L incubatore certificato
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- Rita Meli
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1 L incubatore certificato Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari Per maggiori informazioni: Adempimenti amministrativi ed informazioni sulle nuove imprese dedicate all innovazione Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 Guida redatta dalle Camere di Commercio con il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico Giugno 2013 Versione 1 pag. 1 di 19
2 Introduzione E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013, recante "Requisiti incubatori di start-up innovative". Per ottenere lo status di incubatore certificato, accedendo così alle specifiche agevolazioni previste, è necessario il possesso dei requisiti indicati dal comma 5 dell art. 25, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nonché l iscrizione in apposita sezione speciale del Registro Imprese. L'incubatore di start-up innovative certificato è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre, anche in modo non esclusivo, servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti, di cui al comma 5 dell art. 25 del DL: a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base degli indicatori e dei relativi valori minimi individuati nella Tabella A del decreto ministeriale sopra citato. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) è autocertificato dall'incubatore di startup innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al Registro delle imprese, sulla base dei valori minimi individuati nella Tabella B del medesimo decreto ministeriale. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell art. 1 del D.M. del 21/2/2013 il requisito dell adeguata e comprovata esperienza nell attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, può anche essere riferito all avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in Giugno 2013 Versione 1 pag. 2 di 19
3 modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche. Il decreto ministeriale introduce dunque una serie di valori minimi necessari per l iscrizione, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare. Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l ammissione è determinato in almeno 30 punti con riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A, e almeno 40 punti per gli indicatori presenti nella Tabella B, in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico in commento. Il modulo di domanda in formato elettronico, attestante il raggiungimento dei valori minimi indicati dal decreto, deve essere reperito sul sito del Ministero dello sviluppo economico nella sezione Start-up innovative e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società ai sensi dell art. 47 del DPR n. 445/2000. Per mantenere l iscrizione, inoltre, le informazioni relative al possesso dei requisiti devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi. La sezione speciale del Registro delle Imprese consente la condivisione di tali informazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale dell'incubatore certificato dovrà attestare il mantenimento del possesso dei requisiti indicati sopra con una apposita dichiarazione da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti l'incubatore certificato sarà cancellato d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti. Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Le società incubatori certificati, a seguito dell apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, possono emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci. Giugno 2013 Versione 1 pag. 3 di 19
4 Il regime di agevolazione agli incubatori In sintesi, le agevolazioni previste per gli incubatori certificati dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, sono quelle di seguito riportate. Il comma 8 dell articolo 26 stabilisce, anche per gli incubatori certificati, dal momento della loro iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, l esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla Legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione. Viene introdotto, con l'articolo 27, un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione. Azioni, quote o strumenti finanziari emessi per l apporto di opere e servizi (anche servizi professionali) resi in favore dell incubatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l apporto. Le plusvalenze realizzate con la vendita a titolo oneroso degli strumenti finanziari sopra descritti sono assoggettate ai regimi normali di tassazione (comma 5, art.27). Sono introdotte misure di semplificazione per l accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale negli incubatori certificati. E stabilito un diritto prioritario (rispetto alla altre aziende) al credito d imposta per il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato previsto dal D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012. Infine, in favore degli incubatori certificati è previsto l intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificate da individuarsi con apposito decreto. Giugno 2013 Versione 1 pag. 4 di 19
5 Iscrizione nel registro delle imprese Il D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 prevede ai commi 8 e 9 dell art. 25: 8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione. 9. Ai fini dell iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l identificazione della start-up innovativa e dell incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l ufficio del registro delle imprese. Seguono le indicazioni operative per l iscrizione al registro delle imprese nel periodo di prima applicazione della norma, in attesa dell adeguamento dei decreti sulle specifiche telematiche dei formati delle domande per il registro. Iscrizione nel registro delle imprese per società già costituita L iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale: 1) La domanda d iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al Registro delle Imprese. 2) La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione. L esenzione vale anche per la presentazione della domanda d iscrizione alla sezione speciale. 3) L iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà all iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Per il periodo di prima applicazione, la domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico S5, indicando le informazioni richieste per l incubatore nel quadro dell attività prevalente dell impresa. Si allegherà l autocertificazione prevista dalla legge: in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione. Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge non è necessario essendo già stato comunicato al registro. In particolare: data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; sede principale ed eventuali sedi periferiche; oggetto sociale. Vanno invece indicate le nuove informazioni previste per l incubatore. Per questo si descriverà nel testo dedicato all attività prevalente : Giugno 2013 Versione 1 pag. 5 di 19
6 l'attività svolta; le strutture ed attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività; le esperienze professionali del personale che amministra e dirige l incubatore certificato (esclusi eventuali dati sensibili) ; i rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; l'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative. E previsto l obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte con cadenza non superiore a sei mesi. Inoltre l impresa presenterà una nuova autodichiarazione entro 30 gg. dall approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio.aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro delle imprese Le informazioni comunicate dalle società incubatore certificato devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi. Il principio è stabilito dall art. 25 comma 14 della legge 221/2012, che prevede: Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi L adempimento deve essere costante e, pertanto, anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società incubatore certificato deve comunque confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate. L adempimento deve essere effettuato entro sei mesi dal precedente (o dalla prima iscrizione ). Al momento, sino a diversa indicazione ministeriale, si può ritenere che l aggiornamento sia comunicato a partire dai prossimi mesi e in vista della futura scadenza del primo semestre di iscrizione (quindi i 6 mesi decorrono dalla data di iscrizione) con modello S2, in cui indicare nel riquadro 20/altri atti e fatti soggetti a iscrizione ed a deposito, con il codice 001, la sola nuova informazione aggiornata oppure, in caso contrario, la dichiarazione che restano confermate tutte le informazioni già comunicate ed iscritte. Le informazioni da aggiornare tramite il riquadro 20, cod. 001 sono quelle presentate appositamente in prima iscrizione, ovvero: l'attività svolta; le strutture ed attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività; le esperienze professionali del personale che amministra e dirige l incubatore certificato (esclusi eventuali dati sensibili) ; i rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; l'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative. Giugno 2013 Versione 1 pag. 6 di 19
7 Resta fermo che tutte le altre informazioni concernenti i correnti adempimenti per l impresa (aggiornamento dei dati della sede ed altre localizzazioni, oggetto sociale, variazioni di attivita, ecc ) vanno presentati nelle specifiche modalità standard previste e non sono formalmente oggetto del presente adempimento. Il testo da inserire nel riquadro 20 (codice 001) riporterà innanzitutto la frase standard: "Aggiornamento in data gg/mm/aaaa... delle informazioni di incubatore certificato (art. 25 comma 13 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012). al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell adempimento al Registro delle Imprese. A seguire si riporteranno le informazioni aggiornate tra quelle sopra descritte. In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, alla frase sopra riportata - "Aggiornamento in data gg/mm/aaaa... delle informazioni di start-up innovativa (art. 25 comma 13 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012) - va aggiunta: Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte". Nella compilazione della pratica va utilizzato il codice atto A99 con abbinata la scritta Aggiornamento informazioni incubatore certificato e con data atto pari a quella inserita nella prima frase del testo di cui sopra. L adempimento non è soggetto ad imposta di bollo e diritto di segreteria. Il mantenimento dell iscrizione L iscrizione nella sezione speciale deve essere periodicamente verificata e confermata. L art. 25 comma 15 prevede infatti che: Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. E il comma 16 stabilisce: Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n Entro 30 giorni dall approvazione del bilancio d esercizio, quindi, la società incubatore certificato deve dichiarare il mantenimento dei requisiti indicati dall art. 25 comma 5 e Giugno 2013 Versione 1 pag. 7 di 19
8 autocertificati con il modello allegato. Nella maggior parte dei casi, quindi, il termine dell adempimento coincide con il termine del deposito del bilancio d esercizio. La mancata presentazione dell autocertificazione comporta la cancellazione d ufficio dalla sezione speciale. La conferma del possesso dei requisiti va comunicata, in via transitoria ed in attesa di indicazioni ministeriali, con modello S2 riquadro 20/altri atti e fatti soggetti a iscrizione ed a deposito, con il codice 001, cui va allegata l autocertificazione allegata (firmata digitalmente dal legale rappresentante della società incubatore certificato). Il testo da inserire nel riquadro 20 (codice 001) riporterà innanzitutto la frase standard: "Conferma in data gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di incubatore certificato (art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012). al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell adempimento al Registro delle Imprese. Nella compilazione della pratica va utilizzato il codice atto A99 con abbinata la scritta Conferma requisiti incubatore certificato e con data atto pari a quella inserita nella frase del testo di cui sopra. L autocertificazione va allegata con codice documento 99 con abbinata la scritta Conferma requisiti incubatore certificato. Nella guida Unioncamere per il deposito dei bilanci 2013 è inoltre prevista la possibilità di depositare l'attestazione del mantenimento del possesso requisiti contestualmente al deposito del bilancio, in forma di allegato aggiuntivo al modello B. In tal caso quindi non sarà presente il riquadro 20 né il codice atto A99. L autocertificazione allegata al modello S2 o B deve essere in formato PDF/A-1, trattandosi di atto da depositare al registro delle imprese. L adempimento non è soggetto ad imposta di bollo e diritto di segreteria. Giugno 2013 Versione 1 pag. 8 di 19
9 Indicazioni Operative Segue un esempio di compilazione nel sito registroimprese.it (utilizzando il sistema ComunicaStarweb) per un impresa già iscritta. E possibile operare con tutti i prodotti software compatibili con le specifiche ministeriali del registro delle imprese. E necessario disporre di: dispositivo (Smart Card o Token USB) per la firma digitale rilasciato dalla camera di commercio o da qualsiasi certificatore accreditato, casella di posta elettronica certificata. L accesso a registroimprese.it è disponibile su registrazione gratuita, l identificazione avviene tramite CNS o user-id e password. Dopo la connessione a ComunicaStarweb (starweb.infocamere.it), va selezionata in alto, a sinistra, l opzione Variazione del Menu Comunicazione Unica Impresa ; compare quindi una pagina dove devono essere compilati i campi relativi alla CCIAA destinataria e al codice fiscale dell impresa oppure al numero di iscrizione REA presso la CCIAA della provincia ove ha sede dell impresa. Selezionando il bottone Dati Impresa Starweb propone già, in automatico, gli altri campi compilati secondo quanto presente negli archivi del registro delle imprese della provincia selezionata. A questo punto compare il menù a tendina sotto indicato, in cui va selezionata l opzione variazione attività prevalente. Giugno 2013 Versione 1 pag. 9 di 19
10 Iscrizione alla sezione speciale Dal gruppo Dati Impresa selezionare l opzione variazione attività prevalente. Nella pagina seguente è necessario indicare nel campo dal la data di dichiarazione del possesso delle caratteristiche di incubatore certificato. Nel campo descrizione dell attività va indicato che si tratta di avvio di Incubatore certificato. Vanno inoltre indicati i dati previsti dalla nuova norma: l'attività svolta; le strutture ed attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività le esperienze professionali del personale che amministra e dirige l incubatore certificato ( esclusi eventuali dati sensibili) ; i rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; Giugno 2013 Versione 1 pag. 10 di 19
11 l'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative. Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive. Quindi si allega l autocertificazione prodotta in formato PDF/A con firma digitale, con codice documento 99 con abbinata la scritta Autocertificazione incubatore certificato. Giugno 2013 Versione 1 pag. 11 di 19
12 Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. Nella fase d invio si conclude con l indicazione dell esenzione da diritti e bolli e si conferma la trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente. Aggiornamento informazioni Dal gruppo Dati Impresa selezionare l opzione Altri atti e fatti Soggetti a Deposito. Nella pagina seguente è necessario indicare nel campo Data Atto la data di deposito dell adempimento al Registro delle Imprese, selezionare nel campo Forma Atto il valore COMUNICAZIONE e nel campo Codice Atto il valore ALTRI ATTI. Va poi indicato il numero di altri atti e fatti soggetti a deposito e premuto il corrispondente bottone Inserire gli Atti. Nella pagina successiva, dopo aver selezionato la voce ALTRI ATTI E FATTI, il testo da inserire riporterà innanzitutto la frase standard: Aggiornamento in data gg/mm/aaaa... delle informazioni di incubatore certificato (art. 25 comma 13 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012). al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell adempimento al Registro delle Imprese. Giugno 2013 Versione 1 pag. 12 di 19
13 A seguire si riporteranno gli aggiornamenti delle informazioni già presentate in precedenza in prima iscrizione. In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, alla frase sopra riportata - Aggiornamento in data gg/mm/aaaa... delle informazioni di incubatore certificato (art. 25 comma 13 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012). - va aggiunta la frase: Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte. Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive. Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. Nella fase d invio si conclude con l indicazione dell esenzione da diritti e bolli e si conferma la trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente. Conferma requisiti Dal gruppo Dati Impresa selezionare l opzione Altri atti e fatti Soggetti a Deposito. Nella pagina seguente è necessario indicare nel campo Data Atto la data di deposito dell adempimento al Registro delle Imprese, selezionare nel campo Forma Atto il valore COMUNICAZIONE e nel campo Codice Atto il valore ALTRI ATTI. Va poi indicato il numero di altri atti e fatti soggetti a deposito e premuto il corrispondente bottone Inserire gli Atti. Giugno 2013 Versione 1 pag. 13 di 19
14 Nella pagina successiva, dopo aver selezionato la voce ALTRI ATTI E FATTI, il testo da inserire riporterà innanzitutto la frase standard: Conferma in data gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di incubatore certificato (art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012). al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell adempimento al Registro delle Imprese. Giugno 2013 Versione 1 pag. 14 di 19
15 Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive. L autocertificazione relativa all atto A99, va allegata con codice documento 99 con abbinata la scritta Conferma requisiti incubatore certificato e con data pari a quella inserita nella prima frase del testo di cui sopra. Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. Nella fase d invio si conclude con l indicazione dell esenzione da diritti e bolli e si conferma la trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente. Giugno 2013 Versione 1 pag. 15 di 19
16 ALLEGATO FAC SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI INCUBATORE CERTIFICATO DI START-UP INNOVATIVE (art. 25 L. n. 221/2012) Il/La sottoscritto/a nato/a a ( ) il / /, di cittadinanza residente a ( ) in via n. codice fiscale in qualità di legale rappresentante della società con sede a ( ) in via n. codice fiscale - n. REA consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA che la su indicata società è in possesso dei requisiti di incubatore certificato di start-up innovative previsti dall art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d), e) L. 221/2012 e, nello specifico, che la società: a) raggiunge almeno 30 punti nei requisiti indicati nella sottostante tabella A, allegata al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013); TABELLA A - INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INCUBATORI DI START-UP INNOVATIVE REQUISITI Indicare il valore (dove è presente la casella) Valori minimi Punti Superficie della struttura a uso esclusivo dell incubazione delle imprese (in metri quadrati) Velocità di trasmissione di dati del collegamento Internet verso l'esterno (banda simmetrica garantita) Presenza di macchinari per test (disponibilità in sede ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare di seguito le strutture 10 Mbps SI Almeno uno dei tre requisiti 10 ) Giugno 2013 Versione 1 pag. 16 di 19
17 Indicare il valore REQUISITI (dove è presente la casella) Presenza di sale prove prototipi (disponibilità in sede ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare di seguito le strutture ) SI Valori minimi Almeno uno dei tre requisiti Punti Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche) (1) Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di impresa e di innovazione del personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente (2) Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con centri di ricerca e Università, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative indicando quali 3 FTE 15 ANNI Entrambi i requisiti 10 SI Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative (istituti di credito, fondi di Venture Capital, ecc.) indicando quali SI Almeno uno dei tre requisiti 10 Punti Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start-up innovative, indicando quali SI (1) Per il calcolo si considera l ultimo semestre di attività. Se, ad esempio, nella media dell ultimo semestre, un soggetto è impiegato part-time al 67,5% e due soggetti sono a tempo pieno, nel conteggio FTE si deve inserire il valore 2,675. (2) Il calcolo dell esperienza complessiva della struttura tecnica di consulenza consiste nella somma semplice dell esperienza in materia di impresa e di innovazione maturata da ciascun operatore, cioè: a + b + c + d + = anni di esperienza complessiva della struttura Dove a, b, c, d, ecc. indicano gli anni maturati da ciascun operatore. Giugno 2013 Versione 1 pag. 17 di 19
18 b) raggiunge almeno 40 punti nei requisiti indicati nella sottostante tabella B, allegata al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013) TABELLA B Indicatori del requisito di cui all articolo 25, comma 5 lett. e) Indicare il valore Valori minimi Punti Numero di candidature (idee progettuali iniziali) prevenute all'incubatore nell ultimo anno, purché registrate formalmente con mezzi cartacei e/o elettronici Numero di start-up innovative attualmente ospitate (imprese costituite in possesso di un contratto di accompagnamento/incubazione con l'incubatore) Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione (alla scadenza naturale del contratto di incubazione) in stato attivo nell'ultimo anno Numero di collaboratori (dipendenti, soci operativi) che operano attualmente nelle start-up innovative presenti nell'incubatore, escludendo il personale dell'incubatore Variazione percentuale degli occupati totali delle start-up innovative incubate dell ultimo anno rispetto a quelli dell anno precedente (3) Variazione percentuale del valore complessivo della produzione delle start-up innovative incubate dell ultimo anno rispetto a quello dell anno precedente (4) Capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative attualmente incubate nell ultimo anno Fondi pubblici di sostegno a start-up innovative, progetti di ricerca e innovazione, (per la sola quota finanziata dall'ente pubblico, escludendo la parte di cofinanziamento) nell ultimo anno Numero di brevetti registrati e di domande di brevetto presentate nell ultimo anno da parte delle start-up innovative attualmente incubate (3) la formula di calcolo è la seguente: EURO EURO Almeno uno dei due requisiti dove rappresenta il totale degli occupati medi dell ultimo anno (t) dell universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sugli occupati sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione. (4) la formula di calcolo è la seguente: dove rappresenta il valore della produzione complessiva totale (voce A del conto economico) dell ultimo anno (t) dell universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, Giugno 2013 Versione 1 pag. 18 di 19
19 ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sulla produzione sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione., il / / luogo (comune) Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/a, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale. Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/ Codice in materia di protezione dei dati personali Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Giugno 2013 Versione 1 pag. 19 di 19
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE PRATICHE DELLE IMPRESE START-UP INNOVATIVE
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