CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GROSSETO REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE



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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GROSSETO REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (approvato con deliberazione n. 171 adottata dalla Giunta camerale in data 21 ottobre 2001)

INDICE Titolo I Principi generali Art. 1 - Oggetto del regolamento pag. 3 Art. 2 - Criteri generali pag. 3 Art. 3 - Regolamentazione di singoli istituti pag. 3 Art. 4 - Fabbisogno di personale e dotazione organica pag. 4 Titolo II Selezione del personale dall esterno Art. 5 - Criteri e tipologie delle selezioni pag. 4 Art. 6 - Requisiti per l accesso pag. 5 Art. 7 - Selezioni pubbliche pag. 7 Art. 8 - Corso - concorso pag. 7 Art. 9 - Preselezione pag. 8 Art. 10 - Titoli di studio e professionali per l accesso alle selezioni pag. 8 pubbliche Art. 11 Commissioni giudicatrici composizione Art. 12 Incompatibiltà pag. pag. 9 9 Art. 13 - Assunzioni a tempo determinato o mediante altre forme contrattuali flessibili pag. 10 Art. 14 - Accesso per mobilità tra enti pag. 10 Titolo III Procedimento di selezione Art. 15 - Contenuti del bando di selezione pag. 11 Art. 16 - Domanda e documenti per l ammissione alle selezioni pag. 12 Art. 17 - Processo verbale delle operazioni d esame e formazione delle graduatorie pag. 13 Titolo IV Selezione del personale dall interno Art. 18 Ambito di applicazione pag. 14 Art. 19 Procedure di selezione pag. 14 Titolo V Accesso alla qualifica dirigenziale Art. 20 Criteri generali pag. 15 Art. 21 Requisiti per l accesso pag. 15 Art. 22 - Fase di prima applicazione pag. 15 Titolo VI Disposizioni finali Art. 23 - Disposizioni finali pag. 16 2

TITOLO I Principi generali Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina, in base alle leggi e ai contratti collettivi, le modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane nella Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Grosseto. Art. 2 Criteri generali I processi di acquisizione e sviluppo delle risorse umane si ispirano ai seguenti criteri: a) pianificazione delle attività di reclutamento, selezione e sviluppo del personale; b) trasparenza, imparzialità ed efficacia delle procedure di reclutamento, selezione e sviluppo, in termini di evidenza, snellezza e tempestività; c) valutazione e sviluppo continuo del potenziale di crescita professionale del personale in servizio; d) realizzazione di percorsi formativi e adozione di ogni altra utile strategia diretta all adeguamento delle competenze professionali rispetto alle posizioni ricoperte dal personale in servizio. Art. 3 Regolamentazione di singoli istituti Quanto non esplicitamente previsto dalle disposizioni che seguono è oggetto di specifici atti di organizzazione emanati dalla Giunta, dal Segretario Generale ovvero dai dirigenti, secondo le rispettive competenze, sulla base delle norme, dei contratti collettivi e dei principi desumibili dal presente Regolamento. Art. 4 Fabbisogno di personale e dotazione organica 1. Il fabbisogno di personale viene definito annualmente dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, nell ambito della programmazione triennale, in relazione agli obiettivi e ai programmi dell Ente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 2. Il piano annuale del fabbisogno di personale contiene la previsione dei posti vacanti, o che si renderanno tali nel periodo considerato, e stabilisce: 3

a) la quota di essi che si intende ricoprire mediante selezione interna, conseguentemente alla valutazione delle competenze del personale in servizio; b) le quote di essi che si intendono ricoprire mediante selezione pubblica e mobilità dall esterno; c) il contingente di personale da assumere a tempo determinato o con ricorso ad altre tipologie di lavoro flessibile. 3. Il piano annuale prevede, altresì, la necessità eventuale di dotare l Ente di figure professionali che, ancorché inquadrate nei profili dell ordinamento professionale, vadano a ricoprire posizioni alle quali si connette il possesso di competenze particolari e specialistiche. 4. Il fabbisogno di personale, definito ai sensi dei precedenti commi, costituisce la dotazione organica dell Ente per il periodo di riferimento. TITOLO Il Selezione del personale dall esterno Art. 5 Criteri e tipologie delle selezioni 1. L accesso dall esterno all impiego nella Camera di Commercio di Grosseto avviene: a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami; b) per corso-concorso; c) per selezione attraverso procedure volte alla verifica della professionalità richiesta rispetto al profilo da ricoprire, anche congiuntamente alla valutazione del potenziale; d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell obbligo, facendo salvi gli ulteriori eventuali requisiti prescritti per specifiche professionalità indicati nel provvedimento attuativo della selezione; e) mediante chiamata degli iscritti nelle apposite liste di collocamento degli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n 68/1999, previa verifica 4

della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, e salva l applicazione delle disposizioni dell art. 11 della stessa legge; f) mediante procedura di mobilità tra enti, secondo i criteri di cui all art. 14 del presente Regolamento. 2. La scelta della specifica procedura di selezione è effettuata in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi del piano annuale di cui all art. 4. 3. Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o con ricorso ad altre tipologie di lavoro flessibile avvengono nel rispetto dei principi del presente titolo e delle disposizioni legislative e contrattuali, secondo le modalità previste dall art. 13 del presente Regolamento. 4. Tutte le procedure di selezione sono svolte con modalità che ne garantiscono l imparzialità, l economicità e l efficacia ricorrendo, ove necessario, all ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione. Art. 6 Requisiti per l accesso 1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche per l accesso agli impieghi della Camera di Commercio di Grosseto i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana o di altri paesi appartenenti all Unione Europea, fatte salve le eccezioni disposte dalle normative vigenti; b) maggiore età; c) idoneità fisica all impiego, con facoltà di esperire appositi accertamenti da parte dell Ente; d) godimento dei diritti civili e politici; e) non aver riportato provvedimenti di destituzione o di dispensa dall impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell accertamento che l impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; f) titolo di studio richiesto per la categoria ed il profilo professionale cui afferisce il posto messo a selezione o titoli di studio specifici per la copertura di posizioni alle quali si connette il possesso di competenze particolari e specialistiche; g) regolare situazione nei confronti degli obblighi di leva. 5

2 Per l ammissione a particolari profili professionali o a posizioni che comportino il possesso di competenze particolari e specialistiche, il bando di concorso può prescrivere ulteriori requisiti, in aggiunta a quelli elencati al comma 1; nel bando vengono, altresì, definiti gli eventuali specifici titoli d accesso al profilo per il quale è indetta la selezione. 3 L Ente si riserva, peraltro, di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l ammissibilità all impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato contro la persona oppure contro la pubblica amministrazione, dell attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a selezione. 4 I cittadini degli Stati membri dell Unione Europea possono accedere agli impieghi purché, in aggiunta ai requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, fatta eccezione della cittadinanza italiana, abbiano: a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; b) adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove di esame o con specifica prova qualora la selezione sia indetta per soli titoli. Non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l accesso ai posti di livello dirigenziale. E richiesto altresì il possesso della cittadinanza italiana per l esercizio di funzioni che comportino l elaborazione, la decisione, l esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi nonché per le funzioni di controllo di legittimità e di merito. 5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 6. L accertamento del possesso dei requisiti dei candidati può essere effettuato dopo le prove selettive e per i soli candidati utilmente collocati in graduatoria. 7. L esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni tempo, anche dopo l avvio delle prove di selezione. 8. Il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta da parte dell Ente il diniego alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il vincitore della selezione risultato idoneo alle prove d esame. 6

Art. 7 Selezioni pubbliche Le selezioni pubbliche possono essere articolate sulla base di una pluralità di momenti valutativi, strutturati in modo diversificato in relazione alla peculiarità del profilo oggetto della selezione e alla complessità delle competenze professionali della categoria nella quale il profilo stesso è collocato. I distinti momenti valutativi, disgiunti e non necessariamente tutti presenti, sono stabiliti nel bando di selezione e possono avere ad oggetto: a) la partecipazione a significative esperienze formative; b) le esperienze professionali e di lavoro adeguatamente documentate, con particolare riferimento ai risultati conseguiti e alle capacità professionali e gestionali dimostrate; c) le prove di capacità finalizzate a verificare la idoneità allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo oggetto della selezione, per i profili delle categorie A e B; d) le prove tecniche, per i profili delle categorie C e D; le prove possono consistere nella redazione di un elaborato, di un progetto, di uno o più pareri nella formulazione di atti amministrativi o tecnici o di gestione con i poteri del privato datore di lavoro, nella risposta a più quesiti a risposta multipla con risposta predefinita o, infine, a quesiti a risposta sintetica; e) le prove e i test psico-attitudinali per i profili di categoria D; le prove e i test sono finalizzati alla verifica delle attitudini del candidato all assolvimento di compiti caratterizzati da elevato livello di iniziativa e autonomia, e sono elaborati e somministrati avvalendosi della collaborazione di esperti esterni; f) la prova orale o colloquio che, per le categorie C e D, deve tendere ad accertare la più elevata idoneità culturale e professionale del candidato con riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto di selezione, nonché le potenzialità relative agli aspetti dell analisi, della valutazione, della direzione e dei controlli, per i profili di categoria D. Per le categorie B, C e D, è inoltre previsto, nel programma d esame, l accertamento, opportunamente graduato, della conoscenza dell uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera. Art. 8 Corso-concorso Il corso-concorso consiste in una selezione di candidati per l ammissione ad un 7

corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi ed organizzato su base territoriale o nazionale dall Unione italiana delle Camere di Commercio o, su mandato della Camera di Commercio, da struttura pubblica specializzata in attività di formazione e selezione del personale della pubblica amministrazione. Il bando definisce, in base alla categoria ed alle mansioni relative ai posti da ricoprire, le prove selettive, la durata ed i programmi del corso. Al termine del corso un apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti dello corso stesso, procede ad esami scritti e/o orali con predisposizione della graduatoria di merito per il conferimento dei posti. Il numero dei posti disponibili per il corso è maggiorato del 30%, arrotondato per eccesso, rispetto ai posti messi a concorso. Ai partecipanti al corso può essere concessa una borsa di studio. Ai dipendenti della Camera di Commercio di Grosseto, partecipanti al corso, viene conservato il trattamento economico in godimento. La partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario d obbligo. Art. 9 Preselezione Per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, l Ente può procedere a forme di preselezione sulla base dei titoli espressamente indicati dal bando per tale finalità di selezione. Di norma, il numero degli ammessi, dopo le preselezioni, non può essere inferiore a cinque volte il numero dei posti da conferire. Art. 10 Titoli di studio e professionali per l accesso alle selezioni pubbliche I titoli di studio o professionali per l accesso dall esterno agli impieghi dell Ente sono i seguenti: categoria A : licenza di scuola media inferiore (o dell obbligo) e qualificazione professionale, se richiesta; categoria B : licenza di scuola media (o dell obbligo ) e qualificazione professionale, eventualmente accompagnata da particolari titoli abilitativi per il profilo professionale da ricoprire; categoria C: diploma di scuola secondaria superiore; 8

categoria D: diploma di laurea breve o diploma di laurea; Per i cittadini degli stati membri dell UE l equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti. I bandi per le selezioni pubbliche stabiliscono esattamente la natura e la tipologia dei requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti anche in aggiunta a quelli sopra elencati, dai candidati in relazione ai contenuti peculiari dei profili oggetto della selezione o delle posizioni da ricoprire. Art. 11 Commissioni giudicatrici - composizione Le commissioni giudicatrici delle selezioni previste nel presente Regolamento sono nominate con provvedimento del Segretario Generale e sono composte da: il Segretario Generale, o altro dirigente camerale, con funzioni di Presidente; due o più esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra: funzionari della pubblica amministrazione di categoria non inferiore al posto messo a concorso, docenti o esperti esterni; Le commissioni potranno essere integrate con un esperto di comprovata esperienza in tecniche di valutazione e selezione del personale. In caso di impossibilità sopravvenuta a portare a termine l incarico o di dimissioni di componenti effettivi, il Segretario Generale provvede con proprio atto alla loro sostituzione senza che ciò comporti la rinnovazione delle operazioni di selezione già effettuate. Almeno un terzo dei posti dei componenti della Commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell amministrazione in possesso di adeguata qualificazione. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, per le prove speciali sull uso della strumentazione informatica e per le materie speciali. Art. 12 Incompatibilità Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici: i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i componenti delle Giunte e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e delle Camere di Commercio; i componenti degli organi direttivi nazionali e 9

a qualsiasi livello organizzativo territoriale, di partiti, movimenti politici, associazioni sindacali e di rappresentanza di lavoratori comunque denominati. I componenti, presa visione dell elenco dei candidati, sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza di incompatibilità in quanto tra essi e i candidati non sussiste vincolo di coniugio, né rapporto di parentela fino al quarto grado od affinità fino al secondo grado né convivenza abituale. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni giudicatrici. L incompatibilità, iniziale o sopravvenuta, determina la decadenza dall incarico. Art. 13 Assunzioni a tempo determinato o mediante altre forme contrattuali flessibili Nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento di personale di cui all art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle normative contrattuali e di legge disciplinanti i vari istituti, le assunzioni a tempo determinato o con ricorso ad altre forme di lavoro flessibile avvengono secondo le procedure selettive previste nel presente Regolamento. Tali procedure, per garantire l economicità e la celerità di espletamento in relazione anche alle fattispecie contrattualmente previste, al profilo professionale da ricoprire ed alla durata del rapporto di lavoro, potranno essere opportunamente semplificate per tipologia e contenuto della prova e per numero di candidati ammissibili. Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, al termine della procedura selettiva, viene formata una graduatoria la cui validità viene stabilita nel bando di selezione, ferma restando la facoltà dell Ente di prorogare, con il consenso del lavoratore, il termine del contratto stesso nei casi previsti dalla normativa vigente. Per quanto non previsto, si rinvia, in quanto compatibili, alle norme contrattuali e a quelle del presente Regolamento.. Art. 14 Accesso per mobilità tra enti Il ricorso alla mobilità del personale con enti diversi risponde ad esigenze di servizio e persegue l obiettivo di accelerare e rendere maggiormente economiche le procedure di ricerca ed acquisizione delle risorse umane e di favorire scelte professionali o personali dei propri dipendenti, qualora le stesse non risultino incompatibili con i propri interessi organizzativi e gestionali. L Ente adotta, ove opportuno o richiesto dalle norme vigenti, accordi di mobilità 10

con altre amministrazioni o enti al fine di agevolare la mobilità del personale. TITOLO IlI Procedimento di selezione Art. 15 Contenuti del bando di selezione Le selezioni esterne sono indette con atto del Segretario Generale da pubblicarsi all Albo Camerale. Il bando potrà prevedere ulteriori modalità di pubblicità al fine di garantire la più ampia diffusione. Il bando di selezione deve indicare: il numero, la categoria e il trattamento economico annuo lordo delle posizioni messe a selezione; il numero dei posti riservati agli aventi diritto a norma delle vigenti disposizioni legislative; i requisiti soggettivi generali per l ammissione dei candidati e i requisiti specifici per il posto oggetto di selezione; i titoli che danno luogo a precedenza e/o preferenza a parità di punteggio, nonché le modalità della loro presentazione; le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche o tecnico-pratiche o dei test attitudinali e le relative modalità di svolgimento; gli eventuali titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile per categoria e le modalità di presentazione degli stessi; la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove e la ripartizione del punteggio massimo complessivo fra le prove pratiche, scritte, le prove orali e i titoli; i termini e le modalità per la compilazione e la presentazione della domanda di ammissione alla selezione con l elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa, per la firma della medesima, nonché le modalità dell avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche; al bando è allegato il fac-simile della domanda; l indicazione dell eventuale prova di preselezione e dei relativi elementi di valutazione; 11

la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l accesso al lavoro come anche previsto dall art. 57 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione. Art. 16 Domanda e documenti per l ammissione alle selezioni Per l ammissione alla selezione i concorrenti debbono presentare una domanda, a mezzo raccomandata ovvero consegnata a mano, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, indirizzata alla Camera di Commercio di Grosseto, e nella quale, secondo le norme vigenti, sono tenuti a dichiarare: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito; b) l indicazione della procedura di selezione alla quale intendono partecipare; c) il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea); d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; e) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà essere dichiarata la relativa inesistenza; f) per i cittadini italiani soggetti all obbligo di leva, la posizione nei riguardi di tale obbligo; g) il titolo o i titoli di studio posseduti; h) i titoli che danno diritto a fruire della riserva se prevista dal bando; i) l appartenza a categorie con diritto a preferenza ai sensi della normativa vigente; i) il possesso di ogni altro requisito, generale o specifico, previsto dal bando di selezione facendone specifica e analitica menzione; l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni nonché le cause dì risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; k) l eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la partecipazione agli esami e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione. Le domande non compilate in conformità allo schema allegato al bando non saranno prese in considerazione. 12

Art. 17 Processo verbale delle operazioni d esame e formazione delle graduatorie Di tutte le operazioni di selezione e delle decisioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Nelle selezioni per titoli e prove d esame, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri da parte della Commissione, viene effettuata nei confronti dei soli candidati che si sono presentati a sostenere le prove scritte o tecniche o tecnico-pratiche e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati o comunque prima che si pervenga alla identificazione degli autori dei medesimi. Conseguono l ammissione, a seconda dei casi, ai test psico-attitudinali e al colloquio, i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte o pratiche o tecnico-pratiche una valutazione di almeno 21/30 o equivalente, fermo restando il preventivo superamento del test psico-attitudinale, ove previsto. Ai candidati che conseguono l ammissione al colloquio deve essere data comunicazione con l indicazione del voto o dei voti riportati. L avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo. I colloqui devono svolgersi in un aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione; al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui, la Commissione giudicatrice forma l elenco dei candidati esaminati, con l indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La graduatoria finale di merito dei candidati è formata dalla Commissione secondo l ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sommando i punteggi ottenuti nelle singole prove o nei test nonché quelli eventualmente attribuiti ai titoli. Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore al 30% del punteggio massimo attribuibile alle altre prove di selezione, ivi compresi i test psicoattitudinali. In caso di parità di punti, si tiene conto delle preferenze previste dall art. 5 del D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. n.693/96 e di quanto stabilito dalla L. n. 191/98, relativamente al più giovane di età. 13

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente oggetto della selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono approvate dal Segretario Generale e sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dal bando di concorso. Le graduatorie rimangono efficaci per un triennio dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione delle stesse e possono essere utilizzate, otre che per la copertura di posti messi a concorso, anche per altri posti che successivamente dovessero rendersi disponibili a vario titolo, sulla base dei fabbisogni individuati nella programmazione triennale di cui all art. 4. TITOLO IV Selezione del personale dall interno Art. 18 Ambito di applicazione La valorizzazione professionale dei dipendenti di ruolo dell Ente avviene anche mediante selezioni interne ad esse riservate, nell ambito delle disponibilità in organico esistenti ed a tale finalità destinate con il piano annuale di cui all art. 4, comma 2, conseguentemente alla valutazione delle competenze e delle capacità, anche potenziali, del personale. Art. 19 Procedure di selezione Le selezioni interne sono disciplinate con Regolamento del Segretario Generale, tenendo conto dei principi e dei criteri previsti dal Titolo I del presente Regolamento. TITOLO V Accesso alla qualifica dirigenziale 14

Art. 20 Criteri generali L accesso alla qualifica dirigenziale, sia a tempo determinato che indeterminato, avviene, nel limite dei posti disponibili, per concorso pubblico per esami o per titoli ed esami, fatta salva la procedura di prima applicazione di cui al successivo art. 22 del presente Regolamento. Per quanto non specificatamente disposto nel presente titolo, ed in particolare con riferimento alle modalità ed al procedimento di selezione nonché alle commissioni giudicatrici, sono richiamate, per quanto applicabili, le disposizioni dei titoli II e III del presente Regolamento. Art. 21 Requisiti per l accesso Ai concorsi per l accesso alla qualifica dirigenziale possono accedere i soggetti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli di cui all art. 6: 1) dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; per i dipendenti di Camere di Commercio, reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni; 2) possesso della qualifica di dirigente in pubbliche amministrazioni, oltre che del diploma di laurea, e svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno un biennio; 3) possesso della qualifica di dirigente in strutture private, oltre che del diploma di laurea, e svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio. In relazione alle caratteristiche professionali della posizione da coprire, possono essere previsti nel relativo bando ulteriori requisiti professionali e specifici titoli di studio. Art. 22 Fase di prima applicazione In fase di prima applicazione del presente Regolamento, è consentita l attivazione di una procedura concorsuale riservata al personale interno, per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nella dotazione organica, che non siano destinati all accesso dall esterno in sede di determinazione annuale del fabbisogno di personale. A tale procedura concorsuale può accedere il personale di ruolo appartenente alla 15

categoria D in possesso dei seguenti requisiti: anzianità di servizio nella categoria D o corrispondente ex qualifica funzionale settima ed ottava, di almeno otto anni; possesso del diploma di laurea in una delle discipline previste dal bando di concorso. TITOLO VI Disposizioni finali Art. 23 Disposizioni finali 1) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all Albo camerale. 2) Dalla sua entrata in vigore, sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con il presente Regolamento. Per quanto non specificatamente disposto dal presente Regolamento, sono richiamate e fatte proprie le disposizioni di cui al D.Lgs. n 165/2001 recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al D.P.R. n. 487/94 Regolamento recante norme sull accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, al D.P.R. n. 324/2000 Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell art. 28, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. 16