TIROCINI E APPRENDISTATO LINEE GUIDA E ULTIME NOVITA

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1 TIROCINI E APPRENDISTATO LINEE GUIDA E ULTIME NOVITA 1

2 L apprendistato e i tirocini formativi hanno in comune l obiettivo di facilitare l inserimento dei giovani nel mondo del lavoro mediante un esperienza di formazione in un contesto lavorativo. Mentre l apprendistato è un contratto di lavoro a tutti gli effetti, con vincolo di subordinazione, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma solo un esperienza di formazione. 2

3 Negli ultimi anni, nel quadro della riforma del mercato del lavoro, del rinnovamento della formazione e del rilancio dell occupazione giovanile, entrambi gli istituti sono stati profondamente rinnovati, con lo scopo di combattere gli abusi nell utilizzazione dei tirocini e sostenere il ricorso all apprendistato come canale preferenziale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. 3

4 I I TIROCINI 4

5 PREMESSA A seconda delle finalità e dei destinatari i tirocini possono essere suddivisi in tre tipologie: Tirocini curriculari, promossi da soggetti e istituzioni formative, a favore dei propri studenti e allievi, per realizzare momenti di alternanza studio/lavoro Tirocini extracurriculari, finalizzati a favorire l inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro tramite l acquisizione di competenze professionali; Tirocini per l accesso alle professioni regolamentate, consistenti cioè nei periodi di praticantato richiesti dai diversi ordini professionali. 5

6 L art. 11 del D.L. n. 138/2011 aveva circoscritto l istituto dei tirocini formativi e di orientamento, limitandone l applicazione a neodiplomati e neolaureati (entro 12 mesi) e alle categorie più ai margini del mondo del lavoro, ovvero disabili e soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/1991. Per i tirocini c.d. di reinserimento/inserimento in favore di disoccupati, inoccupati e lavoratori in mobilità si rimandava alla regolamentazione regionale. 6

7 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 287 del 19 dicembre 2012, ha dichiarato illegittimo l art.11, in quanto viola l art.117 della Costituizone sull attribuzione delle competenze a Stato e Regioni. La legge statale ha invaso un territorio di competenza normativa regionale: quello dell istruzione e formazione professionale Di conseguenza le novità introdotte dall art. 11 sono state cancellate. 7

8 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEI TIROCINI NELLA REGIONE ABRUZZO La regione Abruzzo,nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale, nell ottica di promuovere un corretto utilizzo dello strumento, ha approvato le linee guida per l attuazione dei tirocini extracurriculari,, con D.G.R. n. 154 del 12 marzo

9 Vengono individuate tre diverse tipologie di tirocini extracurriculari: a) tirocini formativi e di orientamento, destinato a diplomati e laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio; b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, destinato a soggetti inoccupati, disoccupati, anche in mobilità e cassintegrati; c)tirocini di inserimento/reinserimento, destinati a disabili ex art.11 c.2 L. 68/99 e a soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione. 9

10 SOGGETTI PROMOTORI I tirocini sono promossi da un soggetto estraneo all azienda e al tirocinante. Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti: a)università e istituti di istruzione universitaria statali e non, istituzioni scolastiche statali e non, istituzioni di alta formazione; b)province; c)comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti nell albo regionale; d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; 10

11 e) gli enti bilaterali; f) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro; g) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 11

12 SOGGETTI OSPITANTI E NUMERO MASSIMO DI TIROCINANTI Possono ospitare tirocinanti i datori di lavoro pubblici e privati con almeno un dipendente a tempo indeterminato. Ogni soggetto ospitante può avere contemporaneamente, non più di: 1 tirocinante, se trattasi di datore di lavoro privato con meno di 6 dipendenti; 2 tirocinanti, se trattasi di datore di lavoro privato con un numero di dipendenti a t. indeterminato compreso tra 7 e 19; Un numero di tirocinanti pari al 10% dei lavoratori assunti, se trattasi di datore di lavoro privato con 12 più di 20 dipendenti a t. indeterminato.

13 N.B. I soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. N.B. Ogni datore di lavoro pubblico può avere un numero minimo di 1 tirocinante e un numero massimo di tirocinanti pari al 2% dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, reclutati tramite avviso pubblico. 13

14 DURATA La durata minima dei tirocini non può essere inferiore a 2 mesi, ad accezione di quelli estivi, attivati nel periodo 21 giugno-23 settembre. La durata massima dei tirocini non può superare i 6 mesi. ECCEZIONI Per i disabili ex L. 68/99, la durata massima è di 12 mesi prorogabili per altri 12 Per i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati a misure alternative alla detenzione, la durata massima è di 12 mesi 14

15 OBBLIGHI ASSICURATIVI E RIMBORSO SPESE Il tirocinante deve essere coperto da apposita polizza antinfortunistica comprensiva del tragitto casa-lavoro, oltre che per la responsabilità civile verso terzi. Il soggetto ospitante deve garantire al tirocinante un rimborso spese non inferiore a 600 euro mensili, indipendentemente dall orario effettuato. 15

16 CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO Il soggetto promotore può attivare il tirocinio solo a seguito della stipula di una Convenzione con il soggetto ospitante. Alla convenzione va allegato il progetto formativo, definito in modo congiunto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, contenente durata, modalità di svolgimento del tirocinio e obiettivi di apprendimento. Convenzione e progetto formativo devono essere redatti secondo gli schemi approvati dalla D.G.R. n. 154/

17 TUTORAGGIO Il soggetto promotore deve nominare un tutor didattico per ogni tirocinante, con il ruolo di responsabile didatticoorganizzativo delle attività. Il tutor aziendale è invece nominato dal soggetto ospitante, con il compito di affiancare il tirocinante ed è responsabile del piano formativo. 17

18 DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Il tirocinante: - non può sostituire il personale dipendente, assente a vario titolo, o essere utilizzato in presenza di picchi di produzione; - non può svolgere il tirocinio in orario notturno, festivo o in turnazioni; - deve svolgere il tirocinio con diligenza e in osservanza dei principi di correttezza e buona fede; - deve frequentare un corso di formazione della durata di 12 ore, di cui 4 sulla normativa del tirocinio e 8 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 18

19 - è tenuto a dare tempestiva comunicazione al tutor aziendale, in caso di malattia; - può usufruire di periodi di riposo psico-fisico per almeno due giorni al mese, con conseguente sospensione e prolungamento del tirocinio; - ha diritto alla sospensione del tirocinio in caso di maternità, con possibilità di proroga, all orario di ridotto per allattamento e ai permessi riconosciuti dalla L. 104/92. 19

20 ADEMPIMENTI VARI I soggetti ospitanti: sono tenuti a effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di rapporti di lavoro e assimilati; devono inviare una copia della convenzione, con allegato il progetto formativo, alla DTL competente, alla rappresentanza sindacale unitaria o, in sua assenza, alle organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative; devono inviare al soggetto promotore una relazione sintetica sull esito del tirocinio, entro 30 giorni dalla conclusione dell iter formativo e rilasciare al tirocinante la Dichiarazione di 20 competenze.

21 LE LINEE-GUIDA NAZIONALI SUI TIROCINI La Legge n. 92 del 2012 ha previsto la revisione della normativa sui tirocini con l approvazione di un accordo tra Stato e Regioni per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. Il 24 gennaio 2013 è stato siglato l Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che adotta le linee-guida in materia di tirocini, contenenti gli standard minimi di carattere disciplinare, con l impegno da parte di Regioni e Province autonome di recepirle entro 6 mesi, anche fissando disposizioni di maggior tutela. 21

22 Di conseguenza, nelle Regioni che hanno già legiferato sulla normativa dei tirocini, compresa l Abruzzo, si continua ad applicare quella normativa, laddove non sia peggiorativa per i tirocinanti; nelle Regioni che non hanno legiferato tornerà ad essere applicata la normativa contenuta nella L. n. 196/97 e nel DI n. 142/98, così come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Forum Lavoro dell aprile

23 Sono configurabili, in base alle Linee-guida nazionali, le seguenti tipologie di tirocini: Tirocini formativi e di orientamento, destinati ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro rivolti a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati e titolari di ammortizzatori sociali Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili ex L. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91, nonché richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale 23

24 A differenza di quanto previsto nelle linee guida della Regione Abruzzo, la durata massima dei tirocini di inserimento/reinserimento in favore di disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità e cassintegrati è di 12 mesi. E prevista la possibilità di attivare un tirocinio anche per i datori di lavoro privi di dipendenti a tempo indeterminato. L indennità di partecipazione che deve essere corrisposta obbligatoriamente al tirocinante non può essere inferiore ai 300 euro lordi e non va erogata in caso il tirocinante sia percettore di forme di sostegno al reddito. 24

25 ULTIME NOVITA Le ultime novità in materia di tirocinio sono state introdotte dal DL n. 76/2013 (conv. in L. n. 99/2013) : I datori di lavoro pubblici o privati con sedi in più regioni possono far riferimento alla normativa della Regione in cui è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni (mera facoltà). A tal proposito si ricorda che le comunicazioni obbligatorie di cui all art.1 c L. n. 296/2006 non sono dovute nei casi in cui trattasi di tirocini curriculari e professionali 25

26 APPRENDISTATO L APPRENDISTATO 26

27 Parallelamente a quello dei tirocini, dopo un lungo periodo di confronto tra le parti sociali, è stato emanato il D. Lgs n. 167/2011, entrato definitivamente in vigore dal 26 aprile 2012,, contenente il nuovo testo unico dell apprendistato, con lo scopo di raccogliere, semplificare e in parte innovare la disciplina di questo istituto. 27

28 L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato a causa mista, finalizzato alla formazione e all occupazione dei giovani. Il datore di lavoro, a fronte di sgravi contributivi e fiscali, è tenuto ad erogare all apprendista, come corrispettivo della prestazione lavorativa, non solo la retribuzione, ma anche una specifica formazione professionale. 28

29 Con il Testo unico, le 3 tipologie di contratto introdotte dal d.lgs. n. 276/2003 sono state ridefinite: Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per i giovani tra i 15 e i 25 anni compiuti, che intendono conseguire un titolo di studio di livello secondario superiore (e anche per l assolvimento dell obbligo di istruzione) Contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, per i soggetti tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni compiuti, che vogliono conseguire una qualifica contrattuale Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, per i soggetti tra i 18 (o 17) e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione 29

30 PRINCIPALI ELEMENTI DEL TESTO UNICO definizione dell apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato abbassamento della durata massima (3 anni), con l eccezione delle figure professionali dell artigianato (5 anni) possibilità di prevedere nei contratti collettivi specifiche modalità di svolgimento dell apprendistato, comprese le durate minime, per le attività stagionali la regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica e il diploma è rimessa alle Regioni o Province autonome 30

31 rinvio alla contrattazione collettiva per la regolamentazione e la gestione dell apprendistato professionalizzante, anche in relazione alla durata e alle modalità di erogazione della formazione per le competenze tecnico-professionali e specialistiche nell apprendistato professionalizzante l offerta formativa pubblica, interna o esterna all azienda, per l acquisizione delle competenze di base o trasversali, non può superare le 120 ore nel triennio possibilità di utilizzare l apprendistato di alta formazione come praticantato per l accesso alle professioni ordinistiche; divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante; 31

32 la regolamentazione dell apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome sulla base di accordi con le associazioni datoriali e dei lavoratori, le Università ed altri Enti ed istituzioni di studio e ricerca, o, in mancanza di questo, ad apposite convenzioni tra datori di lavoro e istituzioni scolastiche, formative o di ricerca; presenza di un tutor o referente aziendale; possibilità di utilizzare l apprendistato per i lavoratori in mobilità, senza vincoli di età. 32

33 L APPRENDISTATO IN ABRUZZO La Giunta Regionale con D.G.R. del , n 235, pubblicata sul BURA Speciale n 32 del , ha approvato i documenti attuativi del "Testo unico dell'apprendistato" - D.lgs 167/

34 Vengono approvati i documenti che costituiscono una prima attuazione delle previsioni normative in materia di: Schema di Accordo per la disciplina e la durata dell apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Disposizioni regionali in materia di offerta formativa pubblica nell ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, finalizzata al conseguimento delle competenze di base e trasversali Schema di Accordo per la disciplina e la durata dell apprendistato di alta e formazione e ricerca 34

35 SCHEMA DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA E LA DURATA DELL APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE Vengono definiti, nel rispetto di quanto contenuto negli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e del 25 marzo 2012, gli standard minimi formativi (700 ore annue per gli apprendisti minorenni e 400 per i maggiorenni) e vengono recepite tutte le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso tale apprendistato. I percorsi formativi, rivolti ai soggetti che abbiano conseguito la licenza media, hanno una durata di 3 anni, ridotti a 2 o a 1 in caso di frequenza di 1 o 2 anni di scuola secondaria superiore. 35

36 DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA NELL AMBITO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE PER L ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI Si stabilisce che l offerta formativa regionale per l acquisizione delle competenze di base e trasversali nell apprendistato professionalizzante è articolata in moduli con una durata complessiva di 120 ore nel triennio. La formazione può essere svolta esternamente o internamente. 36

37 Il percorso di formazione dell apprendista è illustrato nel Piano Formativo Individuale, predisposto dal datore di lavoro in relazione al profilo professionale di riferimento, definito dai contratti collettivi e definisce gi obiettivi formativi in termini di competenze di base/trasversali e competenze tecnicoprofessionali/specialistiche. Il P.F.I., sottoscritto dal datore di lavoro e dall apprendista, costituisce parte integrante del contratto di apprendistato e deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto stesso. 37

38 SCHEMA DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA E LA DURATA DELL APPRENDISTATO DI ALTA E FORMAZIONE E DI RICERCA I percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca per giovani fino a 29 anni permettono il conseguimento di Laurea triennale, Laurea magistrale, Master di I e II livello, Dottorati di Ricerca e hanno una durata che oscilla dai 24 ai 48 mesi. L articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo devono essere definite nei Piani Formativi Individuali, in condivisione con le singole Università abruzzesi. 38

39 I BENEFICI CONTRIBUTIVI (art 7 c. 9 T.U.) (art. 22 c. 1 L. 183/2011) Per i contratti di apprendistato stipulati a partire dal 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro, con un organico pari od inferiore alle 9 unità al momento dell assunzione, per i primi 3 anni di contratto. Resta fermo il contributo a carico dell apprendista pari al 5,84%. 39

40 Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo è confermata l aliquota del 10%. Tale regime agevolativo non si applica ai lavoratori in mobilità. 40

41 ULTIME NOVITA SULL APPRENDISTATO 41

42 LA RIFORMA FORNERO La legge 92/2012, nota come riforma Fornero, è intervenuta anche sulla disciplina del contratto di apprendistato incidendo su alcuni aspetti. I. La durata minima del contratto di apprendistato è stabilita in 6 mesi, ad esclusione delle attività lavorative prestate in cicli stagionali (lett. a-bis art. 2 d.lgs 167/2011) II. Durante il periodo di preavviso successivo al recesso datoriale intimato al termine del periodo formativo, continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato (lett.m art.2 c.1 Tu) 42

43 III. Dal 1/1/2013 il rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate e qualificate in servizio non può superare la quota di 3 a 2. Restano fermi il rapporto del 100% per i datori di lavoro con meno di 10 lavoratori, il limite di 3 apprendisti per i datori che hanno da 0 a 3 dipendenti qualificati e i limiti numerici per le imprese artigiane (art. 4 L. 443/1985) IV. Per i datori di lavoro con almeno 10 unità, l assunzione di apprendisti è subordinata alla condizione che, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, almeno il 50% degli apprendisti abbia proseguito il rapporto di lavoro al termine del periodo formativo. Per i primi 36 mesi dall entrata in vigore della l. 92/2012 (e quindi fino al 17 luglio 2015), la percentuale è determinata in misura pari al 30% (c. 3 bis art. 2 TU clausola di stabilizzazione) 43

44 V. I contributi a carico del datore di lavoro per l apprendistato sono incrementati del contributo ordinario per l Assicurazione Sociale per l Impiego (ASPI) pari all 1,31% della retribuzione imponibile, maggiorato del contributo dello 0,30% per il Finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 l. 338/2000. VI. Divieto di assumere apprendisti in somministrazione con contratto a tempo determinato. 44

45 DECRETO LAVORO L art. 2 c. 2 del D.L. n. 76/2013 ha demandato alla Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome, l adozione, entro il 30 settembre 2013, di linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, in vista anche di una maggior uniformità dell offerta formativa pubblica di cui all art. 4. del Testo Unico. Le linee guida prevedono che: il piano formativo individuale sia obbligatorio solo in relazione alle competenze tecnicoprofessionali e specialistiche 45

46 la registrazione della formazione e della qualifica acquisita sia effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005, con riferimento alla tabella delle competenze acquisite in percorsi di apprendimento in caso di imprese multi localizzate, la formazione avvenga nel rispetto della disciplina della Regione ove l impresa ha la sede legale N.B. A partire dal 1 ottobre 2013, nelle Regioni prive di linee guida, gli elementi illustrati sono direttamente applicati nelle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere 46

47 ART. 1 D.L. 76/2013 Questo articolo ha previsto, un incentivo economico della durata di 18 mesi e pari a un terzo della retribuzione lorda ai fini previdenziali, nella misura massima mensile di 650 euro, per l assunzione a tempo indeterminato di giovani under30, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o privi di diploma di scuola media superiore o professionale. Tale incentivo spetta anche per l assunzione degli apprendisti, poichè l art. 1 c. 1 del D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 definisce l apprendistato come un contratto a t. indeterminato, ma nella misura massima della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (c. INPS 131/2013) 47

48 ART. 9 C. 3 D.L. 76/2013 Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo. 48

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