Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015



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Transcript:

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini per richiedere l accesso al Fondo di garanzia dei crediti nei confronti della PA prevedendone l attivazione a 180 giorni dalla cessione. Come noto, infatti, coloro che sono titolari di crediti nei confronti della PA possono accedere a seguito di una procedura di certificazione alla cessione del credito con un tasso di sconto particolarmente agevolato (1,9 o 1,6% a seconda che la somma ecceda o meno i 50.000 euro, con una particolare modalità di ridefinizione per far fronte alle carenze di liquidità), garantito dallo Stato. Proprio con riferimento al Fondo di Garanzia, e per garantire in ogni caso la solvibilità del credito, viene stabilito che il termine di intervento del fondo decorre dal 180 giorno dalla data di cessione nell ipotesi in cui il giorno indicato nella certificazione cada successivamente: di conseguenza, il termine per inviare l intimazione di pagamento potrebbe risultare ridotto rispetto a quanto originariamente previsto dalla scadenza indicata dalla certificazione. Considerata la nuova semplificazione a favore della fruizione dell istituto, di seguito ne illustriamo, la disciplina alla luce della più recenti modifiche normative.

Premessa Con il DM 11.03.2015 sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del Fondo che garantisce il pagamento dei crediti alle PA ceduti dai fornitori a Banche ed altri intermediari finanziari. La modifica, che assicura una disciplina di maggior favore per i predetti intermediari, garantisce un più rapido intervento del Fondo per agevolare nella maggiore misura possibile la smobilitazione dei crediti. Di conseguenza, grazie alla modifica apportata all intervento del Fondo di garanzia, si moltiplicano le possibilità, per i fornitori titolari di crediti certificati, di richiedere ed ottenere la liquidazione dei crediti presso gli sportelli delle banche e degli altri intermediari. Di seguito, illustriamo le disposizioni concernenti la certificazione dei crediti delle PA e la liquidazione delle somme tramite sconto. Cenni sulla certificazione Nel nostro ordinamento è stato messo a punto un sistema di certificazione attraverso il quale l impresa creditrice nei confronti della Pubblica Amministrazione può ottenere l attestazione che il credito vantato ha carattere di certezza, liquidità ed esigibilità. L obbiettivo della certificazione è garantire la pronta liquidazione del credito con una delle soluzioni a tal fine elaborate. I crediti possono essere certificati solamente se rispettano le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità sopra menzionate. Secondo i chiarimenti forniti dal MEF, il credito: è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionato secondo le forme e le procedure prescritte dalla legislazione vigente; Osserva Ai fini della certificazione, il requisito della certezza sussiste se il credito attiene a un'obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa registrato sulle scritture contabili. è da considerarsi liquido un credito quantificato nel suo esatto ammontare e riconducibile agli elementi del titolo giuridico sottostante; è da considerarsi esigibile se non vi sono fattori impeditivi del pagamento quali un'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva. 1

Osserva Il procedimento di certificazione avviene attraverso la piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La piattaforma consente la registrazione delle amministrazioni e degli enti e permette ai titolari dei crediti di accreditarsi di presentare le istanze per il rilascio delle relative certificazioni. CREDITO PA Certo Liquido Esigibile CERTIFICABILE Avvio procedura di certificazione Il meccanismo di certificazione, come accennato, è strutturale alla liquidazione dei crediti, che può avvenire con le seguenti modalità: attraverso la compensazione del credito con altre passività dell impresa nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni; sono state stanziate, con vari provvedimenti, risorse per il pagamento dei crediti attraverso l anticipo delle somme da parte dello Stato; viene riconosciuta la possibilità di anticipo e sconto tramite banche e intermediari finanziari. Osserva Si deve segnalare, anche se non consiste in una liquidazione vera e propria ma ad una funzionalità aggiuntiva della certificazione, la possibilità di utilizzare la certificazione dei crediti per ottenere il DURC anche in caso di irregolarità di carattere contributivo. La procedura di certificazione deve essere avviata su impulso del soggetto titolare del credito con apposita istanza: entro 30 giorni dalla ricezione, la PA deve certificare che il relativo credito è certo, liquido ed esigibile ed indicare la data prevista per il pagamento. Se entro 30 giorni dalla data della richiesta la PA non ha provveduto a pagare il credito, oppure non ne ha rilevato l insussistenza o l inesigibilità e non ha rilasciato la certificazione, il creditore può richiedere la nomina di un commissario ad acta. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti 2

della stessa amministrazione, il credito può essere certificato al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante, opponibile esclusivamente da parte. CREDITO PA Certo Liquido Esigibile CERTIFICABILE Avvio procedura di certificazione CERTIFICAZIONE Compensazione del credito Anticipo e sconto tramite intermediari Utilizzo per ottenere il DURC Anticipo e sconto Attraverso l intervento di una banca o di un intermediario finanziario, le disposizioni attualmente in vigore riconoscono la possibilità, per il titolare del credito, di ottenere la sua smobilitazione attraverso l anticipo o la cessione del credito. Per quanto riguarda, in particolare, l anticipo del credito senza cessione verso la pubblica amministrazione è prevista la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per le PMI. La garanzia diretta del Fondo è concessa ai soggetti beneficiari finali aventi sede legale o operativa sul territorio nazionale fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito verso la pubblica amministrazione. Con la certificazione del credito, la pubblica amministrazione accetta la possibilità che questo venga ceduto a banche o intermediari finanziari. Al riguardo, si segnala che il DL n. 66/2014 ha introdotto agli articoli 37 e 38-bis alcune misure volte a favorire la cessione dei crediti certificati. In particolare, l'articolo 37 ha introdotto la garanzia dello Stato per i debiti di parte corrente certi, 3

liquidi ed esigibili delle amministrazioni diverse dallo Stato maturati al 31 dicembre 2013 e già certificati al 24 aprile 2014. Il DM del 27 giugno 2014 ha stabilito che per le operazioni di cessione non può essere richiesto uno sconto: superiore all'1,90 per cento dell'ammontare complessivo del credito certificato in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere; superiore all 1,60 per cento quando l'ammontare complessivo dell'operazione di cessione supera 50 000 euro e per la parte eccedente tale soglia. Le misure del tasso di interesse, a fronte di temporanee carenze di liquidità delle amministrazioni debitrici, possono essere modificate. In questi casi la misura massima dei tassi di interesse è commisurata a quella relativa alle operazioni di mutuo con onere di ammortamento a carico del bilancio dello stato. ANTICIPO E CESSIONE Anticipo Viene garantito dal fondo PMI l 80% dell ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito verso la PA Sconto Il tasso di sconto è pari all 1,9% all anno per i crediti di importo fino a 50.000 euro. Per la quota eccedente i 50.000 euro viene applicato un tasso di sconto fino all 1,60%. Con la modifica apportata dal decreto citato in premessa, la garanzia dello stato sarà attivabile a decorrere dal termine indicato dalla certificazione, o se più favorevole dal 180 giorno dalla cessione del credito, anche in caso di mancato pagamento anche parziale degli importi. Allo scadere di uno dei due termini previsti, iniziano a decorrere i 90 giorni per trasmettere alla PA interessata l intimazione di pagamento per l attivazione della tutela. Mancato pagamento Scade il termine previsto dalla certificazione (se inferiore) decorrono 180 giorni dalla cessione del credito. Decorrono i 90 giorni per l intimazione di pagamento 4