MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE
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- Chiara Zamboni
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1 MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE SEZIONE A) DEFINIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTOCOLLO GENERALE. SEZIONE B) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN OTTEMPERANZA AL C.A.D. CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE D. LGS. 82/ /06/2015 CONSIGLIO DI BACINO POLESINE DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 32 DEL
2 INDICE SEZIONE A) DEFINIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTOCOLLO GENERALE. I - PRINCIPI GENERALI Art. 1: Oggetto Art. 2: Definizioni Art. 3: Area Organizzativa Omogenea (AOO) Art. 4: Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi Art. 5: Conservazione delle copie del registro informatico di protocollo Art. 6: Firma digitale qualificata. Art. 7: Caselle di posta elettronica Art. 8: Sistema di classificazione dei documenti II ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI DIVERSI DAL PROTOCOLLO INFORMATICO Art. 9: Eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo informatico III PIANO PER LA SICUREZZA INFORMATICA Art. 10: Piano per la sicurezza informatica IV MODALITA DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LO SCAMBIO DI DOCUMENTI Art. 11: Principi generali Art. 12: Documento ricevuto dall Amministrazione Art. 13: Documento inviato dall Amministrazione Art. 14: Documento interno formale Art. 15: Documento interno informale 1
3 V DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI Art. 16: Ricezione di documenti informatici sulle caselle di posta istituzionale Art. 17: Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili Art. 18: Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale Art. 19: Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati personali Art. 20: Errata ricezione di documenti digitali Art. 21: Errata ricezione di documenti cartacei Art. 22: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici Art. 23: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei Art. 24: Conservazione dei documenti informatici Art. 25: Classificazione, assegnazione e presa in carico dei documenti Art. 26: Verifica formale dei documenti da spedire Art. 27: Registrazioni di protocollo e segnatura Art. 28: Trasmissione di documenti informatici Art. 29: Spedizione di documenti cartacei a mezzo posta Art. 30: Ricezione e trasmissione di documenti cartacei a mezzo telefax Art. 31: Ricevute di trasmissione VI REGOLE DI ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI Art. 32: Regole generali Art. 33: Assegnazione e smistamento dei documenti ricevuti in formato digitale Art. 34: Assegnazione e smistamento dei documenti ricevuti in formato cartaceo VII U.O. RESPONSABILI DELLE ATTIVITA DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO, DI ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI Art. 35: Ufficio Segreteria per la gestione del Protocollo e dell Archivio dell Ente 2
4 VIII DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE O SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE Art. 36: Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo IX SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE E PIANO DI CONSERVAZIONE Art. 37: Piano di gestione dell archivio X MODALITA DI PRODUZIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO INFORMATICO Art. 38: Unicità del protocollo informatico Art. 39: Registro giornaliero di protocollo Art. 40: Registrazioni di protocollo Art. 41: Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo Art. 42: Segnatura di protocollo dei documenti Art. 43: Annullamento delle registrazioni di protocollo Art. 44: Documenti con più destinatari Art. 45: Protocollazione di telegrammi Art. 46: Protocollazione di telefax Art. 47: Corrispondenza consegnata con ricevuta Art. 48: Corrispondenza pervenuta per posta raccomandata Art. 49: Protocolli urgenti Art. 50: Documenti anonimi o non firmati Art. 51: Corrispondenza personale o riservata Art. 52: Integrazioni documentarie XI RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI Art. 53: Generalità Art. 54: Profili di accesso 3
5 XII MODALITA DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA Art. 55: Registro di emergenza. Definizioni e modalità operative XIII NORME GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE DE-MATERIALIZZATE Art. 56: Definizioni XIV NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 57: Pubblicità del presente manuale e entrata in vigore XV ALLEGATI Art. 58: Allegati 4
6 SEZIONE B) SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI I - INTRODUZIONE Art. 1: Dati identificativi del manuale operativo Art. 2: Responsabile del manuale operativo Art. 3: Definizioni Art. 4: Scopo del documento Art. 5: Riferimenti normativi II - SOGGETTI Art. 6: Responsabile della conservazione Art. 7: Delegato per l attività di conservazione Art. 8: Produttori e utenti III - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO Art. 9: Il sistema di conservazione Art. 10: Oggetti conservati Art. 11: Metadati da associare IV - OBBLIGHI Art. 12 Obblighi e responsabilità del delegato per l attività di conservazione Art. 13 Obblighi degli utenti V - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO Art. 14: Affidamento del servizio Art. 15: Accesso al servizio VI - PROCESSI OPERATIVI Art. 16: Generalità processi operativi VII - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Art. 17 Dati personali contenuti nei documenti conservati 5
7 VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 18: Pubblicità del presente manuale ed entrata in vigore IX ALLEGATI Art. 19: Allegati 6
8 SEZIONE A) DEFINIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTOCOLLO GENERALE I PRINCIPI GENERALI Art. 1: Oggetto 1. Il presente Manuale di Gestione, adottato ai sensi della normativa vigente, disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti in relazione ai procedimenti amministrativi del Consiglio di Bacino Polesine. Art. 2: Definizioni 1. Ai fini del presente manuale di gestione si intende per: AMMINISTRAZIONE, il Consiglio di Bacino Polesine ; TESTO UNICO, il D.P.R , n. 445 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; REGOLE TECNICHE, il D.P.C.M recante Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R , n. 428 ; C.A.D., il D. Lgs , n. 82 recante Codice dell amministrazione digitale ; AOO, l Area Organizzativa Omogenea; RPA, il Responsabile del Procedimento Amministrativo; RSP, il Responsabile per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi; UOP, l Unità Organizzativa di registrazione di Protocollo, cioè gli addetti di Segreteria che svolgono attività di registrazione di protocollo; UU, l Ufficio Utente, cioè l ufficio destinatario del documento (Presidenza, Direzione, Ufficio tecnico e Segreteria/Finanziario). Art. 3: Area Organizzativa Omogenea (AOO) 1. Per la gestione unica e coordinata dei documenti, l Amministrazione individua un unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata Consiglio di Bacino Polesine. 7
9 Art. 4: Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi 1. Ai sensi della normativa vigente, l Amministrazione istituisce il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, individuandolo nella Unità Organizzativa cui afferiscono le funzioni del Protocollo (Segreteria amministrativa). 2. Al Servizio è preposto il Responsabile della predetta Unità Organizzativa. 3. Il Servizio svolge i seguenti compiti: a) attribuisce il livello di autorizzazione per l accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all inserimento e alla modifica delle informazioni; b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente; c) garantisce la produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo; d) cura la conservazione delle copie di cui alla normativa vigente in tema di conservazione sostitutiva a norma come specificato in apposito manuale; e) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso e le attività di gestione degli archivi; f) autorizza, con appositi provvedimenti, le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo; g) vigila sull osservanza delle disposizioni del presente manuale da parte del personale autorizzato e degli incaricati; h) cura il costante aggiornamento del presente manuale di tutti i suoi allegati. Art. 5: Conservazione delle copie del registro informatico di protocollo 1. Ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro informatico di protocollo, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere riversato su supporti informatici non riscrivibili e deve essere conservato da soggetto diverso dal Responsabile del Servizio, appositamente nominato dall Amministrazione. Art. 6: Firma digitale qualificata 1. Per l espletamento delle attività istituzionali, l Amministrazione è dotata di firma digitale. 8
10 Art. 7: Caselle di Posta elettronica 1. L AOO è dotata di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale per la corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, pubblicata sull Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA); tale casella costituisce l indirizzo virtuale dell AOO e di tutti gli uffici che ad essa fanno riferimento. 2. La casella di Posta Elettronica Certificata è accessibile, per la ricezione di documenti, solo dall ufficio di segreteria dell Ente, come specificato al successivo art. 16. Art. 8: Sistema di classificazione dei documenti 1. A seguito dell introduzione del protocollo unico informatico e per garantire la corretta classificazione e organizzazione dei documenti nell archivio, a partire dalla fase corrente, il Soggetto gestore del Servizio di conservazione, di cui alla sezione B) del presente manuale, provvederà a fornire apposito Titolario di classificazione che verrà all uopo utilizzato per le attività di protocollo. II ELIMINAZIONI DEI PROTOCOLLI DIVERSI DAL PROTOCOLLO INFORMATICO Art. 9: Eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo informatico 1. Tutti i documenti inviati e ricevuti dall Amministrazione sono registrati all interno del registro di protocollo informatico; pertanto, con l entrata in funzione del sistema di gestione informatica del protocollo, tutti gli altri registri sono aboliti. III PIANO PER LA SICUREZZA INFORMATICA Art. 10: Piano per la sicurezza informatica 1. Per il Piano per la sicurezza informatica si rimanda alle prescrizioni tecniche e procedurali contenute nel manuale del soggetto gestore del servizio informatico/conservazione. IV MODALITA DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LO SCAMBIO DI DOCUMENTI Art. 11: Principi generali 1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l Amministrazione firma gli originali dei propri documenti con mezzi informatici. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria. 9
11 3. Ogni documento per essere inoltrato in modo formale, all esterno o all interno dell Amministrazione: a) deve trattare un unico argomento indicato in modo sintetico ma esaustivo, a cura dell autore, nello spazio riservato all oggetto; b) deve riferirsi ad un solo protocollo; c) può fare riferimento a più fascicoli/pratiche/protocolli precedenti. 4. Le firme necessarie alla redazione e perfezione giuridica del documento in partenza devono essere apposte prima della sua protocollazione. 5. Il documento deve consentire l identificazione dell Amministrazione mittente attraverso le seguenti informazioni: a) la denominazione e il logo dell Amministrazione; b) l indirizzo completo dell Amministrazione; c) l indicazione completa dell ufficio dell Amministrazione che ha prodotto il documento corredata dai numeri di telefono e fax; 6. Il documento, inoltre, deve recare almeno le seguenti informazioni: a) il luogo di redazione del documento; b) la data (giorno, mese, anno); c) il numero di protocollo; d) il numero degli allegati (se presenti); e) l oggetto del documento; f) se trattasi di documento informatico, la firma elettronica qualificata da parte del RPA e/o del responsabile del provvedimento finale; g) se trattasi di documento cartaceo, la sigla autografa da parte del RPA e/o del responsabile del provvedimento finale. 10
12 Art. 12: Documento ricevuto dall Amministrazione 1. Il documento informatico può essere recapitato all Amministrazione: a) a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata; b) su supporto rimovibile (cd rom, dvd, floppy disk, chiave usb, etc.) consegnato direttamente all Amministrazione o inviato per posta convenzionale, posta raccomandata o corriere; c) tramite servizi di e-government on line/form di caricamento precompilati. 2. Il documento su supporto cartaceo può essere recapitato: a) a mezzo posta convenzionale, posta raccomandata o corriere; b) a mezzo telefax o telegramma; c) a mezzo consegna diretta all Amministrazione Art. 13: Documento inviato dall Amministrazione 1. I documenti informatici, compresi gli eventuali allegati, anch essi informatici, sono inviati, di norma, per mezzo della posta certificata. 2. In alternativa, il documento informatico può essere riversato su supporto rimovibile non modificabile e trasmesso con altri mezzi di trasporto al destinatario. 3. I documenti su supporto cartaceo sono inviati: a) a mezzo posta convenzionale, posta raccomandata o corriere; b) a mezzo telefax o telegramma; c) a mezzo consegna diretta al destinatario. Art. 14: Documento interno formale 1. I documenti interni dell'amministrazione sono formati con tecnologie informatiche. 2. Ove risultasse necessario la trasmissione di documenti all interno dell Ente medesimo, il documento interno formale può essere di tipo analogico e lo scambio può aver luogo con i mezzi tradizionali all interno dell Amministrazione; in questo caso il documento viene prodotto con strumenti informatici, stampato e sottoscritto. 11
13 Art. 15: Documento interno informale 1. Per questa tipologia di corrispondenza, la cui conservazione è facoltativa, vale il disposto del precedente articolo 14, ad eccezione dell obbligatorietà dell operazione di sottoscrizione e di protocollazione e, comunque, questo genere di documenti non interessa il sistema di protocollo informatico. V DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI Art. 16: Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale 1. La casella di posta elettronica istituzionale (certificata), è accessibile solo all ufficio segreteria, che procede alla registrazione di protocollo, previa verifica della validità e autenticità della firma apposta, della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti stessi. 2. Qualora il messaggio di posta elettronica non sia conforme agli standard indicati dalla normativa vigente, la valenza giuridico-probatoria di un messaggio così ricevuto è assimilabile a quella di una missiva non sottoscritta e comunque valutabile dal RPA. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche a tutte le caselle di posta elettronica non certificata per consentire ai cittadini l accesso e la comunicazione dall esterno. Art. 17: Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili 1. Considerata l assenza di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di file digitali, l Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a decifrare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione; superata questa fase il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i controlli e gli adempimenti del caso. 2. Qualora il documento informatico su supporto rimovibile venga consegnato direttamente all Amministrazione e sia accompagnato da una lettera di trasmissione, è quest ultima ad essere protocollata; nel caso in cui non vi sia la nota di trasmissione sarà protocollato il frontespizio del documento consegnato. Art. 18: Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale 1. Il personale dell Ufficio segreteria provvede a ritirare e protocollare la corrispondenza quotidiana nelle varie forme in cui essa viene trasmessa all Ente. 2. Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell indirizzo e del destinatario sugli stessi apposti, e successivamente aperti per gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione. 4. La corrispondenza recante la dicitura RISERVATA o PERSONALE viene trattata con le modalità stabilite in seguito; 12
14 5. La corrispondenza ricevuta via telegramma o via telefax, per ciò che concerne la registrazione di protocollo, viene trattata con le modalità descritte nei successivi artt. 47 e 48. Art. 19: Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati personali 1. Il personale preposto all apertura e alla registrazione della corrispondenza deve essere regolarmente autorizzato al trattamento dei dati personali. Art. 20: Errata ricezione di documenti digitali 1. Nel caso in cui pervengano sulle caselle di posta elettronica dell AOO messaggi dal cui contenuto si rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l operatore di protocollo rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura: MESSAGGIO PERVENUTO PER ERRORE NON DI COMPETENZA DI QUESTA AOO. Art. 21: Errata ricezione di documenti cartacei 1. Nel caso in cui pervengano erroneamente alle UOP dell Amministrazione documenti indirizzati ad altri soggetti, le buste o i contenitori si restituiscono alla posta. Art. 22: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici 1. Nel caso di ricezione di documenti informatici mediante la casella di posta elettronica certificata, la notifica al mittente dell avvenuto recapito del messaggio è assicurata dagli specifici standard del servizio di posta elettronica certificata dell AOO. Art. 23: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei 1. Gli addetti delle UOP non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a protocollazione. 2. Quando il documento cartaceo non soggetto a protocollazione è consegnato direttamente ad una UOP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l avvenuta consegna, la UOP che lo riceve è autorizzata a fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento e apporvi il timbro dell Amministrazione con la data e l ora d arrivo e la sigla dell operatore. 3. La semplice apposizione del timbro dell Amministrazione con la data e l ora d arrivo e la sigla dell operatore sulla copia non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell UOP in merito alla ricezione e all assegnazione del documento. 4. Nel caso, invece, si tratti di documenti soggetti a protocollazione, quando il documento cartaceo è consegnato direttamente ad una UOP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l avvenuta consegna, la UOP che lo riceve deve rilasciare la ricevuta in questione; se ciò non fosse possibile per motivi tecnici, l UOP è autorizzata a fotocopiare gratuitamente la pagina del documento su cui è stata apposta la segnatura di protocollo. 13
15 Art. 24: Conservazione dei documenti informatici 1. I documenti informatici sono archiviati, secondo le norme vigenti, su supporti di memorizzazione, in modo non modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo. 2. I documenti ricevuti in via telematica sono resi disponibili agli uffici dell Amministrazione, attraverso la rete interna, subito dopo l operazione di smistamento e di assegnazione. Art. 25: Classificazione, assegnazione e presa in carico dei documenti 1. Gli addetti alle UOP provvedono ad una congrua classificazione della corrispondenza ricevuta ed in partenza, nel rispetto di quanto indicato nel titolario di riferimento di cui all art. 8. Art. 26: Verifica formale dei documenti da spedire 1. I documenti da spedire sono sottoposti a verifica formale dei loro requisiti essenziali ai fini della spedizione (ad esempio: corretta indicazione del mittente o destinatario; sottoscrizione digitale o autografa; presenza di allegati se dichiarati, etc.). 2. Se il documento è completo, esso è protocollato e su di esso viene apposta la segnatura di protocollo; in caso contrario sono evidenziate le osservazioni al documento stesso. Art. 27: Registrazioni di protocollo e segnatura 1. Le operazioni di registrazione e di apposizione della segnatura del documento in partenza sono effettuate presso l Ufficio di segreteria. 2. In nessun caso gli operatori di protocollo sono autorizzati a prenotare numeri di protocollo per documenti non ancora resi disponibili. 3. La compilazione dei moduli se prevista (ad esempio: ricevute di ritorno per raccomandate, posta celere, corriere) è a cura dell ufficio segreteria. Art. 28: Trasmissione di documenti informatici 1. I documenti informatici da inviare all esterno dell Amministrazione sono trasmessi, a cura del ufficio Segreteria, previa la verifica di cui al precedente articolo 26, mediante la casella di posta elettronica certificata di cui al precedente art. 7, comma Se il documento informatico da spedire è su supporto rimovibile, la trasmissione avviene a mezzo posta ordinaria. Art. 29: Spedizione di documenti cartacei a mezzo posta 1. L Ufficio segreteria provvede direttamente a tutte le operazioni necessarie alla spedizione della corrispondenza. 14
16 2. Al fine di consentire il regolare svolgimento di tali operazioni gli uffici dell Amministrazione devono far pervenire la posta in partenza all Ufficio Segreteria. 3. Eventuali situazioni di urgenza saranno valutate dal RSP che potrà autorizzare, in via eccezionale, procedure diverse da quella standard descritta. Art. 30: Ricezione e trasmissione di documenti cartacei a mezzo telefax 1. Il documento ricevuto o trasmesso mediante telefax soddisfa il requisito della forma scritta e, pertanto, ad esso, di norma, non deve far seguito la trasmissione dell originale. 2. Qualora al documento faccia seguito l originale, su quest ultimo viene apposta la seguenti dicitura; GIA PERVENUTO VIA FAX IL GIORNO. 3. Il documento trasmesso dall Amministrazione mediante telefax reca una delle seguenti diciture: a) ANTICIPATO VIA TELEFAX, se il documento originale viene successivamente inviato al destinatario; b) LA TRASMISSIONE VIA FAX DEL PRESENTE DOCUMENTO NON PREVEDE L INVIO DEL DOCUMENTO ORIGINALE, nel caso in cui l originale non venga spedito. 4. L ufficio è, comunque, tenuto a spedire l originale qualora il destinatario ne faccia motivata richiesta. 5. Con riferimento all utilizzo del telefax per i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni, si rimanda a quanto prescritto dall art. 47 del CAD rubricato Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni. Art. 31: Ricevute di trasmissione 1. L Ufficio segreteria che effettua la spedizione centralizzata di documenti informatici o cartacei cura anche l invio delle ricevute di trasmissione o di ritorno per la successiva archiviazione. VI REGOLE DI ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI Art. 32: Regole generali 1. Con l assegnazione si procede all individuazione dell UU destinatario del documento, mentre l attività di smistamento consiste nell inviare il documento protocollato e segnato all UU medesimo (cd. To do list ), come meglio specificato negli articoli successivi. 2. L assegnazione può essere estesa a tutti i soggetti ritenuti interessati. 3. L UU, mediante il sistema di protocollo informatico, provvede alla presa in carico dei documenti assegnati o al rinvio alla UOP degli stessi se non di competenza. 15
17 4. Nel caso di assegnazione errata, l UU che riceve il documento, oltre a restituirlo all UOP che lo ha erroneamente assegnato, deve anche provvedere ad effettuare il rifiuto del documento, tramite il sistema di protocollo informatico, per consentire all UOP di procedere ad una nuova assegnazione e ad un nuovo smistamento. 5. I termini per la definizione del procedimento amministrativo che, eventualmente, prende avvio dal documento, decorrono, comunque, dalla data di protocollazione. 6. Il sistema di gestione informatica dei documenti memorizza tutti i singoli passaggi conservandone, per ciascuno di essi, l identificativo dell operatore, la data e l ora di esecuzione. 7. La traccia risultante dalle operazioni di cui al comma precedente definisce, ai fini normativi e regolamentari, i tempi del procedimento amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità. Art. 33: Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato digitale 1. I documenti ricevuti dall Ufficio segreteria per via telematica, o comunque disponibili in formato digitale, sono assegnati e smistati all UU competente attraverso i canali telematici interni al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo e memorizzazione su supporti informatici in forma non modificabile. 2. L UU competente ha notizia dell arrivo della posta ad esso indirizzato tramite il sistema di protocollo informatico. 3. Il responsabile dell UU può visualizzare i documenti attraverso l utilizzo dell applicazione di protocollo informatico e, in base alle abilitazioni previste, potrà: a) visualizzare gli estremi del documento; b) visualizzare il contenuto del documento. 4. La presa in carico dei documenti informatici viene registrata dal sistema di protocollo informatico in modo automatico e la data di ingresso dei documenti negli UU competenti coincide con la data di assegnazione degli stessi. Art. 34: Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato cartaceo 1. Per l assegnazione e lo smistamento dei documenti cartacei, la procedura sarà la seguente: a) i documenti vengono registrati, su di essi viene apposta la segnatura di protocollo, quindi vengono provvisoriamente assegnati; b) al termine delle operazioni di cui al punto precedente, il sistema di protocollo informatico segnala ai vari UU gli estremi dei documenti provvisoriamente assegnati; 16
18 c) dopo lo svolgimento delle operazioni di cui al precedente punto a) da parte dell Ufficio segreteria, i documenti vengono smistati depositandoli nelle apposite caselle fisiche, istituite presso l Ufficio Segreteria medesimo per ogni UU dell Amministrazione, ai fini del successivo prelievo da parte dei relativi addetti; d) l UU provvede alla presa in carico definitiva dei documenti di competenza o all eventuale rifiuto se non di competenza; VII U.O. RESPONSABILI DELLE ATTIVITA DI REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO, DI ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI Art. 35: Ufficio Segreteria per la gestione del Protocollo e dell Archivio dell Ente 1. Secondo quanto stabilito al precedente articolo 4, viene istituito il Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, individuandolo nell ufficio di Segreteria amministrativa dell Ente; 2. Nell ambito della predetta unità operativa si distingue l area Protocollo e Albo Pretorio che svolge le funzioni relative alla tenuta e alla gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali, ampiamente descritte in tutto il presente manuale. Tale unità, inoltre: a) costituisce il punto centralizzato di apertura al pubblico per il ricevimento della corrispondenza indirizzata all Amministrazione; b) costituisce il punto centralizzato di spedizione della corrispondenza in partenza dall Amministrazione; c) cura il ritiro, presso gli uffici postali, della corrispondenza indirizzata all Amministrazione; d) cura la consegna agli uffici postali della corrispondenza in partenza dall Amministrazione; e) cura la tenuta e la gestione dell Albo Pretorio; f) cura lo smistamento agli uffici competenti di destinazione della corrispondenza ricevuta dall Amministrazione e di quella interna tra gli uffici; g) gestisce la casella di Posta Elettronica Certificata dell AOO, relativamente alla posta in arrivo; h) gestisce il ricevimento delle gare/concorsi pubblici; 3. Sempre nell ambito della predetta unità, vengono svolte le funzioni relative alla tenuta e alla gestione del servizio di conservazione sostitutiva a norma dei documenti e di archivio fisico degli atti dell Ente. 17
19 VIII DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE O SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE Art. 36: Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo 1. Le tipologie di documenti esclusi dalla registrazione di protocollo sono riportate nell allegato A del presente manuale. IX SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE Art. 37: Piano di gestione dell archivio 1. Il Piano di gestione dell Archivio del Consiglio di Bacino Polesine è formato dall insieme delle indicazione del Titolario (o Piano di Classificazione) ed il Piano di conservazione, approvati con questo Manuale. 2. Il Titolario è uno schema generale di voci logiche, che recepisce il modello nazionale approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali e l A.N.C.I., che consente la sedimentazione razionale e ordinata di tutta la documentazione prodotta e ricevuta dall ente stesso. Si tratta di uno schema gerarchico che va dal generale al particolare, finalizzato all identificazione del fascicolo cui dovrà essere attribuito il singolo documento. 3. Si allega lo schema di Titolario ad integrazione del presente così come predisposto dalla società preposta alla gestione dei servizi di conservazione sostitutiva a norma, di cui alla sezione B) del manuale. X MODALITA DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO Art. 38: Unicità del protocollo informatico 1. Nell ambito della AOO l Amministrazione istituisce un unico registro di protocollo generale, articolato in modo tale che sia possibile determinare se il documento sia in arrivo o in partenza, ovvero se si tratti di un documento interno. 2. La numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è unica, si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal 1 gennaio dell anno successivo. 3. Ai sensi della normativa vigente, il numero di protocollo e costituito da almeno sette cifre numeriche (ANNO/NUMERO PROGRESSIVO); esso individua un solo documento e, pertanto, ogni documento deve recare un solo numero di protocollo. 4. Non è consentita la protocollazione di documenti mediante l assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema informatica ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro. 18
20 5. Non è consentita, in nessun caso, né la protocollazione di un documento già protocollato, né la cosiddetta registrazione a fronte, vale a dire l utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza. 6. Il registro di protocollo è un atto pubblico che fa fede dell effettivo ricevimento o spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici; esso, pertanto, è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti previste dalle norme. Art. 39: Registro giornaliero di protocollo 1. La produzione del registro giornaliero di protocollo avviene, quotidianamente, mediante creazione automatica, su supporto informatico, dell elenco dei protocolli e delle informazioni ad essi connesse, registrati nell arco di uno stesso giorno. 2. Come già stabilito al precedente art. 5, il contenuto del registro informatico di protocollo è conservato a cura del responsabile del servizio per la conservazione elettronica dei documenti. Art. 40: Registrazioni di protocollo 1. Ai sensi della normativa vigente e del presente manuale, su ogni documento ricevuto o spedito dall AOO e sui documenti interni formali, viene effettuata una registrazione di protocollo con il sistema di gestione del protocollo informatico, consistente nella memorizzazione dei seguenti dati obbligatori: a) il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; d) l oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) la data e il numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili; f) l impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile; g) copia elettronica del documento. 2. La registrazione di protocollo di un documento informatico/cartaceo viene effettuata a seguito della procedure previste dal presente manuale. 19
21 Art. 41: Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo 1. La registrazione di protocollo di un documento, oltre ai dati obbligatori, può contenere i seguenti elementi facoltativi: a) la classificazione del documento; b) il luogo/ora di provenienza o di destinazione del documento; c) il mezzo di ricezione/spedizione del documento (ad esempio: raccomandata o fax); d) il collegamento ad altri documenti; e) il riferimento agli allegati; f) il nominativo dei destinatari delle copie per conoscenza; 2. In caso di errore di registrazione gli elementi facoltativi di cui al comma precedente sono modificabili fermo restando che il sistema informatico di protocollo registra tali modifiche. Art. 42: Segnatura di protocollo dei documenti 1. La segnatura di protocollo è l apposizione o l associazione all originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. 2. L operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all operazione di registrazione di protocollo. 3. La segnatura di protocollo di un documento cartaceo avviene attraverso l apposizione su di esso di un segno grafico il quale, di norma, è realizzato con un timbro di vidimazione (la cui dicitura è la seguente: A.T.O. POLESINE ROVIGO DATA GG/MM/AA PROT. N.). 4. La segnatura di protocollo sia per i documenti informatici che per quelli cartacei deve contenere obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente, la denominazione dell Ente e la data e il numero di protocollo del documento. 5. L acquisizione dei documenti cartacei in formato immagine è effettuata solo dopo che l operazione di segnatura di protocollo è stata eseguita in modo da acquisire con l operazione di scansione, come immagine, anche il segno sul documento; in tali casi il segno deve essere apposto sulla prima pagina dell originale. Art. 43: Annullamento delle registrazioni di protocollo 1. Ai sensi della normativa vigente, l annullamento e/o la modifica anche di uno solo dei dati obbligatori della registrazione di protocollo di cui al comma 1 del precedente articolo devono essere richieste al RSP o suoi delegati che sono i soli che possono autorizzare lo svolgimento delle relative operazioni; le modifiche effettuate direttamente dal RSP equivalgono implicitamente ad 20
22 autorizzazione, fermo restando che, in ogni caso, per l annullamento di un numero di protocollo, occorre comunque l adozione di apposito atto. 2. I dati annullati e/o modificati rimangono memorizzati nella procedura del protocollo informatico unitamente alle informazioni relative all ora, alla data, al nominativo dell operatore che effettua l operazione. 3. L annullamento del numero di protocollo comporta l annullamento di tutta la registrazione di protocollo. Art. 44: Documenti con più destinatari 1. Le circolari, le disposizioni generali e tutte le altre comunicazioni interne che abbiano più destinatari si registrano con un solo numero di protocollo generale; i destinatari, se in numero consistente, sono contenuti in appositi elenchi allegati alla minuta del documento. 2. Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si applicano per i documenti in partenza con più destinatari. 3. Qualora il testo dei documenti in partenza con più destinatari sia analogo, ma presenti differenze in alcuni campi variabili, l elenco dei destinatari di cui ai commi precedenti contiene anche, per ogni singolo destinatario, i dati relativi ai campi variabili. Art. 45: Protocollazione di telegrammi 1. I telegrammi ricevuti dall Amministrazione, ad eccezione di quelli esclusi dalla registrazione di cui all allegato A del presente manuale, sono regolarmente protocollati e su di essi viene apposta la segnatura di protocollo. 2. I telegrammi spediti dall Amministrazione, con le medesime eccezioni di cui al comma precedente, vengono anch essi protocollati, tuttavia, poiché su di essi non è possibile apporre la segnatura di protocollo, gli elementi obbligatori di tale segnatura faranno parte del testo del telegramma medesimo. Art. 46: Protocollazione di telefax 1. Qualora al documento ricevuto mediante telefax faccia seguito l originale, l operatore addetto alla registrazione di protocollo deve attribuire all originale la stessa segnatura del documento ricevuto mediante telefax. 2. Qualora, invece, si riscontri una differenza, anche minima, tra il documento ricevuto mediante telefax e il successivo originale, quest ultimo deve essere ritenuto un documento diverso e, pertanto, si deve procedere ad una nuova registrazione di protocollo. 3. La segnatura di protocollo deve essere apposta sul documento e non sulla copertina di trasmissione. 21
23 4. La copertina del telefax e il rapporto di trasmissione vengono anch essi inseriti nel fascicolo per documentare tempi e modi dell avvenuta spedizione. Art. 47: Corrispondenza consegnata con ricevuta 1. In casi particolari, a giudizio del RSP, la corrispondenza in arrivo può essere consegnata agli uffici interni di destinazione, dopo le operazioni di registrazione di protocollo e di segnatura, unitamente ad una ricevuta, appositamente predisposta dall ufficio segreteria, in duplice copia, delle quali una viene trattenuta dall ufficio di destinazione e l altra, firmata da un addetto alla ricezione, viene restituita all ufficio segreteria / protocollo. Art. 48: Corrispondenza pervenuta per posta raccomandata 1. Tutta la corrispondenza pervenuta tramite posta raccomandata viene sottoposta alle operazioni di registrazione di protocollo e di segnatura anche nel caso in cui la tipologia rientri nel novero dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, di cui all allegato A. Art. 49: Protocolli urgenti 1. Relativamente alla posta in arrivo, il RSP può disporre la protocollazione immediata dei documenti urgenti o perché ritenuti tali dal RSP medesimo o perché il carattere d urgenza è reso evidente dal contenuto del documento stesso. 2. Analogamente si procede per la posta in partenza, anche su richiesta motivata dagli uffici mittenti, avendo cura che la protocollazione può avvenire solo per documenti resi effettivamente disponibili, come già stabilito in tal senso al comma 2 del precedente articolo Art. 50: Documenti anonimi o non firmati 1. I documenti anonimi sono sottoposti alle operazioni di registrazione di protocollo e di segnatura e su di essi viene apposta la dicitura MITTENTE ANONIMO. 2. Analogamente si procede per i documenti in cui vi è l indicazione del mittente ma manca la sottoscrizione, e su di essi viene apposta la dicitura DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO. 3. Relativamente ai documenti di cui ai commi precedenti, spetta all ufficio di competenza, e in particolare al RPA, valutare la loro validità e trattarli di conseguenza. Art. 51: Corrispondenza personale o riservata 1. La corrispondenza personale è regolarmente aperta dall ufficio Segreteria incaricata della registrazione di protocollo dei documenti in arrivo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura RISERVATA o PERSONALE o formula equivalente; 2. La corrispondenza recante la dicitura RISERVATA o PERSONALE viene consegnata in busta chiusa al destinatario, accompagnata dalla ricevuta. 22
24 3. Il destinatario, se reputa che i documenti ricevuti debbano essere, comunque, protocollati, provvede a trasmetterli all ufficio segreteria / protocollo o all UOP di riferimento. Art. 52: Integrazioni documentarie 1. Gli addetti al ricevimento della corrispondenza e alle registrazioni di protocollo non sono tenuti a verificare la completezza formale e sostanziale della documentazione pervenuta, ma unicamente a protocollare, se previsto, i documenti e gli eventuali allegati. 2. La verifica di cui al comma 1 spetta all ufficio competente o al RPA che, qualora ritenga necessario acquisire documenti che integrino quelli già pervenuti, provvede a richiederli al mittente con le comunicazioni del caso. XI RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI Art. 53: Generalità 1. Il controllo degli accessi è attuato al fine di garantire l impiego del sistema informatico di protocollo esclusivamente secondo modalità prestabilite. 2. Gli utenti ed operatori interni del servizio di protocollo hanno autorizzazioni di accesso differenziate in base alle tipologie di operazioni richieste dall ufficio di appartenenza e alle rispettive competenze. 3. Ad ogni utente interno è assegnata, oltre alla credenziale di accesso già fornita consistente in userid e password una autorizzazione d accesso, definita profilo al fine di limitare le operazioni di protocollo e gestione documentale alle sole funzioni necessarie e indispensabili a svolgere le attività di competenza dell ufficio a cui l utente appartiene. Art. 54: Profili di accesso 1. I diversi livelli di autorizzazione ed i conseguenti differenti profili sono assegnati agli utenti dal RSP il quale, inoltre, provvede all assegnazione di eventuali nuove autorizzazioni, alla revoca o alla modifica di quelle già assegnate. 2. A tal fine sono individuati i seguenti tre profili di accesso, cui corrispondono altrettanti livelli diversificati di accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico: a) Amministratore di sistema (Direzione); b) Operatore di protocollo (Segreteria); d) Utente di consultazione (Comitato Istituzionale). 23
25 XII MODALITA DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA Art. 55: Registro di emergenza. Definizioni e modalità operative. 1. Qualora si verificassero interruzioni, accidentali o programmate, nel funzionamento del sistema di protocollo informatico, l AOO è tenuta, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare le registrazioni di protocollo su un registro di emergenza. 2. Presso l Ufficio Segreteria il registro di emergenza viene predisposto a livello informatico su postazioni di lavoro operanti fuori rete e, nel caso le interruzioni siano dovute alla mancanza di energia elettrica, deve essere disponibile un analogo registro di emergenza in formato cartaceo. 3. Al ripristino della funzionalità del sistema di protocollo informatico tutte le registrazioni effettuate mediante i registri di emergenza vengono recuperate dal sistema, continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento dell interruzione del servizio. 4. La data in cui è stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza è quella a cui si fa riferimento per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo. 5. Il RSP autorizza, con proprio provvedimento, l avvio dell attività di protocollo sul registro di emergenza. 6. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l ora di inizio dell interruzione del funzionamento del sistema informatico di protocollo. 7. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza può essere liberamente scelta ma deve comunque garantire l identificazione univoca dei documenti registrati. 8. Il formato delle registrazione di protocollo di emergenza, ovvero i campi obbligatori delle registrazioni sono gli stessi previsti per il sistema di protocollo informatico. 9. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro il numero totale di operazioni registrate. 10. Quando viene ripristinata la piena funzionalità del sistema di protocollo informatico, l Ufficio Segreteria provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando sullo stesso il numero delle registrazioni effettuate e la data e l ora di ripristino della funzionalità del sistema. 24
26 XIII - NORME GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE DE-MATERIALIZZATE Art. 56: Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Codice dell Amministrazione Digitale (o Codice): il D.Lgs n. 82 b) posta elettronica certificata (PEC): sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, di cui all art. 48 del Codice. c) CEC-PAC (o Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino): la casella PEC rilasciata in base al DPCM 6 Maggio d) Carta di Identità Elettronica (CIE): Il documento di identità elettronico di cui all art. 66 comma 1 del Codice. e) Carta Nazionale dei Servizi (CNS): Il documento di identità elettronico di cui all art. 66 comma 2 del Codice. f) Istanza: una richiesta in forma scritta indirizzata al Comune per l attivazione di una procedura amministrativa, finalizzata all emanazione di un provvedimento e all attivazione di un azione; g) Comunicazione: la trasmissione di un documento, di qualunque natura, al Comune nell ambito di un procedimento amministrativo o di altre attività proprie dell ente; h) Pratica: insieme di atti e documenti necessari all'avvio, processamento e completamento di una procedura amministrativa nelle materie di competenza dell ente; i) Firma digitale: Firma elettronica di cui all Art. 1 comma 1 lettera s) del Codice. XIV - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 57: Pubblicità del presente manuale ed entrata in vigore 1.Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell Ente nell apposita sezione dedicata. 2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte del Comitato Istituzionale con proprio atto deliberativo. 3. Ogni ulteriore adeguamento e aggiornamento derivante dalla normativa in materia si ritiene parte integrante del presente provvedimento. 25
27 XV ALLEGATI Art. 58: Allegati 1. Al presente regolamento si allegano gli schemi: sub A) ELENCO DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO; sub B) ITER PROCEDURALE. 26
28 ALLEGATO A ELENCO DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO Si riporta, innanzitutto, il testo del comma 5 dell art. 53 del D.P.R , n. 445, che recita: Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell amministrazione. Inoltre, sono escluse dalla protocollazione le seguenti categorie di documenti: Le comunicazioni d occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti, ecc.); Le richieste di ferie ed altri permessi; Le richieste di rimborso spese e missioni; Gli allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione, compresi gli elaborati tecnici; I certificati di malattia; I certificati di infortunio; La pubblicità conoscitiva di convegni; La pubblicità in generale; Le offerte, i listini prezzi e i preventivi di terzi non richiesti; Le richieste di copia o visione di atti amministrativi pubblicati; Le ricevute di ritorno delle raccomandate A.R.; Le convocazioni ad incontri o riunioni interne; I curricula non richiesti; I cosiddetti ritorni, cioè le risposte alle richieste di certificazioni varie avanzate dall Amministrazione a vari enti, i quali rispondono apponendo semplicemente sulla richiesta medesima diciture o timbri quali Nulla o Nulla osta, ecc.; La corrispondenza relativa ad enti, società, associazioni, istituzioni e servizi alla cui attività il Consiglio di Bacino Polesine partecipa a vario titolo; Tutti i documenti che, per loro natura, non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa presente o futura. 27
29 ALLEGATO B ITER PROCEDURALE 1. Con riferimento alle sezioni del protocollo del programma gestionale in dotazione presso l Ufficio segreteria (POSTA IN ARRIVO, POSTA IN PARTENZA E DOCUMENTI INTERNI) si riportano di seguito gli elenchi di classificazione per: TIPO DI MEZZO: TIPO DI DOCUMENTO: 28
30 PIANTA ORGANICA (attualmente vigente secondo il Piano Occupazionale approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 57 del ): POSTA IN ARRIVO A- DATI OBBLIGATORI: oggetto della comunicazione; A- DATI ACCESSORI: tipo mezzo di trasmissione, tipo di documento, data e protocollo della nota e estremi di ricezione della stessa; A- UFFICI DESTINATARI OBBLIGATORI: da ricercare nella pianta organica dell Ente; A- ANNOTAZIONI: eventuali note da indicare per descrivere meglio l evento in oggetto; A- CORRISPONDENTI MITTENTI OBBLIGATORI: soggetti da cui è pervenuta la corrispondenza/atto; A- ALLEGATI E CLASSIFICAZIONE: comunicazioni/dettagli da allegare al protocollo registrato; POSTA IN PARTENZA P- DATI OBBLIGATORI: oggetto della comunicazione; P- DATI ACCESSORI: tipo mezzo di trasmissione, tipo di documento, data della nota; P- UFFICI UTENTI MITTENTI OBBLIGATORI: da ricercare nella pianta organica dell Ente; P- ANNOTAZIONI: eventuali note da indicare per descrivere meglio l evento in oggetto;; P- CORRISPONDENTI DESTINATARI OBBLIGATORI: soggetti a cui la corrispondenza/atto è indirizzato/rivolto; P- ALLEGATI E CLASSIFICAZIONE comunicazioni/dettagli da allegare al protocollo registrato; 29
31 DOCUMENTI INTERNI (generazione di atti amministrativi rivolti ai responsabili di altri uffici interni all Ente medesimo) I- DATI OBBLIGATORI: oggetto della comunicazione; I- DATI ACCESSORI: tipo mezzo di trasmissione, tipo di documento e data della nota; I- ANNOTAZIONI: eventuali note da indicare per descrivere meglio l evento in oggetto; I- UFFICI DI DESTINAZIONE: da ricercare nella pianta organica dell Ente; I- UFFICIO MITTENTE OBBLIGATORIO: soggetto redattore del documento; I- ALLEGATI E CLASSIFICAZIONE: comunicazioni/dettagli da allegare al protocollo registrato; GESTIONE DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE 1. La corrispondenza in partenza e in arrivo deve essere archiviata in modalità cartacea seguendo la seguente classificazione per soggetto di riferimento: GESTORI REGIONE DEL VENETO GENERALE DOCUMENTI CONTABILI TITOLARIO 30
32 SEZIONE B SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI I - INTRODUZIONE Art. 1: Dati identificativi del manuale operativo 1. Il presente manuale operativo è consultabile per via telematica sul sito Internet del Consiglio di Bacino Polesine Art. 2: Responsabile del manuale operativo 1. Il presente manuale operativo è stato elaborato dal responsabile della conservazione dei documenti digitali del Consiglio di Bacino Polesine. 2. Eventuali modifiche devono essere approvate dal Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Polesine. 3. Il responsabile del manuale operativo è il responsabile della conservazione dei documenti digitali del Consiglio di Bacino Polesine. Art. 3: Definizioni Archiviazione elettronica: processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti, così come individuati nella normativa vigente, univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all eventuale processo di conservazione. Blocco di conservazione: raggruppamento di pacchetti informativi presi in carico per la conservazione dal sistema di conservazione. Conservazione: processo che assicura, dalla presa in carico dal produttore fino all eventuale scarto, la conservazione, tramite l adozione di regole, procedure e tecnologie, di documenti informatici, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità nel tempo. Delegato per l attività di conservazione: la persona fisica o giuridica tenuta a svolgere le attività di conservazione dei documenti in forza di apposita delega conferita dal responsabile della conservazione. Documento: rappresentazione informatica o in formato analogico di atti, fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica Documento informatico: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art 1 lett. p del D. Lgs. n. 82/05). 31
33 Documento statico non modificabile: documento informatico redatto adottando modalità che ne garantiscono l integrità e l immodificabilità durante le fasi di accesso e di conservazione; a tal fine il documento informatico non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. Esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato o di ottenerne copia. Evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica (art.1 lett. f del D.P.C.M. 13 gennaio 2004). Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1 lett. q del D. Lgs. n. 82/05). Firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1 lett. r del D. Lgs. n. 82/05). Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1 lett. s del D. Lgs. n. 82/05). Funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) per le quali la funzione generi impronte uguali (art. 1 lett. e del D.P.C.M. 13 gennaio 2004). Impronta di una sequenza di simboli binari (bit): la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l applicazione alla prima di un opportuna funzione di hash (art. 1 lett. d del D.P.C.M. 13 gennaio 2004). Marca temporale: un'evidenza informatica che consente la validazione temporale (art. 1 lett. i del D.P.C.M. 13 gennaio 2004). Pacchetto di archiviazione: pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione del sistema di conservazione. Pacchetto di distribuzione: pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all utente in risposta ad una sua richiesta. 32
34 Pacchetto di versamento: pacchetto informativo inviato dall utente al sistema di conservazione secondo un formato predefinito e concordato, descritto nel manuale di conservazione del sistema di conservazione. Pacchetto informativo: contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche). Posta elettronica: un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici (art. 1 lett. h del D.P.R. n. 68/05). Posta elettronica certificata: ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici (art. 1 lett. g del D.P.R. n. 68/05). Responsabile della conservazione: il soggetto che svolge le attività di conservazione avvalendosi del servizio offerto dal delegato per l attività di conservazione, in conformità a quanto disposto dal presente manuale operativo e dalle disposizioni normative vigenti in materia. Riferimento temporale: informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici (art. 1 lett. g del D.P.C.M. 13 gennaio 2004). Riversamento diretto: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione informatica. Per tale processo non sono previste particolari modalità. Riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione informatica. Sistema di memorizzazione: sistema tecnologico per la tenuta a lungo termine dei documenti conservati in modo non modificabile, in base agli ultimi standard tecnologici. Sistema di conservazione a norma del Consiglio di Bacino Polesine : l unione dei sistemi di conservazione di cui sono responsabili i delegati su un infrastruttura tecnologica qualificata. Utente: il responsabile della conservazione o i soggetti espressamente abilitati dal medesimo ad accedere al sistema di conservazione o a fruire dei suoi servizi. Validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi (art. 1 lett. bb del D. Lgs. n. 82/05). Per tutte le altre definizioni relative al sistema di conservazione digitale a norma si rimanda al Glossario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 59 del in atti. 33
35 Art. 4: Scopo del documento 1. Il presente manuale descrive il sistema di conservazione ai sensi della normativa vigente in materia di conservazione dei documenti digitali. Esso definisce, in particolare: i soggetti coinvolti nel processo di conservazione; l oggetto della conservazione; gli obblighi e le responsabilità; il processo di conservazione; le modalità da attuare per garantire la conservazione permanente dei documenti; le modalità per ottenere l esibizione di un documento conservato. Art. 5: Riferimenti normativi 1. La normativa di riferimento del presente regolamento è la seguente: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n Codice in materia di protezione dei dati personali; Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 23 gennaio Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto; Deliberazione CNIPA n.11 del 19 febbraio Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata; D.M. 2 novembre Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Decreto Legislativo 5 marzo 2005 n Codice dell'amministrazione digitale; Circolare dell Agenzia delle Entrate 45/E del 19 ottobre 2005; Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n. 159 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell amministrazione digitale; 34
36 Circolare dell Agenzia delle Entrate 36/E del 6 dicembre 2006 Oggetto: Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 23 gennaio Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto; Decreto-Legge 25 giugno 2008, n Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (G.U.n. 147 del 25 giugno Suppl. Ord. n.152/l); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; Decreto Legge 30 dicembre 2010, n Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Circolare 29 dicembre 2011, n Modalità per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36,comma 2, e 71; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis, 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; Regole tecniche per la conservazione dei documenti informatici pubblicate in G.U. n.59 del Suppl. Ordinario n.20 che sostituiscono le precedenti regole dettate dalla deliberazione CNIPA n.11 del 2004; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23 -ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
37 II - SOGGETTI Art. 6: Responsabile della conservazione 1. Il responsabile della conservazione viene nominato con atto deliberativo del Comitato Istituzionale quale organo esecutivo del Consiglio di Bacino Polesine. 2. Il Responsabile incaricato è il Direttore dell Ente, salvo diversa disposizione del Comitato stesso. 3. Il responsabile della conservazione può essere svolto dal responsabile della gestione documentale ovvero dal coordinatore della gestione documentale, ove nominato. 4. Il responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione agendo d intesa con il responsabile della gestione documentale, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, in relazione al modello organizzativo adottato dall ente. 5. Il responsabile della conservazione, sotto la propria responsabilità, può delegare lo svolgimento del processo di conservazione o di parte di esso aduno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in relazione alle attività ad essi delegate. Tale delega è formalizzata, esplicitando chiaramente il contenuto della stessa, ed in particolare le specifiche funzioni e competenze affidate al delegato. 6. Il responsabile della conservazione cura l aggiornamento periodico del manuale di conservazione in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti in collaborazione con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale, ove nominato. Art. 7: Delegato per l attività di conservazione 1. Il delegato per l attività di conservazione è il soggetto pubblico o privato nominato dal responsabile della conservazione a cui viene affidata in modo totale o parziale la conservazione dei documenti digitali. 2. Il delegato deve offrire idonee garanzie organizzative e tecnologiche per lo svolgimento delle funzioni affidategli. 3. Il delegato, a cui è affidata la conservazione, sottoscrive un contratto o convenzione di servizio con il Consiglio di Bacino Polesine che deve prevedere l obbligo del rispetto del presente manuale di conservazione. 4. Le imprese che svolgono il servizio di conservazione come delegate od incaricate dalle prime devono essere accreditate presso l Agenzia per l Italia Digitale, secondo la Circolare 29 dicembre 2011, n Si allega a margine il contratto di servizio di conservazione sostitutiva a norma e il relativo manuale tecnico, allegato C. 36
38 Art. 8: Produttori e utenti 1. I ruoli di produttore e utente sono svolti indifferentemente da persone fisiche o giuridiche interne o esterne al sistema di conservazione, secondo il modello organizzativo scelto dal Consiglio di Bacino Polesine. 2. Il produttore, responsabile del contenuto del pacchetto di versamento, trasmette tale pacchetto al sistema di conservazione secondo le modalità operative di versamento condivise con il delegato. 3. L utente richiede al sistema di conservazione l accesso ai documenti per acquisire le informazioni di interesse nei limiti del livello di autorizzazione attribuito dal responsabile della conservazione. Tali informazioni vengono fornite dal sistema di conservazione secondo le modalità previste dal presente manuale. III - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO Art. 9: Il sistema di conservazione 1. Il sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore fino all eventuale scarto, la conservazione, tramite l adozione di regole, procedure e tecnologie, degli oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità dei seguenti: a) documenti informatici e documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati; b) fascicoli informatici ovvero aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi associati, contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o all aggregazione documentale; c) documenti analogici originali unici dei quali si intende adottare la conservazione sostitutiva informatica. 2. Le componenti funzionali del sistema di conservazione assicurano il trattamento dell intero ciclo di gestione dell oggetto conservato nell ambito del processo di conservazione. 3. Il sistema di conservazione garantisce l accesso all oggetto conservato indipendentemente dall evolversi del contesto tecnologico, a tempo indeterminato o fino al momento dell eventuale scarto o cessazione del contratto. Art. 10: Oggetti conservati 1. Possono essere conservati tutti i documenti informatici dichiarati ammissibili dal Consiglio di Bacino Polesine. 2. La selezione conservativa dei documenti informatici deve riguardare tutti i documenti informatici prodotti dal Consiglio di Bacino Polesine secondo le indicazioni previste nel manuale di gestione dei documenti dell ente e per legge. 37
39 3. I documenti informatici devono essere statici, non modificabili e possono essere anche muniti di sottoscrizione elettronica e/o di marca temporale. 4. Sono accettati, per la conservazione, i formati che soddisfino caratteristiche di apertura, sicurezza, portabilità, funzionalità, diffusione, leggibilità nel tempo e supporto allo sviluppo. 5. Sono privilegiati i formati che siano standard internazionali (de jure e de facto) o, quando necessario, formati proprietari le cui specifiche tecniche siano pubbliche. 6. Ulteriore elemento di valutazione nella scelta del formato è il tempo di conservazione previsto dalla normativa per le singole tipologie di documenti informatici. 7. I formati di seguito indicati costituiscono un elenco di formati che possono essere usati per la conservazione. TIPOLOGIA DI DOCUMENTI FORMATI UTILIZZABILI Documenti di testo Pdf/A, docx/ooxm, ODT Immagini raster TIFF, JPEG Immagini vettoriali DXF, Shapefile, SVG File audio MP3 File video MPEG4 File non binari in chiaro XML e i suoi derivati TXT con specifica della codifica del carattere adottata (Character Encoding) Messaggi di posta elettronica Eml e tutti i formati conformi allo standard RFC 2822/MIME 8. I formati non indicati nella tabella precedente, ma che rispettino i requisiti precedentemente indicati sono consentiti se concordati nel contratto o convenzione di servizio. 9. I documenti sottoscritti digitalmente e la marcatura temporale sono rispettivamente accettati nei formati P7M (CAdES), PAdES, XAdES e TSR, TSD. 10. Non è consentita la conservazione di documenti cifrati. 11. I documenti analogici che devono essere conservati digitalmente devono essere sottoposti alla conservazione sostitutiva informatica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 38
40 Art. 11: Metadati da associare 1. I metadati costituiscono gli insiemi di dati da associare a un documento informatico, o a un fascicolo informatico, o ad un aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto, la struttura, nonché per permetterne la gestione e la ricerca nel tempo nel sistema di conservazione. 2. I metadati generali od oggettivi da associare a tutte le tipologie di documenti da conservare devono fornire le informazioni base relative al pacchetto di archiviazione, al suo contenuto e al processo di produzione dello stesso. 3. I metadati specifici o soggettivi da associare alle diverse tipologie di documenti da conservare sono indicati dal responsabile della conservazione al delegato alla conservazione all atto della stipula del contratto o convenzione di servizio. 4. In ogni caso i metadati minimi da associare devono essere almeno quelli previsti, nel tempo, dalla normativa vigente. 5. I metadati devono essere inclusi nel pacchetto di archiviazione ottenuto dalla trasformazione del pacchetto di versamento all atto della messa in conservazione. IV - OBBLIGHI Art. 12: Obblighi e responsabilità del delegato per l attività di conservazione 1. Il delegato per l attività di conservazione, in nome e per conto del responsabile della conservazione: a) predispone un sistema atto alla conservazione dei documenti informatici per conto del Consiglio di Bacino Polesine, secondo le caratteristiche e i requisiti indicati nel presente manuale e comunque, nel rispetto della normativa vigente; b) organizza il contenuto dei supporti e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che garantiscono la corretta conservazione dei documenti in particolare per quanto riguarda la autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti nel sistema; c) archivia e rende disponibili, relativamente ad ogni pacchetto di archiviazione, le informazioni minime seguenti: file di chiusura in formato xml firmato digitalmente contenente le impronte dei documenti conservati e i metadati ad essi associati, i documenti conservati medesimi, il file di marcatura temporale del pacchetto di archiviazione e tutte le informazioni relative alla tracciatura del pacchetto di archiviazione all interno del sistema di conservazione; d) adotta, ai fini dell interoperabilità dei sistemi di conservazione, le specifiche della struttura dati dei pacchetti di archiviazione previsti per legge; 39
41 e) fornisce un rapporto di versamento a fronte di ogni pacchetto di versamento generato dagli utenti produttori del pacchetto attraverso le soluzioni di gestione documentale adottate per gli specifici tipi di documenti; f) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi di gestione e un archivio degli standard dei formati ammessi; g) verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione, delle logiche di tracciatura e documentazione del sistema stesso; h) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione; i) richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite; j) documenta le procedure di sicurezza rispettate per l'apposizione della marca temporale; k) verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti; l) prevede, ai fini dell interoperabilità dei sistemi di conservazione, la produzione dei pacchetti di distribuzione coincidenti con i pacchetti di archiviazione; m) rende disponibili al Consiglio di Bacino Polesine i documenti conservati nel caso di scadenza e/o risoluzione e/o cessazione del contratto di gestione secondo le clausole indicate nella convenzione/contratto sottoscritto tra le parti; n) rende disponibili le procedure informatiche e operative volte allo scarto del pacchetto di archiviazione dal sistema di conservazione alla scadenza dei termini di conservazione previsti dalla norma, dandone informativa al produttore; o) fornisce al Consiglio di Bacino Polesine, all atto di stipula di contratto o convenzione, un documento contenente almeno le seguenti informazioni: i dati generali delle imprese coinvolte nel processo di conservazione, il modello organizzativo interno, le modalità operative di formazione e trattamento dei documenti, il flusso di lavoro del procedimento di conservazione, il sistema di archiviazione e conservazione sostitutiva dal punto di vista delle risorse umane e tecnologiche impiegate, le misure di sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione, la descrizione delle procedure di monitoraggio delle funzionalità del sistema di conservazione e delle verifiche sull integrità degli archivi; tale documento può costituire parte del manuale di conservazione del delegato; p) si impegna a rispettare tutte le clausole indicate nel contratto o convenzione di servizio stipulata tra le parti. 40
42 2. Il delegato per l attività di conservazione non è tenuto ad eseguire un controllo sul contenuto e sulla integrità dei documenti ricevuti per la conservazione e a verificare le eventuali firme elettroniche o marche temporali apposte ai documenti oggetto di conservazione. 3. Il delegato per l attività di conservazione verifica che il formato dei documenti trasmessi sia tra quelli ammessi rifiutando la conservazione di documenti in formati diversi da quelli fissati dal presente manuale operativo. Lo stesso può effettuare verifiche strutturali in caso di esibizione del documento. Art. 13: Obblighi degli utenti 1. Gli utenti sono tenuti a: a) inviare esclusivamente documenti leggibili e conformi a quanto previsto dal presente manuale; b) controllare che i certificati di firma digitale dei documenti non aventi un riferimento temporale certo (marca temporale o segnatura di protocollo o registrazione particolare) contenuti nel pacchetto di versamento siano validi almeno fino alla generazione del pacchetto di archiviazione, ovvero fino alla avvenuta memorizzazione e conservazione a norma; c) archiviare il pacchetto di versamento inviato, se è disponibile la funzionalità nel sistema; d) controllare che il pacchetto informativo indicato nella ricevuta di conservazione corrisponda a quello del pacchetto di archiviazione; e) accettare o annullare il processo di conservazione avviato entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della ricevuta di conservazione; in assenza di alcuna comunicazione entro l indicato termine, il processo sarà considerato validamente concluso. 2. In caso di esito negativo la procedura deve comunque essere ripetuta. V - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO Art. 14: Affidamento del servizio 1. Il responsabile della conservazione affida il processo di conservazione ad un delegato attraverso la sottoscrizione del contratto o convenzione di servizio e atto di delega parziale o totale del processo stesso. 41
43 Art. 15: Accesso al servizio 1. L accesso al servizio di conservazione deve avvenire mediante un canale sicuro attivato dagli applicativi di gestione documentale o via web. VI - PROCESSI OPERATIVI Art. 16: Generalità processi operativi 1. Per ogni riferimento tecnico relativo ai processi operativi posti in essere per la gestione dei sistema di conservazione sostitutiva a norma si rimanda al manuale del soggetto delegato ai servizi di conservazione stessa allegato quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento. VII - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Art. 17: Dati personali contenuti nei documenti conservati 1. La protezione dei dati personali contenuti nei documenti conservati è sotto la responsabilità del responsabile della conservazione; rispetto a tali dati il delegato per l attività di conservazione agisce ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 196/2003. I suoi compiti sono analiticamente specificati per iscritto nell'ambito del contratto o convenzione di servizio anche ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 18: Pubblicità del presente manuale ed entrata in vigore 1.Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell Ente nell apposita sezione dedicata. 2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte del Comitato Istituzionale con proprio atto deliberativo. 3. Ogni ulteriore adeguamento e aggiornamento derivante dalla normativa in materia si ritiene parte integrante del presente provvedimento. IX ALLEGATI Art. 19: Allegati 1. Al presente regolamento si allega: sub C) Manuale per la gestione del sistema di conservazione digitale a norma del soggetto incaricato. 42
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