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STATUTO ENAIP Trentino * * * * * I - Denominazione - Sede - Scopi art. 1 L ENAIP Trentino è promosso dalle ACLI Trentine ed opera in conformità agli indirizzi generali dell associazione e in base a quanto disposto dalle Leggi nazionali e dalle Leggi della Provincia Autonoma di Trento in materia di istruzione e formazione professionale e di settore. L ENAIP Trentino ha personalità giuridica privata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361. Svolge la propria attività in provincia di Trento ed in prevalenza a favore della Provincia Autonoma di Trento, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. L ENAIP Trentino aderisce all Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale (ENAIP) con sede in Roma. Ha sede in Trento. (Via Madruzzo 41). L'Ente non ha scopo di lucro. art. 2 L ENAIP Trentino, di seguito denominato Ente, persegue i seguenti scopi: a) la formazione volta all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione per come previsto dalla normativa in vigore; b) la formazione e aggiornamento professionale e la valorizzazione delle forze di lavoro (giovani e adulti) per tutti i settori delle attività produttive e dei servizi nonché la formazione, l aggiornamento e la riqualificazione professionale per il conseguimento di patenti di mestieri, di certificati di abilitazione professionale e di Alta Formazione Professionale; c) la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini nel quadro di un sistema di educazione permanente; d) l orientamento e la realizzazione di iniziative ed interventi connessi alle politiche attive del lavoro; e) l educazione alla convivenza ed all interculturalità intesa come accettazione e valorizzazione di ogni diversità in un ottica di integrazione ed inclusione sociale, formativa e professionale. art. 3 Per la realizzazione degli scopi suddetti l Ente, anche in collaborazione con gli altri settori e servizi specifici delle ACLI: a) istituisce centri permanenti, centri di formazione professionale, scuole e corsi di formazione professionale; b) promuove e organizza le attività di formazione

professionale rientranti nelle attribuzioni della Provincia Autonoma di Trento e quelle di preparazione e supporto delle stesse; c) promuove e realizza centri di servizi culturali, centri residenziali per l educazione degli adulti, corsi di scuola e cultura popolare ed ogni altra iniziativa rivolta alla promozione morale, culturale e civile dei lavoratori; d) organizza e svolge seminari, convegni, corsi residenziali, scuole di servizio sociale ed altre iniziative tendenti alla formazione pedagogica, tecnico-didattica ed all aggiornamento dei quadri ed insegnanti, oltre che degli animatori delle attività di educazione degli adulti; e) collabora con organismi pubblici e privati, su iniziative finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni; f) realizza iniziative finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale degli emigranti, degli immigrati, dei giovani ed adulti emarginati o a rischio di emarginazione, onde favorirne l integrazione sociale e l inserimento nel mondo del lavoro, elevandone il grado di occupabilità; g) realizza interventi nell ambito della formazione sul lavoro per la promozione, organizzazione e gestione delle attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, riqualificazione, reinserimento e ristrutturazione; h) attua informazione, orientamento e consulenza sulle opportunità formative e sulle tematiche del mercato del lavoro e sensibilizza sulle esigenze formative ad esso connesse, contribuendo alla definizione di percorsi personali inclusivi; i) stipula accordi, convenzioni, contratti o altre forme di collegamento o partecipazione con Associazioni, Enti e Società che possano realizzare, migliorare e completare l esercizio degli scopi sociali; j) può associarsi ad altri Enti o Cooperative di istruzione e formazione professionale, anche in forma di consorzio, per la realizzazione di iniziative attinenti al proprio scopo sociale; k) promuove e gestisce ogni altra attività idonea al perseguimento dei propri fini. art. 4 Possono far parte dell Ente quelle Associazioni, Fondazioni, Società anche cooperative ed Istituzioni che siano disposte ad aderire all Ente nell attuazione dei suoi fini istituzionali e ad osservare il presente Statuto. L ammissione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti. L esclusione di un associato può essere deliberata solo dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di tre

quarti dei componenti. art. 5 Per lo svolgimento delle proprie attività l Ente potrà avvalersi della collaborazione dell ENAIP Nazionale secondo modalità da stabilirsi in apposite convenzioni. L Ente, nel quadro della legislazione e delle disposizioni provinciali in materia di formazione professionale, potrà utilizzare le attività dell ENAIP Nazionale relativamente allo studio, ricerca, documentazione, informazione e sperimentazione. L Ente contribuisce, sulla base delle attività svolte, alla elaborazione della proposta formativa, pedagogicometodologica, espressa dall ENAIP Nazionale. L Ente può delegare l ENAIP Nazionale, o altro organo abilitato, a rappresentarlo in sede di contrattazione collettiva dei rapporti di lavoro del personale. II - Attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e di ogni altra attività affidata dalla Provincia Autonoma di Trento art. 6 L'ENAIP Trentino svolge attività di formazione ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, compresi i progetti di prosecuzione e sviluppo verticale dei curricoli quali i percorsi di quarto anno e di Alta Formazione Professionale, nonchè ogni altra attività affidata dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e successive regolamentazioni e modificazioni, assicurando parità di trattamento agli studenti che chiedono di iscriversi ai diversi corsi, in conformità alle disposizioni dettate dalla Provincia Autonoma di Trento. art. 7 Con riferimento al precedente art. 6, l'enaip Trentino: a. realizza le attività formative, nei diversi ambiti territoriali della provincia, utilizzando i propri Centri di Formazione Professionale (nel seguito CFP Enaip); b. adotta il Progetto Educativo dell'ente che esprime l'orientamento culturale, l'ispirazione di carattere etico e religioso, l'indirizzo pedagogico-didattico dell'istituzione paritaria; c. adotta il Progetto di Ente, quale strumento che dà attuazione al progetto educativo e che identifica l'offerta formativa, esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che l'istituzione adotta nella propria autonomia secondo quanto specificato nel successivo articolo 12; d. sostiene e garantisce la adozione annuale del Progetto di CFP Enaip, quale strumento predisposto dai Centri di

Formazione Professionale, che declina, nei diversi territori, in coerenza con il Progetto di Ente, l'offerta formativa, esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che viene adottata dal CFP. Il Progetto di CFP Enaip è approvato dal Collegio dei Docenti del Centro di Formazione Professionale; e. adotta un Regolamento che normi l'istituzione, il funzionamento e le funzioni di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica. In particolare, prevede che nei CFP Enaip siano presenti: - il Collegio dei Docenti con funzioni di programmazione didattica ed educativa; - i Consigli di Classe con funzioni di programmazione dell'attività della classe e di valutazione degli studenti; - gli altri organi che, in coerenza con la normativa adottata dalla Provincia Autonoma di Trento, favoriscano il coinvolgimento dei genitori degli studenti o coloro che esercitano la potestà sul minore e degli studenti nell'organizzazione e nella gestione del servizio formativo, nonché il coinvolgimento del mondo del lavoro, del territorio e delle Acli Trentine. art. 8 Nella accoglienza degli studenti l'enaip Trentino: a) accoglie l iscrizione di chi ne faccia richiesta, accettando il Progetto Educativo di Ente, e sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione al percorso di formazione professionale che intende frequentare. L'accoglimento dell'iscrizione avviene secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacità organizzative dell'ente; b) provvede all'integrazione ed inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali secondo quanto disposto dalla normativa in vigore; c) adotta un Protocollo di Accoglienza per gli studenti stranieri ed un approccio inclusivo ed interculturale, valido in tutti i CFP Enaip e coerente con la normativa in vigore. art. 9 Nella attuazione delle attività di cui al presente capo, l'enaip Trentino adotta, per la propria struttura, i criteri di funzionamento amministrativo e didattico stabiliti dalla Provincia Automa di Trento. In particolare: a) rispetta la normativa in vigore per quanto attiene i titoli di studio e le qualifiche corrispondenti ai requisiti di accesso previsti per l'assunzione di personale docente; b) garantisce la pubblicità dei propri atti in conformità con i principi di trasparenza e democraticità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale in vigore;

c) rispetta gli obiettivi, gli indirizzi, il coordinamento dell'attività formativa e sottosta alle tipologie e forme di controllo stabilite dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento; d) si dota di un sistema di controllo interno, sia di gestione che di qualità dell azione formativa ed educativa realizzata, individuando gli strumenti possibili di miglioramento continuo. III - Organi dell Ente e loro funzionamento art. 10 Sono organi dell Ente: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) la Giunta Esecutiva; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Direttore dell Ente. art. 11 Il Consiglio di Amministrazione è l organo cui compete la gestione dell Ente. E costituito da un numero di otto membri scelti con il criterio della competenza professionale ed è composto da: - n. 3 rappresentanti dei settori economici scelti dalla Presidenza Provinciale delle ACLI, se possibile fra gli ex allievi ENAIP; - n. 5 esperti scelti fra persone particolarmente competenti nel campo delle discipline formative, scelti dalla Presidenza Provinciale delle ACLI. Qualora risultino fra gli associati dell Ente anche Associazioni, Fondazioni, Società anche cooperative ed Istituzioni ammesse ai sensi del precedente articolo 4, il Consiglio di Amministrazione sarà aumentato a nove membri ed il nono membro sarà nominato a maggioranza relativa dai rappresentanti dei suddetti associati. Partecipano al Consiglio di Amministrazione il Direttore dell Ente e il Direttore Provinciale Amministrativo. Funge da Segretario il Direttore dell Ente o il Direttore Provinciale Amministrativo. La convocazione del Consiglio, con il relativo ordine del giorno, sarà trasmessa anche alla Direzione Nazionale delle ACLI, onde consentire la partecipazione di un suo rappresentante con funzioni consultive. art. 12 Spetta al Consiglio di Amministrazione: a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente; b) eleggere i membri della Giunta Esecutiva; c) nominare il Direttore dell Ente; d) determinare il compenso e gli elementi contrattuali del Direttore dell Ente;

e) determinare il compenso ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e degli Amministratori; f) approvare i regolamenti nei quali va disciplinata l organizzazione, l amministrazione e l articolazione territoriale dell Ente; g) deliberare in materia di affidamento e rinnovo degli incarichi del personale dirigente e direttivo, specificandone le funzioni e le responsabilità organizzative e amministrativo - finanziarie; h) deliberare in materia di organici, stato giuridicoeconomico e regolamenti del personale; i) deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti alla attuazione dei fini istituzionali dell Ente; j) adottare il Progetto Educativo di Ente che assume validità per tutte le attività promosse; k) approvare, in tempi utili per l'avvio dell'anno formativo successivo, il Progetto di Ente, che costituisce il documento previsto dall art. 30 comma 4 lettera e) della L.P. 7 agosto 2006 n 5, che dà attuazione al Progetto Educativo e che identifica l'offerta formativa dell'ente, costituendo riferimento per i Progetti di CFP Enaip il cui contenuto è conforme agli ordinamenti ed alla normativa provinciale in vigore; l) adottare il Regolamento degli Organi collegiali ed altri regolamenti che disciplinino l attività formativa del CFP Enaip ai fini delle attività previste al capo 2 del presente statuto; m) adottare il Bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell anno precedente e il Bilancio consuntivo, entro il 30 aprile dell anno successivo; n) deliberare le modifiche allo Statuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti, previo conforme indirizzo della Presidenza Provinciale delle ACLI e nel rispetto di quanto previsto nello Statuto Nazionale delle ACLI e dell ENAIP Nazionale; o) istituire specifici comitati per l approfondimento degli aspetti connessi con gli scopi dell Ente; p) deliberare sull acquisto e la permuta dei beni immobiliari, l accettazione di eredità, legati e donazioni e compiere ogni altro atto di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano attribuiti ad altri organi dell Ente; q) delegare parte delle funzioni di cui sopra ad altri organi dell Ente, stabilendone contenuti e durata; r) adempiere tutte le attribuzioni previste dalle leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità. art. 13 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, in via ordinaria almeno due volte l anno e, in via

straordinaria ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Presidente stesso o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. I membri, salvo casi di urgenza motivata, devono essere convocati con lettera da inviarsi almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione. La lettera di convocazione deve proporre l ordine del giorno della riunione. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo nei diversi casi previsti dal presente Statuto e sono rese pubbliche in attuazione della normativa vigente in materia. art. 14 Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale dell Ente nei confronti di terzi e in giudizio; b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva; c) tiene il collegamento con la Presidenza Provinciale delle ACLI e con l Enaip Nazionale; d) provvede, in conformità delle leggi e dei regolamenti, a quanto necessario per assicurare la continuità dell Ente; e) adotta, in caso di necessità ed urgenza, tutte le decisioni necessarie a salvaguardia e a tutela dell'ente, normalmente di competenza del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, informando tempestivamente il DIrettore dell'ente con l obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione successiva. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. art. 15 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, e da un Consigliere di Amministrazione. Partecipano alla Giunta Esecutiva il Direttore dell Ente e il Direttore Provinciale Amministrativo. Funge da Segretario il Direttore dell Ente o il Direttore Provinciale Amministrativo. La Giunta Esecutiva si riunisce ogni qualvolta venga convocata dal Presidente. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. art. 16 Spetta alla Giunta Esecutiva: a) predisporre le proposte relative alle decisioni che devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione; b) verificare l attuazione delle direttive e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; c) svolgere attività di monitoraggio periodico sulle attività, sull utilizzo delle risorse e sull andamento del

Bilancio; d) riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte in caso di urgenza per la ratifica; e) nominare il temporaneo sostituto del Direttore dell Ente e del Direttore Provinciale Amministrativo in caso di assenza prolungata; f) sovraintendere alla programmazione delle assunzioni ed alla predisposizione dei bandi per la selezione di personale; g) sovraintendere alla formulazione di affidamenti di servizi ed appalti; h) sovraintendere alle attività connesse con il piano di adeguamento delle strutture, proprie o in utilizzo, nonché dell'acquisto delle attrezzature; i) approvare e presidiare il piano di aggiornamento del personale; j) curare la fase di elaborazione e stipula di protocolli, intese, atti convenzionali, contratti che impegnino l'ente nei confronti di terzi, provvedendo ad informare il Consiglio di Amministrazione per le eventuali necessarie deliberazioni; k) delegare in tutto o in parte le funzioni di cui sopra ad altri organi dell Ente definendone i contenuti ed i tempi. art. 17 Il Direttore dell Ente: a) cura l esecuzione dei programmi e dei deliberati del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva; b) collabora con il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Consiglio di Amministrazione alla definizione degli obiettivi e dei programmi dell Ente ed alla valutazione dei risultati; c) coordina l insieme delle attività e dei servizi erogati dall Ente ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento gestionale dello stesso; d) firma tutti gli atti amministrativi che impegnino l Ente nei confronti di terzi; e) propone al Presidente l ordine del giorno per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva; f) predispone e illustra al Consiglio di Amministrazione il Bilancio preventivo e consuntivo coadiuvato dal Direttore Provinciale Amministrativo; g) attribuisce incarichi al personale dipendente ed ai collaboratori esterni, fatto salvo quanto previsto all art. 12, lettere f) e g); h) sovrintende all attività del Direttore Provinciale Amministrativo e dei Direttori dei Centri. art. 18 Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dalla Presidenza Provinciale delle ACLI ed è costituito da tre membri effettivi iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 oppure, se non iscritti, in possesso dei requisiti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 266 e successive modificazioni; Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dalla Presidenza Provinciale delle ACLI e deve essere iscritto al registro dei Revisori dei Conti. Coordina l'attività dell'organo. art. 19 Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono riconfermabili. Essi decadono per eventuale revoca da parte della Presidenza Provinciale delle ACLI o per revoca da parte degli Enti designanti o per dimissioni e, in ogni caso, alla effettuazione del Congresso Provinciale delle ACLI Trentine, rimanendo in carica fino all insediamento del nuovo organismo per la normale amministrazione. IV - Ordinamento finanziario art. 20 Il patrimonio dell Ente è costituito: a) dai beni immobiliari, mobiliari e dai valori di qualunque specie che a qualsiasi titolo pervengano all Ente; b) dal fondo di dotazione, dai fondi di riserva e dagli eventuali avanzi di gestione; c) dalle somme, diverse dalle precedenti, destinate a formare speciali riserve di accantonamento; Per lo svolgimento delle proprie attività l Ente dispone altresì delle strutture e delle attrezzature poste a disposizione, con apposita convenzione, dall ENAIP Nazionale e da istituzioni pubbliche e private. art. 21 Le entrate dell Ente sono costituite: a) da un contributo annuo delle ACLI Provinciali nella misura da stabilirsi dalla Presidenza Provinciale delle ACLI; b) da contributi dell Ente Provincia Autonoma di Trento o altri Enti e Istituzioni; c) dalle somme, destinate dall Ente Provincia Autonoma di Trento e da altri Enti pubblici e privati per la gestione delle attività specifiche regolate da appositi contratti di servizio, convenzioni, forme di affidamento; d) da contributi annui di Enti ed Associazioni aderenti all Ente nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione; e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite

patrimoniali; f) da proventi derivanti da eventuali lasciti e donazioni; g) da altre sovvenzioni e contributi concessi da Enti pubblici e privati; h) da incassi per servizi a favore di terzi. art. 22 Il patrimonio dell Ente, compresi gli eventuali avanzi di gestione, può essere investito: a) in attività di potenziamento dell Ente; b) in beni immobili destinati al funzionamento degli uffici o a sedi permanenti per la propria attività istituzionale; c) in attrezzature necessarie al perseguimento dei propri fini; d) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al più alto rendimento; e) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico o di notoria solidità; f) in partecipazioni in enti e Società promossi dalle ACLI Trentine e in altri Enti senza scopo di lucro. E fatto divieto per l Ente di distribuire ai Soci, agli Associati o ai partecipanti anche in modo indiretto utili di esercizio o avanzi di gestione nonché le riserve o il capitale, salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 24. Rimane l obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionali. art. 23 L esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e cessa il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre va predisposto il Bilancio preventivo ed entro il 30 aprile quello consuntivo dell esercizio annuale. Il Bilancio preventivo e consuntivo vengono inviati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della seduta del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvarli. Il Bilancio dell Ente è pubblico. Per quanto riferito alle attività realizzate in attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e di ogni altra attività assegnata dalla Provincia Autonoma di Trento in regime di parità formativa, fatte salve le disposizioni nazionali e provinciali in materia, l Ente garantisce, all interno del Bilancio, separazione contabile rispetto alle altre attività gestite. Inoltre, nel rispetto del principio di trasparenza e democraticità, il relativo bilancio è trasmesso alla struttura provinciale competente, esposto all'albo pretorio

dell'ente e reso accessibile con la pubblicazione sul sito web dell'enaip Trentino. art. 24 L Ente può essere sciolto o liquidato con deliberazione della Presidenza Provinciale delle ACLI che nominerà da uno a tre liquidatori determinandone i poteri e l eventuale compenso. In caso di scioglimento o liquidazione dell Ente, il suo patrimonio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sarà devoluto alle ACLI Trentine che dovrà destinarlo ad attività di carattere formativo - sociale all interno del territorio della provincia nel rispetto delle norme in vigore. Trento, 26 maggio 2009 F.to: Bozza Gianluigi F.to: Marco Dolzani (L.S.)