PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA
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- Costanza Cavalli
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1 UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA FEASR Decisione della Commissione Europea C (2007) 6007 del 29 novembre 2007 Proposta di Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria
2 REGOLAMENTO INTERNO Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale FEASR (in seguito denominato anche "Comitato") visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); considerato che il Regolamento (CE) n. 1698/2005 definisce le modalità di istituzione, funzionamento e la composizione all art. 77, ed all art. 78 i compiti del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale; visto il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale redatto ai sensi dell art. 11 del Reg. (Ce) 1698/2005 approvato dalla Conferenza Stato Regioni dell 1/08/2007; visto il Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 6007 del 29/11/2007; vista la D.G.R. n. 102 del 31/01/ ; che istituisce il Comitato di Sorveglianza del PSR d intesa con l Autorità di Gestione del PSR ; ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO
3 ART. 1 (COMPOSIZIONE) Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall Assessore all Agricoltura o in caso di loro assenza o impedimento dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione. il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e forestazione; l'autorità di gestione del PSR che assume la direzione del Comitato di Sorveglianza; un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali, quale Amministrazione nazionale capofila del FEASR; un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali, quale Amministrazione nazionale capofila dello FEP; il Ministero dell Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l Unione Europea (I.G.R.U.E.), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87; il Presidente della VI Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale; un rappresentante dell'autorità ambientale regionale; un rappresentante della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (il presidente o suo delegato); un rappresentante regionale responsabile delle politiche per le "Pari Opportunità"; un rappresentante del Comitato Pari Opportunità per la Calabria; un rappresentante del mondo femminile in agricoltura (Associazione Donne in Campo o altra associazione equivalente); un rappresentante per ciascuna delle Autorità di gestione dei fondi strutturali (FSE e FESR) e il responsabile regionale dell attuazione degli interventi del Programma FEP; un rappresentante del mondo delle cooperative (A.G.C.I. Calabria - Associazione Generale Cooperative Italiana Associazione Regionale Calabria, Confcooperative Calabria, Lega Regionale delle Cooperative della Calabria, U.N.C.I. Calabria - Unione Nazionale Cooperative Italiane Federazione Calabria); un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola; un rappresentante per ogni organizzazione sindacale; un rappresentante per le Associazioni ambientaliste a carattere nazionale; il Presidente dell ASSOGAL; le componenti del partenariato istituzionale, ed in particolare: un rappresentante dell'anci (Associazione Nazionale Comuni d'italia); un rappresentante dell' UPI (Unione Province italiane); un rappresentante dell'uncem (Unità Nazionale Comunità ed Enti Montani). I rappresentanti della Commissione partecipano, di propria iniziativa ai lavori del Comitato con funzioni consultive. Inoltre possono partecipare al Comitato a titolo consultivo : un rappresentante delle Università calabresi; un rappresentante dell Unioncamere della Calabria; un rappresentante dell Organismo Pagatore AGEA; un rappresentante per le associazioni dei consumatori (Adiconsum, Codacons, Movimento consumatori, Unione nazionale Consumatori, ACLI- Legaconsumatori);
4 un rappresentante del Forum Regionale del Terzo Settore della Calabria (con particolare riferimento all agricoltura sociale); un rappresentante della Conferenza episcopale calabrese; un rappresentante della Corte dei Conti; un rappresentante per ciascun Dipartimento regionale (Direttore Generale o un suo delegato); un rappresentante dell ABI (Associazione Bancaria Italiana); un rappresentante dell Confindustria regionale. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, i Dirigenti di Settore responsabili dei Settori di intervento, le Autorità di Certificazione e di Audit, il Valutatore indipendente, ed i Dirigenti di altre Amministrazioni. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di assenza, da un membro supplente appositamente designato dall amministrazione o istituzione rappresentata. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, in qualità di esperti, altri rappresentati delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti in relazione a specifiche materie di competenza del Programma. La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato stesso. ART. 2 (COMPITI) Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma. A tal fine svolge i compiti indicati nell art. 78 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, quelli indicati nel PSN Italia , nel PSR Calabria FEASR e quelli previsti dal presente regolamento interno. Il Comitato assicura l efficienza e la qualità dell esecuzione del PSR Calabria FEASR A tal fine assolve, tra l altro, i seguenti compiti: viene consultato entro i quattro mesi successivi all approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione; verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, sulla base dei documenti forniti dall Autorità di Gestione; esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche; esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione; ha facoltà di proporre all Autorità di Gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all art. 4 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria, senza sentire la Commissione; esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR;
5 esamina il Piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione, gli interventi informativi e pubblicitari realizzati, i mezzi di comunicazione utilizzati. ART. 3 (CONVOCAZIONI E RIUNIONI) Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata. Le riunioni si tengono nella sede indicata dal Presidente all atto della convocazione. Il Comitato si intende regolarmente riunito se almeno la metà dei membri con funzione deliberante è presente ai lavori e le sue decisioni si intendono validamente assunte sulla base del consenso della maggioranza dei membri con funzione deliberante presenti ai lavori. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali ed eventualmente, della Commissione Europea. ART. 4 (ORDINE DEL GIORNO E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE) Il Presidente stabilisce l ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche tutte le eventuali questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato. In caso di urgenza, il Presidente, può esaminare argomenti non iscritti all ordine del giorno. I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione. L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l esame, l approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica almeno 15 giorni prima della riunione. Per i rappresentanti della Commissione UE l invio della documentazione potrà avvenire anche attraverso il portale SFC. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione. Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.
6 A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l indirizzo/numero a cui inviare la documentazione. ART. 5 (DELIBERAZIONI) Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento. Nei casi di cui al precedente articolo 4, comma 2, il voto è rinviato se uno dei membri ne fa richiesta. ART. 6 (VERBALI) Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione. I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l approvazione del verbale nella successiva riunione. Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato. L approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo articolo 7. ART. 7 (CONSULTAZIONI PER ISCRITTO) Una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato può, se le circostanze lo richiedono, essere attivata dal Presidente. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente articolo 5, commi 1 e 2. I documenti da sottoporre all esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione. In casi di urgenza, dichiarati dal Presidente, il termine entro il quale i membri del Comitato debbono esprimere il proprio parere si riduce a 5 giorni. La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso. La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine. Terminata la consultazione scritta, il Presidente informa i membri del Comitato circa l esito della consultazione.
7 ART. 8 (TRASMISSIONI DELLA DOCUMENTAZIONE) La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica. Per i rappresentanti della Commissione UE l invio della documentazione potrà avvenire anche attraverso il portale SFC. Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax. I membri del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi. L indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è: segreteria-cds.psr.feasr@regcal.it. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato di Sorveglianza, i verbali delle riunioni saranno resi disponibili sul sito ART. 9 (SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO) In relazione alle esigenze connesse all espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, e di concertazione con le parti, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è istituita una Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, ivi comprese eventuali spese per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse destinate per l Assistenza Tecnica del programma. ART. 10 (COMPITI DEI DIRIGENTI DI SETTORE AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO) I Dirigenti dei Settori interessati evidenziano le difficoltà incontrate e le iniziative tecniche ed amministrative intraprese per migliorare l attuazione del programma, nonché una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici. Nel caso in cui tali relazioni debbano formare oggetto di discussione del Comitato, esse debbono pervenire alla Segreteria Tecnica, al più tardi, entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla riunione del Comitato stesso, per consentire la tempestiva diramazione della documentazione ai membri del Comitato. Analogamente, al fine di consentire la predisposizione della documentazione per le riunioni del Comitato, i componenti del Comitato stesso provvedono all invio alla Segreteria Tecnica, di eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione del Comitato, entro lo stesso termine.
8 ART. 11 (PROCEDURE DI MODIFICA DEL PSR) L Autorità di Gestione del PSR Calabria FEASR sottopone al Comitato di Sorveglianza le eventuali proposte di modifica del PSR per la relativa approvazione. ART. 12 (TRASPARENZA e COMUNICAZIONE) Il Comitato di Sorveglianza garantisce un adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali e la documentazione delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell apposito sito della Regione Calabria ( a cura del Responsabile della Comunicazione del PSR Calabria FESR , di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto del Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 dell'8 dicembre Il Responsabile della comunicazione del PSR Calabria FEASR sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi. ART. 13 (NORME ATTUATIVE) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione n. C(2007)6007 del 29/11/2007 di approvazione del Programma e le norme del Regolamento (CE) n.1698/2005 e le altre disposizioni regolamentari e comunitarie comunque pertinenti. Il presente regolamento può essere modificato con decisione del Comitato di sorveglianza.
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