Piano Generale Impianti Pubblicitari Norme Tecniche di Attazione
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1 COMUNE DI MONTIGNOSO PROVIINCIIA DII MASSA--CARRARA Deeccorratto dii Meedagglliia d Orro all Meerriitto Ciiviillee PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI P..G..I..P Gennaio 2010 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
2 NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni Art. 2 - Attuazione del Piano Art. 3 Limitazioni e divieti Art. 4 - Titolo autorizzativo per l installazione degli impianti Art. 5 Obblighi del titolare dell impianto Art. 6 Ambiti di intervento PUBBLICITA PERMANENTE Art. 7 Mezzi pubblicitari durevoli Art. 8 Insegne d esercizio Art. 9 Preinsegne Art. 10 Transenne parapedonali PUBBLICITA TEMPORANEA Art. 11 Mezzi pubblicitari provvisori Art. 12 Striscioni Art. 13 Vele Art. 14 Altre forme di pubblicità temporanea PIANO DELLE AFFISSIONI Art. 15 Campo di attuazione Art. 16 Servizio affissionistico del Comune Art. 17 Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici Art. 18 Adeguamento alla normativa Art. 19 Definizione di pubblicità abusiva Art. 20 Accertamento, violazioni, sanzioni Art. 21 Norme di rinvio Allegato <A>: -Elenco delle posizioni per impianti di pubblicità permanente e affissioni; -Tavole riportanti le posizioni per impianti di pubblicità permanente e affissioni; -Documentazione fotografica delle nuove posizioni per impianti di pubblicità permanente e affissioni; -Rappresentazione grafica delle tipologie consentite; Allegato <B>: -Censimento degli impianti affissionistici in atto al 31/08/2008; 2
3 NORME DI CARATTERE GENERALE ART. 1 Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Montignoso è redatto a norma dei criteri dettati dal Regolamento Comunale per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l effetto degli artt. 3 e 36 del D. Lgs. 507/1993. Esso si articola in: 1) Norme e regolamento 2) Allegato <A> contenente: -Elenco delle posizioni per impianti di pubblicità permanente e affissioni; -Tavole riportanti le posizioni per impianti di pubblicità permanente e affissioni; -Documentazione fotografica delle nuove posizioni per impianti di pubblicità permanente e affissioni; -Rappresentazione grafica delle tipologie consentite; 3) Allegato <B>: -Censimento degli impianti affissionistici in atto al 31/08/2008. ART. 2 Attuazione del Piano Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari e di affissione nel territorio del Comune di Montignoso. Esso si attua attraverso l adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari nonché attraverso il censimento degli impianti pubblicitari e affissionistici esistenti ed il programma dei nuovi impianti. ART. 3 Limitazioni e divieti Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, che non può essere quella di disco e di triangolo, colori che i n ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale e struttura portante in materiale non deperibile saldamente fissata al suolo. Non è consentita la collocazione su suolo pubblico di impianti pubblicitari di alcun genere (escluso insegne d esercizio) se non regolarmente forniti dal Comune. La pubblicità su ponteggi di cantiere ed altre strutture di servizio non può essere luminosa nè di luce propria né di luce indiretta (illuminata), e l immagine pubblicitaria non potrà avere dimensione superiore al 50% della superficie complessiva del ponteggio; la parte restante del ponteggio non dovrà avere aspetto precario. 1
4 L installazione di striscioni deve avvenire esclusivamente su montanti predisposti dal Comune. Nei cantieri non è consentita l affissione né direttamente sulle recinzioni né su altro tipo di supporto, fisso o mobile. ART. 4 Titolo autorizzativo per l installazione degli impianti Il titolo autorizzativo concederà all utente l utilizzo dello spazio pubblicitario predisposto sull impianto di proprietà del Comune per periodi regolamentati successivamente all art. 7. Al termine del periodo di utilizzo l utente dovrà fare formale richiesta di rinnovo, in caso contrario il Comune provvederà ad oscurare l immagine ritenendo libero lo spazio. L istanza di autorizzazione dovrà essere presentata all ufficio tributi su apposito modulo. ART. 5 Obblighi del titolare dell impianto In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari, gli utenti riceveranno regolare proroga dell esposizione pubblicitaria pagata per un periodo pari alla durata dei lavori eseguiti. Art. 6 Ambiti di intervento Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in n. 5 ambiti così delimitati: 1 centro storico 2 cinquale 3 da cinquale a Via Aurelia 4 artigianale industriale direzionale- commerciale 5 montana collinare PUBBLICITA PERMANENTE ART. 7 Mezzi Pubblicitari durevoli La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente tramite l occupazione degli spazi comunali sui quali verrà applicata una pellicola adesiva in materiale plastico. ART. 8 Insegne di esercizio Si ritiene insegna di esercizio la struttura collocata in aderenza dell attività economica o nelle pertinenze accessorie alla stessa, con scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e 2
5 supportata con materiali non deperibili. L insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta. Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno. Le insegne a parete sono quelle ancorate alla facciata di pertinenza dell attività a cui si riferiscono e possono essere frontali o a bandiera. Le insegne frontali sono fissate al muro di pertinenza dell attività e parallelamente ad esso. Le insegne a bandiera sono fissate al muro di pertinenza dell attività e perpendicolarmente ad esso. Le insegne a giorno sono quelle non ricomprese nella definizione del comma precedente, esse sono installate nelle pertinenze accessorie all attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture. Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell ambiente circostante. ART. 9 Preinsegne Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m. 1,50x0,30. ART. 10 Transenne parapedonali La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapedonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se l Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 oltre le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall installazione del paletto. PUBBLICITA TEMPORANEA ART. 11 Mezzi pubblicitari provvisori La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni o carrelli trainabili. 3
6 ART. 12 Striscioni Lo striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. L esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente su impianti di proprietà del Comune appositamente predisposti. Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. Art. 13 Vele La pubblicità effettuata con carrelli con sovrainstallato un impianto pubblicitario è consentita unicamente negli appositi spazi predisposti dal Comune e previo pagamento del canone di utilizzo dello spazio. La pubblicità di cui al comma precedente effettuata, con stazionamento o transito di veicoli pubblicitari autonomi, non è consentita all interno del centro abitato e nelle frazioni limitrofe ART. 14 Altre forme di pubblicità temporanea In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili unicamente con espresso atto concessorio della Giunta Comunale, la quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. PIANO DELLE AFFISSIONI ART. 15 Campo di Attuazione Le Affissioni sono identificate nel mezzo pubblicitario cartaceo incollato temporaneamente su impianti appositamente destinati. E vietata l affissione al di fuori degli spazi predetti. ART. 16 Servizio affissionistico del Comune Dal censimento degli Impianti in atto al risultano n 459 Impianti Affissionistici di proprietà comunale per complessivi mq 198,80 pari a n 284 fogli 70x100. Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, saranno rimossi gli Impianti affissionistici indicati nel censimento allegato e risultanti vetusti, o di intralcio alla circolazione pedonale, o non più rispondenti alle norme sulla circolazione stradale. Nel rispetto di quanto prescritto nel Regolamento comunale per l applicazione dell imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle 4
7 pubbliche affissioni, in cui la quantità minima delle Pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 (dodici) ogni mille abitanti riferita ad una popolazione di abitanti, gli impianti affissionistici che non saranno rimossi verranno integrati con l installazione di n nuovi impianti per complessivi mq. e n fogli del formato 70x100, per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale siano presenti n impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq. e fogli del formato 70x100, pari a mq. ogni mille abitanti. Ai sensi del Regolamento comunale per l applicazione dell imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, la quantità complessiva delle Pubbliche affissioni prevista nel presente Piano potrà essere incrementata di un ulteriore 30% previa integrazione del presente Piano delle affissioni. ART. 17 Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell allegato <A>. Nel rispetto di quanto prescritto all art. 7 del Regolamento comunale per l applicazione dell imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità: SUPERFICI A FINALITA ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA: n impianti complessivi, per mq. pari a n fogli del formato 70x100 nei quali troveranno collocazione i messaggi privi di rilevanza economica e di carattere funerario. SUPERFICI A FINALITA COMMERCIALE: n impianti complessivi per mq. pari a fogli del formato 70x100, nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale e così ripartiti: n in categoria speciale per mq. pari a n fogli, e n in categoria normale per mq. pari a n fogli. NORME FINALI E TRANSITORIE ART. 18 Adeguamento alla normativa Entro 180 giorni dall entrata in vigore del presente Piano i titolari di impianti pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, dovranno dimostrare il possesso del titolo autorizzativo. I soggetti possessori di titolo autorizzativo avranno priorità nella scelta della nuova e regolare posizione regolamentata nei precedenti articoli, corrispondendo il relativo costo di utilizzo dello spazio assegnato. I mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro sessanta giorni dall entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Qualora la rimozione non avvenisse nei tempi stabiliti, il Comune provvederà autonomamente e senza altro indugio a rimuovere l impianto addebitando al soggetto pubblicizzato oneri e sanzioni. Art. 19 5
8 Definizione di pubblicità abusiva E considerato abusivo l impianto pubblicitario non di proprietà del Comune o il manifesto cartaceo collocato al di fuori degli impianti appositamente previsti. ART. 20 Accertamento Violazioni Sanzioni L ufficio tributi effettuerà i controlli e gli accertamenti delle violazioni al presente regolamento. L ufficio tributi, avvalendosi anche della collaborazione di uffici e soggetti diversi, redige apposito verbale di contestazione documentato con opportuna rilevazione fotografica. L Ufficio provvede immediatamente a contestare la violazione al soggetto pubblicizzato, irrogando contestualmente le sanzioni previste nel presente regolamento. Nel caso in cui il soggetto pubblicizzato comunicasse, formalmente, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, i dati relativi al proprietario dell impianto abusivo, pur restando responsabile dell abuso commesso sarà considerato comunque, coobbligato nel pagamento dell abuso stesso. Per le collocazioni abusive di impianti pubblicitari si applica una sanzione minima di 500,00 (cinquecento/00) e massima di 2.000,00 (duemila/00) in relazione alla dimensione dell impianto collocato e/o ai danni arrecati all area occupata. Per le affissioni abusive all interno degli spazi predisposti ovvero all esterno degli stessi si applica una sanzione minima di 25,00 (venticinque/00) e massima di 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni manifesto affisso in relazione alla dimensione del manifesto e/o ai danni arrecati all area occupata. La rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, nel solo caso in cui dovesse essere effettuata dal comune, comporterà l aggravio delle spese di rimozione al soggetto verbalizzato. ART. 21 Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento o in difformità, si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia. 6
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