EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Le principali modifiche introdotte con la DGR 1362/2010 nei requisiti minimi di prestazione energetica degli

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1 EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Le principali modifiche introdotte con la DGR 1362/2010 nei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici Arch. Stefano Stefani Servizio Politiche Energetiche Regione Emilia-Romagna

2 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: COSA CAMBIA

3 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA per interventi di - nuova costruzione - ristrutturazione > 1000 mq - ampliamenti > 20% (per il solo ampliamento) NON E PIU RICHIESTA LA VERIFICA DEL rendimento medio globale dell impianto di climatizzazione Il rendimento medio stagionale degli impianti sopra indicati deve essere superiore al valore limite dato dalla formula: η g = ( log Pn) ) % PRECEDENTE (DPR 412/93) η g = ( log Pn) ) % dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kw. NON PIU NON PIU PREVISTO DALLA DGR 1362/10 PREVISTO ATTENZIONE: LA VERIFICA E ANCORA RICHIESTA PER INTERVENTI DI: - Ristrutturazione di impianti termici - Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti - Sostituzione di generatori di calore

4 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA per interventi di - nuova costruzione - ristrutturazione > 1000 mq - ampliamenti > 20% (per il solo ampliamento) Livelli minimi di prestazione energetica (EP) per il momento, solo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. In seguito, verranno considerati anche la climatizzazione estiva e l illuminazione Rapporto di forma dell edificio S/V D Da 1401 GG A 2100 GG Zona climatica E Da 2101 GG A 3000 GG EPi (kwh/m 2 anno) F oltre 3000GG < 0,2 21,3 34,0 34,0 46,8 46,8 > 0,7 54,7 72,6 + 72,6 96,2 96,2 Valori minimi di trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari Specificazione di altri requisiti e indicazioni progettuali (massa superficiale o sfasamento/smorzamento onda termica; protezione dall irraggiamento, etc.)

5 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA per interventi di - ristrutturazione totale o parziale < 1000 mq - ampliamenti < 20% - manutenzione straordinaria involucro edilizio ATTUALMENTE E PREVISTA LA VERIFICA DEI Valori minimi di trasmittanza termica dell involucro VIENE INTRODOTTA, IN ALTERNATIVA, LA POSSIBILITA DI VERIFICARE IL Livello minimo di prestazione energetica (EP) (come per i nuovi edifici) CON LA NUOVA DGR 1362/10 DGR 1362/10

6 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA per interventi di - nuova costruzione - ristrutturazione > 1000 mq - ampliamenti > 20% (per il solo ampliamento) VIENE INTRODOTTO L OBBLIGO DI RISPETTARE Livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell involucro edilizio (Ep e,invol ) Espresso in termini di fabbisogno di energia termica utile per il raffrescamento dell edificio (UNI TS ) (e non di energia primaria indice EP) 30 kwh/mq 10 kwh/mc edifici ad uso residenziale (E1) altri edifici CON LA NUOVA DGR 1362/10 DGR 1362/10

7 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA VENGONO INTRODOTTI REQUISITI PIU SEVERI PER GLI EDIFICI PUBBLICI In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico: i valori limite dell indice di prestazione energetica EP e delle trasmittanze termiche dell involucro sono ridotti del 10 per cento il valore limite del rendimento globale medio stagionale è calcolato con la formula: g = ( log Pn) %; gli edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest ultima fosse prevista. CON LA NUOVA DGR 1362/10

8 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA IL TEMA DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI rimane l obbligo di installare impianti termici centralizzati negli edifici con più di 4 unità immobiliari di non realizzare interventi di trasformazione da impianti centralizzati ad autonomi negli edifici esistenti CON LA NUOVA DGR 1362/10 Ma viene prevista una possibilità di deroga da tale obbligo (1) E possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell edificio edificio mediante l utilizzo l di una diversa tipologia d impianto. d (1) anche a seguito della procedura di infrazione aperta dall UE

9 REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE In tutti gli edifici esistenti con più di QUATTRO unità immobiliari appartenenti alle categorie E1 ed E2, in caso di ristrutturazione dell impianto termico o di installazione dell impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica.

10 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO CONTRIBUTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL INDICE EP CON LA NUOVA NORMA VIENE MODIFICATA LA DEFINIZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (1): IN QUESTO MODO, SI ESTENDE LA POSSIBILITA DI UTILIZZO DELLE POMPE DI CALORE Energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, si intende per: energia aerotermica: l energia accumulata nell aria ambiente sotto forma di calore; energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre; energia idrotermica: l energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. CON LA NUOVA DGR 1362/10 (1) In coerenza con quanto previsto dalla Direttiva Europea 28/2009/CE in materia di FER

11 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA UTILIZZO DELLE POMPE DI CALORE: CALCOLO DEL CONTRIBUTO FER - 1 In attesa che sia resa disponibile la norma UNI-CTI TS Ragione Emilia-Romagna ha pubblicato alcune FAQ sull utilizzo di pompe di calore. La FAQ n. 68: Per procedere al calcolo dell energia da fonte rinnovabile resa disponibile, occorre determinare preliminarmente l energia termica prodotta dalla pompa di calore (Epdc) e l energia elettrica assorbita dalla pompa di calore (Wpdc), su base mensile. A tal fine. Occorre tener presente che le prestazioni di una pompa di calore dipendono dalla temperatura associata ai serbatoi termici a cui la pompa è connessa: il coefficiente di prestazione (indicato come COP per le pompe di calore basate su cicli termodinamici a compressione di vapore o GUE per le pompe di calore basate su cicli termodinamici ad assorbimento) è definito dal rapporto tra la potenza termica erogata e la potenza assorbita dalla pompa di calore. Fissata la temperatura dei serbatoi termici tra cui la pompa si trova ad operare, il massimo valore che teoricamente il coefficiente di prestazione della pompa può assumere si calcola come segue: COPmax = ( tc + 273,25) / ( tc - tf) [6] GUEmax = [( tc + 273,25) / ( tgen + 273,15)]*[( tgen + tf)/( tc + tf)] [7] Dove COP è il coefficiente di prestazione per le pompe di calore con cicli termodinamici a compressione di vapore, mentre GUE è il coefficiente di prestazione per le pompe di calore basate su cicli termodinamici ad assorbimento, ed in cui si è indicato con tc, tf e tgen rispettivamente la temperatura associata al serbatoio caldo, al serbatoio freddo e al generatore della pompa di calore espressa in C. Dall espressione teorica del COP e del GUE fornita in [6] ed in [7] si comprende come le prestazioni di una pompa di calore siano fortemente influenzate dalla temperatura del serbatoio freddo a cui la pompa preleva calore ( tf), dalla temperatura a cui la pompa deve portare il calore per riversarlo nell impianto ( tc). (1)

12 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA UTILIZZO DELLE POMPE DI CALORE: CALCOLO DEL CONTRIBUTO FER - 2 In attesa che sia resa disponibile la norma UNI-CTI TS Ragione Emilia-Romagna ha pubblicato alcune FAQ sull utilizzo di pompe di calore. La FAQ n. 68: Poiché durante il periodo di funzionamento della pompa la temperatura associata ai serbatoi può variare in maniera significativa, è necessario disporre di dati prestazionali della pompa di calore ottenuti a pieno carico, ma riferiti a diverse condizioni di lavoro così da poter prevedere come le prestazioni della pompa possano variare durante l intera stagione: a tal fine, il costruttore deve mettere a disposizione del progettista per la caratterizzazione di una pompa di calore funzionante a pieno carico la potenza termica utile erogata e il COP (oppure la potenza assorbita dalla pompa di calore) per le condizioni di lavoro il più possibile vicine a quelle in cui la pompa sarà chiamata ad operare. Ritornando all esempio, siano quindi note su tali basi l energia termica prodotta dalla pompa di calore mensilmente (Epdc) e l energia elettrica assorbita, ricavata dai dati del costruttore, su base mensile (Wpdc): Ottobre : Epdc = (kwh/mese); Wpdc = 833 (kwh/mese); COPmensile = Epdc/Wpdc = 3.000/833 = 3,6 Novembre: Epdc = (kwh/mese); Wpdc = 2667 (kwh/mese); COPmensile 3,0 Dicembre: Epdc = (kwh/mese); Wpdc = 5357 (kwh/mese); COPmensile 2,8 Gennaio: Epdc = (kwh/mese); Wpdc = 4800 (kwh/mese); COPmensile 2,5 Febbraio: Epdc = (kwh/mese); Wpdc = 3448 (kwh/mese); COPmensile 2,9 Marzo: Epdc = (kwh/mese); Wpdc = 2667 (kwh/mese); COPmensile 3,0 Totale annuale: Epdc = (kwh/anno); Wpdc = (kwh/anno) SPF = SCOP = Epdc/Wpdc = / = 2,83 Quindi: Verificata SCOP la necessaria = 2,83 > 2,5 condizione (=SCOPmin) iniziale relativa al valore di soglia dell indice SCOP per poter considerare quota parte dell energia resa disponibile come da fonte rinnovabile, si procede alla sua quantificazione: ERES = Epdc * [1 (1/( *SCOP))] = * [1 (1/(0,46 * 2,83))] = kwh/anno L energia termica prodotta dalla pompa di calore che può essere definita come energia da fonte rinnovabile è pari a kwh/anno pari al 23.2% dell energia termica prodotta complessivamente dall impianto. Tale quantità di energia è quindi computabile ai fini del calcolo dell indice di prestazione energetica. (1)

13 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER ENERGIA TERMICA CON LA NUOVA NORMA VENGONO PRECISATE ED INTEGRATE LE MODALITA ALTERNATIVE PER SODDISFARE IL REQUISITO DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER NECESSARIA A COPRIRE IL 50% DEL FABBISOGNO PER LA PRODUZIONE DI ACS Tale prescrizione si intende soddisfatta anche: con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio medesimo; mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al precedente punto 20; CON LA NUOVA DGR 1362/10 mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi; con interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto aggiuntivi rispetto ai minimi obbligatori e che consentano una riduzione dei consumi di energia primaria pari all energia che dovrebbe essere prodotta con fonti rinnovabili.

14 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER ENERGIA ELETTRICA CON LA NUOVA NORMA VENGONO PRECISATE ED INTEGRATE LE MODALITA ALTERNATIVE PER SODDISFARE IL REQUISITO DI INSTALLARE UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER DI POTENZA PARI A 1 KW PER ALLOGGIO Tale prescrizione si intende soddisfatta anche: CON LA NUOVA DGR 1362/10 con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili; con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, oppure mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al precedente punto 20, unicamente quando queste siano asservite a unità di cogenerazione ad alto rendimento; mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi.

15 LA PRESTAZIONE ENERGETICA NORME DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL INDICE EP CON LA NUOVA NORMA VENGONO RE-INTRODOTTI I RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE UNI-CTI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (INDICE EP) Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS e loro successive modificazioni. a) UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. CON LA NUOVA DGR 1362/10 DGR 1362/10

16 LA PRESTAZIONE ENERGETICA METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE DELL INDICE EP CON LA NUOVA NORMA VENGONO AGGIORNATI E INTEGRATI I RIFERIMENTI ALLE METODOLOGIE UTILIZZABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (INDICE EP) NEI DIVERSI CASI CON LA NUOVA DGR 1362/10 Metodo di calcolo di progetto (paragrafo 5.1) Metodo di calcolo da rilievo sull edificio (paragrafo 5.2 punto 1) Metodo di calcolo da rilievo sull edificio (paragrafo 5.2 punto 2) Metodo di calcolo da rilievo sull edificio (paragrafo 5.2 punto 3) Edifici interessati Tutte le tipologie di edifici nuovi ed esistenti Tutte le tipologie di edifici esistenti Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 3000 m 2 Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1000 m 2 Prestazione invernale involucro edilizio Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET (CNR-ENEA) Metodo semplificato (Allegato 2) Energia primaria prestazione invernale Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET (CNR-ENEA) Metodo semplificato (Allegato 2) Energia primaria prestazione acqua calda sanitaria Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET (CNR-ENEA) Norme UNI/TS (esistenti) Prestazione estiva involucro edilizio Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET (CNR-ENEA) Norme UNI/TS o DOCET o metodologia paragrafo 6.2

17 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER EDIFICI CON IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSE CON LA NUOVA NORMA VENGONO INTRODOTTI I REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A BIOMASSE CON LA NUOVA DGR 1362/10 Ai fini della determinazione del fabbisogno di energia primaria dell edificio (indice EP), sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti: rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma UNI-EN 303-5; limiti di emissione conformi all allegato I alla parte quinta del d.lgs n. 152/06, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell allegato alla parte quinta del medesimo d.lgs n. 152/06. IN TALI CASI, VIENE ANCHE RICHIESTO IL RISPETTO DI VALORI MINIMI DI TRASMITTANZA TERMICA DELL INVOLUCRO EDILIZIO

18 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA COMPORTAMENTO DELL INVOLUCRO IN REGIME ESTIVO CON LA NUOVA NORMA VIENE INTRODOTTO L OBBLIGO DI VERIFICA DELLA TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA (1) CON LA NUOVA DGR 1362/10 per le località nelle quali il valore medio mensile dell irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2, il progettista esegue: 1. relativamente a tutte le pareti verticali opache con l eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est, almeno una delle seguenti verifiche: 1.1 che il valore della massa superficiale Ms, sia > a 230 kg/m2 1.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, sia < a 0,12 W/m 2 K 2. relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, sia inferiore a 0,20 W/m2 K ; (1) La trasmittanza termica periodica YIE (W/m 2 K), è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.

19 REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R ALTRI REQUISITI Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di interventi di cui al punto 3.1 lett. a) dell atto, occorre che siano adottati adeguati dispositivi di automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio dell edificio. L insieme dei dispositivi che consentono l automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio di un edificio si definiscono BACS (Building Automation and Control System) o HBES (Home and Building Electronic System): tali sistemi sono suddivisi in quattro classi di prestazione, in relazione all efficienza energetica conseguibile con la loro adozione. CON LA NUOVA DGR 1362/10 Le funzioni che caratterizzano i sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio dell edificio, sono elencate e descritte nella tabella S.2 di seguito riportata: con riferimento alla norma UNI EN o equivalenti, per ogni funzione sono indicati diverse possibili soluzioni, elencate nelle righe della tabella (con un numero crescente in base alle diverse prestazioni offerte dai dispositivi previsti). Per la descrizione tecnica delle singole funzioni si faccia riferimento alla guida CEI applicativa della citata norma UNI EN 15232, o equivalenti. Nelle colonne della medesima tabella S.2 sono invece riportate le classi di prestazione (I, II e III) dei sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio dell edificio, con riferimento alla destinazione d uso (residenziale / non residenziale). La dotazione minima per ciascuna classe di prestazione è indicata nella relativa cella di intersezione: per procedere alla classificazione del livello prestazionale di un sistema di automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio dell edificio, occorre che tutte le condizioni minime previste per quel determinato livello siano soddisfatte. La dotazione minima dei sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe I nella lista dei dispositivi di cui alla seguente tabella, con i limiti ivi previsti. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici è quella riportata nella colonna relativa alla classe II nella lista dei dispositivi di cui alla seguente tabella S.2, con i limiti ivi previsti.

20 REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R ALTRI REQUISITI Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS Le Classi di prestazione dei sistemi BACS/HBES sono 4: CON LA NUOVA DGR 1362/10 Classe 0 (Non energy efficiency): comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazioni, non efficienti dal punto di vista energetico: tale classe non è considerata nella tabella seguente; Classe I (Standard): corrisponde agli impianti automatizzati con apparecchi di controllo tradizionali. La Classe I è considerata la classe di riferimento, corrispondente alle dotazioni di cui alla precedente specifica S.1); Classe II (Advanced): comprende gli impianti controllati con un sistema di automazione bus (BACS/HBES), ma anche dotati di una gestione centralizzata e coordinata delle funzioni e dei singoli impianti (TBM); Classe III (high energy performance): come la Classe II, ma con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all impianto. D C B A CLASSIFICAZIONE CEI EN I II III CLASSIFICAZIONE DGR 1362/2010 REGIONE E-R

21 REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R 1. Controllo riscaldamento 1.1 Controllo di emissione Compensazione della temperatura esterna Controllo della temperatura interna 1.3 Controllo delle pompe di distribuzione Controllo On-Off FUNZIONI Il sistema di controllo è installato in centrale o nel relativo ambiente Controllo automatico di ogni ambiente con valvole termostatiche o regolatore elettronico Controllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i regolatori e verso il SISTEMA BUS Controllo integrato di ogni locale con gestione di richiesta (per occupazione, qualità dell aria, etc.) 1.2 Controllo della temperatura acqua della rete di distribuzione (mandata o ritorno) Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distribuzione Controllo pompa a velocità variabile con p costante I Residenziale II classi di prestazione III Non residenziale I II III ALTRI REQUISITI Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS CON LA NUOVA DGR 1362/10 1 Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Controllo pompa a velocità variabile con p proporzionale 1.4 Controllo intermittente della generazione e/o distribuzione Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione Controllo automatico con programma orario fisso Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato 1.5 Controllo del generatore Temperatura variabile in dipendenza da quella esterna Temperatura variabile in dipendenza da quella dal carico 1.6 Controllo sequenziale di differenti generatori Priorità basate sui carichi e sulle potenze dei generatori Priorità basate sull efficienza dei generatori La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe I nella lista dei dispositivi di cui alla tabella. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella colonna relativa alla classe II nella lista dei dispositivi di cui alla tabella.

22 REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R 2. Controllo raffrescamento 2.1 Controllo di emissione Compensazione della temperatura esterna FUNZIONI Il sistema di controllo è installato in centrale o nel relativo ambiente, per il caso 1 il sistema può controllare diversi ambienti Controllo automatico di ogni ambiente con regolatore elettronico Controllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i regolatori e verso il SISTEMA B Controllo integrato di ogni locale con gestione di richiesta (per occupazione, qualità dell aria, etc.) 2.2 Controllo temperatura acqua fredda nella rete distribuzione (mandata o ritorno) I Residenziale II classi di prestazione III Non residenziale I II III ALTRI REQUISITI Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS CON LA NUOVA DGR 1362/10 2 Controllo della temperatura interna 2.3 Controllo delle pompe di distribuzione Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distribuzione Controllo On-Off Controllo pompa a velocità variabile con p costante Controllo pompa a velocità variabile con p proporzionale 2.4 Controllo intermittente della generazione e/o distribuzione Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Controllo automatico con programma orario fisso Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato 2.5 Interblocco tra riscaldamento e raffrescamento a livello di emissione e/o distribuzione Solo nel caso in cui siano presenti entrambi gli impianti Parziale interblocco (dipende dal sistema di condizionamento HVAC) Interblocco totale 2.6 Controllo del generatore Temperatura variabile in dipendenza da quella esterna Temperatura variabile in dipendenza da quella dal carico 2.7 Controllo sequenziale di differenti generatori Priorità basate sui carichi e sulle potenze dei generatori Priorità basate sull efficienza dei generatori La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe I nella lista dei dispositivi di cui alla tabella. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella colonna relativa alla classe II nella lista dei dispositivi di cui alla tabella.

23 REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R FUNZIONI 3. Controllo della ventilazione e del condizionamento 3.1 Controllo mandata aria in ambiente Controllo a tempo Controllo a presenza Controllo a richiesta Residenziale Non residenziale classi di prestazione I II III I II III ALTRI REQUISITI Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS CON LA NUOVA DGR 1362/ Controllo aria nell unità di trattamento aria Controllo On/Off a tempo Controllo automatico di flusso o pressione 3.3 Controllo sbrinamento recuperatore di calore (se presente) Con controllo di sbrinamento 3.4 Controllo surriscaldamento recuperatore di calore (se presente) Con controllo di surriscaldamento 3.5 Raffrescamento meccanico gratuito Raffrescamento notturno Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Raffrescamento gratuito (free cooling) Controllo H-x, entalpia 3.6 Controllo della temperatura di mandata Set point costante Set point dipendente dalla temperatura esterna Set point dipendente dal carico 3.7 Controllo umidità Limitazione umidità dell aria di mandata Controllo umidità dell aria di mandata Controllo umidità dell aria nel locale o emessa La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe I nella lista dei dispositivi di cui alla tabella. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella colonna relativa alla classe II nella lista dei dispositivi di cui alla tabella.

24 REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R 4. Controllo Illuminazione 4.1 Controllo presenza FUNZIONI Residenziale Non residenziale classi di prestazione I II III I II III ALTRI REQUISITI Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS Accensione manuale Nota (*) accensione manuale + spegnimento automatico Rilevamento presenza Auto-On/riduzione/Off Rilevamento presenza Auto-On/Auto-Off (*) CON LA NUOVA DGR 1362/10 4 Accensione manuale + Rilevamento presenza Auto-On/riduzione/Off Accensione manuale + Rilevamento presenza Auto-On/Auto-Off 4.2 Controllo luce diurna Il sistema regola la luminosità delle lampade in base alla luce proveniente dall esterno Nessun controllo Automatizzato 4.3 Controllo schermature solari (es tapparelle, tende facciate attive) Operazione manuale Motorizzato con azionamento manuale Nota (*) solo se il fattore solare (g) del vetro è maggiore di 0,5 (*) Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Motorizzato con azionamento automatico Controllo combinato luce/tapparelle/hvac 4.4 Controllo con sistemi domotici e di automazione dell edificio (hba) Nessun controllo Controllo centralizzato configurato per l utente: es. programmi a temp, valori di riferimento (set-point), etc. Controllo centralizzato ottimizzato: es controlli auto-adattativi, valori di riferimento (set-point), taratura. 4.5 Gestione impianti tecnici di edificio (TBM) Nessun controllo TBM Rilevamento guasti, diagnostica e fornitura del supporto tecnico Rapporto riguardante consumi energetici, condizioni interne e possibilità di miglioramento La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe I nella lista dei dispositivi di cui alla tabella. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella colonna relativa alla classe II nella lista dei dispositivi di cui alla tabella.

25 REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS Dotazione minima dei dispositivi BACS: - per edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione - classe I - per edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione (usi non residenziali) - classe II 5 EDIFICI NON RESIDENZIALI ENERGIA TERMICA CLASSE DI EFFICIENZA BAC D - 0 C - I B - II A - III RISPARMIO C/B I/II C/A I-III UFFICI 1,51 1,00 0,80 0,70 20 % 30 % SALE LETTURA 1,24 1,00 0,75 0,50 25 % 50 % SCUOLE 1,20 1,00 0,88 0,80 12 % 20 % OSPEDALI 1,31 1,00 0,91 0,86 9 % 14 % HOTEL 1,31 1,00 0,85 0,68 15 % 32 % RISTORANTI 1,23 1,00 0,77 0,68 23 % 32 % Risparmi conseguibili secondo CEI EN 15232

26 COSA ABBIAMO ANTICIPATO SCHEMA DI DECRETO (proposta MiSE in fase di discussione) Il nuovo decreto abroga e sostituisce: il D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59; il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412; l articolo 4, comma 1-bis, del DPR n. 380 del 2001; Al fine di ottimizzare l uso dell energia negli edifici, sono resi obbligatori dei livelli minimi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell edificio e degli impianti termici (BACS) così differenziati: per gli edifici residenziali di superficie utile maggiore 2000 metri quadrati, la dotazione minima dei sistemi di automazione è pari a quella relativa alla classe C, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN o equivalenti; per gli edifici non residenziali di superficie utile maggiore di 1000 metri quadrati, la dotazione minima dei sistemi di automazione è pari a quella relativa alla classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN o equivalenti.

27 COSA ABBIAMO ANTICIPATO Piano d Azione Efficienza Energetica - BOZZA Maggio APPENDICE A Predisposizione di nuove schede tecniche standardizzate per il riconoscimento dei TEE Il recente decreto di recepimento della direttiva 28/2009 sulle energie rinnovabili ha stabilito di redigere almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori: diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL; interventi nel settore informatico con particolare riguardo all'utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali; illuminazione efficiente con particolare riguardo all'illuminazione pubblica a LED e al terziario; misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale; misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica; risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni; recuperi di energia; apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica; A tale scopo ENEA ha svolto un attività di predisposizione di schede tecniche standardizzate relativamente ai sui seguenti interventi di efficientamento: 1. installazione di chiller in ambito industriale; 2. istallazione di gruppi statici di continuità ad alta efficienza; 3. installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento in ambito industriale; 4. recuperi termici in ambito industriale; 5. Installazione di sistemi di automazione e controllo negli edifici (sistemi domotici) relativi all applicazione della norma UNI EN 15232; 6. riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso la ricompressione meccanica del vapore; 7. installazione di dispositivi alimentati a biomassa per uso domestico; 8. interventi di efficienza energetica per l agricoltura protetta ( Serre efficienti ).

28 COSA ABBIAMO ANTICIPATO Piano d Azione Efficienza Energetica - BOZZA Maggio APPENDICE A Scheda tecnica per la valutazione dei risparmi ottenibili con l'applicazione della norma UNI EN Allo stato attuale la diffusione d impianti di automazione e controllo negli edifici in Italia è molto limitata. Una gestione corretta e automatizzata degli impianti di riscaldamento, condizionamento e illuminazione potrebbe portare ad un notevole risparmio energetico e ad un maggiore comfort abitativo, sia in ambito residenziale che terziario. La recente norma UNI EN stima i risparmi conseguibili con l'applicazione di sistemi di automazione negli edifici nuovi o esistenti in campo residenziale e non, separandoli in classi di efficienza in ambiti di applicazione di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, ventilazione e condizionamento. La norma citata individua quattro classi di efficienza energetica nell'automazione dei sistemi in un edificio: la classe D Non Energy Efficient, la classe C considerata come quella standard di riferimento, la classe B Advanced e la classe A di massime prestazioni High Energy Performance. L'istallazione di sistemi domotici può avvenire sia su edifici nuovi, sia su quelli in fase di ristrutturazione; in entrambi i casi una corretta progettazione consentirà di raggiungere l integrazione ottimale con la struttura e quindi i massimi benefici. Dati i consumi degli impianti di riscaldamento in ambito residenziale al 2007 pari a circa 18Mtep, si possono stimare i risparmi conseguibili con l'applicazione della norma in questo settore. Considerando le abitazioni tutte in classe UNI EN D, senza automazione, solo con il passaggio in classe C ci sarebbe una riduzione del 9% dei consumi mentre con il passaggio in classe B addirittura del 20%. E stato stimato che il massimo dei risparmi conseguibili in ambito residenziale mediante l'applicazione dei sistemi domotici agli impianti di riscaldamento e raffrescamento è pari a ktep. Nel caso del settore terziario stime di questo tipo restano più difficili, ma sicuramente si avranno rilevanti riduzioni dei consumi, considerato che alla baseline tendenzialmente più elevata fa da contraltare una maggiore numerosità degli interventi di building automation.

29 EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Le principali modifiche introdotte con la DGR 1362/2010 nel sistema di certificazione energetica dell Emilia-Romagna Arch. Stefano Stefani Servizio Politiche Energetiche Regione Emilia-Romagna

30 La certificazione energetica degli edifici COSA CAMBIA

31 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI AMBITO DI APPLICAZIONE DELL OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE CON LA NUOVA NORMA VENGONO DEFINITE NEL DETTAGLIO LE TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE CON LA NUOVA DGR 1362/10 Gli edifici e le unità immobiliari ricadenti nell ambito di applicazione delle disposizioni di cui al punto 5 del presente provvedimento devono essere dotati di un attestato di certificazione energetica: si considerano non soggetti a tali disposizioni gli immobili il cui uso standard non prevede impieghi energetici, quali ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell isolamento termico. Per gli edifici adibiti ad attività industriali artigianali e assimilabili, la certificazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite ad uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato; l'attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale.

32 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI AMBITO DI APPLICAZIONE DELL OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE CON LA NUOVA NORMA VENGONO DEFINITI NEL DETTAGLIO I CASI DI ESCLUSIONE DALL OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE CON LA NUOVA DGR 1362/10 Devono intendersi esclusi dalle disposizioni di cui al punto 5.2 del presente provvedimento, anche se aventi ad oggetto immobili assoggettati alla disciplina in materia di certificazione energetica: a) i seguenti atti e provvedimenti: divisioni con o senza conguaglio; conferimenti in società; fusioni e scissioni societarie; sentenze dell'autorità giudiziaria; atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ivi compresi i provvedimenti ed i decreti in materia concorsuale, in materia di esecuzioni immobiliari individuali ordinarie ed esattoriali, nonché in materia di divisione giudiziale e di eredità giacente e più in generale ogni provvedimento giudiziario in materia coattiva o di volontaria giurisdizione; provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra coniugi; verbali di separazione personale fra coniugi; b) i seguenti atti, a condizione che l'acquirente dichiari, nell'atto stesso, di essere già in possesso delle informazioni sul rendimento energetico dell'edificio: atti di trasferimento ad un soggetto che sia già titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'immobile; atti di trasferimento fra coniugi e fra parenti in linea retta o affini di primo grado; atti di trasferimento relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra coniugi, purché derivanti da accordi assunti dai coniugi in sede giudiziaria, intendendosi per tale anche il verbale di separazione consensuale.

33 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI AMBITO DI APPLICAZIONE DELL OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE CON LA NUOVA NORMA VIENE INTRODOTTA UNA CLASSIFICAZIONE RELATIVA AL CONSUMO DI ENERGIA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (1) Classificazione dell edificio in base alla prestazione dell involucro in regime estivo Si procede alla classificazione dell edificio in base alla prestazione dell involucro edilizio in regime estivo EPe,invol. espresso in kwh/m2anno, pari al rapporto tra il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento dell edificio e la superficie calpestabile del volume climatizzato. EPe,invol EP e,invol < EP e,invol < EP e,invol < EP e,invol < 40 EP e,invol >40 Prestazioni Ottime Buone Medie Sufficienti Mediocri CON LA NUOVA DGR 1362/10 Classe I II III IV V (1) In termini di energia termica utile necessaria per mantenere negli ambienti interni le condizioni di comfort, non tiene conto dei rendimenti dell impianto che fornisce il servizio e quindi non è energia primaria (da calcolare sulla base di UNI TS )

34 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI AMBITO DI APPLICAZIONE DELL OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE CON LA NUOVA NORMA VIENE INTRODOTTO NELL ATTESTATO, OLTRE ALLA CLASSE, IL CRUSCOTTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE CON LA NUOVA DGR 1362/10

35 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CON LA NUOVA NORMA VENGONO DEFINITE NEL DETTAGLIO LE MODALITA DI CERTIFICAZIONE DELLA SINGOLA UNITA IMMOBILIARE L attestato di certificazione energetica può riferirsi ad interi edifici o a singole unità immobiliari; per gli edifici residenziali l attestato di certificazione energetica deve essere riferito al singolo appartamento (unità immobiliare). L attestato di certificazione energetica riferito ad un intero edificio può essere prodotto solo nel caso in cui l edificio medesimo sia servito da un unico impianto termico per la climatizzazione invernale o per il riscaldamento privo di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, e le unità immobiliari in esso ricomprese abbiano la medesima destinazione d uso. In tali casi, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari in relazione alla metodologia applicabile. CON LA NUOVA DGR 1362/10 Qualora l attestato si riferisca ad un intero edificio, il soggetto certificatore è tenuto a consegnare a ciascun proprietario una copia conforme all originale dello stesso. L attestato di certificazione energetica di una singola unità immobiliare è valido se è riferito alla stessa o all intero edificio che la contiene, purché l attestato medesimo sia riferibile anche all unità immobiliare considerata.

36 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CON LA NUOVA NORMA VIENE DEFINITA NEL DETTAGLIO LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE E GLI OBBLIGHI DEL CERTIFICATORE Nei casi di certificazione di edifici di nuova costruzione, la nomina del Soggetto certificatore deve avvenire prima dell inizio dei lavori, e deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici. Per gli edifici di nuova costruzione, la procedura deve comprendere almeno: la valutazione del rendimento energetico dell edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica, con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato" eventuali controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi; una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali. CON LA NUOVA DGR 1362/10

37 CLASSE ENERGETICA C G F E D C B A CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CON LA NUOVA NORMA VIENE INTRODOTTO L OBBLIGO DELLA ESPOSIZIONE DELLA TARGA ENERGETICA esposizione sull edificio della targa energetica CON LA NUOVA DGR 1362/10 Tutti gli edifici dotati di attestato di qualificazione energetica o di certificato energetico dovranno esporre, sulla base del modello previsto dalla Regione, sulle facciate di norma vicino al numero civico, una targhetta con la classe energetica dell edificio. Il formato della targa energetica, attualmente in via di definizione, verrà definito con apposito atto dalla Giunta Regionale

38 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI L autodichiarazione di cui al punto 9 delle Linee-Guida nazionali (DM 26/6/09) NELLA NUOVA NORMA NON E PREVISTA LA PROCEDURA DI AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO LINEE-GUIDA NAZIONALI Autodichiarazione del proprietario Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m 2 e nei soli casi di emissione in caso di trasferimento a titolo oneroso, il proprietario dell edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: - l edificio è di classe energetica G; - i costi per la gestione energetica dell edificio sono molto alti; Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. PROCEDURA NON PREVISTA DALLA DGR 1362/2010 NON SI APPLICA IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA

39 EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Evoluzione del quadro normativo a livello regionale Il sistema regionale di certificazione energetica primi risultati Arch. Stefano Stefani Servizio Politiche Energetiche Regione Emilia-Romagna

40 La certificazione energetica degli edifici I PRIMI RISULTATI

41 Accreditamento soggetti certificatori Sono stati accreditati soggetti certificatori, di cui: (97,7%) persone fisiche ingegneri 39 % geometri 29 % architetti 18 % periti industriali 13 % periti agrari 0,4 % agronomi forestale agrotecnici chimici 0,3 % 0,2 % 0,2 % ingegneri architetti periti agrari agrotecnici geometri periti industriali agronomi e agronomi forestali chimici 113 (2,3%) persone giuridiche

42 Registrazione attestati di certificazione energetica Sono stati registrati oltre attestati di certificazione energetica, di cui: circa (23%) a seguito di intervento edilizio circa (77%) per trasferimento a titolo oneroso certificati emessi a seguito di interventi edilizi certificati emessi per compravendita/affitto

43 ATTIVITA DEI SOGGETTI CERTIFICATORI

44 Registrazione attestati di certificazione energetica Totale certificati numero certificati per destinazione d uso degli edifici edifici residenziali uffici industriali commerciali

45 Registrazione attestati di certificazione energetica Totale certificati numero certificati per classe di prestazione energetica

46 Registrazione attestati di certificazione energetica Certificati rilasciati a seguito di intervento edilizio numero certificati per destinazione d uso degli edifici edifici residenziali uffici industriali commerciali

47 Registrazione attestati di certificazione energetica Certificati rilasciati a seguito di intervento edilizio Edifici residenziali: % certificati per classe di prestazione energetica

48 EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Evoluzione del quadro normativo a livello regionale Uno sguardo sul futuro prime anticipazioni del nuovo quadro normativo Arch. Stefano Stefani Servizio Politiche Energetiche Regione Emilia-Romagna

49 Uno sguardo sul futuro COSA CAMBIERA

50 LE PRINCIPALI NOVITA L art. 13 del D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 di recepimento della Direttiva 28/2009 sulla promozione delle fonti rinnovabili introduce alcune modifiche alla normativa in materia di certificazione energetica. Gli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 192/2005 risultano conseguentemente così modificati Art. 1. Finalità 2. Il presente decreto disciplina in particolare: a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; Art. 6. Certificazione energetica degli edifici 2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell attestato di certificazione energetica.

51 LE PRINCIPALI NOVITA Sono stati avviati i lavori per la revisione sistematica della normativa vigente in materia di rendimento energetico degli edifici. Entro il 2011 dovrebbe essere emanato un provvedimento che: ART. 1 - Finalità e campo di intervento Al fine di consentire una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per l efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto raccoglie la principale legislazione in materia di efficienza energetica degli edifici e definisce: a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia di cui all articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare la disciplina: - per la progettazione dell involucro edilizio; - per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici; - per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari e, - per la progettazione, installazione degli impianti di illuminazione artificiale, limitatamente al settore terziario; b) i requisiti generali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare le ispezioni degli impianti di climatizzazione; c) le modalità applicative degli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione alle dimensioni e alla destinazione d uso degli edifici;

52 LE PROSPETTIVE IL QUADRO NORMATIVO E IN CONTINUA EVOLUZIONE IL 19 MAGGIO 2010 E STATA APPROVATA LA NUOVA Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Ue 2010/31/Ue Direttiva sulla prestazione energetica nell edilizia LA NUOVA DIRETTIVA ABROGA LA PRECEDENTE DIRETTIVA 2002/91/CE DOVRA ESSERE RECEPITA ENTRO IL 2012

REQUISITO. (Parte seconda, allegato 2, punto 19 )

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