DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA - REGOLAMENTO - ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

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1 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA - REGOLAMENTO - ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Con il presente Regolamento il Comune di Bitritto disciplina su tutto il proprio territorio le attività di barbiere, parrucchiere, estetista, ai sensi della Legge n. 161, come modificata ed integrata con Legge n. 1142, Legge n.735, ed inoltre della Legge n L esercizio delle attività di cui al precedente comma 1, effettuato in forma individuale oppure in forma societaria di persone o di capitali, comunque svolto, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alle predette disposizioni, al presente regolamento e a qualunque altra disposizione di legge e di regolamento in materia, in quanto applicabile. ART. 2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 1. A norma dell art. 2 della legge n. 161 del 1963, così come sostituito dall art. 2 della legge n del 1970 e della legge n.1 del 1990, chiunque intenda esercitare l attività di barbiere, parrucchiere, estetista deve munirsi di apposita autorizzazione amministrativa. 2. L autorizzazione amministrativa è valida per i locali in essa espressamente indicati. 3. Per il medesimo locale o per locali attigui e tra loro comunicanti è ammesso: a) il rilascio di un unica autorizzazione ad un unico soggetto, comprensiva di una o più tipologie di attività di cui all art. 3, comma 1; b) il rilascio di distinte specifiche autorizzazioni, a soggetti diversi, per ciascuna delle tipologie di attività di cui all art.3, comma Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell esercente (persona fisica), a condizione che questi consenta i controlli da parte dell autorità competente nei locali adibiti all esercizio dell attività; detti locali devono essere comunque distinti, separati e non comunicanti con i locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell esercizio. 5. E consentito, allo stesso soggetto, se costituito in forma societaria, di essere titolare di più autorizzazioni amministrative purché in locali diversi tra loro ed alla condizione che siano presenti nelle varie sedi soci o direttori di azienda o associati in partecipazione, in possesso della qualificazione professionale. 6. L esercizio dell attività di barbiere, parrucchiere, estetista in forma ambulante o mediante posteggio non è ammesso. 7. L effettuazione delle prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata è ammessa nei casi seguenti: a) presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili; b) nelle sedi in cui si svolgono manifestazioni inerenti lo spettacolo; c) in via generale, nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo e similari. 8. Le prestazioni di cui al comma 7 devono essere eseguite dal titolare dell impresa o da altro addetto (socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente o apprendista), in possesso di qualificazione professionale. 9. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività di cui al presente regolamento possono essere autorizzate anche: 1

2 presso esercizi commerciali di vendita di prodotti cosmetici e/o profumeria, a condizione che tale specificità merceologica sia esclusiva, non abbinata ad altre merceologie diverse da prodotti cosmetici e/o profumeria ; congiuntamente ad altre attività genericamente inerenti l estetica, la cura, l esercizio fisico ed il benessere delle persone, il cui esercizio sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla legge n.1 del 1990 e del presente regolamento. ART. 3 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI 1. L autorizzazione amministrativa per l esercizio dell attività può essere rilasciata per una singola o per più attività di cui al presente regolamento (barbiere, parrucchiere, estetista), così come definite, rispettivamente, alle successive lett. a), b), c) : a) l esercizio dell attività di BARBIERE, esclusivamente rivolta all uomo, comprende i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti complementari, che non comportano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare; è esclusa l attività di trapianto ed impiantologia; b) l esercizio dell attività di PARRUCCHIERE comprende i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, inclusi i trattamenti complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, con esclusione di ogni trattamento sulla barba; è esclusa l attività di trapianto ed impiantologia; c) l esercizio dell attività di ESTETISTA comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all elenco allegato alla L. 1/1990; Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l applicazione dei prodotti cosmetici di cui alla legge 11 Ottobre 1986 n Alle imprese artigiane esercenti l attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista e che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 in materia di esercizi di vendita e della legge Regione Puglia n. 11 del 1 agosto ART. 4 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 1. Possono essere autorizzati ad esercitare l attività di cui all art. 1 soltanto i soggetti in possesso della relativa qualificazione professionale documentata dalla Commissione Provinciale per l Artigianato. 2. La qualificazione professionale, di cui all art. 2 della L.n.161/1963, cosi come sostituito dall art. 2 della L. n. 1142/1970 e dell art.3 della L. n. 1/1990, richiesta ai fini dell esercizio delle attività, deve essere posseduta: A) nelle imprese individuali: dal titolare; 2

3 B) nelle imprese gestite in forma societaria: dai soci partecipanti che svolgono l attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l attività, oppure dal direttore dell azienda. 3. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso di qualificazione professionale, operano sotto la diretta responsabilità degli operatori professionalmente qualificati. ART. 5 REQUISITI DELLA DOMANDA 1. Ai fini del rilascio dell autorizzazione di cui all art. 3, è necessario presentare apposita domanda, in competente bollo, in conformità col modello predisposto dal competente ufficio comunale, indicando il nome o la ragione o denominazione sociale, il codice fiscale, il tipo o i tipi di autorizzazione richiesta (Barbiere, Parrucchiere, Estetista), l indirizzo dei locali, la qualificazione professionale posseduta (a norma del precedente art. 4), il possesso ed il rispetto dei requisiti urbanistico-edilizi, di agibilità e di destinazione d uso dei locali, nonché sanitari, la data, la sottoscrizione ed il personale che partecipa all esercizio dell attività in modo professionale; la domanda, concernente le imprese gestite in forma societaria, non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 443 del 1985, deve riportare gli estremi completi della persona cui è affidata la direzione dell azienda (qualora tale figura sia stata prevista e nominata); nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell esercente (vedi art. 2, comma 4), la domanda deve contenere la dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all esercizio della professione. 2. La mancanza di indicazione del codice fiscale comporta l irricevibiltà della domanda; l omissione di ogni indicazione utile per identificare il richiedente, come pure della sottoscrizione, determinano l inesistenza della stessa; gli altri requisiti eventualmente mancanti possono essere integrati nel corso del procedimento. 3. Tale domanda deve essere corredata con la seguente documentazione: a) per l impresa artigiana, visura o certificazione comprovante l iscrizione all Albo di cui all art. 5 della Legge n. 443 del 1985; b) nel caso di società non in possesso dei requisiti di cui alla lett. a), copia dell atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati, oppure visura o certificazione comprovante l iscrizione al Registro delle Imprese; c) certificazione, rilasciata da Commissione Provinciale Artigianato, comprovante il possesso, per i soggetti di cui all art. 4, comma 1, della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell art. 2 della Legge n del 1970 (per barbieri e parrucchieri); attestazione di qualificazione professionale conseguita ai sensi degli artt. 3 e 8 della L. 1/1990 (per estetisti); d) documentazione attestante l idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dalla A.S.L;. e) nel caso di subingresso, atto di cessione o di affitto dell azienda (che deve essere rivestito della forma prevista dalla L. 310/93: in forma pubblica o scrittura privata autenticata, depositato nei termini previsti dalla citata legge - a cura del notaio rogante o autenticante); f) dichiarazione di conoscenza e rispetto del divieto di effettuare prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, medico, sanitario e curativo; g) ogni altra documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta dagli uffici competenti per motivi di interesse pubblico. 3

4 4. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell attività debbono indicare l ubicazione dei nuovi locali ed essere corredate con la documentazione di cui al precedente comma 3, lett. d) e devono contenere la dichiarazione di possesso e rispetto dei requisiti urbanistico-edilizi, di agibilità e di destinazione d uso dei locali. 5. Le domande di estensione dell autorizzazione ad altra attività debbono essere corredate con la documentazione di cui al comma 3, lett. c) e d). ART. 6 PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA, RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. Le attività contemplate dal presente Regolamento non possono essere avviate se non sia stata già rilasciata l autorizzazione, che è valida per l intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. 2. L amministrazione, a seguito di presentazione della domanda, provvede a dare notizia dell avvio del procedimento mediante comunicazione personale, in sintonia con quanto disposto dal comma 2 dell art. 8 della legge. 7 agosto 1990 n. 241 e con le modalità di cui all art. 3 del D.P.R. 26 aprile 1992 n La comunicazione contiene: a) l amministrazione competente; b) l oggetto del procedimento promosso; c) l ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità, completezza e correttezza formale della domanda secondo quanto previsto al precedente art Qualora la domanda sia formalmente regolare e completa il responsabile del procedimento provvede ad attivare le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e dei dati indicati mediante richiesta ai competenti organi per gli accertamenti. 5. Ove la domanda non risulti regolare e completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità e/o incompletezza: in tal caso il termine per la formazione del silenzio-assenso, di cui al successivo comma 7, decorre dal ricevimento della domanda regolare. 6. Il responsabile del procedimento provvede a richiedere all interessato gli eventuali elementi integrativi e di giudizio che non siano già nella disponibilità dell amministrazione e che questa non possa autonomamente acquisire: in tal caso il termine per la formazione del silenzio-assenso riprende a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi e di giudizio. Nell ipotesi di ulteriori successive richieste di elementi integrativi e di giudizio non si verifica interruzione del termine 7. Il termine entro il quale la domanda è accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego è di sessanta giorni, a decorrere dalla data di arrivo dell istanza al comune, salvo interruzione dei termini di cui ai commi 5 e L autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati dall art. 2 della L n.1142, nonché della L. n. 1/90 con riferimento a quanto previsto dalla legge-quadro per l Artigianato n. 443 e nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. 9. Il diniego dell autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente, avvertendo che avverso di esso è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica. 10. Al fine di assicurare la trasparenza dell azione amministrativa, di favorirne lo svolgimento imparziale e di garantire la partecipazione al procedimento è riconosciuto a 4

5 chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 11. L accertamento dei requisiti igienico-sanitari (di competenza del Servizio Igiene Pubblica della A.S.L.), urbanistico-edilizi, di destinazione d uso ed agibilità (di competenza del Servizio Urbanistica del Comune), nonché delle distanze minime tra esercizi (di competenza del Servizio Polizia Municipale del Comune) è espletato dai rispettivi competenti organi di vigilanza sulla base delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. ART. 7 DISTANZE TRA ESERCIZI 1. Il rilascio delle autorizzazioni per l esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista, siano esse concernenti l apertura di nuove attività, il trasferimento in altra sede di quelle esistenti o l estensione ad altra attività delle autorizzazioni già in essere, è subordinato, fatto salvo quanto previsto al comma 2, al rispetto di una distanza minima da altri esercizi preesistenti e già autorizzati per la stessa attività pari a 20 metri lineari. 2. Il rispetto delle distanze di cui sopra non è richiesto qualora l attività si inserisca: a) nell ambito del centro storico, così come delimitato dal P.R.G. comunale; b) nell ambito di centri commerciali, come tali qualificati nel vigente piano comunale per le medie strutture di vendita; c) nell ambito di complessi integrati destinati all esercizio delle attività di cui all art. 2, comma La distanza minima è misurata da ingresso a ingresso, secondo il percorso stradale più breve e con riferimento alla linea di mezzeria della strada, a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dal posizionamento delle strisce pedonali. ART. 8 VOLTURA DELL AUTORIZZAZIONE 1. L autorizzazione può essere trasferita per atto tra vivi o per causa di morte a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge n del 1970, dalla legge n. 1 del 1990 e dal presente regolamento, purchè il trasferimento stesso attenga anche alla cessione o all affitto dell azienda alla quale l autorizzazione si riferisce. 2. In caso di invalidità, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l interdizione o l inabilitazione dell imprenditore artigiano, gli aventi diritto possono subentrare nell autorizzazione per un quinquennio, senza l accertamento della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che, di fatto, l attività viene svolta da persona qualificata; nel caso di impresa artigiana tale periodo può essere ulteriormente prolungato fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni. 3. Decorso il periodo di cui sopra, l autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno o più legittimi eredi, nel caso costituiti in forma societaria, non subentrino a tutti gli effetti nell autorizzazione, dimostrando di avere conseguito, ai sensi dell art. 2 della Legge n del 1970 (per barbieri e parrucchieri) e dell art. 3 della legge n. 1 del 1990 (per estetisti) la prescritta qualificazione professionale. 5

6 ART. 9 ORARI E TARIFFE 1. L apertura al pubblico degli esercizi è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale, sulla base dei seguenti indirizzi: a) fissazione di una fascia massima di apertura giornaliera ed eventualmente, di un monte-ore massimo di apertura; b) possibilità di equiparare gli orari di apertura effettuati a quelli propri delle attività di cui all art. 2, comma 7, o a quelli complessivamente osservati nell ambito dei centri commerciali o dei centri di servizio di cui all art.7, comma 2, lett. b) e c); c) obbligatorietà del turno di riposo settimanale; d) obbligatorietà della chiusura domenicale e festiva, salvo possibilità di deroghe nei seguenti casi: periodi Pasquale e Natalizio; nel caso di più festività consecutive; in coincidenza con le aperture festive e domenicali previste per le attività commerciali, in attuazione delle disposizioni di cui all art.11, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998 e della legge Regione Puglia n. 11 del 1 agosto E concessa la prosecuzione dell attività, oltre i limiti dell orario, a porte chiuse per l ultimazione delle prestazioni in corso. 5. E fatto obbligo al titolare delle attività disciplinate dal presente regolamento di esporre nel locale, in modo che sia ben visibile, il titolo autorizzativo e il tariffario per le varie prestazioni; è fatto altresì obbligo di esporre all esterno il cartello indicante l orario di apertura e chiusura. 6. Inoltre il titolare ha l obbligo di esporre una targa, o insegna o altro mezzo di informazione, visibile dalla pubblica via, che deve chiaramente indicare l attività esercitata, anche se effettuata presso il proprio domicilio. ART. 10 REQUISITI IGIENICO-SANITARI 1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività esercitate, oggetto del presente regolamento, nonché l idoneità sanitaria delle persone addette, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti. 2. E fatto obbligo, a tutti coloro che svolgono tali attività, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in ordine ai requisiti di carattere igienico-sanitario dei locali, di dotarsi di attrezzature e di suppellettili idonee sotto il profilo igienico-sanitario e di attenersi, nei procedimenti tecnici utilizzati nell esercizio di dette attività, a tutte le prescrizioni derivanti da leggi e regolamenti vigenti in materia, o impartite dai competenti organi, a tutela degli addetti e della clientela. 3. E vietato, in ogni caso, erogare qualsiasi prestazione di carattere medico-curativosanitario ed effettuare qualsiasi trattamento iniettivo. 4. In materia di sicurezza dei locali e degli impianti valgono tutte le disposizioni vigenti applicabili. ART.11 CONTROLLI IGIENICO-SANITARI Competono al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L.: 6

7 1. L accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività; 2. Il controllo sanitario sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni e l accertamento dell idoneità sanitaria delle persone addette all esercizio; 3. Ogni verifica ed accertamento, sotto il profilo igienico-sanitario, a seguito di intervento o modifica sostanziale dei locali, rispetto a quanto già preventivamente autorizzato. ART. 12 DECADENZA E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL ATTIVITA 1. L autorizzazione decade nei seguenti casi: a) per mancato inizio dell attività entro il termine di sei mesi dal rilascio della nuova autorizzazione e dell autorizzazione al trasferimento; b) qualora l attività venga sospesa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nel corso di ogni anno solare. 2. I termini previsti al comma 1, lett. a) e b) sono prorogabili fino ad un massimo di sei mesi qualora sia formalmente comprovato che il mancato inizio dell attività o la sua mancata ripresa non sono imputabili a cause dipendenti dalla volontà dell interessato. 3. L autorizzazione è revocata nei seguenti casi: a) sopraggiunta carenza dei requisiti di carattere igienico-sanitario, tale da impedire la prosecuzione dell attività, e comunque in ogni caso di sopraggiunta carenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio; b) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all art. 8, comma Nel caso di cessazione dell attività il titolare ha l obbligo di presentare apposita comunicazione al Comune entro il termine di trenta giorni dalla stessa cessazione, restituendo contemporaneamente il titolo autorizzativo. ART.13 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA INERENTE L ATTIVITA DI ESTETISTA 1. Si considera inerente l attività di estetista e pertanto soggetto all autorizzazione di cui all art. 2, l esercizio delle seguenti attività: a) centri di abbronzatura, solarium; b) ginnastica estetica ed attività di massaggio estetico; c) disegno epidermico o trucco semipermanente; d) attività di onicotecnica; 2. Si considera non inerente l attività di estetista e, pertanto, non soggetto all autorizzazione di cui all art. 2, l esercizio delle seguenti attività: a) riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo; b) ginnastica sportiva ed educazione fisica, c) tatuaggio; c) piercing: d) centri di dimagrimento; e) ogni attività con finalità a carattere terapeutico; 3. L elencazione delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 riveste carattere meramente indicativo e non esaustivo. 4. L esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing è soggetto alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Puglia n del 10/12/2002, pubblicata nel B.U.R. n. 160 del 19/12/2002: a norma della citata Deliberazione coloro che intendono 7

8 esercitare dette attività dovranno presentare domanda al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio. In ogni caso si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, tutte le disposizioni stabilite da Leggi, Regolamenti e Ordinanze vigenti in materia. 5. La definizione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è effettuata al successivo articolo. ART. 14 DEFINIZIONI 1. Ai fini dell art.13, comma 1, si intendono per centri di abbronzatura, solarium gli esercizi di attività di estetista nei quali si effettuano trattamenti di abbronzatura mediante l uso di lampade abbronzanti UV-A anche se a gettone, con o senza operatori professionali; per ginnastica estetica e per massaggio estetico le rispettive attività espressamente finalizzate al miglioramento della caratteristiche estetiche del corpo; per disegno epidermico o trucco semipermanente, l insieme dei trattamenti duraturi ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l aspetto estetico, anche attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi esistenti; per attività di onicotecnico, la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina nonchè l applicazione del prodotto sulle unghie, per finalità estetiche e legate ad attività sceniche, di moda o di spettacolo. 2. Ai fini dell art.13, comma 2, si intendono per riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo le attività di tipo parasanitario usualmente svolte in appositi centri specializzati da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale; per ginnastica sportiva ed educazione fisica, le attività usualmente svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica; per tatuaggio l attività consistente nella colorazione di figure o disegni, con il carattere della indelebilità, mediante l introduzione nel derma di appositi pigmenti; per piercing, l attività consistente nell inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiali diversi, in varie zone del corpo; per centri di dimagrimento quegli esercizi la cui attività consiste nel suggerire o proporre alla clientela particolari diete, programmi, regimi o combinazioni alimentari, con o senza fornitura dei prodotti da assumere, finalizzate al dimagrimento (anche per fini meramente estetici) della persona; per attività con finalità a carattere terapeutico le attività di carattere sanitario svolte da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale (per es. massofisioterapista, terapista della riabilitazione fisica, ecc). ART. 15 DISCIPLINA DEI MESTIERI AFFINI La disciplina dei mestieri affini a quelli di barbiere e di parrucchiere, ovvero di quelle attività che, ai sensi dell art. 1 della Legge n. 161 del 1963, così come modificato dall art. 1 della Legge n del 1970, sono inerenti all adeguamento estetico dell aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo sanitario, è assorbita dalle disposizioni previste dalla legge n.1 del 1990 disciplinante l esercizio dell attività di estetista e dal presente regolamento comunale. ART 16 8

9 VIGILANZA Ai fini dell applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere negli esercizi nei quali si svolgono le attività di cui all art.1. ART. 17 SANZIONI Le infrazioni al presente regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l applicazione della sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In relazione alla gravità della violazione accertata e dell applicazione delle relative sanzioni amministrative, il Responsabile del Servizio può disporre la chiusura temporanea dell esercizio per un periodo massimo di novanta giorni. Nel caso di esercizio abusivo di attività, il Responsabile del Servizio, oltre la sanzione amministrativa applicata, dispone l immediata cessazione dell attività non autorizzata. ART. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, ENTRATA IN VIGORE 1. E fatto salvo l esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano munite di regolare autorizzazione. 2. Coloro che all entrata in vigore del presente Regolamento già esercitino l attività di barbiere, parrucchiere, estetista sono autorizzati a continuare l attività purché richiedano la prescritta autorizzazione amministrativa entro novanta giorni da detta data. Trascorso tale termine, la mancanza di autorizzazione costituirà esercizio abusivo di attività e sarà sanzionata ai sensi delle norme vigenti. Detto termine viene esteso ad ulteriori sei mesi per le imprese già esistenti che esercitano l attività di estetista e che non rispondono ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, al fine di consentire loro di adeguarsi, in sintonia con quanto disposto dall art.11, c. 2, L. 1/ Per la regolarizzazione delle attività oggetto del presente regolamento si prescinde dal rispetto del requisito di distanza previsto all art Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di adozione. 5. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali, in contrasto con esso, in materia di attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista. 9

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

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