DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA - REGOLAMENTO - ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
|
|
- Francesco Manfredi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA - REGOLAMENTO - ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Con il presente Regolamento il Comune di Bitritto disciplina su tutto il proprio territorio le attività di barbiere, parrucchiere, estetista, ai sensi della Legge n. 161, come modificata ed integrata con Legge n. 1142, Legge n.735, ed inoltre della Legge n L esercizio delle attività di cui al precedente comma 1, effettuato in forma individuale oppure in forma societaria di persone o di capitali, comunque svolto, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alle predette disposizioni, al presente regolamento e a qualunque altra disposizione di legge e di regolamento in materia, in quanto applicabile. ART. 2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 1. A norma dell art. 2 della legge n. 161 del 1963, così come sostituito dall art. 2 della legge n del 1970 e della legge n.1 del 1990, chiunque intenda esercitare l attività di barbiere, parrucchiere, estetista deve munirsi di apposita autorizzazione amministrativa. 2. L autorizzazione amministrativa è valida per i locali in essa espressamente indicati. 3. Per il medesimo locale o per locali attigui e tra loro comunicanti è ammesso: a) il rilascio di un unica autorizzazione ad un unico soggetto, comprensiva di una o più tipologie di attività di cui all art. 3, comma 1; b) il rilascio di distinte specifiche autorizzazioni, a soggetti diversi, per ciascuna delle tipologie di attività di cui all art.3, comma Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell esercente (persona fisica), a condizione che questi consenta i controlli da parte dell autorità competente nei locali adibiti all esercizio dell attività; detti locali devono essere comunque distinti, separati e non comunicanti con i locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell esercizio. 5. E consentito, allo stesso soggetto, se costituito in forma societaria, di essere titolare di più autorizzazioni amministrative purché in locali diversi tra loro ed alla condizione che siano presenti nelle varie sedi soci o direttori di azienda o associati in partecipazione, in possesso della qualificazione professionale. 6. L esercizio dell attività di barbiere, parrucchiere, estetista in forma ambulante o mediante posteggio non è ammesso. 7. L effettuazione delle prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata è ammessa nei casi seguenti: a) presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili; b) nelle sedi in cui si svolgono manifestazioni inerenti lo spettacolo; c) in via generale, nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo e similari. 8. Le prestazioni di cui al comma 7 devono essere eseguite dal titolare dell impresa o da altro addetto (socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente o apprendista), in possesso di qualificazione professionale. 9. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività di cui al presente regolamento possono essere autorizzate anche: 1
2 presso esercizi commerciali di vendita di prodotti cosmetici e/o profumeria, a condizione che tale specificità merceologica sia esclusiva, non abbinata ad altre merceologie diverse da prodotti cosmetici e/o profumeria ; congiuntamente ad altre attività genericamente inerenti l estetica, la cura, l esercizio fisico ed il benessere delle persone, il cui esercizio sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla legge n.1 del 1990 e del presente regolamento. ART. 3 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI 1. L autorizzazione amministrativa per l esercizio dell attività può essere rilasciata per una singola o per più attività di cui al presente regolamento (barbiere, parrucchiere, estetista), così come definite, rispettivamente, alle successive lett. a), b), c) : a) l esercizio dell attività di BARBIERE, esclusivamente rivolta all uomo, comprende i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti complementari, che non comportano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare; è esclusa l attività di trapianto ed impiantologia; b) l esercizio dell attività di PARRUCCHIERE comprende i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, inclusi i trattamenti complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, con esclusione di ogni trattamento sulla barba; è esclusa l attività di trapianto ed impiantologia; c) l esercizio dell attività di ESTETISTA comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all elenco allegato alla L. 1/1990; Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l applicazione dei prodotti cosmetici di cui alla legge 11 Ottobre 1986 n Alle imprese artigiane esercenti l attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista e che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 in materia di esercizi di vendita e della legge Regione Puglia n. 11 del 1 agosto ART. 4 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 1. Possono essere autorizzati ad esercitare l attività di cui all art. 1 soltanto i soggetti in possesso della relativa qualificazione professionale documentata dalla Commissione Provinciale per l Artigianato. 2. La qualificazione professionale, di cui all art. 2 della L.n.161/1963, cosi come sostituito dall art. 2 della L. n. 1142/1970 e dell art.3 della L. n. 1/1990, richiesta ai fini dell esercizio delle attività, deve essere posseduta: A) nelle imprese individuali: dal titolare; 2
3 B) nelle imprese gestite in forma societaria: dai soci partecipanti che svolgono l attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l attività, oppure dal direttore dell azienda. 3. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso di qualificazione professionale, operano sotto la diretta responsabilità degli operatori professionalmente qualificati. ART. 5 REQUISITI DELLA DOMANDA 1. Ai fini del rilascio dell autorizzazione di cui all art. 3, è necessario presentare apposita domanda, in competente bollo, in conformità col modello predisposto dal competente ufficio comunale, indicando il nome o la ragione o denominazione sociale, il codice fiscale, il tipo o i tipi di autorizzazione richiesta (Barbiere, Parrucchiere, Estetista), l indirizzo dei locali, la qualificazione professionale posseduta (a norma del precedente art. 4), il possesso ed il rispetto dei requisiti urbanistico-edilizi, di agibilità e di destinazione d uso dei locali, nonché sanitari, la data, la sottoscrizione ed il personale che partecipa all esercizio dell attività in modo professionale; la domanda, concernente le imprese gestite in forma societaria, non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 443 del 1985, deve riportare gli estremi completi della persona cui è affidata la direzione dell azienda (qualora tale figura sia stata prevista e nominata); nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell esercente (vedi art. 2, comma 4), la domanda deve contenere la dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all esercizio della professione. 2. La mancanza di indicazione del codice fiscale comporta l irricevibiltà della domanda; l omissione di ogni indicazione utile per identificare il richiedente, come pure della sottoscrizione, determinano l inesistenza della stessa; gli altri requisiti eventualmente mancanti possono essere integrati nel corso del procedimento. 3. Tale domanda deve essere corredata con la seguente documentazione: a) per l impresa artigiana, visura o certificazione comprovante l iscrizione all Albo di cui all art. 5 della Legge n. 443 del 1985; b) nel caso di società non in possesso dei requisiti di cui alla lett. a), copia dell atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati, oppure visura o certificazione comprovante l iscrizione al Registro delle Imprese; c) certificazione, rilasciata da Commissione Provinciale Artigianato, comprovante il possesso, per i soggetti di cui all art. 4, comma 1, della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell art. 2 della Legge n del 1970 (per barbieri e parrucchieri); attestazione di qualificazione professionale conseguita ai sensi degli artt. 3 e 8 della L. 1/1990 (per estetisti); d) documentazione attestante l idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dalla A.S.L;. e) nel caso di subingresso, atto di cessione o di affitto dell azienda (che deve essere rivestito della forma prevista dalla L. 310/93: in forma pubblica o scrittura privata autenticata, depositato nei termini previsti dalla citata legge - a cura del notaio rogante o autenticante); f) dichiarazione di conoscenza e rispetto del divieto di effettuare prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, medico, sanitario e curativo; g) ogni altra documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta dagli uffici competenti per motivi di interesse pubblico. 3
4 4. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell attività debbono indicare l ubicazione dei nuovi locali ed essere corredate con la documentazione di cui al precedente comma 3, lett. d) e devono contenere la dichiarazione di possesso e rispetto dei requisiti urbanistico-edilizi, di agibilità e di destinazione d uso dei locali. 5. Le domande di estensione dell autorizzazione ad altra attività debbono essere corredate con la documentazione di cui al comma 3, lett. c) e d). ART. 6 PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA, RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. Le attività contemplate dal presente Regolamento non possono essere avviate se non sia stata già rilasciata l autorizzazione, che è valida per l intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. 2. L amministrazione, a seguito di presentazione della domanda, provvede a dare notizia dell avvio del procedimento mediante comunicazione personale, in sintonia con quanto disposto dal comma 2 dell art. 8 della legge. 7 agosto 1990 n. 241 e con le modalità di cui all art. 3 del D.P.R. 26 aprile 1992 n La comunicazione contiene: a) l amministrazione competente; b) l oggetto del procedimento promosso; c) l ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità, completezza e correttezza formale della domanda secondo quanto previsto al precedente art Qualora la domanda sia formalmente regolare e completa il responsabile del procedimento provvede ad attivare le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e dei dati indicati mediante richiesta ai competenti organi per gli accertamenti. 5. Ove la domanda non risulti regolare e completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità e/o incompletezza: in tal caso il termine per la formazione del silenzio-assenso, di cui al successivo comma 7, decorre dal ricevimento della domanda regolare. 6. Il responsabile del procedimento provvede a richiedere all interessato gli eventuali elementi integrativi e di giudizio che non siano già nella disponibilità dell amministrazione e che questa non possa autonomamente acquisire: in tal caso il termine per la formazione del silenzio-assenso riprende a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi e di giudizio. Nell ipotesi di ulteriori successive richieste di elementi integrativi e di giudizio non si verifica interruzione del termine 7. Il termine entro il quale la domanda è accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego è di sessanta giorni, a decorrere dalla data di arrivo dell istanza al comune, salvo interruzione dei termini di cui ai commi 5 e L autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati dall art. 2 della L n.1142, nonché della L. n. 1/90 con riferimento a quanto previsto dalla legge-quadro per l Artigianato n. 443 e nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. 9. Il diniego dell autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente, avvertendo che avverso di esso è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica. 10. Al fine di assicurare la trasparenza dell azione amministrativa, di favorirne lo svolgimento imparziale e di garantire la partecipazione al procedimento è riconosciuto a 4
5 chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 11. L accertamento dei requisiti igienico-sanitari (di competenza del Servizio Igiene Pubblica della A.S.L.), urbanistico-edilizi, di destinazione d uso ed agibilità (di competenza del Servizio Urbanistica del Comune), nonché delle distanze minime tra esercizi (di competenza del Servizio Polizia Municipale del Comune) è espletato dai rispettivi competenti organi di vigilanza sulla base delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. ART. 7 DISTANZE TRA ESERCIZI 1. Il rilascio delle autorizzazioni per l esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista, siano esse concernenti l apertura di nuove attività, il trasferimento in altra sede di quelle esistenti o l estensione ad altra attività delle autorizzazioni già in essere, è subordinato, fatto salvo quanto previsto al comma 2, al rispetto di una distanza minima da altri esercizi preesistenti e già autorizzati per la stessa attività pari a 20 metri lineari. 2. Il rispetto delle distanze di cui sopra non è richiesto qualora l attività si inserisca: a) nell ambito del centro storico, così come delimitato dal P.R.G. comunale; b) nell ambito di centri commerciali, come tali qualificati nel vigente piano comunale per le medie strutture di vendita; c) nell ambito di complessi integrati destinati all esercizio delle attività di cui all art. 2, comma La distanza minima è misurata da ingresso a ingresso, secondo il percorso stradale più breve e con riferimento alla linea di mezzeria della strada, a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dal posizionamento delle strisce pedonali. ART. 8 VOLTURA DELL AUTORIZZAZIONE 1. L autorizzazione può essere trasferita per atto tra vivi o per causa di morte a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge n del 1970, dalla legge n. 1 del 1990 e dal presente regolamento, purchè il trasferimento stesso attenga anche alla cessione o all affitto dell azienda alla quale l autorizzazione si riferisce. 2. In caso di invalidità, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l interdizione o l inabilitazione dell imprenditore artigiano, gli aventi diritto possono subentrare nell autorizzazione per un quinquennio, senza l accertamento della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che, di fatto, l attività viene svolta da persona qualificata; nel caso di impresa artigiana tale periodo può essere ulteriormente prolungato fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni. 3. Decorso il periodo di cui sopra, l autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno o più legittimi eredi, nel caso costituiti in forma societaria, non subentrino a tutti gli effetti nell autorizzazione, dimostrando di avere conseguito, ai sensi dell art. 2 della Legge n del 1970 (per barbieri e parrucchieri) e dell art. 3 della legge n. 1 del 1990 (per estetisti) la prescritta qualificazione professionale. 5
6 ART. 9 ORARI E TARIFFE 1. L apertura al pubblico degli esercizi è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale, sulla base dei seguenti indirizzi: a) fissazione di una fascia massima di apertura giornaliera ed eventualmente, di un monte-ore massimo di apertura; b) possibilità di equiparare gli orari di apertura effettuati a quelli propri delle attività di cui all art. 2, comma 7, o a quelli complessivamente osservati nell ambito dei centri commerciali o dei centri di servizio di cui all art.7, comma 2, lett. b) e c); c) obbligatorietà del turno di riposo settimanale; d) obbligatorietà della chiusura domenicale e festiva, salvo possibilità di deroghe nei seguenti casi: periodi Pasquale e Natalizio; nel caso di più festività consecutive; in coincidenza con le aperture festive e domenicali previste per le attività commerciali, in attuazione delle disposizioni di cui all art.11, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998 e della legge Regione Puglia n. 11 del 1 agosto E concessa la prosecuzione dell attività, oltre i limiti dell orario, a porte chiuse per l ultimazione delle prestazioni in corso. 5. E fatto obbligo al titolare delle attività disciplinate dal presente regolamento di esporre nel locale, in modo che sia ben visibile, il titolo autorizzativo e il tariffario per le varie prestazioni; è fatto altresì obbligo di esporre all esterno il cartello indicante l orario di apertura e chiusura. 6. Inoltre il titolare ha l obbligo di esporre una targa, o insegna o altro mezzo di informazione, visibile dalla pubblica via, che deve chiaramente indicare l attività esercitata, anche se effettuata presso il proprio domicilio. ART. 10 REQUISITI IGIENICO-SANITARI 1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività esercitate, oggetto del presente regolamento, nonché l idoneità sanitaria delle persone addette, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti. 2. E fatto obbligo, a tutti coloro che svolgono tali attività, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in ordine ai requisiti di carattere igienico-sanitario dei locali, di dotarsi di attrezzature e di suppellettili idonee sotto il profilo igienico-sanitario e di attenersi, nei procedimenti tecnici utilizzati nell esercizio di dette attività, a tutte le prescrizioni derivanti da leggi e regolamenti vigenti in materia, o impartite dai competenti organi, a tutela degli addetti e della clientela. 3. E vietato, in ogni caso, erogare qualsiasi prestazione di carattere medico-curativosanitario ed effettuare qualsiasi trattamento iniettivo. 4. In materia di sicurezza dei locali e degli impianti valgono tutte le disposizioni vigenti applicabili. ART.11 CONTROLLI IGIENICO-SANITARI Competono al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L.: 6
7 1. L accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività; 2. Il controllo sanitario sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni e l accertamento dell idoneità sanitaria delle persone addette all esercizio; 3. Ogni verifica ed accertamento, sotto il profilo igienico-sanitario, a seguito di intervento o modifica sostanziale dei locali, rispetto a quanto già preventivamente autorizzato. ART. 12 DECADENZA E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL ATTIVITA 1. L autorizzazione decade nei seguenti casi: a) per mancato inizio dell attività entro il termine di sei mesi dal rilascio della nuova autorizzazione e dell autorizzazione al trasferimento; b) qualora l attività venga sospesa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nel corso di ogni anno solare. 2. I termini previsti al comma 1, lett. a) e b) sono prorogabili fino ad un massimo di sei mesi qualora sia formalmente comprovato che il mancato inizio dell attività o la sua mancata ripresa non sono imputabili a cause dipendenti dalla volontà dell interessato. 3. L autorizzazione è revocata nei seguenti casi: a) sopraggiunta carenza dei requisiti di carattere igienico-sanitario, tale da impedire la prosecuzione dell attività, e comunque in ogni caso di sopraggiunta carenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio; b) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all art. 8, comma Nel caso di cessazione dell attività il titolare ha l obbligo di presentare apposita comunicazione al Comune entro il termine di trenta giorni dalla stessa cessazione, restituendo contemporaneamente il titolo autorizzativo. ART.13 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA INERENTE L ATTIVITA DI ESTETISTA 1. Si considera inerente l attività di estetista e pertanto soggetto all autorizzazione di cui all art. 2, l esercizio delle seguenti attività: a) centri di abbronzatura, solarium; b) ginnastica estetica ed attività di massaggio estetico; c) disegno epidermico o trucco semipermanente; d) attività di onicotecnica; 2. Si considera non inerente l attività di estetista e, pertanto, non soggetto all autorizzazione di cui all art. 2, l esercizio delle seguenti attività: a) riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo; b) ginnastica sportiva ed educazione fisica, c) tatuaggio; c) piercing: d) centri di dimagrimento; e) ogni attività con finalità a carattere terapeutico; 3. L elencazione delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 riveste carattere meramente indicativo e non esaustivo. 4. L esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing è soggetto alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Puglia n del 10/12/2002, pubblicata nel B.U.R. n. 160 del 19/12/2002: a norma della citata Deliberazione coloro che intendono 7
8 esercitare dette attività dovranno presentare domanda al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio. In ogni caso si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, tutte le disposizioni stabilite da Leggi, Regolamenti e Ordinanze vigenti in materia. 5. La definizione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è effettuata al successivo articolo. ART. 14 DEFINIZIONI 1. Ai fini dell art.13, comma 1, si intendono per centri di abbronzatura, solarium gli esercizi di attività di estetista nei quali si effettuano trattamenti di abbronzatura mediante l uso di lampade abbronzanti UV-A anche se a gettone, con o senza operatori professionali; per ginnastica estetica e per massaggio estetico le rispettive attività espressamente finalizzate al miglioramento della caratteristiche estetiche del corpo; per disegno epidermico o trucco semipermanente, l insieme dei trattamenti duraturi ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l aspetto estetico, anche attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi esistenti; per attività di onicotecnico, la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina nonchè l applicazione del prodotto sulle unghie, per finalità estetiche e legate ad attività sceniche, di moda o di spettacolo. 2. Ai fini dell art.13, comma 2, si intendono per riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo le attività di tipo parasanitario usualmente svolte in appositi centri specializzati da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale; per ginnastica sportiva ed educazione fisica, le attività usualmente svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica; per tatuaggio l attività consistente nella colorazione di figure o disegni, con il carattere della indelebilità, mediante l introduzione nel derma di appositi pigmenti; per piercing, l attività consistente nell inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiali diversi, in varie zone del corpo; per centri di dimagrimento quegli esercizi la cui attività consiste nel suggerire o proporre alla clientela particolari diete, programmi, regimi o combinazioni alimentari, con o senza fornitura dei prodotti da assumere, finalizzate al dimagrimento (anche per fini meramente estetici) della persona; per attività con finalità a carattere terapeutico le attività di carattere sanitario svolte da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale (per es. massofisioterapista, terapista della riabilitazione fisica, ecc). ART. 15 DISCIPLINA DEI MESTIERI AFFINI La disciplina dei mestieri affini a quelli di barbiere e di parrucchiere, ovvero di quelle attività che, ai sensi dell art. 1 della Legge n. 161 del 1963, così come modificato dall art. 1 della Legge n del 1970, sono inerenti all adeguamento estetico dell aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo sanitario, è assorbita dalle disposizioni previste dalla legge n.1 del 1990 disciplinante l esercizio dell attività di estetista e dal presente regolamento comunale. ART 16 8
9 VIGILANZA Ai fini dell applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere negli esercizi nei quali si svolgono le attività di cui all art.1. ART. 17 SANZIONI Le infrazioni al presente regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l applicazione della sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In relazione alla gravità della violazione accertata e dell applicazione delle relative sanzioni amministrative, il Responsabile del Servizio può disporre la chiusura temporanea dell esercizio per un periodo massimo di novanta giorni. Nel caso di esercizio abusivo di attività, il Responsabile del Servizio, oltre la sanzione amministrativa applicata, dispone l immediata cessazione dell attività non autorizzata. ART. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, ENTRATA IN VIGORE 1. E fatto salvo l esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano munite di regolare autorizzazione. 2. Coloro che all entrata in vigore del presente Regolamento già esercitino l attività di barbiere, parrucchiere, estetista sono autorizzati a continuare l attività purché richiedano la prescritta autorizzazione amministrativa entro novanta giorni da detta data. Trascorso tale termine, la mancanza di autorizzazione costituirà esercizio abusivo di attività e sarà sanzionata ai sensi delle norme vigenti. Detto termine viene esteso ad ulteriori sei mesi per le imprese già esistenti che esercitano l attività di estetista e che non rispondono ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, al fine di consentire loro di adeguarsi, in sintonia con quanto disposto dall art.11, c. 2, L. 1/ Per la regolarizzazione delle attività oggetto del presente regolamento si prescinde dal rispetto del requisito di distanza previsto all art Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di adozione. 5. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali, in contrasto con esso, in materia di attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista. 9
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
DettagliCITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A CITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO Servizio Sportello Unico Attività Produttive REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETICA
COMUNE DI COTIGNOLA PROVINCIA DI RAVENNA Piazza Vittorio Emanuele II n.31-48010 Cotignola (RA) Telefono: 0545/908811 - Telefax: 0545/41282 P.IVA 00148580392 e-mail: comunecotignola@racine.ra.it SETTORE
DettagliALLEGATO 1 COMUNE DI RUSSI. Servizio Sviluppo Economico e Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA
ALLEGATO 1 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 04/03/2008 COMUNE DI RUSSI Servizio Sviluppo Economico e Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA I:\SVILUPPO ECONOMICO
DettagliUNIONE DEICOMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Area Sviluppo Economico
ALLEGATO 1 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. DELL UNIONE N. DEL UNIONE DEICOMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Area Sviluppo Economico Sportello Unico per le Attività Produttive REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA
DettagliCOMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLI DELL EDILIZIA E DELLE IMPRESE
COMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLI DELL EDILIZIA E DELLE IMPRESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING. Approvato con deliberazione del
DettagliArt. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
DettagliCOMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ESTETISTA
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ESTETISTA ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 14.12.1963 n. 161
DettagliLe medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.
L. 14 febbraio 1963, n. 161 (1). Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66. (2) Per la professione di estetista, vedi ora
DettagliUNIONE DEICOMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Area Sviluppo Economico
ALLEGATO 1 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. DELL UNIONE N. DEL UNIONE DEICOMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Area Sviluppo Economico Sportello Unico per le Attività Produttive REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA
COMUNE DI ROVATO (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 53 DEL 20.12.2000) CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Oggetto del Regolamento)
DettagliDisciplina Attività di Estetista
Disciplina Attività di Estetista La legge 04/01/1990 n. 1 Disciplina dell attività di estetista ha ridefinito le condizioni, i presupposti istituzionali ed i requisiti professionali indispensabili per
Dettagliproposta di legge n. 15
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D Anna, Natali presentata in data 5 luglio 2010 DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING
DettagliComune di pontebba Provincia di Udine
Comune di pontebba Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO Approvato con deliberazione consiliare del 20.12.2005 n. 66 IL SEGRETARIO COMUNALE
DettagliCittà di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER
DettagliDISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING E DELLE PRATICHE CORRELATE. Art. 1. (Finalità)
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING E DELLE PRATICHE CORRELATE Art. 1. (Finalità) 1. La Regione Piemonte, in attuazione dell articolo 32, comma 1 della Costituzione e nel rispetto delle competenze
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI Art.1 Principi Generali CAPO I NORME GENERALI 1.Il presente regolamento disciplina: a) l apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro
DettagliCOMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE
COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE Approvato con atto C.C. n 127 del 18/12/1996 Modificato con successivo atto C.C. n 76 del 16/11 /2000 Modificato con successivo atto C.C. n.59
DettagliCOMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA. 1. Approvato con delibera C.C. n. 17 del 1998 2. Modificato con delibera C.C. n.
1 COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA 1. Approvato con delibera C.C. n. 17 del 1998 2. Modificato con delibera C.C. n. 69 del 22/12/1999 2 INDICE
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011
DettagliCOMUNE DI CISLIANO. Disciplina comunale delle attività di estetista e affini. Regolamento. Ai sensi della Legge 4 gennaio 1990, n.
COMUNE DI CISLIANO Disciplina comunale delle attività di estetista e affini Ai sensi della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 Regolamento I N D I C E Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Definizioni Art.
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato
DettagliCOMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010
DettagliCOMUNE DI VILLATA Provincia di Vercelli
COMUNE DI VILLATA Provincia di Vercelli Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 25 novembre 2002 Ripubblicato dal 05.04.2003 al 19.04.2003 INDICE - SOMMARIO Art. 1 - Premessa Art. 2 - Autorizzazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING.
CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliCOMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE
COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres.
L.R. 13/2004, artt. 4 e 12 B.U.R. 1/12/2004, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. Allegato A Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliREGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO
REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO approvato con D.C.C. n 17 del 10/03/2014 INDICE Art. 1 Definizione Art. 2 Abilitazione professionale e requisiti Art. 3 Luogo di svolgimento dell attività Art. 4
DettagliL.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1).
L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista. (1) Pubblicata nel B.U. Marche 29 novembre 2007, n. 104. Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della
DettagliI.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE
I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
Dettaglil applicazione della disciplina regionale delle attività
14 7.6.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21 i) le condizioni inerenti l attività di macellazione di animali allevati in azienda e utilizzati per l attività agrituristica di somministrazione
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING
COMUNE DI CENATE SOTTO Provincia di BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
DettagliArt. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998
LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore
DettagliCOMUNE DI MACCAGNO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E ESTETISTA
COMUNE DI MACCAGNO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E ESTETISTA 1 CAPO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI Art. 1 (Oggetto del Regolamento) 1. Il presente
DettagliLEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.
Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività di estetista. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO
DettagliREGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA
REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA approvato con D.C.C. n. 15 del 10/03/2014 INDICE Art. 1 Definizione Art. 2 Abilitazione professionale e requisiti Art. 3 Luogo di svolgimento dell attività Art. 4
DettagliN.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.
REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con
DettagliCOMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO
COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO INDICE TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI Art 1 Definizione e ambito di applicazione Art 2 Licenza amministrativa Art 3 Requisiti
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 28/07/2011 Pubblicato all albo pretorio dal 08 al 22 agosto 2011 Art. 1 AMBITO
DettagliAZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Ambito di applicazione. Il presente Regolamento dà applicazione
DettagliRegolamento per l esercizio dell attività di Estetica
Comune di Arese Regolamento per l esercizio dell attività di Estetica Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22.05.2007 Art. 1 Definizioni Il presente regolamento disciplina l attività
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARCHIONI, FRONER
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3759 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MARCHIONI, FRONER Disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di
DettagliCOMUNE DI VILLONGO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI ALL ALBO PRETORIO ON LINE
COMUNE DI VILLONGO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI ALL ALBO PRETORIO ON LINE INDICE Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 - Modalità di accesso al servizio on-line Articolo 3 Responsabile
DettagliCOMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI
COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI Delibera del Consiglio Comunale n 1 del 09.01.2012 INDICE Art. 1 DEFINIZIONE e AMBITO DI APPLICAZIONE
DettagliLegge 5 febbraio 1992 N. 175. Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell esercizio abusivo delle professioni sanitarie
Legge 5 febbraio 1992 N. 175 Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell esercizio abusivo delle professioni sanitarie Art. 1: 1. La pubblicità concernente l esercizio delle professioni
DettagliCOMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
Dettagli1. Premessa e definizioni
Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliComune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina,
DettagliCOMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli ALBO DELLE ASSOCIAZIONI : REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli ALBO DELLE ASSOCIAZIONI : REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA INDICE Art. 1 Materia del regolamento Art. 2 Articolazione Art. 3 Requisiti per l iscrizione
DettagliCOMUNE DI BARLETTA CITTA DELLA DISFIDA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE REGOLAMENTO ACCONCIATORI
COMUNE DI BARLETTA CITTA DELLA DISFIDA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE REGOLAMENTO ACCONCIATORI TITOLO I ART. 1 ATTIVITA SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Ai sensi della legge n 161 del 14.2.1963
DettagliRegione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98
Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente
DettagliREGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI ACCONCIATORE E DI ESTETICA
CITTA DI VITERBO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI ACCONCIATORE E DI ESTETICA APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE n. 45 NELLA SEDUTA DEL 26/3/2013 INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento Art.
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliCOMUNE DI NARNI. (Provincia di Terni) Disciplina comunale delle attività di estetista. Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i.
COMUNE DI NARNI (Provincia di Terni) Disciplina comunale delle attività di estetista Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. Regolamento I N D I C E Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Normativa di riferimento
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE
ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI TENUTA SAN ROSSORE Località CASCINE VECCHIE 56122 PISA tel. (050) 539111 fax (050) 533650 cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506 SERVIZIO SEGRETERIA
DettagliLINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica.
ALLEGATO A) LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA nelle attività di acconciature ed estetica. 1. Nell ambito dell attività professionale di acconciatore ed estetista, condotta da
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA INDICE
Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 30.01.2004 Modificato con deliberazione di C.C. n. 81 del 29.11.2004 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA INDICE CAPO I Disposizioni generali
DettagliASSESSORATO DELL IGIENE E SANITA E DELL ASSISTENZA SOCIALE
ALLEGATO 1 Criteri di partecipazione per la realizzazione di un programma sperimentale di sport terapia per persone con disabilita. D.G.R. 28/68 del 24/06/2011 L Assessorato dell Igiene e Sanità e dell
DettagliALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Approvato con deliberazione di CC n.15 del 10/03/2011 COMUNE DI CANTALUPA Provincia di Torino ALBO DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA INDICE Art. 1 Materia del Regolamento Art.
DettagliCITTA di LISSONE (PROVINCIA DI MILANO)
CITTA di LISSONE (PROVINCIA DI MILANO) REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA I N D I C E Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Materia del regolamento Articolazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE
LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it
DettagliCOMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA Approvata con delibera di CC n. 50 del 22.12.2009 CAPO I NORME GENERALI ART. 1 Oggetto
DettagliArt. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive
LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 66 Norme per la promozione dell educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive. (B.U.R. 2 Dicembre 1981, n. 48, 1 suppl.
DettagliCOMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE ************** REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI ESTETISTA ****************
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE ************** REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI ESTETISTA approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 27/9/2007 **************** ARTICOLO 1 Sfera di applicazione
DettagliCOMUNE DI S E L V I N O (Bg)
COMUNE DI S E L V I N O (Bg) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI: ACCONCIATORE ESTETISTA CENTRO ABBRONZATURA TATUATORE PIERCING DELIBERA C.C. N. 18 DEL 30.04.2010 INDICE REGOLAMENTO
DettagliC.F. Partita IVA (se diversa da C.F.) denominazione o ragione sociale
AL COMUNE/ALL UNIONE DEI COMUNI DI ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE DI ATTIVITÀ DI ESTETISTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (L. n. 1/1990, L.R. n. 17/2011, D.Lgs 59/2010, art.
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI (Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.3.
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI (Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.3.2011) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING
COMUNE DI PIZZIGHETTONE Provincia di CREMONA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING APPROVATO CON DELIBERA
DettagliAL COMUNE DI RENDE UFFICIO SUAP - COMMERCIO
Mod. SCIA Presentare in 3 copie: Originale per il Comune 1 copia alla CCIAA* 1 copia per l interessato SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (Art. 19 legge n. 241/1990 e successive modifiche)
DettagliDETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62
13982 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 24 04 2014 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62 Approvazione modulistica per la presentazione
DettagliCittà di Castiglione delle Stiviere
Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale
DettagliCOMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA
COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL
DettagliCITTA DI PARABITA Provincia di Lecce
CITTA DI PARABITA Provincia di Lecce ORDINANZA N. 41 Reg. n. 84 del 3 dicembre 2014 Oggetto : Orari, turni festivi e ferie impianti distribuzione carburanti per l anno 2015. IL SINDACO VISTA la legge regionale
DettagliIL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere
DettagliComune di Vedano al Lambro PROVINCIA DI MILANO
Comune di Vedano al Lambro PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 20/06/2005 modificato con deliberazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA IN AREE RISERVATE
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA Art. 1 - Residenti IN AREE RISERVATE Ai residenti anagrafici nel Comune di Praiano è concesso un permesso di sosta avente validità triennale per
DettagliCOMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza
COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L APERTURA E L ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DA TRATTENIMENTO Approvato con delibera consiliare n. 4 del
DettagliREGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
Comune di Desenzano del Garda REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Approvato con Deliberazione di C.C. n. 144 del 30.11.2000 Modificato con Deliberazione di C.C. n. 102 del
DettagliArticolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTO. Articolo 2 REQUISITI
CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIO- NE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI SPACCI ANNESSI A CIRCOLI COOPERATIVI E DEGLI ENTI A CARATTERE NAZIONALE LE CUI FINALITA ASSISTENZIALI SONO RICONO- SCIUTE
DettagliCOMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:
COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, n n 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA
CITTÀ DI MERATE PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA 1 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1) Il
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
DettagliREGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I
REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento, emanato
DettagliComune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo
DettagliREGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.
REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato
DettagliTITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI
REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela
DettagliL.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.
L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta
DettagliCOMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)
COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento
DettagliRegolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico
Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le forme della pubblicità degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali
DettagliAcconciatori ed Estetisti
Acconciatori ed Estetisti Art. 2/2 c. Legge 17.08.2005 n 174 Attività di acconciatore, manicure, pedicure, svolta senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) al comune
DettagliLEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 11-05-1995 REGIONE BOLZANO (Prov.) Disciplina dell' affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie
LEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 11-05-1995 REGIONE BOLZANO (Prov.) Disciplina dell' affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.) N. 25 del
DettagliRegolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali
CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio
DettagliCOMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con D.C.C. n. 4 DEL 19.01.2006 REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO
DettagliCOMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.pag 3 Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI.. pag. 3 Art. 3 UTILIZZO DEGLI
Dettagli