C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di Rivoli Rosta Villarbasse Delibera n 6 del 26/1/2015

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1 C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di Rivoli Rosta Villarbasse Delibera n 6 del 26/1/2015 APPROVAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISEE AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI EROGATI DAL CONSORZIO DA PRESENTARE ALL ASSEMBLEA CONSORTILE ED INDIRIZZI AGLI UFFICI IN MATERIA. Premesso che: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,.n 159, Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ha introdotto importanti novità nelle modalità di calcolo e di determinazione della condizione economica delle famiglie che richiedono prestazioni sociali agevolate o comunque subordinate alla prova dei mezzi; ai sensi dell art. 2 del suddetto DPCM l'isee è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie. ; ai sensi dello stesso articolo inoltre gli Enti erogatori possono prevedere accanto all ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari ; in data 02/01/2015 è entrata in vigore la nuova normativa sull ISEE; in base all articolo 14, comma 5, del DPCM n.159/2013, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione continuano ad essere concesse secondo le disposizioni previgenti, almeno fino alla data di emanazione degli atti, anche normativi, conformi alle nuove disposizioni e comunque non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della DSU. la Regione Piemonte al fine di disciplinare la materia, in relazione alle specifiche competenze regionali in ordine alla programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di servizi sociali e, in particolare, quelle di cui all art. 40, comma 5, della l.r. 1/2004 che demanda alla Giunta regionale di adottare linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori della situazione economica equivalente, ha approvato la D.G.R. n. 881 del Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013,.n 159 ; che la suddetta D.G.R. n. 881 del ha disposto le seguenti Linee guida rivolte agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l applicazione dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per un periodo transitorio di mesi sei: a) garanzia della validità delle prestazioni di carattere continuativo, di cui alla L.R. 1/2004, attive al 31/12/14, nonché dar corso alle nuove richieste la cui istruttoria risulti conclusa alla medesima data, utilizzando i criteri attualmente in essere; b) utilizzo del nuovo ISEE solo per le richieste di nuove prestazioni; tale modalità, avente valore sperimentale e suscettibile di modificazioni o integrazioni, viene così regolamentata: L ISEE viene utilizzato, in prima valutazione, come criterio che individua gli utenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, tramite un valore soglia di ISEE; tali soglie non possono essere inferiori ai seguenti valori: contributi economici a sostegno del reddito famigliare:

2 altre prestazioni sociali e sociosanitarie: Ogni Ente Gestore regola le modalità e i tempi dell effettivo accesso alla prestazione utilizzando i criteri già previsti nel proprio Regolamento vigente con cui ha regolato le singole prestazioni, anche con riferimento alle deliberazioni regionali in materia socio-sanitaria, criteri che verranno temporaneamente adottati come criteri ulteriori accanto all ISEE secondo quanto previsto dall art. 2, comma 1 del DPCM 159/ di attivare un percorso condiviso con la partecipazione delle Autonomie locali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative finalizzato all adozione di atti regolamentari regionali in materia diretti a normare standard applicativi della disciplina della compartecipazione, compresa la definizione di soglie minime di esenzione, per impedire l instaurarsi di situazioni di disparità di trattamento tra utenti sul territorio regionale. Ritenuto pertanto necessario adottare in via di urgenza gli atti amministrativi necessari ad assicurare la disciplina transitoria delle prestazioni erogate dal Consorzio, nelle more dell adozione degli atti regionali, ovvero una proposta di Regolamento per l applicazione dell ISEE ai servizi e alle prestazioni erogati dal Consorzio da presentarsi per l approvazione all Assemblea Consortile; esaminato il testo della proposta di Regolamento per l applicazione dell ISEE ai servizi e alle prestazioni erogati dal Consorzio, avente valore sperimentale e suscettibile di modificazioni o integrazioni, in allegato alla presente Deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, e redatto in base ai seguenti criteri: 1. L ISEE viene utilizzato come criterio che individua le persone che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali, tramite un valore soglia di ISEE; pertanto i nuclei con un ISEE superiore a tale soglia non possono ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia prestazioni con spesa a carico del Consorzio, mentre quelli con un ISEE inferiore a tale soglia possono essere valutati per ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia con spesa a carico del Consorzio. 2. Tale seconda valutazione verrà effettuata utilizzando i criteri già previsti nei Regolamenti con cui il Consorzio ha regolato le singole prestazioni, che verranno adottati come criteri ulteriori accanto all ISEE secondo quanto previsto dall art. 2, comma 1 del DPCM 159/2013. Nel redigendo Regolamento saranno quindi indicati solo i valori soglia di ISEE che consentono di essere eleggibili alle diverse prestazioni, mentre l importo da erogare o la contribuzione a carico degli utenti eleggibili sono determinati con i criteri già operanti nei vigenti Regolamenti, consentendo di: a) rispettare il vincolo di utilizzo dell ISEE come livello essenziale obbligatorio; b) integrare l uso dell ISEE con criteri ulteriori di selezione, consentiti dall art. 2 comma 1 del DPCM 159/2013, utili per definire i meccanismi erogativi più adatti alle prestazioni socio assistenziali, poiché considerando la condizione economica presente al momento nel quale viene richiesta la prestazione si evita il rischio di dover considerare i redditi e i patrimoni posseduti in un periodo molto precedente la prestazione, rendendo la valutazione non appropriata; c) non dover revisionare radicalmente i vigenti Regolamenti operanti per le singole prestazioni, ma di addivenire a questa eventuale revisione dopo un periodo di sperimentazione del nuovo ISEE; d) evitare possibili rischi di imprevedibile aumento di spesa a carico degli Enti, poiché a determinare la spesa non sarà la soglia ISEE, assunta per definire gli eleggibili, bensì i 2

3 C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di Rivoli Rosta Villarbasse Delibera n 6 del 26/1/2015 meccanismi di calcolo che ad essi si applicano, che sono quelli già operanti negli attuali Regolamenti; 3. qualora, durante l erogazione di una prestazione sociale agevolata, si verifichino variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo ai beneficiari di presentare un nuovo ISEE; 4. qualora fossero presenti nel nucleo condizioni di bisogno urgenti e indifferibili, la prestazione o l esonero dalla contribuzione possono essere previste in deroga alle condizioni economiche, con provvedimento motivato, in base ad una relazione professionale dei servizi sociali o sociosanitari; 5. per ciascuna prestazione occorre definire le soglie di ISEE di accesso, salvo operino soglie diverse previste in specifici Progetti/Bandi appositamente finanziati; 6. le prestazioni oggetto del redigendo Regolamento sono attivate compatibilmente con le risorse disponibili, salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse; Ritenuto di definire una soglia maggiormente inclusiva, rispetto a quella minima definita dalla Regione Piemonte per l accesso agli interventi di aiuto economici pari a Considerata la necessità di assicurare la regolarità e continuità dell erogazione di prestazioni e servizi del Consorzio nelle more dell approvazione da parte dell Assemblea di tale Regolamento, di disporre delle linee guida agli uffici in coerenza a tali contenuti; Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. e del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni dell Ente; DELIBERA 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2) di approvare la proposta di Regolamento consortile per l applicazione dell ISEE ai servizi e alle prestazioni erogati dal Consorzio, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3) di definire una soglia maggiormente inclusiva, rispetto a quella minima definita dalla Regione Piemonte per l accesso agli interventi di aiuto economici pari a ) di dare atto che il presente Regolamento ha valore sperimentale ed è pertanto suscettibile di modificazioni o integrazioni; 5) di disporre quale linee guida agli uffici, ai fini di assicurare la regolarità e continuità dell erogazione di prestazioni e servizi del Consorzio nelle more dell approvazione da parte dell Assemblea di tale Regolamento, di adeguare le procedure relative all erogazione di prestazioni e servizi in via immediata ai contenuti dello stesso; 6) di dare atto che eventuali disposizioni regionali che dovessero intervenire per fornire linee di indirizzo omogenee per l intero territorio devono ritenersi vincolanti; in tal caso le disposizioni del 3

4 presente atto e del redigendo Regolamento devono intendersi automaticamente modificate e sostituite, assumendo come proprie le indicazioni regionali; SUCCESSIVAMENTE attesa l urgenza di procedere all approvazione del suddetto atto deliberativo, visto l art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese; DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 4

5 Proposta di: C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di Rivoli Rosta Villarbasse Delibera n 6 del 26/1/2015 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL NUOVO ISEE AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI EROGATI DAL CONSORZIO. Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l applicazione della normativa relativa all Indicatore della Situazione Economica Equivalente alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Consorzio Cisa Rivoli. Le disposizioni del presente atto si applicano alle prestazioni e/o agli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi che sono subordinati, nella misura o nel costo, alle condizioni economiche dei beneficiari; tali prestazioni non sono destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di determinati requisiti. Art. 2 Beneficiari Possono usufruire delle prestazioni e dei Servizi di cui all art. 1 i cittadini in possesso di residenza anagrafica in uno dei Comuni del Consorzio al momento della richiesta di prestazione; possono altresì beneficiarne le persone per le quali la normativa o eventuali atti regolamentari prevedano la possibilità di erogare prestazioni anche se non in possesso della residenza anagrafica, quali ad esempio gli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno e tuttavia non espellibili (rifugiati, richiedenti asilo, donne in gravidanza, minori), gli apolidi, le persone senza fissa dimora in condizioni di grave povertà, già precedentemente residenti in un comune del Consorzio, e le persone sottoposte a misure giudiziarie cautelative. Eventuali ulteriori specifici requisiti che devono essere posseduti dai cittadini per poter richiedere le prestazioni sono previsti negli atti regolamentari che disciplinano le diverse prestazioni. Art. 3 Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al loro costo Per le prestazioni a carico delle finanze pubbliche è prevista la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di sostenerla. I criteri puntuali di compartecipazione sono descritti negli atti regolamentari che disciplinano le singole prestazioni. Le prestazioni oggetto del presente atto sono attivate compatibilmente con le risorse disponibili, salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati criteri di priorità per gli interventi. Art. 4 Servizi consortili - Regolamenti del Consorzio - Nuovo ISEE di riferimento Nella seguente articolo sono indicati i servizi del Consorzio per i quali è è necessario la presentazione dell Isse ed i relativi regolamenti di riferimento 5

6 Servizio Tipo di ISEE richiesto Regolamento in essere del Consorzio Aiuto economico ISEE standard ISEE corrente Regolamento per l erogazione di aiuti e contributi economici alle persone e famiglie in difficoltà. Delibera Assemblea Consortile n 2 del 1/2/2013 Prestiti ISEE standard ISEE corrente Delibera del CdA n 24 del 18/7/2014 Esenzioni ticket per persone indigenti ISEE standard ISEE corrente Regolamento comunale Integrazioni rette per disabili ed anziani Isse Sociosanitario residenze Regolamento per l'integrazione della retta alberghiera di anziani non autosufficienti e disabili inseriti in strutture residenziali. Delibera CdA n 8 del 19/6/2012 Integrazioni rette per minori ricoverati ISEE standard ISEE corrente Regolamento Affidamenti Delibera del CdA n 19 del 19/5/2004 Servizi domiciliari Contributi economici per la domiciliarità ISEE Sociosanitario Regolamento per l erogazione dei servizi domiciliari i criteri di compartecipazione alla spesa.. Delibera Assemblea Consortile n 10 del 30/11/2009 In attesa di definizione dei criteri di compartecipazione alla spesa da parte della regione Piemonte al momento per l accesso ai seguenti servizi non è necessaria la presentazione dell ISEE: 1. Inserimento in Centri diurni per persone disabili, 2. Incentivi educativi per percorsi educativi a favore di persone disabili, 3. Servizi educativi territoriali a favore di persone disabili e minori. Art. 5 Redditi che non vanno indicati tra quelli inclusi nell ISEE La normativa nazionale che definisce il modello di DSU (dichiarazione unica sostitutiva), prevede che il dichiarante non debba indicare tra i redditi che concorrono a comporre il suo ISEE quei trattamenti assistenziali, anche consistenti in erogazioni monetarie, che svolgono la funzione di sostituzione di Servizi, che devono essere adeguatamente rendicontati. 6

7 C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di Rivoli Rosta Villarbasse Delibera n 6 del 26/1/2015 A completamento delle esemplificazioni fornite dalla DSU (Parte 2 DSU Mini Paragrafo 6.5) si fornisce, nella tabella 2, un dettaglio dei trattamenti economici, erogati dal Consorzio, che non devono essere inclusi tra i redditi dichiarati nella DSU, nonché dei trattamenti assistenziali che invece devono essere dichiarati. Per le somme erogate dal Consorzio per aiuti economici riferite all anno 2013 si rilascerà apposita dichiarazione. Queste somme vanno inserite nella DSU alla voce Trattamenti assistenziali.non erogati dall Inps. In sede di verifica, Il mancato inserimento di questa somme comporterà l esclusione dal nuovo beneficio Art. 6 Periodo di validità della situazione economica dichiarata. Qualora durante l erogazione di una prestazione sociale agevolata si verifichino variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo al richiedente la prestazione di presentare un nuovo ISEE, che tenga conto della nuova composizione del nucleo, per rideterminare la prestazione. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo dovesse derivare l impropria erogazione di prestazioni agevolate, perché concesse sulla base della precedente composizione del nucleo familiare, esse sono da considerarsi indebitamente percepite. Qualora la prestazione sociale agevolata sia stata attivata in base ad un ISEE corrente, tale prestazione prosegue anche oltre la validità di tale ISEE, che è di 2 mesi, per evitare ai beneficiari di ripresentare ogni due mesi una nuova DSU, con sovraccarichi nell iter di rapporto con i Servizi. La prestazione attivata dura, in tali casi, fino alla sua naturale scadenza e, per il suo rinnovo, i richiedenti, qualora intendano usufruirne, presenteranno un nuovo ISEE, anche corrente. Le DSU hanno validità sino al 15 gennaio successivo alla loro presentazione; durante la loro validità i cittadini possono presentarne una nuova e dunque presentare il nuovo ISEE che ne deriva. Per evitare ai beneficiari di prestazioni sociali agevolate, attivate in base ad un ISEE da essi presentato, l obbligo di ripresentare sempre una nuova DSU (ed un nuovo ISEE) dopo il 15 gennaio di ogni anno, si prevede che le prestazioni già in corso a tale data possano proseguire sino alla loro scadenza naturale, anche se successiva al 15 gennaio, salvo diversi criteri che saranno definiti per ciascuna prestazione. Art. 7 Situazioni nelle quali il richiedente non dispone ancora di una attestazione ISEE, ovvero in essa sono rilevate difformità, ovvero presenta un ISEE provvisorio Considerato che i Caf non hanno ancora firmato la convenzione con l Inps per i mesi di gennaio e febbraio 2015 i contributi economici verranno erogati anche in assenza di ISEE. I beneficiari dovranno comunque presentare l ISEE entro il mese di marzo In caso di imminente scadenza dei termini per l accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora non dispongano ancora della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che la richiesta sia irricevibile. L erogazione della prestazione resta subordinata all acquisizione, da parte dei Servizi del Consorzio, dell ISEE per il tramite del sistema informativo INPS o all esibizione a cura del dichiarante. Qualora l INPS e l Agenzia delle Entrate rilevino, in archivi pubblici, difformità rispetto alla DSU presentata, il cittadino, ai sensi dell art. 11 del DPCM 159/2013, può presentare la richiesta di 7

8 prestazioni sociali agevolate con proprie dichiarazioni che motivino le difformità. I Servizi, in tali casi, richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti una attestazione provvisoria dell ISEE, ai sensi dell art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; l effettiva erogazione del Servizio è tuttavia subordinata all acquisizione dell ISEE definitivamente attestato. Art. 8 Recupero somme indebitamente percepite Nel caso di dichiarazione mendace, il Consorzio adotterà nei confronti del richiedente, senza attendere l'esito della denuncia penale, un provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi. Il Consorzio, inoltre, recupererà le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, sarà avviata azione legale nelle sedi opportune. Ulteriori motivi di sospensione e di revoca sono descritti negli atti regolamentari che disciplinano le diverse prestazioni. Art. 9. Deroghe alla impossibilità di erogare prestazioni sociali agevolate Qualora fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di bisogno urgenti ed indifferibili, la prestazione o l esonero dalla contribuzione possono essere previste in deroga alle condizioni economiche, con provvedimento motivato, in base ad una relazione professionale dei Servizi Sociali, e giustificato da immediati e sostanziali rischi per la salute psicofisica del cittadino. Art. 10 Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE L accertamento della estraneità in materia di rapporti affettivi ed economici, prevista dagli articoli 6, comma 3, lettera b), e 7, comma 1, lettera e) del DPCM 159/2013, sarà svolto dai Servizi sociali qualora vi siano i presupposti per avviare una specifica istruttoria che può implicare, sia richieste di approfondimenti agli interessati, sia l acquisizione di informazioni / attestazioni da parte di soggetti terzi, compresi quelli che devono concorrere a formare l ISEE; allo scopo saranno, altresì, utilizzate le informazioni già risultanti agli atti dei Servizi. In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto che ha approvato il modello della nuova DSU, quando sussiste abbandono del coniuge, che ai sensi dell art. 3, comma 3, lettera e) del DPCM 159/2013 deve essere accertato dai Servizi sociali del Consorzio, occorre che i Servizi stessi abbiano già in corso un procedimento amministrativo dal quale risulti tale stato di abbandono (vedi istruzioni Parte 2 - DSU mini, Modulo MB1, Paragrafo novità - lettera e ). Art. 11. Utilizzo dell ISEE Per le prestazioni sociali agevolate erogate dai Servizi socio assistenziali, necessariamente legate ad uno stato di bisogno contingente, è indispensabile poter adottare criteri di valutazione della condizione economica dei richiedenti che prendano in considerazione la situazione economica presente al momento nel quale viene richiesta la prestazione, evitando il rischio di considerare i redditi e i patrimoni posseduti in un periodo molto precedente la prestazione stessa e quindi potenzialmente non attendibili. A questo scopo vengono adottati, accanto all ISEE, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, in base a quanto previsto dall art. 2, comma 1, del DPCM 5/12/2013 n. 159 e più precisamente: - si definiscono, per ciascuna prestazione, soglie ISEE di accesso. I nuclei familiari con ISEE superiore a tale soglia non possono ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia prestazioni 8

9 C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di Rivoli Rosta Villarbasse Delibera n 6 del 26/1/2015 con spesa a carico del Consorzio, salvo operino soglie diverse previste in specifici progetti appositamente finanziati. I nuclei con ISEE inferiore a tale soglia possono essere valutati per ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia che implicano una spesa a carico del Consorzio. Le soglie ISEE di accesso alla prestazione sono descritte nella Tabella 1 del presente Regolamento; - ai nuclei familiari con ISEE inferiori a tali soglie si applicano i criteri di selezione, di calcolo della prestazione sociale agevolata ed i motivi di esclusione, già presenti nei Regolamenti che disciplinano le singole prestazioni, sintetizzati nell allegato prospetto (Tabella 2) Art. 12 Transizione nell utilizzo del nuovo ISEE I criteri del presente Regolamento relativi all utilizzo dell ISEE sono da considerarsi sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni. A salvaguardia dei richiedenti e dei beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, sarà possibile apportare eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto. Allo scopo di evitare disagi ai cittadini, si prevede di dare continuità, confermandone la validità e l entità, alle prestazioni sociali agevolate in corso al 31/12/2014, per un periodo di tempo definito dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore a 12 mesi dall entrata in vigore della DSU. Il nuovo ISEE dovrà pertanto essere utilizzato solo per il loro rinnovo o per le nuove prestazioni richieste dopo la sua entrata in vigore Al fine di evitare l interruzione degli interventi di assistenza economica volti ad assicurare il sostegno del cittadino, ai sensi del Regolamento per l erogazione di aiuti e contributi economici alle persone e famiglie in difficoltà, per le prestazioni ivi previste, i termini di presentazione delle documentazioni e/o attestazioni di cui al presente Regolamento sono prorogati fino al 1 aprile Art. 13 Rinvio a normativa vigente, locale, regionale, nazionale e abrogazione di precedenti disposizioni e regolamenti Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e ad altri Regolamenti del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad apportare le modificazioni conseguenti ad intervenute disposizioni legislative. Ogni altro atto o disposizione del Consorzio in contrasto con il presente Regolamento deve intendersi modificato o abrogato. Art. 14 Decorrenza dell entrata in vigore del Regolamento Il presente Regolamento - emanato ai sensi dell art. 7 del D. Lgs. n. 267/ entra in vigore con decorrenza immediata Art. 15 Pubblicazione e forme di pubblicità del Regolamento. Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 26 della legge , n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Consorzio affinché se ne possa prendere visione e sarà pubblicata sul sito del Consorzio. 9

10 Tabella 1 SOGLIE DI ISEE PER L ACCESSO ALLE PRESTAZIONI I nuclei familiari con ISEE superiore alle soglie sotto indicate non possono fruire delle prestazioni sociali descritte, con oneri a carico del Consorzio, salvo operino soglie diverse previste in specifici progetti appositamente finanziati. PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA Contributi Economici a sostegno del reddito familiare Richiesto Tutte le altre prestazioni sociali e socio sanitarie subordinate alla prova dei mezzi SOGLIA DI ISEE SOTTO LA QUALE IL NUCLEO PUO ESSERE VALUTATO PER ACCEDERE ALLA PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA, CON ONERE A CARICO DEL CONSORZIO 8.000,00 Riferimento: ISEE standard ,00 Riferimento: ISEE socio sanitario o ISEE Sociosanitario Residenziale Tabella 2 Trattamenti assistenziali erogati dal Consorzio che devono o non devono essere dichiarati tra i redditi che concorrono a formare l ISEE. Vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE Non vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE Tutti i contributi economici a sostegno del reddito familiare Assegni di cura Indennità di partecipazione a tirocini formativi e di orientamento, di inserimento / reinserimento (ex DGR /2013) Incentivi economici per la partecipazione a progetti di natura educativo - riabilitativa, finalizzati all inclusione sociale (Delibera CdA n. 35/2014) Contributi al famigliare che assiste la persona non autosufficiente Contributi agli affidatari (a prescindere dall età degli affidati), anche se riferiti ad affidamenti e a supporti diurni Contributi a persone disabili per la Vita indipendente Rimborsi spese a persone disabili per inserimenti socio riabilitativi. Erogazioni in forma di anticipi e prestiti 10

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