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1 LINE Servizi per la mobilita S.p.A. Sede legale: Pavia Via Donegani, 21 Sede amministrativa: Lodi Via F. Cavallotti, 62 Capitolato di Polizza di Assicurazione Infortuni nell esercizio delle attività aziendali Effetto Scadenza Pagina 1 di 23

2 DEFINIZIONI nel testo che segue si intendono: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione cumulativa: l assicurazione, con una unica polizza, di più persone non costituenti nucleo familiare e/o quella stipulata da una persona giuridica e/o quella stipulata da un professionista ai sensi dell art bis del Codice Civile. Beneficiario: gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte. Contraente: il soggetto che stipula il contratto. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Inabilità temporanea: la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale,della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Polizza: il documento che prova l assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Effetto Scadenza Pagina 2 di 23

3 Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: l impresa di Assicurazione ed eventuali Coassicuratrici che prestano l assicurazione quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti. Day hospital: struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche, con redazione di cartella clinica. Istituto di cura: istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera; non sono convenzionalmente considerati istituti di cura, le case di cura per convalescenza, di lungo degenza, di soggiorno per anziani; le strutture aventi prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche; gli stabilimenti termali. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Ricoveri: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura; la degenza diurna in day hospital. Effetto Scadenza Pagina 3 di 23

4 Condizioni generali di assicurazione Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il Contraente e tenuto al pagamento della prima rata di premio entro giorni 30 (trenta) dalla data di decorrenza del contratto. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art del Codice Civile. Art.3 - Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 4 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 5 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Effetto Scadenza Pagina 4 di 23

5 Art. 6 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, l assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente sino al 31/12/2012 senza tacito rinnovo. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 7 Frazionamento semestrale del premio Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto pur essendo concessa all Assicurato la facoltà di corrispondere il premio annuo stesso in due rate semestrali anticipate, fermo quant altro previsto all art. 2 delle Condizioni di assicurazione. Art.8 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente oppure ove ha sede l Agenzia a cui e assegnata la polizza. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art Coassicurazione e Delega ove previsti L assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra Parte unicamente per il tramite della Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare gli esperti del caso (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle Coassicuratrici. Effetto Scadenza Pagina 5 di 23

6 La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell atto relativo. Art.11 - Obbligo di fornire i dati dell andamento del rischio La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: sinistri denunciati; sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); sinistri respinti. Art.12 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. Effetto Scadenza Pagina 6 di 23

7 Norme che regolano l assicurazione infortuni Art. 1 - Rischio assicurato L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie dichiarate, compreso il rischio in itinere e gli infortuni sofferti in occasione di missioni di lavoro effettuate con qualunque mezzo di locomozione ferme le esclusioni di cui all art.6 delle norme che regolano l assicurazione infortuni; di ogni altra attività che non abbia carattere professionale; E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fi siche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche: 1. l asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3. l annegamento; 4. l assideramento ed il congelamento; 5. i colpi di sole e di calore. Sono in garanzia anche gli infortuni subiti a causa di malore o alterazione di coscienza, salvo che il malore o l alterata coscienza siano conseguenza delle patologie previste dall art. 7 - Persone non assicurabili e fermo l art. 6 - Rischi esclusi dall assicurazione. Art. 2 - Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari A parziale deroga dell art del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell Assicurato, del Contraente e del Benefi- ciario. A parziale deroga dell art del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia partecipato. Art. 3 - Infortuni occorsi durante viaggi aerei L assicurazione comprende gli infortuni che l Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico di passeggeri, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati su aeromobili di aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri e su aeromobili di aeroclub. Convenzionalmente il viaggio aereo inizia nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa nel momento in cui scende. Effetto Scadenza Pagina 7 di 23

8 Art. 4 - Infortuni determinati da calamità naturali A parziale deroga dell art del Codice Civile, l assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca più Assicurati con la Società, l esborso massimo di quest ultima non potrà comunque superare la somma di ,00 euro per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti. Art. 5 - Infortuni determinati da guerra e insurrezione A parziale deroga dell art del Codice Civile, sono compresi nell assicurazione gli infortuni determinati da guerra o da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l insurrezione. Art. 5/A - Danni estetici In caso di infortunio non escluso dal presente contratto, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di euro 2.000,00 per Assicurato e per anno assicurativo, le spese documentate sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. La presente estensione di garanzia e prestata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00. Art.5/B - Rimborso spese di soccorso La garanzia è estesa al rimborso delle spese di soccorso a seguito di infortunio indennizzabile, occorso durante una missione di lavoro disposta ed autorizzata dal Contraente, limitatamente alle spese sostenute dall Assicurato, per il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o presso la la sua residenza. La presente estensione di Effetto Scadenza Pagina 8 di 23

9 garanzia e prestata sino alla concorrenza di euro 2.000,00 per Assicurato e per anno assicurativo e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00. Art.5/ C - Diabete La garanzia di cui alla presente polizza è valida anche se l Assicurato, al momento dell infortunio, risulti affetto da diabete con tasso glicemico non superiore all Sono espressamente escluse le complicazioni traumatiche riferibili al diabete ed in particolare i ritardi di cicatrizzazione, lesioni traumatiche, nevriti e retinopatie. Art.5/ D - Ernie addominali traumatiche A parziale deroga delle Nome che regolano l assicurazione infortuni, si precisa che l assicurazione è estesa alle ernie addominali da causa fortuita, violenta ed esterna, limitatamente al caso di invalidità permanente, con l intesa che: se l infortunato determina un ernia operabile, verrà corrisposto solamente l indennizzo di euro 25,00 per inabilità temporanea, fino ad un massimo di 30 giorni; qualora l ernia, anche se bilaterale, risulti obiettivamente non operabile, verrà corrisposto solamente l eventuale indennizzo per invalidità permanente, fino ad un massimo del 10% di invalidità, ferme restando le franchigie previste; qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell ernia vale il disposto del paragrafo Determinazione dell indennizzo. Art.5/E - Morte presunta Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell art. 60, comma 3) del Codice Civile o dell art. 211 del Codice della Navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo, è provata l esistenza in vita dell Assicurato, questi e i beneficiari sono tenuti in solido alla restituzione dell indennizzo. Effetto Scadenza Pagina 9 di 23

10 Art.5/ F - Limiti di età dell Assicurato 1. Età conosciuta dalla Società Se la Società è a conoscenza dell età dell Assicurato, per indicazione della medesima in polizza o in eventuali atti di variazione, fermo il rispetto della durata originariamente convenuta e degli eventuali rinnovi taciti successivi, la Società può, dopo il superamento del 80 anno di età da parte dell Assicurato, far cessare l assicurazione nei confronti di questi. 2. Età non conosciuta dalla Società Se la Società non è a conoscenza dell età dell Assicurato, per mancata indicazione della medesima in polizza o in eventuali atti di variazione, l assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 80 anno di età da parte dell Assicurato. L eventuale incasso dei premi scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto all Assicurato di richiederne la restituzione, al netto della imposta, con la maggiorazione degli interessi legali. Art.6 - Rischi esclusi dall assicurazione Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: 1. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 2. dall uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo quanto disposto dall art. 3 Infortuni occorsi durante viaggi aerei ; 3. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; 4. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 5. da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; 6. da guerra e insurrezioni, salvo quanto disposto dall art. 5 Infortuni determinati da guerra e insurrezione ; 7. da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono altresì esclusi gli infortuni causati: 8. dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; Effetto Scadenza Pagina 10 di 23

11 9. dalla pratica dei seguenti sport: paracadutismo, pugilato, lotta nelle sue varie forme, sollevamento pesi, arti marziali, alpinismo oltre il 3 grado della scala di Monaco, speleologia, immersione con autorespiratore, sci estremo; 10. dalla pratica di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata. Gli infarti sono esclusi. Art. 7 - Persone non assicurabili La Società presta l assicurazione su dichiarazione dell Assicurato di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, né dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 1/3 delle condizioni generali di assicurazione e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più delle suddette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. Art. 8 - Deroga al patto di tacita proroga Rimane convenuto tra le Parti che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza il 31/12/2012 senza necessità di disdetta. Art. 9 - Alpinismo La garanzia si intende estesa, limitatamente ai casi di morte ed invalidità permanente, agli infortuni sofferti dall'assicurato durante la pratica dell'alpinismo con scalata di rocce e ghiacciai, purché l'assicurato sia accompagnato da guida alpina o da compagno esperto. Restano comunque escluse le ascensioni invernali nonché quelle che non siano effettuate per vie già percorse. Limitatamente a tale estensione di garanzia, resta tuttavia convenuto che non si farà luogo a risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale viene corrisposto l indennizzo soltanto per la parte eccedente. Effetto Scadenza Pagina 11 di 23

12 Art.10 - Immersione sportiva con autorespiratore Rimane stabilito tra le Parti che la garanzia si intende estesa, limitatamente ai casi di Morte e Invalidità Permanente da infortunio, alla pratica dell'immersione sportiva con autorespiratore. Relativamente alla suindicata estensione qualora il grado di invalidità permanente residuato all'assicurato sia di grado pari o inferiore al 5% non si fa luogo ad indennizzo; se risulterà superiore al 5% l'indennizzo sarà corrisposto unicamente per la parte eccedente. Art.11 - Infortuni componenti Consiglio di Amministrazione Condizioni particolari a) Rischio carica A parziale deroga dell'art. 1) delle Norme che regolano l assicurazione infortuni la garanzia si intende valere unicamente per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività connesse al mandato consigliare, compresi trasferimenti e missioni. La garanzia comprende anche gli infortuni che avvengano durante il tempo normalmente necessario per recarsi al luogo della riunione o della diversa destinazione in caso di specifico incarico, e per far ritorno al luogo di partenza o al proprio. b) Ubriachezza L' assicurazione vale anche per gli infortuni subiti dall'assicurato in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti alla guida di mezzi di locomozione. Art. 11/A infortuni Dirigenti nominati/non nominati L'assicurazione vale per le persone alle dipendenze del Contraente nella loro qualità di Dirigenti Industriali. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti in occasione di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Condizioni particolari Ubriachezza A parziale deroga di quanto previsto dal disposto paragrafo l'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti dall'assicurato in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti alla guida di mezzi di locomozione. Effetto Scadenza Pagina 12 di 23

13 Malattie professionali Per i casi di morte e di invalidità permanente, l'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle indicate nella tabella annessa al D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124), che si manifestino nel corso della validità del presente contratto. Per il caso di invalidità permanente l'indennizzo verrà liquidato solo nel caso in cui l'attitudine generica al lavoro risulti ridotta in misura superiore al 10% della totale; quando la silicosi e l'asbestosi siano associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, e semprechè il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, la franchigia predetta si intende abolita. Restano confermate le esclusioni riguardanti le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Invalidita permanente tabella inail La tabella delle percentuali di invalidita permanente si intende quella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n e con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio, fermo comunque restando quella prevista dalle condizioni di Assicurazione e ferma restando quella contemplata per il caso di malattia professionale. Qualora l'invalidità permanente conseguente ad infortunio o a malattia professionale, accertata con i criteri di indennizzabilità, comporti l'abbandono del lavoro in qualità di dirigente ed una riduzione permanente delle capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 50%, verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato. Pratica non professionale di sports L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sports, ad eccezione di paracadutismo e sports aerei in genere. Art.11 - Esonero dall'obbligo di denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti preesistenti Fermo il disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. Effetto Scadenza Pagina 13 di 23

14 Nel caso di infortunio sofferto da persona affetta da difetti fisici o mutilazioni rilevanti, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, fermo il disposto del paragrafo Diminuzione del rischio di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione. Art.12 - Esonero dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni infortuni Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare gli eventuali contratti infortuni individuali che gli Assicurati avessero stipulato o stipulassero per proprio conto. Art.13 - Esonero denuncia generalita degli Assicurati Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente. Art.14 - Tabella INAIL La tabella delle percentuali di invalidità permanente si intende quella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando quella contemplata per il caso di malattia professionale e con l'intesa che la liquidazione sarà fatta in un'unica soluzione anziché sotto forma di rendita. Art.15 - Dichiarazione ai fini fiscali e contributivi La Società dichiara - a fini fiscali e contributivi - che il per cento del premio complessivo della presente polizza, pari a euro..., è da attribuire all'assicurazione dei soli rischi professionali degli Assicurati, mentre il restante.. per cento del premio complessivo di polizza, pari a euro..., è da attribuire all'assicurazione dei rischi extraprofessionali degli Assicurati medesimi. Art.16 Assicurazioni di gruppo L assicurazione è stipulata per conto altrui e pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art del Codice Civile. Effetto Scadenza Pagina 14 di 23

15 Art.17 Limiti di indennizzo per sinistri aeronautici Fermo quanto disposto dall art. 3 - Infortuni occorsi durante viaggi aerei -, la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni comuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, stipulate dal Contraente, dall Assicurato o da altri in favore degli stessi Assicurati, non potrà superare i limiti di: per il caso morte: ,00 euro per persona e ,00 euro per aeromobile; per il caso di Invalidità permanente totale: ,00 euro per persona e ,00 euro per aeromobile; per il caso di Inabilità temporanea: 260,00 euro per persona e 5.170,00 euro per aeromobile. Nei limiti sopra indicati rientrano i capitali di altre polizze infortuni comuni cumulative che includono il rischio volo, stipulate dallo stesso Contraente anche a favore di assicurati diversi. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti in modo da non superare, sommate, i limiti suddetti, salvo il diritto del Contraente al rimborso dei premi, al netto dell imposta, nella stessa proporzione. Eventuali richieste di aumento dei limiti sopra indicati devono essere preventivamente concordati con la Società. Art Validità territoriale L assicurazione è valida in tutto il mondo. Ogni indennizzo dovuto dalla Società viene sempre liquidato in Italia in euro. Art Denuncia del sinistro e obbligo dell Assicurato In caso di sinistro, l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive Effetto Scadenza Pagina 15 di 23

16 scadenze. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Art Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto del paragrafo Invalidità permanente. Art. 23 Morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di invalidità permanente. Effetto Scadenza Pagina 16 di 23

17 Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Art Invalidità permanente 1. Se l infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata. 2. Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento alle percentuali di invalidità permanente previste dalla tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando quella contemplata per il caso di malattia professionale e con l'intesa che la liquidazione sarà fatta in un'unica soluzione anziché sotto forma di rendita. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. 3. Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base delle percentuali previste al punto 2), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, le percentuali indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo la percentuale corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base di quanto previsto al punto 2) e ai criteri sopra riportati,la stessa viene determinata in riferimento alle percentuali e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. 4. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base delle percentuali indicate al punto 2) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Effetto Scadenza Pagina 17 di 23

18 Art Determinazione dell indennizzo - Perizia contrattuale L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell inabilità temporanea, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art. Criteri di indennizzabilità debbono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel Comune, sede dell Ordine dei Medici nel cui territorio di competenza risiede l Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Effetto Scadenza Pagina 18 di 23

19 Assicurati : Mansioni / Numero 1. Presidente (01) 2. Vice Presidente (01) 3. Dirigenti (01) 4. Direttore Generale (01) 5. Consiglieri di Amministrazione (05) 6. Collegio Sindacale e Revisore (05 03 effettivi/02 supplenti) 7. Impiegati tecnici ed amministrativi (29) Relativamente alle categorie n. 1/2/3/4/7 le garanzie si intendono prestate per gli infortuni professionali ed extraprofessionali; relativamente alle categorie 5/6 le garanzie si intendono prestate per il rischio carica compreso il rischio in itinere. Somme assicurate ad personam Relativamente ai soggetti di cui ai punti 1/2/5 Per il caso di morte euro ,00; Per il caso di invalidita permanente euro ,00; Relativamente ai soggetti di cui al punto 3 - retribuzioni preventivate euro ,00 Per il caso di morte cinque volte la retribuzione annua fino ad un capitale massimo di euro ,00; Per il caso di invalidita permanente sei volte la retribuzione annua fino ad un capitale massimo di euro ,00; Effetto Scadenza Pagina 19 di 23

20 Relativamente ai soggetti di cui al punto 4 Per il caso di morte euro ,00; Per il caso di invalidita euro ,00; Relativamente ai soggetti di cui ai punti 6/7 Per il caso di morte euro ,00; Per il caso di invalidita permanente euro ,00; Elementi per il calcolo del premio Il premio viene anticipato in base all applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando il tasso utilizzato per il calcolo del premio anticipato. Dichiarazioni del Contraente/numero soggetti assicurati Il Contraente dichiara e la Societa ne prende atto che il numero dei soggetti assicurati e quello indicato nel presente capitolato: qualora si verifichi un aumento nel numero suddetto, il Contraente dovrà dare immediata comunicazione per iscritto alla Societa, affinché provveda ad emettere appendice per l adeguamento del premio. Ove, in caso di sinistro, il numero delle suddette persone risultasse superiore a quello denunciato, si applicheranno le disposizioni di legge (art del Codice Civile). Regolazione del premio Se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili esso viene: Effetto Scadenza Pagina 20 di 23

21 anticipato in via provvisoria, all inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sul preventivo degli elementi sopra indicati, come risulta dal conteggio riportato in polizza; regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo. Resta fermo il premio al perfezionamento stabilito in polizza. A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio: Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. B) Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati e dell obbligo di pagamento: Nel caso in cui l Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati e il pagamento della differenza attiva dovuta, l eventuale indennizzo, relativamente ai sinistri accaduti nel periodo annuo immediatamente successivo a quello per il quale non è stata effettuata la comunicazione e il pagamento della differenza qualora dovuta, sarà ridotto tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato e quello calcolato sul consuntivo dichiarato o accertato degli elementi variabili, restando la parte rimanente a carico dell Assicurato/Contraente. Tale riduzione proporzionale non verrà applicata per i sinistri avvenuti dopo le ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari. Franchigie sull invalidità permanente A parziale deroga dell art Invalidità Permanente -, la liquidazione dell indennità per invalidità permanente viene determinata secondo le modalità di seguito riportate. La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle seguenti parti: 1. La prima, fino a ,00 euro, sulla quale la Società liquida l indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l invalidità permanente è di grado superiore al 3% e per la sola parte che supera questa percentuale. Effetto Scadenza Pagina 21 di 23

22 2. La seconda, pari all eventuale eccedenza di ,00 euro della prima e fino a ,00 euro di somma assicurata, sulla quale la Società liquida l indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l invalidità permanente è di grado superiore al 5%, e per la sola parte che supera questa percentuale. 3. La terza, pari all eventuale eccedenza di ,00 euro delle prime due, sulla quale la Società liquida l indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l invalidità permanente è di grado superiore al 10%, e per la sola parte che supera questa percentuale. Le franchigie qui previste non si applicano nel caso di invalidità permanente superiore al 20% della totale. Effetto Scadenza Pagina 22 di 23

23 ACCETTAZIONE La Società, autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n... del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente capitolato e quant altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. Data La Societa Effetto Scadenza Pagina 23 di 23

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