SOCIETA COOPERATIVE TRA PROFESSIONISTI: ASPETTI FISCALI. Bologna, 22 luglio 2014

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1 SOCIETA COOPERATIVE TRA PROFESSIONISTI: ASPETTI FISCALI Bologna, 22 luglio 2014

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE La nuova disciplina sulle società tra professionisti non contiene alcuna norma in merito al regime fiscale applicabile alle stesse, né in materia si è espressa fino ad ora l Amministrazione Finanziaria. Allo stato attuale, stante l assenza di una specifica disciplina fiscale per le società tra professionisti, le società tra professionisti in forma cooperativa sono soggetti IRES, che producono reddito d impresa e che godono di tutte le agevolazioni fiscali spettanti agli enti cooperativi, mentre in capo ai singoli soci professionisti il reddito imponibile costituisce reddito di lavoro autonomo, tassabile ai fini IRPEF.

3 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE Sul piano degli adempimenti ai fini IVA, poiché la cooperativa di professionisti è inquadrabile come cooperativa di lavoro dato che lo scambio mutualistico si concretizza nella prestazione lavorativa resa dai soci professionisti alla cooperativa stessa - e poiché l'apporto di lavoro fornito dai soci professionisti ha natura professionale, sussistono, tanto in capo alla società tra professionisti in forma cooperativa, quanto in capo ai soci professionisti, gli obblighi statuiti dalla disciplina IVA, dall emissione delle fatture alla registrazione delle stesse, dalla tenuta dei registri contabili e fiscali, alla trasmissione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali di vario genere. Ogni socio professionista della società tra professionisti in forma cooperativa è tenuto ad emettere fattura nei confronti della stessa (con assoggettamento a ritenuta fiscale) in funzione delle prestazioni professionali fornite e degli accordi definiti con eventuale apposito regolamento interno e, dal canto suo, la cooperativa società tra professionisti fattura la prestazione al cliente finale (senza assoggettamento a ritenuta fiscale)

4 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, si evidenzia che la società tra professionisti in forma cooperativa usufruisce dei benefici disposti dal nostro ordinamento per le cooperative di lavoro, soprattutto per quelle a mutualità prevalente, e consistenti, in particolare, nella parziale detassazione del reddito imponibile ai fini IRES.

5 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE AGEVOLAZIONI FISCALI PER COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE DI LAVORO, PREVISTE DA LEGGI GENERALI: parziale detassazione dell utile (art. 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 6 D.L. n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112) N.B. le cooperative di lavoro sono comprese nella categoria «COOPERATIVE GENERICHE»

6 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE AGEVOLAZIONI FISCALI PER COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE DI LAVORO, PREVISTE DA LEGGI SPECIALI: esenzione, parziale o totale, del reddito derivante dall IRAP, che si sostanzia nella deducibilità parziale o totale dell IRAP (art. 11 D.P.R. n. 601/1973): le cooperative di lavoro di cui all art. 11, co. 1, primo periodo, DPR 601/73 (nelle quali il costo dei soci risulta maggiore del 50% di tutti gli altri costi, ad eccezione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie): deducibilità dell IRAP al 100%; le cooperative di lavoro di cui all art. 11, co. 1, secondo periodo, DPR 601/73 (nellequaliilcostodeisocirisultatrail25%eil50%dituttiglialtricostiad eccezione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie): deducibilità dell IRAP al 50%

7 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE Si evidenzia, tuttavia, che la ricostruzione appena compiuta del regime fiscale delle s.t.p. potrebbe essere smentita dalla probabile introduzione nell ordinamento di una modifica radicale. Infatti, lo schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2014, trasmesso alle Camere il 1 luglio e che dovrebbe essere approvato definitivamente e pubblicato entro l estate) di attuazione della legge delega per la riforma fiscale, all art. 11, accorda alle società tra professionisti il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti, in terminidinaturadelredditodilavoroautonomoprodottoediattribuzione del reddito per trasparenza ai soci. Dunque, qualora tale schema divenisse legge, anche le società tra professionisti in forma cooperativa sarebbero assoggettate al regime della trasparenza, secondo il quale il reddito prodotto dalla società tra professionisti viene attribuito ai soci quale reddito di lavoro autonomo e da questi tassato ai fini Irpef nella propria dichiarazione dei redditi.

8 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE Nel corso dell esame parlamentare dello schema di decreto, tuttora in corso, Confcooperative si è attivata per rendere opzionale e non obbligatorio il regime di trasparenza fiscale, sì da garantire la più ampia libertà di scelta ai professionisti in società, che eventualmente potranno liberamente scegliere tra regime delle società e regime del lavoro autonomo. E difatti evidente che la previsione di una siffatta opzione dovrebbe consentire, alle società tra professionisti in forma cooperativa, o di adottare il regime di tassazione per trasparenza, oppure di privilegiare l alternativo tradizionale sistema di tassazione basato sul reddito d impresa, l unico fino ad ora consentito.

9 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE (IN ITINERE) Art. 11 dello schema di Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (A.G. 99), attualmente all esame delle Commissioni parlamentari : 1. Alle società costituite ai sensi dell articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Emendamento proposto da Confcooperative: Inserimento della possibilità dell opzione per il regime di tassazione per trasparenza, prevedendo, dopo le parole «si applica», il seguente testo «su opzione, da esercitarsi ai sensi»

10 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE (IN ITINERE) Relazione governativa illustrativa all A.G. 99 «La disposizione in esame prevede che alle società costituite ai sensi dell articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applichi, anche ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all articolo 5, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito»

11 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE : NATURA DEL REDDITO In base all attuale inquadramento tributario (art. 81 del TUIR), il reddito prodotto dalla STP (anche in forma cooperativa) costituisce reddito d impresa, comeperaltroconfermatodall interpretazioneresal 8maggio 2014 dalla Direzione Centrale Normativa dell Agenzia delle Entrate, in sede di risposta ad interpello (preminenza della veste giuridica societaria) In base all art. 11 dell A.G., in applicazione del regime di tassazione per trasparenza (obbligatorio, ovvero scelto per opzione), il reddito attribuito ai soci è classificato come reddito di lavoro autonomo (preminenza della natura professionale dell attività svolta dai soci, rispetto alla natura commerciale del modello societario adottato)

12 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE (IN ITINERE): REGIME DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA In base all art. 11 dello schema di decreto legislativo A.G. 99, in ragione dell assimilazione delle s.t.p. alle associazioni professionali di cui all art. 5, co. 3, lett. c), del TUIR, e della conseguente riconducibilità del reddito prodotto dalla società in oggetto alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, la s.t.p. dovrebbe evidenziare nella propria dichiarazione dei redditi i dati necessari per la ripartizione del reddito complessivo tra i vari soci; ciascuno dei soci dovrà poi indicare e tassare ai finiirpef,nellapropriadichiarazione dei redditi, la quota del reddito della società risultante dalla dichiarazione di questa, proporzionalmente imputabile allo stesso; nel regime di tassazione per trasparenza, vi è l assenza di adempimenti tributari in capo ai singoli soci professionisti, i quali non sono tenuti né all emissione di fatture, né alla tenuta di registri contabili e fiscali, né all invio all Amministrazione Finanziaria di dichiarazioni e comunicazioni fiscali.

13 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE (IN ITINERE): REGIME DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA In base all emendamento proposto da Confcooperative al predetto art. 11, scaturisce la possibilità di una mera opzione per il regime di tassazione per trasparenza, e ciò dovrebbe garantire, ai soggetti che intendessero costituirsi come società tra professionisti, una maggiore flessibilità sul piano fiscale rispetto al sistema prospettato dall attuale, ufficiosa, formulazione legislativa. Invero, la previsione di una siffatta opzione consentirebbe, alle società tra professionisti in forma cooperativa, o di adottare il suddetto regime per trasparenza, oppure di privilegiare l alternativo, tradizionale, sistema di tassazione, basato sulla parallela imposizione del reddito tanto in capo alla cooperativa (quale reddito d impresa, in quanto la cooperativa è soggetto IRES ex art. 73, co. 1, lett. a), TUIR), quanto in capo ai soci professionisti (per il reddito di lavoro autonomo da questi conseguito, derivante dalle fatture da essi emesse per le prestazioni professionali rese alla cooperativa stessa).

14 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE: NATURA DEL REDDITO PRECEDENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione dell Agenzia Entrate n. 56/E del 4 maggio 2006: regime tributario delle società di ingegneria previste dall art. 90, co. 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006: reddito d impresa (Si intendono per:... b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale») Nella Risoluzione viene specificato che il reddito prodotto da tali società «rientra nella categoria del reddito d impresa per il solo fatto di essere realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica societaria». Dunque, «non assume rilevanza, ai fini della qualificazione del reddito dalle stesse prodotto, il presupposto oggettivo, essendo a tal fine determinante l esistenza del semplice presupposto soggettivo» Ciò posto, nella specifica fattispecie prospettatasirilevache,fermarestandolanatura professionale dell attività svolta dalla società di ingegneria, il corrispettivo dovuto dal soggetto istante che ha fruito della prestazione, non si configura per la società stessa come compenso per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta, bensì come ricavo, conseguito nell ambito dell attività propria della società di ingegneria, che concorre alla determinazione del reddito d impresa come componente positivo di reddito»

15 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE: NATURA DEL REDDITO PRECEDENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 118/E del 28 maggio 2003: regime tributario delle società tra avvocati, previste dagli artt. 16 e seguenti del D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001: reddito di lavoro autonomo (La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581»)

16 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE (IN ITINERE): NATURA DEL REDDITO Nella Risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003 viene specificato che «il generico rinvio alla disciplina delle società in nome collettivo dovrebbe operare nel senso di qualificare i redditi prodotti dalle società tra professionisti quali redditi d'impresa, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del TUIR il quale dispone che "i redditi delle società in nome collettivo da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale sono considerati redditi d'impresa».. «Tuttavia, la qualificazione commerciale della s.t.p. appare in contrasto con i caratteri che informano la specifica tipologia societaria di cui al decreto legislativo n In tal senso si esprime del resto esplicitamente la stessa relazione governativa al decreto legislativo, la quale in più occasioni afferma il carattere professionale della società. Sottolinea, infatti, che il richiamo alle norme sulla s.n.c. "non implica la qualificazione della società tra avvocati come società commerciale..". «Il rinvio alle disposizioni che regolano la società in nome collettivo opera ai soli fini civilistici, in quanto consente di determinare le regole di funzionamento del modello organizzativo, mentre ai fini fiscali, per ragioni di coerenza del sistema impositivo, occorre dare risalto al reale contenuto professionale dell'attività svolta. L'esercizio in forma comune dell'attività di avvocato, realizzato utilizzando il nuovo modello societario della s.p.t., deve pertanto, essere ricondotto nell'ambito del lavoro autonomo. In particolare, i redditi prodotti dalla s.p.t. costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49 del Tuir in quanto ad essi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma comune di arti e professioni di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) del medesimo testo unico. I compensi corrisposti alla s.t.p. sono inoltre soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell art. 25 del Dpr n. 600 del 1973»

17 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE (IN ITINERE): IRAP La bozza di norma sulla tassazione delle s.t.p. contiene anche un riferimento all IRAP, in quanto stabilisce che il regime fiscale delle associazioni professionali di cui all art. 5, co. 3, lett. c), del TUIR, deve applicarsi alle s.t.p. anche ai fini dell IRAP, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Come sottolineato dall IRDCEC nella Circolare n. 34/E del 19 settembre 2013 (intitolata Il regime fiscale e previdenziale delle società tra professionisti ), anche in questo caso la norma sembra ispirata dall esigenza di risolvere la discrasia tra natura commerciale del tipo societario e natura eminentemente professionale dell attività attraverso l esplicito riconoscimento del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Dunque, ai fini dell assoggettamento all IRAP occorrerebbe preliminarmente indagare la sussistenza del presupposto impositivo, sulla scorta dei medesimi principi individuabili per le associazioni professionali ex art. 5, co. 3, lett. c) del TUIR.

18 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE (IN ITINERE): IRAP Negli ultimi anni sono emersi due filoni interpretativi della Corte di Cassazione in merito all'assoggettamento al tributo regionale degli studi associati: secondo il primo filone, in forza del citato art. 2 del D.Lgs. 446/1997, l attività esercitata dal tali soggetti [le associazioni professionali n.d.r.] strutturalmente organizzati per la forma nella quale l attività stessa è svolta, costituisce ex lege presupposto d'imposta ( in ogni caso ), prescindendosi dal requisito dell'autonoma organizzazione (cfr. ordinanze n del 29/10/2010 e n del 22/10/2010); sulla base di un secondo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invece, l'esercizio in forma associata dell'attività professionale integrerebbe una circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (cfr. ord. n del 05/02/2008; sent. n del 24/06/2008, che richiama la sentenza n del 2007; in senso conforme sent. n del 25/05/2009; sent. n del 28/10/2009; ord. n del 07/06/2010; ord. n del 03/11/2010; ord. n del 26/07/2011). Dal canto suo, l Amministrazione Finanziaria, nella circolare n. 45/E del 13/06/2008 (parag. 8), è sembrata ambigua sul punto, limitandosi a richiamare alcuni pronunciamenti della citata giurisprudenza inerenti al requisito dell autonomia organizzativa nell ambito esercizio in forma associata della professione, e conclude ricordando che ai fini della tassazione IRAP vale il principio generale espresso dall art. 2 del D.Lgs. 446/1997, senza fornire ulteriori chiarimenti.

19 INQUADRAMENTO NORMATIVO FISCALE (IN ITINERE): IRAP Stante ciò, ove venisse accolta tout court la soluzione normativa sopra riportata secondo la quale le s.t.p., ancorché società commerciali, produrrebbero reddito di lavoro autonomo - ne deriverebbe anche per esse la facoltà/onere di dimostrare l'assenza di quei "vantaggi organizzativi" suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale, che si riscontra quando l esercizio in comune di un attività professionale è supportato da un insieme di mezzi e strutture tale che il reddito da sottoporre ad IRAP risulti potenziato dalla struttura organizzativa e non provenga dal solo lavoro professionale dei singoli. Qualora venisse ravvisata la soggettività passiva della società ai fini IRAP, inoltre, la modalità di determinazione della base imponibile delle s.t.p. discenderebbe dalla loro qualificazione ai fini delle imposte dirette, e non lascerebbe più dubbi, infatti, in ordine alla possibilità per le stesse di determinare il valore della produzione netta secondoleregoleprevisteperisoggettiesercenti arti e professioni dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anziché - a seconda del tipo societario utilizzato dalla s.t.p. in sede di costituzione - in base a quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 5-bis per le società, rispettivamente, di capitali e di persone (Circ. IRDCEC n. 34/2013).

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