ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

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1 PARTE I^ CAPITOLATO D ONERI PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, STIRATURA, DISINFEZIONE, CONSEGNA E RITIRO DI BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, MATERASSERIA E GUANCIALI, NONCHÉ LA FORNITURA DI ARTICOLI STERILI MONOUSO OLTRE ALLA GESTIONE DEI GUARDAROBA PRESSO L'AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO. ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI l servizio oggetto del presente Capitolato è disciplinato: dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; dal D. Lgs. n. 81/2008 dal D. Lgs. n. 196/2003; dal R.D n dal R.D n. 827 dai C.C.N.L. di categoria comprese le contrattazioni decentrate; da ogni altra legge o altra fonte normativa che venga promulgata in sostituzione od integrazione delle fonti succitate nel corso di esecuzione del presente Capitolato; dalle norme del Capitolato Tecnico, del Disciplinare di Gara e del presente Capitolato d Oneri, visionabili sul sito aziendale dell Azienda Sanitaria 18 di Rovigo. dalle norme del Codice Civile; dalle norme UNI CEI ISO. ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO Il presente capitolato d oneri disciplina in senso normativo l'appalto per la gestione del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura, disinfezione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, materasseria e guanciali, nonché la fornitura di articoli sterili monouso oltre alla gestione dei guardaroba, come specificato nel capitolato tecnico di seguito ripottato. ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO l contratto avrà la durata di anni 5 (cinque) dalla data indicata nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Qualora, prima della scadenza del contratto d appalto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, l Azienda Sanitaria potrà disporre la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario per pervenire alla nuova aggiudicazione e, comunque, per un periodo massimo di 180 giorni. ARTICOLO 4 - VARIAZIONI DEI SERVIZI E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI I consumi annui previsti, distinti per singolo articolo, sono indicati nell allegato 6, tali consumi solo stati calcolati sulla base dei consumi storici. In corso di esecuzione il servizio potrà variare, ai sensi dell art. 11 del R.D n. 2240, nella misura del 20% in più o in meno rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico, a seconda della necessità dell'azienda, senza che per tale motivo il Gestore possa pretendere variazioni dei prezzi di aggiudicazione e delle condizioni del contratto e fatto salvo 1

2 il mantenimento del livello di qualità verificabile mediante il sistema di autocontrollo proposto dal Gestore. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell art. 57 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'azienda ULSS si riserva la facoltà, durante il periodo contrattuale, di procedere a trattativa privata per l assegnazione di eventuali servizi complementari non previsti dal progetto originale nei limiti del 50% dell importo contrattuale. Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o da altro Ente pubblico preposto. Per tali riduzioni di servizio, oltre il quinto d obbligo, l appaltatore non potrà esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti dell'azienda. Relativamente ai servizi oggetto dell'appalto, l'ulss si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale: a) di estendere i servizi appaltati a favore di nuovi Presidi e Servizi Ospedalieri e/o Territoriali, dandone preavviso all Impresa aggiudicataria con almeno trenta giorni di anticipo; b) di sospendere, ridurre o sopprimere i servizi appaltati, dandone preavviso alla Impresa aggiudicataria con trenta giorni di anticipo, presso Presidi e Servizi Ospedalieri e/o Territoriali oggetto di modifiche organizzative dell'ulss dovute a variazioni degli indirizzi aziendali e/o sanitari, norma di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali. Le estensioni e le riduzioni di cui sopra, se contenute entro il limite del 20% in più o in meno con riferimento al valore complessivo della singola tipologia del servizio considerato, non daranno alcun diritto all Impresa aggiudicataria di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi unitari. ARTICOLO 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL GESTORE Il Gestore dovrà attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'azienda Sanitaria intese a ridurre ogni intralcio al regolare funzionamento dei Reparti e/o Servizi interessati all erogazione del servizio. Il Gestore non potrà eccepire, durante l erogazione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Il Gestore dovrà assumere interamente su se stesso, esentando l'azienda Sanitaria, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse con lo svolgimento del servizio oggetto dell affidamento. Il Gestore, nel corso del rapporto contrattuale sarà tenuto al rispetto delle normative in materia di assicurazioni, di contratti di lavoro e della sicurezza. Tenuto anche conto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Capitolato d Oneri e nella documentazione allegata, il Gestore sarà tenuto, pertanto, a proprie cure e spese, a provvedere: ad osservare tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale; a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro; alla nomina del Responsabile della Sicurezza il cui nominativo dovrà essere comunicato al competente Servizio Prevenzione e Protezione dell Azienda Sanitaria; ad impiegare esclusivamente personale inquadrato e retribuito sulla base delle leggi e dei contratti collettivi del settore in vigore; alla direzione operativa del servizio; alla fornitura del materiale previsto dal Capitolato Tecnico e offerto in sede di gara; 2

3 alla periodica presentazione delle documentazioni e certificazioni richieste e precisate nel presente capitolato e relativi allegati alla fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) contro gli infortuni previsti dalle leggi vigenti ed alla presentazione del piano delle sicurezza adottato ai sensi della normativa vigente; ad eseguire i servizi con idonee attrezzature, moderne, tenute in costante efficienza e perfettamente rispondenti alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dotate di marcatura CE; alla pulizia quotidiana degli eventuali luoghi adibiti a magazzino per le proprie attrezzature o spogliatoio del personale; alla regolare tenuta della documentazione prevista per i controlli, oltre a quelli obbligatori per legge; a collaborare con le diverse figure professionali dell Azienda Sanitaria coinvolte nei controlli; alla fornitura del materiale, strumenti ed attrezzature specifiche per l espletamento dei servizi oggetto del presente appalto; alla fornitura e la tenuta del vestiario del proprio personale, che dovrà essere di fattura tale da contraddistinguere il servizio; alla periodica attività di all aggiornamento professionale e della formazione del personale così come indicato nel progetto tecnico presentato in sede d offerta. L'Azienda Sanitaria potrà comunque far partecipare alle iniziative formative, in qualità di uditore dei propri rappresentanti; ad ogni altra operazione e prestazione, anche se non esplicitamente indicata, necessaria per l espletamento dei servizi oggetto dell appalto. ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DELL'AZIENDA SANITARIA Saranno a carico dell'azienda Sanitaria: - la fornitura dell'energia elettrica; - la fornitura dell'acqua calda e fredda, riscaldamento; - l illuminazione dei locali; - tutti gli ulteriori altri oneri specificati nel Capitolato Tecnico. Per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, l'azienda Sanitaria porrà a disposizione del Gestore appositi locali da adibirsi a spogliatoi e deposito carrelli. I locali, le attrezzature e gli impianti vengono ceduti in comodato al Gestore con l osservanza di tutte le disposizioni previste dal C.C. (art.1803 e segg.), per tutta la durata del rapporto contrattuale. ARTICOLO 7 - PERSONALE Il servizio di lavanolo è affidato attualmente alla Servizi Italia s.p.a. L'impresa affidataria dovrà garantire l ASSUNZIONE del personale impiegato attualmente nei servizi di lavanolo e gestione complessiva dell'appalto, assunzione che deve essere garantita al personale con contratti da ''dipendenti'' (nei limiti complessivi dell organizzazione proposta in offerta, che non potrà essere inferiore a quella prevista dalla normativa regionale del Veneto di riferimento) ai sensi della direttiva CEE18/2004 articolo 26, dell articolo 69 del codice contratti, dell articolo 31 del decreto legislativo n.165/2001 in riferimento all articolo 2112 del codice civile e, per le cooperative, dall articolo 37 del Contratto collettivo delle cooperative sociali e si procederà mantenendo gli attuali accordi sindacali decentrati. Attualmente il personale dell'impresa che gestisce il servizio di lavanolo è il seguente: nr. 13. operatori cat. 2, 3 e 4 del Contratto Nazionale di categoria.. 3

4 Il Gestore provvederà direttamente, con le procedure dovute, all esecuzione del servizio utilizzando personale si cui sopra e con mezzi adeguati, sia per numero che per qualità, ed in maniera tale da assicurarne la realizzazione a perfetta regola d arte, entro i tempi fissati e nel pieno rispetto del programma di esecuzione. Tutti dovranno mantenere in servizio un contegno corretto e rispettoso ed il segreto professionale (art. 622 C.P.) su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'azienda Sanitaria di Rovigo, dei quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio. Il personale del Gestore dovrà altresì attenersi scrupolosamente, nell espletamento del servizio, alle prescrizioni vigenti in materia di tutela della Riservatezza. Il Gestore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall Azienda Sanitaria. Il Gestore risponde direttamente dell operato di tutti i dipendenti - propri o di eventuali subappaltatori autorizzati - nei confronti sia della singola Azienda Sanitaria che di terzi. Il Gestore è obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria. Il Gestore si impegna altresì: ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; a rispettare ed applicare scrupolosamente i regolamenti dei singoli Reparti/Servizi. Il Gestore dovrà disporre di una organizzazione dedicata esclusivamente ai servizi oggetto dell appalto, composta come minimo di un responsabile del servizio (capo commessa e su o sostituto), quale rappresentante del Gestore che dirigerà l'intero processo di gestione di cui si assumerà tutta la responsabilità tecnica e operativa, e che costituirà l'interfaccia principale dell'azienda Sanitaria. Il nominativo, con recapito e numero telefonico, dovrà essere comunicato all Azienda Sanitaria di Rovigo prima dell inizio del servizio. Ogni Azienda Sanitaria ha il diritto di richiedere al Gestore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti, senza che per ciò debba accordare indennità di sorta al Gestore o al suo rappresentante. Prima dell avvio del servizio il Gestore dovrà altresì comunicare all'azienda Sanitaria l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio medesimo, assicurando che lo stesso sia in grado di comprendere ed esprimersi in lingua italiana, nonché il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e degli altri funzionari incaricati di specifici compiti, che si rapporteranno con le strutture dell'azienda Sanitaria. L elenco dovrà essere aggiornato in caso di mutamenti organizzativi e di personale. L'Azienda Sanitaria di Rovigo potrà richiedere l'allontanamento del personale dipendente del Gestore che non si fosse comportato con correttezza. Il Gestore ed il suo personale che opererà all'interno dell'azienda Sanitaria, dovrà uniformarsi a tutte le altre norme di carattere generale e speciale ufficialmente stabilite dalla stessa, ovvero a quelle appositamente emanate a carico del personale del Gestore mantenendo il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'azienda Sanitaria di Rovigo sia che agli utenti, essendo sottoposti tutti al segreto d ufficio. Contratto di lavoro : Per lo svolgimento del servizio il Gestore dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e di sicurezza 4

5 sul lavoro nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili ed in materia di parità uomo-donna sul lavoro. Il Gestore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. Il Gestore è obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella realizzazione del servizio appaltato, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Gestore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. All'Azienda Sanitaria resta la facoltà di richiedere in merito ai punti precedenti opportuni accertamenti al competente Ufficio Ispettivo del Lavoro. L'Azienda Sanitaria, nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui sopra ad essa denunciati dall Ufficio Ispettivo del Lavoro, e/o INPS e/o INAIL, previa comunicazione al Gestore, sospenderà l emissione dei mandati di pagamento l ammontare che sarà indicato dai citati Enti sino a quando la vertenza non risulti definita. Per tale sospensione il Gestore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento di danno ARTICOLO 8 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PROPRI ED INTERFERENZIALI Nell espletamento delle proprie attività, il Gestore dovrà far rispettare ai propri operatori le norme in vigore relative all igiene e alla sicurezza dei lavoratori onnicomprensive di quelle relative alla formazione e all informazione specifica. Il Gestore dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie atte a garantire l incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nell esecuzione dei servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Il Gestore pertanto sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'azienda Sanitaria che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l erogazione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti o sub affidatari o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi. Il Gestore dovrà fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il Gestore dovrà altresì fornire ai propri dipendenti i mezzi necessari, i dispositivi di protezione individuale ed i tesserini di riconoscimento corredati di fotografia, contenenti le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento sulle divise da lavoro. Il Gestore dovrà utilizzare, per l erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Il personale oltre a conoscere le norme antinfortunistiche, sarà anche tenuto all osservanza delle specifiche disposizioni impartite da ogni Azienda Sanitaria. Il Servizio Prevenzione e Protezione dell'azienda Sanitaria, ai sensi dell art. 26, comma 1 del D.Lgs n.81/2008, fornirà al Gestore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui questi è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed 5

6 emergenza adottate in relazione allo svolgimento della propria attività promuovendo altresì la cooperazione ed il coordinamento di cui all art. 26, comma 2 del D.Lgs n. 81/2008. Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizione di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, a norma dell art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, l'azienda Sanitaria di Rovigo ha eseguito una valutazione, attraverso la redazione del DUVRI, costituente l allegato 7 del presente Capitolato d Oneri e parte integrante del contratto d appalto, sia in termini di rischi che in termini di costi. Questi ultimi sono sottratti ad ogni confronto concorrenziale. In ottemperanza a quanto previsto dall art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, sulla base dei dati trasmessi dai Servizi di Prevenzione e Protezione delle Aziende Sanitarie appaltatrici, l'importo degli oneri della sicurezza relativamente ai rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), risulta essere pari ad Euro In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, il DUVRI potrà essere aggiornato dal committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente. La violazione delle disposizioni previste dall art. 6 della L. 123/07, commi 1 e 2, comporta l applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento, di cui al comma 1 del medesimo articolo di Legge, che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato d Oneri si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza. ARTICOLO 9 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE In caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne del personale del Gestore o per altre cause di forza maggiore, il Gestore dovrà comunque garantire l'effettuazione di un servizio di emergenza sulla base di un piano concordato con l Azienda Sanitaria In caso di scioperi del personale del Gestore o di altra causa di forza maggiore (escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie), il Gestore si impegna a garantire i servizi minimi essenziali, che potranno essere specificati in sede di progetto tecnico. Il Gestore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di almeno 5 giorni a segnalare all Azienda Sanitaria la data effettiva dello sciopero o dell assemblea. Il servizio dovrà essere, comunque, garantito anche in caso di cause di forza maggiore con l effettuazione del servizio minimo indicato in sede di progetto tecnico, impegnandosi a garantire la consegna della biancheria pulita e il ritiro della biancheria sporca quotidiana. Il Gestore dovrà garantire anche in tali periodi la reperibilità dei suoi rappresentanti. L'Azienda Sanitaria chiederà un rimborso pari alla percentuale di servizio non eseguito. Configurandosi come servizio di "pubblica utilità", il Gestore per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, l'azienda Sanitaria potrà procedere alla risoluzione del contratto. ARTICOLO 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A garanzia dell adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria dell appalto dovrà costituire, presso ciascuna azienda sanitaria, deposito cauzionale definitivo, pari al 10% (dieci per cento) dell importo complessivo triennale offerto, ai sensi dell art. 113 del D. Lgs. 6

7 n 163. In caso di aggiudicazione con rib asso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza. La cauzione costituisce garanzia dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che le aziende sanitarie dovessero eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all appaltatore e derivanti dall inadempimento e cattiva esecuzione dell appalto. Resta salvo il diritto delle aziende sanitarie di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui l'azienda sanitaria si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto. La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia al servizio e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all addebito dei danni e delle maggiori spese. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell art. 113, comma 2, del D. Lgs n 163, la rinuncia al beneficio della pr eventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Fermo restando quanto precisato nell ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito al comma 3 del citato art. 113 del D.Lgs 163/2006, relativamente allo svincolo per stati di avanzamento dell esecuzione. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto. ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONI Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ai locali concessi in comodato d uso ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell esecuzione del presente contratto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà il Gestore nell esecuzione del contratto. Il Gestore, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti. L Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di garanzia non inferiori a ,00 per sinistro, per persona o cose ed inoltre garantisca le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti del Gestore per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia non inferiori a ,00 per sinistro e per ciascuna persona. Il Gestore prima di iniziare il servizio dovrà produrre ad ogni Azienda Sanitaria copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio, che dovrà essere cointestata all'azienda Sanitaria. La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata ad all'azienda Sanitaria con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare 7

8 l efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, art del Codice Civile). ARTICOLO 12 - VARIAZIONE DEI PREZZI l pagamento del corrispettivo, sarà disposto, con le modalità previste dall art. 16 delle Condizioni Generali di Contratto. I prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, salvo quanto indicato all art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto dell A.ULSS18. I crediti del Gestore nei confronti dell Azienda Sanitaria non possono essere ceduti senza il consenso dell Amministrazione. L Azienda Sanitaria A.ULSS18 potrà sospendere, ferma restando l applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Gestore cui siano state contestate formalmente inadempienze nell esecuzione di procedure o nella prestazione di servizi fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. Il pagamento sarà effettuato al risolversi del contenzioso che l'ha generato. ARTICOLO 13 - MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Il servizio e le conseguenti prestazioni rese dovranno essere fatturate a carico dell'azienda Sanitaria, con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi, indicando distintamente per presidi ospedalieri e per sedi territoriali, i costi complessivi, distinti come precisato al precedente articolo 12. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle prestazioni erogate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell ordine, dell esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali, della regolare esecuzione dei servizi attestata dai Responsabili dell Azienda Sanitaria Sede e della regolarità contributiva ed assicurativa (DURC). ARTICOLO 14 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI L impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato e integrato con D.L. n. 187 del 12/11/2010. L impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Rovigo della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L impresa dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del suddetto art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla sua accensione e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. ARTICOLO 15 COMUNICAZIONE TRA LE PARTI Il sistema informativo ed informatico previsto costituisce lo strumento più efficace per le comunicazioni tra le parti contraenti. L Azienda Sanitaria potrà impartire disposizioni, raccomandazioni ed osservazioni sullo svolgimento dei servizi attraverso i mezzi telematici ed il Gestore potrà fornire proprie precisazioni entro le 24 ore dal ricevimento delle stesse. Il flusso delle informazioni e delle relazioni tra le parti dovrà essere organizzato mediante l utilizzo di modulistica predisposta dal Gestore ed approvata dall Azienda Sanitaria. 8

9 È in facoltà delle parti utilizzare anche altri mezzi di comunicazione (posta, fax, posta elettronica certificata) purché adeguatamente riscontrabile tra le parti. Rientrano nel flusso delle comunicazioni da regolamentare con apposita modulistica gli ordini di servizio emessi dall Azienda Sanitaria in merito alla gestione dei servizi appaltati e le eventuali controdeduzioni del Gestore. ART. 16- CONTROLLI L ULSS si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessarial fine di verificare la soddisfazione dei livelli di qualità del servizio così come definiti dall'art.13 del capitolato tecnico. I controlli riguarderanno tutte le prestazioni richieste dal Capitolato Tecnico, nonchè quelle che la ditta aggiudicataria avrà proposto nel progetto tecnico/qualitativo, in particolare avranno ad oggetto il rispetto delle procedure di autocontrollo previste dal Sistema Qualità dell Impresa aggiudicataria di cui agli artt.14 e 15 del Capitolato tecnico, assicurandosi che sia conforme ai livelli qualitativi richiesti e a quelli fissati dall'art. 17 e 18 del capitolato tecnico. L ULSS potrà richiedere copia delle schede e/o dei report relativi al controllo elettronico e/o computerizzato del ciclo di disinfezione. Tali schede e/o report dovranno essere conservate almeno per il periodo di un anno. L ULSS si riserva il diritto di effettuare, senza alcun preavviso, sopralluoghi presso gli stabilimenti della Ditta Appaltatrice, per controllare tutte le procedure di lavorazione e/o prelevare campioni dei prodotti in uso. I controlli periodici, da effettuarsi almeno una volta trimestralmente ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, permetteranno di monitorare i livelli di Qualità del servizio stesso. Verranno effettuati dall'azienda Ulss in contradditorio con l Impresa Aggiudicataria, a campione. Art. 17- INADEMPIENZE Per i dispositivi tessili, le inadempienze relative ai controlli sono stabilite nell elenco seguente: 1. Inidoneità degli articoli consegnati, comprovabile attraverso macchie, strappi, fori, plissettature, rammendi troppo estesi, odori pungenti, corpi estranei contenuti, ecc.; 2. Mancata risposta nei tempi previsti della segnalazione di mancato rispetto delle prestazioni previste. 3. Mancata o ritardata comunicazione dell elenco degli operatori. 4. Mancata o parziale consegna di quanto richiesto in urgenza Trasporto non conforme di materiale 5. Mancata fornitura di divise al nuovo assunto 6. Mancato reintegro della dotazione delle divise del personale 7. Mancata applicazione, entro i tempi previsti, delle modifiche definite per le schede di dotazione 8. Mancato reintegro o consegna di quanto previsto dalle dotazioni. 9. Mancato rispetto delle scorte di biancheria presso i locali di stoccaggio. 10. Consegna di materiale senza idonea protezione 11. Mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale concordati con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell ULSS 12. Mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche richieste e approvate dall Aziende 13. Non rispetto degli orari di ritiro e consegna proposti e concordati con l'azienda ULSS 14. Mancato ritiro di articoli sporchi negli orari previsti 15. Sosta superiore alle 48 ore di biancheria sporca all interno dell Azienda 9

10 16. Sosta superiore alle 12 ore di articoli infetti o potenzialmente infetti all interno dell Azienda 17. Trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello 18. Mancata rintracciabilità del responsabile reperibile /referente giornaliero 19. Condizioni igieniche non rispettate presso il guardaroba - magazzino e/o per mancato rispetto dei percorsi sporco/pulito all interno del guardaroba - magazzino 20. In tutti gli altri singoli casi non previsti di non conformità o non corrispondenza al capitolato d appalto o a quanto offerto dalla Ditta Appaltatrice. ARTICOLO 18 - PENALITA' Tutti gli eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto. La Ditta appaltatrice, entro 7 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni, dovrà fornire le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui l Azienda. ULSS non ritenga le controdeduzioni soddisfacenti, o nel caso di mancata risposta entro i termini sopracitati, potrà procedere all applicazione delle penali come stabilito dal Capitolato d'oneri, da un minimo di 200,00 ad un massimo di 3.000,00 per ciascuna singola inadempienza. Delle non conformità sarà data comunicazione all Appaltatore a mezzo Raccomandata A.R. L applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l emissione di una nota di addebito ai sensi dell art. 15 del D.P.R. n. 633/72. E fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La penale verrà detratta dall'importo di fatture in pagamento. ARTICOLO 19 - CESSIONE E SUBAPPALTO Sono vietati la cessione del contratto ed il subappalto del servizio. ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L'Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza, indicate all art. 17 in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, fatte le contestazioni di cui all art.19 del presente Capitolato, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di servizio relativa alla singola azienda procedente (art c.c. diffida ad adempiere). L'Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all art c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di servizio : in caso di frode accertata nel servizio; in caso in cui il servizio non fosse conforme ai requisiti richiesti dalla legge in riferimento alle prestazioni previste dal contratto, ivi compresa la fornitura dei contenitori e dei sacchi; in caso di sospensione dell attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; Mancato autocontrollo sul materiale sterile, In caso di gravi contestazioni reiterate. Il mancato utilizzo, da parte dell impresa degli strumenti di pagamento di cui all art. 3 comma 9-bis della legge n. 136/2010 (bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) determina l annullamento del contratto. 10

11 L Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell art c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all impresa inadempiente. All impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l incameramento del medesimo da parte dell'azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. L'Azienda Sanitaria si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi all interruzione anticipata dell obbligazione. Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora, trascorso un periodo di prova di 3 mesi dalla stipula del contratto ed eventualmente di altri 3 mesi se dovessero sorgere ulteriori problemi, il servizio dovesse risultare non idoneo alle proprie esigenze. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. ARTICOLO 20 - TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI Con il presente articolo si provvede a dare l informativa prevista dall art. 13 del D.Lgs 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l Azienda Capofila e le singole aziende per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento sono rispettivamente l azienda Capofila per la procedura di gara e le singole Aziende Sanitarie per i rispettivi contratti; il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio per gli Approvvigionamenti. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l esclusione dalla gara. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l origine nonché la logica, verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. I dati potranno essere comunicati dall Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Gestore e l Azienda Sanitaria sarà competente esclusivamente il Foro di Rovigo 11

12 PARTE II^ CAPITOLATO TECNICO PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, STIRATURA, DISINFEZIONE, CONSEGNA E RITIRO DI BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, MATERASSERIA E GUANCIALI, FORNITURA DI KIT STERILI E DI MATERIALE STERILE MONOUSO, NONCHÉ LA GESTIONE DEL GUARDAROBA DELL' AZIENDA SANITARIA LOCALE 18 DI ROVIGO DEFINIZIONI Ai fini del presente capitolato si utilizzeranno i seguenti termini aventi le sotto precisate definizioni. DISPOSITIVO PER ATTIVITÀ SANITARIE O AUSILIARIE Qualsiasi oggetto, capo, manufatto, accessorio necessario per l espletamento di attività sanitarie o ausiliarie nell ambito di strutture ospedaliere o socio-assistenziali, il quale deve possedere tutti i requisiti necessari a soddisfare le specifiche previste dall uso a cui è destinato. DISPOSITIVO TESSILE O ACCESSORIO PER ATTIVITÀ SANITARIE O AUSILIARIE Qualsiasi manufatto tessile (biancheria, vestiario, ecc.) o accessorio (materasso, guanciale, mascherina, guanti, ecc.) necessario per corredare i letti, nonché per la vestizione e la protezione del personale, funzionale all espletamento di attività sanitarie o ausiliarie nell ambito di strutture ospedaliere e non, il quale deve possedere tutti i requisiti necessari a soddisfare le specifiche previste dall uso a cui è destinato. CAMPO OPERATORIO L area che idealmente lambisce la porzione della superficie corporea del paziente che è limitrofa a quella sulla quale viene effettuato l intervento chirurgico comprese quelle parti di superfici corporee degli operatori (chirurghi e strumentisti), o costituenti l involucro di apparecchiature, le quali superfici tutte, durante il predetto intervento, si ritrovano a far parte del campo operatorio stesso e come tali devono essere rivestite di dispositivi sterili. DISPOSITIVO MEDICO STERILE PER L ALLESTIMENTO DEL CAMPO OPERATORIO Dispositivo tessile (camice, telo, sacco mayo) o accessorio (sacca di raccolta liquidi, ecc.), in stato di sterilità, necessario per delimitare il campo operatorio in condizioni di asepsi, il quale 12

13 rientra nella fattispecie del D. Lgs. 46/97 e s. m. i. e che, in quanto tale, deve soddisfare le specifiche stabilite dal Decreto stesso. DISPOSITIVO MONOUSO Dispositivo che può essere utilizzato una sola volta, dopo di che acquisisce lo stato di rifiuto da smaltire. DISPOSITIVO RIUTILIZZABILE O PLURIUSO Dispositivo che può essere utilizzato ripetutamente (lenzuolo, materasso, etc.), fatta salva eventuale necessità di sottoposizione dello stesso (prima di ogni riutilizzo o dopo un certo tempo o numero di utilizzi) ad un processo di ricondizionamento atto a riconferirgli i requisiti richiesti. QUALITA E la conformità alle specifiche, quest ultime intese come quell insieme di caratteristiche, proprietà, e requisiti che deve possedere un bene o un servizio e che sono state pattuite (esplicitamente o implicitamente) nel rapporto contrattuale fra cliente e fornitore, oltre a quanto previsto dalle normative di legge.. MODALITA D USO L insieme delle specifiche che definiscono le modalità con le quali utilizzare un dispositivo affinché siano originate le prestazioni da esso ottenibili che sono previste dal costruttore. MODALITA DI IMMAGAZZINAMENTO L insieme delle specifiche che definiscono le condizioni e le modalità con le quali tenere a magazzino / deposito un dispositivo affinché, in tale fase, non vengano ad alterarsi le sue caratteristiche ad un livello tale da renderlo non più conforme alle specifiche previste dall uso a cui è destinato. PULIZIA Complesso di procedimenti e operazioni di tipo meccanico atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti. LAVAGGIO Processo, attuato con utilizzo di acqua additivata con opportune sostanze detergenti, atto a rimuovere lo sporco (fisico, chimico, organico) da un dispositivo (esempio: capo o manufatto di teleria o di materasseria). DECONTAMINAZIONE 13

14 Processo in grado di ridurre la carica microbica trattando con mezzi fisici o chimici substrati contaminati con materiale organico. Tale procedura ha lo scopo di proteggere gli operatori sanitari dall'esposizione all'hiv durante il processo di pulizia del materiale in base al Decreto del Ministero della Sanità del 28 settembre 1990 che all'art. 2. DISINFEZIONE Procedimento chimico o fisico che si propone di abassare a livelli di sicurezza il numero di microrganismi patogeni presenti su superfici o oggetti inanimati, ad eccezione delle spore batteriche. Disinfettante:Agente chimico ad attività antimicrobica aspecifica destinato all'impiego su oggetti o substrati inanimati. STERILIZZAZIONE Processo che ha l'obiettivo di distruggere ogni forma vitale presente su una data superficie, incluse le forme sporigene. Si definisce sterile la condizione di un dispositivo privo di microrganismi viventi sulla sua superficie; descritta come la possibilità di sopravvivenza di un microrganismo pari a 1: secondo quanto indicato da Farmacopea europea e da UNI EN 556. RICONDIZIONAMENTO Processo attraverso il quale ad un dispositivo riutilizzabile che ha perso i previsti requisiti, a seguito dell uso, vengono riconferiti tutti i sopra citati requisiti necessari a soddisfare le specifiche previste dall uso a cui è destinato. Tale processo consisterà in un insieme concatenato di attività, consistenti nel pulire e/o lavare e/o disinfettare il dispositivo, controllare se possiede ancora i requisiti fisico-meccanici che lo rendono atto ad un ulteriore utilizzo, sottoporlo ad eventuale manutenzione, conferirgli il finissaggio previsto, confezionarlo, nonché sottoporlo ad eventuale trattamento di sterilizzazione nel caso si debba renderlo idoneo ad utilizzi particolari (esempio: capi per interventi chirurgici). STABILIMENTO DI RICONDIZIONAMENTO ( lavanderia, centrale di steriliz. ) Impianto che riceve dispositivi riutilizzabili usati, e in quanto tali potenzialmente sporchi e contaminati (es: capi di teleria, vestiario, materassi e guanciali), e nel quale, attraverso opportuni processi, si attua il ricondizionamento dei dispositivi stessi. CENTRO DI UTILIZZO C.D.U. (o centro di costo ) 14

15 La minima unità autonoma funzionale della Stazione Appaltante (es: un reparto di Ospedale o di Struttura Territoriale, un ambulatorio, un Presidio Socio-Sanitario) che utilizza dispositivi per attività sanitarie o ausiliarie. SERVIZIO DI LOGISTICA DEI DISPOSITIVI PER ATTIVITA SANITARIE O AUSILIARIE Organizzazione dei rifornimenti continuativi, direttamente a ciascun centro di utilizzo della struttura servita, dei dispositivi necessari per l espletamento di attività sanitarie o ausiliarie nell ambito di strutture ospedaliere o territoriale. SERVIZIO DI LOGISTICA DEI DISPOSITIVI TESSILI E DEGLI ACCESSORI PER ATTIVITA SANITARIE O AUSILIARIE Organizzazione dei rifornimenti continuativi, direttamente a ciascun centro di utilizzo della struttura servita, di tutti i dispositivi tessili e degli accessori di corredo dei letti, di vestizione e protezione del personale, nonché dei dispositivi medici sterili per l allestimento del campo operatorio, necessari per l espletamento delle attività sanitarie o ausiliarie della struttura stessa, nonché della gestione del guardaroba e/o dei depositi dei dispositivi stessi. SET o KIT Pacco (e cioè una confezione delimitata da un apposito involucro) contenente uno o più dispositivi sterili (definibile rispettivamente set monopezzo o set composito); Come da normativa; * * * * * * * * 15

16 ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO L appalto ha per oggetto i servizi e/o le forniture sotto elencati, e dovrà essere espletato secondo le modalità esplicitate nel presente capitolato. Tale servizio dovrà essere espletato nelle aree riguardanti i Presidi Ospedalieri e le Sedi Territoriali dell'azienda Sanitaria d Rovigo. L Impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio oggetto del presente appalto presso le strutture ospedaliere e territoriali della suddetta Azienda Sanitaria indicate nell Allegato 4. Il Servizio ha per oggetto: a) la fornitura a noleggio di tutti: i dispositivi per attività sanitarie o ausiliarie i dispositivi tessili o accessori per attività sanitarie o ausiliarie i dispositivi medici sterili pluri-uso e/o monouso per l allestimento del campo operatorio. i set sterili da utilizzarsi per l allestimento del campo operatorio negli interventi chirurgici c) il ricondizionamento di tutti i dispositivi nelle tipologie sopra citate, dove previsto d) la messa a disposizione dello/degli stabilimento/i di ricondizionamento, per l esecuzione del servizio e) la messa a disposizione di mezzi, personale, sacchi di raccolta differenziati con codice colore per l esecuzione del servizio di logistica, compresa la fornitura in comodato d uso di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio di distribuzione della biancheria pulita e di raccolta delle biancheria sporca; f) la fornitura delle calzature definite come dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli zoccoli autoclavabili, per le categorie di personale individuate; g) la fornitura e il ricondizionamento delle divise definite come dispositivi di protezione individuale (DPI), per le categorie di personale individuate; h) ritiro e consegna di tutti i dispositivi negli orari e luoghi definiti; i) la gestione dei guardaroba e dei magazzini dei dispositivi all interno dei locali allo scopo già individuati, comprensiva della fornitura e delle attrezzature per arredare i locali guardaroba, con l'impegno all'assunzione del personale attualmente in servizio; l) rifornimento di pezzame e di traverse rotte in cotone 100% da utilizzare come stracci, oltre a lenzuola rotte confezionate in pacchi omogenei e identificabili come tali. L Impresa deve reintegrare periodicamente il numero e il tipo dì prodotti non più adeguati all'uso e mantenere nei Guardaroba un adeguato numero di tutti gli articoli previsti per sopperire alle urgenze. Nell appalto si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura delle attrezzature e la loro pulizia e manutenzione, la fornitura dei materiali, la formazione, i servizi di consulenza gestionale sull insieme delle attività che dovranno essere effettuate a supporto della corretta erogazione dei servizi sopraindicati. 16

17 Servizi accessori potranno essere attivati anche parzialmente, nel corso dell appalto, su richiesta dell'azienda Ulss. ART. 2 PERIODO CONTRATTUALE E DURATA DEL CONTRATTO Il contratto avrà durata di 5 anni (60 mesi) a decorrere dalla data del verbale di avvio del servizio. I primi 6 mesi di gestione del servizio saranno considerati periodo di prova, al termine del quale l Azienda ULSS potrà recedere dal contratto, con decisione motivata, qualora il servizio si riveli non corrispondente a quanto richiesto dal Capitolato Speciale e dettagliato, in termini di standard qualitativi e modalità di controllo. ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Le caratteristiche tecniche richieste per i dispositivi sono indicate nell allegato 2, tali caratteristiche sono indicative per consentire alle ditte partecipanti di presentare idonea campionatura secondo quanto più avanti richiesto. Nell allegato 3 sono indicati i posti letto per ospedale ed il numero dei centri di utilizzo a cui il servizio va erogato. Inoltre nel formulare la proposta le ditte partecipanti dovranno tener presente quanto sotto indicato. a) Biancheria piana e confezionata I capi di biancheria piana potranno essere personalizzati con il logo dell Impresa aggiudicataria. I capi di biancheria confezionata, in particolare tutte le divise del personale di reparto (fatta esclusione per il vestiario da comparto operatorio) dovranno essere personalizzate attraverso l'applicazione di etichette termoadesive riportanti gli estremi dell Aulss appaltante, il nome e cognome della persona, la sua qualifica ed il reparto di appartenenza. Tutti i capi ricevuti in dotazione saranno restituiti all Impresa aggiudicataria per: cambio di funzione che comporti una divisa diversa da quella precedente; interruzione del rapporto di lavoro (per dimissioni, per licenziamento o per pensionamento). L Azienda Sanitaria garantirà che non sia fatto, dal proprio personale, un uso improprio della biancheria che potrebbe produrre da una parte un indebito incremento dei consumi e, dall altra, danni irreparabili quali strappi, macchie indelebili, ecc. L Impresa aggiudicataria è tenuta, comunque, a propria cura e spese alla sostituzione della biancheria fornita in noleggio, posta fuori uso per normale usura, danneggiata e/o risultante mancante. La riparazione di tutta la biancheria compete alla Impresa aggiudicataria, in modo tale che il rammendo risulti appena visibile ed il capo risulti idoneo al servizio richiesto. La riparazione dei capi è quindi consentita solo se non contrasta con la funzionalità ed il decoro degli stessi. I capi a noleggio, rotti, vecchi o, comunque, non ritenuti decorosi da parte dell Azienda Sanitaria devono essere sostituiti, con celerità, con altrettanti capi conformi all originale (foggia, materiale, ecc..). 17

18 La stiratura di tutta la biancheria, ed in particolare delle divise, deve essere eseguita a perfetta regola d arte. L eventuale adeguamento e/o modifica della foggia delle divise da assegnare al personale dovrà essere effettuato entro tre giorni dalla prova effettuata. b) Lavaggio della biancheria piana e confezionata ll lavaggio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte con la consegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati piegati ed impacchettati. Il processo di lavaggio deve garantire un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni e l eliminazione degli odori. La biancheria consegnata ai Centri di utilizzo dovrà essere priva di qualsiasi elemento estraneo quali ad esempio peli, capelli, ecc., non ombreggiata, senza residui di lavaggio, con aspetto ed odore di pulito. I detersivi, candeggianti e correttivi vari, necessari alle operazioni di lavaggio della biancheria, dovranno essere conformi alle vigenti normative di legge e/o sanitarie e i capi consegnati dovranno essere esenti da ogni residuo di detersivo o di altri prodotti chimici usati nelle fasi di lavaggio. La Impresa Appaltatrice dovrà comunicare all Azienda Sanitaria tutti i prodotti utilizzati nel ciclo di lavaggio e disinfezione fornendo le schede tecniche e di sicurezza. Dovrà, inoltre, comunicare ogni eventuale variazione sui prodotti utilizzati che dovesse verificarsi durante il corso dell'appalto. Per pazienti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS), dovranno essere forniti articoli lavati con adeguati prodotti privi di profumazioni, ecc. che saranno definiti in accordo con il Servizio competente dell Azienda Sanitaria. L asciugatura della biancheria e dei capi di vestiario non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%/kg. in quanto l umidità può essere causa di contaminazione rapida e di produzione di cattivi odori durante lo stoccaggio. Tutta la biancheria pulita dovrà essere imballata per capi omogenei (lenzuola, traverse, ecc.) in pacchi facilmente maneggiabili di nylon termosaldato, traspiranti, resistenti ed a perfetta tenuta, onde garantire la massima igienicità e permettere una chiara identificazione del contenuto. L Impresa Appaltatrice dovrà provvedere al lavaggio delicato e/o a secco di dispositivi quali ad esempio in lana, sintetico o misto onde evitare lo scadimento qualitativo dei tessuti. c) Materassi e cuscini I materassi in poliuretano espanso forniti in noleggio dovranno essere anallergici, traspiranti, silenziosi, inodori, atossici, non dovranno generare polvere ed essere di buona maneggevolezza per il personale. I cuscini dovranno essere sagomati a saponetta e per quanto concerne i reparti di Pediatria e Neonatologia dovranno essere anti-soffocamento e le misure dovranno essere conformi alle dimensioni dei letti. La composizione interna dei materassi e cuscini dovrà garantire la possibilità di decontaminazione a vapore e il lavaggio in lavatrici ad acqua. 18

19 Tale lavaggio deve avere caratteristiche tali da eliminare sporco, macchie e odori e deve comprendere un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di detergente, che può essere causa di allergie o irritazioni. I dispositivi che dovessero essere individuati come potenzialmente infetti, dovranno essere sottoposti, a cura dell Impresa aggiudicataria, ad una accurata disinfezione e ricondizionamento. I materassi ed i cuscini dovranno essere consegnati imbustati e sigillati in sacchi trasparenti e perfettamente asciutti. L Impresa aggiudicataria sarà tenuta a fornire appositi sacchi di robusto materiale per il contenimento ed il trasporto della materasseria potenzialmente infetta. L'intero processo di lavorazione deve essere effettuato con attrezzature e locali adibiti esclusivamente al trattamento di biancheria sanitaria. L'area di produzione e di stoccaggio della biancheria pulita, deve essere separata fisicamente dalla zona sporca di lavorazione. ART. 4 FORNITURA DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI (TTR e TNT) La Ditta appaltatrice dovrà fornire un sistema per l allestimento del campo operatorio in condizioni di sterilità negli interventi chirurgici o in altre procedure invasive, o comunque in qualsiasi applicazione in cui vadano realizzate condizioni di asepsi. Tale sistema sarà costituito da un insieme di set sterili marchiati CE (dispositivi medici) contenenti la teleria, i camici e gli accessori. Tali dispositivi possono essere monouso in tessuto non tessuto (TNT) o dispositivi riutilizzabili o pluriuso in tessuto tecnico riutilizzabile (TTR). L obiettivo sarà quello di garantire condizioni di barriera durevoli fra operatori (chirurgo, strumentista, ecc.) e paziente, con speciale riguardo all impermeabilità che il sistema di copertura dovrà garantire al passaggio dei liquidi organici e non. I teli dovranno inoltre garantire una buona assorbenza nelle zone limitrofe al campo operatorio. Il materiale proposto dovrà poi presentare anche la peculiarità di non rilasciare particelle o pulviscolo. I prodotti devono rispettare standard qualitativi adeguati alla loro funzione. In particolare debbono: proteggere dall inquinamento batterico; avere caratteristiche chimico-fisiche tali da consentire il rispetto delle esigenze di comfort e sicurezza del paziente e del personale; garantire il rispetto di corrette tecniche asettiche durante l apertura della confezione ed il posizionamento dei teli; mantenere le caratteristiche fisiche e funzionali per tutta la durata dell intervento chirurgico o procedura interventistica. I prodotti offerti dovranno essere conformi alle vigenti norme riguardanti: 21. i requisiti ed i limiti prescritti dalla norma UNI EN ISO /3 e s.m.i., che devono possedere i tessuti con cui sono fabbricati i dispositivi medici utilizzati nell allestimento del campo operatorio 19

20 22. la produzione (trattamento di ricondizionamento - per i capi riutilizzabili - e sterilizzazione) ed la immissione in commercio, con particolare riferimento al D. Lgs. 46/97 (recepimento Dir. CEE 93/42) sui Dispositivi Medici Sterili e s.m.i. Per tutti i set o kit che saranno forniti si richiede che la piegatura, il confezionamento e la successione dei vari componenti all interno degli stessi siano tali da consentire il corretto impiego del prodotto secondo le tecniche asettiche. Le etichette dei prodotti, sia sulla confezione singola che sul set, devono inoltre riportare la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, secondo le disposizioni di cui al punto 13.3 dell allegato I del D.Lgs. 46/97 e s.m.i., quali: nome ed indirizzo della Ditta produttrice nome del prodotto descrizione riferimento a data e numero di lotto di fabbricazione metodo di sterilizzazione dicitura sterile data di scadenza o di validità del prodotto. I dati riportati sull etichetta devono consentire la rintracciabilità del dispositivo medico sterile fornito, con utilizzo di codice a barre sul singolo dispositivo o kit. Imballaggio e trasporto La tipologia di confezionamento primario e secondario deve garantire l integrità dei prodotti contenuti Confezionamento primario : I materiali sterili devono essere avvolti in un film plastico o idoneo imballaggio Confezionamento secondario : I prodotti devono essere contenuti in idonei imballaggi e confezionati in modo che sia garantita fino alla scadenza prevista la loro sterilità. Tali imballaggi dovranno costituire un efficace barriera contro la ricontaminazione tramite la polvere e l umidità. Le confezioni che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi altra traccia di manomissione, constatati in contraddittorio all atto della consegna, saranno rifiutate e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione delle stesse senza spesa aggiuntiva per la Stazione Appaltante. Su detti imballaggi devono essere riportate tutte le informazioni previste dalla Normativa 93/42/CEE, ivi compreso il simbolo di conformità alla stessa (marchio CE). Ciascuna unità di imballaggio per il trasporto deve essere marchiata in modo leggibile e durevole con le seguenti informazioni : Descrizione del contenuto, comprese le dimensioni, e/o codice di identificazione e disegno del prodotto; La quantità; Il nome o il marchio del fabbricante o del fornitore; 20

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