INDICAZIONI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E PER L UTILIZZO DEGLI AGGREGATI RICICLATI

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1 INDICAZIONI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E PER L UTILIZZO DEGLI AGGREGATI RICICLATI La gestione degli impianti di trattamento: La Certificazione dei Sistemi di Gestione La Ing. Igor Menicatti ICMQ - Responsabile Certificazione di Prodotto Milano 21 marzo 2018

2 - Certificazioni SGQ, SGA, SCR - Certificazioni FPC, CE (Organismo Notificato 1305) - Ispezioni di Terza Parte - Controllo tecnico per decennale postuma - Validazione dei progetti - Verifica impianti messa a terra - Convalida Emission Trading - EPD - Convalida AAAD EN EMAS Milano, via Gaetano De Castillia, 10 MM2 MM5 FS - Passante GARIBALDI

3 art. 34 nuovo Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 (articolo modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal ) - Specifiche tecniche e clausole contrattuali - CRITERI OBBLIGATORI - Selezione dei candidati criterio non obbligatorio Sistemi di gestione: - È possibile la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001: È possibile la certificazione del Sistema di Gestione per l Ambiente secondo la norma UNI EN ISO 14001: Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente Marcatura CE del prodotto: - È cogente la apposizione della marcatura CE sul prodotto «aggregato» laddove utilizzato come prodotto da costruzione, secondo le normative vigenti (Reg. UE 305/2011, NTC 2018, DM11/04/2007, DM19/11/2009)

4 Quindi, per un produttore di aggregati: La certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 risulta utile solo qualora il requisito sia stato volontariamente inserito dalla stazione appaltante nel bando di gara. La certificazione del Sistema di Gestione per l Ambiente secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 risulta essere utile solo qualora il requisito sia stato volontariamente inserito dalla stazione appaltante nel bando di gara. Ovvero, solo qualora la stazione appaltante abbia deciso, nella predisposizione del bando di gara, di avvalersi del criterio non obbligatorio della «selezione dei candidati». La Marcatura CE del prodotto «aggregato», laddove esso sia utilizzato come prodotto da costruzione, é sempre cogente secondo le normative vigenti (Reg. UE 305/2011, NTC 2018, DM11/04/2007, DM19/11/2009)

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7 Quindi, un produttore di aggregati riciclati può ottemperare al requisito di cui al punto del Decreto Min. Amb. 11/10/2017, tramite: Registrazione EMAS (che presuppone la certificazione ISO 14001), Certificazione in conformità alla ISO14001 o ad altre norme pertinenti, rilasciata da organismo di valutazione della conformità, Prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da organismo di valutazione della conformità, inerenti: - Controllo operativo delle misure di cui al DPR 207/2010 art.15 commi 9 e 11 - Sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali - Preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

8 REGISTRAZIONE EMAS Per ottenere la registrazione EMAS un'organizzazione deve: 1- Effettuare una analisi ambientale. Esaminare tutti gli impatti ambientali delle attività svolte: processi produttivi, prodotti e servizi, metodi di valutazione, quadro normativo, prassi e procedure di gestione ambientale già in uso. 2- Dotarsi di un sistema di gestione ambientale. Sulla base dei risultati dell'analisi ambientale, creare un efficace sistema di gestione ambientale che punti a realizzare la politica ambientale dell'organizzazione ed a conseguire gli obiettivi di miglioramento definiti dal vertice aziendale. Il sistema deve specificare responsabilità, mezzi, procedure operative, esigenze di formazione, provvedimenti di monitoraggio e controllo, sistemi di comunicazione. 3- Effettuare un audit ambientale. Valutare l'efficacia del sistema di gestione e le prestazioni ambientali a fronte della politica, degli obiettivi di miglioramento, dei programmi ambientali dell'organizzazione, e delle norme vigenti.

9 Per ottenere la registrazione EMAS un'organizzazione deve: 4- Predisporre una dichiarazione ambientale. La dichiarazione ambientale deve descrivere i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali fissati ed indicare in che modo e con quali programmi l'organizzazione prevede di migliorare continuamente le proprie prestazioni in campo ambientale. 5- Ottenere la verifica indipendente da un verificatore EMAS. Un verificatore accreditato da un organismo di accreditamento EMAS di uno Stato membro deve esaminare e verificare l'analisi ambientale, il sistema di gestione ambientale, la procedura e le attività di audit, la dichiarazione ambientale. 6- Registrare la dichiarazione presso l'organismo competente dello Stato membro. La dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore deve essere inviata all'organismo competente dello Stato membro per la registrazione. Ottenuta la registrazione, l'organizzazione riceve un numero che la identifica nel registro europeo, ha diritto ad utilizzare il logo EMAS e mette a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale.

10 Altre modalità di qualifica dell appaltatore: - Certificazione rispetto ad altre norme pertinenti, rilasciata da organismo di valutazione della conformità; - Prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da organismo di valutazione della conformità, inerenti: - Controllo operativo delle misure di cui al DPR 207/2010 art.15 commi 9 e 11 - Sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali - Preparazione alle emergenze ambientali e risposta. In quest ultimo caso si tratta in sostanza di una ispezione di terza parte indipendente.

11 MARCATURA

12 RIFERIMENTI LEGISLATIVI L obbligo di apporre la marcatura CE sugli aggregati deriva dal Regolamento Europeo prodotti da Costruzione UE305/2011. Prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 01/07/2013, il riferimento normativo che sanciva l obbligo di marcatura CE per gli aggregati era la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106, recepita in Italia con il DPR 246/93. In particolare, per gli aggregati, sono stati pubblicati due decreti di recepimento delle norme armonizzate di riferimento: 11/04/2007 e 19/11/2009 L Italia ha adeguato la propria normativa nazionale ai contenuti del Regolamento UE 305/2011 con il D.Lgs. 106/2017

13 COSA SIGNIFICA APPORRE LA MARCATURA CE La marcatura CE apposta su un prodotto da costruzione significa che: - Per determinare le prestazioni dichiarate nell etichetta di marcatura CE, il prodotto è stato sottoposto alle prove iniziali (ITT) previste dalla norma armonizzata di prodotto pertinente; - Il prodotto è fabbricato nell ambito di un sistema di CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA (FPC) che è stabilito in conformità ai requisiti della norma armonizzata di prodotto pertinente; - Il fabbricante (che ha redatto la DOP Dichiarazione di prestazione ed ha apposto l etichetta di marcatura CE a suo nome) si assume la responsabilità della corrispondenza tra le prestazioni dichiarate in etichetta CE (e quindi nella DOP) e quelle rilevabili sul prodotto.

14 COSA NON SIGNIFICA LA MARCATURA CE La marcatura CE apposta su un prodotto da costruzione NON significa che esso sia da ritenere genericamente «conforme». La marcatura CE non rappresenta una presunzione di conformità rispetto all utilizzo in opera del prodotto. Infatti, come nelle NTC 2008, così nelle NTC 2018, al punto 11.1 troviamo che: I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. [ ] Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiarazione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, [ ], rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Capo VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011.

15 PER I PRODUTTORI DI AGGREGATI COSA SIGNIFICA LA MARCATURA CE? 1 REDIGONO LA DOP 2 APPONGONO LA MARCATURA CE 3 MANTENGONO A DISPOSIZIONE LA DOCUMENTAZIONE DEL FPC PER 10 ANNI 4 ASSICURANO CHE I PRODOTTI IN SERIE MANTENGANO LE PRESTAZIONI DICHIARATE

16 PER I PRODUTTORI DI AGGREGATI COSA SIGNIFICA LA MARCATURA CE? 5 ASSICURANO CHE IL PRODOTTO (O L IMBALLO) RECHI UN IDENTIFICATIVO E L INDIRIZZO UNICO DI CONTATTO DEL PRODUTTORE 6 CORREDANO IL PRODOTTO CON LE ISTRUZIONI PER L USO E PER LA SICUREZZA DI UTILIZZO 7 ADOTTANO AZIONI CORRETTIVE E COLLABORANO CON LE AUTORITA LADDOVE I PRODOTTI NON SONO CONFORMI A QUANTO DICHIARATO NELLA DOP

17 CONTENUTI [DI UN MANUALE] DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA Elenco Prodotti sottoposti a marcatura CE Descrizione delle Attrezzature Disponibili Descrizione del Processo di Produzione Organigramma con il dettaglio di nominativi e responsabilità delle funzioni critiche ELENCO CARATTERISTICHE ESSENZIALI OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SWITCHING RULES ITT Piano dei Controlli sulle Materie Prime in ingresso Piano dei Controlli sul Processo di Produzione Piano dei Controlli sul Prodotto Finito CE PRESTAZIONI DICHIARATE IN ETICHETTA CE E NELLA DOP Tenuta sotto controllo e Taratura Attrezzature di Laboratorio Tenuta sotto Controllo e Taratura Attrezzature di Produzione Piano di Taratura

18 PER I PRODUTTORI DI AGGREGATI, MA ANCHE PER GLI UTILIZZATORI, COSA SIGNIFICA LA MARCATURA CE? Sistemi VVCP Valutazione e Verifica di costanza della prestazione PER GLI AGGREGATI SONO PREVISTI 2 SISTEMI VVCP: 2+ e 4 Il sistema VVCP 2+, più restrittivo, è previsto per gli aggregati destinati ad usi strutturali, nel calcestruzzo, nelle malte, nei conglomerati bituminosi, utilizzo diretto in opere di ingegneria civile / infrastrutturale, ecc. Il sistema VVCP 4, meno restrittivo, è previsto per gli aggregati destinati ad usi non strutturali, sempre all interno degli stessi prodotti / opere.

19 PER I PRODUTTORI DI AGGREGATI, MA ANCHE PER GLI UTILIZZATORI, COSA SIGNIFICA LA MARCATURA CE? Sistemi VVCP Valutazione e Verifica di costanza della prestazione PER GLI AGGREGATI SONO PREVISTI 2 SISTEMI VVCP: 2+ e 4 Quali sono le differenze? Nel sistema VVCP 2+, il produttore effettua le prove iniziali di tipo (ITT), predispone il controllo di produzione in fabbrica in conformità alla norma armonizzata di riferimento, effettua le prove periodiche previste dal FPC. Un Organismo Notificato effettua la valutazione e la sorveglianza periodica del Controllo di Produzione in Fabbrica tramite verifiche ispettive in campo. L Organismo rilascia un certificato del Controllo di Produzione in Fabbrica.

20 PER I PRODUTTORI DI AGGREGATI, MA ANCHE PER GLI UTILIZZATORI, COSA SIGNIFICA LA MARCATURA CE? Sistemi VVCP Valutazione e Verifica di costanza della prestazione PER GLI AGGREGATI SONO PREVISTI 2 SISTEMI VVCP: 2+ e 4 Quali sono le differenze? Il sistema VVCP 4, meno restrittivo, è previsto per gli aggregati destinati ad usi non strutturali, sempre all interno degli stessi prodotti / opere. Nel sistema VVCP 4, il produttore effettua le prove iniziali di tipo (ITT), predispone il controllo di produzione in fabbrica in conformità alla norma armonizzata di riferimento, effettua le prove periodiche previste dal FPC. Non è prevista alcuna attività di controllo, iniziale e/o periodica, sul FPC predisposto dal fabbricante, da parte di organismi Notificati.

21 PER I PRODUTTORI DI AGGREGATI, MA ANCHE PER GLI UTILIZZATORI, COSA SIGNIFICA LA MARCATURA CE? DOP ed Etichetta di marcatura CE

22 PER I RIVENDITORI DI AGGREGATI COSA SIGNIFICA LA MARCATURA CE? Adempimenti per i DISTRIBUTORI riassunto 1 assicurano che, laddove richiesto, i prodotti rechino la marcatura CE e siano accompagnati dai documenti necessari 2 assicurano che il trasporto e lo stoccaggio non mettano a rischio la conformità dei prodotti a quanto dichiarato nella DOP 3 adottano azioni correttive se i prodotti presentano non conformità rispetto a quanto dichiarato nella DOP

23 Sempronio Aggregati riciclati: certificazione dei Sistemi di Gestione e PRODUTTORI in OUTSOURCING CPR UE 305/2011 Articolo 15 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 11. Tizio Caio

24 D.Lgs. 106/2017 Il decreto rappresenta l adeguamento della normativa nazionale italiana ai disposti del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione UE305/2011. È stato pubblicato in G.U. il 10 luglio 2017 Contiene in particolare la definizione delle sanzioni per varie tipologie di illecito inerenti i prodotti da costruzione marcati CE

25 D.Lgs. 106/2017 Le sanzioni si applicano qualora sussista: - violazione degli obblighi inerenti la Dichiarazione di Prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante, - violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione nelle opere, da parte del Progettista, del Costruttore, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, - violazione degli obblighi stabiliti dal CPR per gli operatori economici (fabbricanti, importatori, mandatari, distributori, importatori e distributori ai quali si applicano gli obblighi dei fabbricanti) - violazione degli obblighi di certificazione da parte di Organismi e Laboratori Notificati nonché da parte dei Laboratori Autorizzati ex art.59 D.P.R.380/2001. In generale le sanzioni sono di carattere amministrativo pecuniario. Nel caso di prodotti destinati ad uso strutturale o antincendio le sanzioni sono di carattere penale. Quelle amministrative ammontano a circa il doppio, rispetto ai prodotti non strutturali, ed è previsto l arresto fino a sei mesi.

26 D.Lgs. 106/2017 Esempio: SANZIONI PER IL FABBRICANTE Art.19 Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante Comma: 1 - DOP non redatta 4K /24K (o caratteristiche BWR1/BWR2 non dichiarate secondo NTC e art. 15 D.Lgs /03/ K /50K +6m); 3 - Prestazioni non dichiarate nella DOP secondo la SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA (norma o ETA), salvo deroghe art.5, 1K /4K (2K /10K ); 4 - DOP non redatta scondo art. 6 CPR (prescrizioni sui contenuti della DOP) 1K /10K (3K /30K ); 5 - DOP non fornita come previsto da CPR art.7, ovvero: non in lingua del paese di destinazione, copia cartacea o formato digitale per prodotto o lotto di produzione, DOP WEB non ai sensi del Reg. UE 157/2014, 1K /4K (2K /10K );

27 D.Lgs. 106/2017 Segue SANZIONI PER IL FABBRICANTE Art.19 Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante Comma: 6 Marcatura CE apposta in assenza di DOP redatta, 4K /24K (per situazioni strutturali / fuoco, ovvero BWR1/BWR2-10K /50K +6m); 7 Marcatura CE non apposta su prodotto/imballo/ddt, contenuti non conformi al comma 2 (Es.: no rif. DOP, no prodotto tipo ), apposta dopo immissione sul mercato, 4K /24K (per situazioni strutturali / fuoco, 10K /50K +6m); 8 LE SANZIONI NON SI APPLICANO IN CASO DI NON CONFORMITA FORMALI di cui all art.59 del CPR, RIMOSSE DAL FABBRICANTE ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL art.18

28 D.Lgs. 106/2017 Segue SANZIONI PER PROGETTISTA, DL, COLLAUDATORE, DIRETTORE ESECUZIONE, COSTRUTTORE Art.20, Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione 1 (TUTTI GLI ALTRI) utilizzo di prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del CPR e dell art 5, comma 5 del DLgs106: 4K /24K (10K /50K + 6m per situazioni strutturali / fuoco) 2 - (PROGETTISTA) prescrizione di prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del CPR e dell art 5, comma 5 del DLgs106: 2K /12K (5K /25K + 3m per situazioni strutturali / fuoco)

29 D.Lgs. 106/2017 Ma cosa significa non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del CPR e dell art 5, comma 5 del DLgs106? Art. 4 NON ESISTE DOP o le prestazioni pertinenti non sono dichiarate al suo interno. Art. 5 scorretto utilizzo delle possibilità di deroga alla marcatura CE concesse dal CPR. Art. 6 contenuti della DOP incompleti o scorretti (no prodotto-tipo, no AVCP o AVCP scorretto, NO norma armonizzata di riferimento, NO documentazione tecnica specifica laddove necessaria, destinazione d uso assente o in contrasto con i requisiti progettuali o difforme dallo scopo della hen, NO almeno 1 prestazione, NO prestazioni sotto livello/classe, NO prestazioni obbligatorie nel luogo di utilizzo (DM2007, DM2009, NTC 2018), DOP difforme dal modello UE574/2014 e relative concessioni, NO informazioni sulla sicurezza laddove necessarie o relative al Regolamento REACH sulla circolazione delle sostanze pericolose, se pertinenti.

30 D.Lgs. 106/2017 Ma cosa significa non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del CPR e dell art 5, comma 5 del DLgs106? Art. 7 accettazione in cantiere in assenza di DOP disponibile; DOP non in lingua del paese di destinazione, DOP scaricata da sito internet non in conformità al Reg. UE157/2014. Art. 8 Etichetta CE presente con assenza della DOP Art. 9 prodotto accettato in cantiere in assenza dell etichetta di marcatura CE apposta su prodotto, imballo, DDT. Mancanza di dati sull etichetta di marcatura CE: ultime 2 cifre dell anno di prima apposizione, nome e indirizzo del fabbricante, codice unico identificazione prodotto-tipo, numero di riferimento DOP, livelli o classi delle prestazioni dichiarate, norma armonizzata di riferimento per la marcatura CE, numero di identificazione dell organismo notificato, uso previsto del prodotto in conformità allo scopo della hen. Marcatura CE apposta dopo l arrivo del prodotto in cantiere; mancanza dei pittogrammi indicanti rischi o usi particolari.

31 D.Lgs. 106/2017 Ma cosa significa non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del CPR e dell art 5, comma 5 del DLgs106? Art. 10 l articolo riguarda i punti di contatto stabiliti dallo stato membro, quindi non si comprende come si applichi ai professionisti coinvolti nel processo edilizio. Forse si intende che viene perseguito in professionista che, in caso di dubbio, non si è rivolto al punto di contatto nazionale o non è in grado di dimostrare di averlo fatto. DLgs 106 Art. 5 comma 5: in questo articolo si ribadisce che, ai fini dell immissione dei prodotti nelle opere, il disposto legislativo prevalente sono le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti al momento di tale immissione. (NTC 2018)

32 D.Lgs. 106/2017 Art.18 Disposizioni procedurali Comma: 1 Le procedure per le attività di controllo e vigilanza, nonché le modalità di irrogazione delle sanzioni pecuniarie sono stabilite con decreto interministeriale entro 6 mesi (da 8 ago 2017, quindi febbraio 2018); 2 provvedimenti restrittivi della circolazione del prodotto adeguatamente motivati, indicanti termini temporali e mezzi di impugnativa, notificati all interessato entro 7 giorni dall adozione 3 Fatti salvi i casi di grave e immediato pericolo, prima dell adozione delle misure restrittive deve essere consentito agli interessati di partecipare alle fasi di accertamento.

33 AGGREGATI Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN [ ] Aggregati riciclati: certificazione dei Sistemi di Gestione e NTC 2018 È consentito l uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab III a condizione che la miscela di calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle presenti norme.

34 NTC 2018

35 NTC 2018 Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab IV. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica. Il progetto, nelle apposite prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI e UNI , al fine di individuare i limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche degli aggregati.

36 Bibliografia: - Download - Pubblicazioni - Regolamento 157/2014 DOP su sito WEB - Regolamento 574/2014 revisione dell appendice III (DOP) - Regolamento 568/2014 revisione dell appendice V (compiti dei produttori e degli organismi notificati). - Guida Conforma al Regolamento UE 305/ Guida Commissione Europea La Marcatura CE passo - passo - Sito NANDO (basta cercare NANDO in Google) - Legislation Regulation 305/2011 Harmonized Standards - Sito Servizio Tecnico Centrale:

37 Grazie per l attenzione! Igor Menicatti menicatti@icmq.org

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