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1 POLIZZA COLLETTIVA APICOLTURA PER I SOCI CO.DI.PR.A. CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 1 CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE 1.1. OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE Oggetto della presente convenzione è l assicurazione degli alveari di proprietà dei Soci del CO.DI.PR.A., ubicati nel territorio della Provincia di Trento e limitrofe, per i danni avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza per i rischi precisati alle specifiche sezioni. 1.2 DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato: Alveare: arnia, cioè dimora artificiale di una colonia di api, compresa la famiglia delle api stesse Assicurazione: il contratto di assicurazione Adesione assicurativa: il documento sottoscritto dall Assicurato, dalla Società e convalidato dal Contraente, contenente le dichiarazioni relative al rischio Assicurato: il soggetto Socio del Contraente - il cui interesse è protetto dall assicurazione Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione in nome e per conto dell Assicurato Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Franchigia: le centesime parti del valore assicurato escluse dall indennizzo Malus: premio di assicurazione dovuto alla Società al superamento di determinante soglie di rapporto sinistri a premi Massimale: l obbligazione massima della società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali Polizza: il documento che prova l assicurazione Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società Contributo associativo: somma dovuta dall Assicurato al Contraente per l adesione assicurativa Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società: ITAS MUTUA 1.3 MODALITA DI ASSICURAZIONE L adesione assicurativa si manifesta con il pagamento del contributo associativo eseguito dal socio apicoltore a favore del CO.DI.PR.A.. Il Contraente trasmetterà mensilmente, a mezzo fax, alla Società l elenco delle adesioni raccolte, quale conferma dell adesione, delle decorrenze, nonché agli effetti della regolazione del premio, indicando: 1 dati anagrafici e di residenza dell Assicurato; 2 numero e ubicazione degli alveari assicurati. FASCICOLO CONDIZIONI ASSICURATIVE Ultimo aggiornamento GENNAIO 2015 Pagina 1 di 9

2 1.4 DURATA E PROROGA DELL ASSICURAZIONE a) CONVENZIONE (vincolo per il Contraente CO.DI.PR.A. non per l Assicurato) Decorrenza dalle ore 24 del scadenza alle ore 24 del in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Convenzione si intende prorogata per un anno e così di seguito. b) SINGOLA ADESIONE La garanzia ha effetto: - dalle ore del giorno successivo a quello del pagamento effettuato con versamento del contributo associativo da parte del Socio-Assicurato per quanto riguarda i danni da calamità e/o avversità naturale e da incendio esteso; - dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello del versamento per la garanzia peste americana. 1.5 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUO relativo alla garanzia calamità e/o avversità naturali in base al numero di alveari di proprietà dell apicoltore: Fascia A) da 0 a 50 alveari contributo associativo 6,40 per alveare Fascia B) da 50 a 300 alveari contributo associativo 3,30 per alveare Fascia C) oltre 300 alveari contributo associativo 2,60 per alveare al contributo associativo di cui sopra va aggiunto il contributo associativo facoltativo per la garanzia Responsabilità Civile : Fascia A) da 1 a 100 alveari contributo associativo 20,00 Fascia B) da 101 a 300 alveari contributo associativo 40,00 Fascia C) da 301 a 500 alveari contributo associativo 65,00 Fascia D) oltre 500 alveari contributo associativo 80, PAGAMENTO DEL PREMIO (vincolo per il Contraente CO.DI.PR.A. non per l Assicurato) Ad integrazione di quanto previsto dall Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione Pagamento del Premio si pattuisce quanto segue: a) il Contraente versa la firma della presente polizza, l importo indicati a titolo di acconto, che verrà conguagliato alla scadenza dell annualità successiva; b) la Società, al termine di ogni anno assicurativo, provvederà all emissione di apposita appendice di regolazione premio, in base al numero degli alveari assicurati, come risulterà dalle comunicazioni di cui al punto 1.3 effettuate alla Società. - in caso di regolazione passiva per il Contraente, quest ultimo si impegna al perfezionamento ed a pagare il relativo premio entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo. - in caso di regolazione attiva per il Contraente non verrà effettuata restituzione del premio incassato come acconto, poiché considerato premio minimo di polizza; sarà invece effettuato, d accordo fra le Parti, un ricalcolo del premio relativo all acconto per le rate successive, sulla base del numero delle adesioni dell anno precedente. FASCICOLO CONDIZIONI ASSICURATIVE Ultimo aggiornamento GENNAIO 2015 Pagina 2 di 9

3 2. CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONVENZIONE 2.1 PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato dovrà dare avviso telefonico al Contraente, seguito da telex, telegramma o fax con l indicazione degli estremi dell Assicurato ed allegando: - il certificato di distruzione alveare rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, in caso di peste americana ; - la denuncia fatta presso l Autorità competente e relativo materiale fotografico nel caso di avvelenamento. Il Contraente, ricevuta la segnalazione, notifica alla Società, nel più breve tempo possibile, la denuncia di sinistro. La Società, potrà disporre propri accertamenti ed impartire disposizioni che dovranno essere immediatamente eseguite. L Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro. L Assicurato in attesa delle eventuali disposizioni da parte della Società deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nel modo più efficace, elencare accuratamente la sequenza degli eventi a mano a mano che si svolgono, notando i tempi e le azioni svolte. Premesso che l articolo 4 dello Statuto Sociale del CO.DI.PR.A. prevede la facoltà di svolgere attività le cui finalità possono concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali, si conviene che il CO.DI.PR.A. curerà, senza nulla pretendere dalla Società, l attuazione dei seguenti servizi a favore dei propri associati: - assumere le denunce di danno presentate dagli assicurati secondo quanto previsto dalla presente polizza convenzione e trasmetterle alle Società; - espletare i dovuti accertamenti sanitari e consulenze da prendere a seguito di specifiche situazioni su disposizioni della Società; - istruire le pratiche per la liquidazione dei danni e la chiusura dei sinistri con la ricerca di dati, notizie e documentazioni presso i Soci aventi diritto. L inadempimento di cui ai punti precedenti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. 2.2 REINTEGRO DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO/PREMIO A) MALUS SINGOLO (vincolo per l Assicurato) Si conviene tra le Parti che entro 60 giorni dalla fine del periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Società, determinato l importo liquidato al singolo Assicurato e riservato per i sinistri avvenuti nello stesso periodo, concorderà per iscritto con il Contraente il dato relativo al rapporto tra il suddetto importo ed i premi incassati. Se tale rapporto risulterà compreso fra 90% e 150%, l Assicurato/Contraente è obbligato a pagare alla Società una somma pari al 60% del premio di polizza, a conguaglio di quanto già versato, quale malus singolo. Se tale rapporto risulterà compreso fra 150% e 280%, l Assicurato/Contraente è obbligato a pagare alla Società una somma pari al 160% del premio di polizza, a conguaglio di quanto già versato, quale malus singolo. Se tale rapporto risulterà maggiore del 280%, l Assicurato/Contraente è obbligato a pagare alla Società una somma pari al 260% del premio di polizza, a conguaglio di quanto già versato, quale malus singolo. B) MALUS AGGREGATO (vincolo per il Contraente) Si conviene tra le Parti che entro 60 giorni dalla fine del periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Società, determinato l importo liquidato e riservato per i sinistri avvenuti nello stesso periodo, concorderà per iscritto con il Contraente il dato relativo al rapporto tra il suddetto importo ed i premi incassati. Se tale rapporto risulterà maggiore del 90%, il Contraente è obbligato a pagare alla Società una somma pari al 20% del premio di polizza (comprensivo del premio derivante da diverse regolazioni), a conguaglio di quanto già versato. FASCICOLO CONDIZIONI ASSICURATIVE Ultimo aggiornamento GENNAIO 2015 Pagina 3 di 9

4 Tale somma dovrà essere versata alla Società entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della stessa. Se il Contraente non effettua il pagamento della suddetta regolazione entro i termini prescritti, l assicurazione si intende sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. 2.3 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Le Parti concordano che per l istruttoria, la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi verrà osservata la sottoindicata procedura: a)osservazioni E RISERVE: verranno poste all Assicurato entro venti giorni dalla denuncia di danno; osservazioni e riserve per fatti e conoscenze emerse in corso di istruttoria verranno poste, sempre all Assicurato, entro giorni dieci dalla data in cui la Società ne è venuta a conoscenza. b) PAGAMENTO: La Società provvede al pagamento dell indennizzo, con intervento in quietanza del Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria minima, e precisamente: - attestazione della titolarità dell interesse assicurato - denuncia di danno - denuncia di avvelenamento rilasciata dall Autorità competente - certificato di distruzione alveari per peste americana - dichiarazione relativa al numero di alveari di proprietà al momento del sinistro - eventuale altra documentazione specifica per il caso in esame. Su richiesta del Contraente la Società ha la facoltà di depositare, a nome dell Assicurato e con pieno effetto liberatorio, l importo dell indennizzo dovuto presso il Tesoriere del Contraente con l annotazione dei vincoli di cui è gravato. c) LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIA: In caso di danni agli alveari derivanti da peste americana, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia fissa del 10%. In caso di danni agli alveari causati dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia fissa del 15%. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun socio e per anno assicurativo, importo superiore a ,00, relativamente alle garanzie di cui alle Sezioni Calamità e/o avversità naturali. 3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3.1 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C. I Soci apicoltori possono variare l ubicazione degli alveari senza darne comunicazione alla Società. ART. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. FASCICOLO CONDIZIONI ASSICURATIVE Ultimo aggiornamento GENNAIO 2015 Pagina 4 di 9

5 ART. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 4 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art C.C.. ART. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso. ART. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti potranno recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. ART. 7 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. ART. 8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 9 - Foro competente - Rinvio alle norme di legge Foro competente Trento. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART Assicurazioni presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. ART Diritto di Ispezione La Società ha il diritto di far visitare o ispezionare in ogni momento gli animali assicurati, nonché il luogo di stazionamento, da propri consulenti e veterinari e l Assicurato ha l obbligo di consentire in tutti i casi tali visite ed ispezioni e di seguire le norne e le prescrizioni che gli verranno indicate, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento. ART Obblighi del Contraente e/o dell Assicurato all assunzione del rischio Assicurazione parziale Premesso che gli alveari da assicurare devono essere indenni da problemi ed in ottimo stato, i Soci apicoltori FASCICOLO CONDIZIONI ASSICURATIVE Ultimo aggiornamento GENNAIO 2015 Pagina 5 di 9

6 sono obbligati ad assicurare tutti i propri alveari; in difetto, eventuali danni verranno risarciti dalla Società in proporzione del rapporto tra il numero degli alveari assicurati ed il numero degli alveari risultanti al momento del sinistro. ART. 13 Esclusioni La Società non è obbligata in caso di danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici e dolosi, occupazione militare, invasione, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) ai prodotti degli alveari o loro derivati; d) causati da atti di terrorismo; e) causati da dolo o colpa grave dell Assicurato, dai Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, delle persone conviventi o delle quali civilmente risponde, nonché persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate, da persone legate al Contraente o all Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell Art. 649 C.P. (n.n. 1,2,3), anche se non coabitanti; f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; g) causati da migrazioni degli sciami, riduzione della popolazione a seguito delle normali pratiche apistiche; h) a seguito di varroa; i) a seguito dell attacco di insetti e altri animali; j) avvenuti durante il trasporto; m) a seguito di furto o atto vandalico. ART. 14 Obblighi del Contraente o dell Assicurato in caso di sinistro Il Contraente e/o l Assicurato devono attenersi a quanto disposto dall art. 2.1 delle Condizioni Particolari della Convenzione. ART Determinazione e pagamento dell indennizzo - Diritto di surrogazione Premesso che in caso di danno si attribuirà all alveare il valore commerciale che questi ha al momento del sinistro stesso, ma con il massimo di 260,00, verificata l operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, come previsto all art. 2.3 b) delle Condizioni Particolari della Convenzione, si procede alla valutazione del danno come segue: - in caso di danni agli alveari derivanti da peste americana, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia fissa del 10%; - in caso di danni agli alveari causati dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia fissa del 15%. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun Socio e per anno assicurativo, importo superiore a 80,000,00. L indennizzo verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi che spettassero all Assicurato da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altro Ente. La Società si riserva il diritto di surrogazione, a norma dell art C.C., verso i terzi responsabili della morte degli animali fino a concorrenza della somma pagata. ART. 16 Procedure per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato tra le Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante dei Periti nominati, uno dalla Società e l altro dall Assicurato, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a FASCICOLO CONDIZIONI ASSICURATIVE Ultimo aggiornamento GENNAIO 2015 Pagina 6 di 9

7 maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberatorio. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. ART. 17 Mandato dei Periti I Pertiti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare esistenza, qualità, quantità e valore degli alveari assicurati; c) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza, in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvi il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART Titolarità nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto sono esercitate dai Contraente, dalla Società e dall Assicurato. Spetta in particolare al Contraente compiere, in nome e per conto del Socio Assicurato, gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali, nonché la verifica sui risultati di perizia. Il Contraente ha facoltà di opporsi nei casi di rifiuto da parte della Società di adempiere alla sua obbligazione, qualora avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede nonché nei casi di dolo o di violazione dei patti contrattuali. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato, ART Esagerazione dolosa del danno L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutti gli animali che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri e fraudolenti, facilita il progresso del sinistro, decade dal diritto all indennizzo. 3.2 SEZIONE CALAMITA E/O AVVERSITA NATURALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ART. 20 Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per il caso di distruzione degli alveari posti all aperto causata: - calamità e/o avversità naturale; - da incendio che abbia causato perdite estese interessando almeno un area di 3 kmq il tutto ai sensi del Reg. CEE: - da distruzione con il fuoco eseguita per ordine dell Autorità competente a seguito di peste americana ; - avvelenamento (l alveare interessato da avvelenamento deve considerarsi perso nel caso in cui la moria sia superiore al 70% della popolazione). 3.4 SEZIONE R.C.T. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE FASCICOLO CONDIZIONI ASSICURATIVE Ultimo aggiornamento GENNAIO 2015 Pagina 7 di 9

8 ART. 21 Oggetto dell assicurazione L assicurazione si obbliga a tenere indenne l Assicurato, per massimali di seguito indicati, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dalla proprietà degli alveari. La garanzia comprende i danni causati, sempreché vi sia responsabilità del Socio Assicurato, agli aiutanti occasionali che sono pertanto considerati terzi, nonché quelli derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli alveari e del trasferimento da una località all altra degli alveari stessi. ART. 22 Massimali di garanzia L assicurazione è prestata, relativamente a tutta la Convenzione, fino alla concorrenza per capitale, interessi e spese di ,00, per anno assicurativo ma con il limite, per ciascun socio assicurato di ,00 per sinistro e/o anno assicurativo. ART. 23 Esclusioni L assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti; c) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; d) da furto; e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchini acceleratrici, ecc.); h) dalla manipolazione industriale e commerciale dei prodotti apistici. ART. 24 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a). c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione, ad eccezione di quanto previsto all art. 21 relativamente agli aiutanti occasionali. ART. 25 Gestione delle vertenze di danno spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalersi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. FASCICOLO CONDIZIONI ASSICURATIVE Ultimo aggiornamento GENNAIO 2015 Pagina 8 di 9

9 DA RESTITUIRE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA L ASSICURATO DICHIARA DI AVER RICEVUTO COPIA DEL FASCICOLO CONDIZIONI ASSICURATIVE DI CUI LA PRESENTE E PARTE INTEGRATIVA (PAG. 9 DI 9 DELLO STESSO FASCICOLO). CON LA SOTTOSCRIZIONE, L ASSICURATO NE ATTESTA LA RICEZIONE E L ANALISI DELLE CONDIZIONI PRIMA DELL ADESIONE AL CONTRATTO ASSICURATIVO., Lì L ASSICURATO FASCICOLO CONDIZIONI ASSICURATIVE Ultimo aggiornamento GENNAIO 2015 Pagina 9 di 9

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