GIUNTA REGIONALE - Dirigenza - Decreti
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- Ambra Pellegrini
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1 GIUNTA REGIONALE - Dirigenza - Decreti BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Area di Coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro Settore Formazione e Orientamento DECRETO 22 maggio 2014, n certificato il Linee guida per lo svolgimento degli esami per il rilascio di qualifica per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) realizzati dagli istituti professionali statali (IPS). IL DIRIGENTE Visto quanto disposto dall art. 2 della L.R. 1/09 Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale, che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza; Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore; Visto il Decreto del Direttore Generale del 04 luglio 2013, n avente per oggetto Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle competenze - riorganizzazione dell Area di coordinamento Formazione, orientamento, lavoro ; Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 e s.m.i. recante Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro ; Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), emanato con DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R e s.m.i.; Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 17 Aprile 2012, n. 32 avente per oggetto Piano di Indirizzo Generale Integrato ex art. 31 della L.R. 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ; Vista la Delibera della Giunta Regionale 22 giugno 2009, n. 532 con la quale si approva il Disciplinare per l attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 e s.m.i; 123 Vista la Delibera della Giunta regionale del 28 di - cembre 2012, n e s.m.i. avente ad oggetto L. R. 32/ Approvazione del piano regionale dell`offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l`anno scolastico ; Vista la Delibera della Giunta regionale 19 marzo 2012, n. 217 concernente l Approvazione del protocollo d Intesa tra la Regione Toscana e l Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione nell a.s , e di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli IPS ai sensi dell art. 12 comma 3 del D.P.R 15 marzo 2010 n. 87 ; Vista la Delibera della Giunta regionale del 29 gennaio 2013, n. 53 inerente l Approvazione accordo RT e USR per la realizzazione AS dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale in regime sussidiario ai sensi dell art. 2 comma 3 DPR 15 marzo 2010 n Dgr 217/ Modifica ; Vista la Delibera della Giunta regionale del 22 aprile 2013, n. 294 e s.m.i. concernente il Sistema regionale di istruzione e formazione professionale: approvazione indirizzi per la realizzazione dell offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale ; Visto il decreto n del 16/04/2012 con il quale sono stati approvati i seguenti format: Formulario per la progettazione delle azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi degli IPS, la scheda di valutazione e il dossier individuale delle competenze; Visto il decreto n del 17/09/2012 con il quale è stato approvato il piano regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati da istituti professionali di stato a.s ; Considerato il Decreto Dirigenziale n del 28/ 10/2013 avente oggetto DGR 294/2013. Approvazione Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali di Stato a.s.f. 2013/2014 ; Visto il Decreto Dirigenziale n. 810 del 7/03/2013 che approva l allegato A Linee guida per lo svolgimento degli esami per il rilascio di qualifica per i percorsi di istruzione e formazione proessionale (IeFP) realizzati dagli istituti professionali statali (IPS) anni scolastici e formativi ; Visto l Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale
2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province in data 20/02/2014; Considerato che il suddetto accordo definisce i riferimenti e gli elementi minimi comuni per gli esami in esito dei percorsi di IeFP da recepire a livello regionale; Ritenuto di procedere alla modifica dell allegato A Linee guida per lo svolgimento degli esami per il rilascio di qualifica per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) realizzati dagli istituti professionali statali (IPS) di cui al Decreto Dirigenziale n del 07/03/2013; DECRETA - di approvare per le motivazioni meglio espresse in narrativa, l Allegato A Linee guida per lo svolgimento degli esami per il rilascio di qualifica per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) realizzati dagli istituti professionali statali (IPS) parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell art 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell art. 18 L.R. 23/2007. Ritenuto di procedere all approvazione del documento allegato A Linee guida per lo svolgimento degli esami per il rilascio di qualifica per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) realizzati dagli istituti professionali statali (IPS), parte integrante e sostanziale del presente atto; Il Dirigente Responsabile Gabriele Grondoni SEGUE ALLEGATO
3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N All.A) Settore Formazione e Orientamento LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL RILASCIO DI QUALIFICA PER I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) REALIZZATI DAGLI ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI (IPS)
4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 INDICE 1. Premessa 2. La valutazione degli apprendimenti in itinere al percorso 2.1 Rapporto tra standard professionali, standard formativi per la progettazione dei percorsi e standard di certificazione delle competenze 2.2 Il processo di dichiarazione degli apprendimenti 2.3 Attestazioni intermedie 3. L esame per la verifica delle competenze acquisite 3.1 La progettazione delle prove di esame finale 3.2 L articolazione delle prove per l acquisizione delle competenze 4. Le modalità di svolgimento dell esame finale 4.1 L ammissione agli esami di qualifica professionale 4.2 Organizzazione delle sessioni di esame e valutazione degli alunni diversamente abili 4.3 Composizione della Commissione di esame 4.4 Verbale di esame 4.5 Costi delle Commissioni di esame 4.6 Indicazioni in merito agli allievi non ammessi agli esami/non idonei alla qualifica
5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Premessa Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di fornire indicazioni sulle modalità di svolgimento degli esami per il rilascio di qualifica professionale all interno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito, IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali Statali (IPS) della Regione Toscana. Nello specifico, il presente documento fornisce alcuni standard minimi regionali per la valutazione e la certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, che alla terza annualità, prevedono il rilascio di qualifica professionale e, si propone, pertanto, come uno strumento operativo messo a disposizione degli Istituti Professionali Statali titolari di percorsi di Istruzione e Formazione professionale per la progettazione delle prove in itinere e finali. Gli allievi partecipanti ai percorsi IeFP possono, infatti, acquisire al termine del terzo anno anche i titoli di qualifica professionale elencati nell Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 (e nel Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all Accordo del 27 Luglio 2011) e nell Accordo Stato/Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione all indirizzo di studio frequentato. Tali figure nazionali sono state correlate alle figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana RRFP di cui alla DGR 532/09 e smi. Il rilascio delle suddette qualifiche e certificazioni (comprese le attestazioni intermedie) rispondono quindi alla disciplina regionale prevista dal Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della DGR 532/09 e smi e all Accordo del 27 Luglio 2011 per la coerenza dei modelli e relative note di compilazione di attestato finale di qualifica professionale e di attestazione intermedia delle competenze. Il documento intende, a tal scopo, condividere ed omogeneizzare gli elementi metodologici e le indicazioni fornite dalla normativa regionale per la progettazione delle prove e per lo svolgimento dell esame finale, integrando quanto già previsto nei seguenti atti: Indirizzi per la realizzazione dell offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale, approvati con DGR 294/2013 e smi Disciplinare per l attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 di cui alla DGR 532/2009 e smi; Nello specifico, il Disciplinare per l attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 di cui alla DGR 532/2009 e smi disciplina, nella sezione B), gli Standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze, che descrivono i diversi processi che la Regione Toscana ha individuato per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite nell ambito dei percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale orientati da un lato, alla valorizzazione e, dall altro, alla messa in trasparenza delle competenze degli individui, in relazione ai diversi sistemi di istruzione e formazione, al sistema dei servizi per l impiego ed al sistema delle imprese. Per quanto riguarda il rilascio di qualifica professionale in esito ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), i riferimenti specifici si rivolgono agli apprendimenti conseguiti in contesto formale e nello specifico si riferiscono ai seguenti processi: il processo e la funzione di dichiarazione degli apprendimenti; il processo di certificazione delle competenze; In merito al processo di certificazione delle competenze, si rimanda ad approfondimenti specifici contenuti nella DGR 532/09 e smi in merito a:
6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 Caratteristiche e prodotti del processo di certificazione; Il ruolo dell amministrazione; Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze; L esame per la verifica delle competenze ed il rilascio di certificazione; Al fine di fornire alcune indicazioni chiare in merito allo svolgimento delle procedure di rilascio di qualifica professionale relative ai soli percorsi IeFP, nelle presenti linee guida si riportano le disposizioni delle richiamate norme, specificando, laddove necessario, modalità applicative ad hoc, ovvero definendo alcune regole specifiche che si ritengono adottare per le specificità dei percorsi IeFP. Il documento si articola in tre sezioni principali: 1) La valutazione degli apprendimenti in itinere al percorso 2) L esame per la verifica delle competenze acquisite 3) Le modalità di svolgimento dell esame finale
7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N La valutazione degli apprendimenti in itinere al percorso 2.1 Rapporto tra standard professionali, standard formativi per la progettazione dei percorsi e standard di certificazione delle competenze La progettazione dei percorsi IeFP, come indicato nel documento Indirizzi per l offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale ha previsto l indicazione nel formulario di progetto dei seguenti elementi minimi: o figura professionale di riferimento (correlata al Repertorio Regionale delle Figure Professionali); o standard formativi e professionali, associati alla figura; o articolazione progettuale per Unità di Competenze, a cui possono concorrere diversi insegnamenti; o metodologia formativa adottata; o strutturazione e progettazione degli insegnamenti in Unità Formative finalizzate all acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste per la qualifica di riferimento; o architettura delle prove di verifica in itinere e progettazione delle prove finali finalizzate alla verifica delle competenze; o attività previste nell ambito dell autonomia e flessibilità della programmazione didattica; o attività di apprendimento in contesto lavorativo. In merito all architettura delle prove di verifica e valutazione, si richiede, in coerenza a quanto stabilito dalla normativa del Sistema Regionale delle competenze di cui alla DGR 532/09 e smi per gli standard di certificazione delle competenze, che il percorso formativo preveda due fasi: la valutazione degli apprendimenti; la valutazione/certificazione delle competenze; S intende per valutazione degli apprendimenti, una valutazione in itinere (o intermedia) finalizzata a verificare se e in che misura gli obiettivi di apprendimento dell intervento formativo articolato in Unità Formative e definiti in termini di conoscenze e capacità sono state effettivamente apprese. S intende per valutazione/certificazione delle competenze, una valutazione finale finalizzata alla verifica dell effettivo possesso delle competenze oggetto di certificazione ovvero, la capacità del candidato di realizzare le performance associate all Area/e di Attività delle Unità di Competenze oggetto di certificazione riferite a figure professionali previste nel RRFP. Entrambe le attività di valutazione potranno prevedere il coinvolgimento di un Esperto di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze interno o esterno all istituto scolastico ed inserito nell apposito Elenco Regionale. Si ricorda che la presenza del sopracitato ruolo è obbligatorio per gli Istituti e/o enti accreditati come da Normativa in materia di accreditamento degli organismi formativi in Regione Toscana (D.G.R. n.968 del 17/12/2007 e circolare regionale del 14/05/2012). 2.2 Il processo di dichiarazione degli apprendimenti Il processo di dichiarazione degli apprendimenti, richiede che i percorsi formativi prevedano i seguenti elementi: presidio dell intero processo di valutazione degli apprendimenti e quindi il corretto rapporto tra apprendimento e articolazione del percorso formativo (anche attraverso l Esperto di valutazione);
8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 definizione di un dispositivo operativo di valutazione, ovvero le metodologie e modalità di valutazione per ciascuna Unità Formativa prevista nel percorso formativo; coerenza e la correttezza metodologica dello svolgimento delle prove intermedie previste; rilascio di eventuale attestazione intermedia delle competenze con l indicazione delle competenze acquisite. Per la specificità dei percorsi IeFP, gli obiettivi di apprendimento che dovranno prevedere prove di valutazione degli apprendimenti sono: le competenze di base 1 del terzo anno individuate nel percorso; le singole conoscenze e capacità relative alle competenze tecnico professionali previste nella Figura Professionale di riferimento (individuate nelle singole Unità di Competenza/Area di Attività). Se il riferimento è costituito dalle Qualifiche disciplinate da normativa di settore di Estetista e Acconciatore la progettazione è per competenze. A tale scopo, il formulario di progetto indica il dettaglio delle prove per la verifica degli apprendimenti per ciascun anno di riferimento, con la descrizione dei seguenti elementi: Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche; Finalità e obiettivi delle prove; Modalità di svolgimento di ciascuna prova; Tempi di somministrazione della prova; Strumenti per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, schede di osservazione, etc.). La progettazione di tali prove sarà articolata per le singole Unità formative identificate nel percorso. Ciascuna Unità Formativa prevederà quindi una prova di valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze e capacità (relative a competenze base e tecnico professionali). L attività di apprendimento in contesto lavorativo si ritiene un unità formativa a sé stante e come tale deve prevedere una propria valutazione. 2.3 Attestazioni intermedie In merito alle attestazione intermedie, nei percorsi IeFP possono essere rilasciate le seguenti attestazioni: Attestato delle competenze (per le competenze tecnico professionali e per quelle di base relative al terzo anno) sia in caso di non superamento dell esame finale sia in caso di interruzione del percorso (Cfr. Accordo Conferenza Stato Regioni del 27 Luglio 2011); Certificazione delle competenze di base dell Obbligo d istruzione (biennio) ai sensi del Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 (su questa attestazione si rimanda alla normativa nazionale di riferimento). 1 Nello specifico le competenze di base del terzo anno sono quelle indicate nell All.4 di cui all accordo del 27 luglio 2011 riferite a: competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnologica; competenza storico, socio-economica. Tali competenze tengono conto delle competenze chiave del cittadino e di quelle riferibili agli assi culturali dell obbligo d istruzione di cui all Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007 e ne rappresentano un ulteriore sviluppo. In particolare le competenze in esito al terzo anno assumono quale base, e sviluppano, le competenze e i saperi dell obbligo di istruzione.
9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N La valutazione degli apprendimenti deve, inoltre, essere registrata nel Dossier individuale delle competenze, previsto dalla DGR 294/2013 e smi e adottato come modello nel DD 1656/2013. Il Dossier individuale delle competenze rappresenta un documento progressivo descrittivo degli esiti raggiunti e delle competenze comunque acquisite dall allievo per il conseguimento della qualifica di Istruzione e formazione professionale nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale. L adozione del dossier permette la documentazione delle competenze, nonché delle principali conoscenze e capacità conseguite, in rapporto agli standard di apprendimento dell offerta di IeFP e permette di rafforzare la valutazione periodica e finale delle competenze, l attuazione di interventi di orientamento personalizzati e la gestione dei passaggi in ingresso e in uscita.
10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N L esame per la verifica delle competenze acquisite 3.1 La progettazione delle prove di esame finale Tutti i percorsi triennali di IeFP trovano organica ed univoca classificazione nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, che costituisce il riferimento per le modalità di progettazione e per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite. I percorsi IeFP, finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale, adottano come riferimento imprescindibile le competenze professionali di una Figura professionale, comprensiva di tutte le Aree di Attività e relative Unità di Competenze di cui essa risulta composta, così come descritte e repertoriate nel Repertorio Regionale delle Figure professionali e le competenze di base relative al terzo anno così come indicate nell All.4 di cui all accordo del 27 luglio Le competenze acquisite all interno dell offerta regionale di istruzione e formazione professionale sono oggetto di una certificazione finale, che avviene previo superamento di un esame finalizzato ad accertare la capacità del candidato di realizzare le performance associate all Area/e di Attività delle Unità di Competenze oggetto di certificazione riferite alla figura professionale prevista nel RRFP 2 Coerentemente, il processo di certificazione dovrà prevedere la realizzazione di un sistema di valutazione delle singole competenze coerente con i contenuti delle stesse, in termini di tipologie di prove e di modalità di effettuazione delle stesse. A tale scopo, è richiesto agli Istituti di prevedere ed articolare le prove per l esame finale, finalizzate al rilascio di qualifica professionale, in sede di formulario di progetto, con l indicazione delle tipologie di prove finali previste (prove tecnico-pratiche, colloquio, prove di tipo oggettivo) e loro caratteristiche. 3.2 L articolazione delle prove per l acquisizione delle competenze Il sistema di valutazione dovrà focalizzarsi sulla rilevazione del livello di padronanza (performance) con cui l'allievo è in grado di svolgere alcune prestazioni (aree di attività) necessarie per realizzare prodotti/servizi caratterizzanti la Figura regionale di riferimento. Il set di prove di valutazione assume pertanto la prestazione e il prodotto/servizio risultante dalla prova, come espressione misurabile delle competenze possedute dall'allievo e agite in una situazione assimilabile e sufficientemente rappresentativa di quelle che caratterizzano il contesto lavorativo/professionale di riferimento della Figura Professionale. Le prestazioni professionali per essere agite richiedono inoltre il possesso di competenze integrate (tecnico professionali e di base) associate ad adeguati livelli di autonomia e responsabilità nella mobilitazione delle risorse personali degli allievi. Per assicurare ciò, l esame finale dovrà essere costituito da un insieme di prove per la certificazione delle competenze tecnico professionali con le seguenti caratteristiche: o oggetto di ciascuna delle prove da realizzare, esplicitamente definito con riferimento alla performance relativa a ciascuna Area di Attività per la quale si richiede la certificazione; o tempi, attrezzature; o modalità di svolgimento di ciascuna prova; o strumenti a supporto della Commissione per effettuare la valutazione delle competenze; 2 Se il riferimento è costituito dalle Qualifiche disciplinate da normativa di settore di Estetista e Acconciatore delle singole competenze previste.
11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N o ricorso ad eventuali prove oggettive supplementari; o condizioni e modalità di realizzazione del colloquio; o peso da attribuire a ciascuna prova. La dimensione tecnico-professionale costituisce l elemento fondamentale di riferimento dell esame e fornisce anche elementi di verifica per quella di base, anche attraverso forme di accertamento e valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni. Nella progettazione di dettaglio dovrà essere indicata, per ciascuna delle competenze tecnico professionale oggetto della valutazione: o Competenza oggetto della valutazione o Tipologia/e di prova/e prevista/e o Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione) o Modalità di svolgimento di ciascuna prova o Tempi di somministrazione della/e prova/e o Strumenti per la realizzazione delle prove di verifica finali (attrezzature e/o materiali, spazi, etc.) La sessione d esame per il rilascio di un attestato di qualifica deve accertare l effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze previste dalla Figura professionale di riferimento. A tale scopo, le prove d esame devono essere finalizzate a verificare il possesso di tutte le Unità di Competenze ovvero, la capacità del candidato di realizzare le performance associate alle Aree di Attività cui le Unità di Competenze oggetto di certificazione sono riferite. Nel peso complessivo dell esame finale (indicato in centesimi) verrà attribuito, per i percorsi IeFP, un peso obbligatorio del 50% relativo alla valutazione intermedia del percorso. Il peso relativo alle prove realizzate nella sessione di esame avrà quindi un peso residuo del 50%. Per valutazione intermedia del percorso s intende la risultante delle seguenti tre componenti valutative: l andamento del percorso, la valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso l UF stage) e la valutazione dello stage (UF stage). In merito alla definizione del set di prove finali, si stabilisce che: 1. le Aree di Attività/Unità di Competenza devono essere oggetto di valutazione attraverso prove tecnico-pratiche da cui emergono le relative performance. Una prova tecnico- pratica può essere svolta a verifica del possesso di una o più Area di Attività/Unità di Competenza; 2. la realizzazione di un colloquio è parte integrante, e quindi obbligatoria, della prova di valutazione; 3. è possibile prevedere eventuali prove supplementari, quali prove di tipo oggettivo (test a risposta multipla, domande chiuse, questionari a completamento, ecc.) finalizzate alla verifica del possesso di singole conoscenze o capacità riferibili alle Aree di Attività/Unità di Competenze oggetto di valutazione. 1. In merito alla prova tecnico- pratica, questa deve essere in ogni caso progettata con la finalità esplicita di verificare la capacità dell individuo di realizzare la performance caratteristica dell Area di Attività oggetto di valutazione. La prova tecnico-pratica relative alle Aree di Attività può essere costituita anche da un insieme di prove scritte e orali, elaborati tecnici e ogni altra modalità di valutazione ritenuta idonea
12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 dalla Commissione ai fini della verifica delle competenze previste dagli standard oggetto di valutazione. 2. In merito alle modalità di svolgimento del colloquio, questo potrà vertere sia sui risultati delle prove tecnico- pratiche effettuate sia su specifiche Conoscenze o Capacità riferibili alle Aree di Attività/Unità di Competenze oggetto di valutazione. 3. Le prove di tipo oggettivo non possono in alcun caso essere ritenute sostitutive delle tecnico-pratiche ma devono essere intese come un utile complemento finalizzato all acquisizione di informazioni ulteriori in vista della valutazione finale. La verifica dell acquisizione delle competenze di base può essere realizzata nell ambito della realizzazione delle prove tecnico- pratiche relative alle ADA/UC della figura. La realizzazione delle prove deve avvenire in locali adeguati al tipo di prove da svolgere ed al numero dei candidati previsti. Le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dei candidati devono essere adeguati al tipo di prove previste. A tutti i candidati devono essere garantite le medesime condizioni di realizzazione delle prove.
13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Le modalità di svolgimento dell esame finale 4.1 L ammissione agli esami di qualifica professionale Al termine del terzo anno scolastico e formativo il Consiglio di Classe effettua per ogni allievo iscritto al percorso di Istruzione e Formazione professionale in sussidiarietà integrativa un doppio scrutinio: 1. per l ammissione al quarto anno del percorso di Istruzione; 2. per l ammissione all esame di qualifica professionale. La valutazione ai fini dell'ammissione al quarto anno dei percorsi di Istruzione avviene secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPR 122/2009. La valutazione per l'ammissione all'esame di qualifica professionale avviene, in Regione Toscana, secondo le norme stabilite dalla DGR 532/09 e s.m.i. e dal presente atto. Il doppio scrutinio implica che per ogni allievo si possa verificare una delle seguenti possibilità: 1. ammissione sia alla classe quarta sia all esame di qualifica professionale; 2. non ammissione né alla classe quarta né all esame di qualifica professionale; 3. ammissione a sostenere l esame di qualifica professionale, ma non ammissione alla successiva classe quarta, per cui per proseguire il percorso di studi nell'istruzione l allievo dovrà ripetere, nel successivo anno scolastico, la classe terza. 4. ammissione alla classe quarta ma non ammissione all esame di qualifica professionale. L ammissione all esame finale è subordinata ai seguenti requisiti: 1. percentuale minima di frequenza delle ore del percorso; 2. percentuale minima di punteggio relativo alla valutazione intermedia del percorso. 1. L ammissione all esame finale è subordinata al raggiungimento, per ogni allievo, della percentuale minima del 75% di presenza alle attività formative annuali (come previsto dall art. 20 comma 2 del Dlgs 226/2005) e del minimo 50% di presenza alle attività di stage/tirocinio (o attività nell ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per i minori di 16 anni), come previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i. 2. L ammissione all esame finale è, inoltre, subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo relativo alla valutazione intermedia del percorso, espresso in centesimi, che deve essere di almeno 60/100. Il punteggio minimo è dato dalla media aritmetica delle tre valutazioni riferite a: valutazione andamento del percorso; valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage) e valutazione UF Stage. In casi eccezionali, e debitamente motivati dal Consiglio dei docenti, un allievo può essere ammesso all esame anche con un punteggio inferiore al 60/100 sulla valutazione intermedia del percorso. In tale caso, è necessario documentare le motivazioni e presentarle, quale documentazione agli atti, alla Commissione di esame. In tale caso il punteggio comunque attribuito sarà considerato valido ai fini del peso dello stesso sulla valutazione finale dell esame. Come stabilito nelle Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti di istruzione e formazione professionale, per le attività formative al terzo anno, per le quali è previsto l esame finale di qualifica, l Istituto scolastico inoltra all Amministrazione provinciale competente, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento delle prove d esame, la richiesta di istituzione della Commissione d esame, con l indicazione del luogo e il calendario degli esami. Gli esami di qualifica professionale vengono svolti entro l inizio dell anno scolastico e formativo successivo. Deroghe a tale data,
14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 richieste all Amministrazione competente, sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate. 4.2 Organizzazione delle sessioni di esame e valutazione degli alunni diversamente abili L organizzazione delle sessioni di esame finale per il rilascio di qualifica prenderanno a riferimento le classi in cui si articola ciascun progetto (percorso di qualifica/annualità). In particolare, si suggerisce, al fine di ottimizzare i costi di commissione di esame, di accorpare, ove presenti, gli allievi riferiti a classi (o gruppi/classe) riferiti a ciascun percorso di qualifica. A titolo esemplificativo, se l Istituto ha previsto per la qualifica di addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati la costituzione di tre classi, dovrà programmare un unica sessione di esame, organizzata, in base agli allievi ammessi all esame, nelle giornate necessarie allo svolgimento delle prove di esame previste per il rilascio di qualifica. La durata minima e massima della sessione di realizzazione delle prove per la verifica delle competenze finalizzata al rilascio di attestato di qualifica, prevista nella DGR 532/09 e smi, è rispettivamente di uno e di tre giorni. Tale durata può essere aumentata, nei casi di un elevato numero di allievi/classi come nei casi sopra esposti, previa autorizzazione della Provincia/Circondario di riferimento. L esame finale dovrà, inoltre, prevedere modalità specifiche per la valutazione di alunni disabili che seguirà quanto disposto in materia e adottato dai singoli Istituti. E consentito, a tal scopo, l impiego di insegnanti di sostegno e l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabili attraverso le prove tecnico pratiche ed il colloquio previsto. Gli Istituti Professionali, al fine di favorire l inserimento nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale degli alunni in situazioni di disabilità, e al pari di quanto avviene nei percorsi di istruzione, progettano percorsi personalizzati, differenziati per obiettivi didattici e formativi rispetto ai normali percorsi IeFP, che tengano conto delle specificità dell allievo. I percorsi personalizzati possono prevedere anche modalità di valutazione degli apprendimenti differenziati, al fine di accertare le competenze raggiunte. Gli allievi in situazione di disabilità partecipano agli esami finali di qualifica professionale, svolgendo, ove necessario, prove differenziate, omogenee al percorso svolto e finalizzate all attestazione delle competenze acquisite. Per tali allievi è indispensabile prevedere la disponibilità, durante la prova d esame, di mezzi che abbiano funzionalità strumentale al raggiungimento dei medesimi obiettivi (es. ausili, protesi, tastiere speciali, dizionari braille, etc.). 4.3 Composizione della Commissione di esame L esame si svolge davanti ad una Commissione nominata ed istituita dall amministrazione competente, che risulta essere composta come segue: Presidente con funzioni di verifica e controllo della correttezza formale dell esame, ovvero della correttezza procedurale della realizzazione delle prove, e di responsabile della certificazione; Due esperti di settore, nominati dall amministrazione in base al settore economico e all ambito professionale cui appartiene la figura professionale di riferimento. I settori economici sono quelli previsti per l organizzazione delle figure professionali del
15 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Repertorio regionale. L amministrazione provvede in proprio all individuazione degli esperti di settore con credenziali adeguate; Un componente designato dall Istituto Professionale di Stato, titolare del percorso formativo. Tale ruolo può essere ricoperto da una delle risorse professionali che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo. Ciascun soggetto cui la normativa regionale assegna il compito di nominare i componenti della Commissione nomina i relativi supplenti. L Istituto Professionale di Stato, titolare del percorso formativo, provvede a inviare all amministrazione almeno sessanta giorni prima della data di realizzazione delle prove d esame la richiesta di istituzione della Commissione d esame, nella quale dovrà essere indicato: - il settore economico regionale cui fa riferimento la certificazione da rilasciare, la figura professionale cui corrisponde la qualifica professionale; - il luogo ed il calendario degli esami; - il nominativo del Rappresentante interno dell Istituto; - il nominativo dell esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze che svolge la funzione di responsabile interno dei processi di valutazione di organismo formativo e che ha contribuito alla progettazione delle prove intermedie durante il percorso formativo. La Commissione viene istituita dall amministrazione con proprio atto, che viene trasmesso all Istituto Professionale di Stato titolare. Le modalità di insediamento e svolgimento della sessione di esame sono descritte nella DGR 532/09 e smi. 4.4 Verbale di esame Gli esiti finali della valutazione sono formalizzati nell apposito verbale d esame che registra lo svolgimento di tutte le sessioni d esame, secondo il modello adottato dall Amministrazione regionale e deve essere redatto in duplice copia, una deve essere inviata all Amministrazione finanziatrice e l altra deve essere conservata a cura del soggetto attuatore. Il verbale di esame è lo strumento che riepiloga le diversi fasi del processo: - prospetto (riepilogativo del percorso) - fase preparatoria - fase di realizzazione delle prove - fase valutativa Ogni sezione sopra indicata descrive le fasi del processo di certificazione da erogare con l ausilio alla compilazione di tabelle e box riepilogativi inerenti sia il processo di progettazione dell impianto delle prove, sia delle valutazione dei partecipanti coinvolti. L acquisizione da parte dell amministrazione del verbale costituisce condizione essenziale per il rilascio delle attestazioni. 4.5 Costi delle Commissioni di esame I costi della Commissione di esame sono stabiliti nel D.D. 3519/2009 e smi, che indica i costi spettanti ai componenti della commissione d esame definiti in base a: - numero dei candidati da esaminare; - numero di Unità di Competenze da certificare ovvero delle performance associate alle Aree di Attività cui le Unità di Competenze da certificare si riferiscono; - il livello EQF della qualifica prevista.
16 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 In caso di esame per il rilascio di attestato di qualifica, l esito può essere: a) idoneità alla qualifica: effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze caratterizzanti la Figura di riferimento e le competenze base previste; b) idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze che compongono la qualifica: effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle Unità di Competenze caratteristiche della figura di riferimento; c) non idoneità: non superamento di nessuna delle prove previste. Le attestazioni rilasciate a seguito di ciascun tipo di esito sono: a) attestato di qualifica; b) certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze di cui il candidato ha dimostrato il possesso (modello regionale DGR 532/09) e attestazione intermedia delle competenze (Modello Allegato 7 dell Accordo 27 Luglio 2011); c) attestato di competenze (cfr par. 2.3). Qualora il candidato sia pervenuto all esame finale a seguito di percorso formativo, può richiedere all organismo formativo una attestazione intermedia delle competenze relativamente al percorso svolto, da utilizzare come credito formativo. Il conseguimento da parte degli studenti delle competenze previste dalle qualifiche regionali correlate alle qualifiche triennali di cui all Allegato 1 all Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 29 aprile 2010 (e del Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all Accordo del 27 Luglio 2011) e all Accordo Stato/Regioni del 19 gennaio 2012 così come previsto nell Allegato 1 degli Indirizzi prevede il rilascio delle suddette qualifiche (comprese le eventuali attestazioni intermedie) a norma della disciplina regionale prevista dal Sistema Regionale delle Competenze ai sensi DGR 532/09 e smi. Le competenze acquisite verranno riportate nei format relativi ai modelli di attestazione approvati nell Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 (Attestato di qualifica professionale e Attestato di competenze) di cui agli Allegati 5 e 7 dell Accordo. L attestato di qualifica in uscita relativo ai percorsi triennali di qualifica, prevede una denominazione iniziale, riferita alla Figura Regionale accompagnata dall indicazione della denominazione della Figura nazionale. Le competenze acquisite dovranno, infine, essere registrate nel Dossier individuale delle competenze, previsto dalla DGR 294/2013 e adottato come modello nel DD 1656/ Indicazioni in merito agli allievi non ammessi agli esami/non idonei alla qualifica Il presente paragrafo fornisce informazioni relative agli allievi che non sono stati ammessi a sostenere, al termine del percorso triennale, gli esami finali di qualifica o che, pur ammessi, sono stati valutati non idonei alla qualifica professionale. Allievi non ammessi all esame e allievi ammessi all esame ma non idonei alla qualifica professionale Gli allievi che al termine del terzo anno non sono stati ammessi all esame finale e gli allievi che pur ammessi sono risultati non idonei alla qualifica professionale, qualora non siano stati promossi al quarto anno, possono frequentare nuovamente il terzo anno del percorso di IeFP nel successivo anno scolastico e formativo e, se ricorrono le condizioni, sostenere nuovamente l esame finale per il conseguimento della qualifica. In questo caso l Istituto deve prevedere, se necessario, percorsi di recupero affinché gli allievi possano:
17 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N seguire con profitto il terzo anno; - sostenere l esame finale di qualifica che verte sulle competenze del triennio. Coloro che, oltre all ammissione all esame finale, sono stati ammessi anche al quarto anno non possono ripetere la terza classe e sostenere nuovamente l esame, in quanto fuoriusciti dal percorso triennale IeFP. I ragazzi che hanno acquisito solo un certificato di competenze, se ammessi all esame di qualifica professionale, dovranno comunque sostenere tutte le prove previste. Resta fermo che i ragazzi non ammessi all esame finale e quelli risultati non idonei alla qualifica professionale, in alternativa possono, qualora siano ancora in diritto- dovere, entrare in uno dei percorsi per drop-out, gestiti dalle Agenzie Formative accreditate. Allievi ammessi all esame ma che non l hanno sostenuto Gli allievi ammessi a sostenere l esame finale e che per motivate e documentate esigenze non hanno potuto parteciparvi, possono sostenere l esame in una successiva sessione. Gli Istituti Professionali richiedono all Amministrazione Provinciale competente la verifica della presenza sul territorio regionale di eventuali sessioni di esami, relative alla stessa qualifica professionale, per permettere all allievo di svolgere le prove di esame al termine dello stesso anno scolastico e formativo. Qualora sul territorio non siano presenti sessioni di esame, l allievo parteciperà alla prima sessione organizzata dall Istituto Professionale in cui ha svolto il percorso triennale. Gli allievi ammessi a sostenere l esame finale e che non vi hanno partecipato senza motivata esigenza, non sono ammessi in altre sessioni di esame.
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