Art. 1 Oggetto e finalità
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- Ippolito Casati
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1 REGOLAMENTO del, n. Regolamento di attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera Art. 1 Oggetto e finalità 1. Le norme del presente regolamento attuano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, n 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera), di seguito denominata legge regionale, recante le norme in materia di cui al decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). 2. L obiettivo dell istituzione dei distretti è quello di offrire ai sistemi locali di piccole e medie imprese strumenti per consolidare la propria competitività e potenziare i fattori positivi del contesto nel quale operano. A tal fine, la Regione Campania include i distretti, di cui alla legge regionale, nei suoi programmi di intervento in materia di occupazione, trasferimento tecnologico, politiche energetiche, mitigazione dell impatto ambientale, formazione professionale, qualificazione delle produzioni agricole e agroalimentari, sviluppo rurale. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Distretti rurali (acronimo DIR): i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali; b) Distretti agroalimentari di qualità (DAQ): i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni certificate, riconosciute ai sensi della normativa vigente; c) Distretti di filiera (DIF): l insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agroalimentare come la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di un prodotto agro-alimentare; d) capofila: soggetto designato a rappresentare gli aderenti al distretto candidato al momento della presentazione della domanda di accreditamento. Può essere un soggetto pubblico o privato, rappresentante di autonomie funzionali o di categorie; e) comitato promotore: soggetto associato che si propone nelle sue finalità il riconoscimento del distretto nell ambito di un sistema territoriale definito; f) aderenti: tutti i sottoscrittori del comitato promotore finalizzato all accreditamento del distretto, portatori d interesse del territorio, del comparto, delle aree economiche ed istituzionali collegate alla proposta di riconoscimento. Bozza Regolamento di attuazione LR n. 20/2014 (Istituzione distretti rurali, agroalim. e filiera) 1
2 Art. 3 Riconoscimento dei distretti rurali, agroalimentari di qualità e di filiera 1. Il riconoscimento è disposto dalla Giunta Regionale con propria deliberazione a seguito dell istruttoria compiuta dalla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, che si avvale di apposita commissione interna di cui al comma 2, istituita con provvedimento del direttore generale. 2. La commissione è costituita da dirigenti e funzionari interni alla direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali e si avvale della collaborazione funzionale e di supporto delle strutture amministrative della direzione medesima competenti nelle materie riportate negli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale. 3. Preliminarmente all istituzione della commissione di cui al comma 2, il direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio atto, stabilisce i criteri per la valutazione delle richieste di riconoscimento attraverso l indicazione di parametri e relativi punteggi riferiti ai singoli requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. I criteri, oltre che ai requisiti predetti, indicano anche i parametri per la valutazione qualitativa delle relazioni di accompagnamento delle istanze di riconoscimento, in termini di rispondenza alle finalità della legge regionale. 4. La commissione, valutata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale e agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, trasmette al direttore generale il parere tecnico sulla rispondenza dell istanza e della documentazione a corredo. Art. 4 Soggetti che possono chiedere il riconoscimento del distretto 1. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto sono quelli indicati al comma 2 dell articolo 6 della legge regionale. 2. Le imprese di cui alla lettera a) del comma 2 dell articolo 6 della legge regionale sono le imprese agricole ed agroalimentari, in forma singola o associata, operanti nel territorio regionale. Solo per i distretti rurali sono ammesse, come aderenti, anche imprese locali attive in altri settori, sempre che il distretto proposto preveda un sistema di relazioni sinergico tra comparti diversi. 3. Tra i soggetti privati ad interesse collettivo di cui alla lettera b) del comma 2 dell articolo 6 della legge regionale sono compresi i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, i consorzi di imprese, i consorzi di gruppi di azione locale, i centri privati di ricerca, gli enti di formazione professionale, le fondazioni, gli istituti bancari e le associazioni di rilevanza regionale. 4. Tra i soggetti pubblici di cui alla lettera c) del comma 2 dell articolo 6 della legge regionale sono comprese le aziende speciali delle camere di commercio industria agricoltura e artigianato e le società a partecipazione pubblica. Art. 5 Istanza per il riconoscimento del distretto 1. L istanza per il riconoscimento è presentata dal capofila designato dal comitato promotore del distretto, in nome ed in conto di tutti i soggetti aderenti, a partire da quindici giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale del presente regolamento. 2. Il capofila del comitato promotore del distretto agroalimentare di qualità e del distretto di filiera è esclusivamente un soggetto di natura privatistica. 3. L istanza è indirizzata alla direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, completa della seguente documentazione: Bozza Regolamento di attuazione LR n. 20/2014 (Istituzione distretti rurali, agroalim. e filiera) 2
3 a) atto costitutivo e statuto del comitato promotore, sottoscritto da tutti gli aderenti per il tramite dei propri legali rappresentanti, in cui si evinca la previsione della costituzione di distretto rurale, di distretto agroalimentare di qualità o di distretto di filiera; b) un dossier sintetico che documenti: 1) le iniziative di animazione e concertazione dei soggetti interessati al riconoscimento del distretto svolte sul territorio/filiera interessato/a, documentando altresì quali soggetti pubblici e privati del territorio sono stati invitati ad aderire alla proposta di distretto; 2) i compiti del comitato promotore; 3) le finalità del distretto; 4) l indicazione del sistema di governo del distretto, che deve contenere obbligatoriamente le modalità di gestione del distretto a seguito del riconoscimento (comitato di distretto e soggetto responsabile del distretto); c) eventuali manifestazioni di interesse ed adesione di soggetti pubblici e privati, non direttamente aderenti, o che subordinano l adesione formale al successivo riconoscimento, ovvero che dichiarano di voler aderire alle iniziative promosse dal distretto anche mediante accordi di partenariato; d) copia dei documenti di riconoscimento, in corso di validità, dei legali rappresentanti degli aderenti firmatari; e) l eventuale logotipo grafico che contraddistingue il distretto e la sua descrizione; f) relazione illustrativa di contesto che dovrà dimostrare che i promotori del distretto possiedono i requisiti per il riconoscimento di cui all articolo 3. Art. 6 Requisiti per il riconoscimento del distretto rurale (DIR) 1. Al fine del riconoscimento di distretto rurale (DIR), il comitato promotore deve dimostrare di possedere i requisiti di cui all articolo 3 della legge regionale. 2. Nella relazione di cui alla lettera f) del comma 2 dell articolo 5, i soggetti candidati devono riportare: a) la forma giuridica, conforme all ordinamento previsto dal codice civile in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati, che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento; b) la perimetrazione, su base cartografica, dell area territoriale interessata dal DIR; c) un analisi socio-economica dell area territoriale interessata da cui si evinca la sussistenza: 1) delle peculiarità del territorio in termini demografici, economici, geografici ed ambientali; 2) di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri comparti produttivi; 3) di un identità storica e paesaggistica omogenea del territorio; 4) della presenza di un sistema produttivo articolato in più settori oltre quello agricolo; 5) della presenza di attrattori turistici, storici, culturali e paesaggistici; 6) della presenza di aziende agricole multifunzionali; 7) della presenza di un offerta locale di servizi atti a soddisfare l esigenza delle imprese nel campo dell innovazione, della formazione professionale, della valorizzazione del patrimonio di risorse agricole, alimentari, forestali, paesaggistiche e culturali; 8) dell interesse delle istituzioni locali verso la costituzione del DIR e a stabilire con esso rapporti di tipo collaborativo, al fine di contribuire allo sviluppo dell imprenditoria locale. 3. Al fine di agevolare i promotori del DIR e la conseguente procedura di riconoscimento, la direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, con apposito provvedimento, adotterà gli indicatori e gli indici per la corretta individuazione di un distretto rurale. Bozza Regolamento di attuazione LR n. 20/2014 (Istituzione distretti rurali, agroalim. e filiera) 3
4 Art. 7 Requisiti per il riconoscimento del distretto agroalimentare di qualità (DAQ) 1. Al fine del riconoscimento di distretto agroalimentare di qualità (DAQ), il comitato promotore deve dimostrare di possedere i requisiti di cui all articolo 4 della legge regionale. 2. Nella relazione di cui alla lettera f) del comma 2 dell articolo 5, i soggetti candidati devono riportare: a) la forma giuridica, conforme all ordinamento previsto dal codice civile in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati, che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento; b) la perimetrazione, su base cartografica, dell area territoriale interessata dal DAQ; c) un analisi socio-economica da cui si evinca: 1) la presenza di produzioni agroalimentari di qualità certificata, quali denominazioni di origine geografica, riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa comunitaria e nazionale; 2) la presenza di produzioni agroalimentari tradizionali di cui al DM 350/1999 e successive modifiche ed integrazioni e di marchi collettivi geografici o di qualità registrati relativi a prodotti agroalimentari locali; 3) la presenza di almeno una filiera produttiva agroalimentare, riferite a prodotti certificati a denominazione di origine geografica, caratterizzate da rapporti di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e le imprese del settore della trasformazione e della distribuzione agroalimentare; 4) la costituzione di rapporti di relazione e collaborazione tra le istituzioni locali, il mondo della ricerca e gli operatori delle filiere agroalimentari del territorio; 5) l interazione eventuale tra le produzioni agroalimentari del territorio e le attività culturali, promozionali e turistiche che si svolgono ordinariamente a livello locale; 6) la presenza a livello territoriale di centri di ricerca, anche privati, di eccellenza tecnologica e di servizi di sviluppo che potrebbero interagire e favorire le attività del DAQ. 3. Al fine di agevolare i promotori del DAQ e la conseguente procedura di riconoscimento, la direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, con apposito provvedimento, adotterà gli indicatori e gli indici per la corretta individuazione di un distretto agroalimentare di qualità. Art. 8 Requisiti per il riconoscimento del distretto agroalimentare di filiera (DIF) 1. Al fine del riconoscimento di distretto di filiera (DIF), il comitato promotore deve dimostrare di possedere i requisiti di cui all articolo 5 della legge regionale. 2. Nella relazione di cui alla lettera f) del comma 2 dell articolo 5, i soggetti candidati devono riportare: a) la forma giuridica, conforme all ordinamento previsto dal codice civile in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati, che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento; b) la perimetrazione, su base cartografica, dell area territoriale interessata dal DIF; c) un analisi socio-economica da cui si evinca la sussistenza: 1) delle peculiarità della filiera agricola o agroalimentare interessata, in termini economici, statistici e produttivi; Bozza Regolamento di attuazione LR n. 20/2014 (Istituzione distretti rurali, agroalim. e filiera) 4
5 2) di una significativa concentrazione di imprese sul territorio interessato dal DIF, fra loro integrate secondo una logica di filiera, appartenenti a: - filiera viti-vinicola; - filiera olivicola-olearia; - filiera orto-frutticola; - filiera cerealicola-pasta; - filiera cerealicola-pane; - filiera carni; - filiera lattiero-casearia; - filiera ittica; - altra (da indicare); 3) di un sistema consolidato di relazioni tra imprese agricole e imprese agroalimentari nell ambito della filiera interessata; 4) della costituzione di rapporti di relazione e collaborazione tra le istituzioni locali, il mondo della ricerca, le attività culturali, promozionali e turistiche e gli operatori della filiera; 5) della presenza a livello territoriale di centri di ricerca, anche privati, di eccellenza tecnologica e di servizi di sviluppo che potrebbero interagire e favorire le attività del DIF. 3. Al fine di agevolare i promotori del DIF e la conseguente procedura di riconoscimento, la direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, con apposito provvedimento, adotterà gli indicatori e gli indici per la corretta individuazione di un distretto di filiera. Art. 9 Piano di distretto 1. A seguito del riconoscimento, il distretto comunica alla competente direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali l avvenuto e definitivo assetto gestionale, nella forma giuridica prevista nell istanza per il riconoscimento, istituendo di conseguenza gli organismi sociali e di gestione, conformemente alle disposizioni di cui all articolo Successivamente alla costituzione societaria, il distretto presenta, alla direzione generale di cui al comma 1, la proposta di Piano di distretto, redatto nel rispetto dei contenuti di cui all articolo 8 della legge regionale. 3. Il piano è presentato dal soggetto responsabile della gestione del distretto entro 45 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione della deliberazione di giunta regionale di riconoscimento del distretto. 4. La proposta di piano di distretto contiene obbligatoriamente la documentazione di cui al comma 3. dell articolo 8 della legge regionale. 5. Il piano, per essere approvato, ai sensi del comma 5 della legge regionale, deve avere una proiezione triennale degli interventi e si attua attraverso programmi annuali di attività. Art. 10 Approvazione del Piano di distretto 1. Il piano di distretto di cui all articolo 9 è approvato dalla Giunta Regionale a seguito di apposita istruttoria della direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, compiuta entro 60 giorni dalla data di presentazione, sulla base dei contenuti richiamati nell articolo 8 della legge regionale. 2. Il piano ha validità triennale, a far data dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del piano medesimo. Bozza Regolamento di attuazione LR n. 20/2014 (Istituzione distretti rurali, agroalim. e filiera) 5
6 3. La direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali può richiedere al soggetto che ha presentato la proposta di piano, modifiche ed integrazioni documentali, interrompendo la fase di istruttoria. La mancata consegna dei documenti integrativi o delle modifiche richieste entro i successivi 15 giorni determinano il rigetto del piano che potrà essere ripresentato trascorsi 30 giorni dalla data di notifica del respingimento. Art. 11 Revoca del riconoscimento del distretto 1. Il riconoscimento del distretto è valido fino ad eventuale revoca disposta dall amministrazione regionale, sulla base di esplicita rinuncia ovvero su decisione unilaterale della regione in relazione all accertamento del venir meno dei requisiti minimi che ne hanno determinato l accreditamento. 2. Il distretto riconosciuto è tenuto al mantenimento dei requisiti di base presentati in sede di richiesta e a comunicare alla competente direzione generale ogni eventuale variazione sopraggiunta, inviando la documentazione aggiornata in sostituzione di quella originaria, sulla quale l ufficio regionale di competenza effettuerà la nuova istruttoria di accertamento e, nel caso del venir meno dei requisiti minimi, l avvio conseguente della procedura di revoca del riconoscimento. 3. La revoca è disposta anche se il soggetto responsabile della gestione del distretto non presenta, entro i termini ordinatori fissati dal comma 3 dell articolo 9, il piano di distretto. Art. 12 Attività di monitoraggio e controllo sui distretti 1. La direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 7 dell articolo 8, si riserva in ogni momento, con preavviso, di effettuare operazioni di monitoraggio e controllo in loco presso le sedi dei distretti, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti minimi previsti per il riconoscimento. Per agevolare tale tipo di audit i funzionari incaricati si serviranno di apposita lista di controllo. 2. Il legale rappresentante del distretto o la persona da lui delegata è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo, consentendo loro l accesso alle sedi interessate, comprese quelle operative riportate nella documentazione per il riconoscimento ovvero indicate nel piano di distretto di cui all articolo Se dai risultati dei controlli si riscontrano irregolarità tali da causare la perdita dei requisiti minimi previsti per l accreditamento, la direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali notifica la contestazione al legale rappresentante del distretto, stabilendo un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità. 4. In mancanza di regolarizzazione della posizione entro i termini indicati, l ufficio stesso avvia la procedura di revoca del riconoscimento del distretto. Art. 13 Attività di animazione e informazione 1. La Regione promuove: a) la creazione dei DIR, nell obiettivo di favorire i processi di coesione e correlazione tra il settore primario e gli altri comparti produttivi presenti all interno dei distretti rurali; b) la riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari tipiche campane; Bozza Regolamento di attuazione LR n. 20/2014 (Istituzione distretti rurali, agroalim. e filiera) 6
7 c) le attività volte a garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità degli alimenti, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole e agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali; d) il miglioramento delle strutture produttive e delle infrastrutture di servizio adeguate alle esigenze funzionali dei distretti; e) il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali del settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane dei territori rurali, mediante qualificati programmi di formazione; f) l integrazione e la collaborazione dei soggetti di cui all articolo 2 per lo svolgimento delle attività di animazione volte alla creazione dei distretti, mediante la stipula di convenzioni o altri atti d intesa, con particolare riguardo agli enti pubblici locali e ai consorzi di tutela. 2. La Giunta regionale attua, direttamente o attraverso forme di compartecipazione finanziaria, interventi e progetti per favorire gli obiettivi e le finalità della legge regionale, anche attraverso le risorse rese disponibili sui bilanci annuali ordinari, nel rispetto della norma finanziaria di cui all articolo 11 della legge finanziaria e del presente regolamento. 3. La Giunta regionale, ai fini del rispetto della clausola valutativa di cui all articolo 10 della legge regionale, può istituire, con propria deliberazione, di concerto con il Consiglio regionale, un tavolo di cooperazione istituzionale con le rappresentanze dei soggetti di cui all articolo 2, per la verifica periodica dello stato di attuazione della legge medesima. Art. 14 Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Bozza Regolamento di attuazione LR n. 20/2014 (Istituzione distretti rurali, agroalim. e filiera) 7
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