DELIBERAZIONE N. 2. Seduta del 2 febbraio 2007

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1 Allegato 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL OCCUPAZIONE, DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DI POSTE ITALIANE S.P.A. DELIBERAZIONE N. 2 Seduta del 2 febbraio 2007 Oggetto: Accesso alle prestazioni del Fondo. VISTO l articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento propedeutico all adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia; VISTO l articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale; VISTO l articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto che, per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile alla società Poste Italiane S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; VISTO il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate e degli accordi sindacali, è stato convenuto di istituire presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione, della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.A.»; VISTO il decreto 1 luglio 2005, n. 178, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, che ha istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A. ;

2 VISTO l articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto ministeriale, il quale prevede che il Comitato amministratore delibera in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compie ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento; VISTO il successivo articolo 5, comma 1, lettera b), il base al quale il Fondo provvede, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo; VISTI i contenuti del verbale di incontro che Poste Italiane S.p.A. e le OO.SS. dei lavoratori hanno sottoscritto in data 10 gennaio 2007; SENTITO il parere del Direttore generale DELIBERA 1. Le prestazioni straordinarie di cui all articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, del personale di Poste Italiane S.p.A., con le modalità e i criteri ivi previsti, vengono erogate anche nell ipotesi in cui l Azienda, allorché si trovi in una situazione di eccedenza di personale: a. manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; b. attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto al personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l intervento del Fondo stesso; c. intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l applicazione degli strumenti organizzativi di cui sopra, continui a rimanere in esubero. 2. I lavoratori che siano ammessi all esodo volontario nell ambito e a seguito degli accordi di cui sopra, rientrano conseguentemente tra i soggetti di cui all articolo 2 del regolamento del Fondo al fine del diritto alla prestazione di cui all articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento medesimo. Il SEGRETARIO IL PRESIDENTE

3 Allegato 2 FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL PERSONALE DI POSTE ITALIANE S.p.A. DOMANDA DI ASSEGNO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL REDDITO COGNOME NOME SESSO CODICE FISCALE DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA STATO CIVILE PROVINCIA INDIRIZZO C.A.P. COMUNE DI RESIDENZA PROVINCIA TIPO DOMANDA* *ANZIANITA o VECCHIAIA DATI DA UTILIZZARE PER L INTESTAZIONE DELLA DOMANDA

4 DATI DA UTILIZZARE PER LA LIQUIDAZIONE DELL ASSEGNO UFFICIO PAGATORE: IBAN BIC ABI CAB MODALITA DI PAGAMENTO* * C = conto corrente ;L = libretto; S = sportello C/C DECORRENZA ASSEGNO STRAORDINARIO SCADENZA ASSEGNO STRAORDINARIO SINDACATO ALIQUOTA TFR DATA INIZIO ULTIMO RAPPORTO DI LAVORO (necessaria per l individuazione del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo dell aliquota TFR) DATA FINE ULTIMO RAPPORTO DI LAVORO (necessaria per l individuazione del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo dell aliquota TFR) ULTIMA RETRIBUZIONE MENSILE (per il versamento dei contributi correlati e per la trattenuta per lavoro dipendente) DATA INIZIO ASSICURAZIONE DATA FINE ASSICURAZIONE IMPORTO LORDO MENSILE ALLA DECORRENZA DATA FINO ALLA QUALE DEVE ESSERE VERSATA LA CONTRIBUZIONE CORRELATA DATA DI PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI PER LA PENSIONE

5 COGNOME NOME SESSO DATI DEL CONIUGE (da fornire obbligatoriamente se segnalato lo stato civile di coniugato/a) CODICE FISCALE DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROVINCIA DATA MATRIMONIO

6 Allegato 3 Mod ASS/POSTE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Sede di FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DI POSTE ITALIANE S.p.A. DOMANDA DI ASSEGNO STRAORDINARIO QUADRO A: DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO DENOMINAZIONE: POSTE ITALIANE S.p.A. CODICE AZIENDA 801 CODICE FISCALE: MATRICOLA INPS SEDE INPS DI ISCRIZIONE 7001 ROMA EUR QUADRO B: DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE COGNOME NOME SESSO DATA DI NASCITA CODICE FISCALE COMUNE o STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA INDIRIZZO C.A.P LOCALITA' PROVINCIA STATO ESTERO TELEFONO QUADRO B1: DATI ANAGRAFICI DEL CONIUGE COGNOME NOME SESSO DATA DI NASCITA CODICE FISCALE COMUNE o STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA QUADRO C: DATI RELATIVI ALL ULTIMO RAPPORTO DI LAVORO DATA DI ASSUNZIONE DATA DI RISOLUZIONE

7 QUADRO D: DATI RELATIVI Al PERIODI DI CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E ALL'ALIQUOTA D'IMPOSTA APPLICATA PER LA TASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DATA INIZIO ASSICURAZIONE NUMERO DI SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NELLA GESTIONE DI: LAVORATORI DIPENDENTI ARTIGIANI COLTIVATORI DIRETTI/ COLONI/MEZZADRI ARTIGIANI ALTRE (specificare l assicurazione obbligatoria)) BENEFICI PARTICOLARI (specificare la tipologia) TOTALE SETTIMANE(ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO) NUMERO DI SETTIMANE DI INCREMENTO DELL ANZIANITA CONTRIBUTIVA DATA FINO ALLA QUALE DEVONO ESSERE VERSATI I CONTRIBUTI FIGURATIVI RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE SULLA QUALE DEVONO ESSERE COMMISURATI I CONTRIBUTI FIGURATIVI (ultima retribuzione mensile rapportata ad anno diviso 12) ALIQUOTA DI IMPOSTA APPLICATA PER LA TASSAZIONE DEL TFR PERIODO DI RIFERIMENTO PER L INDIVIDUAZIONE DELL ALIQUOTA TFR: DATA INIZIALE DATA FINALE QUADRO E: DATI RELATIVI ALLA PENSIONE ALLA QUALE E FINALIZZATO L ASSEGNO STRAORDINARIO TIPO PENSIONE: VECCHIAIA ANZIANITA' ANZIANITA' AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 18, DELLA l. n. 243/2004 (diecimila) (in tal caso, il rapporto di lavoro non può cessare prima dell autorizzazione da parte dell INPS) ANZIANITA' AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 9, DELLA l. n. 243/2004 (donne 57enni) (la domanda deve essere corredata dall opzione della lavoratrice) VECCHIAIA CONTRIBUTIVA DATA OPZIONE DECORRENZA DELLA PENSIONE DATA FINO ALLA QUALE DEVE ESSERE EROGATO L'ASSEGNO

8 QUADRO F: MODALITA'DI PAGAMENTO DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO L assegno deve essere pagato presso banca agenzia indirizzo IBAN BIC ABI CAB ufficio postale di indirizzo allo sportello accredito sul c/c n. sul libretto di risparmio nominativo QUADRO G: DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SINDACALI Il sottoscritto autorizza l'inps, al sensi dell' articolo 12 del decreto 1 luglio 2005, n. 178, a trattenere sulle mensilità dell'assegno i contributi associativi sindacali a favore di: Il sottoscritto accetta che la presente delega sia tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui e' pervenuta all'inps DATA FIRMA Il sottoscritto dichiara che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro presta attività lavorativa avviata su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza del rapporto di lavoro non presta attività lavorativa Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all'inps e al datore di lavoro, a carico del quale viene erogato l'assegno straordinario, la prestazione di attività lavorativa, dipendente o autonoma, successivamente alla decorrenza dell'assegno straordinario, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. Il sottoscritto é consapevole che, in caso di inadempimento decade dal diritto alla prestazione, con restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e con la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del DATA FIRMA Luogo Data Firma del richiedente l'assegno straordinario Firma del legale rappresentante dell azienda

9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D. LGS. N. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali ) L Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in qualità di titolare del trattamento, la informa che i dati personali, raccolti attraverso la compilazione del presente modello, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di definire il procedimento di domanda di assegno straordinario e di quanto ad essa connesso. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell Inps e operano in qualità di responsabili designati dall Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito I dati personali potranno essere comunicati, laddove sia strettamente necessario, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui istituti di credito o uffici postali, altre amministrazioni, enti o casse di previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella conclusione del procedimento. L Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall art. 7 del codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all istruttoria della presente domanda; qualora si tratti di un agenzia, l istanza deve essere presentata al direttore provinciale o sub provinciale, anche per il tramite dell agenzia stessa.

10 Allegato 4 RISOLUZIONE N. 169/E AGENZIA DELL ENTRATE Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 luglio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello INPS - Incentivi all esodo Assegni straordinari di sostegno al reddito erogati al personale di Poste S.p.A. - Articolo 19 del TUIR. Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO In data 31 gennaio 2006, è stato istituito, presso l ente istante, il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A. Il Decreto Interministeriale del 1 luglio 2005, n. 178, recante il regolamento per l istituzione del Fondo sopra citato, prevede, all art. 9, comma 8, che, agli assegni straordinari per il sostegno al reddito erogati al personale di Poste Italiane S.p.A. si applichino le ritenute di legge nella misura prevista dall art. 17, comma 4-bis, del TUIR (attuale art. 19). Atteso che il comma 4-bis dell art. 19 del TUIR, sopra citato, è stato di recente abrogato, per effetto delle disposizioni contenute nell art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l ente istante chiede di sapere quale sia il corretto trattamento tributario da applicare agli assegni straordinari in discussione. Al riguardo, l ente istante fa presente che la società Poste Italiane S.p.A. ha comunicato l avvio della procedura di esodo, per diverse centinaia di lavoratori, con decorrenza delle prestazioni straordinarie dal 1 gennaio SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Conformemente a quanto precisato dall Amministrazione Finanziaria in risposta ad un interpello avente ad oggetto la corretta disciplina fiscale applicabile agli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati agli ex dipendenti dell Ente ALFA S.p.A., l ente istante ritiene che gli assegni straordinari in questione debbano essere inquadrati, sotto il profilo fiscale, tra le somme che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente e, in quanto tali, debbano essere assoggettati al regime di tassazione in via ordinaria. Al riguardo, l ente istante fa presente, infatti, che il regime della tassazione separata è stato previsto, con una disposizione di tipo interpretativo, esclusivamente per i lavoratori del settore bancario. L ente istante ritiene, in ogni caso, non corretta l applicazione dell art. 9, comma 8, del decreto interministeriale n. 178/2005 in discussione, per la parte in cui prevede l applicazione della tassazione in misura ridotta, di cui all art. 19, comma 4-bis, del TUIR, a prescindere dall età anagrafica dei beneficiari dell assegno straordinario.

11 PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, fossero definite, "in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali". Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro del Tesoro n. 477 del 27 novembre 1997, è stato emanato il regolamento-quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali. Relativamente al settore del credito, l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, statuisce che - a decorrere dal 1 gennaio nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale "riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati..., con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente in conformità all'art. 17 del TUIR [attuale 19]...; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del TUIR [attuale 19],..., sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai... fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di quattro anni...". Al riguardo, è stato successivamente precisato, con disposizione avente carattere interpretativo, che "le disposizioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento di cui alla lett. a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lett. b), senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato" (art. 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448). Tutto ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, concernente i dipendenti della società Poste Italiane S.p.A., si fa presente che la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto all'art. 40, comma 6, che "per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile alla società Poste Italiane S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". Il successivo decreto interministeriale 1 luglio 2005, n. 178, recante il regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà del personale di Poste Italiane S.p.A., fa espresso riferimento al citato art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n In particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto dispone che il Fondo per il sostegno del reddito "ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane S.p.A. che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b)realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione". Il successivo all'art. 5, comma 1, lett. b), punto n. 1), del decreto dispone che il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente art. 2, comma 1, in via

12 straordinaria: "all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo". Su tali assegni straordinari - ai sensi dell'art. 9, comma 8, punto n. 2) del decreto - si applicano le ritenute di legge "così come stabilito dall'art. 17, comma 4-bis, [attuale art. 19] del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314". Tutto ciò premesso, si ritiene che il decreto interministeriale n. 178 del 2005, più volte richiamato, possa considerarsi attuativo delle disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 59 della legge n. 449 del 1997 e che, pertanto, agli assegni straordinari di sostegno al reddito corrisposti al personale di Poste Italiane S.p.A. sia applicabile, in linea di principio, il regime della tassazione separata di cui all'art. 19, comma 2, del TUIR. Per quanto attiene la determinazione dell'imposta in relazione ai predetti assegni, occorre precisare che in sede di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ad opera della legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato abrogato il comma 4-bis dell'art. 19 del TUIR (già art. 17), che prevedeva per gli incentivi all esodo un regime agevolato (aliquota pari alla metà di quella applicabile per la tassazione del trattamento di fine rapporto) qualora le erogazioni fossero corrisposte a soggetti di età superiore a 55 anni se uomini e 50 anni se donne. In sede di abrogazione, tuttavia, il legislatore ha fatto salvi i diritti di coloro che avevano già precedentemente contrattato un piano incentivato di esodo. In particolare, l'art. 36, comma 23, del citato decreto legge n. 223, come modificato in sede di conversione, ha previsto che la disciplina di cui al predetto comma 4-bis dell'art. 19 del TUIR "continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati anche successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, purché in attuazione di accordi o atti che abbiano data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto" (al riguardo, vedasi circolare 4 agosto 2006, n. 28, punto n. 34). In relazione al caso di specie, si fa presente che la società Poste Italiane S.p.A. ha comunicato all'ente istante l'intenzione di avvalersi della procedura di esodo di cui al decreto interministeriale n. 178 del 2005, con decorrenza delle prestazioni straordinarie dal 1 gennaio 2007; ne consegue che la data di cessazione dei rapporti di lavoro risulta successiva al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del Ai trattamenti erogati in relazione a tali cessazioni, quindi, l'agevolazione risulterà applicabile solo a condizione che l'atto in base al quale si verifica la cessazione anticipata dei rapporti di lavoro abbia data certa anteriore al 4 luglio Sull argomento, la scrivente è intervenuta, tra l altro, con circ. 16 febbraio 2007, n. 10, chiarendo che in presenza di un piano di esodo previsto in un atto o in un accordo che abbia data certa anteriore al 4 luglio 2006 e che indichi un termine per la comunicazione delle adesioni da parte dei lavoratori interessati, è possibile applicare la tassazione agevolata di cui all abrogato art. 19, comma 4-bis, del TUIR, anche nel caso in cui l adesione del dipendente, con la quale si perfeziona l accordo con l azienda e si rende definitiva la scelta per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, intervenga successivamente al 4 luglio Al fine di individuare l atto o l accordo di riferimento recante le condizioni per la cessazione anticipata dei rapporti di lavoro, la scrivente ha esaminato la seguente documentazione, fornita dalla società Poste Italiane S.p.A.:

13 - l accordo sottoscritto, in data 18 luglio 2001, da Poste Italiane S.p.A. e dalle organizzazioni sindacali, per la costituzione, presso l IPOST, del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale di Poste Italiane S.p.A. Tale accordo, avente carattere sperimentale, prevedeva, all art. 13, che lo stesso accordo avrebbe avuto efficacia dall entrata in vigore del Decreto interministeriale recante il regolamento del Fondo e che sarebbe scaduto trascorsi dieci anni da tale data. L accordo prevedeva, altresì, all art. 5, comma 2, che i lavoratori di Poste Italiane S.p.A. potevano essere ammessi alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito nell ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento; - la lettera del 21 dicembre 2006 con la quale la società Poste Italiane S.p.A. ha avviato la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 (norme in materia di mobilità e di riduzione del personale) per complessivi lavoratori. In tale lettera veniva affermata l intenzione della società Poste Italiane S.p.A. di ricorrere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà istituito nel 2005, assumendo a proprio carico gli oneri nella misura prevista dal Regolamento, nei confronti di coloro che avrebbero maturato i requisiti pensionistici in un epoca successiva alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro ed entro il periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà; - l ultimo accordo stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e le organizzazioni sindacali per l avvio della procedura di esodo, del 23 febbraio Tale accordo prevede che il personale che maturerà i requisiti pensionistici di anzianità o di vecchiaia nel periodo compreso tra il 1 luglio 2007 ed il 30 giugno 2012, potrà accedere, sino ad un massimo di duemila unità, su base volontaria, e previa risoluzione del rapporto di lavoro, alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.. L accordo prevede, altresì, che per tutto quanto non contemplato dallo stesso, con particolare riferimento ai criteri ed alle misure delle prestazioni straordinarie, si rinvia al regolamento per l istituzione del Fondo di Solidarietà, di cui al Decreto Interministeriale n. 178 del La documentazione sopra citata, ad avviso della scrivente, porta a ritenere che l atto di riferimento per l avvio della procedura di esodo sia la lettera del 21 dicembre 2006, in cui la società Poste Italiane S.p.A., attesa l avvenuta istituzione del Fondo di solidarietà, dichiara di voler ricorrere alle prestazioni straordinarie previste dal Fondo stesso. Al riguardo, occorre considerare che il regolamento per l istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito disciplina il linea teorica le condizioni per l accesso alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito, ma la procedura di esodo si può ritenere concretamente avviata solo a seguito della lettera del 21 dicembre 2006 e del successivo accordo del 23 febbraio Atteso quanto sopra e considerato che la lettera sopra citata ha data certa successiva al 4 luglio 2006, la scrivente ritiene che per gli assegni straordinari erogati al personale di Poste Italiane S.p.A., i quali, ai sensi dell art. 19, comma 2, del TUIR sono soggetti al regime della tassazione separata, non sia possibile fruire del regime transitorio di cui all art. 36, comma 23 del d.l. n. 223 del i documentazione tributaria

14 Allegato 5 Istituto Nazionale Previdenza Sociale ALL IPOST SERVIZIO PREVIDENZA Viale Asia, ROMA Oggetto Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A. (D.M. n. 178/2005). Certificazione dell anzianità contributiva. Per consentire la liquidazione del trattamento pensionistico a favore dell interessato, si comunica che il sig./la sig.ra (cognome/nome), nato/a a (luogo di nascita) il (data di nascita), ha percepito l assegno straordinario a sostegno del reddito n.., in carico a questa struttura INPS, per il periodo dal.. al.. La contribuzione correlata è stata versata dall azienda in favore del sig./della sig.ra. dal al Il responsabile del processo assicurato/pensionato

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