimento di P.S., ha ampliato ( nel senso prospettato dal ricorrente) la tipologia di classi di laurea richieste quale requisito di ammissione al genere di concorsi come quello in controversia. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l 'appello in epigrafe e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata con il conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado. Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente Carlo Deodato, Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere Sergio Fina, Consigliere L'ESTENSORE Lydia Ada Orsola Spiezia IL PRESIDENTE Gianpiero Paolo Cirillo

11 Pagina 11 di 11 IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 12363/2015 REG.PROV.COLL. N. 03411/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008266.29-05-2013 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Cagliari, 29.5.2013 IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto del Direttore Generale n.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale Prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 16347 Cagliari, 22 ottobre 2013 IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Prima) SENTENZA N. 00423/2016 REG.PROV.COLL. N. 02740/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 Torna alla pagina precedente N. 00615/2015 REG.PROV.CAU. N. 00482/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 05843/2013REG.PROV.COLL. N. 02662/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02795/2010 REG.SEN. N. 01575/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto: Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto: sospende l efficacia dei provvedimenti impugnati; 1 / 8 - con cui è stata

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 07094/2011 REG.PROV.COLL. N. 04328/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda N. 02051/2013 REG.PROV.COLL. N. 01312/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA 09/11/2011 N. 389 N. 00389/2011 REG.PROV.COLL. N. 00250/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 33196/2010 REG.SEN. N. 01975/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da: Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli

DECRETO N Del 10/06/2015

DECRETO N Del 10/06/2015 DECRETO N. 4770 Del 10/06/2015 Identificativo Atto n. 188 DIREZIONE GENERALE SALUTE Oggetto APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DEI CANDIDATI AL PUBBLICO CONCORSO STRAORDINARIO PER L ASSEGNAZIONE DI

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. N. 06228/2013REG.PROV.COLL. N. 01551/2008 REG.RIC. N. 01562/2008 REG.RIC. N. 01700/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 133 REG. SENT. ANNO 2008 Anno 2005_ n. 188 Reg. Ric. nelle persone dei Sigg.ri: PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - Dott.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma 05508/2011REG.PROV.COLL. N. 06987/2011 REG.RIC R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 01381/2011 N. 07124/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 01656/2015 REG.PROV.COLL. N. 00307/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha

Dettagli

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 9 INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, POLITICHE DELLA CASA, ERP, ABR, RISORSE IDRICHE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE.

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 9 INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, POLITICHE DELLA CASA, ERP, ABR, RISORSE IDRICHE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE. 31-12-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 52 12357 REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 9 INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, POLITICHE DELLA CASA, ERP, ABR, RISORSE IDRICHE CICLO

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 00051/2014 REG.PROV.COLL. N. 01889/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Prot. 306/14 S.N. oma, 28 marzo 2014 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA

Prot. 306/14 S.N. oma, 28 marzo 2014 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA coisp@coisp.it www.coisp.it Prot. 306/14 S.N. oma, 28 marzo 2014 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA OGGETTO: Titoli di studio per

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia N. 00425/2013 REG.PROV.CAU. N. 00746/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) Il Giudice delegato ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10751 del 2014,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 05309/2011REG.PROV.COLL. N. 05980/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all insegnamento IL MINISTRO VISTA il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive

Dettagli

Ministero della Difesa DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Ministero della Difesa DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE Ministero della Difesa DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE VISTA la legge 7/08/990, n. 4 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Dettagli

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA Provincia di Cremona Via Ponte Rino n. 9 Tel. 0373/74325 Fax 0373/74036 indirizzo

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA Provincia di Cremona Via Ponte Rino n. 9 Tel. 0373/74325 Fax 0373/74036 indirizzo COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA Provincia di Cremona Via Ponte Rino n. 9 Tel. 0373/74325 Fax 0373/74036 indirizzo e-mail comunecampagnolacr@libero.it REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Approvato con

Dettagli

Tit del 29/04/2016

Tit del 29/04/2016 Determinazione n. 6/2016 DEFC.2016.6 Tit. 2014.1.10.21.120 del 29/04/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Fastweb X, società a socio unico e soggetta all attività di direzione e coordinamento di

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 345/2016 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente Pubblicato il 05/12/2016 N. 12115/2016 REG.PROV.COLL. N. 12242/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

H Consiglio di Stato in sede giurisdizioni ale

H Consiglio di Stato in sede giurisdizioni ale MoiAWWl-CDS REPUBBLICA ITALIANA H Consiglio di Stato in sede giurisdizioni ale SEZIONE VI Avvocato Difensore: Ferrarotto Concetto Presso: Tomaselli Santi Darlo Viale Liegi, 35/B 00198 Roma Tei Fax Avviso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA Pagina 1 di 6 N. 00645/2015 REG.PROV.CAU. N. 16515/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDE SANITARIE 23 dicembre 2014, n. 222

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDE SANITARIE 23 dicembre 2014, n. 222 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 31 12 2014 51041 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDE SANITARIE 23 dicembre 2014, n. 222 D.G.R. n. 560 del 02.04.2014. Concorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 01471/2015 REG.PROV.COLL. N. 02164/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. N. 05362/2015REG.PROV.COLL. N. 04865/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823 «Diniego di assunzione per fatti di reato» (Tar Lazio, sez. I ter, 19 agosto 2014, n. 9105) assunzione reati concorsi pubblici È da considerarsi illegittimo il diniego alla stipula di un contratto di lavoro

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 05025/2013REG.PROV.COLL. N. 08851/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma CdS, sezione quinta, sentenza n. 864 del 23 febbraio 2015 Contratto di Avvalimento Il prestito del requisito tecnico deve comportare il trasferimento delle attività Il contratto generico è illegittimo

Dettagli

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA HOME N. 03943/2015REG.PROV.COLL. N. 08794/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

11533 17/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311

11533 17/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311 11533 17/10/2008 Identificativo Atto n. 1311 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERCORSO FORMATIVO DI MASSAGGIATORE OPERATORE DELLA SALUTE E IL DIRIGENTE DELL

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO. Area: attività edilizia Sezione Condono edilizio T.A.R. Lazio sez II sentenza 1 giugno 2004 n.5172 E possibile presentare la domanda di condono edilizio, e sussiste conseguentemente obbligo dell amministrazione

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 04572/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori: Sentenza n. 2045/05 del TAR Campania in tema di equipollenza dei titoli di studio (nella specie: laurea in Economia del commercio e dei mercati valutari rispetto a Economia e commercio). Registro sentenze:

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della

Dettagli

Delibera della Giunta Regionale n. 317 del 08/08/2014

Delibera della Giunta Regionale n. 317 del 08/08/2014 n. 58 del 11 Agosto 2014 Delibera della Giunta Regionale n. 317 del 08/08/2014 Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 00780/2013 REG.PROV.COLL. N. 00464/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

N. 05715/2015REG.PROV.COLL. N. 03252/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N. 05715/2015REG.PROV.COLL. N. 03252/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato N. 05715/2015REG.PROV.COLL. N. 03252/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 13491/2015 REG.PROV.COLL. N. 00643/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 04910/2011REG.PROV.COLL. N. 07807/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Deliberazione n. 107 /I C./2007

Deliberazione n. 107 /I C./2007 Deliberazione n. 107 /I C./2007 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:

Dettagli

MIUR.AOODRER.Registro Decreti.0000336.19-05-2016

MIUR.AOODRER.Registro Decreti.0000336.19-05-2016 MIUR.AOODRER.Registro Decreti.0000336.19-05-2016 DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 : concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell organico dell autonomia

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 28 marzo 2013, n. 579

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 28 marzo 2013, n. 579 12541 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 28 marzo 2013, n. 579 Art. 25, c. 2, del D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i.; art. 1, c. 1, del D.M. Salute 07.03.2006. Bando di Concorso pubblico per

Dettagli

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1; VISTA la legge

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 04788/2015REG.PROV.COLL. N. 03028/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica

Dettagli

Tit. 2013.1.10.21.743 del 24/09/2014

Tit. 2013.1.10.21.743 del 24/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 5/2014 DEFC.2014.5 Tit. 2013.1.10.21.743 del 24/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E SKY ITALIA X LA RESPONSABILE

Dettagli

COMUNE DI TAURISANO (Provincia di Lecce)

COMUNE DI TAURISANO (Provincia di Lecce) COMUNE DI TAURISANO (Provincia di Lecce) ORIGINALE DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI Nr.840 - Registro Generale del 08-10-2010 Nr.201 - Registro di Settore del 08-10-2010 Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER LA

Dettagli

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON RICERCATORI MARIE CURIE Art. 1 (Oggetto) La Commissione Europea sostiene la formazione di ricercatori di livello internazionale attraverso programmi di finanziamento,

Dettagli

IX AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA

IX AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA Prot.n. 462 Foggia, 27 agosto 2013 IL DIRIGENTE VISTA la legge 3 maggio 1999, n,124 ed in particolare l'art.1; VISTO il M. 23.3.1990 concorso ordinario per esami e titoli, a cattedre nelle scuole secondarie

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE PERSONALE USO D UFFICIO MINISTERO DELL INTERNO Supplemento straordinario n.1/31 sexies 12 dicembre 2013 BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE SOMMARIO D.M. n. 585 del 28 novembre 2013. Decreto Ministeriale di rettifica

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2013, n. 1367.

REPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2013, n. 1367. Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 56 del 18 dicembre 2013 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO DELLA U FFICIALE SERIE GENERALE PERUGIA - 18 dicembre 2013 DIREZIONE REDAZIONE

Dettagli

Titoli di studio italiani equipollenti, equiparati o equivalenti secondo le normative vigenti max 70 punti:

Titoli di studio italiani equipollenti, equiparati o equivalenti secondo le normative vigenti max 70 punti: Allegato 1 Corsi di Lingue (requisito minimo di ammissione Laurea magistrale; Specialistica; pre DM 509/99, con l'esame della lingua d'insegnamento triennale o di 36 CFU) Tabella di ripartizione del punteggio

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 05384/2011REG.PROV.COLL. N. 04362/2002 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA. N. 05896/2012REG.PROV.COLL. N. 01913/2001 REG.RIC. N. 03690/2001 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA N. 01922/2014REG.PROV.COLL. N. 02907/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

Barrare se la residenza coincide con il recapito eletto ai fini del concorso. In caso contrario compilare la parte sottostante

Barrare se la residenza coincide con il recapito eletto ai fini del concorso. In caso contrario compilare la parte sottostante Al DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO dell Università degli Studi di Pavia Viale Taramelli 12 27100 PAVIA Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME CODICE FISCALE LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

Dettagli

D) pubblicazioni in originale o copia autenticata; E) elenco (firmato)delle pubblicazioni. Data, Firma...

D) pubblicazioni in originale o copia autenticata; E) elenco (firmato)delle pubblicazioni. Data, Firma... ALLEGATO A) SCHEMA DELLA DOMANDA PER CANDIDATI CITTADINI ITALIANI (in carta semplice) Al Magnifico Rettore dell'università degli Studi di Trieste Piazzale Europa, 1-34127 TRIESTE Il sottoscritto...nato

Dettagli

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TITOLI VALUTABILI (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) PER IL TFA (TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TITOLI VALUTABILI (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) PER IL TFA (TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TITOLI VALUTABILI (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) PER IL TFA (TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO) Il/la sottoscritto/a...sesso M F nato/a il... a...nazione residente

Dettagli

Protocollo come da segnatura allegata Firenze, 15 giugno 2016. Avviso di selezione

Protocollo come da segnatura allegata Firenze, 15 giugno 2016. Avviso di selezione Protocollo come da segnatura allegata Firenze, 15 giugno 2016 Avviso di selezione Per il personale interno per il conferimento dell incarico di Esperto Collaudatore e Formatore nell ambito del Progetto:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA MAGGIOLI EDITORE - Appalti e contratti Consiglio di Stato sez. III 15/1/2016 n. 116 APPALTI PUBBLICI - SERVIZIO TRASPORTO DI URGENZA E INFERMI - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - POSSONO PARTECIPARE ALLA

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 02207/2013REG.PROV.COLL. N. 05174/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE DI PARTECIPAZIONE AL

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE DI PARTECIPAZIONE AL GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA CICLO XXXI A.A. 2015-2016 URRI/MC/as 1 La presente Guida fornisce le indicazioni

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01570/2008 REG.SEN. N. 01442/2003 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato la presente (Sezione Prima) SENTENZA Sul

Dettagli

Le borse di studio vengono concesse secondo gli importi di seguito indicati:

Le borse di studio vengono concesse secondo gli importi di seguito indicati: AUTOMOBILE CLUB D ITALIA BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO SCUOLA MEDIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 ============================== E indetto un concorso

Dettagli

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento N. 01254/2010 REG.SEN. N. 00884/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Dettagli

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 18 18.2.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI REGIONE TOSCANA Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Area di Coordinamento

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. contro.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. contro. N. 02512/2015REG.PROV.COLL. N. 02550/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

DETERMINAZIONE N 48453/6307/F.P. DEL

DETERMINAZIONE N 48453/6307/F.P. DEL Settore Programmazione DETERMINAZIONE N 48453/6307/F.P. DEL 09.10.2012 Oggetto: Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all erogazione di interventi di politiche attive

Dettagli

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO Istanza di reclamo ai sensi dell art. 17 bis D. Lgs. 546/92 * * * * * * * * CONTRIBUENTE: sig., nato a

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA. contro.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA. contro. N. 00090/2011 REG.PROV.COLL. N. 02620/1995 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 PARTECIPAZIONE AL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PREGRESSI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN FISIOTERAPIA PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 27 maggio 2010 Approvazione delle graduatorie delle flottiglie di imbarcazioni da pesca operanti con sistemi a strascico, di circuizione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli