Facoltà di Scienze Politiche



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Università degli Studi di Siena Facoltà di Scienze Politiche Regolamento didattico di Facoltà (Emanato con Decreto Rettorale n. 1412/2000-01 del 18.09.2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 novembre 2001, modificato con D.R. n. 735 del 20.05.2003, pubblicato nel B.U. n. 45 del 30 luglio 2003, integralmente modificato con D.R. n. 127 del 16 novembre 2009; pubblicato nel B.U. n. 84; e modificato con D.R. n. 668 dell 8 febbraio 2010, pubblicato nel B.U. n. 85) TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ART. 1 CORSI DI LAUREA 1. Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell Università degli Studi di Siena sono istituiti e attivati i corsi di laurea in Scienze dell Amministrazione (classe L-16), Scienze Politiche (classe L-36), Scienze del Servizio Sociale (classe L-39), e i corsi di laurea magistrale in Scienze Internazionali (classe LM-52), Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse (classe LM-63), Studi Europei (classe LM-90). 2. I seguenti corsi di studio sono articolati in curricula: a) Il corso di laurea in Scienze dell Amministrazione (L-16) comprende i curricula in: - Scienze dell Amministrazione - Governo Aziendale e Giurista d Impresa b) Il corso di laurea in Scienze politiche (L-36) comprende i curricula in: - Scienze Politiche e Relazioni Internazionali - Scienze Sociali per la Cooperazione e lo Sviluppo c) Il corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali (LM-52) comprende i curricula in: - Scienze Internazionali e diplomatiche - Scienze Internazionali per la Cooperazione allo Sviluppo d) Il corso di laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse (LM-63) comprende i curricula in: - Scienze delle Pubbliche Amministrazioni - Economia e Finanza delle Amministrazioni e delle Imprese - Comunicazione Sociale e Istituzionale e) Il corso di laurea magistrale in Studi Europei (LM-90) comprende i curricula in: - Studi europei

- Scienze Storico-Politiche ART. 2 AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 1. Per l ammissione ai corsi di laurea è necessario il possesso del Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all estero riconosciuto idoneo. 2. Per l accesso ai corsi di laurea è richiesta la partecipazione a un test di ingresso, l esito del quale non preclude la possibilità di iscriversi a uno dei corsi di studio attivati. I test di ingresso sono strutturati in domande a risposta multipla e sono differenziati a seconda dei corsi di laurea. ART. 3 AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 1. Per l ammissione ai corsi di laurea magistrale, occorre essere in possesso: a) di una delle specifiche lauree per le quali il regolamento didattico del corso di laurea magistrale prevede l accesso diretto; b) di un minimo di 40 CFU in insegnamenti di specifici SSD indicati nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale. I laureati di cui ai punti a) e b) sono esentati dalla prova di ammissione qualora abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione non inferiore a 95/110. I laureandi nei corsi di laurea previsti per l accesso diretto sono esonerati dalla prova di ammissione qualora abbiano già conseguito 120 CFU e una media ponderata non inferiore a 26/30 negli insegnamenti previsti come requisiti curriculari (40 CFU indicati nei regolamenti dei corsi di studi). I laureandi dovranno comunque conseguire il titolo entro il termine fissato dall Ateneo per la chiusura delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale. 2. È possibile l iscrizione ai corsi di laurea magistrale, previo superamento di una prova di ammissione, per: a) i laureati nei corsi di laurea previsti per l accesso diretto i quali hanno conseguito una votazione inferiore a 95/110 o che non hanno i 40 CFU nei SSD previsti come requisiti curriculari dai regolamenti dei corsi di laurea magistrale; b) i laureati in altre classi di laurea non espressamente previste nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale. Per tali laureati occorrono almeno 75 CFU nei SSD indicati nei regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea magistrale e una votazione di laurea non inferiore a 100/110. 3. I Comitati per la didattica dei corsi di laurea magistrale valuteranno le richieste di ammissione di laureati dell ordinamento precedente il DM 509/1999 e di laureati provenienti da Università straniere. L adeguatezza dei requisiti curriculari verrà valutata tenuto conto della coerenza dei programmi svolti nelle diverse aree disciplinari con le basi formative ritenute necessarie per la formazione avanzata offerta dai corsi di laurea magistrali. ART. 4 ATTIVITÀ DIDATTICA 1. I corsi sono organizzati in semestri. Le lezioni si svolgono da ottobre a gennaio nel I semestre e da fine febbraio fino a giugno nel II semestre, secondo il programma predisposto dal Consiglio di Facoltà. Le lezioni sono svolte su base settimanale, con almeno cinque ore da suddividere in tre giorni della settimana. 2. Ogni docente può definire le modalità di accertamento della frequenza degli studenti del proprio corso. 3. Per ciascun docente sono previste almeno due ore di ricevimento tutoriale settimanale dal 15 settembre al 15 luglio successivo, da stabilire prima dell inizio dell anno accademico. Per quanto concerne i doveri didattici dei docenti, si rimanda a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo. 4. La partecipazione all attività didattica da parte di ciascuno studente si completa attraverso la realizzazione di programmi formativi (stages, tirocini e altre conoscenze utili per l inserimento nel mondo del lavoro) nella misura stabilita dai Regolamenti dei singoli Corsi di studio e del Regolamento di Facoltà per gli stage e i tirocini curriculari. 2

ART. 5 CREDITI E MODULI 1. Ogni singolo insegnamento viene impartito uniformandosi al sistema dei crediti formativi universitari (CFU). Il rapporto tra crediti impartiti dai corsi ed ore di didattica frontale è di 1 CFU = 7,5 ore. Ogni modulo didattico da 4 CFU prevede pertanto 30 ore di lezione frontale. 2. Per quanto attiene al riconoscimento di CFU relativi a stage o tirocini, si rinvia alle norme previste nei Regolamenti dei singoli corsi di studio. 3. Agli insegnamenti impartiti sino all a.a. 2000/2001, per il riconoscimento ai fini del passaggio alle lauree e alle lauree magistrali, sono attribuiti un massimo di 12 CFU. ART. 6 SESSIONI DI ESAME DI PROFITTO E DI LAUREA 1. Per gli esami di profitto sono previste tre sessioni. Le sessioni di esame si svolgono da gennaio a febbraio (I sessione), da giugno a luglio (II sessione), nel mese di settembre (III sessione), secondo il calendario predisposto dal Preside. 2. Il calendario degli esami deve essere affisso con almeno una sessione di anticipo. Eventuali variazioni possono essere apportate per comprovati gravi motivi e autorizzate dal Preside. 3. Le tre sessioni d esame, indette alla fine di ciascun periodo di insegnamento semestrale, si terranno rispettivamente: a gennaio-febbraio (3 appelli) a giugno-luglio (3 appelli) a settembre (2 appelli) Sono inoltre previsti 2 appelli straordinari, uno a novembre e uno ad aprile, durante i quali viene osservato il silenzio didattico. 4. Per gli esami di laurea sono previste almeno 4 sessioni. ART. 7 NOMINA COMITATI PER LA DIDATTICA 1. I Comitati per la didattica dei Corsi di studio triennale e magistrale, composti ciascuno da 3 docenti e 3 studenti, sono nominati per la parte docente con deliberazione del Consiglio di Facoltà. Gli studenti sono eletti ai sensi del Regolamento elettorale per la costituzione degli organi di Ateneo, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. 2. È istituito un Coordinamento dei comitati per la didattica che riunisce i presidenti degli stessi, o loro delegati, presieduto dal Preside o dal suo Delegato per la didattica. Il coordinamento delibera sulle questioni comuni relative ai piani di studio, al riconoscimento dei CFU, e fornisce pareri al Consiglio di Facoltà riguardo alle autorizzazioni per le supplenze esterne alla Facoltà. 3. Come disposto dal Regolamento didattico di Ateneo, i Comitati per la didattica hanno il compito di: a) organizzare e coordinare dell attività didattica, ivi compresa la predisposizione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio e le relative modifiche; b) esprimere parere obbligatorio sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative previste nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio e gli specifici obiettivi formativi programmati; c) controllare l efficacia e la coerenza del progetto formativo e la qualità della didattica, avvalendosi dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, nonché delle previste relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo in merito alla sussistenza dei requisiti necessari; d) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, secondo criteri di coerenza rispetto agli obiettivi formativi del Corso di Studio; e) definire le attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al recupero dei debiti formativi prima dell ammissione; 3

f) esaminare e approvare le richieste di trasferimento degli studenti e procedere al riconoscimento dei CFU, nonché degli studi compiuti all estero; g) proporre alle Facoltà l assegnazione ai docenti dei compiti didattici ed esercitare il controllo sul rispetto dei relativi obblighi; h) predisporre e coordinare le attività relative all orientamento e al tutorato. ART. 8 TUTORATO DIDATTICO 1. È istituito il Tutorato didattico, con lo scopo di sostenere e seguire da vicino l itinerario di studi degli studenti della Facoltà. I principali obiettivi sono: orientare lo studente, favorirne l inserimento, informarlo sulle regole di base e sui servizi disponibili, stimolare la frequenza alle lezioni, incoraggiare l espletamento degli esami nei tempi previsti, concordare un programma di recupero per gli studenti che non superino con esiti positivi il test di ingresso. 2. Al momento dell immatricolazione, ciascuno studente è assegnato dal Comitato per la didattica a un docente del Corso di studio di afferenza. TITOLO II - PROVE DI ESAME E TESI DI LAUREA ART. 9 - COMMISSIONI DI ESAME 1. Le Commissioni di esame di profitto sono nominate dal Preside su proposta dei responsabili degli insegnamenti e devono essere composte da almeno due membri, il responsabile dell insegnamento o un suo sostituto e un docente di materia affine o un ricercatore o un cultore della materia preventivamente indicato dal presidente della commissione al Preside, il cui curriculum vitae dovrà essere valutato dal Coordinamento dei comitati didattici. Il verbale sarà firmato dal presidente della commissione e da un altro membro della stessa. 2. Con l ausilio di un syllabus, le modalità di svolgimento delle prove di esame vengono comunicate all inizio del corso dal titolare dell insegnamento, il quale resta, ad ogni effetto, unico responsabile dell accertamento della preparazione dello studente anche quando abbia demandato l interrogazione ad altri membri della Commissione. 3. La Commissione può, in via preliminare, mediante un colloquio orale o una prova scritta, accertare l idoneità dello studente a sostenere l esame. Ciascun insegnamento può prevedere prove di verifica in itinere. ART. 10 PROVE FINALI E COMMISSIONI DI LAUREA PER I CORSI DI LAUREA 1. Le Commissioni degli esami di laurea relative ai corsi di laurea triennali, nominate dal Preside e rappresentative dei docenti del corso di studi, devono essere composte da non meno di cinque membri, di cui almeno tre docenti di ruolo. I cultori della materia possono far parte delle commissioni, purchè in misura non superiore al 20%. 2. La prova finale dei corsi di laurea consiste in due relazioni scritte, redatte secondo il modello della rassegna bibliografica critica su temi specifici, dell analisi di un fenomeno o caso delimitato, o della nota a sentenza, in due insegnamenti scelti tra quelli presenti nel curriculum e su argomenti concordati con i docenti del corso. Restano inalterate le modalità della prova finale dei corsi di laurea dell ordinamento ex DM 509/99, che prevedono la discussione di una tesina. 3. Il presidente della commissione invita il laureando a presentare il contenuto dei propri elaborati. Per la presentazione lo studente potrà avvalersi di strumenti informatici. La commissione, viste le relazioni dei due relatori, valuta gli elaborati attribuendo il voto finale. 4

4. A discrezione dello studente, e subordinatamente al parere favorevole del docente, lo studente potrà presentare la tesi in lingua straniera. 5. La prova finale sarà valutata dalla Commissione esaminatrice con un punteggio fino ad un massimo di 6 punti su 110, sulla base della padronanza dell argomento trattato dimostrata dal candidato, nonché della preparazione generale del candidato in relazione agli obiettivi qualificanti del corso di studio frequentato. ART. 11 PROVE FINALI E COMMISSIONI DI LAUREA PER I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 1. Le Commissioni degli esami di laurea relative ai corsi di laurea magistrali, nominate dal Preside e rappresentative dei docenti del corso di studio, devono essere composte da non meno di cinque membri, di cui almeno tre docenti di ruolo. I cultori della materia possono far parte delle commissioni, purchè in misura non superiore al 20%. 2. La prova finale dei corsi di laurea magistrali consiste in una tesi scelta dal candidato in un insegnamento tra quelli presenti nel suo curriculum e su un argomento concordato con un docente del corso. E prescritto un correlatore. La tesi è composta da un numero di pagine adeguato ad un elaborato a carattere monografico, con le seguenti caratteristiche: a) essere il risultato di una ricerca accurata e originale; b) dimostrare capacità nella organizzazione e articolazione del lavoro; c) essere fornita di adeguate indicazioni bibliografiche e precisa nei riferimenti e nella citazione delle fonti; d) verificare le problematiche inerenti l oggetto dello studio con metodo scientificamente corretto, mostrando altresì le capacità critiche del laureando. 3. La commissione invita il laureando a presentare in forma critica ed analitica i contenuti del proprio elaborato. Sentiti i pareri del relatore e del correlatore, la commissione valuta la presentazione delle tesi attribuendo il voto finale. Per la presentazione della tesi lo studente potrà avvalersi di strumenti informatici. 4. A discrezione dello studente, e subordinatamente al parere favorevole del docente, lo studente potrà presentare la tesi in lingua straniera. 5. Riguardo alla valutazione, di norma è previsto un aumento sulla media delle votazioni conseguite che non può superare 6 punti su 110. Per aumenti superiori e fino al massimo di 10 punti, la tesi deve avere caratteristiche di originalità e particolare impegno, attestati per scritto dal relatore e dal correlatore. La relazione che attesta tali caratteristiche, unitamente a una copia dell elaborato, dovrà essere trasmessa al Preside almeno una settimana prima della discussione della tesi, per dare tempo ai colleghi della commissione di laurea di prenderne visione. Sarà cura del Preside comunicare al Presidente della commissione di laurea la richiesta di aumento di punteggio, che potrà essere deliberata dalla commissione stessa all unanimità. 6. La certificazione relativa all esame di laurea risulta da un apposito verbale. La votazione è espressa in centodecimi. ART. 12 - ASSEGNAZIONE DELLE TESI DI LAUREA E TERMINI DELLA RICHIESTA 1. La richiesta di assegnazione della tesi è presentata ad uno dei docenti responsabili di un corso di insegnamento compreso nel piano di studio dello studente, ivi compresi gli insegnamenti frequentati come attività formative a scelta. 2. Nell interesse degli studenti e al fine di risolvere i problemi di eccessivo carico di alcuni docenti, i Comitati per la didattica cooperano con questi ultimi nell assegnazione delle tesi. In ogni caso, il docente è tenuto ad assegnare le tesi salvo che risulti gravato da un carico eccessivo di cui deve dare comunicazione al Comitato per la didattica. ART. 13 - MODALITA DI ASSEGNAZIONE E TERMINI DELLA DOMANDA 5

1. Il docente firma la domanda di assegnazione della tesi allo studente, il quale la presenta in Segreteria Studenti. 2. Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto una successiva assegnazione di tesi da altro docente, la Segreteria ne darà comunicazione al docente che aveva assegnato la prima tesi. 3. Per essere ammesso all esame di laurea, lo studente deve sempre farne personalmente domanda almeno un mese prima della data prevista per l esame. Deroghe a tale termine, consultata la Segreteria di Facoltà, possono essere concesse, per giustificati motivi, dal Preside. TITOLO III PIANO DI STUDIO E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTER-UNIVERSITARIA ART. 14 - PIANO DI STUDIO 1. Il piano di studio individuale deve essere presentato alla Segreteria degli studenti entro il 5 novembre, indicando gli esami e le attività formative a scelta. In altri periodi dell anno, per modifiche del piano di studi occorrerà l autorizzazione del presidente del Comitato per la didattica del corso di studi. ART. 15 TRASFERIMENTI 1. Per i trasferimenti da altri corsi di laurea, altre Facoltà, o altri Atenei, la convalida degli esami è operata dal Comitato per la didattica del corso di studio. I criteri per la convalida degli esami sono stabiliti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio. ART. 16 - ESAMI PRESSO UNIVERSITA STRANIERE 1. Gli esami sostenuti presso Università straniere, con le quali sussiste una convenzione, un progetto di cooperazione universitario o un programma di mobilità europea Socrates/Erasmus, sono riconosciuti automaticamente. A tal fine si ricorre alla tabella di conversione dei CFU e dei voti utilizzata per i progetti ECTS. 2. Gli studenti che intendono frequentare alcuni corsi e sostenere i relativi esami in Università straniere, nell ambito dei programmi di cui al comma precedente, dovranno, prima della partenza, presentare il piano di studio da svolgere all estero approvato dal docente promotore dello scambio e convalidato dal Comitato per la didattica. Al rientro, il Comitato per la didattica provvederà, previa verifica del programma di studio svolto e sulla base degli attestati rilasciati dall Università ospitante, a ratificare la convalida degli esami sostenuti. 3. Agli studenti che, nell ambito del programma Socrates/Erasmus, abbiano frequentato corsi presso Università straniere, vengono riconosciuti fino a 2 CFU nell ambito delle attività previste come Stage, tirocini, e altre conoscenze utili per l inserimento nel mondo del lavoro, per le capacità relazionali acquisite nell esperienza maturata. ART. 17 - RICONOSCIMENTO DI ESAMI RELATIVI AI CORSI DI INSEGNAMENTO IN LINGUA STRANIERA 1. Agli studenti che abbiano frequentato un corso o modulo in lingua straniera organizzato presso la Facoltà nell ambito dei programmi interuniversitari, verrà accordato, di volta in volta, il beneficio previsto nell avviso che pubblicizza l iniziativa e che potrà anche consistere nel riconoscimento di un esame speciale a compensazione di altro esame del piano di studi e dei CFU corrispondenti. ART. 18 - ESAMI DEGLI STUDENTI STRANIERI 6

1. Gli studenti stranieri potranno sostenere esami esclusivamente su corsi impartiti e frequentati nel semestre che coincide con la loro presenza in sede. Essi non potranno, in ogni caso, chiedere ed ottenere attestati di frequenza se non abbiano effettivamente frequentato. ART. 19 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento,espletate le procedure prescritte, entra in vigore alla data fissata nel provvedimento di emanazione. 2. La Facoltà assicura la periodica revisione del presente regolamento, nei termini previsti dall art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo. 3. Per quanto non previsto, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo. 7