Inoltre tale documento di regolarità contributiva deve essere richiesto:
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- Davide Landi
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1 Internet: - Codice Fiscale: ALLE IMPRESE ISCRITTE Savona, 20/12/2005 Prot. n /Dir Circolare n.17/2005 Oggetto: DURC Dichiarazione unica di regolarità contributiva. Attivazione dal 1 gennaio 2006 AI CONSULENTI DEL LAVORO LORO SEDI Si comunica che dal 1 gennaio 2006 inizierà la procedura per il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) che, com'è noto, è stato oggetto di approfondito esame, nelle due riunioni organizzate nei giorni del 5 e 7 dicembre Prima di entrare nel merito delle disposizioni che la Cassa Edile deve seguire nel rilascio del DURC e dei conseguenti comportamenti delle Imprese e dei consulenti, riteniamo opportuno mettere in evidenza gli obiettivi che le parti sociali hanno voluto perseguire con tale certificazione che possono essere così schematizzati: - contrastare il lavoro irregolare, sia per un esigenza sociale generale di tutela dei lavoratori, sia per garantire alle imprese una parità concorrenziale; - estendere il principio del rispetto delle regole, previdenziali, assicurative e contrattuali, a tutto il settore delle costruzioni, non solo a quello delle opere pubbliche che, con vari provvedimenti amministrativi e legislativi era già attivato e a quello, ben più rilevante, del settore produttivo privato, dove le imprese, sane e rispettose delle norme di legge, sentono maggiormente gli effetti negativi di un comportamento scorretto, come quello del lavoro irregolare totale o parziale; - realizzare una stretta collaborazione tra pubblico e privato attraverso gli enti bilaterali del settore dell edilizia, nel caso in esame tra INPS, INAIL, CASSE EDILI e con il MINISTERO DEL LAVORO e, quindi, localmente con l ISPETTORATO DEL LAVORO. Si ricorda che, per le Imprese Edili il DURC è necessario: - per gli appalti pubblici; - per i lavori edili privati soggetti a concessione o Dia. Inoltre tale documento di regolarità contributiva deve essere richiesto: - per ottenere l attestazione SOA; - per ottenere agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni da parte dello Stato. Si evidenzia che nei casi di appalti per lavori pubblici in edilizia il DURC serve per: - la verifica dell autocertificazione; - l aggiudicazione dell appalto; - la stipula dell appalto; - il pagamento degli stati di avanzamento lavori; - il collaudo; - il pagamento del saldo finale. 1
2 Il DURC può essere richiesto da: - imprese, o lori intermediari; - pubbliche amministrazioni appaltanti; - enti privati a rilevanza pubblica; - SOA. Tale certificazione per i lavori edili, svolti da imprese con personale dipendenti, viene rilasciato esclusivamente dalla Cassa Edile competente per territorio, mentre negli altri casi viene emesso dalla Sede INPS o INAIL alla quale è stata inoltrata la richiesta. Il DURC preferibilmente deve essere richiesto in Via telematica e solo in casi di reale impedimento anche per via cartacea, recandosi presso lo sportello Unico costituito presso le Casse Edile ed ha validità di un mese dalla data del rilascio. Si pone, nuovamente in evidenza, che nel caso di richiesta inoltrata, solo per reale impedimento, in via cartacea, la stessa deve essere trasmessa o presentata esclusivamente alle sedi delle Casse Edili e non alle sedi dell INPS o dell INAIL e non rispettando tale procedura si allungheranno i tempi di rilascio del DURC. La richiesta per via telematica può essere effettuata accedendo al portale attivabile anche attraverso il nostro sito utilizzando l apposito collegamento tramite la relativa icona, presente nella prima pagina del sito stesso. Per l attivazione di tale portale dovranno essere usate le password, a suo tempo, fornite dall INPS e dall INAIL alle Imprese e ai Consulenti,. Si evidenzia che, dal 1 gennaio 2006, per l invio della richiesta di certificazioni di regolarità contributiva, in relazione all attivazione del citato portale, verrà disattivato l attuale programma della Cassa Edile della Provincia di Savona di richiesta delle certificazioni di regolarità contributiva per i soli lavori privati. Peraltro si raccomanda alle imprese, prima di effettuare la richiesta del DURC, di verificare sul nostro sito nell area riservata alle imprese, la situazione contributiva risultante nei nostri archivi, onde - se del caso - sanare la relativa posizione o segnalare le variazioni necessarie per permettere il rilascio del DURC. Nel caso di lavori pubblici il DURC ha validità per il lavoro specifico, limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo, ecc ). Si precisa che per i soli lavori privati in edilizia, il DURC ha validità di un mese dalla data del rilascio, conseguentemente le Imprese nell arco di validità di tale certificato (un mese) non dovranno richiedere altri DURC ma dovranno utilizzare quello emesso, mediante copie autenticate. Si ricorda che l utilizzo di un DURC non rispondente al vero, o non più efficace, equivale ad un uso di atto falso e costituisce un reato. Si pone in evidenza che con tale documento è stato introdotto un elemento profondamente innovativo, per il rilascio del certificato di regolarità. 2
3 Infatti con il DURC la regolarità contributiva delle imprese, rispetto al passato, deve tassativamente, essere valutata non più nel ristretto ambito territoriale, bensì sull intero territorio nazionale, salvo il caso degli stati avanzamento lavori e dei pagamenti finali dei singoli lavori. Questo si è reso possibile attraverso l attivazione della banca dati nazionale delle imprese irregolari (BNI) che le Casse Edili hanno in questi giorni attivato. In merito alle regole che le Casse Edili devono seguire per rilasciare la regolarità contributiva delle imprese si deve far rilevare che trattasi di norme uniformi in tutto il territorio nazionale e con valenza per tutte le imprese (industriali, artigiane, piccole imprese e cooperative) appaltatrici e subappaltatrici che eseguono lavori pubblici o lavori privati. In relazione a quanto sopra, con l entrata in vigore del DURC e con l attivazione della banca dati nazionale delle imprese irregolari è necessario che le imprese e i consulenti curino, con particolare attenzione, il rispetto delle norme di legge, contrattuali e quelle amministrative, in mancanza le imprese non potranno ottenere il DURC e si ritroveranno - attraverso una procedura informatica automatica - segnalate nella citata banca dati nazionale delle imprese irregolari. In primo luogo è necessario rispettare il termine mensile di presentazione per via telematica della denuncia dei lavoratori occupati e quello del versamento dei contributi che, com'è noto, è l ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. In altre parole, se si effettua la denuncia e il versamento entro tale termine, l impresa sarà considerata regolare, se in possesso di tutti i requisiti previsti; fatti dal giorno successivo in poi l impresa sarà sempre considerata irregolare, fino al momento dell effettivo assolvimento di tali obblighi. E necessario che le denunce dei lavoratori occupati e i versamenti dei contributi siano effettuati correttamente e per tutti gli importi dovuti, in mancanza, non potrà essere rilasciato il certificato di regolarità contributivi e sarà effettuata la dovuta segnalazione alla banca dati delle imprese irregolari. Relativamente ai versamenti dei contributi si evidenzia che in base alle nuove norme nazionali decade quella del contratto integrativo che prevede il versamento anticipato al 15 del mese per i contributi relativi ai mesi di agosto e settembre. Relativamente alla data di versamento delle somme dovute dall impresa si considera effettuato nei termini se la data valuta, a favore della Cassa Edile, risulta quella di fine mese ed in considerazioni delle norme interbancarie in merito alla gestione dei bonifici tra i diversi istituti si considera il versamento effettuato nei termini, se la data di operazione bancaria risulta alla Cassa Edile non successiva al quinto giorno del mese seguente a quello in esame (Es: versamenti del mese di marzo si considerano effettuati nei termini, se la data valuta riconosciuta alla Cassa Edile risulta essere il 30 aprile e la data operazione bancaria per la Cassa Edile non è successiva al 5 maggio). Altro punto è quello della piena corrispondenza, nella denuncia dei lavoratori occupati e per ogni lavoratore, tra le ore lavorabili e quelle denunciate. Questo significa che vengono verificate le ore mensili dichiarate con quelle lavorabili. In caso di non corrispondenza non potrà essere rilasciato il certificato di regolarità contributiva. 3
4 Anche su questo adempimento si raccomanda la massima attenzione nella compilazione e trasmissione telematica delle denunce dei lavoratori occupati. Infatti questo, per le nuove norme nazionali, è un requisito necessario ed essenziale per considerare corretta la denuncia presentata e quindi regolare la posizione dell Impresa. Altra condizione, sempre stabilita a livello nazionale, per la regolarità della denuncia dei lavoratori occupati è quella relativa all indicazione, nel modello di denuncia riepilogativo dei lavoratori occupati, dei cantieri con la precisazione di tutti i dati. Così com'è elemento necessario ed essenziale per ottenere il DURC l indicazione per ciascun lavoratore, nella denuncia dei lavoratori occupati, del cantiere in cui si è svolta prevalentemente l attività dello stesso. Tale indicazione fino ad oggi era facoltativa, tranne i casi di lavoratori in trasferta o interinali, con il DURC diventa necessaria e obbligatoria per il suo rilascio, relativo ai pagamenti dei SAL e delle liquidazioni del conto finale negli appalti pubblici; DURC che fa riferimento non solo al periodo di esecuzione dei lavori ma anche al singolo cantiere di attività. Si evidenzia che le direttive nazionali sono precise e impongono alle Casse Edile, in presenza di evidenti discrepanze tra la mole di attività dell Impresa e la manodopera complessivamente denunciata alla Cassa Edile di effettuare i necessari controlli e all acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza prima di rilasciare il DURC. Altra nuova regola definita dalle parti a livello nazionale per la presentazione della denuncia riguarda la condizione di attività o meno dell impresa in vari casi. In primis se l impresa è iscritta alla Cassa Edile ma, per cause diverse, sospende la propria attività dovrà segnalarlo alla Cassa Edile utilizzando il modulo di denuncia mensile telematica e, in caso di mancata segnalazione, l impresa sarà considerata irregolare. Se l impresa è di nuova costituzione, essa dovrà presentare domanda d'iscrizione alla Cassa Edile, con l impegno di inviare la denuncia entro il mese successivo a quello d'inizio dell attività. La medesima procedura verrà seguita nel caso d'imprese di vecchia costituzione ma di nuova iscrizione alla Cassa Edile: se ha un attività in corso presenterà la denuncia dal mese successivo a quello dell iscrizione, altrimenti da quello successivo alla ripresa dell attività. Relativamente alla presentazione delle denunce dei lavoratori occupati si deve ricordare che, dal 1 ottobre 2005, devono essere trasmesse, obbligatoriamente, in via telematica e, in base alle vigenti norme del contratto integrativo provinciale, per avere diritto al noto bonus contributivo (se in possesso anche degli altri i requisiti previsti) tali denunce devono essere trasmesse nei termini e per gli importi correttamente dovuti. In mancanza non sarà riconosciuto il bonus contributivo. Si ricorda che deve essere sempre trasmesso mensilmente e alle consuete scadenze il modulo cartaceo delle denunce dei lavoratori occupati (Mod.03/1) in mancanza all Impresa non potrà essere rilasciato il DURC, non verrà riconosciuto il bonus contributivo e non potranno essere liquidate le somme maturate dai lavoratori a titolo di accantonamento per ferie e gratifica natalizia. Sempre in merito ai versamenti delle somme dovute è stato definito a livello nazionale la misura degli interessi moratori per ritardato versamento. 4
5 In particolare è stato previsto che il versamento effettuato oltre il termine contrattuale deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione dell anno, nella misura pari al 50% di quella minima applicata dall INPS nei casi di omissione contributiva. Tali interessi per l INPS sono pari al tasso ufficiale di sconto (TUS TUF, attualmente pari al 2%) aumentato di 5,50 punti, quindi pari al 7,50% e, conseguentemente, per le Cassa Edili gli interessi moratori, per il futuro, saranno pari al 3,75% annuo. Facciamo presente che il mancato pagamento degli interessi di mora da luogo ad una posizione d'irregolarità contributiva dell Impresa. Per altro si evidenzia che è stato precisato di non considerare come irregolare un impresa che versi in misura inferiore al dovuto per un importo fino a cento euro per ciascun mese di competenza, salva la regolarizzazione conseguente che dovrà essere comprensiva degli interessi moratori. Tenuto conto delle profonde innovazioni a carico delle imprese, introdotte con l attivazione del DURC, a livello nazionale è stato stabilito, per un periodo di quattro mesi e cioè fino al 14 febbraio 2006 che le imprese con debiti verso la Cassa Edile antecedenti la denuncia relativa al mese di settembre 2005, possono sanare la propria posizione debitoria entro tale data (e cioè entro il prossimo 14 febbraio 2006) senza dover corrispondere altri oneri aggiuntivi al debito per contributi e accantonamento. Questa norma non trova applicazione nei casi in cui l impresa abbia in corso azioni di recupero dalla Cassa Edile per contributi e /o accantonamento. In merito al rilascio del DURC si precisa che: 1) la posizione di regolarità contributiva dell impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l impresa per l insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa medesima; 2) la certificazione di regolarità contributiva per l esecuzione di un opera pubblica è rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario che l impresa inserisca nella denuncia mensile l elenco completo dei cantieri attivi, indicando, come già detto, per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato. L indicazione dei cantieri deve essere effettuato si per quelli pubblici che per quelli privati. Se l impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non devono essere richiesti più documenti di regolarità contributiva nell ambito dello stesso lavoro, in previsione di più DIA o permessi di costruire in variante. Le parti hanno previsto la possibilità, in via eccezionale, di concedere delle rateizzazioni dei contributi e dell accantonamento dell Impresa verso la Cassa Edile dovuti per un massimo di sei mesi solo quando vengano rispettati tutti i seguenti criteri: a) la rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di Gestione; b) l impresa presti idonee garanzie; c) la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata, 5
6 d) sulle somme oggetto della rateizzazione venga applicato un interesse pari a quello in vigore; e) il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correttezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa; f) il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell Impresa. Infine si precisa che per i lavori privati, all atto della richiesta del DURC, l impresa si impegna formalmente a comunicare alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, l avvio del singolo cantiere. Si pone in evidenza che il DURC non ha effetti liberatori per l Impresa e se si accerta successivamente ulteriori somme dovute dall Azienda, è sempre possibile revocare la regolarità e procedere al loro recupero. Deve altresì essere tenuto ben presente che la legge ha stabilito, per i lavori privati, nel caso che ci si avvalga di una ditta che non ha la regolarità contributiva la sospensione dell efficacia della concessione e/o della Dia. Anche gli appaltatori o subappaltatori devono possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull intera situazione aziendale. Al riguardo raccomandiamo, nel caso d'imprese che affidano lavori ad altre ditte, di tenere nel debito conto la norma relativa alla responsabilità solidale e, conseguentemente la necessità di verificare, prima della stipula del contratto e prima di effettuare i pagamenti, la regolarità contributiva delle citate imprese, tenuto conto delle conseguenze poste a carico, anche, dell impresa principale. Tale verifica dovrà essere effettuata chiedendo a tali Imprese la presentazione del DURC all atto della stipula del contratto e in ogni fase di pagamento (acconti e saldo). Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ci è gradita l occasione per inviare i nostri migliori saluti. IL DIRETTORE (Geom. Umberto Donvito) 6
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