Contesto di riferimento e Normativa VLT. Numero di revisione: 1.0. Autore: Lottomatica Videolot Rete

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1 VLT Contesto di riferimento e Normativa Numero di revisione: 1.0 Autore: Lottomatica Videolot Rete Data: 24/06/2010

2 Informazione importante Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a cambiamenti senza notifica e non rappresentano un impegno da parte di Lottomatica Videolot Rete. I contenuti del presente manuale sono riservati e proprietari di Lottomatica Videolot Rete, e non possono essere divulgati senza previa autorizzazione scritta di Lottomatica Videolot Rete. Nessun estratto del presente manuale può essere riprodotto in qualsiasi forma e usando qualsiasi mezzo, in modo particolare non può essere fotocopiato o registrato, per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Lottomatica Videolot Rete.

3 Indice CONTESTO E NORMATIVA CENNI SU LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE CARATTERISTICHE DELLE VLT NORMATIVA DI RIFERIMENTO VLT AUTORIZZAZIONI TULPS APPENDICE A ELENCO DELLE DEFINIZIONI...14 RISERVATO

4 Contesto e normativa di riferimento L'obiettivo della sezione è quello di fornire una panoramica generale sulla introduzione delle VLT in Italia e sulla normativa di riferimento. 4

5 1. Cenni su Lottomatica Videolot Rete Lottomatica, attraverso la sua controllata Lottomatica Videolot Rete (LVR), è uno dei dieci concessionari individuati nel 2004 da AAMS per l attivazione e conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento, chiamati anche gaming machine. Lottomatica Videolot Rete offre, direttamente o con la collaborazione di partner qualificati, servizi tecnico-commerciali e di interconnessione competitivi e di elevata qualità, nell assoluto rispetto delle normative vigenti. In particolare, nel ruolo di concessionario, LVR: Fa il set-up della rete di interconnessione e la gestisce Supervisiona e ispeziona direttamente i punti vendita Espleta procedure amministrative per la gestione delle macchine Certifica i punti vendita Raccoglie le tasse e le paga all autorità di riferimento. Durante il 2009 LVR ha gestito oltre macchine (nulla osta) di ca nel mercato, producendo una raccolta di circa 4 miliardi di euro, che corrisponde ad un gettito fiscale di circa 500 milioni di euro. Il Decreto Abruzzo (DL N.ro 39 del 2), convertito in legge a giugno 2009 (L. 77 del 24/6/2009) ha introdotto una nuova generazione di gaming machine: le VLT (Video Lottery Terminals). LVR ha richiesto il massimo numero di licenze VLT a disposizione (circa ), confermando così la propria posizione di leadership nel mercato degli apparecchi da intrattenimento. 2. Caratteristiche delle VLT La nuova generazione di gaming machine introdotta dal Decreto Abruzzo si differenzia in maniera sostanziale dalle AWP attualmente sul mercato. I principali assi di differenziazione riguardano: 1. Elementi di prodotto: (per maggiori dettagli vedi Figura 1: Principali differenze di prodotto tra AWP2 e VLT) a. AWP2: i. Giocata massima 1 ii. Vincita massima 100 iii. Payout minimo 75% b. VLT: i. Giocata massima 10 5

6 ii. Vincita massima iii. Payout minimo 85% iv. Jackpot: Massimo di sala: 100K; Massimo di circuito (concessionario): 500K. 2. Licenze: a. AWP: Nessun costo per il nulla osta b. VLT: Gli attuali dieci concessionari potevano richiedere al massimo un numero di licenze per VLT pari al 14% dei nulla osta posseduti ad agosto Ogni licenza costa al concessionario Elementi tecnici a. AWP: i. Macchine con funzionamento indipendente ii. Rete necessaria solo alle letture dei contatori iii. Gioco legato all hardware della macchina b. VLT: i. Possono giocare solo se collegate al server del concessionario altrimenti la macchina si blocca immediatamente ii. Giochi dipendenti dalla rete: ogni terminale può far giocare tutti i giochi del concessionario iii. Partite giocate centralmente iv. Elevato livello di sicurezza: trasferimento di informazioni e allarmi in tempo reale tra sistema centrale e terminale di gioco. 4. Distribuzione: limitata solo al canale professionale, con chiari vincoli autorizzativi (vedi dettagli nella Figura 2: Requisiti delle sale per l installazione VLT ). 5. Flussi di cassa: a. Se la vincita supera i 5.000, l erogazione deve essere effettuata dal concessionario b. L erogazione delle vincite superiori a devono assicurare il rispetto della disciplina vigente in materia di anti-riciclaggio. 6. Controllo: a. Consolle di controllo: il concessionario mette a disposizione di AAMS/Sogei la registrazione di tutti gli eventi critici degli apparecchi (apertura dei cabinet, aggiornamenti software, scassettamenti, guasti e manutenzioni) b. Il concessionario adotta soluzioni di Gioco Responsabile, in particolare: i. visualizzazione di messaggi ed avvisi sullo schermo VLT ii. verifica dell età del giocatore, al fine di impedire il gioco ai minori di 18 anni. c. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione. 6

7 Figura 1: Principali differenze di prodotto tra AWP2 e VLT 7

8 Figura 2: Requisiti delle sale per l installazione VLT 3. Normativa di riferimento VLT DL , n.39 Introduzione VLT DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Il Decreto Abruzzo, regola il lancio di una nuova generazione di gaming machines: le VLT La normativa sancisce che: Gli attuali dieci concessionari possono richiedere al massimo un numero di licenze per VLT pari al 14% dei nulla osta posseduti ad agosto 2009 I concessionari che hanno vinto la gara per le VLT automaticamente si garantiscono il rinnovo della concessione AWP per altri 9 anni dalla scadenza di quella attuale Le licenze costano ciascuna al concessionario. Decreto Direttoriale Requisiti tecnici VLT Decreto 22 Febbraio 2010 Disciplina dei requisiti tecnici di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. (10A01679) (GU n. 32 del ) 8

9 AAMS ha disciplinato i requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. con il DECRETO 22 febbraio 2010, di cui riportiamo di seguito gli articoli più significativi. Articolo 6 - Parametri di funzionamento del gioco 1. Il costo massimo della singola partita e' pari a euro 10,00 (dieci/00), con una posta minima di gioco di 0,5 euro; il pagamento può avvenire tramite: a. monete e/o banconote; b. tecnologie basate su sistemi di ticket; c. carte prepagate; d. conti di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart card; e. la ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti. 2. La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita e' pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00); le vincite validate dal sistema di gioco sono erogate direttamente in sala, sino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00); le vincite superiori all'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) sono erogate a cura del concessionario secondo modalità che saranno esposte al pubblico nella sala ovvero sull'apparecchio videoterminale; la contabilizzazione e l'erogazione delle vincite superiori ad euro 5.200,00 (cinquemileduecento/00) assicurano il rispetto della vigente disciplina in materia di antiriciclaggio. 3. La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite non può essere inferiore all'85% relativamente al sistema di gioco nel suo complesso e ad ogni singolo gioco; la verifica di tale parametro avviene in sede di verifica di conformità e collaudo del RNG e dell'algoritmo di distribuzione delle vincite ed e' sottoposto a monitoraggio al raggiungimento di un numero pari ad almeno di puntate (con riferimento al sistema di gioco e ad ogni singolo gioco) e successivamente semestralmente, sulla base dei risultati forniti dal sistema di audit. Articolo 7 - Jackpot 1. Il sistema di gioco può consentire vincite superiori a quelle di cui al precedente articolo attraverso il meccanismo del jackpot; i criteri di accantonamento degli importi destinati al jackpot sono definiti dal sistema di gioco tenendo conto che gli importi in questione sono ricompresi nella percentuale della raccolta di gioco destinata a vincita in misura non superiore al 4% della raccolta di gioco complessiva; la distribuzione del jackpot può avvenire a livello di singola sala ovvero di sistema di gioco, anche con riferimento al singolo gioco; nel primo caso l'esito vincente e' relativo ad una puntata effettuata su uno degli apparecchi videoterminali installati presso la 9

10 sala interessata; nel secondo caso concorrono alla distribuzione del jackpot tutti gli apparecchi videoterminali collegati al sistema di gioco. 2. L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala e' pari ad euro ,00 (centomila/00), 3. L'importo massimo del jackpot relativo a ciascun sistema di gioco e' pari ad euro ,00 (cinquecentomila/00). Articolo 8 - Caratteristiche dei giochi 1. I giochi offerti non devono risultare lesivi del buon costume. 2. I giochi offerti non devono violare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di diritti d'autore, marchi e brevetti. 3. I giochi devono prevedere un funzionamento, in modalità demo, che assicuri l'esemplificazione delle regole di gioco. 4. La percentuale delle somme giocate destinate alla vincite, con riferimento a ciascun gioco offerto, non può essere inferiore all'85%. Articolo 9 - Ambienti dedicati 1. Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in: a. sale bingo di cui decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo; b. agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo e' stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006; c. agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo e' stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006; d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori; 10

11 f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.. 2. Il rapporto tra la superficie della sala ed il numero di apparecchi videoterminali dovrà rispettare i seguenti requisiti: Da 50 a 100 mq: sino a 30 VLT Tra 101 e 300 mq: sino a 70 VLT Oltre 300 mq: sino a 150 VLT 3. Alla porzione della rete telematica di collegamento del sistema di gioco presente all'interno della sala si estendono le previsioni dettate per la sicurezza della rete stessa; gli eventuali collegamenti wireless devono prevedere appropriati protocolli che consentano di effettuare mutua autenticazione e crittografia tra l'unita' wireless ed il server di autenticazione, garantendo l'integrità' e la riservatezza dei dati trasmessi. 4. Le sale devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. 5. Ai fini dell'esercizio della raccolta del gioco, nelle sale di cui al comma 1, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.. Articolo 11 - Tutela del giocatore 1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, anche attraverso l'utilizzo di messaggi visibili sull'apparecchio videoterminale ed adotta ogni iniziativa idonea ad evitare violazioni del divieto di gioco ai minori. 2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione. 3. AAMS rende disponibili sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati e dei giochi leciti offerti. 4. Autorizzazioni TULPS 88 Il possesso dell autorizzazione di cui all Art. 88 del TULPS è richiesta per tutti gli esercizi in cui installare le VLT ed è uno dei controlli principali che vengono svolti dagli Ispettori degli Uffici Regionali dell AAMS durante il collaudo dei singoli punti vendita. Oltre che nel già citato Decreto Direttoriale di AAMS, la necessità dell 88 TULPS è chiaramente indicata nella legge di conversione del Decreto incentivi (l. 73 del 22/5/2010) all art 2, comma 2 quater: 11

12 La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' richiesta altresi' per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. La circolare AAMS 2010\21055\Giochi\ADI del 16/6/2010, inoltre, indica chiaramente che: Gli esercizi che già hanno l 88 TULPS devono comunque richiedere l autorizzazione per l installazione e l esercizio delle VLT che le questure rilasciano dopo aver effettuato appositi sopralluoghi; Gli esercizi che non hanno l 88 TULPS, lo devono richiedere seguendo l usuale procedura amministrativa. Per tutti gli esercizi, il contratto firmato con il Concessionario rappresenta il titolo a fronte del quale poter chiedere l 88 TULPS per le VLT. Nel caso in cui qualche Questura non accetti ancora la domanda di rilascio dell 88 TULPS per le VLT, le presentazione della Legge e della Circolare appena citate dovrebbero risultare molto utili per avviare comunque la procedura amministrativa. In ogni caso Lottomatica sta compiendo un azione di sensibilizzazione presso le Questure in modo da facilitare la presentazione delle richieste per l 88 TULPS da parte degli esercenti. 12

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14 Appendice A Elenco delle definizioni AAMS: Apparecchio/Apparecchi o VLT: Atti Aggiuntivi: Cablaggio: Canone di Concessione Codice Identificativo: Concessionario/i: Concessione: Contratto: Contribuzione ai Jackpot: Costo di Rete: Decreti del PREU: Decreto della rete di AAMS: Decreto dei Terzi Incaricati della Raccolta Decreto sui poteri di controllo dei concessionari Esercizio/i: Gestore: Gestore di Sala: Importo Netto: indica l Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; indica gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all articolo 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S., ivi compresi quelli elencati in allegato 4 al Contratto, che saranno installati presso gli Esercizi e collegati al Sistema di Gioco del Concessionario; indica gli atti aggiuntivi ed integrativi alla Concessione sottoscritta tra l AAMS ed il Concessionario, ivi inclusi gli Atti Aggiuntivi sottoscritti in data 13 marzo 2008, 27 gennaio 2009 e 23 marzo 2010; indica l insieme dei collegamenti che vanno dall armadio Rack sino ad ogni punto di lavoro (pdl); Indica il canone di concessione dovuto all AAMS nella percentuale fissata nella normativa di riferimento attualmente pari allo 0,8% della base imponibile determinata dall AAMS; Indica il codice numerico apposto in modo visibile su ciascuna VLT e che identifica quest ultima in modo univoco; indica uno dei soggetti selezionati da AAMS, in base alla Selezione per l affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione, il cui elenco è stato pubblicato sulla GURI del 30 giugno 2004 n. 151 Supplemento Ordinario n indica la convenzione sottoscritta tra l AAMS ed il Concessionario per l affidamento a quest ultimo delle attività e funzioni pubbliche per l attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse; indica il presente contratto che regola i rapporti tra il Concessionario e il Gestore di Sala; indica il valore complessivo entro i limiti fissati dalla normativa di riferimento della contribuzione ai Jackpot di circuito e di sala dovuta sulle Somme Giocate al netto del valore dei Jackpot stessi vinti tramite gli Apparecchi installati presso gli Esercizi e collegati al Sistema di Gioco; indica il costo per l interconnessione degli Apparecchi al Sistema di Gioco pari all 1% della base imponibile determinata dall AAMS con riferimento al Canone di Concessione; indicano il decreto direttoriale di AAMS dell 8 aprile 2004 n. 515, concernente le modalità di versamento del prelievo erariale unico sulle somme giocate ed il decreto direttoriale di AAMS del 14 luglio 2004 n. 1074, concernente le modalità di determinazione della base imponibile relativa al PREU sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, e successive integrazioni e modificazioni; indica il decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 12 marzo 2004 n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete proprietaria di AAMS; indica il decreto direttoriale di AAMS del 17 maggio 2006, n. 311 concernente i requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate mediante gli apparecchi di cui all art. 110, comma 6, del TULPS; indica il decreto direttoriale dell AAMS del 10 agosto 2009 concernente la determinazione dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi di cui all art. 110, comma 6, del TULPS; indica l esercizio/gli esercizi gestito/i dal Gestore di Sala, nel/i quale/i sono e/o saranno installati le VLT; indica il soggetto, diverso dal Concessionario e/o dal Gestore di Sala che provvede alla installazione e manutenzione degli Apparecchi nonché alle ulteriori attività richieste dal Concessionario presso l Esercizio/gli Esercizi; indica il/i Titolare/i dell Esercizio/Esercizi; indica le Somme Giocate, detratte le Somme Pagabili, la Contribuzione ai Jackpot, il PREU, il Canone di Concessione ed il Costo di Rete; Leggi Finanziarie: indicano: la legge n. 311 del 30 dicembre 2004; la legge n. 266 del 23 dicembre 2005; la legge n. 296 del 27 dicembre 2006; la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nonché le eventuali successive leggi finanziarie che dovessero modificare la normativa applicabile in materia; Parte / i: PREU: indica, a seconda dei casi, il Concessionario o il Gestore di Sala ovvero entrambi congiuntamente; indica il prelievo erariale unico applicato alla raccolta effettuata tramite gli Apparecchi installati presso gli Esercizi e collegati al Sistema di Gioco, calcolata nella percentuale fissata nella normativa di riferimento nonché sulla base imponibile determinata dall AAMS; 14

15 Regole tecniche degli Apparecchi: Rete/i Telematica/che: Somme Giocate: Somme Pagabili: Somme Pagate: indica le regole di produzione e di verifica tecnica degli Apparecchi, adottate con decreti del Ministero dell economia e delle finanze AAMS, d intesa con il Ministero dell interno Dipartimento della pubblica sicurezza, ai sensi dell articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; indica l infrastruttura hardware e software di trasmissione dati attivata dal Concessionario ed affidata in conduzione al Concessionario stesso, che connette gli Apparecchi al relativo sistema di elaborazione e quest ultimo al sistema centrale. Tale infrastruttura deve essere utilizzata esclusivamente per la gestione del gioco lecito attraverso gli Apparecchi; indica le somme introdotte dai giocatori negli Apparecchi installati presso gli Esercizi e collegati al Sistema di Gioco, mediante l utilizzo di tutti gli strumenti di pagamento previsti dal Concessionario stesso; indica la somma degli importi riportati sugli scontrini (tickets) emessi, al termine delle singole sessioni di gioco, dagli Apparecchi installati presso gli Esercizi e collegati al Sistema di Gioco, dovuti ai giocatori a titolo di premi e/o rimborso sulle Somme Giocate non utilizzate dal giocatore nel corso delle sessioni di gioco; indica la somma degli importi riportati sugli scontrini (tickets) emessi al termine delle singole sessioni di gioco dagli Apparecchi installati presso gli Esercizi e collegati al Sistema di Gioco che sono stati effettivamente pagati, presso l Esercizio/ gli Esercizi ai giocatori a titolo di premi e/o rimborso sulle Somme Giocate non utilizzate nel corso delle sessioni di gioco; Sistema dell AAMS: centrale indica lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli Apparecchi forniti dal Sistema di Gioco del Concessionario; Sistema di Gioco: SRU- Self Redemption Unit T.U.L.P.S. La piattaforma tecnologica del Concessionario per l offerta del gioco tramite le VLT che ne consente il controllo remoto e collegata al Sistema Centrale di AAMS; Unità di cassa collegata con il sistema centrale che consente di validare e pagare i ticket senza l intervento dell addetto cassa e fornisca anche servizio di cambiamonete. indica il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni. 15

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